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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 02/07/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
n. 251/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 251/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 LORENZO CALVANI e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA ( C.F._2
Indirizzo Telematico, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LORENZO CALVANI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO PANELLA, giusta C.F._3 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANTONIO PANELLA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 27.2.2025, ricorre nei Parte_1
confronti di Controparte_1
, esponendo che è stato dipendente della resistente dal 21.9.2024 al
[...]
31.10.2024 allorché il rapporto è cessato per raggiunto termine del contratto;
che è stato inquadrato nel livello 3S 'personale viaggiante' del CCNL trasporto merci e logistica con mansioni di autista;
che la società ha trattenuto al ricorrente €
1.403,11 per 'trat(tenuta) multa'; che la stessa era dovuta al risarcimento dei danni causati sul camion, a seguito di un incidente occorso al ricorrente;
che gli è stato trattenuto l'importo di € 450,97, per 39 ore (una settimana) di 'permesso non retribuito'; che dal 24 al 29 settembre 2024 era rimasto assente dal lavoro in quanto era morto suo padre e si era recato in Romania per il funerale.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente
[...]
chiedendo la reiezione della pretesa ex Controparte_1
adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che il lavoratore non si recava al lavoro per tutta la settimana successiva dal 24 al 28.09.2024, riferendo alle addette dell'ufficio amministrativo, e di aver avuto dei Testimone_1 Testimone_2 problemi familiari e di dover ritardare l'inizio del lavoro, omettendo di riferire la circostanza di doversi assentare per recarsi in Romania per la morte del padre;
che anche al rientro al lavoro non consegnava mai la certificazione relativa al decesso del padre;
che svolgeva mansioni di autista e aveva in affidamento esclusivo l'autocarro modello Volvo, targato GT403ZF; che in data 24.10.2024,
mentre era alla guida del suddetto mezzo, alle ore 10,40 circa, Pt_1
cagionava un sinistro stradale con colpa, in quanto tamponava un veicolo che lo precedeva nella marcia;
che il dipendente non provvedeva ad avvisare il datore di lavoro;
che alla scadenza del contratto di lavoro, in data 18.11.2024, la società riceveva una comunicazione mail da parte della società di noleggio CP_2
del mezzo aziendale, la quale segnalava il sinistro avvenuto in data 24.10.2024; che l'amministrazione chiedeva spiegazioni allo e, solo in questa Pt_1
occasione, avrebbe comunicato di aver causato il sinistro, inviando foto del relativo modello CID dallo stesso sottoscritto e compilato;
che dal Cid medesimo, infatti, emergeva come il lavoratore fosse stato l'unico responsabile del sinistro causato;
che aveva omesso di ritirare una copia del modello Cid dallo stesso sottoscritto;
che il datore, con lettera del 19.11.2024, provvedeva a
2 formulare contestazione disciplinare e tratteneva la somma di € 1.403,11, in via cautelare a titolo di risarcimento dei danni cagionati;
che con lettera del
9.12.2024 consegnata a mani, provvedeva a comminare la sanzione disciplinare del rimprovero scritto nei confronti del lavoratore, quantificando definitivamente i danni causati dal lavoratore, a titolo di franchigia pari ad € 2.124,00; che, pertanto, sarebbe creditrice della somma di € 1.347,10.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene trattata in modalità cartolare e contestualmente decisa a seguito di camera di consiglio non partecipativa, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente, ritiene il giudicante che la richiesta di perizia grafologica in merito alla verificazione della sottoscrizione apposta in calce al doc. n. 8 della memoria difensiva debba essere rigettata, in quanto superflua. La stessa si risolverebbe in un'inutile dilatazione dei tempi processuali e in un'indagine meramente esplorativa.
Infatti, la Corte di cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla necessarietà o meno di una contestazione disciplinare ai fini della richiesta di risarcimento del danno.
In particolare, nell'ambito del rapporto di lavoro, il danno provocato dal lavoratore dipendente nell'assolvimento delle proprie mansioni deve essere risarcito in favore del datore di lavoro a prescindere dall'esistenza o meno della contestazione disciplinare dell'infrazione commessa, trattandosi di due profili differenti e autonomi che, come tali, non richiedono la necessaria coesistenza.
La Corte ha osservato che le due azioni, disciplinare e risarcitoria, siano poste a tutela di due differenti interessi del datore di lavoro e, rispettivamente, quello relativo alla sanzione disciplinare dell'inadempimento contrattuale e quello volto invece al ripristino della situazione patrimoniale evidentemente lesa, come tali autonomamente esercitabili e indipendenti nei destini e negli effetti.
Si può, quindi, affermare che a fronte di un danno provocato dal lavoratore dipendente, il datore di lavoro non sia tenuto alla previa tempestiva contestazione disciplinare dell'illecito, ben potendo agire direttamente per il
3 risarcimento del danno, in coerenza con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Cfr. Cass., Sez. Lav., Ord. n. 27940 del 4.10.2023).
Alla luce di tale orientamento, il disconoscimento della sottoscrizione è irrilevante ai fini del decidere.
È pacifico tra le parti che il lavoratore abbia avuto un sinistro alla guida del camion aziendale durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Il datore di lavoro ha, inoltre, fornito prova adeguata del danno subito dal mezzo aziendale mediante la produzione di idonea documentazione, quale la fattura di riparazione (Cfr. doc. n. 6 memoria), che attesta con sufficiente precisione l'entità del pregiudizio economico derivante dall'incidente.
Pertanto, la sussistenza del danno, la riconducibilità del fatto al lavoratore, nonché la quantificazione del danno devono ritenersi provate.
Con riferimento, invece, alla somma trattenuta a titolo di permesso non retribuito, l'art. 20 del CCNL applicato prevede che l'azienda conceda un permesso retribuito di 3 o 4 giorni a causa di decesso di parenti entro il II grado.
È, tuttavia, onere del lavoratore informare il datore di lavoro in merito alla necessità di usufruire del predetto permesso, anche indicando specificamente i motivi sottesi alla richiesta (nel caso di specie la morte del padre).
Parte ricorrente non produce alcuna documentazione attestante una eventuale comunicazione mediante la quale avrebbe avvisato il datore di lavoro della necessità di assentarsi dal lavoro per il lutto familiare, né allega alcuna corrispondenza intercorsa con la resistente sul punto.
Si ritiene, dunque, che il datore di lavoro non potesse essere a conoscenza dei reali motivi di assenza dal lavoro del ricorrente, essendo onere di quest'ultimo informare il datore e avanzare una precisa richiesta di usufruire del permesso retribuito per lutto.
Ne deriva che la trattenuta operata è legittima.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
4 L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA al pagamento – in favore di parte Parte_1
resistente – delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00, oltre aumento del 30%, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 02/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 251/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 LORENZO CALVANI e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA ( C.F._2
Indirizzo Telematico, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LORENZO CALVANI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO PANELLA, giusta C.F._3 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANTONIO PANELLA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 27.2.2025, ricorre nei Parte_1
confronti di Controparte_1
, esponendo che è stato dipendente della resistente dal 21.9.2024 al
[...]
31.10.2024 allorché il rapporto è cessato per raggiunto termine del contratto;
che è stato inquadrato nel livello 3S 'personale viaggiante' del CCNL trasporto merci e logistica con mansioni di autista;
che la società ha trattenuto al ricorrente €
1.403,11 per 'trat(tenuta) multa'; che la stessa era dovuta al risarcimento dei danni causati sul camion, a seguito di un incidente occorso al ricorrente;
che gli è stato trattenuto l'importo di € 450,97, per 39 ore (una settimana) di 'permesso non retribuito'; che dal 24 al 29 settembre 2024 era rimasto assente dal lavoro in quanto era morto suo padre e si era recato in Romania per il funerale.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente
[...]
chiedendo la reiezione della pretesa ex Controparte_1
adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che il lavoratore non si recava al lavoro per tutta la settimana successiva dal 24 al 28.09.2024, riferendo alle addette dell'ufficio amministrativo, e di aver avuto dei Testimone_1 Testimone_2 problemi familiari e di dover ritardare l'inizio del lavoro, omettendo di riferire la circostanza di doversi assentare per recarsi in Romania per la morte del padre;
che anche al rientro al lavoro non consegnava mai la certificazione relativa al decesso del padre;
che svolgeva mansioni di autista e aveva in affidamento esclusivo l'autocarro modello Volvo, targato GT403ZF; che in data 24.10.2024,
mentre era alla guida del suddetto mezzo, alle ore 10,40 circa, Pt_1
cagionava un sinistro stradale con colpa, in quanto tamponava un veicolo che lo precedeva nella marcia;
che il dipendente non provvedeva ad avvisare il datore di lavoro;
che alla scadenza del contratto di lavoro, in data 18.11.2024, la società riceveva una comunicazione mail da parte della società di noleggio CP_2
del mezzo aziendale, la quale segnalava il sinistro avvenuto in data 24.10.2024; che l'amministrazione chiedeva spiegazioni allo e, solo in questa Pt_1
occasione, avrebbe comunicato di aver causato il sinistro, inviando foto del relativo modello CID dallo stesso sottoscritto e compilato;
che dal Cid medesimo, infatti, emergeva come il lavoratore fosse stato l'unico responsabile del sinistro causato;
che aveva omesso di ritirare una copia del modello Cid dallo stesso sottoscritto;
che il datore, con lettera del 19.11.2024, provvedeva a
2 formulare contestazione disciplinare e tratteneva la somma di € 1.403,11, in via cautelare a titolo di risarcimento dei danni cagionati;
che con lettera del
9.12.2024 consegnata a mani, provvedeva a comminare la sanzione disciplinare del rimprovero scritto nei confronti del lavoratore, quantificando definitivamente i danni causati dal lavoratore, a titolo di franchigia pari ad € 2.124,00; che, pertanto, sarebbe creditrice della somma di € 1.347,10.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene trattata in modalità cartolare e contestualmente decisa a seguito di camera di consiglio non partecipativa, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente, ritiene il giudicante che la richiesta di perizia grafologica in merito alla verificazione della sottoscrizione apposta in calce al doc. n. 8 della memoria difensiva debba essere rigettata, in quanto superflua. La stessa si risolverebbe in un'inutile dilatazione dei tempi processuali e in un'indagine meramente esplorativa.
Infatti, la Corte di cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla necessarietà o meno di una contestazione disciplinare ai fini della richiesta di risarcimento del danno.
In particolare, nell'ambito del rapporto di lavoro, il danno provocato dal lavoratore dipendente nell'assolvimento delle proprie mansioni deve essere risarcito in favore del datore di lavoro a prescindere dall'esistenza o meno della contestazione disciplinare dell'infrazione commessa, trattandosi di due profili differenti e autonomi che, come tali, non richiedono la necessaria coesistenza.
La Corte ha osservato che le due azioni, disciplinare e risarcitoria, siano poste a tutela di due differenti interessi del datore di lavoro e, rispettivamente, quello relativo alla sanzione disciplinare dell'inadempimento contrattuale e quello volto invece al ripristino della situazione patrimoniale evidentemente lesa, come tali autonomamente esercitabili e indipendenti nei destini e negli effetti.
Si può, quindi, affermare che a fronte di un danno provocato dal lavoratore dipendente, il datore di lavoro non sia tenuto alla previa tempestiva contestazione disciplinare dell'illecito, ben potendo agire direttamente per il
3 risarcimento del danno, in coerenza con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Cfr. Cass., Sez. Lav., Ord. n. 27940 del 4.10.2023).
Alla luce di tale orientamento, il disconoscimento della sottoscrizione è irrilevante ai fini del decidere.
È pacifico tra le parti che il lavoratore abbia avuto un sinistro alla guida del camion aziendale durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Il datore di lavoro ha, inoltre, fornito prova adeguata del danno subito dal mezzo aziendale mediante la produzione di idonea documentazione, quale la fattura di riparazione (Cfr. doc. n. 6 memoria), che attesta con sufficiente precisione l'entità del pregiudizio economico derivante dall'incidente.
Pertanto, la sussistenza del danno, la riconducibilità del fatto al lavoratore, nonché la quantificazione del danno devono ritenersi provate.
Con riferimento, invece, alla somma trattenuta a titolo di permesso non retribuito, l'art. 20 del CCNL applicato prevede che l'azienda conceda un permesso retribuito di 3 o 4 giorni a causa di decesso di parenti entro il II grado.
È, tuttavia, onere del lavoratore informare il datore di lavoro in merito alla necessità di usufruire del predetto permesso, anche indicando specificamente i motivi sottesi alla richiesta (nel caso di specie la morte del padre).
Parte ricorrente non produce alcuna documentazione attestante una eventuale comunicazione mediante la quale avrebbe avvisato il datore di lavoro della necessità di assentarsi dal lavoro per il lutto familiare, né allega alcuna corrispondenza intercorsa con la resistente sul punto.
Si ritiene, dunque, che il datore di lavoro non potesse essere a conoscenza dei reali motivi di assenza dal lavoro del ricorrente, essendo onere di quest'ultimo informare il datore e avanzare una precisa richiesta di usufruire del permesso retribuito per lutto.
Ne deriva che la trattenuta operata è legittima.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
4 L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA al pagamento – in favore di parte Parte_1
resistente – delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00, oltre aumento del 30%, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 02/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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