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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 259/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito dell'udienza del 05.05.2025 di discussione ai sensi del comb. disp. degli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c., sostituita dal deposito di no- te scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 259/2024 R.G. pendente
TRA
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Polito, elettivamente domici- liata in Padula (SA) alla via Nazionale n. 565
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore p.t. avv. Antonio AN (C.F. ), rappre- C.F._1 sentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Brunello De Innocentis, entrambi elett.te domiciliati presso il suo studio sito in Sala Consilina alla Via G. Mezzacapo n.
221/C
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Condominio - domanda ex art. 63 disp. att. c.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “i) ordinare a parte resistente Con dominio in Controparte_1
persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. l avv. Antonio AN, con studio in Sala Consilina (SA) alla via Mezzacapo n. 221/c di consegnare e comunicare
a parte ricorrente le generalità complete dei condomini morosi, con indicazione delle rispettive residenze, i dati catastali degli immobili relativi e le quote millesimali, con ri-
1
partizione dell'importo dovuto secondo la ripartizione effettuata in virtù della relativa tabella, regolarmente approvata;
ii) disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all' art.614 bis Cpc il pagamento di una somma pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dei dati richie- sti, a partire dalla comunicazione del provvedimento decisorio;
iii) condannare parte resistente al pagamento di spese e competenze del presente giudi- zio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
Per parte resistente: “Si conclude chiedendo il rigetto della domanda così come propo- sta e per i motivi espressi, il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarre in fa- vore del sottoscritto procuratore antistatario”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., depositato in data 04.03.2024 la società
[...]
premesso di essere creditrice del sito in Sala Pt_1 Controparte_1
Consilina, in forza del decreto ingiuntivo n. 257/2023 emesso dal Giudice di Pace di Sa- la Consilina, per l'importo complessivo di € 4.827,24, oltre interessi, spese e compensi professionali, ha adito l'intestato Tribunale onde ottenere le generalità complete dei condomini morosi, con indicazione delle rispettive residenze, i dati catastali degli im- mobili relativi e le quote millesimali, con indicazione della ripartizione dell'importo dovuto, instando altresì per l'applicazione dell'art. 614-bis c.p.c.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.06.2023, si è costituito il
[...]
in persona dell'amministratore p.t., il quale, dopo aver provve- Controparte_2
duto a comunicare il nominativo dei condomini, le relative residenze ed i dati catastali delle singole proprietà, ha dedotto di non essere in grado di indicare la quota di debito spettante ad ogni singolo condomino, in quanto, trattandosi di un condominio di recente costituzione, lo stesso non è dotato di tabelle millesimali. Ha concluso, pertanto, chie- dendo rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 614-bis c.p.c.
Ciò posto, premesso che la sussistenza della legittimazione ad agire, attiva e passiva, può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass.
Civ. Sez. Unite, Sent, 16.02.2016, n. 2951), il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva in capo al Controparte_1
Da ultimo soccorre sul punto Cassazione civile sez. II, 15.01.2025, n. 1002, cui lo scri- vente intende prestare adesione, la quale ha espressamente affermato che l'obbligo di comunicazione previsto dal primo comma dell'art. 63 delle disp. att. c.c. - funzionale esclusivamente al rispetto da parte dei creditori dell'obbligo, fissato dal secondo comma
2
della disposizione, di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo avere inutilmente aggredito i condomini morosi – “costituisce obbligo derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana” con la conseguenza che “legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il in persona CP_1 dell'amministratore” poiché “la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell'amministratore ri- feribili al alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., dall'omessa o intempestiva CP_1
esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuri- dica del , e la conseguente condanna deve essere emessa in danno CP_1 dell'amministratore in proprio.”
Ciò chiarito, va rilevato come, nella fattispecie in esame, parte ricorrente abbia espres- samente indicato come controparte, destinataria delle domande contenute in ricorso, il al quale peraltro risulta aver indirizzato l'atto introdut- Controparte_1
tivo del giudizio, unitamente al decreto di fissazione udienza, mediante notifica a mezzo
PEC all'indirizzo dell'avv. Antonio AN, non in proprio ma nella qualità di am- ministratore pro tempore dell'ente di gestione.
Per quanto sinteticamente esposto, deve dunque dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del resistente, con assorbimento di ogni altra domanda o eccezione CP_1
sollevata dalle parti.
I mutamenti della giurisprudenza in punto di legittimazione passiva della domanda fina- lizzata alla consegna dell'elenco dei condomini morosi ex art. 63 disp. att. c.p.c. giusti- ficano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva del CP_1 Parte_2
[...
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro, il 19.05.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito dell'udienza del 05.05.2025 di discussione ai sensi del comb. disp. degli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c., sostituita dal deposito di no- te scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 259/2024 R.G. pendente
TRA
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Polito, elettivamente domici- liata in Padula (SA) alla via Nazionale n. 565
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore p.t. avv. Antonio AN (C.F. ), rappre- C.F._1 sentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Brunello De Innocentis, entrambi elett.te domiciliati presso il suo studio sito in Sala Consilina alla Via G. Mezzacapo n.
221/C
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Condominio - domanda ex art. 63 disp. att. c.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “i) ordinare a parte resistente Con dominio in Controparte_1
persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. l avv. Antonio AN, con studio in Sala Consilina (SA) alla via Mezzacapo n. 221/c di consegnare e comunicare
a parte ricorrente le generalità complete dei condomini morosi, con indicazione delle rispettive residenze, i dati catastali degli immobili relativi e le quote millesimali, con ri-
1
partizione dell'importo dovuto secondo la ripartizione effettuata in virtù della relativa tabella, regolarmente approvata;
ii) disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all' art.614 bis Cpc il pagamento di una somma pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dei dati richie- sti, a partire dalla comunicazione del provvedimento decisorio;
iii) condannare parte resistente al pagamento di spese e competenze del presente giudi- zio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
Per parte resistente: “Si conclude chiedendo il rigetto della domanda così come propo- sta e per i motivi espressi, il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarre in fa- vore del sottoscritto procuratore antistatario”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., depositato in data 04.03.2024 la società
[...]
premesso di essere creditrice del sito in Sala Pt_1 Controparte_1
Consilina, in forza del decreto ingiuntivo n. 257/2023 emesso dal Giudice di Pace di Sa- la Consilina, per l'importo complessivo di € 4.827,24, oltre interessi, spese e compensi professionali, ha adito l'intestato Tribunale onde ottenere le generalità complete dei condomini morosi, con indicazione delle rispettive residenze, i dati catastali degli im- mobili relativi e le quote millesimali, con indicazione della ripartizione dell'importo dovuto, instando altresì per l'applicazione dell'art. 614-bis c.p.c.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.06.2023, si è costituito il
[...]
in persona dell'amministratore p.t., il quale, dopo aver provve- Controparte_2
duto a comunicare il nominativo dei condomini, le relative residenze ed i dati catastali delle singole proprietà, ha dedotto di non essere in grado di indicare la quota di debito spettante ad ogni singolo condomino, in quanto, trattandosi di un condominio di recente costituzione, lo stesso non è dotato di tabelle millesimali. Ha concluso, pertanto, chie- dendo rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 614-bis c.p.c.
Ciò posto, premesso che la sussistenza della legittimazione ad agire, attiva e passiva, può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass.
Civ. Sez. Unite, Sent, 16.02.2016, n. 2951), il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva in capo al Controparte_1
Da ultimo soccorre sul punto Cassazione civile sez. II, 15.01.2025, n. 1002, cui lo scri- vente intende prestare adesione, la quale ha espressamente affermato che l'obbligo di comunicazione previsto dal primo comma dell'art. 63 delle disp. att. c.c. - funzionale esclusivamente al rispetto da parte dei creditori dell'obbligo, fissato dal secondo comma
2
della disposizione, di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo avere inutilmente aggredito i condomini morosi – “costituisce obbligo derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana” con la conseguenza che “legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il in persona CP_1 dell'amministratore” poiché “la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell'amministratore ri- feribili al alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., dall'omessa o intempestiva CP_1
esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuri- dica del , e la conseguente condanna deve essere emessa in danno CP_1 dell'amministratore in proprio.”
Ciò chiarito, va rilevato come, nella fattispecie in esame, parte ricorrente abbia espres- samente indicato come controparte, destinataria delle domande contenute in ricorso, il al quale peraltro risulta aver indirizzato l'atto introdut- Controparte_1
tivo del giudizio, unitamente al decreto di fissazione udienza, mediante notifica a mezzo
PEC all'indirizzo dell'avv. Antonio AN, non in proprio ma nella qualità di am- ministratore pro tempore dell'ente di gestione.
Per quanto sinteticamente esposto, deve dunque dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del resistente, con assorbimento di ogni altra domanda o eccezione CP_1
sollevata dalle parti.
I mutamenti della giurisprudenza in punto di legittimazione passiva della domanda fina- lizzata alla consegna dell'elenco dei condomini morosi ex art. 63 disp. att. c.p.c. giusti- ficano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva del CP_1 Parte_2
[...
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro, il 19.05.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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