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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/10/2025, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3465/2020
Oggi, 23/10/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to Paola FAIELLA, per delega dell'avv. Alfonso ESPOSITO, per gli attori, la quale chiede di dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
avv.to Giovanni PAGANO, per i convenuti, il quale chiede di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo le parti raggiunto un accordo transattivo.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 4
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3465/2020 R.G., avente ad oggetto “distanze legali tra costruzioni”, pendente
TRA
, , rappresentati e difesi, come da Parte_1 Parte_2 mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Alfonso Esposito, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Nocera Superiore al C.so Matteotti, n. 53;
- ATTORI -
E
, , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce
[...] CP_5 alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giovanni Pagano, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roccapiemonte alla Via Santa Maria delle Grazie,
n. 78;
- CONVENUTI -
All'udienza celebrata in data 23.10.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, i sig.ri e , preliminarmente Parte_1 Parte_2 esposto:
- che “in prossimità dell'abitazione” di essi istanti è presente un muro avente altezza di circa 4 mt., “che parte dal confine di proprietà e si sviluppa per tutta la facciata del fabbricato”; pagina 2 di 4 - che l'edificazione di tale manufatto a distanza di “pochi centimetri” dalla facciata del fabbricato di proprietà di essi attori aveva determinato la formazione di un'angusta intercapedine, in relazione alla quale “non è possibile alcuna pulizia e manutenzione”;
- che il manufatto di cui si discorre, di là dall'esser stato realizzato in assenza di qualsivoglia titolo edilizio, era stato edificato in spregio alla normativa in materia di distanze legali;
- che siffatto muro “produce danni da umidità al fabbricato” di essi esponenti;
hanno convenuto in giudizio i sig.ri , , , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, onde sentirli condannare “al ripristino dell'area con rimozione dell'opus” testé CP_5 descritta. A suffragio delle avanzate pretese, gli odierni istanti hanno dedotto che il muro di cui si discorre, di là dall'esser stato realizzato in assenza di qualsivoglia titolo edilizio, sarebbe stato edificato in spregio alla normativa in materia di distanze legali tra costruzioni.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.11.20, si sono costituiti in giudizio i sig.ri , CP_1
, , e , chiedendo il rigetto della domanda CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 attorea.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
disposto l'espletamento di una CTU, all'esito dell'attività peritale, con ordinanza resa in data 29.4.25, è stata formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di una memoria nel corpo della quale manifestare adesione alla stessa o, alternativamente, illustrare le ragioni della mancata accettazione.
Depositando memorie a tal fine autorizzate, i difensori delle parti hanno dato atto di aver concluso un accordo transattivo muovendo dalla proposta approntata ai sensi dell'art. 185 bis del codice di rito.
All'udienza celebrata in data 8.10.25, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Nel corpo delle memorie autorizzate depositate, rispettivamente, in data 20.10.25 dal procuratore degli attori ed in data 17.10.25 dal difensore dei convenuti, le parti, riportati analiticamente i termini negoziali del raggiunto accordo transattivo, hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone di rilevare che il procuratore degli attori ed il difensore dei convenuti hanno dato claris litteris atto – tanto nel corpo delle memorie autorizzate depositate, rispettivamente, in data 20.10.25 ed in data 17.10.25, quanto nel pagina 3 di 4 corso dell'udienza celebrata in data 23.10.25 – dell'intervenuto bonario componimento, nonché chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
A tal riguardo, occorre osservare che sia principio tradizionalmente affermato dalla Corte di nomofilachia quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. Sez. Un. n. 13969/04; Cass. n.
28622/19).
All'esito del solcato sentiero argomentativo, non può che essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse devono essere integralmente compensate, contemplando espressamente l'accordo raggiunto dalle parti anche la regolamentazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande proposte dalle parti;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. pone le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro.
Provvedimento depositato telematicamente in data 23.10.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 4 di 4
Oggi, 23/10/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to Paola FAIELLA, per delega dell'avv. Alfonso ESPOSITO, per gli attori, la quale chiede di dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
avv.to Giovanni PAGANO, per i convenuti, il quale chiede di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo le parti raggiunto un accordo transattivo.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 4
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3465/2020 R.G., avente ad oggetto “distanze legali tra costruzioni”, pendente
TRA
, , rappresentati e difesi, come da Parte_1 Parte_2 mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Alfonso Esposito, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Nocera Superiore al C.so Matteotti, n. 53;
- ATTORI -
E
, , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce
[...] CP_5 alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giovanni Pagano, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roccapiemonte alla Via Santa Maria delle Grazie,
n. 78;
- CONVENUTI -
All'udienza celebrata in data 23.10.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, i sig.ri e , preliminarmente Parte_1 Parte_2 esposto:
- che “in prossimità dell'abitazione” di essi istanti è presente un muro avente altezza di circa 4 mt., “che parte dal confine di proprietà e si sviluppa per tutta la facciata del fabbricato”; pagina 2 di 4 - che l'edificazione di tale manufatto a distanza di “pochi centimetri” dalla facciata del fabbricato di proprietà di essi attori aveva determinato la formazione di un'angusta intercapedine, in relazione alla quale “non è possibile alcuna pulizia e manutenzione”;
- che il manufatto di cui si discorre, di là dall'esser stato realizzato in assenza di qualsivoglia titolo edilizio, era stato edificato in spregio alla normativa in materia di distanze legali;
- che siffatto muro “produce danni da umidità al fabbricato” di essi esponenti;
hanno convenuto in giudizio i sig.ri , , , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, onde sentirli condannare “al ripristino dell'area con rimozione dell'opus” testé CP_5 descritta. A suffragio delle avanzate pretese, gli odierni istanti hanno dedotto che il muro di cui si discorre, di là dall'esser stato realizzato in assenza di qualsivoglia titolo edilizio, sarebbe stato edificato in spregio alla normativa in materia di distanze legali tra costruzioni.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.11.20, si sono costituiti in giudizio i sig.ri , CP_1
, , e , chiedendo il rigetto della domanda CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 attorea.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
disposto l'espletamento di una CTU, all'esito dell'attività peritale, con ordinanza resa in data 29.4.25, è stata formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di una memoria nel corpo della quale manifestare adesione alla stessa o, alternativamente, illustrare le ragioni della mancata accettazione.
Depositando memorie a tal fine autorizzate, i difensori delle parti hanno dato atto di aver concluso un accordo transattivo muovendo dalla proposta approntata ai sensi dell'art. 185 bis del codice di rito.
All'udienza celebrata in data 8.10.25, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Nel corpo delle memorie autorizzate depositate, rispettivamente, in data 20.10.25 dal procuratore degli attori ed in data 17.10.25 dal difensore dei convenuti, le parti, riportati analiticamente i termini negoziali del raggiunto accordo transattivo, hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone di rilevare che il procuratore degli attori ed il difensore dei convenuti hanno dato claris litteris atto – tanto nel corpo delle memorie autorizzate depositate, rispettivamente, in data 20.10.25 ed in data 17.10.25, quanto nel pagina 3 di 4 corso dell'udienza celebrata in data 23.10.25 – dell'intervenuto bonario componimento, nonché chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
A tal riguardo, occorre osservare che sia principio tradizionalmente affermato dalla Corte di nomofilachia quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. Sez. Un. n. 13969/04; Cass. n.
28622/19).
All'esito del solcato sentiero argomentativo, non può che essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse devono essere integralmente compensate, contemplando espressamente l'accordo raggiunto dalle parti anche la regolamentazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande proposte dalle parti;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. pone le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro.
Provvedimento depositato telematicamente in data 23.10.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 4 di 4