Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00821/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01353/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dell’atto emesso dal Responsabile del VIII Settore del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale si intima e diffida il ricorrente a rilasciare e restituire l’immobile sito in -OMISSIS- ivi meglio specificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno-OMISSIS- il dott. PI US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS-, il ricorrente ha premesso che, a seguito dell’evento sismico del 1980, gli veniva assegnato temporaneamente, avendone i requisiti, dall’Amministrazione comunale di -OMISSIS- (con atto del -OMISSIS-), un alloggio di proprietà comunale, per il quale ha sempre versato il canone mensile più volte rideterminato dalla p.a. ai sensi L. r. n.19/97 (l’ultima determinazione del -OMISSIS- del Comune è di € 130,87). Col ricorso in trattazione egli ha impugnato l’atto prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui il Responsabile del VIII Settore del Comune di -OMISSIS- ha intimato e diffidato lo stesso ricorrente a rilasciare e restituire l’immobile. A sostegno della domanda di annullamento di quest’ultimo atto lesivo l’instante ha proposto il ricorso in epigrafe, deducendo due censure, con le quali ha lamentato: 1) il difetto di un’adeguata istruttoria e motivazione, in quanto il Comune si è limitato ad affermare che non risulterebbe assegnatario dell'alloggio; 2) la violazione dell’art. 7 l. n.241/1990 per omesso avvio del procedimento di decadenza/revoca del presunto, precedente provvedimento abilitativo, e per la conseguente assenza delle garanzie partecipativa.
2. Si è costituito in resistenza il Comune di -OMISSIS- il quale ha esposto che con la deliberazione di G.M. n° -OMISSIS-, fu assegnato in via provvisoria e precaria a-OMISSIS- l’immobile in argomento, in maniera del tutto eccezionale, per far fronte alle emergenze abitative derivanti dall’evento sismico del 1980, come si evince dalla espressa previsione ivi contenuta, secondo cui il “godimento da parte dei nuclei familiari interessati non potrà, comunque, protrarsi oltre mesi 12 dalla consegna”. Stante l’inesistenza di un idoneo titolo di occupazione, il Comune di -OMISSIS- ha rappresentato che, con la nota impugnata del -OMISSIS-, ha intimato di rilasciare l’immobile occupato abusivamente mediante diffida. Ciò posto, il Comune ha eccepito, innanzitutto, il difetto di giurisdizione dell’adìto -OMISSIS-. in favore del -OMISSIS-., poiché la controversia ha ad oggetto l’esercizio dei poteri in relazione ai beni del patrimonio disponibile dell’ente locale, che non possano essere ricondotti ad una sfera di potere di tipo autoritativo, bensì ad un potere iure privatorum a tutela del patrimonio immobiliare. Nel merito l’Amministrazione ha comunque richiesto la reiezione del gravame per l’infondatezza dei motivi di ricorso.
3. Alla camera di consiglio del -OMISSIS-, su richiesta di parte ricorrente, la causa è stata cancellata dal ruolo delle istanze cautelari per la presentazione di motivi aggiunti.
4. Con successiva memoria difensiva il Comune resistente ha insistito nelle proprie richieste, precisando che i preannunciati motivi aggiunti in realtà non sono stati notificati.
5. All’udienza pubblica del-OMISSIS-, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Il Collegio osserva che, nel complessivo procedimento per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p., va distinta una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell'assegnatario, da quella successiva, di natura privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario ha una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato assume la natura di diritto soggettivo.
Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria quelle sorte dopo l'assegnazione, nelle quali si contesti il potere dell'ente assegnante di pronunciare l'estinzione del già sorto diritto soggettivo dell'assegnatario alla proprietà dell'alloggio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949; 11 agosto 2010, n. 5617; 2 ottobre 2009, n. 5140; sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2001; Cass. civ., S.U., 2 giugno 1997, n. 4908).
In particolare, per quanto riguarda gli ordini di rilascio di immobili di edilizia residenziale pubblica, come nel caso in esame, va rilevato che il potere dell'ente di gestione di apprestare unilateralmente un titolo esecutivo per il rilascio dell'alloggio occupato sine titulo non sottrae al destinatario la facoltà di contestare in giudizio il carattere abusivo dell'occupazione, facendo valere condizioni di diritto a sostegno della detenzione dell'immobile; in tali ipotesi spetta tuttavia al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione proposta dall'occupante il quale contesti la fondatezza delle ragioni poste dall'Ente a fondamento dell'atto vincolato nell'an il quale impone il rilascio in quanto l'iniziativa dell'ente non ha fondamento in una potestà conservativa generale nonché veste specifica in un atto autoritativo, ma si inserisce in un rapporto di assegnazione in atto del quale si contesta la cessazione ovvero la radicale insussistenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2017, n. 1765).
In definitiva, in presenza di beni del patrimonio disponibile di proprietà del Comune, occupati sine titulo, gli atti posti in essere dall'Amministrazione non possono ritenersi riconducibili all'esercizio di un potere autoritativo a tutela di un bene pubblico - potere attribuito dall'art. 823 c.c. solo con riferimento ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili degli enti pubblici - bensì all'espletamento di attività privata di autotutela del patrimonio immobiliare posta in essere iure privatorum e, quindi, devono qualificarsi come atti di diffida di natura paritetica volti alla tutela di beni di proprietà comunale, a fronte dei quali sussistono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 4 maggio 2017, n. 5236).
Nel caso di specie, si controverte appunto della legittimità dell'ordine di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica, sostenendo parte ricorrente che l'amministrazione avrebbe prima dovuto esaminare la sua istanza di sanatoria.
Orbene, il giudice amministrativo è invero competente in relazione alle impugnazioni dei dinieghi di sanatoria, trattandosi di provvedimenti amministrativi autoritativi concernenti l'assegnazione dell'alloggio. Tuttavia, nel caso di specie la circostanza che la ricorrente sostenga di aver presentato una domanda di sanatoria, non è motivo sufficiente per radicare la giurisdizione del giudice adito, in quanto l'oggetto principale del giudizio è unicamente l'ordine di rilascio, mentre la questione della sanatoria si pone come pregiudiziale e incidentale. Va poi rilevato che comunque non è stato adottato alcun provvedimento di diniego di sanatoria, pertanto non è ipotizzabile in ogni caso alcun tipo di sindacato giudiziario trattandosi di poteri non ancora esercitati (art. 34, comma 2, c.p.a.) né risulta azionato col presente ricorso il rimedio del silenzio-inadempimento.
In base a tutte le considerazioni sopra svolte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per il difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito secondo le regole e i principi della traslatio iudicii.
7. Le spese possono essere compensate, tenuto conto del tempo trascorso, di tutte le peculiari circostanze di fatto e della natura processuale della decisione.
8. Ad avviso del Collegio, sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sede staccata di Salerno - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, rimettendo le parti al Giudice Ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del-OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
PI US, Presidente, Estensore
Laura Zoppo, Primo Referendario
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PI US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.