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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/10/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1126/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. ) (C.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.f.: ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Pt_4
(C.f.: ), (C.f.:
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5 [...]
), (C.f.: , C.F._5 Parte_6 CodiceFiscale_6 Parte_7
(C.f.: ), (C.f.: ), e CodiceFiscale_7 Parte_8 CodiceFiscale_8
(C.f.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_9 CodiceFiscale_9
ZA AS FI
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO MARIO. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 30/10/2025 ad ore 10.58 innanzi al Giudice EA CO OR, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Marta Rossi in sostituzione dell'avv. ZA AS
FI e personalmente. Parte_3 per parte resistente l'avv. DI MARTINO MARIO e la dott.ssa Orbelli quale procuratrice speciale.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità e/o l'inefficacia della clausola “Profili ad esaurimento” di cui all'allegato
A del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019-2021, nella parte in cui prescrive che “alla data di entrata in vigore del presente sistema di classificazione, sia inquadrato nell'Area degli
Istruttori per effetto della trasposizione di cui alla Tabella B dalla ex categoria C: - Personale educativo e scolastico che alla data di entrata in vigore del presente sistema di classificazione, sia inquadrato nell'Area degli Istruttori per effetto della trasposizione di cui alla Tabella B dalla ex categoria C” e, per l'effetto - Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il diritto delle sig.re , Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7
e ad essere contrattualmente inquadrate dal (C.f.: Pt_8 Pt_9 Controparte_1
), in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in (27100 – PV), P.IVA_1 CP_1
P.zza Municipio n. 2, nell'Area dei Funzionari del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019-2021 con decorrenza dall'01/04/2023, ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio, in coerenza con le declaratorie prescritte dalla contrattazione collettiva, nonché -
Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il diritto delle sig.re Pt_1
, e ad ottenere dal Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9
(C.f.: ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in (27100 – PV), P.zza Municipio n. 2, il medesimo trattamento retributivo CP_1 riconosciuto ai lavoratori dipendenti dell'Ente inquadrati nell'Area dei Funzionari, con decorrenza dall'01/04/2023 ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio,
e conseguentemente (1) Condannare il (C.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Sindaco pro tempore, con sede legale in (27100 – PV), P.zza Municipio n. 2, al CP_1 versamento delle differenze retributive maturate dalla sig.ra in Parte_1 conseguenza d'illegittimo inquadramento contrattuale, come da conteggio offerto in narrativa, dall'01/04/2023 ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
(2) Condannare il (C.f.: Controparte_1
), in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in (27100 – PV), P.IVA_1 CP_1
P.zza Municipio n. 2, al versamento delle differenze retributive maturate dalla sig.ra
[...] in conseguenza d'illegittimo inquadramento contrattuale, come da conteggio Pt_2 offerto in narrativa, dall'01/04/2023 ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
(3) Condannare il
(C.f.: ), in persona del pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 legale in (27100 – PV), P.zza Municipio n. 2, al versamento delle differenze retributive CP_1 maturate dalla sig.ra in conseguenza d'illegittimo inquadramento Parte_3 contrattuale, come da conteggio offerto in narrativa, dall'01/04/2023 ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
(4) Condannare il (C.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, con sede legale in (27100 – PV), P.zza Municipio n. 2, al CP_1 versamento delle differenze retributive maturate dalla sig.ra in conseguenza Parte_4
d'illegittimo inquadramento contrattuale, come da conteggio offerto in narrativa, dall'01/04/2023 ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
(5) Condannare il (C.f.: Controparte_1
), in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in (27100 – PV), P.IVA_1 CP_1
P.zza Municipio n. 2, al versamento delle differenze retributive maturate dalla sig.ra Parte_5
in conseguenza d'illegittimo inquadramento contrattuale, come da conteggio offerto
[...] in narrativa, dall'01/04/2023 ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
(6) Condannare il
(C.f.: ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in (27100 – PV), P.zza Municipio n. 2, al versamento delle differenze retributive CP_1 maturate dalla sig.ra in conseguenza d'illegittimo inquadramento contrattuale, Parte_6 come da conteggio offerto in narrativa, dall'01/04/2023 ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
(7) Condannare il (C.f.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in (27100 – PV), P.zza Municipio n. 2, al versamento delle CP_1 differenze retributive maturate dalla sig.ra in conseguenza d'illegittimo Parte_7 inquadramento contrattuale, come da conteggio offerto in narrativa, dall'01/04/2023 ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
(8) Condannare il (C.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Sindaco pro tempore, con sede legale in (27100 – PV), P.zza Municipio n. 2, al CP_1 versamento delle differenze retributive maturate dalla sig.ra in Parte_8 conseguenza d'illegittimo inquadramento contrattuale, come da conteggio offerto in narrativa, dall'01/04/2023 ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
(9) Condannare il (C.f.: Controparte_1
), in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in (27100 – PV), P.IVA_1 CP_1
P.zza Municipio n. 2, al versamento delle differenze retributive maturate dalla sig.ra Pt_9 in conseguenza d'illegittimo inquadramento contrattuale, come da conteggio
[...] offerto in narrativa, dall'01/04/2023 ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. IN OGNI CASO - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Spese Generali (15%), I.V.A. (22%) e C.P.A.
(4%) inclusi e liquidazione secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, il quale si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. IN VIA
ISTRUTTORIA Senza inversione dell'onere probatorio, pur ritenendo la presente controversia non necessitante un'istruttoria complessa, fermo il disposto di cui all'art. 421
c.p.c. si chiede: (1) ammettersi interrogatorio libero delle Parti sui fatti di causa, così come articolati in narrativa;
(2) ammettersi interrogatorio formale del nella Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, sui seguenti capitoli: Capitolo 1: “Vero che, presso gli
Istituti Scolastici ove prestano l'attività lavorativa le ricorrenti, plurimi dipendenti – svolgenti le medesime mansioni delle ricorrenti e con medesima qualifica (insegnante di scuola d'infanzia) – sono inquadrati ad un livello superiore, percependo un trattamento retributivo maggiore”. Capitolo 2: “Vero che le ricorrenti presso il posto di lavoro svolgono identiche mansioni e funzioni, quali insegnanti di scuola dell'infanzia, dei lavoratori inquadrati contrattualmente dall'Ente resistente nell'area dei Funzionari del C.C.N.L. Funzioni Locali CP_ 2019-2021”. Capitolo 3: “Vero che i dipendenti assunti dall' resistente con bandi di concorso successivi all'entrata in vigore del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019-2021 e che svolgono mansioni di Insegnante di Scuola dell'Infanzia sono inquadrati nell'Area dei
Funzionari”.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così giudicare: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per i motivi esposti nel presente atto;
- nel merito rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui alla presente memoria. - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed accessori di legge (oneri riflessi CPDEL + IRAP = 32,30%: accessori per avvocati dipendenti
P.A.). In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova richiesti da controparte in quanto vertenti su circostante risultanti documentalmente ed inconferenti ai fini del giudizio. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice EA CO OR ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1126/2025 promossa da:
c.f. ) (C.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.f.: ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Pt_4
(C.f.: ), (C.f.:
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5 [...]
), (C.f.: , C.F._5 Parte_6 CodiceFiscale_6 Parte_7
(C.f.: ), (C.f.: ), e CodiceFiscale_7 Parte_8 CodiceFiscale_8
(C.f.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_9 CodiceFiscale_9
ZA AS FI
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO MARIO Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Le ricorrenti dianzi identificate hanno convenuto in giudizio il Controparte_1 rassegnando le conclusioni evidenziate per il cui accoglimento hanno allegato: - di essere insegnanti di scuola dell'infanzia, con inquadramento nei livelli C1 e C2, che al momento della loro assunzione godevano dei titoli necessari per l'accesso ai posti riservati al personale educativo e di servizi per l'infanzia;
- che con il c.c.n.l. funzioni Locali 2019/2021 gli inquadramenti contrattuali venivano suddivisi in quattro livelli di competenze e conoscenze professionali: - area degli operatori;
- area degli operatori esperti;
- area degli istruttori;
- area dei funzionari;
- che per effetto delle previsioni contrattuali in ultimo menzionate le odierne ricorrenti sono state assegnante all'area degli istruttori mentre coloro che erano inquadrati nel livello D e i nuovi educatori della scuola dell'infanzia assunti in epoca successiva sono stati collocati nell'Area Funzionari;
- che svolgendo le medesime mansioni di quest'ultimi sussiste il loro diritto ad essere collocati nell'area Funzionari e a riceverne la corrispondente retribuzione.
1.1. Si è costituito in giudizio il chiedendo l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso o comunque il suo rigetto.
2. Preliminarmente si evidenzia che la presente motivazione è redatta facendo ricorso al principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. tra le tante Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
3. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
È documentato che a partire dall'01/04/2023, con l'entrata in vigore del C.C.N.L.
Funzioni Locali 2019/2021 (d'ora in avanti anche soltanto CCNL), sottoscritto il 16 novembre 2022 venivano rinnovate le declaratorie del personale (cfr. doc. B fascicolo parte ricorrente).
In base all'art. 12 del CCNL il sistema di classificazione viene “articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente: • Area degli Operatori;
• Area degli Operatori esperti;
• Area degli Istruttori;
• Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione”.
L'art. 13 ha, quindi, stabilito che “Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione)”.
Detta tabella, tra l'altro, ha stabilito che alle precedenti categorie C corrispondesse l'area degli istruttori, alla quale appartengono, secondo le declaratorie del nuovo contratto, “i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde, inoltre, dei risultati nel proprio contesto di lavoro. Specifiche professionali: • conoscenze teoriche esaurienti;
• capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità, in un ambito specializzato di lavoro;
• responsabilità di procedimento o infraprocedimentale, con eventuale responsabilità di coordinare il lavoro dei colleghi. Requisiti di base per l'accesso: • scuola secondaria di secondo grado. Esemplificazione dei profili: Agente di polizia locale, geometra, ragioniere, istruttore amministrativo-contabile, istruttore tecnico, istruttore informatico, istruttore del settore informazione per i rapporti con i media”.
Lo stesso contratto ha fissato dei profili ad esaurimento stabilendo che, alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, fosse inquadrato nell'Area degli
Istruttori il personale educativo e scolastico che a quella data apparteneva alla categoria C.
Giova sin da ora evidenziare che all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione appartengono “i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni,
l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative.
Appartengono, altresì, a quest'area i lavoratori che svolgono attività, negli ambiti educativi, dell'insegnamento, della formazione, dell'assistenza della cura diretta all'utenza. Specifiche professionali: • conoscenze altamente specialistiche;
• competenze gestionali e socio- relazionali, adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di notevole complessità; • capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;
• responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative;
responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni. Requisiti di base per l'accesso: laurea (triennale o magistrale), eventualmente accompagnata da iscrizione ad albi professionali Esemplificazione dei profili: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, coordinatore pedagogico, specialista in attività culturali, orientatori politiche attive del lavoro specialista dell'area della vigilanza, specialista informatico, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in materie giuridiche, specialista della transizione digitale, specialista della transizione ecologica, specialista nei rapporti con i media (settore informazione) e specialista della comunicazione istituzionale (settore comunicazione), specialista in attività socio assistenziali, assistente sociale, personale infermieristico e della riabilitazione, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (secondo le definizione dei Decreti del Ministero della
Sanità), educatore, docente, insegnante, educatori professionali socio-pedagogici ed educatori professionali socio-sanitari, ispettore fitosanitario.
Orbene le ricorrenti sostengo l'illegittimità della previsione del CCNL nella parte in cui istituendo il profilo ad esaurimento sopra menzionato ha comportato il loro inquadramento nell'area degli istruttori e non in quella dei funzionari.
La diversità di trattamento, tuttavia, non è illegittima.
Sul punto è doveroso considerare che nel periodo intercorso tra l'assunzione delle ricorrenti e l'entrata in vigore delle nuove declaratorie contrattuali il Legislatore è intervenuto modificando i requisiti di accesso alle mansioni di educatore dei servizi educativi dell'infanzia.
Si deve, infatti, considerare che allorquando sono state assunte le ricorrenti, come era previsto anche dal contratto collettivo, quale requisito di accesso alla categoria professionale di tipo C era richiesto il solo diploma di scuola superiore.
L'art. 14 comma 3 del D.lgs. n. 65 del 2017 ha previsto che “A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché
l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/ 2019.
Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia gli ulteriori titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022.
Il requisito professionale per accedere alle mansioni di educatori dei servizi educativi per l'infanzia è stato quindi innalzato mediante l'istituzione di un corso di laurea specifico e dei profili di specializzazione ulteriori.
Conseguentemente il CCNL 2019/2021 ha inserito la figura degli educatori della scuola dell'infanzia all'interno dell'area dei funzionari il cui requisito professionale d'accesso
è proprio costituito dalla laurea triennale o magistrale.
Pertanto, la diversità di trattamento riservato tra gli educatori inquadrati nella categoria
C e che in forza della previsione di profili ad esaurimento menzionata si trova collocato nella nuova area degli istruttori, rispetto a quelli di nuova assunzione non è discriminatoria propria perché fondata essenzialmente sulla diversità del percorso di studi che i “nuovi” educatori sono tenuti a sostenere.
Pertanto, la domanda volta all'accertamento della inefficacia della previsione del
CCNL con conseguente diritto delle ricorrenti all'inquadramento nell'area dei funzionari non
è fondata.
3.1. Le ricorrenti hanno, quindi, chiesto di condannare il al pagamento delle CP_1 differenze retributive dalle stesse maturate per aver comunque svolto le mansioni inquadrabili nella nuova area dei funzionari.
Innanzitutto, deve evidenziarsi che il collocamento delle ricorrenti nell'area degli istruttori e non in quella dei funzionari non è conseguenza di una condotta illecita del CP_1 resistente ma di una previsione del CCNL che si ritiene, per quanto appena motivato, legittima.
In ogni caso, preme sottolineare che la parte ricorrente sostiene il proprio diritto a percepire la retribuzione prevista per l'area dei funzionari sul presupposto di essere educatrici della scuola dell'infanzia, il cui profilo professionale è inserito tra quelli appartenenti all'area menzionata.
La deduzione non merita di essere accolta. Il diritto delle ricorrenti a percepire detta differenza retributiva non può discendere dal semplice fatto che le stesse svolgono le mansioni previste in via esemplificativa dall'area superiore di inquadramento;
basta sul punto evidenziare che secondo la postilla alla declaratoria precedente già più volte richiamata, lo stesso CCNL ha previsto che gli educatori che prima erano nella categoria C e che sono confluiti nell'area degli istruttori appartengono ad un profilo ad esaurimento. Pertanto, lo stesso contratto contempla la figura degli educatori all'interno di almeno due aree di classificazione diverse.
Invero, le ricorrenti per poter sostenere di aver svolto le mansioni dell'area dei funzionari avrebbero dovuto allegare e provare di fare le educatrici dei servizi dell'infanzia con le competenze e le caratteristiche tipiche dell'area di classificazione così come sono state dianzi esplicitate.
Le parti avrebbero dovuto allegare e provare di avere “conoscenze altamente specialistiche;
competenze gestionali e socio-relazionali, adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di notevole complessità; capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;
responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative;
responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni” in modo da farle considerare delle lavoratrici che “assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative”.
In mancanza di tali allegazioni e di tali prove anche questa parte della domanda non può essere accolta.
4. Alla soccombenza delle ricorrenti non consegue la loro condanna al pagamento delle spese di lite attesa la particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite.
Pavia, 30 ottobre 2025
Il Giudice
EA CO OR
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. ) (C.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.f.: ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Pt_4
(C.f.: ), (C.f.:
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5 [...]
), (C.f.: , C.F._5 Parte_6 CodiceFiscale_6 Parte_7
(C.f.: ), (C.f.: ), e CodiceFiscale_7 Parte_8 CodiceFiscale_8
(C.f.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_9 CodiceFiscale_9
ZA AS FI
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO MARIO. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 30/10/2025 ad ore 10.58 innanzi al Giudice EA CO OR, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Marta Rossi in sostituzione dell'avv. ZA AS
FI e personalmente. Parte_3 per parte resistente l'avv. DI MARTINO MARIO e la dott.ssa Orbelli quale procuratrice speciale.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità e/o l'inefficacia della clausola “Profili ad esaurimento” di cui all'allegato
A del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019-2021, nella parte in cui prescrive che “alla data di entrata in vigore del presente sistema di classificazione, sia inquadrato nell'Area degli
Istruttori per effetto della trasposizione di cui alla Tabella B dalla ex categoria C: - Personale educativo e scolastico che alla data di entrata in vigore del presente sistema di classificazione, sia inquadrato nell'Area degli Istruttori per effetto della trasposizione di cui alla Tabella B dalla ex categoria C” e, per l'effetto - Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il diritto delle sig.re , Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7
e ad essere contrattualmente inquadrate dal (C.f.: Pt_8 Pt_9 Controparte_1
), in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in (27100 – PV), P.IVA_1 CP_1
P.zza Municipio n. 2, nell'Area dei Funzionari del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019-2021 con decorrenza dall'01/04/2023, ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio, in coerenza con le declaratorie prescritte dalla contrattazione collettiva, nonché -
Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il diritto delle sig.re Pt_1
, e ad ottenere dal Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9
(C.f.: ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in (27100 – PV), P.zza Municipio n. 2, il medesimo trattamento retributivo CP_1 riconosciuto ai lavoratori dipendenti dell'Ente inquadrati nell'Area dei Funzionari, con decorrenza dall'01/04/2023 ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio,
e conseguentemente (1) Condannare il (C.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Sindaco pro tempore, con sede legale in (27100 – PV), P.zza Municipio n. 2, al CP_1 versamento delle differenze retributive maturate dalla sig.ra in Parte_1 conseguenza d'illegittimo inquadramento contrattuale, come da conteggio offerto in narrativa, dall'01/04/2023 ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
(2) Condannare il (C.f.: Controparte_1
), in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in (27100 – PV), P.IVA_1 CP_1
P.zza Municipio n. 2, al versamento delle differenze retributive maturate dalla sig.ra
[...] in conseguenza d'illegittimo inquadramento contrattuale, come da conteggio Pt_2 offerto in narrativa, dall'01/04/2023 ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
(3) Condannare il
(C.f.: ), in persona del pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 legale in (27100 – PV), P.zza Municipio n. 2, al versamento delle differenze retributive CP_1 maturate dalla sig.ra in conseguenza d'illegittimo inquadramento Parte_3 contrattuale, come da conteggio offerto in narrativa, dall'01/04/2023 ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
(4) Condannare il (C.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, con sede legale in (27100 – PV), P.zza Municipio n. 2, al CP_1 versamento delle differenze retributive maturate dalla sig.ra in conseguenza Parte_4
d'illegittimo inquadramento contrattuale, come da conteggio offerto in narrativa, dall'01/04/2023 ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
(5) Condannare il (C.f.: Controparte_1
), in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in (27100 – PV), P.IVA_1 CP_1
P.zza Municipio n. 2, al versamento delle differenze retributive maturate dalla sig.ra Parte_5
in conseguenza d'illegittimo inquadramento contrattuale, come da conteggio offerto
[...] in narrativa, dall'01/04/2023 ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
(6) Condannare il
(C.f.: ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in (27100 – PV), P.zza Municipio n. 2, al versamento delle differenze retributive CP_1 maturate dalla sig.ra in conseguenza d'illegittimo inquadramento contrattuale, Parte_6 come da conteggio offerto in narrativa, dall'01/04/2023 ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
(7) Condannare il (C.f.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in (27100 – PV), P.zza Municipio n. 2, al versamento delle CP_1 differenze retributive maturate dalla sig.ra in conseguenza d'illegittimo Parte_7 inquadramento contrattuale, come da conteggio offerto in narrativa, dall'01/04/2023 ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
(8) Condannare il (C.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Sindaco pro tempore, con sede legale in (27100 – PV), P.zza Municipio n. 2, al CP_1 versamento delle differenze retributive maturate dalla sig.ra in Parte_8 conseguenza d'illegittimo inquadramento contrattuale, come da conteggio offerto in narrativa, dall'01/04/2023 ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
(9) Condannare il (C.f.: Controparte_1
), in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in (27100 – PV), P.IVA_1 CP_1
P.zza Municipio n. 2, al versamento delle differenze retributive maturate dalla sig.ra Pt_9 in conseguenza d'illegittimo inquadramento contrattuale, come da conteggio
[...] offerto in narrativa, dall'01/04/2023 ovvero da diversa data che dovesse risultare all'esito del giudizio, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. IN OGNI CASO - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Spese Generali (15%), I.V.A. (22%) e C.P.A.
(4%) inclusi e liquidazione secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, il quale si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. IN VIA
ISTRUTTORIA Senza inversione dell'onere probatorio, pur ritenendo la presente controversia non necessitante un'istruttoria complessa, fermo il disposto di cui all'art. 421
c.p.c. si chiede: (1) ammettersi interrogatorio libero delle Parti sui fatti di causa, così come articolati in narrativa;
(2) ammettersi interrogatorio formale del nella Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, sui seguenti capitoli: Capitolo 1: “Vero che, presso gli
Istituti Scolastici ove prestano l'attività lavorativa le ricorrenti, plurimi dipendenti – svolgenti le medesime mansioni delle ricorrenti e con medesima qualifica (insegnante di scuola d'infanzia) – sono inquadrati ad un livello superiore, percependo un trattamento retributivo maggiore”. Capitolo 2: “Vero che le ricorrenti presso il posto di lavoro svolgono identiche mansioni e funzioni, quali insegnanti di scuola dell'infanzia, dei lavoratori inquadrati contrattualmente dall'Ente resistente nell'area dei Funzionari del C.C.N.L. Funzioni Locali CP_ 2019-2021”. Capitolo 3: “Vero che i dipendenti assunti dall' resistente con bandi di concorso successivi all'entrata in vigore del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019-2021 e che svolgono mansioni di Insegnante di Scuola dell'Infanzia sono inquadrati nell'Area dei
Funzionari”.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così giudicare: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per i motivi esposti nel presente atto;
- nel merito rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui alla presente memoria. - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed accessori di legge (oneri riflessi CPDEL + IRAP = 32,30%: accessori per avvocati dipendenti
P.A.). In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova richiesti da controparte in quanto vertenti su circostante risultanti documentalmente ed inconferenti ai fini del giudizio. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice EA CO OR ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1126/2025 promossa da:
c.f. ) (C.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.f.: ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Pt_4
(C.f.: ), (C.f.:
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5 [...]
), (C.f.: , C.F._5 Parte_6 CodiceFiscale_6 Parte_7
(C.f.: ), (C.f.: ), e CodiceFiscale_7 Parte_8 CodiceFiscale_8
(C.f.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_9 CodiceFiscale_9
ZA AS FI
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO MARIO Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Le ricorrenti dianzi identificate hanno convenuto in giudizio il Controparte_1 rassegnando le conclusioni evidenziate per il cui accoglimento hanno allegato: - di essere insegnanti di scuola dell'infanzia, con inquadramento nei livelli C1 e C2, che al momento della loro assunzione godevano dei titoli necessari per l'accesso ai posti riservati al personale educativo e di servizi per l'infanzia;
- che con il c.c.n.l. funzioni Locali 2019/2021 gli inquadramenti contrattuali venivano suddivisi in quattro livelli di competenze e conoscenze professionali: - area degli operatori;
- area degli operatori esperti;
- area degli istruttori;
- area dei funzionari;
- che per effetto delle previsioni contrattuali in ultimo menzionate le odierne ricorrenti sono state assegnante all'area degli istruttori mentre coloro che erano inquadrati nel livello D e i nuovi educatori della scuola dell'infanzia assunti in epoca successiva sono stati collocati nell'Area Funzionari;
- che svolgendo le medesime mansioni di quest'ultimi sussiste il loro diritto ad essere collocati nell'area Funzionari e a riceverne la corrispondente retribuzione.
1.1. Si è costituito in giudizio il chiedendo l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso o comunque il suo rigetto.
2. Preliminarmente si evidenzia che la presente motivazione è redatta facendo ricorso al principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. tra le tante Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
3. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
È documentato che a partire dall'01/04/2023, con l'entrata in vigore del C.C.N.L.
Funzioni Locali 2019/2021 (d'ora in avanti anche soltanto CCNL), sottoscritto il 16 novembre 2022 venivano rinnovate le declaratorie del personale (cfr. doc. B fascicolo parte ricorrente).
In base all'art. 12 del CCNL il sistema di classificazione viene “articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente: • Area degli Operatori;
• Area degli Operatori esperti;
• Area degli Istruttori;
• Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione”.
L'art. 13 ha, quindi, stabilito che “Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione)”.
Detta tabella, tra l'altro, ha stabilito che alle precedenti categorie C corrispondesse l'area degli istruttori, alla quale appartengono, secondo le declaratorie del nuovo contratto, “i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde, inoltre, dei risultati nel proprio contesto di lavoro. Specifiche professionali: • conoscenze teoriche esaurienti;
• capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità, in un ambito specializzato di lavoro;
• responsabilità di procedimento o infraprocedimentale, con eventuale responsabilità di coordinare il lavoro dei colleghi. Requisiti di base per l'accesso: • scuola secondaria di secondo grado. Esemplificazione dei profili: Agente di polizia locale, geometra, ragioniere, istruttore amministrativo-contabile, istruttore tecnico, istruttore informatico, istruttore del settore informazione per i rapporti con i media”.
Lo stesso contratto ha fissato dei profili ad esaurimento stabilendo che, alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, fosse inquadrato nell'Area degli
Istruttori il personale educativo e scolastico che a quella data apparteneva alla categoria C.
Giova sin da ora evidenziare che all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione appartengono “i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni,
l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative.
Appartengono, altresì, a quest'area i lavoratori che svolgono attività, negli ambiti educativi, dell'insegnamento, della formazione, dell'assistenza della cura diretta all'utenza. Specifiche professionali: • conoscenze altamente specialistiche;
• competenze gestionali e socio- relazionali, adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di notevole complessità; • capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;
• responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative;
responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni. Requisiti di base per l'accesso: laurea (triennale o magistrale), eventualmente accompagnata da iscrizione ad albi professionali Esemplificazione dei profili: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, coordinatore pedagogico, specialista in attività culturali, orientatori politiche attive del lavoro specialista dell'area della vigilanza, specialista informatico, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in materie giuridiche, specialista della transizione digitale, specialista della transizione ecologica, specialista nei rapporti con i media (settore informazione) e specialista della comunicazione istituzionale (settore comunicazione), specialista in attività socio assistenziali, assistente sociale, personale infermieristico e della riabilitazione, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (secondo le definizione dei Decreti del Ministero della
Sanità), educatore, docente, insegnante, educatori professionali socio-pedagogici ed educatori professionali socio-sanitari, ispettore fitosanitario.
Orbene le ricorrenti sostengo l'illegittimità della previsione del CCNL nella parte in cui istituendo il profilo ad esaurimento sopra menzionato ha comportato il loro inquadramento nell'area degli istruttori e non in quella dei funzionari.
La diversità di trattamento, tuttavia, non è illegittima.
Sul punto è doveroso considerare che nel periodo intercorso tra l'assunzione delle ricorrenti e l'entrata in vigore delle nuove declaratorie contrattuali il Legislatore è intervenuto modificando i requisiti di accesso alle mansioni di educatore dei servizi educativi dell'infanzia.
Si deve, infatti, considerare che allorquando sono state assunte le ricorrenti, come era previsto anche dal contratto collettivo, quale requisito di accesso alla categoria professionale di tipo C era richiesto il solo diploma di scuola superiore.
L'art. 14 comma 3 del D.lgs. n. 65 del 2017 ha previsto che “A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché
l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/ 2019.
Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia gli ulteriori titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022.
Il requisito professionale per accedere alle mansioni di educatori dei servizi educativi per l'infanzia è stato quindi innalzato mediante l'istituzione di un corso di laurea specifico e dei profili di specializzazione ulteriori.
Conseguentemente il CCNL 2019/2021 ha inserito la figura degli educatori della scuola dell'infanzia all'interno dell'area dei funzionari il cui requisito professionale d'accesso
è proprio costituito dalla laurea triennale o magistrale.
Pertanto, la diversità di trattamento riservato tra gli educatori inquadrati nella categoria
C e che in forza della previsione di profili ad esaurimento menzionata si trova collocato nella nuova area degli istruttori, rispetto a quelli di nuova assunzione non è discriminatoria propria perché fondata essenzialmente sulla diversità del percorso di studi che i “nuovi” educatori sono tenuti a sostenere.
Pertanto, la domanda volta all'accertamento della inefficacia della previsione del
CCNL con conseguente diritto delle ricorrenti all'inquadramento nell'area dei funzionari non
è fondata.
3.1. Le ricorrenti hanno, quindi, chiesto di condannare il al pagamento delle CP_1 differenze retributive dalle stesse maturate per aver comunque svolto le mansioni inquadrabili nella nuova area dei funzionari.
Innanzitutto, deve evidenziarsi che il collocamento delle ricorrenti nell'area degli istruttori e non in quella dei funzionari non è conseguenza di una condotta illecita del CP_1 resistente ma di una previsione del CCNL che si ritiene, per quanto appena motivato, legittima.
In ogni caso, preme sottolineare che la parte ricorrente sostiene il proprio diritto a percepire la retribuzione prevista per l'area dei funzionari sul presupposto di essere educatrici della scuola dell'infanzia, il cui profilo professionale è inserito tra quelli appartenenti all'area menzionata.
La deduzione non merita di essere accolta. Il diritto delle ricorrenti a percepire detta differenza retributiva non può discendere dal semplice fatto che le stesse svolgono le mansioni previste in via esemplificativa dall'area superiore di inquadramento;
basta sul punto evidenziare che secondo la postilla alla declaratoria precedente già più volte richiamata, lo stesso CCNL ha previsto che gli educatori che prima erano nella categoria C e che sono confluiti nell'area degli istruttori appartengono ad un profilo ad esaurimento. Pertanto, lo stesso contratto contempla la figura degli educatori all'interno di almeno due aree di classificazione diverse.
Invero, le ricorrenti per poter sostenere di aver svolto le mansioni dell'area dei funzionari avrebbero dovuto allegare e provare di fare le educatrici dei servizi dell'infanzia con le competenze e le caratteristiche tipiche dell'area di classificazione così come sono state dianzi esplicitate.
Le parti avrebbero dovuto allegare e provare di avere “conoscenze altamente specialistiche;
competenze gestionali e socio-relazionali, adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di notevole complessità; capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;
responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative;
responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni” in modo da farle considerare delle lavoratrici che “assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative”.
In mancanza di tali allegazioni e di tali prove anche questa parte della domanda non può essere accolta.
4. Alla soccombenza delle ricorrenti non consegue la loro condanna al pagamento delle spese di lite attesa la particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite.
Pavia, 30 ottobre 2025
Il Giudice
EA CO OR