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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. N. 349/2024
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE V CIVILE
Riunito in camera di conSIlio, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice rel.
Dott. Cristian Soscia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 349/2024, promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Sara Simoni ed elettivamente domiciliata presso il suo Parte_1 studio in Firenze, viale S. Lavagnini n. 13,
-creditore istante-
CONTRO
, quale omonima titolare dell'Impresa Individuale con sede legale in CP_1 CP_1
Rignano Sull'Arno alla via del Bombone n° 18/E Partita IVA P.IVA_1
-debitore-
Con ricorso depositato in data 31-10-2024 la SI. ha chiesto l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale nei confronti della società in epigrafe deducendo l'esistenza di un credito di € 9.906,00 e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza, in quanto incapace di adempiere alle proprie obbligazioni.
Il giudice relatore deSInato ha fissato udienza ai sensi degli artt. 40 e ss., CCI.
La cancelleria ha, pertanto, formato il fascicolo del procedimento unitario, rubricato al n. 349/2024 CCI P.U acquisendo tutti i dati e i documenti di cui al decreto di convocazione.
pagina 1 di 5 All'udienza del 10-12-2024 è comparso il creditore istante, mentre nessuno è comparso per l'impresa debitrice ed il giudice ha rinviato all'udienza del 21-1-2025 al fine di verificare la regolarità della notificazione all'impresa.
Il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
Preliminarmente, occorre analizzare il profilo relativo alla validità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Con quest'ultimo provvedimento, il Giudice ha disposto la notificazione degli atti all'indirizzo PEC dell'imprenditore, e, non potendo applicarsi l'art 40 comma 7, atteso che, al momento della pronuncia del decreto, non era stata ancora istituita l'area web riservata ex art. 359 CCII, ha stabilito di procedere ai sensi del comma 8 dell'articolo citato, nel caso in cui la notificazione non risulti possibile o non abbia esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, alla notifica, a cura del ricorrente, esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza.
Il decreto stabilisce, altresì, che quando la notificazione non può essere compiuta neppure con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e SIillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con ricevuta di ricevimento.
Dalla documentazione presente in atti risulta che la SI.ra , quale titolare dell'impresa individuale CP_1 omonima, non è dotata di indirizzo di posta elettronica certificata nonostante l'art. 33, comma 2, CCII, prescriva l'obbligo dell'imprenditore di mantenere attivo l'indirizzo PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione, e ciò proprio al fine di consentire la notifica a tale recapito, considerata la possibilità di chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale dell'imprenditore entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.
La SI.ra non ha rispettato tale l'obbligo e pertanto, il creditore avrebbe dovuto procedere alla notifica ex CP_1 art. 40 comma 8, CCII.
L'ufficiale giudiziario ha proceduto con il tentativo di notifica a mani alla SI. ra , presso il luogo CP_1 di residenza sito in Rignano sull'Arno alla via del Bombone 18 lett. E, ma, in assenza del destinatario e delle persone abilitate a ricevere la copia, ha notificato nelle forme dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito della copia degli atti nella casa comunale di Rignano sull'Arno in busta chiusa, in data 26.11.2024. Dell'avvenuto deposito è stata notiziata la destinataria mediante avviso in busta chiusa lasciato al suo domicilio e ha spedito altro avviso a mezzo raccomandata A/R.
La notifica effettuata nei modi indicati può dirsi perfezionata regolarmente atteso che:
- la residenza della SInora coincide con la sede legale dell'impresa; CP_1
pagina 2 di 5 - l'ufficiale giudiziario ha depositato gli atti nella casa comunale.
In concreto la notifica effettuata ex art 140 c.p.c. ha implicato la realizzazione di adempimenti decisamente più ampi di quelli richiamati dall'art 40 comma 8 CCII e che ricomprendono quelli annoverati in tale norma.
In considerazione del fatto che le formalità richiamate dall'art 140 c.p.c. sono destinati a garantire la conoscenza dell'atto al destinatario si deve concludere nel senso che il procedimento notificatorio si è validamente realizzato.
Ritenuta regolare la notificazione, occorre, a questo punto, valutare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di . Controparte_2
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI (i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che l'impresa svolge attività di “realizzazione di piccoli articoli di pelletteria, quali portafogli, portachiavi e portamonete”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Risulta integrato il requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCII, in quanto oltre al debito di € 9.906 nei confronti dell'istante, l'impresa ha debiti nei confronti dell'erario di € 730.076,16.
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l'impresa debitrice non si
è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo, i cui limiti devono pertanto ritenersi superati.
Peraltro, la misura del debito erariale supera ampiamente il limite debitorio delle imprese minori.
Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, ai fini della sua verifica, l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Va rilevato che, nel caso di specie, il rilevante indebitamento erariale e la cancellazione della società dal registro delle imprese, e quindi la cessata operatività sul mercato, dimostrano l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni atteso che l'impresa non ha più flussi di cassa o redditi che consentano di far fronte agli obblighi.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
pagina 3 di 5
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della SI.ra cod. fisc. CP_1
quale titolare dell'Impresa Individuale omonima, con sede in Rignano sull'Arno (FI) alla C.F._1 via del Bombone n° 18/E CAP 50067 - P. IVA , P.IVA_1
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina il dottor curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei Persona_1 rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 5-6-2025 ore 9.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale,
pagina 4 di 5 perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella camera di conSIlio del 22.01.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Rosaria Ferraro, Magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 5 di 5
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE V CIVILE
Riunito in camera di conSIlio, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice rel.
Dott. Cristian Soscia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 349/2024, promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Sara Simoni ed elettivamente domiciliata presso il suo Parte_1 studio in Firenze, viale S. Lavagnini n. 13,
-creditore istante-
CONTRO
, quale omonima titolare dell'Impresa Individuale con sede legale in CP_1 CP_1
Rignano Sull'Arno alla via del Bombone n° 18/E Partita IVA P.IVA_1
-debitore-
Con ricorso depositato in data 31-10-2024 la SI. ha chiesto l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale nei confronti della società in epigrafe deducendo l'esistenza di un credito di € 9.906,00 e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza, in quanto incapace di adempiere alle proprie obbligazioni.
Il giudice relatore deSInato ha fissato udienza ai sensi degli artt. 40 e ss., CCI.
La cancelleria ha, pertanto, formato il fascicolo del procedimento unitario, rubricato al n. 349/2024 CCI P.U acquisendo tutti i dati e i documenti di cui al decreto di convocazione.
pagina 1 di 5 All'udienza del 10-12-2024 è comparso il creditore istante, mentre nessuno è comparso per l'impresa debitrice ed il giudice ha rinviato all'udienza del 21-1-2025 al fine di verificare la regolarità della notificazione all'impresa.
Il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
Preliminarmente, occorre analizzare il profilo relativo alla validità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Con quest'ultimo provvedimento, il Giudice ha disposto la notificazione degli atti all'indirizzo PEC dell'imprenditore, e, non potendo applicarsi l'art 40 comma 7, atteso che, al momento della pronuncia del decreto, non era stata ancora istituita l'area web riservata ex art. 359 CCII, ha stabilito di procedere ai sensi del comma 8 dell'articolo citato, nel caso in cui la notificazione non risulti possibile o non abbia esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, alla notifica, a cura del ricorrente, esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza.
Il decreto stabilisce, altresì, che quando la notificazione non può essere compiuta neppure con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e SIillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con ricevuta di ricevimento.
Dalla documentazione presente in atti risulta che la SI.ra , quale titolare dell'impresa individuale CP_1 omonima, non è dotata di indirizzo di posta elettronica certificata nonostante l'art. 33, comma 2, CCII, prescriva l'obbligo dell'imprenditore di mantenere attivo l'indirizzo PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione, e ciò proprio al fine di consentire la notifica a tale recapito, considerata la possibilità di chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale dell'imprenditore entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.
La SI.ra non ha rispettato tale l'obbligo e pertanto, il creditore avrebbe dovuto procedere alla notifica ex CP_1 art. 40 comma 8, CCII.
L'ufficiale giudiziario ha proceduto con il tentativo di notifica a mani alla SI. ra , presso il luogo CP_1 di residenza sito in Rignano sull'Arno alla via del Bombone 18 lett. E, ma, in assenza del destinatario e delle persone abilitate a ricevere la copia, ha notificato nelle forme dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito della copia degli atti nella casa comunale di Rignano sull'Arno in busta chiusa, in data 26.11.2024. Dell'avvenuto deposito è stata notiziata la destinataria mediante avviso in busta chiusa lasciato al suo domicilio e ha spedito altro avviso a mezzo raccomandata A/R.
La notifica effettuata nei modi indicati può dirsi perfezionata regolarmente atteso che:
- la residenza della SInora coincide con la sede legale dell'impresa; CP_1
pagina 2 di 5 - l'ufficiale giudiziario ha depositato gli atti nella casa comunale.
In concreto la notifica effettuata ex art 140 c.p.c. ha implicato la realizzazione di adempimenti decisamente più ampi di quelli richiamati dall'art 40 comma 8 CCII e che ricomprendono quelli annoverati in tale norma.
In considerazione del fatto che le formalità richiamate dall'art 140 c.p.c. sono destinati a garantire la conoscenza dell'atto al destinatario si deve concludere nel senso che il procedimento notificatorio si è validamente realizzato.
Ritenuta regolare la notificazione, occorre, a questo punto, valutare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di . Controparte_2
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI (i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che l'impresa svolge attività di “realizzazione di piccoli articoli di pelletteria, quali portafogli, portachiavi e portamonete”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Risulta integrato il requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCII, in quanto oltre al debito di € 9.906 nei confronti dell'istante, l'impresa ha debiti nei confronti dell'erario di € 730.076,16.
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l'impresa debitrice non si
è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo, i cui limiti devono pertanto ritenersi superati.
Peraltro, la misura del debito erariale supera ampiamente il limite debitorio delle imprese minori.
Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, ai fini della sua verifica, l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Va rilevato che, nel caso di specie, il rilevante indebitamento erariale e la cancellazione della società dal registro delle imprese, e quindi la cessata operatività sul mercato, dimostrano l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni atteso che l'impresa non ha più flussi di cassa o redditi che consentano di far fronte agli obblighi.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
pagina 3 di 5
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della SI.ra cod. fisc. CP_1
quale titolare dell'Impresa Individuale omonima, con sede in Rignano sull'Arno (FI) alla C.F._1 via del Bombone n° 18/E CAP 50067 - P. IVA , P.IVA_1
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina il dottor curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei Persona_1 rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 5-6-2025 ore 9.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale,
pagina 4 di 5 perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella camera di conSIlio del 22.01.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Rosaria Ferraro, Magistrato ordinario in tirocinio.
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