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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 17/03/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2537/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Isgrò Maria Chiara;
-ricorrente- contro
Controparte_1
, in persona del pro
[...] CP_2
tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. Riccobene Alessio
Mario;
-resistente-
e nei confronti dei soggetti controinteressati inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2024 per la provincia di ; CP_1
- litisconsorti necessari contumaci-
Oggetto: Riconoscimento del punteggio derivante dal servizio di leva reso non in costanza di rapporto;
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 8.3.2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere riconosciuto il punteggio pari a 6 punti spettante per il servizio militare prestato dal
16.01.1996 al 09.01.1997, nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per la Provincia di , per il triennio 2021/2024; Conseguentemente CP_1 ordinare al , in persona del pro tempore, e per Controparte_1 CP_2
esso anche alle sue articolazioni territoriali, ad assegnare al ricorrente l'ulteriore punteggio in ciascuno dei profili per quali è inserito in graduatoria, l'ulteriore punteggio, oltre a quello già riconosciuto, di 5,40 punti".
A fondamento delle proprie ragioni, parte ricorrente ha dedotto di avere presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale
ATA (profilo di assistente amministrativo, collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico) per la provincia di , valide per il triennio 2021-2024, ai sensi CP_1
del D.M. 50 del 3.03.2021; di avere ottenuto l'attribuzione di 8,57 punti per il profilo di collaboratore scolastico (invece di 13,97 punti), 7,87 punti per il profilo di assistente tecnico
(invece di 13,27 punti) e 10,90 punti per il profilo di collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie (invece di 16,30 punti) poiché il servizio militare prestato tra il 1996 e il 1997, non in costanza di nomina, era stato valutato con un punteggio di 0,60 anziché di 6,00 punti;
che tale inesatta valutazione discendeva dai criteri di attribuzione del punteggio previsti dal
D.M. n. 50/2021, i quali si porrebbero in contrasto con le disposizioni di rango primario;
che, pertanto, doveva essergli riconosciuto il diritto all'attribuzione del maggior punteggio richiesto in ricorso, in modo analogo a quanto già previsto per il servizio di leva prestato in costanza di nomina.
Con memoria del 22.8.2024 si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Autorizzata la notifica per pubblici proclami e verificata la regolarità degli adempimenti di cui all'art. 150 c.p.c., nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio, sicchè ne deve essere dichiarata la contumacia.
L'udienza del 17.3.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; all'esito, sulle note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, condividendosi a riguardo le motivazioni già espresse da questo Tribunale in fattispecie di analogo contenuto, che vengono in questa sede
2 richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenza n. 5230/2023 resa nel procedimento R.G. n. 4632/2021; sentenza n. 1869/2024 nel procedimento R.G. n. 1045/2022).
2.1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di parte ricorrente all'attribuzione del maggior punteggio per il servizio militare reso, non in costanza di nomina, ai fini dell'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto previste per il personale
ATA.
A riguardo, risulta comprovato che il ricorrente ha prestato servizio di lega dal 16.1.1996 al 9.1.1197 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) e che tale titolo è stato dichiarato nella domanda per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia personale ATA per il triennio
2021/2024 (cfr. doc. 3), determinando l'attribuzione del punteggio di cui all'attestazione dell'istituto Superiore DO di RE (cfr. doc. 5).
2.2. Pur nella consapevolezza di difformi orientamenti della giurisprudenza, ritiene il
Tribunale che non possa essere accolta la pretesa di attribuzione di un punteggio pari a quello riconosciuto a chi abbia prestato servizio di leva o servizio civile in costanza di nomina, apparendo, invece, giustificata e conforme alla normativa di rango primario l'attribuzione di un punteggio differenziato.
2.3. il D.M. n. 50/2021, così come citato dalle parti, prevede che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo
l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Il successivo Allegato A/1 stabilisce al punto B) la valutazione dei titoli, nello specifico, attribuendo 6 punti annuali al servizio prestato in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie statali – che perciò resta considerato come servizio effettivo reso nella medesima qualifica - e
0,6 punti annuali al servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, di Enti locali e di patronati scolastici. Le disposizioni del D.M. citato prendono in considerazione il servizio di leva o il servizio civile sostitutivo, non svolto in costanza di rapporto di impiego, equiparandolo a qualsiasi altro servizio svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali e prevedono un trattamento differenziato, a livello di punteggio riconoscibile, per il caso di servizio prestato in costanza di nomina.
3 2.4. Tale regolamentazione, censurata dal ricorrente, appare conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva, nonché conforme alla norma primaria di riferimento, non attingendo profili di discriminazione ingiustificata tra le differenti posizioni valutate.
La pretesa di trattare allo stesso modo le due fattispecie e di vedersi attribuire in entrambi i casi il medesimo punteggio non pare fondata, sia in quanto non rinviene il presupposto nella disciplina legislativa di riferimento, con la quale, piuttosto, pare porsi in contrasto, sia perché vengono in considerazione situazioni effettivamente differenti, cui è possibile riservare un trattamento diverso.
Diversamente dai casi di cui si è occupata anche la S. C. (v. tra le altre Cass. n. 5679/2020, richiamata anche da parte ricorrente) in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del
D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima dalla Corte di
Cassazione, la situazione che viene qui in considerazione si profila differente, atteso che il D.M.
n. 50 del 3 marzo 2021 prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, anche se inferiore al punteggio riconosciuto per il servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego. Peraltro, proprio la lettura della pronuncia citata, porta ad escludere che vi sia un principio di necessaria e totale equiparazione tra servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego ed il servizio svolto non in costanza di rapporto di impiego.
Secondo la giurisprudenza di legittimità è illegittima l'interpretazione restrittiva che era stata offerta dal del comma 2 dell'art. 6 del D.M. n.44/2001, nel senso di valutare il CP_1
servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge solo se prestati in costanza di nomina, in quanto, una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 del d.lgs.
n.66/20001, conduce a ritenere “che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile
4 valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (v., in motivazione, Cass. n.5679/2020). Dal che, “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato, dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, in quanto le selezioni di cui trattasi costituiscono procedure lato sensu concorsuali, perché aperte
a una pluralità di candidati in competizione fra loro”.
Nel dare attuazione a tale insegnamento, il D.M. n. 50/2021 ha espressamente valutato il servizio di leva, attribuendo un punteggio differente a seconda che sia prestato in costanza o non in costanza di rapporto e, in particolare, ha apprezzato l'espletamento di quest'ultimo alla stessa stregua del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
In tale ottica, appaiono condivisibili le considerazioni espresse dalla giurisprudenza di merito (si veda Tribunale di Novara, Sez. Lav., sentenza del 06/07/2021; Tribunale Teramo, sentenza 18/1/23; Tribunale Sondrio, ordinanza 30/12/2022) che sul punto ha precisato:
“Esclusa la denunciata antinomia, ritiene il Tribunale che non solo la disposizione regolamentare censurata sia legittima, ma sia altresì perfettamente conforme all' art. 3 Cost.
Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro. Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. e in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute. Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego”.
Quindi, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione piena, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla volontà del cittadino lavoratore (cfr. in tal senso
Cds. n.11602/22).
Nel medesimo senso, giova richiamare altresì la pronuncia della Corte di Appello di
Torino (sent. 362/2022 del 26/5/2022), la quale affrontando la questione se “..il servizio militare (…) prestato non in costanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per il personale ATA, allo stesso modo del servizio militare prestato nel corso del rapporto di
5 impiego con il , o possa essere valutato in misura inferiore”, ha Controparte_1 ritenuto preferibile la seconda delle soluzioni affermando che “…altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti” e precisando che “nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia,
l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art.
2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma,
c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo” (così App. Genova n. 182/2021). All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il , il servizio militare prestato Controparte_1 dall'appellante non può essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n. 640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost..”.
Nel medesimo senso, ancora, di recente, Corte d'Appello Brescia Sez. Lav. sent.
31.10.2023 n.265 ha affermato la corretta l'equiparazione che il D.M. 50/2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre
Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili ed estendendone la portata anche per il Servizio Civile volontario per il quale, infatti, “vige una disposizione analoga a quella dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, che equipara il Servizio, ai fini dei pubblici concorsi, a quello prestato presso amministrazioni pubbliche. Si tratta dell'art. 18, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 40 del 2017, che dispone: "4. Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche” (Nel medesimo senso, tra le varie, Tribunale Lecco Sez. Lav. sent. 06.09.2023;
Tribunale Agrigento Sez. Unica 11.04.2023; Tribunale Bergamo Sez. Lav. 07.02.2023; Trib.
Firenze Sez. Lav. sent. 19.01.2023; T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent. 06.04.2023 n. 5959;
Consiglio di Stato 29.12.2022 n. 1160).
6 2.5. In considerazione di quanto sin qui rassegnato, dunque, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi attribuito per il servizio militare in ferma annuale, prestato non in costanza di rapporto, il punteggio pieno pari a punti 6,00.
Al contrario, appare immune da vizi di legittimità la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti, che hanno prestato servizio militare o servizio civile al di fuori del rapporto di impiego, con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato.
Non risulta dunque contrario alle norme di rango primario l'operato dell'amministrazione scolastica, che ha attribuito al ricorrente un punteggio di 0,60 per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, proprio perché, come già rilevato, tale punteggio è il medesimo di quello previsto per il “servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli
Enti locali e nei patronati scolastici”, come richiesto dall'art. 2050 del D. Lgs. 66/ 2010.
Ne discende, dunque, che il ricorso va rigettato in quanto infondato.
3. La novità delle questioni trattate e gli orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2537 /2024 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 18/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 17/03/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2537/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Isgrò Maria Chiara;
-ricorrente- contro
Controparte_1
, in persona del pro
[...] CP_2
tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. Riccobene Alessio
Mario;
-resistente-
e nei confronti dei soggetti controinteressati inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2024 per la provincia di ; CP_1
- litisconsorti necessari contumaci-
Oggetto: Riconoscimento del punteggio derivante dal servizio di leva reso non in costanza di rapporto;
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 8.3.2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere riconosciuto il punteggio pari a 6 punti spettante per il servizio militare prestato dal
16.01.1996 al 09.01.1997, nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per la Provincia di , per il triennio 2021/2024; Conseguentemente CP_1 ordinare al , in persona del pro tempore, e per Controparte_1 CP_2
esso anche alle sue articolazioni territoriali, ad assegnare al ricorrente l'ulteriore punteggio in ciascuno dei profili per quali è inserito in graduatoria, l'ulteriore punteggio, oltre a quello già riconosciuto, di 5,40 punti".
A fondamento delle proprie ragioni, parte ricorrente ha dedotto di avere presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale
ATA (profilo di assistente amministrativo, collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico) per la provincia di , valide per il triennio 2021-2024, ai sensi CP_1
del D.M. 50 del 3.03.2021; di avere ottenuto l'attribuzione di 8,57 punti per il profilo di collaboratore scolastico (invece di 13,97 punti), 7,87 punti per il profilo di assistente tecnico
(invece di 13,27 punti) e 10,90 punti per il profilo di collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie (invece di 16,30 punti) poiché il servizio militare prestato tra il 1996 e il 1997, non in costanza di nomina, era stato valutato con un punteggio di 0,60 anziché di 6,00 punti;
che tale inesatta valutazione discendeva dai criteri di attribuzione del punteggio previsti dal
D.M. n. 50/2021, i quali si porrebbero in contrasto con le disposizioni di rango primario;
che, pertanto, doveva essergli riconosciuto il diritto all'attribuzione del maggior punteggio richiesto in ricorso, in modo analogo a quanto già previsto per il servizio di leva prestato in costanza di nomina.
Con memoria del 22.8.2024 si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Autorizzata la notifica per pubblici proclami e verificata la regolarità degli adempimenti di cui all'art. 150 c.p.c., nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio, sicchè ne deve essere dichiarata la contumacia.
L'udienza del 17.3.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; all'esito, sulle note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, condividendosi a riguardo le motivazioni già espresse da questo Tribunale in fattispecie di analogo contenuto, che vengono in questa sede
2 richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenza n. 5230/2023 resa nel procedimento R.G. n. 4632/2021; sentenza n. 1869/2024 nel procedimento R.G. n. 1045/2022).
2.1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di parte ricorrente all'attribuzione del maggior punteggio per il servizio militare reso, non in costanza di nomina, ai fini dell'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto previste per il personale
ATA.
A riguardo, risulta comprovato che il ricorrente ha prestato servizio di lega dal 16.1.1996 al 9.1.1197 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) e che tale titolo è stato dichiarato nella domanda per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia personale ATA per il triennio
2021/2024 (cfr. doc. 3), determinando l'attribuzione del punteggio di cui all'attestazione dell'istituto Superiore DO di RE (cfr. doc. 5).
2.2. Pur nella consapevolezza di difformi orientamenti della giurisprudenza, ritiene il
Tribunale che non possa essere accolta la pretesa di attribuzione di un punteggio pari a quello riconosciuto a chi abbia prestato servizio di leva o servizio civile in costanza di nomina, apparendo, invece, giustificata e conforme alla normativa di rango primario l'attribuzione di un punteggio differenziato.
2.3. il D.M. n. 50/2021, così come citato dalle parti, prevede che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo
l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Il successivo Allegato A/1 stabilisce al punto B) la valutazione dei titoli, nello specifico, attribuendo 6 punti annuali al servizio prestato in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie statali – che perciò resta considerato come servizio effettivo reso nella medesima qualifica - e
0,6 punti annuali al servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, di Enti locali e di patronati scolastici. Le disposizioni del D.M. citato prendono in considerazione il servizio di leva o il servizio civile sostitutivo, non svolto in costanza di rapporto di impiego, equiparandolo a qualsiasi altro servizio svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali e prevedono un trattamento differenziato, a livello di punteggio riconoscibile, per il caso di servizio prestato in costanza di nomina.
3 2.4. Tale regolamentazione, censurata dal ricorrente, appare conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva, nonché conforme alla norma primaria di riferimento, non attingendo profili di discriminazione ingiustificata tra le differenti posizioni valutate.
La pretesa di trattare allo stesso modo le due fattispecie e di vedersi attribuire in entrambi i casi il medesimo punteggio non pare fondata, sia in quanto non rinviene il presupposto nella disciplina legislativa di riferimento, con la quale, piuttosto, pare porsi in contrasto, sia perché vengono in considerazione situazioni effettivamente differenti, cui è possibile riservare un trattamento diverso.
Diversamente dai casi di cui si è occupata anche la S. C. (v. tra le altre Cass. n. 5679/2020, richiamata anche da parte ricorrente) in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del
D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima dalla Corte di
Cassazione, la situazione che viene qui in considerazione si profila differente, atteso che il D.M.
n. 50 del 3 marzo 2021 prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, anche se inferiore al punteggio riconosciuto per il servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego. Peraltro, proprio la lettura della pronuncia citata, porta ad escludere che vi sia un principio di necessaria e totale equiparazione tra servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego ed il servizio svolto non in costanza di rapporto di impiego.
Secondo la giurisprudenza di legittimità è illegittima l'interpretazione restrittiva che era stata offerta dal del comma 2 dell'art. 6 del D.M. n.44/2001, nel senso di valutare il CP_1
servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge solo se prestati in costanza di nomina, in quanto, una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 del d.lgs.
n.66/20001, conduce a ritenere “che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile
4 valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (v., in motivazione, Cass. n.5679/2020). Dal che, “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato, dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, in quanto le selezioni di cui trattasi costituiscono procedure lato sensu concorsuali, perché aperte
a una pluralità di candidati in competizione fra loro”.
Nel dare attuazione a tale insegnamento, il D.M. n. 50/2021 ha espressamente valutato il servizio di leva, attribuendo un punteggio differente a seconda che sia prestato in costanza o non in costanza di rapporto e, in particolare, ha apprezzato l'espletamento di quest'ultimo alla stessa stregua del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
In tale ottica, appaiono condivisibili le considerazioni espresse dalla giurisprudenza di merito (si veda Tribunale di Novara, Sez. Lav., sentenza del 06/07/2021; Tribunale Teramo, sentenza 18/1/23; Tribunale Sondrio, ordinanza 30/12/2022) che sul punto ha precisato:
“Esclusa la denunciata antinomia, ritiene il Tribunale che non solo la disposizione regolamentare censurata sia legittima, ma sia altresì perfettamente conforme all' art. 3 Cost.
Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro. Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. e in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute. Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego”.
Quindi, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione piena, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla volontà del cittadino lavoratore (cfr. in tal senso
Cds. n.11602/22).
Nel medesimo senso, giova richiamare altresì la pronuncia della Corte di Appello di
Torino (sent. 362/2022 del 26/5/2022), la quale affrontando la questione se “..il servizio militare (…) prestato non in costanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per il personale ATA, allo stesso modo del servizio militare prestato nel corso del rapporto di
5 impiego con il , o possa essere valutato in misura inferiore”, ha Controparte_1 ritenuto preferibile la seconda delle soluzioni affermando che “…altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti” e precisando che “nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia,
l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art.
2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma,
c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo” (così App. Genova n. 182/2021). All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il , il servizio militare prestato Controparte_1 dall'appellante non può essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n. 640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost..”.
Nel medesimo senso, ancora, di recente, Corte d'Appello Brescia Sez. Lav. sent.
31.10.2023 n.265 ha affermato la corretta l'equiparazione che il D.M. 50/2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre
Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili ed estendendone la portata anche per il Servizio Civile volontario per il quale, infatti, “vige una disposizione analoga a quella dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, che equipara il Servizio, ai fini dei pubblici concorsi, a quello prestato presso amministrazioni pubbliche. Si tratta dell'art. 18, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 40 del 2017, che dispone: "4. Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche” (Nel medesimo senso, tra le varie, Tribunale Lecco Sez. Lav. sent. 06.09.2023;
Tribunale Agrigento Sez. Unica 11.04.2023; Tribunale Bergamo Sez. Lav. 07.02.2023; Trib.
Firenze Sez. Lav. sent. 19.01.2023; T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent. 06.04.2023 n. 5959;
Consiglio di Stato 29.12.2022 n. 1160).
6 2.5. In considerazione di quanto sin qui rassegnato, dunque, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi attribuito per il servizio militare in ferma annuale, prestato non in costanza di rapporto, il punteggio pieno pari a punti 6,00.
Al contrario, appare immune da vizi di legittimità la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti, che hanno prestato servizio militare o servizio civile al di fuori del rapporto di impiego, con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato.
Non risulta dunque contrario alle norme di rango primario l'operato dell'amministrazione scolastica, che ha attribuito al ricorrente un punteggio di 0,60 per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, proprio perché, come già rilevato, tale punteggio è il medesimo di quello previsto per il “servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli
Enti locali e nei patronati scolastici”, come richiesto dall'art. 2050 del D. Lgs. 66/ 2010.
Ne discende, dunque, che il ricorso va rigettato in quanto infondato.
3. La novità delle questioni trattate e gli orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2537 /2024 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 18/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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