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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1530/2020 promossa da
(P.IV ) in persona del legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Domenicoantonio Angeloni
ATTRICE OPPONENTE
E
a far data del 22/03/2021 incorporante per fusione la Controparte_1 già (P.IV ) in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 P.IV_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. Marco Salvatore
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione notificato in data 18/11/2021 Parte_1 promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente
[...] esecutivo n. 405/2020 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 21/09/2020, notificato in uno all'atto di precetto in data 12/10/2020, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 7.692,97 oltre Controparte_2 interessi e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo portato nelle fatture n. 4641 del 31.05.2018 per l'importo di € 5.894,91, n. 5747 del 30.06.2018 per l'importo di € 1.716,32 e n. 5748 del 30.06.2018 per l'importo di € 81,74, a titolo di saldo debitore derivante dal mancato pagamento di fornitura merci.
Deduceva in particolare l'opponente la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché , causa mancata notifica nei termini di legge (depositato in data CP_4
17/08/2020 e notificazione in data 01/10/2021). In via subordinata, contestava la liquidità ed esigibilità del credito necessaria per l'emissione dell'ingiunzione essendo stato impugnato il relativo titolo, ovvero la liquidazione delle 2 fatture di conguaglio emesse ad oltre sei anni dal loro periodi di riferimento. Nel merito, la non debenza del credito azionato contestandolo sia nell'an che nel quantum, nella specie, sostanzialmente perché derivanti da conguagli errati in ragione della abnormità dei consumi ivi riportati e/o comunque perché pagati.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale e preliminare, revocare la p.e. del decreto opposto;
nel merito accertare e dichiarare che la pretesa di pagamento di controparte è esigibile solo a far data dal 30.04.2021, ovvero, per i pagamenti rateali, dal 1 aprile dello stesso anno, per l'effetto, dichiarare che l'opponente nulla deve a Controparte_2 con riferimento alla data di proposizione della domanda di ingiunzione.
Vinte le spese”.
3) Si costituiva in giudizio deducendo la sostanziale infondatezza Controparte_2 dell'opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
a) Poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e si appalesa ictu oculi destituita di qualsiasi fondamento nonché intuitivamente promossa a soli scopi dilatori e defatigatori, poiché nessun accenno l'opponente ha fatto in merito all'esistenza di un eventuale periculum in mora che graverebbe a suo carico in caso di conferma della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, rigettarsi la domanda
d revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 405/2020;
Nel merito:
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
b) Poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e si appalesa ictu oculi destituita di qualsiasi fondamento nonché intuitivamente promossa a soli scopi dilatori e defatigatori, rigettarsi la proposta opposizione perché infondata sia in punto di fatto che in punto di diritto, con l'adozione di ogni ultroneo provvedimento di legge e con condanna dell'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese e competenze di questo giudizio di merito;
c) Accertata la temerarietà dell'opposizione proposta dalla
[...]
e, quindi, l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 96 Controparte_5
III° comma c.p.c., condannarsi la predetta parte soccombente al pagamento, in favore della controparte e a titolo risarcitorio – indennitario, di una somma da determinarsi in via equitativa”.
4) Con ordinanza del 23/06/2022 il G.I. dell'epoca rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e concedeva i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.
5) Nelle more e precisamente con atto del 19/05/2021, si costituiva in giudizio quale società incorporante per fusione di Controparte_1 Controparte_6 giusto atto notarile del 22/03/2021, riportandosi integralmente a tutte le difese e eccezioni proposte in precedenza da quest'ultima ivi incluse le conclusioni.
6) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e l'espletamento della prova testimoniale.
7) Precisate le rispettive conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con indicazione quale dies a quo a decorrenza differita. .
8) Tanto premesso in primo luogo occorre rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr. Cass. n. 9927/2004).
Pertanto la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n. 2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore sostanziale)
e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Il creditore quindi sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito ex art. 2697 c.c. (e, pertanto, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 2421/2006).
9) Venendo quindi al caso in esame, risulta pacifico tra le parti e comunque perché documentalmente provato, l'esistenza del rapporto commerciale in essere tra le odierne parti, al pari dell'avvenuta fornitura di materiale edile per quanto concerne il periodo oggetto di causa.
Dalle emergenze istruttorie, è emerso che l'opposta ha assolto al proprio onere probatorio, dando prova dell'esistenza del rapporto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio al pari dell'effettivo fruitore della fornitura e del suo inadempimento.
Nella specie, parte opposta ha depositato, oltre ai documenti di trasporto sottoscritti, altresì le fatture n. 4641 del 31.05.2018 per l'importo di € 5.894,91, n.
5747 del 30.06.2018 per l'importo di € 1.716,32 e n. 5748 del 30.06.2018 per l'importo di € 81,74.
Viceversa, le contestazioni mosse da parte opponente sono risultate del tutto prive di riscontro probatorio. Dirimente sul punto risulta la proposta di dilazione del pagamento delle somme (per cui è causa) trasmessa dall'opponente a seguito della ricezione dei vari solleciti, in ultimo quello del 22.11.2019, così come che
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
l'esigibilità delle fatture emesse nei suoi confronti sono state contestate soltanto dopo la notificazione del decreto ingiuntivo.
Trattasi di circostanze che consentono all'evidenza di affermare che la prova del credito può dirsi raggiunta e che quindi l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore dell'opposta, della somma di € 7.692,97 oltre interessi legali a far data della domanda sino al soddisfo, con conferma del decreto ingiuntivo n.
405/2020 opposto.
10) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
11) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. di cui al valore proprio della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo opposto di cui ne va dichiarata la definitiva esecutività;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 7.692,97 oltre interessi legali a far data della domanda sino
[...] al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Avezzano il 03/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1530/2020 promossa da
(P.IV ) in persona del legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Domenicoantonio Angeloni
ATTRICE OPPONENTE
E
a far data del 22/03/2021 incorporante per fusione la Controparte_1 già (P.IV ) in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 P.IV_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. Marco Salvatore
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione notificato in data 18/11/2021 Parte_1 promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente
[...] esecutivo n. 405/2020 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 21/09/2020, notificato in uno all'atto di precetto in data 12/10/2020, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 7.692,97 oltre Controparte_2 interessi e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo portato nelle fatture n. 4641 del 31.05.2018 per l'importo di € 5.894,91, n. 5747 del 30.06.2018 per l'importo di € 1.716,32 e n. 5748 del 30.06.2018 per l'importo di € 81,74, a titolo di saldo debitore derivante dal mancato pagamento di fornitura merci.
Deduceva in particolare l'opponente la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché , causa mancata notifica nei termini di legge (depositato in data CP_4
17/08/2020 e notificazione in data 01/10/2021). In via subordinata, contestava la liquidità ed esigibilità del credito necessaria per l'emissione dell'ingiunzione essendo stato impugnato il relativo titolo, ovvero la liquidazione delle 2 fatture di conguaglio emesse ad oltre sei anni dal loro periodi di riferimento. Nel merito, la non debenza del credito azionato contestandolo sia nell'an che nel quantum, nella specie, sostanzialmente perché derivanti da conguagli errati in ragione della abnormità dei consumi ivi riportati e/o comunque perché pagati.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale e preliminare, revocare la p.e. del decreto opposto;
nel merito accertare e dichiarare che la pretesa di pagamento di controparte è esigibile solo a far data dal 30.04.2021, ovvero, per i pagamenti rateali, dal 1 aprile dello stesso anno, per l'effetto, dichiarare che l'opponente nulla deve a Controparte_2 con riferimento alla data di proposizione della domanda di ingiunzione.
Vinte le spese”.
3) Si costituiva in giudizio deducendo la sostanziale infondatezza Controparte_2 dell'opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
a) Poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e si appalesa ictu oculi destituita di qualsiasi fondamento nonché intuitivamente promossa a soli scopi dilatori e defatigatori, poiché nessun accenno l'opponente ha fatto in merito all'esistenza di un eventuale periculum in mora che graverebbe a suo carico in caso di conferma della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, rigettarsi la domanda
d revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 405/2020;
Nel merito:
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
b) Poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e si appalesa ictu oculi destituita di qualsiasi fondamento nonché intuitivamente promossa a soli scopi dilatori e defatigatori, rigettarsi la proposta opposizione perché infondata sia in punto di fatto che in punto di diritto, con l'adozione di ogni ultroneo provvedimento di legge e con condanna dell'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese e competenze di questo giudizio di merito;
c) Accertata la temerarietà dell'opposizione proposta dalla
[...]
e, quindi, l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 96 Controparte_5
III° comma c.p.c., condannarsi la predetta parte soccombente al pagamento, in favore della controparte e a titolo risarcitorio – indennitario, di una somma da determinarsi in via equitativa”.
4) Con ordinanza del 23/06/2022 il G.I. dell'epoca rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e concedeva i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.
5) Nelle more e precisamente con atto del 19/05/2021, si costituiva in giudizio quale società incorporante per fusione di Controparte_1 Controparte_6 giusto atto notarile del 22/03/2021, riportandosi integralmente a tutte le difese e eccezioni proposte in precedenza da quest'ultima ivi incluse le conclusioni.
6) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e l'espletamento della prova testimoniale.
7) Precisate le rispettive conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con indicazione quale dies a quo a decorrenza differita. .
8) Tanto premesso in primo luogo occorre rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr. Cass. n. 9927/2004).
Pertanto la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n. 2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore sostanziale)
e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Il creditore quindi sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito ex art. 2697 c.c. (e, pertanto, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 2421/2006).
9) Venendo quindi al caso in esame, risulta pacifico tra le parti e comunque perché documentalmente provato, l'esistenza del rapporto commerciale in essere tra le odierne parti, al pari dell'avvenuta fornitura di materiale edile per quanto concerne il periodo oggetto di causa.
Dalle emergenze istruttorie, è emerso che l'opposta ha assolto al proprio onere probatorio, dando prova dell'esistenza del rapporto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio al pari dell'effettivo fruitore della fornitura e del suo inadempimento.
Nella specie, parte opposta ha depositato, oltre ai documenti di trasporto sottoscritti, altresì le fatture n. 4641 del 31.05.2018 per l'importo di € 5.894,91, n.
5747 del 30.06.2018 per l'importo di € 1.716,32 e n. 5748 del 30.06.2018 per l'importo di € 81,74.
Viceversa, le contestazioni mosse da parte opponente sono risultate del tutto prive di riscontro probatorio. Dirimente sul punto risulta la proposta di dilazione del pagamento delle somme (per cui è causa) trasmessa dall'opponente a seguito della ricezione dei vari solleciti, in ultimo quello del 22.11.2019, così come che
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
l'esigibilità delle fatture emesse nei suoi confronti sono state contestate soltanto dopo la notificazione del decreto ingiuntivo.
Trattasi di circostanze che consentono all'evidenza di affermare che la prova del credito può dirsi raggiunta e che quindi l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore dell'opposta, della somma di € 7.692,97 oltre interessi legali a far data della domanda sino al soddisfo, con conferma del decreto ingiuntivo n.
405/2020 opposto.
10) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
11) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. di cui al valore proprio della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo opposto di cui ne va dichiarata la definitiva esecutività;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 7.692,97 oltre interessi legali a far data della domanda sino
[...] al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Avezzano il 03/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5