TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 01/08/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 808/2020
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 22/05/2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Clara Fanelli, presso il cui studio, sito in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 8, elettivamente domicilia.
RICORRENTE
CONTRO
C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Gian Luca Pinto, Paola Frigo e Stefania Palandri, presso il cui studio, sito in Firenze, alla Via Bonifazio Lupi n. 14, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Contratto di apprendistato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 23.7.2020, la ricorrente ha chiesto “In tesi, accertata la mancanza dei presupposti di un contratto di apprendistato, accertare e dichiarare la nullità del patto formativo, accertata l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato privo del patto formativo tra le parti dichiarare l'illegittimità del recesso con le conseguenze previste dall'art. 2 del D.lgs 23/2015 o, in ipotesi, con le conseguenze di cui agli art. 3 o 4 del medesimo D.Lgs. 23/2015 ritenute applicabili al caso di specie, con diritto della ricorrente ad essere inquadrata sin dall'inizio del rapporto di lavoro, nel V° livello del CCNL Turismo, o quello che si riterrà di giustizia,
Pag. 1 di 8 con conseguente condanna della convenuta a corrispondere le differenze retributive maturate nel periodo di lavoro prestato, da determinarsi a seguito di CTU e con ogni altra conseguenza di legge, compresa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.47
D.Lgs. 81/15; Con l'ulteriore conseguenza di considerare l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR di cui al D.Lgs 23/2015, quella corrispondente all'inquadramento accertato. -In ipotesi, accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato a far data dal 5.11.2019 o da quella diversa accertata, dichiarare l'illegittimità del recesso per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo oggettivo o soggettivo, con le conseguenze previste dall'art. 3 del D.lgs 23/2015
o, in ipotesi, con le conseguenze di cui all'art 4 del medesimo D.Lgs. 23/2015 ritenute applicabili al caso di specie, con tutte le conseguenze di legge. Con la conseguenza di considerare l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR di cui al D.Lgs
23/2015, quella corrispondente al VI livello retributivo. -In ulteriore ipotesi subordinata, accertare il diritto della ricorrente a far data dal 27.10.2019 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, ad essere inquadrata nel VI° livello del CCNL
Turismo, avendo oramai acquisito la formazione professionale, con conseguente condanna della convenuta a corrispondere le differenze retributive maturate sino al recesso avvenuto in data 17.3.2020, da determinarsi a seguito di CTU e con ogni altra conseguenza di legge”.
1.1. A tal fine, per quanto di interesse, dedusse come:
a) aveva lavorato presso l'esercizio commerciale Burger King posto in Pontedera, Via
Tosco Romagnola 235/B, formalmente assunta con contratto di apprendistato professionalizzante stipulato in data 2.7.2016 della durata prevista di 24 mesi del periodo formativo, per il conseguimento della qualifica di “aiuto banconiere di tavola calda”, con una prestazione indicata in contratto pari a 18 ore settimanali;
b) il contratto di lavoro era stato stipulato dalla Srl BK Toscana, che gestiva a quel tempo l'esercizio commerciale Burger King di Pontedera, la quale, in data
24/27.4.2018, aveva ceduto per affitto/comodato di azienda la gestione di detto esercizio commerciale alla Società convenuta;
Pag. 2 di 8 c) all'interno dell'esercizio commerciale Burger King di Pontedera, veniva svolta sia l'attività di bar per la somministrazione di bevande calde e fredde e colazioni, sia quella di ristorazione tavola calda;
d) la prestazione di lavoro si era svolta in maniera difforme da quanto previsto nel contratto di apprendistato, essendo mancante alcun tipo di formazione, al quale non era stato allegato neppure il piano formativo obbligatorio per legge;
e) era stata addetta al reparto tavola calda/fast-food solo per poco tempo, essendo stata trasferita al bar e destinata a svolgere le mansioni di barista a partire dal gennaio 2017 e sino alla cessazione del rapporto lavorativo;
f) l'attività del personale addetto alla tavola calda consisteva “nella cottura dei fritti, cottura della carne, confezionamento dei panini farciti e somministrazione al pubblico di detta merce” mentre le mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente nel reparto bar sono state le seguenti “preparazione e somministrazione di cocktail e aperitivi ivi compreso l'allestimento del banco degli aperitivi, cottura di croissant, cornetti e dolci per la prima colazione, ivi compreso l'allestimento del banco la mattina sulla base della statistica delle vendite precedenti, addetta alla preparazione e somministrazione di caffè, cappuccini e altre bevande calde e fredde. Apertura e chiusura del bar all'inizio e alla fine del turno con possesso delle chiavi del locale magazzino dal quale accedeva il personale e possesso delle chiavi delle due porte di accesso per la clientela.
Gestione della cassa del bar, ivi compreso la verifica degli incassi mediante conteggio dell'incasso attraverso l'uso di una macchina conta soldi posta nell'ufficio vicino all'ingresso del personale prima di consegnare tutto al direttore o al manager di turno”;
g) era mancata del tutto la formazione professionale, poiché aveva sempre lavorato in autonomia senza alcuna assistenza da parte del tutor, anche in considerazione della pregressa esperienza maturata quale barista e come cameriera di ristorante;
h) aveva più volte svolto formazione professionale al personale anche assunto in prova dalla convenuta “come ad esempio è avvenuto nel periodo gennaio / febbraio 2018 nei confronti della signora la quale, assunta nel novembre del 2016 per la Persona_1 tavola calda, fu all'inizio del 2018 trasferita al bar, così come avvenne nei confronti
Pag. 3 di 8 della signora nel dicembre 2017 / gennaio 2018 e così anche nei Parte_2 confronti di altri dipendenti, come sarà dimostrato in corso di causa”;
i) contrariamente a quanto previsto, la ricorrente aveva osservato un orario di lavoro ben superiore a quello indicato nel contratto di lavoro (PT 45%, 18 ore settimanali) come risultava dalle stesse buste paga che riportavano le variazioni di percentuale di orario lavorato: 60% dicembre 2016, 60% marzo 2017, 75% aprile e maggio 2017, 60% ottobre 2017, 90% da novembre 2017 a gennaio 2018, da marzo 2018 a giugno 2018;
l) il datore di lavoro con lettera datata 28.6.2018, in vista del termine dell'1.7.2018 del periodo formativo, le aveva comunicato l'esito positivo dello stesso e il conseguimento della qualifica di aiuto banconiere e, contestualmente, la volontà di voler recedere dal contratto di apprendistato al termine del periodo di preavviso di 30 giorni, ossia in data
31.7.2018;
m) a far data dal 12.7.2018, aveva interrotto la prestazione di lavoro a seguito Con dell'interdizione anticipata per maternità disposta dall' di Pisa;
n) aveva partorito in data 16.3.2019;
o) il datore di lavoro, con lettera datata 13.6.2019, le aveva comunicato, stante l'intervenuta gravidanza, l'inefficacia del recesso di cui alla sua precedente del
28.6.2018 sino al compimento di un anno di età del bambino, e la ripresa dell'attività lavorativa dal 27.6.2019 al termine del periodo di congedo obbligatorio;
p) a far data dal 27.6.2019 fino al settimo mese di vita del bambino, era stata disposta Con dall' di Pisa l'interdizione dal lavoro della ricorrente medesima, la quale nel frattempo non aveva ripreso l'attività, perché in periodo di godimento ferie arretrate e permessi;
q) il datore di lavoro, con lettera datata 18.10.2019, le aveva comunicato che, scaduto il periodo di interdizione dal lavoro, avrebbe dovuto riprendere la prestazione il giorno
21.10.2019, dopo aver esaurito i residui giorni di ferie e permessi maturati;
r) era rientrata al lavoro solo in data 20.1.2020, al termine di un periodo di malattia e dopo il godimento di periodo di ferie e permessi;
s) il datore di lavoro con lettera datata 17.3.2020, compiuto l'anno di età del figlio, le aveva comunicato la volontà di voler recedere dal contratto di apprendistato a far data
Pag. 4 di 8 dalla ricezione della lettera, con esonero dal preavviso e pagamento della corrispondente indennità.
2. Con memoria depositata in data 4.3.2021 si è costituita la parte resistente, la quale si è opposta all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate. Più in particolare, ha insistito per la validità del contratto di apprendistato e per l'adempimento degli obblighi formativi posti a suo carico.
3. Le domande proposte non sono fondate.
3.1. In via preliminare, giova considerare come secondo il giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve in tale sede rinviarsi anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
“In tema di contratto di apprendistato, pur nell'assetto regolativo di cui al d.lgs. n. 81 del 2015, la mancanza o carente formazione dell'apprendista, se qualificata dalla gravità dell'inadempimento, comporta la nullità del contratto per mancanza di causa, determinandone la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sicché al lavoratore va riconosciuto ex tunc il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale” (così, Cass. civ., 6990/2025).
Più in particolare, secondo l'orientamento in esame, l'inadempimento integrale degli obblighi formativi integra un vizio che incide sulla causa contrattuale ed è suscettibile di determinare, sin dall'inizio del rapporto, la trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, dovendo il giudice, in tale ipotesi, valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto (cfr.
Cass. 26.1.2015 n. 1324, Cass. 17.3.2014 n. 6068, Cass.
1.2.2006 n. 2247)
3.2. Dai documenti prodotti dalla parte datoriale risulta come quest'ultima abbia predisposto il piano formativo individuale che è stato sottoscritto dalla stessa lavoratrice dalla tutor aziendale del primo periodo . Parte_3
3.3. Anche il registro formativo apprendisti (all. sub 7) al fascicolo di parte convenuta), nei limiti infra meglio specificati, è idoneo a dimostrare l'adempimento degli obblighi formativi gravanti sul datore di lavoro.
Pag. 5 di 8 Al riguardo, deve rilevarsi come la parte ricorrente abbia disconosciuto, nel corso dell'udienza del 19.7.2021, le firme “contenute a pag. 10 del documento n.7 relative ai mesi di gennaio e febbraio 2017”. Proposta in via incidentale l'istanza di verificazione, la parte resistente non ha dato dimostrazione della riferibilità della sottoscrizione alla parte ricorrente di guisa che esso, nella parte in cui è stato disconosciuto, è privo di ogni efficacia probatoria. Tale inutilizzabilità, tuttavia, non investe il documento nel suo complesso ma solo le quattro sottoscrizioni contenute a pagina 10 e riferite ai mesi di gennaio e febbraio 2017.
Di conseguenza, il documento in esame deve ritenersi dotato di efficacia probatoria con riguardo alle altre sottoscrizioni apposte dalla parte ricorrente, non disconosciute, e riferite all'arco temporale da luglio 2016 a giugno 2018.
3.4. Lo svolgimento dell'attività formativa in favore della ricorrente può essere desunta anche dalle dichiarazioni testimoniali di “Io ho insegnato alla Parte_3 ricorrente gli standard aziendali cioè quello che ci veniva richiesto. La ricorrente lavorava sia nella parte punto vendita che nella parte bar. 2) Riconosco le mie firme di cui al doc.n.7 che mi si mostra fino alla data del settembre 2016… nel periodo dal
2.07.2016 al 17.03.2017 in ogni turno di lavoro presso l'esercizio Burger King di
Pontedera era presente, a rotazione, il manager/ store manager o il supervisor. Faccio presente che non vi era unico supervisore erano diversi”. Tali dichiarazioni hanno trovato conferma anche nel narrato della testimone secondo la quale pur Testimone_1 non “essendosi mai occupata della formazione… delle formazione se ne occupava certo
del quale non ricordo il cognome e . Non possono, invece, CP_3 Persona_2 ritenersi ostative a tale ricostruzione fattuale le dichiarazioni rilasciate dai testimoni
, la quale ha riferito per il periodo di prova di quindici giorni svolto, e Testimone_2
che ha riferito per il periodo da ottobre 2019 fino ad aprile 2021, Testimone_3 trattandosi di periodi lavorativi limitati e quindi inidonei a dare una rappresentazione attendibile dei fatti di causa.
3.5. Alla luce di tali considerazioni deve essere rigettata la domanda di nullità del contratto di apprendistato per mancanza di causa.
4. Parimenti infondata è la domanda volta al riconoscimento delle mansioni di cui ai livelli
V o al VI super del CCNL.
Pag. 6 di 8 Nel corso dell'istruttoria non è emerso lo svolgimento di mansioni diverse rispetto a quelle “di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezion fatta per quelle attività che sia attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o super alcoliche, caffettiere non barista;
addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianità nel settore” mediante l'esercizio di
“un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali”.
Ed infatti, per i livelli V e VI super è richiesto, in particolare, il possesso, ripetitivamente, di “di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche” o di
“adeguate capacità tecnico pratiche comunque acquisite”.
Valore probatorio dirimente in tale senso deve essere attribuito alla dichiarazione della medesima ricorrente, di non “avere svolto precedente rapporto di apprendistato nella medesima mansioni di ”. Parte_4
5. Deve infine essere vagliata la domanda volta all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 5.11.2019 “o da quella diversa accertata”.
Nella prospettazione della ricorrente, più in particolare, il recesso avrebbe dovuto essere Con intimato tenendo conto dell'interdizione dal lavoro disposta dalla fino al settimo mese del figlio. Più in particolare, dal termine dell'interdizione lavorativa in esame avrebbe dovuto essere computato l'ulteriore termine di nove giorni lavorativi residui al fine della determinazione del termine di recesso dal rapporto. Al contrario, ella avrebbe continuato a svolgere attività lavorativa ben oltre tale momento, sino al giorno
17.3.2020.
5.1. Tale prospettazione non persuade.
Occorre considerare, al riguardo, come ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 26 marzo 2001, n.
151 “Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”.
L'applicabilità di tale disposizione anche al contratto di apprendistato è espressamente prevista dall'art. 2 del d.lgs. 151/2001 cit., secondo il quale per “"lavoratrice" o
"lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti,
Pag. 7 di 8 compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. 81/2015 cit., “Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo”.
Di conseguenza, dovendo essere rispettato il divieto di licenziamento sino al compimento del primo atto di età del figlio della ricorrente, il recesso intimato il
17.3.2020 deve ritenersi legittimo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento delle case di valore indeterminabile, da individuarsi in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a 26.000,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
1) rigetta le domande proposte dalla ricorrente;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che liquida in complessivi euro 2.695,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 808/2020
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 22/05/2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Clara Fanelli, presso il cui studio, sito in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 8, elettivamente domicilia.
RICORRENTE
CONTRO
C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Gian Luca Pinto, Paola Frigo e Stefania Palandri, presso il cui studio, sito in Firenze, alla Via Bonifazio Lupi n. 14, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Contratto di apprendistato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 23.7.2020, la ricorrente ha chiesto “In tesi, accertata la mancanza dei presupposti di un contratto di apprendistato, accertare e dichiarare la nullità del patto formativo, accertata l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato privo del patto formativo tra le parti dichiarare l'illegittimità del recesso con le conseguenze previste dall'art. 2 del D.lgs 23/2015 o, in ipotesi, con le conseguenze di cui agli art. 3 o 4 del medesimo D.Lgs. 23/2015 ritenute applicabili al caso di specie, con diritto della ricorrente ad essere inquadrata sin dall'inizio del rapporto di lavoro, nel V° livello del CCNL Turismo, o quello che si riterrà di giustizia,
Pag. 1 di 8 con conseguente condanna della convenuta a corrispondere le differenze retributive maturate nel periodo di lavoro prestato, da determinarsi a seguito di CTU e con ogni altra conseguenza di legge, compresa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.47
D.Lgs. 81/15; Con l'ulteriore conseguenza di considerare l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR di cui al D.Lgs 23/2015, quella corrispondente all'inquadramento accertato. -In ipotesi, accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato a far data dal 5.11.2019 o da quella diversa accertata, dichiarare l'illegittimità del recesso per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo oggettivo o soggettivo, con le conseguenze previste dall'art. 3 del D.lgs 23/2015
o, in ipotesi, con le conseguenze di cui all'art 4 del medesimo D.Lgs. 23/2015 ritenute applicabili al caso di specie, con tutte le conseguenze di legge. Con la conseguenza di considerare l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR di cui al D.Lgs
23/2015, quella corrispondente al VI livello retributivo. -In ulteriore ipotesi subordinata, accertare il diritto della ricorrente a far data dal 27.10.2019 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, ad essere inquadrata nel VI° livello del CCNL
Turismo, avendo oramai acquisito la formazione professionale, con conseguente condanna della convenuta a corrispondere le differenze retributive maturate sino al recesso avvenuto in data 17.3.2020, da determinarsi a seguito di CTU e con ogni altra conseguenza di legge”.
1.1. A tal fine, per quanto di interesse, dedusse come:
a) aveva lavorato presso l'esercizio commerciale Burger King posto in Pontedera, Via
Tosco Romagnola 235/B, formalmente assunta con contratto di apprendistato professionalizzante stipulato in data 2.7.2016 della durata prevista di 24 mesi del periodo formativo, per il conseguimento della qualifica di “aiuto banconiere di tavola calda”, con una prestazione indicata in contratto pari a 18 ore settimanali;
b) il contratto di lavoro era stato stipulato dalla Srl BK Toscana, che gestiva a quel tempo l'esercizio commerciale Burger King di Pontedera, la quale, in data
24/27.4.2018, aveva ceduto per affitto/comodato di azienda la gestione di detto esercizio commerciale alla Società convenuta;
Pag. 2 di 8 c) all'interno dell'esercizio commerciale Burger King di Pontedera, veniva svolta sia l'attività di bar per la somministrazione di bevande calde e fredde e colazioni, sia quella di ristorazione tavola calda;
d) la prestazione di lavoro si era svolta in maniera difforme da quanto previsto nel contratto di apprendistato, essendo mancante alcun tipo di formazione, al quale non era stato allegato neppure il piano formativo obbligatorio per legge;
e) era stata addetta al reparto tavola calda/fast-food solo per poco tempo, essendo stata trasferita al bar e destinata a svolgere le mansioni di barista a partire dal gennaio 2017 e sino alla cessazione del rapporto lavorativo;
f) l'attività del personale addetto alla tavola calda consisteva “nella cottura dei fritti, cottura della carne, confezionamento dei panini farciti e somministrazione al pubblico di detta merce” mentre le mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente nel reparto bar sono state le seguenti “preparazione e somministrazione di cocktail e aperitivi ivi compreso l'allestimento del banco degli aperitivi, cottura di croissant, cornetti e dolci per la prima colazione, ivi compreso l'allestimento del banco la mattina sulla base della statistica delle vendite precedenti, addetta alla preparazione e somministrazione di caffè, cappuccini e altre bevande calde e fredde. Apertura e chiusura del bar all'inizio e alla fine del turno con possesso delle chiavi del locale magazzino dal quale accedeva il personale e possesso delle chiavi delle due porte di accesso per la clientela.
Gestione della cassa del bar, ivi compreso la verifica degli incassi mediante conteggio dell'incasso attraverso l'uso di una macchina conta soldi posta nell'ufficio vicino all'ingresso del personale prima di consegnare tutto al direttore o al manager di turno”;
g) era mancata del tutto la formazione professionale, poiché aveva sempre lavorato in autonomia senza alcuna assistenza da parte del tutor, anche in considerazione della pregressa esperienza maturata quale barista e come cameriera di ristorante;
h) aveva più volte svolto formazione professionale al personale anche assunto in prova dalla convenuta “come ad esempio è avvenuto nel periodo gennaio / febbraio 2018 nei confronti della signora la quale, assunta nel novembre del 2016 per la Persona_1 tavola calda, fu all'inizio del 2018 trasferita al bar, così come avvenne nei confronti
Pag. 3 di 8 della signora nel dicembre 2017 / gennaio 2018 e così anche nei Parte_2 confronti di altri dipendenti, come sarà dimostrato in corso di causa”;
i) contrariamente a quanto previsto, la ricorrente aveva osservato un orario di lavoro ben superiore a quello indicato nel contratto di lavoro (PT 45%, 18 ore settimanali) come risultava dalle stesse buste paga che riportavano le variazioni di percentuale di orario lavorato: 60% dicembre 2016, 60% marzo 2017, 75% aprile e maggio 2017, 60% ottobre 2017, 90% da novembre 2017 a gennaio 2018, da marzo 2018 a giugno 2018;
l) il datore di lavoro con lettera datata 28.6.2018, in vista del termine dell'1.7.2018 del periodo formativo, le aveva comunicato l'esito positivo dello stesso e il conseguimento della qualifica di aiuto banconiere e, contestualmente, la volontà di voler recedere dal contratto di apprendistato al termine del periodo di preavviso di 30 giorni, ossia in data
31.7.2018;
m) a far data dal 12.7.2018, aveva interrotto la prestazione di lavoro a seguito Con dell'interdizione anticipata per maternità disposta dall' di Pisa;
n) aveva partorito in data 16.3.2019;
o) il datore di lavoro, con lettera datata 13.6.2019, le aveva comunicato, stante l'intervenuta gravidanza, l'inefficacia del recesso di cui alla sua precedente del
28.6.2018 sino al compimento di un anno di età del bambino, e la ripresa dell'attività lavorativa dal 27.6.2019 al termine del periodo di congedo obbligatorio;
p) a far data dal 27.6.2019 fino al settimo mese di vita del bambino, era stata disposta Con dall' di Pisa l'interdizione dal lavoro della ricorrente medesima, la quale nel frattempo non aveva ripreso l'attività, perché in periodo di godimento ferie arretrate e permessi;
q) il datore di lavoro, con lettera datata 18.10.2019, le aveva comunicato che, scaduto il periodo di interdizione dal lavoro, avrebbe dovuto riprendere la prestazione il giorno
21.10.2019, dopo aver esaurito i residui giorni di ferie e permessi maturati;
r) era rientrata al lavoro solo in data 20.1.2020, al termine di un periodo di malattia e dopo il godimento di periodo di ferie e permessi;
s) il datore di lavoro con lettera datata 17.3.2020, compiuto l'anno di età del figlio, le aveva comunicato la volontà di voler recedere dal contratto di apprendistato a far data
Pag. 4 di 8 dalla ricezione della lettera, con esonero dal preavviso e pagamento della corrispondente indennità.
2. Con memoria depositata in data 4.3.2021 si è costituita la parte resistente, la quale si è opposta all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate. Più in particolare, ha insistito per la validità del contratto di apprendistato e per l'adempimento degli obblighi formativi posti a suo carico.
3. Le domande proposte non sono fondate.
3.1. In via preliminare, giova considerare come secondo il giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve in tale sede rinviarsi anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
“In tema di contratto di apprendistato, pur nell'assetto regolativo di cui al d.lgs. n. 81 del 2015, la mancanza o carente formazione dell'apprendista, se qualificata dalla gravità dell'inadempimento, comporta la nullità del contratto per mancanza di causa, determinandone la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sicché al lavoratore va riconosciuto ex tunc il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale” (così, Cass. civ., 6990/2025).
Più in particolare, secondo l'orientamento in esame, l'inadempimento integrale degli obblighi formativi integra un vizio che incide sulla causa contrattuale ed è suscettibile di determinare, sin dall'inizio del rapporto, la trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, dovendo il giudice, in tale ipotesi, valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto (cfr.
Cass. 26.1.2015 n. 1324, Cass. 17.3.2014 n. 6068, Cass.
1.2.2006 n. 2247)
3.2. Dai documenti prodotti dalla parte datoriale risulta come quest'ultima abbia predisposto il piano formativo individuale che è stato sottoscritto dalla stessa lavoratrice dalla tutor aziendale del primo periodo . Parte_3
3.3. Anche il registro formativo apprendisti (all. sub 7) al fascicolo di parte convenuta), nei limiti infra meglio specificati, è idoneo a dimostrare l'adempimento degli obblighi formativi gravanti sul datore di lavoro.
Pag. 5 di 8 Al riguardo, deve rilevarsi come la parte ricorrente abbia disconosciuto, nel corso dell'udienza del 19.7.2021, le firme “contenute a pag. 10 del documento n.7 relative ai mesi di gennaio e febbraio 2017”. Proposta in via incidentale l'istanza di verificazione, la parte resistente non ha dato dimostrazione della riferibilità della sottoscrizione alla parte ricorrente di guisa che esso, nella parte in cui è stato disconosciuto, è privo di ogni efficacia probatoria. Tale inutilizzabilità, tuttavia, non investe il documento nel suo complesso ma solo le quattro sottoscrizioni contenute a pagina 10 e riferite ai mesi di gennaio e febbraio 2017.
Di conseguenza, il documento in esame deve ritenersi dotato di efficacia probatoria con riguardo alle altre sottoscrizioni apposte dalla parte ricorrente, non disconosciute, e riferite all'arco temporale da luglio 2016 a giugno 2018.
3.4. Lo svolgimento dell'attività formativa in favore della ricorrente può essere desunta anche dalle dichiarazioni testimoniali di “Io ho insegnato alla Parte_3 ricorrente gli standard aziendali cioè quello che ci veniva richiesto. La ricorrente lavorava sia nella parte punto vendita che nella parte bar. 2) Riconosco le mie firme di cui al doc.n.7 che mi si mostra fino alla data del settembre 2016… nel periodo dal
2.07.2016 al 17.03.2017 in ogni turno di lavoro presso l'esercizio Burger King di
Pontedera era presente, a rotazione, il manager/ store manager o il supervisor. Faccio presente che non vi era unico supervisore erano diversi”. Tali dichiarazioni hanno trovato conferma anche nel narrato della testimone secondo la quale pur Testimone_1 non “essendosi mai occupata della formazione… delle formazione se ne occupava certo
del quale non ricordo il cognome e . Non possono, invece, CP_3 Persona_2 ritenersi ostative a tale ricostruzione fattuale le dichiarazioni rilasciate dai testimoni
, la quale ha riferito per il periodo di prova di quindici giorni svolto, e Testimone_2
che ha riferito per il periodo da ottobre 2019 fino ad aprile 2021, Testimone_3 trattandosi di periodi lavorativi limitati e quindi inidonei a dare una rappresentazione attendibile dei fatti di causa.
3.5. Alla luce di tali considerazioni deve essere rigettata la domanda di nullità del contratto di apprendistato per mancanza di causa.
4. Parimenti infondata è la domanda volta al riconoscimento delle mansioni di cui ai livelli
V o al VI super del CCNL.
Pag. 6 di 8 Nel corso dell'istruttoria non è emerso lo svolgimento di mansioni diverse rispetto a quelle “di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezion fatta per quelle attività che sia attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o super alcoliche, caffettiere non barista;
addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianità nel settore” mediante l'esercizio di
“un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali”.
Ed infatti, per i livelli V e VI super è richiesto, in particolare, il possesso, ripetitivamente, di “di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche” o di
“adeguate capacità tecnico pratiche comunque acquisite”.
Valore probatorio dirimente in tale senso deve essere attribuito alla dichiarazione della medesima ricorrente, di non “avere svolto precedente rapporto di apprendistato nella medesima mansioni di ”. Parte_4
5. Deve infine essere vagliata la domanda volta all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 5.11.2019 “o da quella diversa accertata”.
Nella prospettazione della ricorrente, più in particolare, il recesso avrebbe dovuto essere Con intimato tenendo conto dell'interdizione dal lavoro disposta dalla fino al settimo mese del figlio. Più in particolare, dal termine dell'interdizione lavorativa in esame avrebbe dovuto essere computato l'ulteriore termine di nove giorni lavorativi residui al fine della determinazione del termine di recesso dal rapporto. Al contrario, ella avrebbe continuato a svolgere attività lavorativa ben oltre tale momento, sino al giorno
17.3.2020.
5.1. Tale prospettazione non persuade.
Occorre considerare, al riguardo, come ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 26 marzo 2001, n.
151 “Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”.
L'applicabilità di tale disposizione anche al contratto di apprendistato è espressamente prevista dall'art. 2 del d.lgs. 151/2001 cit., secondo il quale per “"lavoratrice" o
"lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti,
Pag. 7 di 8 compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. 81/2015 cit., “Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo”.
Di conseguenza, dovendo essere rispettato il divieto di licenziamento sino al compimento del primo atto di età del figlio della ricorrente, il recesso intimato il
17.3.2020 deve ritenersi legittimo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento delle case di valore indeterminabile, da individuarsi in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a 26.000,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
1) rigetta le domande proposte dalla ricorrente;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che liquida in complessivi euro 2.695,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 8 di 8