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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/09/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 920/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 920/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ) e residente Parte_1 C.F._1
a Chioggia (VE), Borgo S. Giovanni, n. 193, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Di Blasi
del Foro di EZ (pec: , presso il cui studio – sito in Chioggia (VE), Email_1
Borgo San Giovanni, n. 24 – è elettivamente domiciliata,
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente a CP_1 C.F._2
Chioggia, Strada Statale Romea, n. 464, rappresentato e difeso dall'avv. Lara Santin del Foro
di Rovigo (pec: , presso il cui studio – sito in Rosolina (RO), via Email_2
Zanini, n. 3 – è elettivamente domiciliato,
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
EZ;
In punto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da ricorso depositato il 21.01.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c. in data N. 920/2025 V.G.
13.05.2025 in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 22.05.2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto congiuntamente dalle parti in data 21.02.2025, Parte_1
e - premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio e che da tale CP_1
unione sono nati i figli (a Chioggia il 22.08.2005), maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, e (a Chioggia il 4.06.2009), minorenne – Persona_2
hanno chiesto al Tribunale la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento,
visita e mantenimento dei figli, secondo quanto da loro indicato nelle conclusioni congiunte, di seguito riportate:
“Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione prevalente e residenza presso la madre, con la più ampia facoltà di visita per il padre, con preavviso di almeno 24 ore e previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore e lavorative dei genitori.
In ogni caso il signo potrà vedere e tenere con sè il figlio minorenne con le CP_1
modalità e le tempistiche di cui al piano genitoriale allegato che qui di seguito si riportano
(doc. 13):
a) un week end alternato (dalle ore 13:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica) più un ulteriore giorno con pernotto a settimana, da elevarsi a due durante le settimane in cui il diritto di visita non si esplichi il week end;
b) tre giorni, anche in via non consecutiva, a Natale, due giorni a Pasqua e due settimane, anche in via non consecutiva, durante le vacanze estive (ragion per cui i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente entro il 1° luglio di ogni anno le date delle loro ferie);
c) i giorni di Natale, Santo EF, San TR, Pasqua e Pasquetta saranno trascorsi dal minore, ad anni alterni, con ciascun genitore;
se il minore trascorrerà il Natale con la madre, il giorno di Santo EF lo trascorrerà con il padre ed altrettanto sarà per Pasqua e Pasquetta, ossia un giorno per ciascuno, invertendo i giorni l'anno successivo;
d) i genitori, in ogni caso, potranno sentire telefonicamente il figlio sempre e quando ne avranno voglia.
2) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. N. 920/2025 V.G.
3) L'immobile sito a Chioggia, Borgo San Giovanni n. 193 intestato alla signora Parte_1
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà in godimento esclusivo della
[...]
medesima, la quale continuerà a risiedervi congiuntamente ai figli. Lo stesso immobile, inoltre, verrà assegnato alla signor . Rimane assegnata alla signor Parte_1 Parte_1
la propria autovettura Nissan Micra, utilizzata per spostamenti lavorativi e per le
[...]
esigenze famigliari;
4) Il signo verserà, tramite bonifico bancario su conto corrente intestato alla CP_1
signor , entro il ventesimo giorno di ogni mese, per il mantenimento dei figli Parte_1
l'importo mensile di 250,00 euro cadauno, così per complessivi euro 500,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT FOI, oltre alla somma dovuta a titolo di refusione delle spese straordinarie del mese precedente.
Il signo , inoltre, verserà metà delle spese straordinarie sostenute per i predetti CP_1
figli e relative all'istruzione, alle cure mediche ed allo svolgimento dell'attività sportiva o ricreativa da sostenersi come da seguente schema:
- spese per la salute:
a) spese medico/sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili (presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche/dentistiche (comprese quelle continuative degli interventi programmati e concordati ancora in costanza di convivenza), oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
b) spese medico/sanitarie che richiedono il preventivo accordo: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad € 500,00 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad € 300,00 annui (salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
c) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (PC e/o Tablet), imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della cessazione N. 920/2025 V.G.
del rapporto tra i ricorrenti;
d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: spese per asilo nido e scuola infanzia
(in quanto non obbligatorie); iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post-universitari; corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
- spese di natura ludica o parascolastica:
e) spese ludiche o di natura parascolastica che non richiedono il preventivo accordo: spese relative ad una attività sportiva o ricreativa extra scolastica comprensiva di abbigliamento ed attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di € 400,00;
f) spese ludiche o di natura parascolastica che richiedono il preventivo accordo: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc.); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario ed agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, surf, windsurf, kitesurf, golf, subacquea, paracadutismo;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore cha abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad € 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, machina, motorino e moto);
g) che non richiedono il preventivo accordo: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. N. 920/2025 V.G.
Le spese verranno rifuse il mese successivo alla loro effettuazione e previa presentazione di giustificativo di spesa, entro dieci giorni dalla richiesta da effettuarsi anche tramite messaggio via “sms” o “whatsapp”, salva la successiva consegna della documentazione cartacea ad avvenuto pagamento.
In relazione alle predette spese straordinarie, qualora rientrino tra quelle da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, anche a mezzo messaggio “sms” o “whatsapp”, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
5) Gli assegni familiari, in quanto dovuti, verranno percepiti integralmente dalla signora
. Parte_1
6) I ricorrenti dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro, con il successivo adempimento di quanto ivi concordato e statuito.
7) I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.”
Il P.M., intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Le conclusioni congiunte formulate dalle parti possono essere ratificate dal Tribunale.
Infatti, l'assetto complessivo dei rapporti concordato tra le parti appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura della prole.
In considerazione della domanda proposta congiuntamente dalle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso dep. il 21.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte;
- Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in EZ, nella Camera di consiglio del 17.07.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 920/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ) e residente Parte_1 C.F._1
a Chioggia (VE), Borgo S. Giovanni, n. 193, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Di Blasi
del Foro di EZ (pec: , presso il cui studio – sito in Chioggia (VE), Email_1
Borgo San Giovanni, n. 24 – è elettivamente domiciliata,
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente a CP_1 C.F._2
Chioggia, Strada Statale Romea, n. 464, rappresentato e difeso dall'avv. Lara Santin del Foro
di Rovigo (pec: , presso il cui studio – sito in Rosolina (RO), via Email_2
Zanini, n. 3 – è elettivamente domiciliato,
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
EZ;
In punto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da ricorso depositato il 21.01.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c. in data N. 920/2025 V.G.
13.05.2025 in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 22.05.2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto congiuntamente dalle parti in data 21.02.2025, Parte_1
e - premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio e che da tale CP_1
unione sono nati i figli (a Chioggia il 22.08.2005), maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, e (a Chioggia il 4.06.2009), minorenne – Persona_2
hanno chiesto al Tribunale la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento,
visita e mantenimento dei figli, secondo quanto da loro indicato nelle conclusioni congiunte, di seguito riportate:
“Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione prevalente e residenza presso la madre, con la più ampia facoltà di visita per il padre, con preavviso di almeno 24 ore e previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore e lavorative dei genitori.
In ogni caso il signo potrà vedere e tenere con sè il figlio minorenne con le CP_1
modalità e le tempistiche di cui al piano genitoriale allegato che qui di seguito si riportano
(doc. 13):
a) un week end alternato (dalle ore 13:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica) più un ulteriore giorno con pernotto a settimana, da elevarsi a due durante le settimane in cui il diritto di visita non si esplichi il week end;
b) tre giorni, anche in via non consecutiva, a Natale, due giorni a Pasqua e due settimane, anche in via non consecutiva, durante le vacanze estive (ragion per cui i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente entro il 1° luglio di ogni anno le date delle loro ferie);
c) i giorni di Natale, Santo EF, San TR, Pasqua e Pasquetta saranno trascorsi dal minore, ad anni alterni, con ciascun genitore;
se il minore trascorrerà il Natale con la madre, il giorno di Santo EF lo trascorrerà con il padre ed altrettanto sarà per Pasqua e Pasquetta, ossia un giorno per ciascuno, invertendo i giorni l'anno successivo;
d) i genitori, in ogni caso, potranno sentire telefonicamente il figlio sempre e quando ne avranno voglia.
2) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. N. 920/2025 V.G.
3) L'immobile sito a Chioggia, Borgo San Giovanni n. 193 intestato alla signora Parte_1
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà in godimento esclusivo della
[...]
medesima, la quale continuerà a risiedervi congiuntamente ai figli. Lo stesso immobile, inoltre, verrà assegnato alla signor . Rimane assegnata alla signor Parte_1 Parte_1
la propria autovettura Nissan Micra, utilizzata per spostamenti lavorativi e per le
[...]
esigenze famigliari;
4) Il signo verserà, tramite bonifico bancario su conto corrente intestato alla CP_1
signor , entro il ventesimo giorno di ogni mese, per il mantenimento dei figli Parte_1
l'importo mensile di 250,00 euro cadauno, così per complessivi euro 500,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT FOI, oltre alla somma dovuta a titolo di refusione delle spese straordinarie del mese precedente.
Il signo , inoltre, verserà metà delle spese straordinarie sostenute per i predetti CP_1
figli e relative all'istruzione, alle cure mediche ed allo svolgimento dell'attività sportiva o ricreativa da sostenersi come da seguente schema:
- spese per la salute:
a) spese medico/sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili (presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche/dentistiche (comprese quelle continuative degli interventi programmati e concordati ancora in costanza di convivenza), oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
b) spese medico/sanitarie che richiedono il preventivo accordo: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad € 500,00 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad € 300,00 annui (salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
c) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (PC e/o Tablet), imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della cessazione N. 920/2025 V.G.
del rapporto tra i ricorrenti;
d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: spese per asilo nido e scuola infanzia
(in quanto non obbligatorie); iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post-universitari; corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
- spese di natura ludica o parascolastica:
e) spese ludiche o di natura parascolastica che non richiedono il preventivo accordo: spese relative ad una attività sportiva o ricreativa extra scolastica comprensiva di abbigliamento ed attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di € 400,00;
f) spese ludiche o di natura parascolastica che richiedono il preventivo accordo: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc.); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario ed agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, surf, windsurf, kitesurf, golf, subacquea, paracadutismo;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore cha abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad € 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, machina, motorino e moto);
g) che non richiedono il preventivo accordo: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. N. 920/2025 V.G.
Le spese verranno rifuse il mese successivo alla loro effettuazione e previa presentazione di giustificativo di spesa, entro dieci giorni dalla richiesta da effettuarsi anche tramite messaggio via “sms” o “whatsapp”, salva la successiva consegna della documentazione cartacea ad avvenuto pagamento.
In relazione alle predette spese straordinarie, qualora rientrino tra quelle da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, anche a mezzo messaggio “sms” o “whatsapp”, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
5) Gli assegni familiari, in quanto dovuti, verranno percepiti integralmente dalla signora
. Parte_1
6) I ricorrenti dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro, con il successivo adempimento di quanto ivi concordato e statuito.
7) I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.”
Il P.M., intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Le conclusioni congiunte formulate dalle parti possono essere ratificate dal Tribunale.
Infatti, l'assetto complessivo dei rapporti concordato tra le parti appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura della prole.
In considerazione della domanda proposta congiuntamente dalle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso dep. il 21.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte;
- Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in EZ, nella Camera di consiglio del 17.07.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero