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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/07/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.817/2025 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 817/2025 del R.G.A.C.
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Dei Fiorentini n. 21, presso lo studio dell'avv. Loretta Salvatore, che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato con foglio separato all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Elena Lauritano dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad lites per
Notar di Barano d'Ischia del 14/3/2018 Rep. 33646, elettivamente Persona_1 domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia 81
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.7.2025, il difensore dell'appellante chiedeva decidersi la causa, rinunciando ad ogni termine per il deposito di memoria conclusionale nonchè all'acquisizione del fascicolo di primo grado, avendo già prodotto tutti gli atti necessari ai fini della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 25.2.2025, l' Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la
[...] sentenza n. 1446/2024, resa dal Giudice di Gragnano, con la quale, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo autonomamente acquisito ed avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n.
07120249007286143000, e ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice
Ordinario, veniva dichiarata non dovuta la somma di cui alla menzionata intimazione, avendo accertato il primo Giudice l'intervenuta prescrizione del credito in essa consacrato, per decorso dei termine di prescrizione, versandosi in ipotesi di omesso pagamento della tassa auto, anno d'imposta 2011. Quale primo motivo di impugnazione, l'appellante ribadiva il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace, in favore del Giudice
Tributario, afferendo la cartella esattoriale oggetto di impugnazione alla tassa auto.
Censurava, altresì, la sentenza, laddove il primo Giudice aveva ritenuto prescritto il credito portato dall'intimazione.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t., censurando Controparte_2 la sentenza sia nella parte in cuio aveva dichiarato, erroneamente, la contumacia della costituitasi in giudizio, sia nella parte in cui aveva ritenuto sussistente Controparte_2 la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario.
Benchè ritualmente citato, restava contumace . Controparte_1
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza del 3.7.2025, avendo il difensore dell'appellata CP_2 rinunciato ad ogni termine per deposito di comparsa conclusionale e
[...] all'acquisizione del fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, pur Controparte_1 regolarmente citato, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec, del 25.2.2025, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare va esaminata – ed accolta – l'eccezione di carenza di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace, sollevata in primo grado dall'
[...]
, ed oggi riproposta quale preliminare censura della gravata sentenza Parte_1 di primo grado, ben tenendo presente l'avvenuta notifica della cartella esattoriale richiamata nell'estratto di ruolo, perfezionatasi per compiuta giacenza in data 22.3.2017,
Proc. n. 817/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
a mani proprie dell'appellato, della cartella esattoriale sottesa alla gravata intimazione. E' noto, al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria) della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della L.
28 dicembre 2001, n. 1060, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria – nel caso di specie assenti - sicché in detta cognizione vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione di atti prodromici all'esecuzione (cfr. Cass. Sez. Un.,
3.5.2016 n. 106070; conf. Cass. 31.3.2008 n. 8279). E' altresì noto come la questione concernente l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di riscossione coattiva, sia stata risolta dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale (come nel caso in esame) o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass. Sez. Un. 14.4.2020 n. 7822). Nel caso de quo agitur,
è bene ribadirlo, si è in presenza dell'impugnazione di un atto prodromico all'esecuzione forzata, vale a dire l'intimazione di pagamento n. 07120249007286143000, con conseguente cognizione a decidere, anche sulla invocata prescrizione, unicamente del
Giudice Tributario. Pertanto, in forza dei principi interpretativi testé enunciati, condivisibili e condivisi dallo scrivente ed ulteriormente ribaditi anche successivamente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. 28.7.2021 n. 21642; 20.7.2021 n.
20693), non è revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda
Proc. n. 817/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
proposta dall'odierno opponente. (cfr. Cass. Sez. Un. 18.10.2022 n. 30666; sez. un.
29.11.2022 n. 35116).
In accoglimento del proposto gravame, dunque, ed in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, in favore della Corte di Giustizia Tributaria, rimanendo “assorbito” in tale preliminare decisione ogni altro motivo di impugnazione, pure fondato.
L'evoluzione giurisprudenziale avutasi nella materia in esame, nonché la novità legislativa introdotta con l'art. 3 bis DL 146/2021 in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma
2 c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio, riformandosi, anche in parte qua, la gravata sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_2
nei confronti di e della con atto di
[...] Controparte_1 Controparte_2 citazione in appello regolarmente notificato in data 25.2.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace in favore della Corte di Giustizia Tributaria, assegnando il termine di giorni novanta per la riassunzione del giudizio;
b) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 3.7.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 817/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 817/2025 del R.G.A.C.
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Dei Fiorentini n. 21, presso lo studio dell'avv. Loretta Salvatore, che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato con foglio separato all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Elena Lauritano dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad lites per
Notar di Barano d'Ischia del 14/3/2018 Rep. 33646, elettivamente Persona_1 domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia 81
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.7.2025, il difensore dell'appellante chiedeva decidersi la causa, rinunciando ad ogni termine per il deposito di memoria conclusionale nonchè all'acquisizione del fascicolo di primo grado, avendo già prodotto tutti gli atti necessari ai fini della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 25.2.2025, l' Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la
[...] sentenza n. 1446/2024, resa dal Giudice di Gragnano, con la quale, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo autonomamente acquisito ed avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n.
07120249007286143000, e ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice
Ordinario, veniva dichiarata non dovuta la somma di cui alla menzionata intimazione, avendo accertato il primo Giudice l'intervenuta prescrizione del credito in essa consacrato, per decorso dei termine di prescrizione, versandosi in ipotesi di omesso pagamento della tassa auto, anno d'imposta 2011. Quale primo motivo di impugnazione, l'appellante ribadiva il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace, in favore del Giudice
Tributario, afferendo la cartella esattoriale oggetto di impugnazione alla tassa auto.
Censurava, altresì, la sentenza, laddove il primo Giudice aveva ritenuto prescritto il credito portato dall'intimazione.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t., censurando Controparte_2 la sentenza sia nella parte in cuio aveva dichiarato, erroneamente, la contumacia della costituitasi in giudizio, sia nella parte in cui aveva ritenuto sussistente Controparte_2 la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario.
Benchè ritualmente citato, restava contumace . Controparte_1
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza del 3.7.2025, avendo il difensore dell'appellata CP_2 rinunciato ad ogni termine per deposito di comparsa conclusionale e
[...] all'acquisizione del fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, pur Controparte_1 regolarmente citato, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec, del 25.2.2025, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare va esaminata – ed accolta – l'eccezione di carenza di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace, sollevata in primo grado dall'
[...]
, ed oggi riproposta quale preliminare censura della gravata sentenza Parte_1 di primo grado, ben tenendo presente l'avvenuta notifica della cartella esattoriale richiamata nell'estratto di ruolo, perfezionatasi per compiuta giacenza in data 22.3.2017,
Proc. n. 817/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
a mani proprie dell'appellato, della cartella esattoriale sottesa alla gravata intimazione. E' noto, al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria) della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della L.
28 dicembre 2001, n. 1060, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria – nel caso di specie assenti - sicché in detta cognizione vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione di atti prodromici all'esecuzione (cfr. Cass. Sez. Un.,
3.5.2016 n. 106070; conf. Cass. 31.3.2008 n. 8279). E' altresì noto come la questione concernente l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di riscossione coattiva, sia stata risolta dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale (come nel caso in esame) o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass. Sez. Un. 14.4.2020 n. 7822). Nel caso de quo agitur,
è bene ribadirlo, si è in presenza dell'impugnazione di un atto prodromico all'esecuzione forzata, vale a dire l'intimazione di pagamento n. 07120249007286143000, con conseguente cognizione a decidere, anche sulla invocata prescrizione, unicamente del
Giudice Tributario. Pertanto, in forza dei principi interpretativi testé enunciati, condivisibili e condivisi dallo scrivente ed ulteriormente ribaditi anche successivamente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. 28.7.2021 n. 21642; 20.7.2021 n.
20693), non è revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda
Proc. n. 817/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
proposta dall'odierno opponente. (cfr. Cass. Sez. Un. 18.10.2022 n. 30666; sez. un.
29.11.2022 n. 35116).
In accoglimento del proposto gravame, dunque, ed in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, in favore della Corte di Giustizia Tributaria, rimanendo “assorbito” in tale preliminare decisione ogni altro motivo di impugnazione, pure fondato.
L'evoluzione giurisprudenziale avutasi nella materia in esame, nonché la novità legislativa introdotta con l'art. 3 bis DL 146/2021 in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma
2 c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio, riformandosi, anche in parte qua, la gravata sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_2
nei confronti di e della con atto di
[...] Controparte_1 Controparte_2 citazione in appello regolarmente notificato in data 25.2.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace in favore della Corte di Giustizia Tributaria, assegnando il termine di giorni novanta per la riassunzione del giudizio;
b) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 3.7.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 817/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4