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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 29/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1 Difeso dall'avv. CUCCA SYLVIA (c.f. con C.F._2 studio in VIA CAGLIARI, 190 09170 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ), residente in Parte_2 C.F._3
VIA THARROS 54 ORISTANO Difeso dall'avv. (c.f. ), PAU LUDOVICA ( ) C.F._4
VIA SETTEMBRE N. 32 ORISTANO;
con studio in
– Controparte –
Ruolo: n. 230/2019 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 29 marzo 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
AN GI:
— Assegnare in favore dell'attore il lotto contraddistinto alla let- tera “B” di cui all'ipotesi divisionale numero “04BIS” elaborata dal
— 1 — CTU rendendo per l'effetto esecutivo il progetto di- Persona_1 visionale medesimo;
— condannare alla corresponsione in favore del Parte_2
della somma di Euro 16.210,00, quantificata a cura del Parte_1
CTU a titolo di conguaglio;
— condannare la alla rappresentazione dei Parte_2 frutti in favore del in virtù del mancato godimento Parte_1 dell'immobile sito in Oristano, Via Tharros, n° 54 con decorrenza dall'anno 2009 o in difetto dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nella misura determinata in sede di elaborato peritale, da ag- giornarsi all'attualità e da maggiorarsi degli interessi e della rivaluta- zione monetaria.
— Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore della scrivente difesa.
TI GI: si insiste, in via preliminare, per la chiamata a chiarimenti del
CTU e nel merito perché il Sig. G.I., revocata l'ordinanza 28.02.2025, formuli un definitivo progetto di divisione ai fini della formale estra- zione a sorte delle quote, non sussistendo alcuna ragione al mondo per quale attribuire ad una parte la facoltà di scelta della quota.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
Il 6 marzo 1980 e il 6 gennaio 1986 sono deceduti Persona_2 giu e Le loro successioni si sono aperte per legge in fa- Persona_3 vore dei figli e , in parti uguali tra loro. Pt_1 Parte_2
In questa sede, ha convenuto per lo Pt_1 Parte_2 scioglimento della comunione ereditaria e il pagamento dei frutti dei beni di cui ha avuto la disponibilità esclusiva. ha aderito alla Parte_2 domanda di divisione, si è opposta alla domanda di pagamento dei frutti, sostenendo di non aver avuto la disponibilità esclusiva di alcun bene ereditario, e ha a sua volta chiesto il pagamento dei frutti e il rim- borso delle spese di manutenzione ad . Pt_1
— 2 —
2. La divisione.
È pacifico tra le parti che l'eredità comprende i seguenti beni un immobile residenziale a Oristano in via Tharros 54, composto di area comune, appartamenti e garage, nonché una collezione di quadri e mo- bili vari. Prima dell'apertura delle successioni, i fratelli avevano inoltre acquistato in comune un appartamento a Cagliari in piazza Salento 7, di cui in questa sede hanno chiesto la divisione unitamente al resto della massa;
ciò può senz'altro essere fatta senza ostacoli, dal momento che su tale appartamento le loro quote sono sempre di 1/2 per ciascuno.
In corso di causa è stata disposta consulenza tecnica per stimare il valore degli immobili ed elaborare dei progetti divisionali. Il consu- lente tecnico, sulla base dei valori da lui attribuiti ai beni, ha elaborato vari possibili progetti divisionali. Sulle contestazioni e le relative rispo- ste in merito ai valori attribuiti si rinvia interamente alla consulenza.
e sono condividenti per quote uguali, Pt_1 Parte_2 e, ai sensi dell'art. 729 c.c., l'assegnazione di porzioni uguali deve av- venire mediante estrazione a sorte. Dal momento, tuttavia, che ciascun condividente abita stabilmente specifici beni comuni, si deve ritenere del tutto irragionevole procedere a un'estrazione a sorte pura, che in ipotesi potrebbe attribuire a ciascun condividente l'immobile abitato dall'altro. Al contrario, si ritiene preferibile, e compatibile col dettato normativo, estrarre a sorte non i lotti ma la persona che ha diritto di scegliere il proprio lotto, con automatica assegnazione all'altra del lotto residuo.
* * *
si è opposta a questo metodo, chiedendo Parte_2 un'estrazione a sorte pura. Tale opposizione, tuttavia, è solo apparente- mente fondata su ragioni giuridiche. Le reali ragioni sono emulative, ossia continuare ad ostacolare la divisione dei beni, come ha fatto per tutto il corso del processo, sostituendo più volte i difensori e i consulenti di parte, ciascuno dei quali ha mosso numerose e pretestuose contesta- zioni all'operato del consulente del giudice. Sul piano pratico, non c'è alcun dubbio che un'estrazione a sorte pura potrebbe pregiudicare an- che lei, dal momento che, in caso di estrazione sfavorevole, sarebbe costretta a rilasciare l'appartamento in cui abita da decenni.
Non caso, a ridosso dell'udienza fissata per tale estrazione, Va-
— 3 — LE OG ha sostituito difensore, il quale nel dare conto della ri- nuncia all'incarico ha chiesto un rinvio dell'udienza. Il giudice, ritenuta inammissibile una richiesta da un difensore rimasto privo di poteri, pre- vedendo che la sostituzione costituisse l'ennesima tattica dilatoria, ha preannunciato che un'assenza immotivata all'udienza avrebbe compor- tato l'attribuzione della facoltà di scelta alla controparte. Giunta la data stabilita, non si è presentata, adducendo, mediante il Parte_2 nuovo difensore, impedimenti sanitari scarsamente documentati. Il giu- dice ha quindi concesso un termine per documentare meglio la condi- zione di salute posta a fondamento dell'impedimento.
La documentazione sanitaria esibita all'udienza e poi prodotta con note successive è costituita da due certificati medici e da un atte- stato di malattia telematico destinato al datore di lavoro, senza alcuna diagnosi o informazione sanitaria (se non un laconico «la malattia è dovuta ad evento traumatico»), con una prognosi di cinque giorni fon- data su nessuna motivazione (a fronte di visita ambulatoriale, non do- miciliare). Il pretesto di per non fornire informazioni è Parte_2 stato quello di proteggere la riservatezza sulla propria condizione di sa- lute. A suo tempo questo giudice, e lo si ribadisce in questa sede, ha ritenuto l'impedimento non sufficientemente motivato. Il diritto alla ri- servatezza, come ogni diritto, non può obliterare ogni altro diritto e principio, nella specie la ragionevole durata del processo, cosicché si ritiene che esso debba recedere di fronte alla necessità che i rinvii delle udienze siano disposti solo per esigenze motivate, pena la possibilità, per una parte, di prolungare virtualmente all'infinito la durata di un pro- cesso (si pensi a quali sarebbero le implicazioni per il sistema se un imputato o un convenuto potesse di volta in volta depositare documen- tazione medica in bianco per far rinviare le udienze).
Vale la pena richiamare la giurisprudenza penale in materia di le- gittimo impedimento sanitario, secondo la quale tale è solo l'accerta- mento o l'intervento medico indifferibile per condizioni di salute spe- cifiche e impellenti dell'interessato (Cass. pen. n. 45659/2010). La spe- cificità, in particolare, è elemento chiave per la valutazione di legitti- mità dell'impedimento: senza informazioni specifiche, infatti, nessuna valutazione da parte del giudice è possibile, con sua degradazione a mero passacarte di altrui statuizioni fondate su elementi di fatto ignoti. Preso atto del persistente rifiuto di documentare, spia evidente, a parere di questo giudice, della strumentalità della documentazione pro- dotta, il giudice ha quindi attribuito direttamente ad , Parte_1
— 4 — presente all'udienza, la facoltà di scelta, che questi ha esercitato nella nota sostitutiva dell'udienza di discussione e decisione. In questa sede, pertanto, i lotti saranno attribuiti alle parti in base alla scelta fatta da
. Parte_1
* * *
Nella specie, il progetto divisionale è unito al deposito, effettuato il 26 maggio 2023, di una risposta del consulente tecnico del giudice alle osservazioni di un consulente tecnico di parte, sotto allegato G.1.
Per completezza lo si riporta anche di seguito.
ha scelto la soluzione 4 bis e, all'interno di que- Parte_1 sta, il lotto B, composto da varie unità dell'immobile di Oristano in via
Tharros 54 (area edificabile, 1/2 area condominiale, garage, secondo
— 5 — appartamento al primo piano, studio al secondo piano) e dall'apparta- mento a Cagliari in piazza Salento 7. A sarà quindi assegnato il lotto A, composto da Parte_2 altre unità dell'immobile di Oristano in via Tharros 54 (appartamento al piano terra, 1/2 area condominiale, appartamento al primo piano) e relativi mobili, con obbligo di pagare un conguaglio di 16.210 €.
Si precisa che in dispositivo i beni non saranno indicati con i loro riferimenti catastali, a causa delle numerose problematiche evidenziate al riguardo dal consulente tecnico, ma solo con le lettere da questi uti- lizzate per indicarli nel progetto divisionale sopra richiamato.
3. I frutti delle cose comuni.
attribuisce a il fatto di aver occupato Pt_1 Parte_2 in via esclusiva il corpo principale di via Tharros 54 (ossia i subalterni
2, 3 e 4) dal 2009, allorché la stessa ha cambiato la serratura del cancello e modificato la combinazione del cancello automatico. Sostiene, inol- tre, che due unità siano date in locazione a terzi. La convenuta ha am- messo di abitare solo il primo piano e ha negato di aver mai sostituito serratura e combinazione e ha negato di aver mai concesso locazioni.
Agli atti sono presenti documenti che attestano, quantomeno al
2019, che gli enti denominati e Parte_3 Pt_4 hanno la sede legale in via Tharros 54. Dal momento che a quel
[...] civico esiste solo il fabbricato comune, si può ritenere provata l'esi- stenza di un contratto di locazione concluso da in fa- Parte_2 vore di questi enti. Sottoposta a interrogatorio formale, la convenuta ha dichiarato di essere lei la fondatrice e la vicepresidente di;
Parte_3 ciò conferma che di almeno un'unità l'associazione si serviva, facen- done un uso esclusivo a vantaggio di e a svantaggio di Parte_2 [...]
. Per_4
attribuisce ad il fatto di aver occupato Parte_2 Parte_1 in via esclusiva l'abitazione di Cagliari dai primi anni '90 e il secondo piano di via Tharros 54 (ossia il subalterno 5) dal 2001, delle cui chiavi avrebbe l'unica copia. ha ammesso di risiedervi stabilmente Pt_1 ma ha negato di aver precluso l'utilizzo dell'abitazione anche alla so- rella, ma ciò è irrilevante: nei fatti è lui l'unico che ne fa un uso esclu- sivo. Ha invece negato di aver fatto alcun uso del secondo piano di via
Tharros, ribadendo di non potervi entrare a causa della sostituzione
— 6 — della serratura e della modifica del pin del cancello automatico. A mente dell'art. 757 c.c., che rende l'assegnatario unico e solo proprietario dei beni a lui pervenuti, ritiene questo giudice che il diritto ai frutti sussista solo in relazione a beni assegnati a un erede ma utiliz- zati in via esclusiva da un altro. In relazione ai beni assegnati, infatti, la loro assegnazione legittima ex post tale uso esclusivo.
La carenza probatoria, tuttavia, rende impossibile determinare se gli appartamenti affittati fossero quelli assegnati a o ad Parte_2 [...]
, col che non è possibile accogliere la domanda di Persona_5 Pt_1
. Nessun dubbio, invece, sull'infondatezza della domanda di
[...] [...]
, dal momento che gli immobili in relazione ai quali ha Parte_5 chiesto il pagamento dei frutti sono stati assegnati ad . Parte_1
4. Il rimborso delle spese comuni.
sostiene di aver provveduto in via esclusiva alle spese Parte_2 di manutenzione dell'intero immobile di via Tharros, chiedendo quindi la condanna di al rimborso. Parte_1
La domanda, rimasta priva di qualsivoglia allegazione specifica e prova in ordine alle spese effettivamente sostenute, non può essere ac- colta.
5. Le spese del processo.
Le spese devono essere compensate, in ragione dell'interesse co- mune nella divisione e della soccombenza reciproca sulle altre do- mande.
Dispositivo
Il Tribunale: 1. dichiara che le successioni di e Persona_6 di si sono aperte per legge in favore di Parte_6 Pt_1
e , in parti uguali Parte_2
2. assegna ad i seguenti beni: Parte_1
— terreno edificabile a Oristano in via Tharros (C1)
— 7 — — 1/2 di terreno a uso area comune a Oristano in via Tharros 54 (C2)
— fabbricato a uso Garage a Oristano in via Tharros 54 (D)
— fabbricato a uso appartamento a Oristano in via Tharros 54 (F)
— fabbricato a uso studio a Oristano in via Tharros 54 (G)
— fabbricato a uso abitativo a Cagliari in piazza Salento 7 (H) 3. assegna a i seguenti beni: Parte_2
— fabbricato a uso magazzino a Oristano in via Tharros 54 (A)
— fabbricato a uso appartamento a Oristano in via Tharros 54 (B)
— 1/2 di terreno a uso area comune a Oristano in via Tharros 54 (C2)
— fabbricato a uso appartamento a Oristano in via Tharros 54 (E)
— tutti i beni mobili (I) 4. condanna a pagare ad Parte_2 Parte_1
16.210 € 5. rigetta tutte le domande di pagamento dei frutti
6. rigetta la domanda di rimborso delle spese di manutenzione proposta da Parte_2
7. compensa le spese
Si comunichi.
29 marzo 2025
Il giudice Nicolò Sesta
— 8 —