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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1228/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi, lette le note scritte depositate nel termine assegnato (14.3.2025), ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1228/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIRONI PAOLO Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. NEGRI GIUSEPPE
OPPOSTA
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“in via preliminare
• autorizzare la chiamata in causa di:
- sig. , agente di commercio, C.F.: , nato a [...] il Testimone_1 C.F._1
21.11.1958, residente in [...]x.
• non concedersi la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta come esposto in narrativa. nel merito
pagina 1 di 5 accertato e dichiarato l'inadempimento della , in ordine al Controparte_1
contratto inter partes, nonché la legittimità del comportamento di ex art. 1460 c.c., Parte_1
per i motivi esposti in narrativa, revocare, annullare, ovvero privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto dichiarando la risoluzione del contratto di fornitura inter partes, ovvero accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva o concorrente con CP_1 [...]
, del terzo chiamato, sig. per il fatto di quest'ultimo CP_1 CP_1 Testimone_1
secondo quanto esposto in narrativa, condannare il medesimo a mantenere indenne Parte_1
dalle pretese di , in ogni caso revocando annullando, ovvero Controparte_1
privando di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente alla convenuta opposta, Controparte_1
Con vittoria di spese e compenso di causa.”
Conclusioni per Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo c.r. e previe le declaratorie del caso e di legge
[...]
- rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da poiché infondata, Pt_1
pretestuosa, priva di ogni supporto probatorio;
- confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 444/2024 dell'08 maggio 2024;
- condannare ai sensi dell'art. 96 cpc commi 1 e 3, stante il contenuto Pt_1 dell'opposizione, dimostratasi all'evidenza diffamatoria nei confronti dell'opposta, accusata senza prova alcuna, di avere venduto merce scaduta.
- Il tutto con vittoria di spese anche del presente giudizio”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto della presente causa è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 444/2024 dell'8.5.2024, con il quale il Tribunale di Lodi ha ingiunto alla predetta società il pagamento di € 22.339,00, oltre interessi e spese, a favore di Controparte_2
pagamento dovuto in forza della fattura N. 384 del 26.10.2023 emessa da
[...] quest'ultima società per la fornitura di vini in favore di Parte_1
Parte opponente, in particolare, ha eccepito l'esistenza di vizi e difetti della merce compravenduta.
pagina 2 di 5 Nel giudizio così radicato si è costituita (d'ora in avanti Controparte_2
anche solo ), la quale ha domandato il rigetto dell'opposizione e la Controparte_2
conseguente conferma del decreto ingiuntivo, contestando recisamente la ricostruzione della vicenda fatta da parte opponente.
2. L'opposizione è infondata e, per quanto di seguito si dirà, deve essere integralmente rigettata.
2.1 Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a valutare non solo la sussistenza delle condizioni e delle prove documentali necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche la fondatezza
(e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (in questo senso si veda Cass. civ. 24 maggio 2004 n. 9927).
Tale giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, prima fra tutte quella sul riparto dell'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c., che prevede che chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tale regola incontra un temperamento nel principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 co.
1 c.p.c., in forza del quale il giudice può porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. La funzione della norma è quella di selezionare i fatti pacifici e separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria (Cass. civ. n. 21176/2015).
Per quanto concerne l'assetto degli oneri probatori, le Sezioni Unite hanno stabilito che il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta, infatti, al debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, o del fatto che la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. (Cass. civ. S.U. n. 13533/2001).
Laddove, invece, il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., i ruoli delle parti si invertono: il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre incombe sul creditore l'onere di dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533).
Nell'applicare tali principi al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, occorre superare il dato formale, tenendo conto di quella che è la posizione sostanziale delle due parti, opponente e pagina 3 di 5 opposto, che sono nella sostanza – rispettivamente – convenuto e attore (Cass. civ. n.
22528/2006).
2.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, anzitutto deve darsi atto che parte opponente non ha contestato di aver ricevuto la merce oggetto della fattura n. 384 del 26.10.2023. infatti si è limitata ad eccepire – in modo del tutto generico – di “avere ricevuto, nei Parte_1
giorni successivi al Natale 2023, da parte dei propri clienti lamentele circa il fatto che i tappi delle bottiglie di vino erano friabili e si sbriciolavano ed il vino era imbevibile, non trattandosi più di vino”.
Nessuna documentazione è stata allegata dall'opponente a sostegno delle proprie doglianze.
Tali allegazioni, rimaste prive di alcun riscontro probatorio – attesa l'inammissibilità dei capitoli di prova orale formulati e il carattere esplorativo della CTU, non avendo l'opponente neppure allegato di avere nella propria disponibilità la merce viziata – non sono di per sé idonee a bloccare la pretesa creditoria di parte opposta.
Ed infatti, è vero che laddove il debitore eccepisca l'inadempimento del creditore spetta a quest'ultimo provare il proprio esatto adempimento, tuttavia a tal fine è necessaria la specifica indicazione dell'inadempimento, non potendosi risolvere l'onere di allegazione in richiami del tutto generici all'esistenza di vizi e difetti.
Nel caso in esame, peraltro, si osserva che non solo nessuna contestazione della merce risulta essere stata fatta da prima del presente giudizio, ma addirittura parte opponente, pur Parte_1
asserendo di aver ricevuto le prime lamentele da parte dei propri clienti subito dopo Natale 2023,
[.. con comunicazione dell'amministratore unico del 13.2.2024 così scriveva a CP_3
nel Castello: “Come da accordi intercorsi in data odierna, con la presente veniamo a CP_1
scusarci per il piccolo ritardo del pagamento per la fornitura scaduta il 31/01/2024. Siamo in attesa di ricevere a breve pagamenti vari dalle nostre forniture. Le chiediamo la cortesia di aver pazienza ancora qualche giorno così da sistemare la nostra posizione debitoria verso di voi.
Dovesse succedere di non avere la disponibilità totale nei prossimi giorni, sarà nostra premura iniziare con un acconto e poi a saldo totale a breve” (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio).
E ancora, si osserva che in data 1.3.2024 ha corrisposto, a mezzo bonifico avente Parte_1 causale “acconto vostra fattura nr. 384 del 26.10.2023”, € 2.000,00 a . Controparte_2
2.3 Tutto quanto fin qui esposto comporta il rigetto dell'opposizione e l'esecutività, ex art. 653
c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 5 3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di parte opponente.
3.1 Inoltre, considerata la pretestuosità dell'opposizione ed il fine palesemente dilatorio della stessa, evincibile dalla genericità delle eccezioni sollevate in citazione, nonché verosimilmente volte a procrastinare un adempimento, che l'opponente ben sapeva dovuto, sussistono gli estremi per ritenere temeraria l'opposizione proposta, con conseguente condanna al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Infatti, l'esito complessivo della lite e l'avvenuta manifesta resistenza in causa, almeno, con colpa grave, posto che la parte sin da subito ha svolto difese vaghe e meramente generiche.
Siffatta condanna s'impone d'ufficio ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
In mancanza di criteri legali predeterminati, il risarcimento del danno può essere equitativamente liquidato nella misura corrispondente ad un importo eguale a un terzo delle spese di lite.
3.2 Ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c., poi, parte opponente deve essere condannata a versare la somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto n. 444/2024 dell'8.5.2024, che dichiara esecutivo;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore di parte opposta in complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre IVA, cpa e 15% di spese forfettarie, oltre al pagamento di € 1.129,00 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.;
- condanna parte opponente a versare la somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.
Sentenza esecutiva ex lege.
Tribunale di Lodi, 14/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi, lette le note scritte depositate nel termine assegnato (14.3.2025), ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1228/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIRONI PAOLO Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. NEGRI GIUSEPPE
OPPOSTA
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“in via preliminare
• autorizzare la chiamata in causa di:
- sig. , agente di commercio, C.F.: , nato a [...] il Testimone_1 C.F._1
21.11.1958, residente in [...]x.
• non concedersi la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta come esposto in narrativa. nel merito
pagina 1 di 5 accertato e dichiarato l'inadempimento della , in ordine al Controparte_1
contratto inter partes, nonché la legittimità del comportamento di ex art. 1460 c.c., Parte_1
per i motivi esposti in narrativa, revocare, annullare, ovvero privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto dichiarando la risoluzione del contratto di fornitura inter partes, ovvero accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva o concorrente con CP_1 [...]
, del terzo chiamato, sig. per il fatto di quest'ultimo CP_1 CP_1 Testimone_1
secondo quanto esposto in narrativa, condannare il medesimo a mantenere indenne Parte_1
dalle pretese di , in ogni caso revocando annullando, ovvero Controparte_1
privando di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente alla convenuta opposta, Controparte_1
Con vittoria di spese e compenso di causa.”
Conclusioni per Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo c.r. e previe le declaratorie del caso e di legge
[...]
- rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da poiché infondata, Pt_1
pretestuosa, priva di ogni supporto probatorio;
- confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 444/2024 dell'08 maggio 2024;
- condannare ai sensi dell'art. 96 cpc commi 1 e 3, stante il contenuto Pt_1 dell'opposizione, dimostratasi all'evidenza diffamatoria nei confronti dell'opposta, accusata senza prova alcuna, di avere venduto merce scaduta.
- Il tutto con vittoria di spese anche del presente giudizio”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto della presente causa è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 444/2024 dell'8.5.2024, con il quale il Tribunale di Lodi ha ingiunto alla predetta società il pagamento di € 22.339,00, oltre interessi e spese, a favore di Controparte_2
pagamento dovuto in forza della fattura N. 384 del 26.10.2023 emessa da
[...] quest'ultima società per la fornitura di vini in favore di Parte_1
Parte opponente, in particolare, ha eccepito l'esistenza di vizi e difetti della merce compravenduta.
pagina 2 di 5 Nel giudizio così radicato si è costituita (d'ora in avanti Controparte_2
anche solo ), la quale ha domandato il rigetto dell'opposizione e la Controparte_2
conseguente conferma del decreto ingiuntivo, contestando recisamente la ricostruzione della vicenda fatta da parte opponente.
2. L'opposizione è infondata e, per quanto di seguito si dirà, deve essere integralmente rigettata.
2.1 Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a valutare non solo la sussistenza delle condizioni e delle prove documentali necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche la fondatezza
(e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (in questo senso si veda Cass. civ. 24 maggio 2004 n. 9927).
Tale giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, prima fra tutte quella sul riparto dell'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c., che prevede che chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tale regola incontra un temperamento nel principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 co.
1 c.p.c., in forza del quale il giudice può porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. La funzione della norma è quella di selezionare i fatti pacifici e separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria (Cass. civ. n. 21176/2015).
Per quanto concerne l'assetto degli oneri probatori, le Sezioni Unite hanno stabilito che il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta, infatti, al debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, o del fatto che la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. (Cass. civ. S.U. n. 13533/2001).
Laddove, invece, il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., i ruoli delle parti si invertono: il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre incombe sul creditore l'onere di dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533).
Nell'applicare tali principi al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, occorre superare il dato formale, tenendo conto di quella che è la posizione sostanziale delle due parti, opponente e pagina 3 di 5 opposto, che sono nella sostanza – rispettivamente – convenuto e attore (Cass. civ. n.
22528/2006).
2.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, anzitutto deve darsi atto che parte opponente non ha contestato di aver ricevuto la merce oggetto della fattura n. 384 del 26.10.2023. infatti si è limitata ad eccepire – in modo del tutto generico – di “avere ricevuto, nei Parte_1
giorni successivi al Natale 2023, da parte dei propri clienti lamentele circa il fatto che i tappi delle bottiglie di vino erano friabili e si sbriciolavano ed il vino era imbevibile, non trattandosi più di vino”.
Nessuna documentazione è stata allegata dall'opponente a sostegno delle proprie doglianze.
Tali allegazioni, rimaste prive di alcun riscontro probatorio – attesa l'inammissibilità dei capitoli di prova orale formulati e il carattere esplorativo della CTU, non avendo l'opponente neppure allegato di avere nella propria disponibilità la merce viziata – non sono di per sé idonee a bloccare la pretesa creditoria di parte opposta.
Ed infatti, è vero che laddove il debitore eccepisca l'inadempimento del creditore spetta a quest'ultimo provare il proprio esatto adempimento, tuttavia a tal fine è necessaria la specifica indicazione dell'inadempimento, non potendosi risolvere l'onere di allegazione in richiami del tutto generici all'esistenza di vizi e difetti.
Nel caso in esame, peraltro, si osserva che non solo nessuna contestazione della merce risulta essere stata fatta da prima del presente giudizio, ma addirittura parte opponente, pur Parte_1
asserendo di aver ricevuto le prime lamentele da parte dei propri clienti subito dopo Natale 2023,
[.. con comunicazione dell'amministratore unico del 13.2.2024 così scriveva a CP_3
nel Castello: “Come da accordi intercorsi in data odierna, con la presente veniamo a CP_1
scusarci per il piccolo ritardo del pagamento per la fornitura scaduta il 31/01/2024. Siamo in attesa di ricevere a breve pagamenti vari dalle nostre forniture. Le chiediamo la cortesia di aver pazienza ancora qualche giorno così da sistemare la nostra posizione debitoria verso di voi.
Dovesse succedere di non avere la disponibilità totale nei prossimi giorni, sarà nostra premura iniziare con un acconto e poi a saldo totale a breve” (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio).
E ancora, si osserva che in data 1.3.2024 ha corrisposto, a mezzo bonifico avente Parte_1 causale “acconto vostra fattura nr. 384 del 26.10.2023”, € 2.000,00 a . Controparte_2
2.3 Tutto quanto fin qui esposto comporta il rigetto dell'opposizione e l'esecutività, ex art. 653
c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 5 3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di parte opponente.
3.1 Inoltre, considerata la pretestuosità dell'opposizione ed il fine palesemente dilatorio della stessa, evincibile dalla genericità delle eccezioni sollevate in citazione, nonché verosimilmente volte a procrastinare un adempimento, che l'opponente ben sapeva dovuto, sussistono gli estremi per ritenere temeraria l'opposizione proposta, con conseguente condanna al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Infatti, l'esito complessivo della lite e l'avvenuta manifesta resistenza in causa, almeno, con colpa grave, posto che la parte sin da subito ha svolto difese vaghe e meramente generiche.
Siffatta condanna s'impone d'ufficio ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
In mancanza di criteri legali predeterminati, il risarcimento del danno può essere equitativamente liquidato nella misura corrispondente ad un importo eguale a un terzo delle spese di lite.
3.2 Ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c., poi, parte opponente deve essere condannata a versare la somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto n. 444/2024 dell'8.5.2024, che dichiara esecutivo;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore di parte opposta in complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre IVA, cpa e 15% di spese forfettarie, oltre al pagamento di € 1.129,00 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.;
- condanna parte opponente a versare la somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.
Sentenza esecutiva ex lege.
Tribunale di Lodi, 14/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
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