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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1255/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente e Relatore
GRECHI CATERINA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4226/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7597/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 35 e pubblicata il 22/06/2021
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 648/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 21409/25 accoglieva, in punto di spese, il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'ordinanza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che pronunciando in sede di ottemperanza della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di Roma, in ordine al pagamento delle spese di lite, dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuto adempimento da parte della Camera di Commercio di Roma, ha liquidato le spese di lite del giudizio di ottemperanza in € 200,00, oltre accessori, in favore del procuratore antistatario.
Per quanto d'interesse, la S.C. ha ritenuto che fossero stati violati i minimi tariffari, nella liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, ha quindi accolto l'unico motivo di ricorso di Ricorrente_1, cassato l'ordinanza della CGT II° del Lazio in punto di spese e rinviato nuovamente la causa davanti a questa
CGT II° del Lazio, per provvedere nuovamente sulle spese del predetto giudizio di ottemperanza;
la S.C. ha ritenuto, tuttavia, di fissare lei i minimi inderogabili per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, che avuto riguardo al valore della controversia, determinava in € 290,00, oltre accessori.
Riassumeva Ricorrente_1, mentre la Regione Lazio, pur ritualmente intimata non si costitutiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce del tenore letterale della sentenza rescindente, questa Corte deve solo provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio, in quanto la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza è stato già determinato dalla S.C.
Pertanto, alla luce dei minimi tabellari, sufficientemente remunerativi, attesa la semplicità della controversia, e il valore della controversia di € 218,86, rilevato che vanno liquidate le fasi di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, e la fase decisionale (in quanto nel giudizio tributario, attesa la sua specificità rispetto al giudizio ordinario di cognizione civile – trattandosi di controversia essenzialmente documentale -la fase istruttoria o di trattazione dell'istruttoria viene liquidata solo se effettivamente compiuta), si reputa di liquidare i seguenti importi:
giudizio di ottemperanza: € 290, per come determinato dalla Cassazione, comprensiva questa della fase istruttoria, oltre accessori, oltre spese vive documentate, da distrarsi.
Giudizio di cassazione, € 350 per onorari, oltre € 200,00 per esborsi, € 86 per C.U., € 27,00 per marca da bollo, € 15,00 per notifica (queste ultime voci di spese vive da documentare), oltre accessori, da distrarsi. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in favore del procuratore antistatario, oltre spese vive documentate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello in sede di rinvio, nei sensi di cui in parte motiva. Condanna la CCIAA a pagare le spese di lite che liquida in € 250,00, oltre accessori da distrarsi.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente e Relatore
GRECHI CATERINA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4226/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7597/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 35 e pubblicata il 22/06/2021
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 648/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 21409/25 accoglieva, in punto di spese, il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'ordinanza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che pronunciando in sede di ottemperanza della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di Roma, in ordine al pagamento delle spese di lite, dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuto adempimento da parte della Camera di Commercio di Roma, ha liquidato le spese di lite del giudizio di ottemperanza in € 200,00, oltre accessori, in favore del procuratore antistatario.
Per quanto d'interesse, la S.C. ha ritenuto che fossero stati violati i minimi tariffari, nella liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, ha quindi accolto l'unico motivo di ricorso di Ricorrente_1, cassato l'ordinanza della CGT II° del Lazio in punto di spese e rinviato nuovamente la causa davanti a questa
CGT II° del Lazio, per provvedere nuovamente sulle spese del predetto giudizio di ottemperanza;
la S.C. ha ritenuto, tuttavia, di fissare lei i minimi inderogabili per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, che avuto riguardo al valore della controversia, determinava in € 290,00, oltre accessori.
Riassumeva Ricorrente_1, mentre la Regione Lazio, pur ritualmente intimata non si costitutiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce del tenore letterale della sentenza rescindente, questa Corte deve solo provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio, in quanto la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza è stato già determinato dalla S.C.
Pertanto, alla luce dei minimi tabellari, sufficientemente remunerativi, attesa la semplicità della controversia, e il valore della controversia di € 218,86, rilevato che vanno liquidate le fasi di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, e la fase decisionale (in quanto nel giudizio tributario, attesa la sua specificità rispetto al giudizio ordinario di cognizione civile – trattandosi di controversia essenzialmente documentale -la fase istruttoria o di trattazione dell'istruttoria viene liquidata solo se effettivamente compiuta), si reputa di liquidare i seguenti importi:
giudizio di ottemperanza: € 290, per come determinato dalla Cassazione, comprensiva questa della fase istruttoria, oltre accessori, oltre spese vive documentate, da distrarsi.
Giudizio di cassazione, € 350 per onorari, oltre € 200,00 per esborsi, € 86 per C.U., € 27,00 per marca da bollo, € 15,00 per notifica (queste ultime voci di spese vive da documentare), oltre accessori, da distrarsi. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in favore del procuratore antistatario, oltre spese vive documentate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello in sede di rinvio, nei sensi di cui in parte motiva. Condanna la CCIAA a pagare le spese di lite che liquida in € 250,00, oltre accessori da distrarsi.