Articolo 23 della Legge 24 luglio 1962, n. 1073
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23 agosto 1962
Art. 23. Criteri di ripartizione dei contributi.

Nella ripartizione delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 20 e' data precedenza alle opere, per le quali e' assicurato il contributo di Enti, o a quelle sedi di Universita' e di Istituti universitari, nelle quali gli Enti pubblici territoriali hanno gia' contributo in misura rilevante alla esecuzione di opere edilizie universitarie, o che sono situate nelle zone di cui all' articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , o in zone dichiarate similari dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, ovvero quando dai medesimi Ministri sia accertata l'assoluta impossibilita' di concorso degli Enti pubblici territoriali.
Nel decreto di ripartizione delle somme sara' fatta esplicita menzione di tutte le richieste pervenute al Ministero della pubblica istruzione, dei contributi degli Enti, dei criteri di scelta.
Il decreto di ripartizione delle somme e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.
Entrata in vigore il 23 agosto 1962