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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 3703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3703 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3265/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3265/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: E C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Costanzo Di Pietro
[...] C.F._4
(C.F.: ) per procura allegata all'atto di appello C.F._5
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F. - P. IVA: , con sede in Conegliano alla Via Alfieri n. Controparte_1 P.IVA_1
1, e per essa, quale mandataria, (C.F. – P. IVA: Controparte_2
), con sede in Milano alla Via Valtellina 15/17, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Nunzio Pezzino (C.F.: per procura allegata alla comparsa di costituzione in C.F._6 appello
C.F. – P. IVA: ), con sede in Parabita Controparte_3 P.IVA_3
(LE) alla Via Provinciale per Matino n. 5
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 406/2022 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 19.7.2022, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 406/2022, Pt_4
deducendone la nullità per violazione del diritto di difesa in quanto pubblicata il 23.1.2022,
anteriormente all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 23.2.2022, e la sua erroneità laddove aveva rigettato l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni omnibus rilasciate da essi appellanti a garanzia del rapporto di conto corrente intrattenuto dalla Parte_5
on la e confermato il decreto ingiuntivo n. 1143/2016, pur
[...] Controparte_3
non avendo costituitasi in corso di causa quale cessionaria, provato di essere Controparte_1
titolare del credito a base del decreto ingiuntivo opposto.
Chiedevano, pertanto, in accoglimento dell'appello e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, di dichiararne la nullità per violazione del diritto di difesa e, in ogni caso, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e la nullità parziale Controparte_1
delle fideiussioni omnibus con riferimento alla deroga del termine ex art. 1957 c.c. e delle clausole di reviviscenza e di irripetibilità dei pagamenti effettuati in caso di sopravvenuta invalidità e/o inefficacia dell'obbligazione principale. Vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
e per essa la mandataria costituendosi, Controparte_1 Controparte_2
chiedeva il rigetto dell'impugnazione e vittoria delle spese del grado.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_3
rigettata l'istanza ex art. 351 c.p.c., all'udienza del 25.6.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata al 9.7.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di non costituitasi Controparte_3
in giudizio malgrado la notifica dell'atto di appello con pec del 7.3.2023.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata l'11.11.2016, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di Controparte_3
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
c) nulla per le spese di lite.
Napoli, 9 luglio 2025 Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3265/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: E C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Costanzo Di Pietro
[...] C.F._4
(C.F.: ) per procura allegata all'atto di appello C.F._5
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F. - P. IVA: , con sede in Conegliano alla Via Alfieri n. Controparte_1 P.IVA_1
1, e per essa, quale mandataria, (C.F. – P. IVA: Controparte_2
), con sede in Milano alla Via Valtellina 15/17, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Nunzio Pezzino (C.F.: per procura allegata alla comparsa di costituzione in C.F._6 appello
C.F. – P. IVA: ), con sede in Parabita Controparte_3 P.IVA_3
(LE) alla Via Provinciale per Matino n. 5
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 406/2022 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 19.7.2022, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 406/2022, Pt_4
deducendone la nullità per violazione del diritto di difesa in quanto pubblicata il 23.1.2022,
anteriormente all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 23.2.2022, e la sua erroneità laddove aveva rigettato l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni omnibus rilasciate da essi appellanti a garanzia del rapporto di conto corrente intrattenuto dalla Parte_5
on la e confermato il decreto ingiuntivo n. 1143/2016, pur
[...] Controparte_3
non avendo costituitasi in corso di causa quale cessionaria, provato di essere Controparte_1
titolare del credito a base del decreto ingiuntivo opposto.
Chiedevano, pertanto, in accoglimento dell'appello e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, di dichiararne la nullità per violazione del diritto di difesa e, in ogni caso, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e la nullità parziale Controparte_1
delle fideiussioni omnibus con riferimento alla deroga del termine ex art. 1957 c.c. e delle clausole di reviviscenza e di irripetibilità dei pagamenti effettuati in caso di sopravvenuta invalidità e/o inefficacia dell'obbligazione principale. Vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
e per essa la mandataria costituendosi, Controparte_1 Controparte_2
chiedeva il rigetto dell'impugnazione e vittoria delle spese del grado.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_3
rigettata l'istanza ex art. 351 c.p.c., all'udienza del 25.6.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata al 9.7.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di non costituitasi Controparte_3
in giudizio malgrado la notifica dell'atto di appello con pec del 7.3.2023.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata l'11.11.2016, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di Controparte_3
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
c) nulla per le spese di lite.
Napoli, 9 luglio 2025 Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi