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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 552/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 552/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] residente in [...], Parte_1
(c.f. e , nato a [...] il [...] ivi residente CodiceFiscale_1 Parte_2
in Via Merano n. 5, (c.f. ), quali eredi legittimi, rispettivamente figlia e CodiceFiscale_2 marito, di , rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Manduca del foro Persona_1
di Vibo Valentia, elettivamente domiciliati in Catania, Via Umberto 200, presso lo studio dell'Avv. Francesca Merulla;
Attori
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in Catania, Via vecchia
Ognina n.149, è per legge domiciliato;
Convenuto
------------
Conclusioni
pagina 1 di 10 All'udienza dell'11 dicembre 2024 entrambe le parti precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa è stata posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, il e ne chiedevano la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, sì come rivenienti dal decesso di
[...]
, rispettivamente madre e moglie, occorso in data 22 marzo 2005 per cirrosi Persona_1
epatica da virus C causata dalle plurime trasfusioni di sangue somministrate al congiunto in conseguenza di due interventi chirurgici in urgenza per anemizzazione da gravidanza extrauterina, rispettivamente effettuati nel 1963 e nel 1965. All'uopo adducevano, per un verso, che l'ente convenuto aveva omesso di esercitare tempestivamente ed opportunamente i necessari controlli preventivi sui donatori e sulle sostanze ematiche trasfuse ed allegavano, per altro verso, la lesione del rapporto parentale.
Resisteva il , il quale, ritualmente costituitosi in persona del Ministro Controparte_1 in carica, contestava l'insussistenza della dedotta negligenza e deduceva di avere, comunque, predisposto i necessari accorgimenti non appena vennero ad essere disponibili i test diagnostici. Chiedeva il rigetto della domanda.
Con l'ordinanza dell'8 febbraio 2022 l'adito Giudice dispone CTU medico-legale, espletata la quale, acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa all'udienza dell'11 dicembre 2024
è stata trattenuta in decisione.
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Motivi della decisione
Nel merito della dedotta vicenda medico-legale, è ben noto che, in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità extracontrattuale in capo al
, foss'anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore all'entrata in Controparte_1
pagina 2 di 10 vigore della disciplina di cui alla l. 4 maggio 1990 n. 107, (Cass. 581/2008), in guisa che il giudice deve accertare:
a) l'omissione dell'attività di controllo e di vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati), al precipuo fine di utilizzare sangue non infetto e, dunque, proveniente da donatori conformi agli standards di esclusione di rischi,
b) la conoscenza oggettiva, con riferimento all'epoca di produzione del preparato e ai più alti livelli scientifici, della possibile veicolazione di infezioni attraverso sangue infetto,
c) l'esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati per la quale possa ritenersi che, in assenza di altri fattori alternativi, tale omissione sia causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe CP_1
impedito la verificazione dell'evento.
Nel caso di specie le evidenze della relazione di CTU attestano il rapporto di causalità diretta tra la acclarata cirrosi epatica HCV correlata e il ciclo di emotrasfusioni cui ebbe a sottoporsi in occasione dei due interventi chirurgici in urgenza per Persona_1
anemizzazione da gravidanza extrauterina, rispettivamente occorsi nel 1963 e nel 1965
(CTU, pag. 24).
Si tratta di conclusioni avvalorate, tanto più in assenza di altre modalità di contagio, e nell'incertezza in ordine alle probabilità di modalità di contagio per via parenterale indiretta, comunque non documentate, dalla stessa Commissione Medica ospedaliera, Dipartimento
Militare di medicina Legale di Messina, che ha espresso parere favorevole sul nesso causale intercorrente tra le trasfusioni, l'infezione ed infine il decesso occorso il 22 marzo 2005 (cfr il certificato di morte – doc. 2 produzione attorea) ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo ex lege 1992/210.
In assenza di qualsivoglia screening dei donatori e delle sacche di sangue trasfuse, ed in mancanza di date specifiche procedure di validazione delle unità di sangue assegnate, i periti osservano nondimeno che “nel periodo in cui risultano effettuate le denunciate emotrasfusioni, nel 1963 e nel 1965, la diagnosi di epatite HCV correlata non era ancora effettuabile in quanto solo dal 1990 in poi è stato possibile inquadrare nosologicamente la
pagina 3 di 10 malattia stessa tramite l'introduzione di specifici accertamenti di laboratorio per
l'individuazione del virus HCV, infatti, il virus dell'epatite C venne isolato per la prima volta solo nel 1989 e nel 1990 vennero creati i relativi test di screening”.
Ben deve dirsi, tuttavia, alla stregua di Cassazione SU n. 576 del 2008 (vedi, da ultimo,
Cass. 2021 n. 21145), che in conseguenza di una trasfusione con sangue infetto, il paziente viene ad essere contagiato da più agenti patogeni, alcuni soltanto dei quali noti e isolati al momento della trasfusione, in guisa che sussiste un valido nesso causale tra la condotta del
, che abbia omesso i controlli prescritti dalla legge sul plasma destinato Controparte_1
alle trasfusioni, ed il danno complessivamente patito dal paziente in conseguenza del contagio, ivi compreso quello dai virus non ancora noti al momento della trasfusione, trattandosi di un danno unitario e non scindibile, né essendo applicabile nella specie l'art. 1225 c.c., il quale concerne la c.d. "causalità giuridica" (ovvero il nesso eziologico tra evento di danno e conseguenze derivatene) e non la causalità materiale (ovvero il nesso eziologico tra la condotta illecita e l'evento di danno).
Osserva, a tal punto, il Tribunale che costituisce indirizzo giurisprudenziale consolidato
(Cass. 2019 n. 1566 - Cass. SS. UU. 2008 da nn. 576 a 585) l'orientamento secondo cui la responsabilità in materia del discende dai principi di diritto sanciti dalla Controparte_1
Corte di Cassazione in punto di nesso causale da comportamento omissivo, laddove, nello specifico, risalendo la data di conoscenza della epatite B ai primi anni '70, la dedotta responsabilità consegue dalle attribuzioni di legge che affidano all'ente pubblico convenuto le competenze in materia di vigilanza sanitaria e di uso dei derivati del sangue, autorizzandone l'importazione e l'esportazione, ed anche dal generale precetto ex art. 2043 c.c. per danno derivante da comportamento non provvedimentale della pubblica amministrazione, ovvero per violazione di regole di comune prudenza, piuttosto che di leggi o regolamenti a cui l'amministrazione è vincolata.
Se pur, d'altra parte, le norme di dettaglio che confermano nel la funzione di CP_1
controllo e vigilanza in materia sopraggiungono a far data dal 1973 (Legge n. 519 del 1973, che attribuisce all' compiti attivi a tutela della salute pubblica – Controparte_2
Legge 23 dicembre 1978 n. 833, che istituisce il conservando al RO
, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario Controparte_4
pagina 4 di 10 nazionale a compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati – Legge 4 maggio 1970 n. 107, sulla disciplina delle attività trasfusionali e sul commercio degli emoderivati – Legge 3 agosto 2001
n. 317 sulla istituzione del ), egualmente la Corte di Cassazione ha Controparte_1 affermato – in particolare con la Sentenza n. 1566 del 2019 – che, comunque sia, anche prima della entrata in vigore della Legge 4 maggio 1990 n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse in materia sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano da parte del , anche strumentale alla funzione di Controparte_4 programmazione e coordinamento i materia sanitaria. Ha quindi sostenuto che l'omissione da parte del di attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale CP_1
l'ordinamento attribuisce il potere (qui concernente la tutela della salute pubblica) lo espone a responsabilità extracontrattuale, quando, come nella fattispecie, dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi.
A tal riguardo, la sentenza della Corte di cassazione n. 1566 del 2019 conferma la responsabilità del , tenuto a controllare che il sangue utilizzato per le Controparte_1
trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali più sopra indicate (cfr. Cass. 2011 n. 17685; Cass. SU 2008 n. 581; Cass. 2017 n.
25989).
Nessun dubbio, alla stregua di tutto quanto sopra, circa la responsabilità del
[...]
e la conseguente fondatezza della domanda attrice, iure proprio, proposta da CP_1
e , sì come attinente al danno parentale, quale ipotesi di Parte_1 Parte_2
danno consistente nella definitiva perdita del rapporto affettivo.
L'interesse fatto valere nello specifico è quello della intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare pagina 5 di 10 formazione sociale, che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Al riguardo, da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale, assumendo che “il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della Costituzione. Tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato – in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. “Carta di Nizza” è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello “dinamico- relazionale” (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale
e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla
pagina 6 di 10 controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e
l'intensità del rapporto familiare” (Cass., sez. III, 2019/20287).
Il danno da perdita del rapporto parentale viene così a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato (reazione esterna), più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima (aspetto interno) del superstite.
Siffatta tipologia di danno va liquidata in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del
Tribunale di Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne (ricorrendo, anche, ad elementi presuntivi) l'effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Sulla scia di tali considerazioni è possibile desumere le seguenti, quanto immediate, conseguenze logico-giuridiche:
• in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca
(Cass., sez. III, 2021/8622).
• ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali pagina 7 di 10 dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente;
• in ossequio a Cass. 2021 n. 10579, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
In applicazione dei suesposti i principi, appare utile considerare, quanto alla fattispecie in esame, che e , rispettivamente figlia e marito di Parte_1 Parte_2 [...]
, nata il [...] (doc. 2 produzione attorea) vanno accreditati di un grado di Persona_1 intensità del vincolo parentale tale da potersi presumere integralmente la lesione dell'aspetto interiore del danno, quale intimo dolore subito per la perdita del prossimo congiunto (Cass., sez. III, 2021/14422); altrettale ragionamento d'altra parte può farsi a riguardo dei profili dinamico-relazionali in considerazione della piena dimostrazione dello speciale e concreto sconvolgimento della vita familiare e di relazione esterna, se pur i figli non risultano più conviventi con la famiglia di origine, in quanto coniugati.
Ne viene un riconoscimento pari al seguente valore indennitario sì come predisposto dalle vigenti tabelle di Milano (anno 2021) ed integrate dai nuovi criteri del danno parentale del 29 giugno 2022, specificatamente prescriventi un valore a punto di €. 3.365,00:
: circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (65 anni): punti 16 – età Parte_1 della congiunta rimasta in vita (39 anni): punti 22 – non convivenza: punti 8 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario, punti 12 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 58 = €. 195.170,00;
pagina 8 di 10 : circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (65 anni): punti 16 – età Parte_2 del congiunto rimasto in vita (68 anni): punti 16 – convivenza: 16 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: punti 12 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 60 = €. 201.900,00, con la conseguente liquidazione, in favore di ciascuno, degli importi come sopra determinati in uno agli interessi al tasso legale dal dì della presente statuizione sino al soddisfo.
L'indennità liquidata una tantum dal non va detratta dall'importo Controparte_1
risarcitorio perché riconosciuta a titolo di danno biologico e non già quale assegno da lesione parentale.
L'esito del giudizio impone la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese processuali: esse sono liquidate a misura del DM 37/2018 secondo i seguenti parametri: valore della causa, €. 260.000,00/€. 520.000,00 – compensi minimi – fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisione).
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU vanno poste a carico del
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 552/2021 RG, così statuisce: condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno jure proprio, in favore di , di €. 195.170,00, e Parte_1 di , €. 201.900,00, oltre interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al Parte_2
soddisfo.
Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla refusione, in Controparte_1 favore degli attori in solido, delle spese processuali che si liquidano in complessivi €.
11.229,00, oltre €. 545,00 per esborsi oltre iva, cpa e spese generali.
Le spese di CTU sono a carico del . Controparte_1
Così deciso in Catania, il 7 maggio 2025
pagina 9 di 10 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 552/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] residente in [...], Parte_1
(c.f. e , nato a [...] il [...] ivi residente CodiceFiscale_1 Parte_2
in Via Merano n. 5, (c.f. ), quali eredi legittimi, rispettivamente figlia e CodiceFiscale_2 marito, di , rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Manduca del foro Persona_1
di Vibo Valentia, elettivamente domiciliati in Catania, Via Umberto 200, presso lo studio dell'Avv. Francesca Merulla;
Attori
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in Catania, Via vecchia
Ognina n.149, è per legge domiciliato;
Convenuto
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Conclusioni
pagina 1 di 10 All'udienza dell'11 dicembre 2024 entrambe le parti precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa è stata posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, il e ne chiedevano la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, sì come rivenienti dal decesso di
[...]
, rispettivamente madre e moglie, occorso in data 22 marzo 2005 per cirrosi Persona_1
epatica da virus C causata dalle plurime trasfusioni di sangue somministrate al congiunto in conseguenza di due interventi chirurgici in urgenza per anemizzazione da gravidanza extrauterina, rispettivamente effettuati nel 1963 e nel 1965. All'uopo adducevano, per un verso, che l'ente convenuto aveva omesso di esercitare tempestivamente ed opportunamente i necessari controlli preventivi sui donatori e sulle sostanze ematiche trasfuse ed allegavano, per altro verso, la lesione del rapporto parentale.
Resisteva il , il quale, ritualmente costituitosi in persona del Ministro Controparte_1 in carica, contestava l'insussistenza della dedotta negligenza e deduceva di avere, comunque, predisposto i necessari accorgimenti non appena vennero ad essere disponibili i test diagnostici. Chiedeva il rigetto della domanda.
Con l'ordinanza dell'8 febbraio 2022 l'adito Giudice dispone CTU medico-legale, espletata la quale, acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa all'udienza dell'11 dicembre 2024
è stata trattenuta in decisione.
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Motivi della decisione
Nel merito della dedotta vicenda medico-legale, è ben noto che, in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità extracontrattuale in capo al
, foss'anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore all'entrata in Controparte_1
pagina 2 di 10 vigore della disciplina di cui alla l. 4 maggio 1990 n. 107, (Cass. 581/2008), in guisa che il giudice deve accertare:
a) l'omissione dell'attività di controllo e di vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati), al precipuo fine di utilizzare sangue non infetto e, dunque, proveniente da donatori conformi agli standards di esclusione di rischi,
b) la conoscenza oggettiva, con riferimento all'epoca di produzione del preparato e ai più alti livelli scientifici, della possibile veicolazione di infezioni attraverso sangue infetto,
c) l'esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati per la quale possa ritenersi che, in assenza di altri fattori alternativi, tale omissione sia causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe CP_1
impedito la verificazione dell'evento.
Nel caso di specie le evidenze della relazione di CTU attestano il rapporto di causalità diretta tra la acclarata cirrosi epatica HCV correlata e il ciclo di emotrasfusioni cui ebbe a sottoporsi in occasione dei due interventi chirurgici in urgenza per Persona_1
anemizzazione da gravidanza extrauterina, rispettivamente occorsi nel 1963 e nel 1965
(CTU, pag. 24).
Si tratta di conclusioni avvalorate, tanto più in assenza di altre modalità di contagio, e nell'incertezza in ordine alle probabilità di modalità di contagio per via parenterale indiretta, comunque non documentate, dalla stessa Commissione Medica ospedaliera, Dipartimento
Militare di medicina Legale di Messina, che ha espresso parere favorevole sul nesso causale intercorrente tra le trasfusioni, l'infezione ed infine il decesso occorso il 22 marzo 2005 (cfr il certificato di morte – doc. 2 produzione attorea) ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo ex lege 1992/210.
In assenza di qualsivoglia screening dei donatori e delle sacche di sangue trasfuse, ed in mancanza di date specifiche procedure di validazione delle unità di sangue assegnate, i periti osservano nondimeno che “nel periodo in cui risultano effettuate le denunciate emotrasfusioni, nel 1963 e nel 1965, la diagnosi di epatite HCV correlata non era ancora effettuabile in quanto solo dal 1990 in poi è stato possibile inquadrare nosologicamente la
pagina 3 di 10 malattia stessa tramite l'introduzione di specifici accertamenti di laboratorio per
l'individuazione del virus HCV, infatti, il virus dell'epatite C venne isolato per la prima volta solo nel 1989 e nel 1990 vennero creati i relativi test di screening”.
Ben deve dirsi, tuttavia, alla stregua di Cassazione SU n. 576 del 2008 (vedi, da ultimo,
Cass. 2021 n. 21145), che in conseguenza di una trasfusione con sangue infetto, il paziente viene ad essere contagiato da più agenti patogeni, alcuni soltanto dei quali noti e isolati al momento della trasfusione, in guisa che sussiste un valido nesso causale tra la condotta del
, che abbia omesso i controlli prescritti dalla legge sul plasma destinato Controparte_1
alle trasfusioni, ed il danno complessivamente patito dal paziente in conseguenza del contagio, ivi compreso quello dai virus non ancora noti al momento della trasfusione, trattandosi di un danno unitario e non scindibile, né essendo applicabile nella specie l'art. 1225 c.c., il quale concerne la c.d. "causalità giuridica" (ovvero il nesso eziologico tra evento di danno e conseguenze derivatene) e non la causalità materiale (ovvero il nesso eziologico tra la condotta illecita e l'evento di danno).
Osserva, a tal punto, il Tribunale che costituisce indirizzo giurisprudenziale consolidato
(Cass. 2019 n. 1566 - Cass. SS. UU. 2008 da nn. 576 a 585) l'orientamento secondo cui la responsabilità in materia del discende dai principi di diritto sanciti dalla Controparte_1
Corte di Cassazione in punto di nesso causale da comportamento omissivo, laddove, nello specifico, risalendo la data di conoscenza della epatite B ai primi anni '70, la dedotta responsabilità consegue dalle attribuzioni di legge che affidano all'ente pubblico convenuto le competenze in materia di vigilanza sanitaria e di uso dei derivati del sangue, autorizzandone l'importazione e l'esportazione, ed anche dal generale precetto ex art. 2043 c.c. per danno derivante da comportamento non provvedimentale della pubblica amministrazione, ovvero per violazione di regole di comune prudenza, piuttosto che di leggi o regolamenti a cui l'amministrazione è vincolata.
Se pur, d'altra parte, le norme di dettaglio che confermano nel la funzione di CP_1
controllo e vigilanza in materia sopraggiungono a far data dal 1973 (Legge n. 519 del 1973, che attribuisce all' compiti attivi a tutela della salute pubblica – Controparte_2
Legge 23 dicembre 1978 n. 833, che istituisce il conservando al RO
, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario Controparte_4
pagina 4 di 10 nazionale a compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati – Legge 4 maggio 1970 n. 107, sulla disciplina delle attività trasfusionali e sul commercio degli emoderivati – Legge 3 agosto 2001
n. 317 sulla istituzione del ), egualmente la Corte di Cassazione ha Controparte_1 affermato – in particolare con la Sentenza n. 1566 del 2019 – che, comunque sia, anche prima della entrata in vigore della Legge 4 maggio 1990 n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse in materia sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano da parte del , anche strumentale alla funzione di Controparte_4 programmazione e coordinamento i materia sanitaria. Ha quindi sostenuto che l'omissione da parte del di attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale CP_1
l'ordinamento attribuisce il potere (qui concernente la tutela della salute pubblica) lo espone a responsabilità extracontrattuale, quando, come nella fattispecie, dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi.
A tal riguardo, la sentenza della Corte di cassazione n. 1566 del 2019 conferma la responsabilità del , tenuto a controllare che il sangue utilizzato per le Controparte_1
trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali più sopra indicate (cfr. Cass. 2011 n. 17685; Cass. SU 2008 n. 581; Cass. 2017 n.
25989).
Nessun dubbio, alla stregua di tutto quanto sopra, circa la responsabilità del
[...]
e la conseguente fondatezza della domanda attrice, iure proprio, proposta da CP_1
e , sì come attinente al danno parentale, quale ipotesi di Parte_1 Parte_2
danno consistente nella definitiva perdita del rapporto affettivo.
L'interesse fatto valere nello specifico è quello della intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare pagina 5 di 10 formazione sociale, che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Al riguardo, da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale, assumendo che “il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della Costituzione. Tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato – in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. “Carta di Nizza” è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello “dinamico- relazionale” (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale
e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla
pagina 6 di 10 controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e
l'intensità del rapporto familiare” (Cass., sez. III, 2019/20287).
Il danno da perdita del rapporto parentale viene così a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato (reazione esterna), più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima (aspetto interno) del superstite.
Siffatta tipologia di danno va liquidata in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del
Tribunale di Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne (ricorrendo, anche, ad elementi presuntivi) l'effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Sulla scia di tali considerazioni è possibile desumere le seguenti, quanto immediate, conseguenze logico-giuridiche:
• in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca
(Cass., sez. III, 2021/8622).
• ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali pagina 7 di 10 dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente;
• in ossequio a Cass. 2021 n. 10579, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
In applicazione dei suesposti i principi, appare utile considerare, quanto alla fattispecie in esame, che e , rispettivamente figlia e marito di Parte_1 Parte_2 [...]
, nata il [...] (doc. 2 produzione attorea) vanno accreditati di un grado di Persona_1 intensità del vincolo parentale tale da potersi presumere integralmente la lesione dell'aspetto interiore del danno, quale intimo dolore subito per la perdita del prossimo congiunto (Cass., sez. III, 2021/14422); altrettale ragionamento d'altra parte può farsi a riguardo dei profili dinamico-relazionali in considerazione della piena dimostrazione dello speciale e concreto sconvolgimento della vita familiare e di relazione esterna, se pur i figli non risultano più conviventi con la famiglia di origine, in quanto coniugati.
Ne viene un riconoscimento pari al seguente valore indennitario sì come predisposto dalle vigenti tabelle di Milano (anno 2021) ed integrate dai nuovi criteri del danno parentale del 29 giugno 2022, specificatamente prescriventi un valore a punto di €. 3.365,00:
: circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (65 anni): punti 16 – età Parte_1 della congiunta rimasta in vita (39 anni): punti 22 – non convivenza: punti 8 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario, punti 12 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 58 = €. 195.170,00;
pagina 8 di 10 : circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (65 anni): punti 16 – età Parte_2 del congiunto rimasto in vita (68 anni): punti 16 – convivenza: 16 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: punti 12 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 60 = €. 201.900,00, con la conseguente liquidazione, in favore di ciascuno, degli importi come sopra determinati in uno agli interessi al tasso legale dal dì della presente statuizione sino al soddisfo.
L'indennità liquidata una tantum dal non va detratta dall'importo Controparte_1
risarcitorio perché riconosciuta a titolo di danno biologico e non già quale assegno da lesione parentale.
L'esito del giudizio impone la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese processuali: esse sono liquidate a misura del DM 37/2018 secondo i seguenti parametri: valore della causa, €. 260.000,00/€. 520.000,00 – compensi minimi – fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisione).
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU vanno poste a carico del
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 552/2021 RG, così statuisce: condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno jure proprio, in favore di , di €. 195.170,00, e Parte_1 di , €. 201.900,00, oltre interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al Parte_2
soddisfo.
Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla refusione, in Controparte_1 favore degli attori in solido, delle spese processuali che si liquidano in complessivi €.
11.229,00, oltre €. 545,00 per esborsi oltre iva, cpa e spese generali.
Le spese di CTU sono a carico del . Controparte_1
Così deciso in Catania, il 7 maggio 2025
pagina 9 di 10 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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