CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 19/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE MINORI E FAMIGLIA
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere rel.
Dr. Adriana TROIA Esperto
Dr. Vito PISA Esperto
decidendo sul reclamo depositato in data 29 giugno 2025 da Parte_1
(c.f. ), difeso di fiducia dall'avv. Sestina
[...] C.F._1
NO (c.f. ), avverso il decreto del Tribunale per i C.F._2
OR di Potenza, nella persona del Giudice Dott. Emiliano Mistrulli, depositato in data 19 giugno 2025, nell'ambito del procedimento R.G. n.
194/2025, avente ad oggetto: “procedimento ex art. 333 c.c. (condotta del genitore pregiudizievole ai figli)”, con il quale è stato così disposto: “ , allo Pt_2
stato, i rapporti tra il minore ed il padre Persona_1 [...]
; INCARICA il servizio sociale del Comune di Picerno (PZ) di Parte_1
seguire il minore , predisponendo nel suo interesse ogni Persona_1
opportuno intervento di sostegno, e relazionando a questo Tribunale con cadenza trimestrale […]”;
visto il parere del Procuratore Generale che si è espresso in senso contrario all'accoglimento del reclamo;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso ex art. 333 c.c., la della Repubblica presso il Tribunale per Pt_3
i OR di Potenza chiedeva che l'A.G. incaricasse i Servizi Sociali di predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità nei confronti della coppia genitoriale e , disponendo che, per Parte_1 Controparte_1
e per il suo figlio minore , Parte_1 Persona_1
venisse attivato un percorso di sostegno psicologico;
chiedeva, altresì, che l'A.G. disponesse l'organizzazione più puntuale ed adeguata alle esigenze di vita del minore degli incontri dello stesso con il padre, , Parte_1
in modo tale da garantirne il rispetto, la frequenza e la regolarità.
Fissata l'udienza del 16/05/2025, si costituiva nei termini , Parte_1
depositando comparsa difensiva nella quale chiedeva che il Tribunale per i
OR provvedesse ad adottare tutti i provvedimenti tesi a recuperare e ricostruire un rapporto di genitorialità normale e ad adottare tutti i provvedimenti diretti a ripristinare secondo legge il rapporto tra lo stesso e il Parte_1
figlio minore, nel rispetto dei provvedimenti giudiziali, con l'adozione di tutte le cautele e con l'indicazione delle modalità e dei termini finalizzati a far riprendere normalmente i rapporti padre figlio, nell'ambito del processo umano di relazione, formativo, educativo e psicologico.
Si costituiva poi , coniuge separata di , Controparte_1 Parte_1
chiedendo che il Tribunale riservasse ogni attenzione diretta ad approfondire le eventuali incapacità genitoriali del chiedendo, infine, che venisse Pt_1
ascoltato il figlio maggiorenne . Persona_2
All'udienza del 20 maggio 2025 veniva sentita , la quale Controparte_1
precisava che al momento manteneva solo contatti telefonici Parte_1
con il figlio minore , poiché quest'ultimo, soffrendo il mal d'auto, Persona_1
preferiva non viaggiare per raggiungere il padre nel Comune di Anzi. Veniva poi ascoltato il minore , il quale nel confermare Persona_1
questo suo disagio, manifestava comunque il desiderio di mantenere i rapporti con il genitore. In data 21 maggio 2025 interveniva il parere favorevole agli incontri padre/figlio in Picerno da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i OR.
Con la decisione del 5 giugno 2025, oggetto dell'odierno reclamo, il Tribunale si pronunciava vietando i rapporti tra e il minore Parte_1 [...]
, incaricando i Servizi Sociali del Comune di Picerno di seguire Persona_1
quest'ultimo, predisponendo nel suo interesse ogni opportuno intervento di sostegno, con obbligo di relazionale allo stesso Tribunale con cadenza trimestrale.
La motivazione del divieto attuale dei rapporti padre-figlio si rinviene, secondo le asserzioni dei primi giudici, nei gravi indizi di colpevolezza a carico del per il reato di maltrattamenti in famiglia, nella sua precaria Parte_1
condizione mentale e nel disagio del minore nel raggiungimento del comune di
Anzi.
Avverso tale provvedimento presentava, in data 29/06/2025, Parte_1
reclamo ex art. 739 c.p.c. presso questa Corte, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità e l'immediata sospensione del provvedimento- decreto del T.M. di Potenza n. 1565/2025 per grave violazione del diritto alla genitorialità ex art. 337 c.c., per mancata o erronea motivazione e perché ingiusto.
Nominato il Consigliere relatore, veniva fissata l'udienza di comparizione in data 20/11/2025.
Si costituiva in data 10/11/2025 , con memoria difensiva nella Controparte_1
quale, sostanzialmente, chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento del Tribunale per i OR del 5 giugno 2025, mancando, allo stato, ogni prognosi favorevole al pieno recupero delle capacità genitoriali di tali da necessitare degli incontri con il figlio, al fine garantire Parte_1
il superiore interesse del minore.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza fissata per il 20.11.2025 con decreto del 28 ottobre 2025 e lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse del reclamante, con le quali quest'ultimo si riportava agli scritti difensivi in atti ed alle conclusioni contenute nei medesimi, la Corte riservava la decisione.
§
Ritiene questa Corte che il reclamo debba essere accolto per le motivazioni di cui al seguito.
Va premesso, in fatto, che risulta imputato del reato di Parte_1
maltrattamenti in famiglia e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, e al figlio maggiorenne, Controparte_1 [...]
, laddove veniva invece autorizzato dal G.I.P. a vedere il figlio minore Per_2
con cadenza settimanale, presso il Servizio Sociale di Persona_1
Anzi.
Con la decisione del 5 giugno 2025, oggetto dell'odierno reclamo, il Tribunale per i minorenni di Potenza vietava anche i rapporti tra e Parte_1
il minore (andando oltre quanto statuito dal GIP), Persona_1
motivando il divieto in ragione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del predetto per il reato di maltrattamenti in famiglia (che, invece, secondo la valutazione del GIP non erano ostativi ai predetti incontri con
), della sua precaria condizione mentale e del disagio del Persona_1
minore nel raggiungimento del comune di Anzi.
Si è doluto di ciò il reclamante evidenziando come il decreto impugnato, oltre a non essere sorretto da una rigorosa motivazione, fosse in completo contrasto con la volontà inequivocabilmente dichiarata dal minore e, dunque, fosse pregiudizievole per gli interessi di quest'ultimo. In giurisprudenza è consolidato l'orientamento che riconosce nella volontà manifestata dal minore una indicazione pressoché vincolante per il giudice. È sintomatico come, nella formulazione dell'art. 315 bis comma 3 c.c. il legislatore abbia utilizzato per la prima volta – e non a caso – il termine
“ascolto” del minore, piuttosto che “audizione”. E ciò è piuttosto significativo se solo si pensi che “ascoltare” significa prestare attenzione alle esigenze del minore, con disponibilità da parte di chi ascolta a modificare le proprie opinioni a seguito dell'ascolto medesimo, che deve avvenire in un contesto adeguato.
L'ascolto non è, dunque, un mezzo istruttorio, poiché attraverso di esso si realizza il diritto del minore a far sentire la propria voce, consentendo al Giudice di conoscere il destinatario delle proprie decisioni e di modulare tali decisioni, tenendo conto delle sue opinioni. Con l'introduzione del citato art. 315 bis, comma 3, c.c., il legislatore italiano si è definitivamente adeguato alle disposizioni sopranazionali che già da tempo contemplano il diritto del minore all'ascolto e, in particolare, la Convenzione di New York del 20 novembre 1989
(sui diritti del fanciullo), ratificata con Legge 176 del 27 maggio 1991 e la
Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli), ratificata con Legge 20 marzo 2003 n. 77.
Più di recente la Corte Suprema di Cassazione ha avuto modo di precisare come l'ascolto del minore costituisca una modalità tra le più rilevanti di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato e ad esprimere la propria opinione o le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del bambino alle decisioni, uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento del suo interesse (si vedano Corte di Cassazione, sentenza n. 6129 del 26 marzo 2015 e conformi, sentenze n. 11687/2013 e n. 5547/2013). La
Cassazione ha poi ribadito il consolidato orientamento secondo cui l'affidamento di ciascun figlio deve essere disposto garantendo al minore sia la stabilità morale e materiale, che il senso di sicurezza e continuità minato dalla conflittualità genitoriale (ordinanza Corte Cass. n. 30191/2019). Tale prioritario rilievo – prosegue la Corte - non determina tuttavia l'obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse. È tuttavia ineludibile una puntuale giustificazione della decisione assunta in contrasto con le dichiarazioni del minore, sia sotto il profilo della capacità effettiva di discernimento - anche in correlazione con l'eventuale intensità del conflitto genitoriale e la sua influenza o condizionamento della volontà espressa nell'audizione - sia sotto il profilo del richiamato preminente interesse (Corte di Cassazione, sentenza n
6129/2015 e conforme, sentenza n. 13241/2011).
Va da sé, dunque, che il Giudice non è tenuto a recepire nei suoi provvedimenti le dichiarazioni di volontà che emergono dall'ascolto del minore o le conclusioni dell'indagine peritale all'interno della quale il minore è stato ascoltato, ma laddove il Giudice ritenga di doverle disattendere dovrà adeguatamente motivarne le ragioni (in tal senso l'ordinanza della Suprema Corte n.
12957/2018).
La Corte ribadisce, poi, un altro importante principio: ovvero che il giudice, se non intende rispettare in pieno la scelta del minore, è obbligato a verificare che tale scelta sia effettivamente contraria all'interesse del figlio stesso.
Nel caso di specie, è pacifico che , che ha da tempo compiuto Persona_1
10 anni e ha dimostrato adeguata maturità e capacità di discernimento, ha inequivocabilmente espresso il proprio desiderio di incontrare il padre, sebbene nel Comune di Picerno, in modo da non dover essere sottoposto alle difficoltà del viaggio in auto per raggiungere CP_2
Orbene, il provvedimento impugnato, non solo disattende i desiderata espressi dal minore, ma non motiva ed argomenta in ordine al fatto che il divieto degli incontri (da svolgersi, peraltro in maniera protetta, presso i servizi sociali di
Anzi) sia stato statuito a tutela del minore. Ed invero, non si ritiene motivazione idonea a supportare il divieto siffatto quella che si legge nel provvedimento gravato e che fa riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Parte_1
per il reato di maltrattamenti in famiglia (che, invece, secondo la
[...]
valutazione del GIP non erano ostativi ai predetti incontri con ), Persona_1
alla sua precaria condizione mentale (che, comunque, trattandosi di incontri protetti, sotto la supervisione dei servizi sociali di di nessun nocumento CP_2
potrebbe rivelarsi per il minore) od al disagio del minore nel raggiungimento del comune di CP_2
In particolare, quanto a quest'ultimo aspetto, non può non evidenziarsi come l'eventuale disagio rappresentato dal mal d'auto (problematica di assai frequente verificazione nella minore età e che, il più delle volte, tende a risolversi spontaneamente), tenuto conto del breve tratto stradale da percorrere, ben può essere superato con accorgimenti specifici o con trattamenti preventivi mirati e, comunque, non può essere considerato, a parere di questa Corte, aspetto dirimente ai fini dell'inibizione degli incontri padre-figlio.
Per tutte queste ragioni, il reclamo proposto deve essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma del provvedimento gravato, che viene per il resto confermato, dispone che possa incontrare il figlio Parte_1
minore , presso i servizi sociali di Anzi, con cadenza di Persona_1
almeno una volta alla settimana.
A tal fine, i servizi sociali del comune di Picerno, che hanno in carico il minore predetto, dovranno interagire con i servizi sociali del comune di Anzi, al fine di organizzare gli incontri in questione ed al fine di disciplinare i predetti anche con riferimento al periodo delle festività natalizie. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio, ravvisabili nella tipologia e delicatezza degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
la Corte
a) accoglie il reclamo nei termini di cui in parte motiva;
b) spese compensate.
c) In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D. Lgs.n.196/2003, art.52, nei termini imposti dalla legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rosa Larocca dr. Roberto Spagnuolo
SEZIONE MINORI E FAMIGLIA
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere rel.
Dr. Adriana TROIA Esperto
Dr. Vito PISA Esperto
decidendo sul reclamo depositato in data 29 giugno 2025 da Parte_1
(c.f. ), difeso di fiducia dall'avv. Sestina
[...] C.F._1
NO (c.f. ), avverso il decreto del Tribunale per i C.F._2
OR di Potenza, nella persona del Giudice Dott. Emiliano Mistrulli, depositato in data 19 giugno 2025, nell'ambito del procedimento R.G. n.
194/2025, avente ad oggetto: “procedimento ex art. 333 c.c. (condotta del genitore pregiudizievole ai figli)”, con il quale è stato così disposto: “ , allo Pt_2
stato, i rapporti tra il minore ed il padre Persona_1 [...]
; INCARICA il servizio sociale del Comune di Picerno (PZ) di Parte_1
seguire il minore , predisponendo nel suo interesse ogni Persona_1
opportuno intervento di sostegno, e relazionando a questo Tribunale con cadenza trimestrale […]”;
visto il parere del Procuratore Generale che si è espresso in senso contrario all'accoglimento del reclamo;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso ex art. 333 c.c., la della Repubblica presso il Tribunale per Pt_3
i OR di Potenza chiedeva che l'A.G. incaricasse i Servizi Sociali di predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità nei confronti della coppia genitoriale e , disponendo che, per Parte_1 Controparte_1
e per il suo figlio minore , Parte_1 Persona_1
venisse attivato un percorso di sostegno psicologico;
chiedeva, altresì, che l'A.G. disponesse l'organizzazione più puntuale ed adeguata alle esigenze di vita del minore degli incontri dello stesso con il padre, , Parte_1
in modo tale da garantirne il rispetto, la frequenza e la regolarità.
Fissata l'udienza del 16/05/2025, si costituiva nei termini , Parte_1
depositando comparsa difensiva nella quale chiedeva che il Tribunale per i
OR provvedesse ad adottare tutti i provvedimenti tesi a recuperare e ricostruire un rapporto di genitorialità normale e ad adottare tutti i provvedimenti diretti a ripristinare secondo legge il rapporto tra lo stesso e il Parte_1
figlio minore, nel rispetto dei provvedimenti giudiziali, con l'adozione di tutte le cautele e con l'indicazione delle modalità e dei termini finalizzati a far riprendere normalmente i rapporti padre figlio, nell'ambito del processo umano di relazione, formativo, educativo e psicologico.
Si costituiva poi , coniuge separata di , Controparte_1 Parte_1
chiedendo che il Tribunale riservasse ogni attenzione diretta ad approfondire le eventuali incapacità genitoriali del chiedendo, infine, che venisse Pt_1
ascoltato il figlio maggiorenne . Persona_2
All'udienza del 20 maggio 2025 veniva sentita , la quale Controparte_1
precisava che al momento manteneva solo contatti telefonici Parte_1
con il figlio minore , poiché quest'ultimo, soffrendo il mal d'auto, Persona_1
preferiva non viaggiare per raggiungere il padre nel Comune di Anzi. Veniva poi ascoltato il minore , il quale nel confermare Persona_1
questo suo disagio, manifestava comunque il desiderio di mantenere i rapporti con il genitore. In data 21 maggio 2025 interveniva il parere favorevole agli incontri padre/figlio in Picerno da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i OR.
Con la decisione del 5 giugno 2025, oggetto dell'odierno reclamo, il Tribunale si pronunciava vietando i rapporti tra e il minore Parte_1 [...]
, incaricando i Servizi Sociali del Comune di Picerno di seguire Persona_1
quest'ultimo, predisponendo nel suo interesse ogni opportuno intervento di sostegno, con obbligo di relazionale allo stesso Tribunale con cadenza trimestrale.
La motivazione del divieto attuale dei rapporti padre-figlio si rinviene, secondo le asserzioni dei primi giudici, nei gravi indizi di colpevolezza a carico del per il reato di maltrattamenti in famiglia, nella sua precaria Parte_1
condizione mentale e nel disagio del minore nel raggiungimento del comune di
Anzi.
Avverso tale provvedimento presentava, in data 29/06/2025, Parte_1
reclamo ex art. 739 c.p.c. presso questa Corte, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità e l'immediata sospensione del provvedimento- decreto del T.M. di Potenza n. 1565/2025 per grave violazione del diritto alla genitorialità ex art. 337 c.c., per mancata o erronea motivazione e perché ingiusto.
Nominato il Consigliere relatore, veniva fissata l'udienza di comparizione in data 20/11/2025.
Si costituiva in data 10/11/2025 , con memoria difensiva nella Controparte_1
quale, sostanzialmente, chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento del Tribunale per i OR del 5 giugno 2025, mancando, allo stato, ogni prognosi favorevole al pieno recupero delle capacità genitoriali di tali da necessitare degli incontri con il figlio, al fine garantire Parte_1
il superiore interesse del minore.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza fissata per il 20.11.2025 con decreto del 28 ottobre 2025 e lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse del reclamante, con le quali quest'ultimo si riportava agli scritti difensivi in atti ed alle conclusioni contenute nei medesimi, la Corte riservava la decisione.
§
Ritiene questa Corte che il reclamo debba essere accolto per le motivazioni di cui al seguito.
Va premesso, in fatto, che risulta imputato del reato di Parte_1
maltrattamenti in famiglia e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, e al figlio maggiorenne, Controparte_1 [...]
, laddove veniva invece autorizzato dal G.I.P. a vedere il figlio minore Per_2
con cadenza settimanale, presso il Servizio Sociale di Persona_1
Anzi.
Con la decisione del 5 giugno 2025, oggetto dell'odierno reclamo, il Tribunale per i minorenni di Potenza vietava anche i rapporti tra e Parte_1
il minore (andando oltre quanto statuito dal GIP), Persona_1
motivando il divieto in ragione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del predetto per il reato di maltrattamenti in famiglia (che, invece, secondo la valutazione del GIP non erano ostativi ai predetti incontri con
), della sua precaria condizione mentale e del disagio del Persona_1
minore nel raggiungimento del comune di Anzi.
Si è doluto di ciò il reclamante evidenziando come il decreto impugnato, oltre a non essere sorretto da una rigorosa motivazione, fosse in completo contrasto con la volontà inequivocabilmente dichiarata dal minore e, dunque, fosse pregiudizievole per gli interessi di quest'ultimo. In giurisprudenza è consolidato l'orientamento che riconosce nella volontà manifestata dal minore una indicazione pressoché vincolante per il giudice. È sintomatico come, nella formulazione dell'art. 315 bis comma 3 c.c. il legislatore abbia utilizzato per la prima volta – e non a caso – il termine
“ascolto” del minore, piuttosto che “audizione”. E ciò è piuttosto significativo se solo si pensi che “ascoltare” significa prestare attenzione alle esigenze del minore, con disponibilità da parte di chi ascolta a modificare le proprie opinioni a seguito dell'ascolto medesimo, che deve avvenire in un contesto adeguato.
L'ascolto non è, dunque, un mezzo istruttorio, poiché attraverso di esso si realizza il diritto del minore a far sentire la propria voce, consentendo al Giudice di conoscere il destinatario delle proprie decisioni e di modulare tali decisioni, tenendo conto delle sue opinioni. Con l'introduzione del citato art. 315 bis, comma 3, c.c., il legislatore italiano si è definitivamente adeguato alle disposizioni sopranazionali che già da tempo contemplano il diritto del minore all'ascolto e, in particolare, la Convenzione di New York del 20 novembre 1989
(sui diritti del fanciullo), ratificata con Legge 176 del 27 maggio 1991 e la
Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli), ratificata con Legge 20 marzo 2003 n. 77.
Più di recente la Corte Suprema di Cassazione ha avuto modo di precisare come l'ascolto del minore costituisca una modalità tra le più rilevanti di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato e ad esprimere la propria opinione o le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del bambino alle decisioni, uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento del suo interesse (si vedano Corte di Cassazione, sentenza n. 6129 del 26 marzo 2015 e conformi, sentenze n. 11687/2013 e n. 5547/2013). La
Cassazione ha poi ribadito il consolidato orientamento secondo cui l'affidamento di ciascun figlio deve essere disposto garantendo al minore sia la stabilità morale e materiale, che il senso di sicurezza e continuità minato dalla conflittualità genitoriale (ordinanza Corte Cass. n. 30191/2019). Tale prioritario rilievo – prosegue la Corte - non determina tuttavia l'obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse. È tuttavia ineludibile una puntuale giustificazione della decisione assunta in contrasto con le dichiarazioni del minore, sia sotto il profilo della capacità effettiva di discernimento - anche in correlazione con l'eventuale intensità del conflitto genitoriale e la sua influenza o condizionamento della volontà espressa nell'audizione - sia sotto il profilo del richiamato preminente interesse (Corte di Cassazione, sentenza n
6129/2015 e conforme, sentenza n. 13241/2011).
Va da sé, dunque, che il Giudice non è tenuto a recepire nei suoi provvedimenti le dichiarazioni di volontà che emergono dall'ascolto del minore o le conclusioni dell'indagine peritale all'interno della quale il minore è stato ascoltato, ma laddove il Giudice ritenga di doverle disattendere dovrà adeguatamente motivarne le ragioni (in tal senso l'ordinanza della Suprema Corte n.
12957/2018).
La Corte ribadisce, poi, un altro importante principio: ovvero che il giudice, se non intende rispettare in pieno la scelta del minore, è obbligato a verificare che tale scelta sia effettivamente contraria all'interesse del figlio stesso.
Nel caso di specie, è pacifico che , che ha da tempo compiuto Persona_1
10 anni e ha dimostrato adeguata maturità e capacità di discernimento, ha inequivocabilmente espresso il proprio desiderio di incontrare il padre, sebbene nel Comune di Picerno, in modo da non dover essere sottoposto alle difficoltà del viaggio in auto per raggiungere CP_2
Orbene, il provvedimento impugnato, non solo disattende i desiderata espressi dal minore, ma non motiva ed argomenta in ordine al fatto che il divieto degli incontri (da svolgersi, peraltro in maniera protetta, presso i servizi sociali di
Anzi) sia stato statuito a tutela del minore. Ed invero, non si ritiene motivazione idonea a supportare il divieto siffatto quella che si legge nel provvedimento gravato e che fa riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Parte_1
per il reato di maltrattamenti in famiglia (che, invece, secondo la
[...]
valutazione del GIP non erano ostativi ai predetti incontri con ), Persona_1
alla sua precaria condizione mentale (che, comunque, trattandosi di incontri protetti, sotto la supervisione dei servizi sociali di di nessun nocumento CP_2
potrebbe rivelarsi per il minore) od al disagio del minore nel raggiungimento del comune di CP_2
In particolare, quanto a quest'ultimo aspetto, non può non evidenziarsi come l'eventuale disagio rappresentato dal mal d'auto (problematica di assai frequente verificazione nella minore età e che, il più delle volte, tende a risolversi spontaneamente), tenuto conto del breve tratto stradale da percorrere, ben può essere superato con accorgimenti specifici o con trattamenti preventivi mirati e, comunque, non può essere considerato, a parere di questa Corte, aspetto dirimente ai fini dell'inibizione degli incontri padre-figlio.
Per tutte queste ragioni, il reclamo proposto deve essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma del provvedimento gravato, che viene per il resto confermato, dispone che possa incontrare il figlio Parte_1
minore , presso i servizi sociali di Anzi, con cadenza di Persona_1
almeno una volta alla settimana.
A tal fine, i servizi sociali del comune di Picerno, che hanno in carico il minore predetto, dovranno interagire con i servizi sociali del comune di Anzi, al fine di organizzare gli incontri in questione ed al fine di disciplinare i predetti anche con riferimento al periodo delle festività natalizie. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio, ravvisabili nella tipologia e delicatezza degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
la Corte
a) accoglie il reclamo nei termini di cui in parte motiva;
b) spese compensate.
c) In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D. Lgs.n.196/2003, art.52, nei termini imposti dalla legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rosa Larocca dr. Roberto Spagnuolo