Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile settore lavoro e previdenza Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2199/2023 rg , sul ricorso depositato il 12/05/2023 proposto da (difeso dagli avv.ti Maurizio Romolo e Gabriella Parte_1
Ruggiero) nei confronti di Controparte_1
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore (difeso dall'avv. Cristina
[...]
Folino e avv. Amelia Manuela Nucera )
e di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore (contumace ).
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : Parte ricorrente e resistente , CP_1
così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“Dichiara cessata la materia del contendere .Condanna la parte resistente al pagamento CP_1
alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 500,00 euro, per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto , con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente che si dichiarano antistatari.
Nulla per le spese verso l' . CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva: dichiarare illegittima la pretesa dell' ed annullare la cartella impugnata limitatamente alla CP_1
pretesa ivi indicata;
con ordine alla convenuta di procedere alla cancellazione dal proprio ruolo CP_1
1
Parte ricorrente deduceva che:
agiva avverso la cartella di pagamento n. 094 2022 00358774 20 000, notificata dall'
[...]
, a mezzo del servizio postale, in data 3/4/2023, limitatamente all'importo ivi Controparte_2
indicato di euro 204,29, per contributi previdenziali anno 2022 . CP_1
L' come in epigrafe si costituiva ed evidenziava che La C.E. n. 094 2022 0035877420, per CP_1 come risulta dall'iter del ruolo, è stata notificata il 03/04/2023 e oggi risulta definita per effetto della tardiva cessazione della ditta e del relativo provvedimento di sgravio del 19/12/2024.
L'ADER.- restava contumace. Controparte_2
Rimessa la causa in decisione, va dichiarata cessata la materia del contendere .
La presente azione giudiziale è svolta avverso cartella da cui emergono debiti contributivi di interesse . CP_1
Parte ricorrente nega di aver svolto nel 2022 attività di lavoro e commerciale avendo cessato l'attività di lavanderia già nel 2006.
Era onere dell' provare il presupposto lavorativo, e sussiste la legittimazione passiva CP_1
dell'istituto in quanto il motivo di opposizione è di merito sulla pretesa contributiva .
L' non ha legittimazione passiva perchè il motivo fatto valere è di merito ( in tema Cass S,.U. CP_3
civ 7514/2022).
L' costituendosi dà atto dell'avvenuto sgravio e annullamento della cartella dichiarando < La CP_1
C.E. n. 094 2022 0035877420, per come risulta dall'iter del ruolo, è stata notificata il 03/04/2023 e oggi risulta definita per effetto della tardiva cessazione della ditta e del relativo provvedimento di sgravio del 19/12/2024.>.
L' precisa però che la parte ricorrente non aveva comunicato la cessazione dell'attività pur CP_1
essendo tenuta .
2 L'inail dichiara che è cessata la materia del contendere e parte ricorrente ha aderito, per cui può disporsi in conformità.
SPESE DEL GIUDIZIO
CP_
L' ha proceduto allo sgravio appena conosciuta nel dicembre 2024 la cessazione dell'attività
.Ha chiesto 6 Spese come per legge;
in via subordinata compensate>.
In merito al fatto che la parte ricorrente avrebbe dovuto comunicare la cessazione dell'attività, se è vero che non risulta allegata comunicazione all' , tuttavia la parte ricorrente documenta CP_1
certificato agenzia delle Entrate di cessazione attività e comunicazione alla camera di Commercio di cessazione negli anni ben precedenti alla cartella .
Pertanto poteva essere svolto un accertamento da parte dell' per appurare l'esistenza di assenza CP_1
di attività nell'anno richiesto .
Ciò determina per il principio di soccombenza virtuale le spese a carico dell' e liquidate in CP_1
applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Nulla per le spese verso l' non costituito. CP_3
Reggio Calabria, 4.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3