TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/11/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1622/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 5/11/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Barbuto (PEC: Parte_1
, giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t), giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE e
, Controparte_2
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, dall'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: , giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_3
TEMPORE, rappresentata e difesa, dall'avv. Antonio Caruso (PEC:
giusta procura in atti. Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione atti di pignoramento presso terzi Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in riassunzione depositato in cancelleria il 15/07/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità degli atti di pignoramento aventi n.
1 13984202300000672001; 13984202300000671001 e 13984202300000675001, notificati il 30.10.2023, cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 13920040002543211000; 13920040007962174000; 13920140000293839000; 13920140005548743000; 1392015000511304000; 13920150008344685000 e gli avvisi di addebito aventi n. 4392012000105000000; 43920130000128770000; 43920130000416060000; 43920130000481463000; 43920130000664534000; 43920130000930691000; 43920140000128450000; 43920140000458907000; 43920140000628731000; 43920140000957867000; 43920150000157545000; 43920150000330003000; 43920160000130739000; 43920170000350985000; 43920170000550030000; 43920170000762112000; 43920180000358349000; 43920180000922518000; 43920190000379558000 e 43920190000935235000, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Si chiede di annullare gli atti di pignoramento presso terzi numero 13984202300000672/001, 13984202300000671/001 e 13984202300000675/001 con conseguente annullamento delle carte di pagamento numero: 13920040002543211000, 13920040007962174000, 13920140000293839000, 13920140005548743000, 13920150005113040000, 13920150008344685000 e degli avvisi di addebito recanti i numeri: 43920120001050000000, 43920130000128770000, 43920130000416060000 43920130000481463000 43920130000664534000 43920130000930691000 43920140000128450000, 43920140000458907000, 43920140000628731000, 43920140000957867000, 43920150000157545000, 43920150000330003000, 43920160000130739000, 43920170000350985000, 43920170000550030000, 43920170000762112000, 43920180000358349000, 43920180000922518000, 43920190000379558000, 43920190000935235000, per un totale di 50.822,44 euro, perché le poste in essi contenute sono prescritte e/o non dovute. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_2 CP_4 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di parziale inammissibilità e di rigetto, nel resto.
2. Parte ricorrente agisce in riassunzione del procedimento instaurato dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria – in seguito al provvedimento del Giudice dell'Esecuzione – in cui aveva evocato in giudizio esclusivamente l' e conclusosi con la dichiarazione di Controparte_5 difetto di giurisdizione per gli atti di pagamento sottesi ai pignoramenti in questa sede contestati.
3. Dapprima, il Giudice dell'Esecuzione – dinnanzi a cui parte ricorrente agiva contro , CP_4 impugnando i pignoramenti di cui si tratta – provvedeva nei termini che seguono: «dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. a conoscere dei motivi di opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione relativamente alle cartelle oggetto della procedura esecutiva relative a crediti tributari e al motivo relativo alla prescrizione dei crediti sottesi;
rigetta l'istanza di sospensione della esecuzione;
condanna l'opponente alla refusione, in favore di ciascuna delle parti opposte costituite, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 5.245,00 ciascuno per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
assegna alla parte
2 interessata termine perentorio di giorni sessanta (60) per l'introduzione del giudizio di merito e per l'iscrizione a ruolo, disponendo che all'atto dell'iscrizione a ruolo siano depositate, oltre alla copia dell'atto di citazione notificato, copia dell'atto difensivo già depositato dinnanzi al G.E. e copia del presente provvedimento».
4. Parte ricorrente, nei sessanta giorni prescritti agiva, esclusivamente, in sede Tributaria (e non anche in questa sede) ed esclusivamente, si ribadisce, nei confronti di (e non anche degli CP_4
Enti impositori, ossia ed ). CP_1 CP_2
5. Per tali motivi, è di tutta evidenza l'inammissibilità della riassunzione, stante l'inutile decorso dei sessanta giorni, perentoriamente indicati dal Giudice dell'Esecuzione, per l'instaurazione del giudizio di merito dinnanzi a questo Ufficio e stante l'omessa evocazione in giudizio, anche in sede Tributaria, degli Enti impositori, unici legittimati a contraddire sui crediti di cui si tratta.
6. Nel resto, il ricorso non può trovare accoglimento nei rapporti con , quale unica convenuta CP_4 in giudizio, stante la carenza di legittimazione a contraddire su pretese assoggettata alla titolarità dell'Ente di previdenza e dell'Ente assicurativo.
7. In tal senso, la Suprema Corte con sent. n. 7514/2022 ha stabilito che: «Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912, «l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio […] si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione)».
8. Si dichiara, dunque, il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_6
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale inammissibilità del ricorso;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di , nel resto;
Controparte_3
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di;
CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_4
Vibo Valentia, 5/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 5/11/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Barbuto (PEC: Parte_1
, giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t), giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE e
, Controparte_2
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, dall'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: , giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_3
TEMPORE, rappresentata e difesa, dall'avv. Antonio Caruso (PEC:
giusta procura in atti. Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione atti di pignoramento presso terzi Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in riassunzione depositato in cancelleria il 15/07/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità degli atti di pignoramento aventi n.
1 13984202300000672001; 13984202300000671001 e 13984202300000675001, notificati il 30.10.2023, cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 13920040002543211000; 13920040007962174000; 13920140000293839000; 13920140005548743000; 1392015000511304000; 13920150008344685000 e gli avvisi di addebito aventi n. 4392012000105000000; 43920130000128770000; 43920130000416060000; 43920130000481463000; 43920130000664534000; 43920130000930691000; 43920140000128450000; 43920140000458907000; 43920140000628731000; 43920140000957867000; 43920150000157545000; 43920150000330003000; 43920160000130739000; 43920170000350985000; 43920170000550030000; 43920170000762112000; 43920180000358349000; 43920180000922518000; 43920190000379558000 e 43920190000935235000, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Si chiede di annullare gli atti di pignoramento presso terzi numero 13984202300000672/001, 13984202300000671/001 e 13984202300000675/001 con conseguente annullamento delle carte di pagamento numero: 13920040002543211000, 13920040007962174000, 13920140000293839000, 13920140005548743000, 13920150005113040000, 13920150008344685000 e degli avvisi di addebito recanti i numeri: 43920120001050000000, 43920130000128770000, 43920130000416060000 43920130000481463000 43920130000664534000 43920130000930691000 43920140000128450000, 43920140000458907000, 43920140000628731000, 43920140000957867000, 43920150000157545000, 43920150000330003000, 43920160000130739000, 43920170000350985000, 43920170000550030000, 43920170000762112000, 43920180000358349000, 43920180000922518000, 43920190000379558000, 43920190000935235000, per un totale di 50.822,44 euro, perché le poste in essi contenute sono prescritte e/o non dovute. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_2 CP_4 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di parziale inammissibilità e di rigetto, nel resto.
2. Parte ricorrente agisce in riassunzione del procedimento instaurato dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria – in seguito al provvedimento del Giudice dell'Esecuzione – in cui aveva evocato in giudizio esclusivamente l' e conclusosi con la dichiarazione di Controparte_5 difetto di giurisdizione per gli atti di pagamento sottesi ai pignoramenti in questa sede contestati.
3. Dapprima, il Giudice dell'Esecuzione – dinnanzi a cui parte ricorrente agiva contro , CP_4 impugnando i pignoramenti di cui si tratta – provvedeva nei termini che seguono: «dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. a conoscere dei motivi di opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione relativamente alle cartelle oggetto della procedura esecutiva relative a crediti tributari e al motivo relativo alla prescrizione dei crediti sottesi;
rigetta l'istanza di sospensione della esecuzione;
condanna l'opponente alla refusione, in favore di ciascuna delle parti opposte costituite, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 5.245,00 ciascuno per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
assegna alla parte
2 interessata termine perentorio di giorni sessanta (60) per l'introduzione del giudizio di merito e per l'iscrizione a ruolo, disponendo che all'atto dell'iscrizione a ruolo siano depositate, oltre alla copia dell'atto di citazione notificato, copia dell'atto difensivo già depositato dinnanzi al G.E. e copia del presente provvedimento».
4. Parte ricorrente, nei sessanta giorni prescritti agiva, esclusivamente, in sede Tributaria (e non anche in questa sede) ed esclusivamente, si ribadisce, nei confronti di (e non anche degli CP_4
Enti impositori, ossia ed ). CP_1 CP_2
5. Per tali motivi, è di tutta evidenza l'inammissibilità della riassunzione, stante l'inutile decorso dei sessanta giorni, perentoriamente indicati dal Giudice dell'Esecuzione, per l'instaurazione del giudizio di merito dinnanzi a questo Ufficio e stante l'omessa evocazione in giudizio, anche in sede Tributaria, degli Enti impositori, unici legittimati a contraddire sui crediti di cui si tratta.
6. Nel resto, il ricorso non può trovare accoglimento nei rapporti con , quale unica convenuta CP_4 in giudizio, stante la carenza di legittimazione a contraddire su pretese assoggettata alla titolarità dell'Ente di previdenza e dell'Ente assicurativo.
7. In tal senso, la Suprema Corte con sent. n. 7514/2022 ha stabilito che: «Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912, «l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio […] si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione)».
8. Si dichiara, dunque, il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_6
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale inammissibilità del ricorso;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di , nel resto;
Controparte_3
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di;
CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_4
Vibo Valentia, 5/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4