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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI ANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2763/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 4120/2021, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 16.12.2021 e pendente
TRA
f. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in , alla via Unità Italiana n. 28, costituitasi in persona del Direttore Pt_1
Generale Dr. , rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e Controparte_1
trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma 3° c.p.c. e 18 comma 5 d.m. 44/2011, dall'Avv. Michele Pascarella (c.f. ); C.F._1
AP P E L L AN T E
E
.f. con sede legale in Capua (CE), alla Via Controparte_2 P.IVA_2
Santa Maria Capua Vetere n. 93/95-105, costituitasi in persona del dr. , Controparte_3
dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa, in virtù di procura
N. 2763/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 1 a 16 CP_4 Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Andrea
Ferraro (c.f. ) e Vincenzo Mirra (c.f. ; C.F._2 C.F._3
AP P E L L A TA
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 30.7.2019, la in qualità di struttura accreditata per lo Controparte_2 svolgimento di prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea “radiologia/radioterapia” nell'ambito territoriale dell' - con cui aveva sottoscritto specifico contratto ai CP_4 sensi dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/92 il 28.11.2018 (prot. n. 268116 del 28.11.2018) Cont volto a regolare il rapporto per l'anno 2018 - chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento della somma di € 61.528,32, “oltre la penale di € 40,00 per ciascuna fattura ingiunta e gli interessi come per legge ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del D.lgs.
231/02 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012”, a titolo di saldo residuo non pagato relativo alle prestazioni erogate a luglio, agosto, settembre e ottobre 2018 (fatture nn. PA
7 2018, PA 8 2018, PA 10 2018, PA 11 2018).
Con decreto ingiuntivo n. 2043/2019, emesso il 9.9.2019, il Tribunale ingiungeva alla il pagamento della somma richiesta, “oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n. CP_4
231/02, decorrenti dal 30° giorno successivo a quello di ricevimento della fattura accompagnatoria fino al saldo nonché le spese del procedimento”.
Proponeva opposizione avverso il predetto decreto l' , con atto di CP_4
citazione notificato il 28.10.2019, chiedendone la revoca per i seguenti motivi:
- il Centro avrebbe dovuto impugnare, innanzi al G.A., il DCA n. 84/2018, che aveva stabilito i tetti di spesa per l'anno qui considerato, al fine di vedere riconosciuto il diritto a ricevere la parte degli importi fatturati che superava il tetto di spesa;
- la controversia de qua doveva essere devoluta alla giurisdizione del G.A. in quanto la questione investiva il corretto esercizio del potere autoritativo riconosciuto
Cont all' dal Commissario ad acta, al fine di attuare il piano di rientro per il Settore
Sanitario della Regione Campania e, più nello specifico, l'esame del contenuto del DCA
n. 84/2018, nonché la sua concreta applicazione nei rapporti di convenzionamento con le strutture private;
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(già Prima sezione civile bis)
- la pretesa creditoria avanzata dalla era infondata, in quanto relativa CP_2
ad importi che eccedevano il tetto di spesa e per questo non erano remunerabili, considerato che al punto 7 dell'art. 5 bis del contratto veniva previsto che le prestazioni rese in eccesso rispetto alla oscillazione massima del 10% di 3/11 del tetto annuo di branca non sarebbero state remunerate. Più nello specifico, nel caso de quo, giacché il tetto di spesa per la branca di radiologia veniva determinato per trimestri, si era verificato che nei primi due trimestri vi era stato uno sforamento dei tetti di spesa che andava recuperato in sede di consuntivo annuale così come da determinazione n. 5441 del
2.7.2019 per come corretta con la nota n. 153079 dell'8.7.2019. Pertanto, gli importi richiesti, rappresentanti il saldo del 10% delle singole fatture trimestrali, non potevano essere riconosciuti.
Concludeva chiedendo: “
1. In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2. In via principale, accogliere
l'opposizione de qua e, per l'effetto, annullare e revocare il Decreto Ingiuntivo opposto
n. 2043/2019 del 04/09/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V., per l'evidente insussistenza del credito azionato, con conseguente declaratoria di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., 3. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge dovuti”.
Si costituiva, con comparsa depositata l'8.9.2020, la che Controparte_2 resisteva all'avversa opposizione deducendo:
- la sussistenza della giurisdizione del G.O.;
- di aver ottemperato all'onere probatorio circa i fatti costitutivi del suo credito, producendo il contratto e le fatture accompagnate dalle distinte riepilogative delle prestazioni eseguite. Precisava, all'uopo, che l'importo ingiunto si componeva dei saldi pari al 10% degli importi delle fatture azionate, afferenti al terzo trimestre ed al primo mese del quarto trimestre 2018;
Cont
- che l' non aveva dato prova della sussistenza del fatto impeditivo dedotto
(superamento del tetto di spesa di branca e applicazione della R.T.U.), in quanto la documentazione a tale scopo depositata era irrilevante;
Cont
- che l' on aveva rispettato gli obblighi contrattuali assunti (invio tempestivo dei monitoraggi, comunicazione tempestiva dello sforamento del tetto di spesa, erronea
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(già Prima sezione civile bis)
applicazione della RTU in quanto adottata identicamente per tutti i centri, mancata attivazione dei Tavoli Tecnici, tardività richiesta note di credito), sicché non dovevano essere emesse le note di credito richieste.
Pertanto, concludeva chiedendo: “− in via preliminare, ai sensi dell'art. 648, comma I, c.p.c., emettere ordinanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto In-giuntivo n°2043/2019; − in via principale e nel merito, per le causali sopra esposte, rigettare l'op-posizione e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo
n°2043/2019, reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 4.9.2019; − porre
a carico di parte opponente spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore costituito”.
Con la memoria di cui al primo termine dell'art. 183, VI comma, c.p.c., depositata il 9.11.2020, l'opponente precisava che dell'andamento della spesa di branca il Centro veniva costantemente aggiornato attraverso i monitoraggi prodotti, da cui si evinceva che, per il quarto trimestre, la data presuntiva di esaurimento budget era il 23.10.2018
(monitoraggio n. prot. 230357 dell'11.10.2018). Inoltre, aggiungeva che l'emissione delle Cont note di credito era necessaria, in quanto in mancanza delle stesse l' on avrebbe potuto riconoscere eventuali saldi dovuti in sede di liquidazione;
nel caso di specie, nonostante la richiesta dell'ente sanitario, la non aveva dato prova di averle emesse, CP_2
sicché il credito non era liquido ed esigibile.
Di contro, con la memoria di cui al secondo termine dell'art. 183, VI comma,
c.p.c., depositata l'11.12.2020, il Centro opposto contestava il contenuto dei monitoraggi Cont depositati dall' itenendoli inidonei a provare l'esecuzione delle clausole contrattuali in quanto erano stati determinati in via unilaterale, violando l'art. 6 del contratto che prevedeva lo svolgimento di tale attività da parte dei Tavoli Tecnici aziendali. Inoltre, più nello specifico, riteneva tardivo il monitoraggio gennaio-luglio 2018 perché comunicato solo il 30.8.2018, ossia dopo la data presuntiva di sforamento indicata, prevista per il
16.8.2018. Dunque, ribadiva il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali in ordine ai monitoraggi che aveva pregiudicato il legittimo affidamento della struttura sanitaria.
Ulteriormente, con la memoria di cui al terzo termine dell'art. 183, VI comma, Cont c.p.c., depositata il 29.12.2020, l'opponente sosteneva che il centro aveva violato la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto con cui aveva accettato gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe e rinunciato
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(già Prima sezione civile bis)
alle azioni/impugnazioni contro i provvedimenti predetti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.
Con sentenza n. 4120/2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo impugnato e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto Centro. In particolare:
- in via pregiudiziale, riteneva sussistente la giurisdizione del G.O.;
- nel merito, affermava che dovevano ritenersi provate tutte le circostanze su cui si fondava la pretesa;
- riteneva infondate le eccezioni dell'opponente relative allo sforamento dei tetti di spesa e alla conseguente applicazione della R.T.U., in quanto formulate in maniera generica, senza “alcuna specifica indicazione in merito al momento in cui le prestazioni per le quali sono state operate le decurtazioni sarebbero state eseguite e senza alcuna indicazione specifica in merito ai calcoli effettuati”. Tali circostanze dovevano essere Cont provate dall' ma la documentazione prodotta non poteva ritenersi idonea a tal fine in quanto non era completa e non dava prova adeguata del criterio di calcolo adoperato per le decurtazioni operate al fine dell'applicazione della regressione tariffaria. Né tali elementi potevano desumersi dalle note di credito che costituivano atti unilaterali e per questo non potevano assurgere, da sole, a prova idonea in assenza di ulteriori elementi probatori. Per il Giudice di primo grado, ciò assumeva ancora più rilevanza a fronte delle contestazioni della società opposta sia in merito al quantum dei fatti posti a fondamento
Cont dell'opposizione, tenuto conto della non contestazione da parte dell' dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, sia in ordine al calcolo del corrispettivo dovuto contrattualmente. Per tali ragioni, la nomina di un CTU al fine di calcolare la correttezza
Cont delle decurtazioni poste in essere dall' avrebbe assunto carattere esplorativo
“legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”.
- infine, riteneva applicabile all'ipotesi in esame il d.lgs. n. 231/02 “sia in virtù del dato testuale di cui al D. lgs. n. 231 del 2002, che richiama espressamente le pubbliche amministrazioni, sia in ragione della natura dei rapporti tra le parti,
Cont contraddistinta da una posizione di carattere privato dell sia infine in ragione dell'inesistenza di previsioni normative che determinino il venire in rilievo di
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un'eccezione ai principi ed alle regole generali operanti nell'ambito delle transazioni commerciali”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto notificato il CP_4
15.6.2022, osservando che:
- sussiste la giurisdizione del G.A., in quanto le controversie riguardanti il superamento dei tetti di spesa comportano un sindacato sull'esercizio dei poteri autoritativi e di controllo della P.A.;
- il Tribunale ha altresì errato nel non riconoscere l'applicazione della RTU, in quanto non ha considerato che “i limiti/tetti di spesa oltre e più che rappresentare fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro opposto, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo, sono un requisito di validità della prestazione, che altrimenti è nulla o non opponibile alla P.A. in quanto priva di copertura finanziaria” sicché dovrebbe operare un meccanismo analogo a quello di cui all'art. 191 d.lgs. Cont 267/2000 con esclusione dell'obbligo di pagamento a carico dell' Tale circostanza, riguardando la validità e la riconoscibilità della prestazione, avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dal Tribunale e quest'ultimo, anche mediante una CTU, avrebbe dovuto accertare in quale misura vi fossero state prestazioni eccedenti il limite di spesa e, quindi, prive di copertura finanziaria, nonché la RTU da applicarsi;
Cont
- l' aveva dimostrato il superamento del tetto di spesa e la conseguente RTU da applicarsi, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la documentazione depositata “non può definirsi semplicisticamente unilaterale e non idonea visto che tale attività documentale è prevista, regolamentata e riconosciuta dallo stesso contratto sottoscritto”; Cont
- l' aveva rispettato le norme e le indicazioni del Tavolo Tecnico “atteso che
[...] come chiaramente emerge dall'art. 6 del contratto stipulato il tavolo tecnico ha funzione solo di monitoraggio e propositiva ma non vincolante (può formulare proposte che però non sono vincolanti)”;
- quale conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello esposti, anche le statuizioni sugli interessi e sulle spese andavano riformate.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata (e del decreto ingiuntivo opposto, oggetto di causa: D.I. n. 2043/2019), per i motivi di cui al
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punto IV) del presente atto di appello;
2) In via principale, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto I) del presente atto di appello, accerti e/o dichiari il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del
Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar Campania–Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 4120/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto
Ingiuntivo opposto (D.I. n. 2043/2019) e la condanna della società opposta –
[...]
- alla restituzione di tutte le somme incassate e/o ricevute (comprese quelle CP_2
incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali ex art. 1284, comma
4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese
e competenze legali del doppio grado di giudizio;
3) In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai punti II) e III) del presente atto di appello e previa eventuale
CTU, annulli, revochi e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 4120/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla la non debenza e/o l'inesistenza dell'importo Pt_2
ingiunto, compresi gli accessori, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto
(D.I. n. 2043/2019) e la condanna della società opposta – - alla Controparte_2
restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali ex art. 1284, comma
4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese
e competenze legali del doppio grado di giudizio;
4) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
Con comparsa depositata il 9.11.2022, si è costituita l'appellata che, CP_2 in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto “l'atto introduttivo è privo dell'indicazione delle singole parti del provvedimento che si intendono appellare, nonché delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”; nel merito, ha poi
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Cont resistito ai motivi di doglianza formulati dall' sostenendo che nessuna argomentazione giuridica della sentenza impugnata è stata superata dai motivi di appello.
Cont In particolare, sulla documentazione depositata dall' ha affermato che “l'assenza di un consuntivo approvato sui tetti di spesa rende a fortiori ininfluenti i documenti prodotti in primo grado dall' , trattandosi di iniziative prive di valore oggettivo, CP_6
oltreché parziali, permanendo nel novero dei meri atti di parte, peraltro mai ratificati
Cont dalla stessa in seno ai Tavoli tecnici, come evidenziato dal Giudice di prima istanza”. Cont In più, ha aggiunto, l' “non è stata in grado neppure di allegare le date certe di esaurimento dei budget del III e del IV trimestre 2018, al fine di consentire il confronto con le date presunte e verificare, così, la correttezza dell'eventuale percentuale di regressione tariffaria, applicabile alla branca”. Ha poi eccepito l'inammissibilità del motivo di impugnazione sugli interessi, trattandosi di questione nuova mai sollevata in prime cure. Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 434, comma I, c.p.c., in quanto privo dei requisiti e delle indicazioni ivi previste, nonché ai sensi dell'art.
348bis c.p.c., in quanto palesemente sprovvisto di elementi di plausibile fondatezza;
- in via principale e nel merito, per le causali sopra esposte, rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n°4120/2021, resa dal Tribunale
Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, e pubblicata il
16.12.2021; − di conseguenza, porre a carico dell'appellante spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti”.
All'udienza del 14.1.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. Preliminarmente va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata l'appello è ammissibile. Benché lo stesso sia eccessivamente CP_2
prolisso, è comunque possibile individuare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, come si evince dall'esposizione che precede.
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2. Passando all'esame dei motivi di appello, va rilevato che è infondato il primo motivo relativo alla giurisdizione.
L'affermazione da parte del primo giudice della giurisdizione ordinaria è perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, «[i]n tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in
Cont condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro,
Cont qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato)
l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il
"petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte
"replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento Cont dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» (così
Cass., SS.UU., 28053/2018 e, nello stesso senso, ad es., Cass. 372/2021).
Nella specie, infatti, il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge.
Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., poiché non
è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del
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corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa.
3.1. Quanto al secondo motivo di appello, l'appellante si duole del rigetto delle eccezioni relative all'applicazione della R.T.U. che, a suo avviso, sarebbe erroneo perché non terrebbe conto del fatto che, in presenza di uno sforamento dei limiti di spesa gli effetti sarebbero in ogni caso quelli dell'esclusione della remunerabilità delle prestazioni;
inoltre, troverebbe applicazione un meccanismo analogo a quello di cui all'art. 191 d.lgs.
n. 267/2000 che del pari escluderebbe l'obbligo di pagamento. In ogni caso, l'appellante sostiene di aver depositato documentazione sufficiente a dimostrare la violazione dei tetti di spesa e la conseguente RTU da applicarsi.
Anche questo motivo è infondato.
Il Tribunale sul punto ha deciso correttamente, tuttavia la motivazione deve essere integrata.
In primo luogo, occorre affermare che l'assoluta inderogabilità del tetto di spesa, contrattualmente previsto sussiste quando si è in presenza di contratti in cui viene assegnato un tetto specifico alla singola struttura. Nel caso in cui il tetto di spesa, come nel caso di specie, si riferisce alla macroarea, la programmazione sanitaria regionale non può prescindere da quanto stabilito nel contratto.
Ciò posto, si osserva che, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2018, è previsto, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), Cont che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data Cont prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva
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Cont rispetto alla data prevista (e comunicata) dall' i esaurimento del limite di spesa, nulla
è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto – o, il che è lo stesso, l'omessa comunicazione preventiva della data presunta di
Cont sforamento del budget - comporta per l' il diritto e l'obbligo di pagare applicando la regressione tariffaria;
tuttavia, fino a quando il relativo potere non viene esercitato attraverso l'adozione di un provvedimento che contenga l'indicazione della regressione tariffaria da applicare ai singoli centri, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Si rileva, ancora, che all'art. 5 bis del detto contratto viene affermato che per l'esercizio 2018 la regressione tariffaria di cui al precedente art. 5, comma 4, lett. a) sarebbe stata applicata in sede di liquidazione dei saldi trimestrali.
Orbene, nel caso di specie i trimestri considerati sono due, il terzo (fatture riferite a prestazioni di luglio, agosto e settembre) e il quarto (fattura riferita a prestazioni di ottobre) e l'appellante non indica nelle proprie difese né la data presuntiva, né la data consuntiva del rispettivo sforamento;
tuttavia, dalla documentazione prodotta e in particolare dalla nota prot. n. 230357 dell'11.10.2018 avente ad oggetto il monitoraggio dei tetti di spesa per il periodo gennaio-settembre 2018 ed inviata alla con CP_2
p.e.c. dell'11.10.2018, si evince che, per la branca di radioterapia/radiologia, la data presuntiva di esaurimento del budget era il 23.10.2018 riferibile, ovviamente, soltanto al quarto trimestre. Nulla si evince, invece, riguardo alla data consuntiva di esaurimento del budget di spesa dai documenti depositati, nemmeno dalla determina n. 5441/2019, dai suoi allegati (nota metodologica e tabelle) e dalla sua nota correttiva n. prot. 153079/C dell'8.7.2019. Dunque, in assenza dell'allegazione, nonché della prova della data a consuntivo dell'asserito sforamento, opera necessariamente la previsione contenuta nell'art. 5, punto 3 lettera a) del contratto, sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C) della DGRC n. 1268/08. Nel caso de quo l'appellante deduce di aver applicato la R.T.U. e di aver dimostrato tale circostanza attraverso l'ampia documentazione depositata. Orbene, premesso che non è indicata negli atti difensivi l'entità della R.T.U. applicata, va rilevato che nulla si può trarre al riguardo neppure dalla
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(già Prima sezione civile bis)
documentazione depositata. Solo alla determina n. 5441/2019 sono allegate delle tabelle contenenti l'indicazione delle note di credito richieste ai centri, ma nulla viene specificato in ordine alla Regressione tariffaria applicata a ciascun centro per i vari periodi presi in considerazione, in relazione alla quale dovrebbero essere determinati gli importi oggetto delle note di credito. Anzi, nei tabulati allegati a tali provvedimenti (anche alla nota correttiva), alla voce “totale note di credito richieste” risultano gli importi di € 133,28 per il mese di luglio, 0 per il mese di agosto, 351,38 per il mese di settembre e 204,15 per il mese di ottobre. In realtà questi dati ai quali non si accompagna alcuna spiegazione da
Cont parte dell' sembrerebbero addirittura smentire le difese dell'ente.
Com'è evidente, quindi, non si tratta di un problema di prova, che sarebbe solo Cont successivo, bensì di allegazione, non avendo l' neppure dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al Centro. Essendo stato fissato il tetto per la macroarea “radiologia/radioterapia”, infatti, il superamento di tale limite non si ripercuote in maniera uniforme su ogni centro, ma dà luogo alla regressione tariffaria che comporta la riduzione della remunerazione dovuta ai vari centri per le prestazioni compiute tra la data effettiva e quella prevista di superamento del limite di spesa, in proporzione al contributo che ciascun centro ha dato al superamento stesso. Sarebbe
Cont dunque stato onere dell' – persino ove si volesse prescindere dalla questione dell'onere probatorio – quanto meno allegare tali elementi. Nulla di tutto ciò è stato fatto,
Cont sicché le doglianze dell' risultano infondate.
Per il solo importo dovuto quale saldo per le prestazioni rese nel periodo di ottobre
2018 si potrebbe porre il problema dell'applicabilità della lettera b) dell'art. 5 del contratto, giacché la data prevista di sforamento del tetto di branca (23/10/2018) è stata
Cont tempestivamente comunicata al l'11/10/2018. Tuttavia, l' non ha CP_2
indicato se ed eventualmente quali tra le prestazioni di cui è stato richiesto il pagamento sono state erogate dopo il 23/10/2018. Sicché anche sotto tale profilo l'appello (e più in generale la difesa) dell'ente è generico.
3.2. È appena il caso di aggiungere che l'art. 191 d.lgs. 267/2000 - che riguarda la finanza degli enti locali ed è strettamente legato alla disciplina di tale materia contenuta
Cont nel testo unico - non può trovare applicazione alle attesa la differente normativa applicabile alla gestione di tali enti.
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3.3. Neppure la richiesta di disporre una CTU volta a determinare in questa sede la regressione tariffaria applicabile può essere accolta. Al riguardo, va innanzi tutto evidenziato che la RTU dovrebbe essere determinata con le procedure previste dal contratto e dalla relativa normativa e non con una consulenza tecnica in sede di giudizio;
in ogni caso, anche a prescindere da tale considerazione, è sufficiente osservare che, onde
Cont consentire l'accertamento tecnico richiesto, l' avrebbe dovuto depositare la documentazione relativa a tutte le prestazioni erogate nell'anno 2018 per la macroarea
“radiologia/radioterapia”.
4. Non occorre esaminare le questioni relative agli interessi ed alle spese del giudizio di primo grado, in quanto l'appellante ha chiesto la riforma delle relative statuizioni esclusivamente come conseguenza dell'accoglimento dei motivi di impugnazione fin qui esaminati.
5. Infine, per la prima volta, in comparsa conclusionale, l'appellante ha dedotto la nullità del contratto in quanto sottoscritto solo in data 28.11.2018 e pertanto inidoneo a disciplinare retroattivamente le prestazioni già rese nell'anno 2018. Sebbene tardivamente sollevata, la questione può essere esaminata, riguardando la nullità e dunque essendo rilevabile anche d'ufficio.
La stessa è tuttavia infondata.
Questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. Napoli, sentt. nn. 2254/2023,
3177/2023, 3482/2023, 555/2025) affermato che, nel caso stipula di contratti ex art.
8- quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8- quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Si tratta, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva
Cont
“contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare.
Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi. Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del
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più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli Cont accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012,
n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento
Cont che l' ha comunque provveduto al pagamento (quanto meno parziale) delle prestazioni svolte anteriormente alla sottoscrizione del contratto.
Questo Collegio non ignora che la S.C., con sentenza n. 8722/2024 (non massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” e, dunque, a maggior ragione di quelli stipulati dopo la conclusione dell'anno di riferimento (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in
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considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzi tutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non
Cont solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di Cont essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già Contr osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare almeno in parte gli importi delle fatture.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica
Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto
(nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare
i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass.
15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente Cont a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass.
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13884/2020; Cass. 36654/2021). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno
(determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato. Cont
6. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell' al pagamento, in favore della struttura sanitaria appellata, delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi
- in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 52.000,01 e €
260.000,00 - in € 7.300,00 (fase di studio € 1.500,00, fase introduttiva € 1.000,00, fase istruttoria € 2.200,00, fase decisoria € 2.600,00).
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4120/2021, pronunziata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 16.12.2021:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l' al pagamento, in favore della delle spese CP_4 Controparte_2 del presente grado di giudizio che liquida in € 7.300,00 per compenso professionale ed €
1.095,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione ai difensori, per la quota del 50% ciascuno, Avv. Andrea Ferraro e Avv. Vincenzo Mirra;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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