CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/10/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 23 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 46/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Roma, al viale A. Parte_1
Spinelli, n. 30, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti autenticata dal notaio da Roma con atto del 30 novembre 2007, rep. n. 151759 – racc. 33210, Persona_1 dagli avv.ti Federica Oronzo e Alberto Oronzo, presso i cui indirizzi di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
appellante-opposta
E
, nato a [...] il [...], cod. Parte_2 fisc. , , nata a [...] il 20 maggio C.F._1 Parte_3
1972, cod. civ. ; C.F._2 appellati-opponenti contumaci
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3648/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 3648/2024 resa dal Tribunale di Salerno … a definizione della controversia iscritta al
R.G. 2341/2018, pubblicata il 10.07.2024 e non notificata, in relazione a tutti i capi di impugnazione di cui al presente atto per come e per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che alcuna violazione è stata commessa dalla per Pt_1 non aver indicato il regime finanziario per l'elaborazione del piano di ammortamento e confermare che il credito vantato dalla è corrispondente a quello indicato nell'atto Pt_1 di precetto opposto, oltre interessi maturati e maturandi dalla data di notifica dello stesso
… in ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3648/2024, il Tribunale di Salerno, nel definire la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da e Parte_2 Parte_3
ex art. 615, comma 2, c.p.c., con ricorso depositato il 16 ottobre 2017 nel
[...] procedimento espropriativo immobiliare n. 357/2017 RGE, incardinato nei loro confronti dalla in forza del contratto di mutuo fondiario Parte_1 stipulato con atto del notaio da Salerno dell'11 maggio 2006, rep. n. 40102 – Per_2 racc. n. 18607, così provvedeva: 1) accoglieva in parte l'opposizione e, per l'effetto, a) accertava l'applicazione del regime di capitalizzazione composta nello sviluppo del piano di ammortamento del mutuo fondiario dell'11 maggio 2006 in assenza di una specifica pattuizione in merito;
b) rideterminava l'importo dovuto dai coniugi Controparte_1 alla al momento della notifica dell'atto di precetto, Parte_1 perfezionatasi l'8 giugno 2017, in euro 88.947,11 a titolo di capitale residuo, oltre interessi al tasso convenzionale da tale data al soddisfo;
2) compensava integralmente tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la “ Parte_1 con atto di citazione notificato il 10 gennaio 2025, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'applicazione del metodo dell'ammortamento
“alla francese” non comportava alcuna violazione contrattuale, rispondendo, di contro, alla volontà dell' e della di pagare le rate del mutuo in maniera costante Pt_2 Pt_3 nel tempo;
2) la mancata indicazione, nel contratto di mutuo fondiario dell'11 maggio
2006, del regime della capitalizzazione composta nell'elaborazione del piano di ammortamento non ne consentiva la ricostruzione secondo il regime della capitalizzazione
2 semplice;
3) parimenti, l'omessa indicazione del regime della capitalizzazione composta non legittimava la sostituzione del tasso di interesse pattuito con quello di cui all'art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385/1993; 4) l'ammortamento “alla francese”, ancorché più oneroso di altri sistemi di progressivo ripianamento di un mutuo, non comportava l'applicazione di costi occulti, derivando i maggiori esborsi dalla concordata previsione di rate costanti;
5) il giudice di prime cure, muovendo dall'erroneo convincimento che la mancata indicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta determinava l'applicazione del regime della capitalizzazione semplice e degli interessi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385/1993, aveva illegittimamente ridotto l'entità del credito per il quale l'opposta aveva il diritto di procedere ad espropriazione forzata.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocati, l' e la restavano Pt_2 Pt_3 contumaci, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto.
In via preliminare, occorre osservare, in una prospettiva di carattere generale, che il sistema di ammortamento progressivo o “alla francese”, caratterizzato da rate costanti (o
“quasi costanti” in caso di tasso variabile) con quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti, non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta.
Ne deriva che tale metodologia non genera alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né, dunque, un'indebita capitalizzazione degli interessi, dal momento che gli stessi vengono quantificati soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In sostanza, nel piano di ammortamento “alla francese”, ogni rata determina il pagamento solo degli interessi dovuti per il periodo cui la stessa è riferita, mentre la restante parte della quota è destinata a ridurre il capitale.
L'anatocismo, invero, sarebbe configurabile soltanto nell'ipotesi in cui l'istituto di credito, nel determinare la rata periodica richiesta al mutuatario, applichi il tasso stabilito nel contratto (fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel lasso temporale considerato per l'addebito della rata in scadenza.
Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà
3 conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata la violazione dell'art. 1283 cod. civ., né, tanto meno, ove la modalità di ammortamento “alla francese”
e il correlativo regime di capitalizzazione non siano stati espressamente indicati nel corpo del regolamento negoziale, degli artt. 1284, comma 3, e 1346 cod. civ. e dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, sotto il profilo dell'imputazione di interessi corrispettivi in misura diversa e maggiore rispetto a quella concordata dalle parti e, dunque, dell'indeterminatezza o dell'indeterminabilità dell'oggetto del contratto nonché dell'inosservanza della disciplina normativa in tema di trasparenza delle condizioni giuridico-economiche delle operazioni creditizie e dei rapporti tra gli istituti bancari e i clienti (cfr. Cass., Sez. Un. 29 maggio 2024, n. 15130; Cass. ord. 17 gennaio 2025, n.
1167; Cass. ord. 19 marzo 2025, n. 7382).
In definitiva, l'adozione del piano di ammortamento “alla francese” non comporta la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., non generando a carico del mutuatario costi maggiori di quelli convenuti, e, in ogni caso, la mancata enunciazione di tale meccanismo di graduale ripianamento del debito e del regime finanziario di calcolo degli interessi non inficia la determinatezza dell'oggetto del contratto, ove siano stati inequivocabilmente indicati l'importo erogato, la durata del finanziamento, il numero delle rate, la periodicità del loro rimborso, il tasso annuo nominale e gli altri oneri economici dell'operazione creditizia.
Parimenti, non derivando dal piano di ammortamento “alla francese” la produzione di interessi superiori a quelli pattuiti, l'omessa indicazione nel contratto di mutuo della sua applicazione non genera costi occulti e ulteriori rispetto a quelli espressamente convenuti, con l'evidente conseguenza che non è configurabile alcuna violazione dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993.
La circostanza che l'ammortamento alla “francese” risulti più oneroso di altre modalità di restituzione del mutuo, come quella “all'italiana”, non dipende da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi, né dall'applicazione di maggiori voci di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, ma costituisce la fisiologica conseguenza della scelta concordata dalle parti di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di rate costanti (o “quasi costanti” in caso di tasso variabile), caratterizzate da quote di capitale in progressivo aumento, e non decrescenti, in cui le quote di capitale, essendo di eguale ammontare, ne comportano un più veloce abbattimento, con l'effetto di contenere la produzione degli interessi e, quindi, la spesa complessiva del finanziamento.
4 Alteris verbis, la maggiore gravosità economica del finanziamento scaturisce non dalla formazione di interessi su interessi, vale a dire dal calcolo degli interessi sul capitale incrementato da interessi, né su interessi scaduti, propriamente anatocistici, ma dal dato oggettivo che nel piano di ammortamento “alla francese” il rimborso del capitale è ritardato per la necessità di assicurare la rata costante in equilibrio finanziario, meccanismo che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario ed in favore del mutuante in ragione del differimento del termine per la restituzione dell'equivalente della somma di denaro erogata.
Nella fattispecie de qua agitur, il contratto di mutuo fondiario dell'11 maggio 2006 conteneva l'esatta indicazione della somma erogata (euro 152.000,00), della durata del finanziamento (venticinque anni), del numero (trecento) e della periodicità (mensile) delle rate, del loro costante ammontare (euro 901,91), del tasso di interesse nominale annuo
(5,15%), del tasso annuo effettivo (5,29%), del tasso moratorio (pari, per ogni trimestre, al tasso effettivo globale medio, aumentato della metà, corrispondente al momento della stipulazione del negozio bancario al 7,71% annuo), risultando corredato, oltre che dal capitolato dei patti e delle condizioni generali e dal documento di sintesi, riproduttivo anche degli ulteriori oneri economici del rapporto, dal piano di ammortamento, con il quale era stato sviluppato l'iter del rimborso del capitale sulla base del tasso di interesse concordato, sicché, oltre a non generare alcun effetto anatocistico, documentava la sussistenza di un'obbligazione di pagamento determinata e determinabile e forniva ai coniugi in maniera oltremodo lineare, tutti gli elementi necessari per Controparte_1 comprendere il costo effettivo dell'operazione creditizia e valutarne la convenienza rispetto alle soluzioni alternative offerte dal mercato.
Ne deriva che, non comportando la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario dell'11 maggio 2006 per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, né per violazione delle norme in tema di trasparenza delle condizioni negoziali e dei rapporti tra gli istituti bancari e i clienti, il Tribunale di Salerno, sebbene abbia richiamato il principio al riguardo sancito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, ha erroneamente ridotto da euro
125.905,59, pari alla somma riportata nell'atto di precetto propedeutico al procedimento espropriativo immobiliare n. 357/2017 RGE, ad euro 88.947,11 il credito per il quale la ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno Parte_1 dell' e della per aver recepito le risultanze della consulenza tecnica Pt_2 Pt_3
5 d'ufficio, con cui l'ausiliario aveva ricostruito il piano di rimborso del finanziamento secondo il regime della capitalizzazione semplice proprio in ragione dell'irrilevante mancanza, nel testo negoziale, dell'enunciazione di un diverso sistema di calcolo.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione all'esecuzione spiegata dai coniugi con ricorso Controparte_1 depositato il 16 ottobre 2017 nel procedimento espropriativo immobiliare n. 357/2017
RGE e proseguita, nel merito, con atto di citazione notificato l'1/4 marzo 2018 deve essere integralmente rigettata, avendo la diritto di procedere Parte_1 ad espropriazione forzata per il recupero della somma indicata nel prodromico atto di precetto notificato il 29 maggio/8 giugno 2017.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dall' e dalla devono gravare su costoro e si liquidano, per il primo grado, Pt_2 Pt_3 sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito azionato coattivamente, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla
[...]
, in euro 9.600,00 per compenso, di cui euro 2.500,00 per la Parte_1 fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 2.900,00 fase istruttoria ed euro
2.700,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00, in ragione dell'entità della differenza tra il credito riconosciuto dal Tribunale di Salerno e quello effettivamente spettante alla “ , ed Parte_1 in rapporto all'attività difensiva da quest'ultima espletata, in euro 5.304,00, di cui euro
804,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compenso (euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale), oltre
6 rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Parimenti, sono destinate a cedere a carico dell e della quali Pt_2 Pt_3 soccombenti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di
Salerno, con decreto del 10 luglio 2024, in euro 5.189,56 per compenso, oltre Cnp ed Iva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 3648/2024 del Tribunale Parte_1 di Salerno con atto di citazione notificato il 10 gennaio 2025, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigetta l'opposizione all'esecuzione spiegata da e Parte_2 Parte_3 con ricorso depositato il 16 ottobre 2017 nel procedimento espropriativo
[...] immobiliare n. 357/2017 RGE e proseguita, nel merito, con atto di citazione notificato l'1/4 marzo 2018;
2. condanna e , in via solidale, alla refusione, Parte_2 Parte_3 in favore della , delle spese del doppio grado del Parte_1 giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 9.600,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro
2.900,00 fase istruttoria ed euro 2.700,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 5.304,00, di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compenso difensivo (euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
3. pone definitivamente a carico di e le spese Parte_2 Parte_3 della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Salerno, con decreto del
10 luglio 2024, in euro 5.189,56 per compenso, oltre Cnp ed Iva.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
7
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 23 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 46/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Roma, al viale A. Parte_1
Spinelli, n. 30, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti autenticata dal notaio da Roma con atto del 30 novembre 2007, rep. n. 151759 – racc. 33210, Persona_1 dagli avv.ti Federica Oronzo e Alberto Oronzo, presso i cui indirizzi di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
appellante-opposta
E
, nato a [...] il [...], cod. Parte_2 fisc. , , nata a [...] il 20 maggio C.F._1 Parte_3
1972, cod. civ. ; C.F._2 appellati-opponenti contumaci
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3648/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 3648/2024 resa dal Tribunale di Salerno … a definizione della controversia iscritta al
R.G. 2341/2018, pubblicata il 10.07.2024 e non notificata, in relazione a tutti i capi di impugnazione di cui al presente atto per come e per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che alcuna violazione è stata commessa dalla per Pt_1 non aver indicato il regime finanziario per l'elaborazione del piano di ammortamento e confermare che il credito vantato dalla è corrispondente a quello indicato nell'atto Pt_1 di precetto opposto, oltre interessi maturati e maturandi dalla data di notifica dello stesso
… in ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3648/2024, il Tribunale di Salerno, nel definire la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da e Parte_2 Parte_3
ex art. 615, comma 2, c.p.c., con ricorso depositato il 16 ottobre 2017 nel
[...] procedimento espropriativo immobiliare n. 357/2017 RGE, incardinato nei loro confronti dalla in forza del contratto di mutuo fondiario Parte_1 stipulato con atto del notaio da Salerno dell'11 maggio 2006, rep. n. 40102 – Per_2 racc. n. 18607, così provvedeva: 1) accoglieva in parte l'opposizione e, per l'effetto, a) accertava l'applicazione del regime di capitalizzazione composta nello sviluppo del piano di ammortamento del mutuo fondiario dell'11 maggio 2006 in assenza di una specifica pattuizione in merito;
b) rideterminava l'importo dovuto dai coniugi Controparte_1 alla al momento della notifica dell'atto di precetto, Parte_1 perfezionatasi l'8 giugno 2017, in euro 88.947,11 a titolo di capitale residuo, oltre interessi al tasso convenzionale da tale data al soddisfo;
2) compensava integralmente tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la “ Parte_1 con atto di citazione notificato il 10 gennaio 2025, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'applicazione del metodo dell'ammortamento
“alla francese” non comportava alcuna violazione contrattuale, rispondendo, di contro, alla volontà dell' e della di pagare le rate del mutuo in maniera costante Pt_2 Pt_3 nel tempo;
2) la mancata indicazione, nel contratto di mutuo fondiario dell'11 maggio
2006, del regime della capitalizzazione composta nell'elaborazione del piano di ammortamento non ne consentiva la ricostruzione secondo il regime della capitalizzazione
2 semplice;
3) parimenti, l'omessa indicazione del regime della capitalizzazione composta non legittimava la sostituzione del tasso di interesse pattuito con quello di cui all'art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385/1993; 4) l'ammortamento “alla francese”, ancorché più oneroso di altri sistemi di progressivo ripianamento di un mutuo, non comportava l'applicazione di costi occulti, derivando i maggiori esborsi dalla concordata previsione di rate costanti;
5) il giudice di prime cure, muovendo dall'erroneo convincimento che la mancata indicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta determinava l'applicazione del regime della capitalizzazione semplice e degli interessi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385/1993, aveva illegittimamente ridotto l'entità del credito per il quale l'opposta aveva il diritto di procedere ad espropriazione forzata.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocati, l' e la restavano Pt_2 Pt_3 contumaci, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto.
In via preliminare, occorre osservare, in una prospettiva di carattere generale, che il sistema di ammortamento progressivo o “alla francese”, caratterizzato da rate costanti (o
“quasi costanti” in caso di tasso variabile) con quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti, non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta.
Ne deriva che tale metodologia non genera alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né, dunque, un'indebita capitalizzazione degli interessi, dal momento che gli stessi vengono quantificati soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In sostanza, nel piano di ammortamento “alla francese”, ogni rata determina il pagamento solo degli interessi dovuti per il periodo cui la stessa è riferita, mentre la restante parte della quota è destinata a ridurre il capitale.
L'anatocismo, invero, sarebbe configurabile soltanto nell'ipotesi in cui l'istituto di credito, nel determinare la rata periodica richiesta al mutuatario, applichi il tasso stabilito nel contratto (fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel lasso temporale considerato per l'addebito della rata in scadenza.
Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà
3 conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata la violazione dell'art. 1283 cod. civ., né, tanto meno, ove la modalità di ammortamento “alla francese”
e il correlativo regime di capitalizzazione non siano stati espressamente indicati nel corpo del regolamento negoziale, degli artt. 1284, comma 3, e 1346 cod. civ. e dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, sotto il profilo dell'imputazione di interessi corrispettivi in misura diversa e maggiore rispetto a quella concordata dalle parti e, dunque, dell'indeterminatezza o dell'indeterminabilità dell'oggetto del contratto nonché dell'inosservanza della disciplina normativa in tema di trasparenza delle condizioni giuridico-economiche delle operazioni creditizie e dei rapporti tra gli istituti bancari e i clienti (cfr. Cass., Sez. Un. 29 maggio 2024, n. 15130; Cass. ord. 17 gennaio 2025, n.
1167; Cass. ord. 19 marzo 2025, n. 7382).
In definitiva, l'adozione del piano di ammortamento “alla francese” non comporta la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., non generando a carico del mutuatario costi maggiori di quelli convenuti, e, in ogni caso, la mancata enunciazione di tale meccanismo di graduale ripianamento del debito e del regime finanziario di calcolo degli interessi non inficia la determinatezza dell'oggetto del contratto, ove siano stati inequivocabilmente indicati l'importo erogato, la durata del finanziamento, il numero delle rate, la periodicità del loro rimborso, il tasso annuo nominale e gli altri oneri economici dell'operazione creditizia.
Parimenti, non derivando dal piano di ammortamento “alla francese” la produzione di interessi superiori a quelli pattuiti, l'omessa indicazione nel contratto di mutuo della sua applicazione non genera costi occulti e ulteriori rispetto a quelli espressamente convenuti, con l'evidente conseguenza che non è configurabile alcuna violazione dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993.
La circostanza che l'ammortamento alla “francese” risulti più oneroso di altre modalità di restituzione del mutuo, come quella “all'italiana”, non dipende da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi, né dall'applicazione di maggiori voci di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, ma costituisce la fisiologica conseguenza della scelta concordata dalle parti di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di rate costanti (o “quasi costanti” in caso di tasso variabile), caratterizzate da quote di capitale in progressivo aumento, e non decrescenti, in cui le quote di capitale, essendo di eguale ammontare, ne comportano un più veloce abbattimento, con l'effetto di contenere la produzione degli interessi e, quindi, la spesa complessiva del finanziamento.
4 Alteris verbis, la maggiore gravosità economica del finanziamento scaturisce non dalla formazione di interessi su interessi, vale a dire dal calcolo degli interessi sul capitale incrementato da interessi, né su interessi scaduti, propriamente anatocistici, ma dal dato oggettivo che nel piano di ammortamento “alla francese” il rimborso del capitale è ritardato per la necessità di assicurare la rata costante in equilibrio finanziario, meccanismo che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario ed in favore del mutuante in ragione del differimento del termine per la restituzione dell'equivalente della somma di denaro erogata.
Nella fattispecie de qua agitur, il contratto di mutuo fondiario dell'11 maggio 2006 conteneva l'esatta indicazione della somma erogata (euro 152.000,00), della durata del finanziamento (venticinque anni), del numero (trecento) e della periodicità (mensile) delle rate, del loro costante ammontare (euro 901,91), del tasso di interesse nominale annuo
(5,15%), del tasso annuo effettivo (5,29%), del tasso moratorio (pari, per ogni trimestre, al tasso effettivo globale medio, aumentato della metà, corrispondente al momento della stipulazione del negozio bancario al 7,71% annuo), risultando corredato, oltre che dal capitolato dei patti e delle condizioni generali e dal documento di sintesi, riproduttivo anche degli ulteriori oneri economici del rapporto, dal piano di ammortamento, con il quale era stato sviluppato l'iter del rimborso del capitale sulla base del tasso di interesse concordato, sicché, oltre a non generare alcun effetto anatocistico, documentava la sussistenza di un'obbligazione di pagamento determinata e determinabile e forniva ai coniugi in maniera oltremodo lineare, tutti gli elementi necessari per Controparte_1 comprendere il costo effettivo dell'operazione creditizia e valutarne la convenienza rispetto alle soluzioni alternative offerte dal mercato.
Ne deriva che, non comportando la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario dell'11 maggio 2006 per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, né per violazione delle norme in tema di trasparenza delle condizioni negoziali e dei rapporti tra gli istituti bancari e i clienti, il Tribunale di Salerno, sebbene abbia richiamato il principio al riguardo sancito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, ha erroneamente ridotto da euro
125.905,59, pari alla somma riportata nell'atto di precetto propedeutico al procedimento espropriativo immobiliare n. 357/2017 RGE, ad euro 88.947,11 il credito per il quale la ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno Parte_1 dell' e della per aver recepito le risultanze della consulenza tecnica Pt_2 Pt_3
5 d'ufficio, con cui l'ausiliario aveva ricostruito il piano di rimborso del finanziamento secondo il regime della capitalizzazione semplice proprio in ragione dell'irrilevante mancanza, nel testo negoziale, dell'enunciazione di un diverso sistema di calcolo.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione all'esecuzione spiegata dai coniugi con ricorso Controparte_1 depositato il 16 ottobre 2017 nel procedimento espropriativo immobiliare n. 357/2017
RGE e proseguita, nel merito, con atto di citazione notificato l'1/4 marzo 2018 deve essere integralmente rigettata, avendo la diritto di procedere Parte_1 ad espropriazione forzata per il recupero della somma indicata nel prodromico atto di precetto notificato il 29 maggio/8 giugno 2017.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dall' e dalla devono gravare su costoro e si liquidano, per il primo grado, Pt_2 Pt_3 sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito azionato coattivamente, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla
[...]
, in euro 9.600,00 per compenso, di cui euro 2.500,00 per la Parte_1 fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 2.900,00 fase istruttoria ed euro
2.700,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00, in ragione dell'entità della differenza tra il credito riconosciuto dal Tribunale di Salerno e quello effettivamente spettante alla “ , ed Parte_1 in rapporto all'attività difensiva da quest'ultima espletata, in euro 5.304,00, di cui euro
804,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compenso (euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale), oltre
6 rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Parimenti, sono destinate a cedere a carico dell e della quali Pt_2 Pt_3 soccombenti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di
Salerno, con decreto del 10 luglio 2024, in euro 5.189,56 per compenso, oltre Cnp ed Iva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 3648/2024 del Tribunale Parte_1 di Salerno con atto di citazione notificato il 10 gennaio 2025, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigetta l'opposizione all'esecuzione spiegata da e Parte_2 Parte_3 con ricorso depositato il 16 ottobre 2017 nel procedimento espropriativo
[...] immobiliare n. 357/2017 RGE e proseguita, nel merito, con atto di citazione notificato l'1/4 marzo 2018;
2. condanna e , in via solidale, alla refusione, Parte_2 Parte_3 in favore della , delle spese del doppio grado del Parte_1 giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 9.600,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro
2.900,00 fase istruttoria ed euro 2.700,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 5.304,00, di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compenso difensivo (euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
3. pone definitivamente a carico di e le spese Parte_2 Parte_3 della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Salerno, con decreto del
10 luglio 2024, in euro 5.189,56 per compenso, oltre Cnp ed Iva.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
7