TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14625/2024
promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. BIONDI EUGENIO e dell'avv. ,
pagina 1 di 5 elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN DOMENICO 2
BOLOGNA, presso il difensore avv. BIONDI EUGENIO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 3 luglio
2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso ai sensi dell'articolo 170 del d.p.r. 115 del
2002 testo unico spese di giustizia.
La ricorrente avvocato ha difeso in un processo Parte_1
penale in regime di gratuito patrocinio.
pagina 2 di 5 Ha chiesto la liquidazione ma il giudice ha rilevato come non fosse terminata la fase dibattimentale.
Si duole in questo processo l'avvocato del fatto Parte_1
che il protocollo di intesa, stipulato dal Tribunale con gli avvocati penalisti, tale protocollo di intesa consenta anche la liquidazione della fase pre-dibattimentale. Dunque, ha errato il giudice, nel negare la liquidazione.
Contumacia della parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va rilevato che il protocollo di intesa, pur se da rispettare, non potrebbe in ogni caso derogare alla legge. Il ricorso della ricorrente sembra infatti predicare la prevalenza del protocollo sulla legge;
il che non è possibile, all'evidenza.
In ogni caso, il protocollo non dice affatto questo.
prevede una liquidazione di processi che si CP_2
concludono con la fase pre-dibattimentale. Dunque, non vi è
alcuna contraddizione con la legge. Si tratta di una voce di pagina 3 di 5 liquidazione, per il caso in cui vi sia un esaurimento in quella fase.
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha prodotto alcunché,
per dimostrare tale esaurimento. Se il processo ha avuto un seguito dibattimentale, evidentemente è all'esito di questo che andrà liquidato il patrocinio a spese dello stato. Non vi è alcuna documentazione sulla circostanza che il processo si sia esaurito nella fase pre-dibattimentale.
Il ricorso è dunque infondato (1 del dispositivo).
E' appena il caso di rilevare come la declinatoria del giudice sia stata puramente formale;
lo stesso deve dirsi di questa sentenza, che non assume alcun vincolo di giudicato sulla spettanza del compenso per gratuito patrocinio;
ciò, in ogni caso, si prevede al punto 2 del dispositivo di questa sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 14625/2024;
pagina 4 di 5 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. RESPINGE il ricorso.
2. DICHIARA che il presente giudicato non vincola future liquidazioni del compenso professionale, con riferimento a nessuna fase.
3. NULLA PER SPESE.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 7 luglio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14625/2024
promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. BIONDI EUGENIO e dell'avv. ,
pagina 1 di 5 elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN DOMENICO 2
BOLOGNA, presso il difensore avv. BIONDI EUGENIO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 3 luglio
2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso ai sensi dell'articolo 170 del d.p.r. 115 del
2002 testo unico spese di giustizia.
La ricorrente avvocato ha difeso in un processo Parte_1
penale in regime di gratuito patrocinio.
pagina 2 di 5 Ha chiesto la liquidazione ma il giudice ha rilevato come non fosse terminata la fase dibattimentale.
Si duole in questo processo l'avvocato del fatto Parte_1
che il protocollo di intesa, stipulato dal Tribunale con gli avvocati penalisti, tale protocollo di intesa consenta anche la liquidazione della fase pre-dibattimentale. Dunque, ha errato il giudice, nel negare la liquidazione.
Contumacia della parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va rilevato che il protocollo di intesa, pur se da rispettare, non potrebbe in ogni caso derogare alla legge. Il ricorso della ricorrente sembra infatti predicare la prevalenza del protocollo sulla legge;
il che non è possibile, all'evidenza.
In ogni caso, il protocollo non dice affatto questo.
prevede una liquidazione di processi che si CP_2
concludono con la fase pre-dibattimentale. Dunque, non vi è
alcuna contraddizione con la legge. Si tratta di una voce di pagina 3 di 5 liquidazione, per il caso in cui vi sia un esaurimento in quella fase.
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha prodotto alcunché,
per dimostrare tale esaurimento. Se il processo ha avuto un seguito dibattimentale, evidentemente è all'esito di questo che andrà liquidato il patrocinio a spese dello stato. Non vi è alcuna documentazione sulla circostanza che il processo si sia esaurito nella fase pre-dibattimentale.
Il ricorso è dunque infondato (1 del dispositivo).
E' appena il caso di rilevare come la declinatoria del giudice sia stata puramente formale;
lo stesso deve dirsi di questa sentenza, che non assume alcun vincolo di giudicato sulla spettanza del compenso per gratuito patrocinio;
ciò, in ogni caso, si prevede al punto 2 del dispositivo di questa sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 14625/2024;
pagina 4 di 5 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. RESPINGE il ricorso.
2. DICHIARA che il presente giudicato non vincola future liquidazioni del compenso professionale, con riferimento a nessuna fase.
3. NULLA PER SPESE.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 7 luglio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 5 di 5