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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 105/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SANTINI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SANTINI FRANCESCO
ATTORE/I contro
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SCARPA Controparte_1 P.IVA_1
SEBASTIANO ANGELO elettivamente domiciliato in VIA SAN MARCO, 11/C PADOVA presso lo studio dell'avv. SCARPA SEBASTIANO ANGELO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies e ss c.p.c. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 774/2023 emesso in favore di Controparte_1
Ha dedotto in fatto che ha stipulato con parte creditrice CP_2 contratto di affidamento per anticipo export su contratti e future esportazioni per euro 150.000,00, con rilascio di garanzie, anche da parte dell'odierno opponente.
Ha dedotto l'infondatezza del credito ingiunto per avere l'odierna opposta già escussa una delle garanzie concesse per l'importo di euro 120.000,00.
Ha eccepito in diritto la nullità della fideiussione stipulata per violazione della normativa antitrust e l'inosservanza dei termini di cui all'art 1957 c.c.
Si è costituita in giudizio parte creditrice eccependo l'inammissibilità dell'opposizione proposta in quanto non avente la pagina 1 di 3 forma dell'atto di citazione ma del ricorso e l'insussistenza dell'eccezione di nullità sollevata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
Si rammenta che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, tutti gli atti di riassunzione del giudizio ordinario davanti ad un giudice diverso da quello che ha definito una determinata fase processuale, così come quelli di introduzione del giudizio stesso o di un diverso grado di esso e, in particolare, quelli relativi alle opposizioni, vanno effettuati mediante la forma prevista per il relativo atto introduttivo, in ragione del rito applicabile. Di conseguenza, laddove sia prevista la forma dell'atto di citazione ed invece sia adottata quella del ricorso, l'atto stesso può ritenersi tempestivamente intervenuto solo in caso di sua notifica entro il termine previsto (cfr., ex multis: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12413 del 17/05/2017, Rv. 644082 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20995 del 23/08/2018, Rv. 650444 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 22256 del 13/09/2018, Rv. 650592 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 38323 del 03/12/2021, Rv. 663432 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 24386 del 05/08/2022, Rv. 665335 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 6237 del 02/03/2023, Rv. 667141 - 01).
Sulla scorta degli insegnamenti giurisprudenziali sopra evidenziati, pertanto, anche laddove, nonostante le previsioni normative rilevanti, il giudizio sia stato erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, il vizio è certamente suscettibile di sanatoria purché nel termine perentorio previsto dalla legge siano state posti in essere tutti gli adempimenti processuali previsti per l'instaurazione del giudizio nella forma dell'atto di citazione, ivi compresa, pertanto, la notifica alla controparte (C. S.U. 290//2014)
Di contro, sempre per come argomentato dalla Suprema Corte, è da ritenersi che “il deposito tempestivo del ricorso sia di per sé impeditivo della decadenza, […] soltanto nell'ipotesi fisiologica in cui il rito processuale preveda l'utilizzo del ricorso. Quando invece, come nel caso in esame, il ricorso sia utilizzato in luogo dell'atto di citazione, il solo tempestivo deposito del ricorso non è sufficiente alla regolare instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio (in questo senso Corte costituzionale n. 152 del 2000, con riferimento specifico all'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazioni” (C. 12413/2017).
Tanto premesso, nel caso di specie non vi è dubbio sul fatto che sia applicabile il rito ordinario alla fase di merito a cognizione piena introdotta con l'opposizione, non trattandosi di giudizio in materia soggetta ad alcun rito speciale;
così come è da ritenersi pagina 2 di 3 espressamente codificato dall'inequivoco tenore letterale dell'art 645 c.p.c. che il giudizio in questione preveda la forma dell'atto di citazione ai fini della sua introduzione.
Ne consegue che, in tanto il giudizio introdotto tramite ricorso è suscettibile di produrre i suoi effetti per intervenuta sanatoria in quanto non soltanto lo stesso sia stato iscritto a ruolo ma anche sia stato notificato nei termini perentori previsti dall'art 641 c.p.c. , sulla scorta dei chiari insegnamenti giurisprudenziali testé riportati.
Nel caso di specie, tuttavia, tali termini non risultano essere stati rispettati giacché la notifica a parte opposta del giudizio di opposizione è avvenuta in data 26.2.2024 a fronte di un decreto ingiuntivo notificato a parte opponente in data 6.12.2023
Ne consegue che, essendo irrilevante la tempestiva iscrizione a ruolo della causa, è da ritenersi inammissibile l'opposizione proposta.
Poiché tuttavia l'instaurazione del giudizio di opposizione, a prescindere dall'inammissibilità delle doglianze sollevate da parto opponente per la rilevata tardività, da luogo in ogni caso ad un ordinario giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la fondatezza delle pretese creditorie fatte valere da parte opposta, attore in senso sostanziale, la sua rinuncia parziale, in punto di quantum, formulata in sede di precisazione delle conclusioni deve essere esaminata e ritenuta meritevole di accoglimento, con conseguente revoca del decreto opposto e riduzione dell'importo esigibile.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.q.m.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 774/2023 e condanna Parte_1
al pagamento in favore di parte opposta di euro 30.000,00,
[...] oltre interessi al tasso di legge dalla data della domanda fino al soddisfo
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 6800,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 11 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 105/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SANTINI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SANTINI FRANCESCO
ATTORE/I contro
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SCARPA Controparte_1 P.IVA_1
SEBASTIANO ANGELO elettivamente domiciliato in VIA SAN MARCO, 11/C PADOVA presso lo studio dell'avv. SCARPA SEBASTIANO ANGELO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies e ss c.p.c. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 774/2023 emesso in favore di Controparte_1
Ha dedotto in fatto che ha stipulato con parte creditrice CP_2 contratto di affidamento per anticipo export su contratti e future esportazioni per euro 150.000,00, con rilascio di garanzie, anche da parte dell'odierno opponente.
Ha dedotto l'infondatezza del credito ingiunto per avere l'odierna opposta già escussa una delle garanzie concesse per l'importo di euro 120.000,00.
Ha eccepito in diritto la nullità della fideiussione stipulata per violazione della normativa antitrust e l'inosservanza dei termini di cui all'art 1957 c.c.
Si è costituita in giudizio parte creditrice eccependo l'inammissibilità dell'opposizione proposta in quanto non avente la pagina 1 di 3 forma dell'atto di citazione ma del ricorso e l'insussistenza dell'eccezione di nullità sollevata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
Si rammenta che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, tutti gli atti di riassunzione del giudizio ordinario davanti ad un giudice diverso da quello che ha definito una determinata fase processuale, così come quelli di introduzione del giudizio stesso o di un diverso grado di esso e, in particolare, quelli relativi alle opposizioni, vanno effettuati mediante la forma prevista per il relativo atto introduttivo, in ragione del rito applicabile. Di conseguenza, laddove sia prevista la forma dell'atto di citazione ed invece sia adottata quella del ricorso, l'atto stesso può ritenersi tempestivamente intervenuto solo in caso di sua notifica entro il termine previsto (cfr., ex multis: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12413 del 17/05/2017, Rv. 644082 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20995 del 23/08/2018, Rv. 650444 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 22256 del 13/09/2018, Rv. 650592 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 38323 del 03/12/2021, Rv. 663432 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 24386 del 05/08/2022, Rv. 665335 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 6237 del 02/03/2023, Rv. 667141 - 01).
Sulla scorta degli insegnamenti giurisprudenziali sopra evidenziati, pertanto, anche laddove, nonostante le previsioni normative rilevanti, il giudizio sia stato erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, il vizio è certamente suscettibile di sanatoria purché nel termine perentorio previsto dalla legge siano state posti in essere tutti gli adempimenti processuali previsti per l'instaurazione del giudizio nella forma dell'atto di citazione, ivi compresa, pertanto, la notifica alla controparte (C. S.U. 290//2014)
Di contro, sempre per come argomentato dalla Suprema Corte, è da ritenersi che “il deposito tempestivo del ricorso sia di per sé impeditivo della decadenza, […] soltanto nell'ipotesi fisiologica in cui il rito processuale preveda l'utilizzo del ricorso. Quando invece, come nel caso in esame, il ricorso sia utilizzato in luogo dell'atto di citazione, il solo tempestivo deposito del ricorso non è sufficiente alla regolare instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio (in questo senso Corte costituzionale n. 152 del 2000, con riferimento specifico all'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazioni” (C. 12413/2017).
Tanto premesso, nel caso di specie non vi è dubbio sul fatto che sia applicabile il rito ordinario alla fase di merito a cognizione piena introdotta con l'opposizione, non trattandosi di giudizio in materia soggetta ad alcun rito speciale;
così come è da ritenersi pagina 2 di 3 espressamente codificato dall'inequivoco tenore letterale dell'art 645 c.p.c. che il giudizio in questione preveda la forma dell'atto di citazione ai fini della sua introduzione.
Ne consegue che, in tanto il giudizio introdotto tramite ricorso è suscettibile di produrre i suoi effetti per intervenuta sanatoria in quanto non soltanto lo stesso sia stato iscritto a ruolo ma anche sia stato notificato nei termini perentori previsti dall'art 641 c.p.c. , sulla scorta dei chiari insegnamenti giurisprudenziali testé riportati.
Nel caso di specie, tuttavia, tali termini non risultano essere stati rispettati giacché la notifica a parte opposta del giudizio di opposizione è avvenuta in data 26.2.2024 a fronte di un decreto ingiuntivo notificato a parte opponente in data 6.12.2023
Ne consegue che, essendo irrilevante la tempestiva iscrizione a ruolo della causa, è da ritenersi inammissibile l'opposizione proposta.
Poiché tuttavia l'instaurazione del giudizio di opposizione, a prescindere dall'inammissibilità delle doglianze sollevate da parto opponente per la rilevata tardività, da luogo in ogni caso ad un ordinario giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la fondatezza delle pretese creditorie fatte valere da parte opposta, attore in senso sostanziale, la sua rinuncia parziale, in punto di quantum, formulata in sede di precisazione delle conclusioni deve essere esaminata e ritenuta meritevole di accoglimento, con conseguente revoca del decreto opposto e riduzione dell'importo esigibile.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.q.m.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 774/2023 e condanna Parte_1
al pagamento in favore di parte opposta di euro 30.000,00,
[...] oltre interessi al tasso di legge dalla data della domanda fino al soddisfo
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 6800,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 11 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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