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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3281 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
Parte_11 Parte_12
o lenti che li rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTI E elett.me dom.ta in Roma, via Prenestina n. 45, presso lo studio CP_1 dell'avv. Virginia Fortunato che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 6285/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 29.5.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e gli altri litisconsorti in epigrafe indicati, premesso di essere Parte_1 st lle dipendenze di con contratti di apprendistato CP_1 della durata di 36 mesi, con inquadramento come “operatori di esercizio”, posizione 1, paramento 140, CCNL Autoferrotranviari, contratti poi trasformati, senza soluzione di continuità, a tempo indeterminato – a far data dal 6.3.2010 per , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 dal 16.1.2010 dal 18.9.2010 per , dall'11.9.2010 Parte_4 Parte_5 per , dal 19.6.2011 per , dal 29.10.2012 per Parte_7 Parte_8
.
8.2010 per 7.10.2012 per Parte_9 Parte_10 [...]
e dal 3.5.2010 per - hanno convenuto in giudizio Pt_11 Parte_12
datrice di lavoro cato computo del periodo di apprendistato ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'IIl.mo Sig. Giudice adito, con sentenza provvisoriamente esecutiva, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i titoli di cui in narrativa: previa declaratoria di nullità della clausola contrattuale contenuta nell'art. 7, lett. C) del C.C.N.L Controparte_2 del 27/11/2000 ed in generale delle clausole contrattuali, ap di lavoro dedotti, che escludono il computo del periodo di formazione/tirocinio svolto durante il periodo di apprendistato nell'anzianità di servizio ai fini del calcolo degli aumenti periodici di anzianità per contrasto con la normativa applicabile in materia ratione temporis e con i principi fissati dalla direttiva europea n. 70 del 1999 in ordine al divieto di trattamenti discriminatori tra lavoratori a tempo determinato/lavoratori in formazione e lavoratori a tempo indeterminato, per i motivi di cui al ricorso, - accertare e dichiarare il comportamento discriminatorio attuato dal datore di lavoro, consistente nel mancato computo ai fini dell'anzianità di servizio del periodo svolto dai lavoratori nel periodo di tirocinio durante l'apprendistato e/o la violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. ed in ogni caso l'illegittimità del comportamento datoriale descritto poichè disposto in violazione della normativa applicabile in materia, costituendo, pertanto inadempimento contrattuale per l'effetto: accertare e dichiarare che, a decorrere dalla rispettiva data di mantenimento in servizio a tempo indeterminato, ciascun ricorrente ha maturato il diritto a vedersi riconosciuto il periodo di apprendistato quale periodo utile ai fini dell'anzianità di servizio, dichiarare conseguentemente il diritto dei medesimi al computo dei primi ventiquattro mesi di tirocinio svolti nell'anzianità di servizio, anche ai fini del calcolo degli aumenti periodici di anzianità, e con ogni conseguenza ai fini di ciascun beneficio economico e di carriera;
dichiarare che i ricorrenti hanno diritto alla maturazione degli scatti di anzianità a decorrere quanto a Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_6
1/4/2009, quanto a dal 1/2/2009, quanto a Parte_4 Parte_5 dal 1/10/2009, qu dal 1/10/ Parte_7 dal 1/07/2010, quanto a dal 1/01/2011, Parte_8 Parte_9 quanto a dal 1/09/2009, quanto a dal Parte_10 Parte_11
1/11/2011, quanto a dal 1/06/2009, nella misura Parte_12 correlata al livello re alla figura professionale di
“operatore di esercizio” posizione 1), parametro 140 dalla data di assunzione e a quello successivamente assunto corrispondente alla figura professionale di
“operatore di esercizio” posizione 2), parametro 158 per il periodo successivo, secondo la classificazione del personale di cui al C.C.N.L. Autoferrotranviari applicabile al rapporto di lavoro dedotto, con conseguente adeguamento del trattamento economico e normativo;
-condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore dei ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno ovvero di adempimento retributivo, della somma pari: quanto a ad € 3.810,73, quanto a Parte_1 ad € 3.838,73, quanto a ad € 3.761,83, Parte_2 Parte_3 quanto a ad € 3.740,19, quanto a ad € Parte_4 Parte_5
3.844,15, ad € 3.761,8 Parte_6 Parte_7
ad € 3.761,83, quanto a ad € 3.850,49, quanto a
[...] Parte_8 ad € 3.493,85, q ad € 3.931,10, Parte_9 Parte_10 quanto a ad € 3.582,51, quanto a € Parte_11 Parte_13
3.853,66, teggi e per i titoli ivi indi se somme maggiori o minori che emergeranno in corso di causa o che verranno stabilite dal giudice ex art. 36 Cost, 2099 c.c., 432 c.p.c. Con determinazione del danno derivante dalla intervenuta diminuzione di valore del credito ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sempre con decorrenza dal sorgere dei singoli crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate. Con vittoria delle spese ed onorari di lite”.
1.1. Nella resistenza di , il Tribunale di Roma ha così statuito: CP_1
Dichiara il diritto dei l riconoscimento dell'anzianità di servizio da ciascuno maturata sulla base del rispettivo contrato di apprendistato e, quanto a , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, e per il periodo successivo alle Pt_10 Parte_11 Parte_12
e nd a pagare le seguenti somme, Controparte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria: a) a € Parte_1
1.158,55; b) a € 1.380,40; c) a ) a Parte_2 Parte_3
€ 1.109,25; e) a € 1.331,10; f) a Parte_4 Parte_5 Parte_6
55; g) a .331,10; h) a
[...] Parte_7 Parte_14
1.257,15; i) a € 1.742,56; j) a € 1.380,40; k) a Parte_9 Parte_10
l) a 0,40; condanna Parte_11 Parte_12 al pagamento delle spese processuali dei ricorrenti in ragione Controparte_1 idate per l'intero in € 5.717,95, oltre spese forfettarie pari al 15%, oltre iva e cpa come per legge.>.
1.2. Il primo giudice: i) premesso che gli odierni ricorrenti (tranne Parte_9 hanno dichiarato nel rispettivo verbale di conciliazione “di rinunciare…a qualsiasi pretesa o azione, anche non ancora rivendicata e/o promossa, che riguardi, direttamente o indirettamente il rapporto di apprendistato intercorso con
ed (incorporante di …altresì, Controparte_3 CP_1 CP_3 ret essun titolo, ra munque riconducibile al predetto rapporto di lavoro…”> ha affermato che nonostante gli stessi (ad eccezione di avessero rinunciato, con il richiamato accordo, Parte_9
a qualsiasi pretesa antecedente l'accordo stesso (ivi compresi gli scatti di anzianità), ciò non precludeva di avvalersi dell'anzianità di servizio ai fini del computo degli scatti maturati successivamente agli accordi stessi;
ii) ripercorsa la disciplina normativa in materia di apprendistato (art. 19 L. 25/55) e richiamata la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., n. 20103/2017) e di merito (CdA Roma, sez. lav., 2885/2021) e condivisa ex art. 118 disp. att. c.p.c., ha affermato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in relazione al rispettivo contratto di apprendistato ed al computo degli scatti di anzianità maturati per il periodo successivo alle rispettive transazioni (escluso il che non ha sottoscritto accordi), tenuto conto altresì del Parte_9 decorso de i prescrizione quinquennale applicabile (eccepito da parte resistente)>; iii) in merito al decorso del termine di prescrizione, in ragione della natura di (interamente partecipata da ) e del CP_1 Parte_15 particolare proc sciplinare previsto dall'art. 5 1 per i suoi dipendenti, ha escluso la sussistenza del “metus” necessario per la sospensione del termine di prescrizione nel corso del rapporto di lavoro (come rilevato da parte resistente)>; iv) ha quindi condannato la società al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma per ciascuno indicata in dispositivo, corrispondente a quella maturata per l'azionato titolo nel quinquennio anteriore alla messa in mora del 30/12/2022.
2. Contro detta decisione hanno proposto tempestivo parziale appello Parte_1
e gli altri litisconsorti in epigrafe indicati lamentando, in sintesi, con un
[...] otivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società resistente, limitando la condanna alle sole somme maturate nei cinque anni precedenti la notifica dell'ultima lettera interruttiva, con conseguente rigetto parziale delle pretese maturate anteriormente, anteriori, ritenute così estinte.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. In via preliminarmente va osservato che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito con la quale è stato riconosciuto il diritto degli appellanti al computo dell'anzianità di servizio maturata sulla base dei rispettivi contratti di apprendistato ai fini del computo degli scatti di anzianità maturati nel periodo successivo alle rispettive transazioni, ad esclusione del che non ha sottoscritto accordi e che Parte_9 pertanto li ha rivendicati dall'atto di assunzione.
3. Passando all'esame dell'unico motivo di gravame, questo è fondato e deve essere accolto.
3.1. Condivisibilmente gli appellanti censurano la gravata sentenza per non avere dato corretta applicazione alla giurisprudenza di legittimità, ritenendo di potervi derogare in ragione della natura di partecipata dal CP_1 CP_4
e delle previsioni dell'art. 53, All. A, R.D. 1458/1931 in materia di
[...] procedura disciplinare.
3.2. La tesi del Tribunale non può essere affatto condivisa.
3.3. Nell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6880/2024, Cass. n. 26246/2022, cui ha dato continuità Cass. n. 17520/2023, Cass. n. 20629/2023, Cass. n. 18008/2024) è stato chiarito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro;
5. il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post;
6. invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso>.
4.3. Le ampie e articolate ragioni esposte dai giudici di legittimità, alle quali per brevità si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che sono fatte proprie da questo Collegio, sono sufficienti a ritenere fondato il gravame e a così disattendere le contrarie argomentazioni della società appellata, che insistendo nella propria tesi, condivisa dal Tribunale, finisce per non confrontarsi adeguatamente con l'ampio percorso interpretativo delle citate pronunce.
4.4. Il rapporto dei dipendenti è un ordinario rapporto di lavoro privato CP_1
(e non un rapporto di lavoro pubblico), al quale l'art. 53, All. A, R.D. 1458/1931 non garantisce, in caso di licenziamento, alcuna diversa e maggiore tutela rispetto a quanto previsto dalle leggi n. 92/2012 e d.lgs n. 23/2015 (non può essere confuso il più articolato e garantista procedimento disciplinare con le sanzioni apprestate per i casi di licenziamento viziato e/o illegittimo). Da tempo la giurisprudenza ha escluso che le peculiari previsioni del citato Regio Decreto possano derogare alla disciplina dell'art. 18 stat. lav (cfr ad es Cass. 11547/2012).
4.5. Da quanto esposto consegue il diritto degli appellanti a vedersi riconoscere gli aumenti periodici di anzianità da ciascuno maturati sulla base del rispettivo contratto di apprendistato e limitatamente a , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Parte_8 Parte_10 Parte_11 [...]
per il periodo successivo alle rispettive transazioni. Parte_12
contestato che i crediti in discussione siano riferiti esclusivamente a quelli maturati successivamente alle date di sottoscrizione degli accordi transattivi (in particolare quanto a , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e il 4 marzo 2010, il 14 gennaio
[...] Parte_6 Parte_4
e 2010, embre 2010, Parte_5 Parte_7
il 16 giugno 2011, il 25 agosto 2010, Parte_8 Parte_10 [...] ottobre 2012, 9 aprile 2010), esclu Pt_11 Parte_12 differenze retributive maturate prima della sottoscrizione dei predetti verbali di conciliazione, in disparte che, si ribadisce, non ha sottoscritto Parte_9 alcun verbale transattivo. Detti crediti si collocano in periodi ricompresi nel quinquennio precedente il 18.7.2012, sicché in applicazione del richiamato principio di diritto non possono ritenersi prescritti, tantomeno al mese di dicembre 2022 (data della messa in mora).
4.6. In conclusione, in riforma della gravata sentenza, la società appellata deve essere condannata a corrispondere agli appellanti i maggiori importi da questi rivendicati con i conteggi rielaborati e non specificamente contestati e in specie: a la somma di € 3.531,75, a la somma di € Parte_1 Parte_2
3. la somma di € 3. la Parte_3 Parte_4 somma di € 3.522,07, a la somma di € 3.543,71, a Parte_5 Parte_6 la somma di € 3 la somma d
[...] Parte_7
a la somma di € 3.550,05, a la somma di € Parte_8 Parte_9
3. la somma di € la Parte_10 Parte_11 somma di € 3 la somma di € 3 Parte_12
4.7. Sulle somme dovute ti gli interessi legali e rivalutazione monetaria> come già riconosciuti nella gravata sentenza, che sul punto resta ferma senza necessità di ultronee ripetizioni.
5. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione.
6. Si dà atto che mero errore materiale nel dispositivo emesso all'esito dell'udienza il cognome “ è stato indicato come “ , si Parte_12 Parte_13 provvede quindi alla relativ e
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna a corrispondere i seguenti CP_1 maggiori importi:
- € 3.531,75 in favore di;
Parte_1
- € 3.550,05 in favore di Parte_2
- € 3.543,71 in favore di;
Parte_3
- € 3.522,07 in favore di Parte_4
- € 3.543,71 in favore di;
Parte_5
- € 3.543,71 in favore di Parte_6
- € 3.543,71 in favore di Parte_7
- € 3.550,05 in favore di;
Parte_8
- € 3.493,85 in favore di Parte_9
- € 3.712,98 in favore di;
Parte_10
- € 3.282,07 in favore di;
Parte_11
- € 3.574,68 in favore di Parte_12 anziché quanto agli stessi liq sentenza;
condanna a rifondere agli appellanti le spese di lite di entrambi i CP_1 gradi, liqu al primo grado nell'importo intero già quantificato nella gravata sentenza e quanto al presente grado in € 7500,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a, da distrarsi. Roma 25.9.2025 LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3281 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
Parte_11 Parte_12
o lenti che li rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTI E elett.me dom.ta in Roma, via Prenestina n. 45, presso lo studio CP_1 dell'avv. Virginia Fortunato che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 6285/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 29.5.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e gli altri litisconsorti in epigrafe indicati, premesso di essere Parte_1 st lle dipendenze di con contratti di apprendistato CP_1 della durata di 36 mesi, con inquadramento come “operatori di esercizio”, posizione 1, paramento 140, CCNL Autoferrotranviari, contratti poi trasformati, senza soluzione di continuità, a tempo indeterminato – a far data dal 6.3.2010 per , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 dal 16.1.2010 dal 18.9.2010 per , dall'11.9.2010 Parte_4 Parte_5 per , dal 19.6.2011 per , dal 29.10.2012 per Parte_7 Parte_8
.
8.2010 per 7.10.2012 per Parte_9 Parte_10 [...]
e dal 3.5.2010 per - hanno convenuto in giudizio Pt_11 Parte_12
datrice di lavoro cato computo del periodo di apprendistato ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'IIl.mo Sig. Giudice adito, con sentenza provvisoriamente esecutiva, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i titoli di cui in narrativa: previa declaratoria di nullità della clausola contrattuale contenuta nell'art. 7, lett. C) del C.C.N.L Controparte_2 del 27/11/2000 ed in generale delle clausole contrattuali, ap di lavoro dedotti, che escludono il computo del periodo di formazione/tirocinio svolto durante il periodo di apprendistato nell'anzianità di servizio ai fini del calcolo degli aumenti periodici di anzianità per contrasto con la normativa applicabile in materia ratione temporis e con i principi fissati dalla direttiva europea n. 70 del 1999 in ordine al divieto di trattamenti discriminatori tra lavoratori a tempo determinato/lavoratori in formazione e lavoratori a tempo indeterminato, per i motivi di cui al ricorso, - accertare e dichiarare il comportamento discriminatorio attuato dal datore di lavoro, consistente nel mancato computo ai fini dell'anzianità di servizio del periodo svolto dai lavoratori nel periodo di tirocinio durante l'apprendistato e/o la violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. ed in ogni caso l'illegittimità del comportamento datoriale descritto poichè disposto in violazione della normativa applicabile in materia, costituendo, pertanto inadempimento contrattuale per l'effetto: accertare e dichiarare che, a decorrere dalla rispettiva data di mantenimento in servizio a tempo indeterminato, ciascun ricorrente ha maturato il diritto a vedersi riconosciuto il periodo di apprendistato quale periodo utile ai fini dell'anzianità di servizio, dichiarare conseguentemente il diritto dei medesimi al computo dei primi ventiquattro mesi di tirocinio svolti nell'anzianità di servizio, anche ai fini del calcolo degli aumenti periodici di anzianità, e con ogni conseguenza ai fini di ciascun beneficio economico e di carriera;
dichiarare che i ricorrenti hanno diritto alla maturazione degli scatti di anzianità a decorrere quanto a Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_6
1/4/2009, quanto a dal 1/2/2009, quanto a Parte_4 Parte_5 dal 1/10/2009, qu dal 1/10/ Parte_7 dal 1/07/2010, quanto a dal 1/01/2011, Parte_8 Parte_9 quanto a dal 1/09/2009, quanto a dal Parte_10 Parte_11
1/11/2011, quanto a dal 1/06/2009, nella misura Parte_12 correlata al livello re alla figura professionale di
“operatore di esercizio” posizione 1), parametro 140 dalla data di assunzione e a quello successivamente assunto corrispondente alla figura professionale di
“operatore di esercizio” posizione 2), parametro 158 per il periodo successivo, secondo la classificazione del personale di cui al C.C.N.L. Autoferrotranviari applicabile al rapporto di lavoro dedotto, con conseguente adeguamento del trattamento economico e normativo;
-condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore dei ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno ovvero di adempimento retributivo, della somma pari: quanto a ad € 3.810,73, quanto a Parte_1 ad € 3.838,73, quanto a ad € 3.761,83, Parte_2 Parte_3 quanto a ad € 3.740,19, quanto a ad € Parte_4 Parte_5
3.844,15, ad € 3.761,8 Parte_6 Parte_7
ad € 3.761,83, quanto a ad € 3.850,49, quanto a
[...] Parte_8 ad € 3.493,85, q ad € 3.931,10, Parte_9 Parte_10 quanto a ad € 3.582,51, quanto a € Parte_11 Parte_13
3.853,66, teggi e per i titoli ivi indi se somme maggiori o minori che emergeranno in corso di causa o che verranno stabilite dal giudice ex art. 36 Cost, 2099 c.c., 432 c.p.c. Con determinazione del danno derivante dalla intervenuta diminuzione di valore del credito ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sempre con decorrenza dal sorgere dei singoli crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate. Con vittoria delle spese ed onorari di lite”.
1.1. Nella resistenza di , il Tribunale di Roma ha così statuito: CP_1
Dichiara il diritto dei l riconoscimento dell'anzianità di servizio da ciascuno maturata sulla base del rispettivo contrato di apprendistato e, quanto a , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, e per il periodo successivo alle Pt_10 Parte_11 Parte_12
e nd a pagare le seguenti somme, Controparte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria: a) a € Parte_1
1.158,55; b) a € 1.380,40; c) a ) a Parte_2 Parte_3
€ 1.109,25; e) a € 1.331,10; f) a Parte_4 Parte_5 Parte_6
55; g) a .331,10; h) a
[...] Parte_7 Parte_14
1.257,15; i) a € 1.742,56; j) a € 1.380,40; k) a Parte_9 Parte_10
l) a 0,40; condanna Parte_11 Parte_12 al pagamento delle spese processuali dei ricorrenti in ragione Controparte_1 idate per l'intero in € 5.717,95, oltre spese forfettarie pari al 15%, oltre iva e cpa come per legge.>.
1.2. Il primo giudice: i) premesso che gli odierni ricorrenti (tranne Parte_9 hanno dichiarato nel rispettivo verbale di conciliazione “di rinunciare…a qualsiasi pretesa o azione, anche non ancora rivendicata e/o promossa, che riguardi, direttamente o indirettamente il rapporto di apprendistato intercorso con
ed (incorporante di …altresì, Controparte_3 CP_1 CP_3 ret essun titolo, ra munque riconducibile al predetto rapporto di lavoro…”> ha affermato che nonostante gli stessi (ad eccezione di avessero rinunciato, con il richiamato accordo, Parte_9
a qualsiasi pretesa antecedente l'accordo stesso (ivi compresi gli scatti di anzianità), ciò non precludeva di avvalersi dell'anzianità di servizio ai fini del computo degli scatti maturati successivamente agli accordi stessi;
ii) ripercorsa la disciplina normativa in materia di apprendistato (art. 19 L. 25/55) e richiamata la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., n. 20103/2017) e di merito (CdA Roma, sez. lav., 2885/2021) e condivisa ex art. 118 disp. att. c.p.c., ha affermato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in relazione al rispettivo contratto di apprendistato ed al computo degli scatti di anzianità maturati per il periodo successivo alle rispettive transazioni (escluso il che non ha sottoscritto accordi), tenuto conto altresì del Parte_9 decorso de i prescrizione quinquennale applicabile (eccepito da parte resistente)>; iii) in merito al decorso del termine di prescrizione, in ragione della natura di (interamente partecipata da ) e del CP_1 Parte_15 particolare proc sciplinare previsto dall'art. 5 1 per i suoi dipendenti, ha escluso la sussistenza del “metus” necessario per la sospensione del termine di prescrizione nel corso del rapporto di lavoro (come rilevato da parte resistente)>; iv) ha quindi condannato la società al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma per ciascuno indicata in dispositivo, corrispondente a quella maturata per l'azionato titolo nel quinquennio anteriore alla messa in mora del 30/12/2022.
2. Contro detta decisione hanno proposto tempestivo parziale appello Parte_1
e gli altri litisconsorti in epigrafe indicati lamentando, in sintesi, con un
[...] otivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società resistente, limitando la condanna alle sole somme maturate nei cinque anni precedenti la notifica dell'ultima lettera interruttiva, con conseguente rigetto parziale delle pretese maturate anteriormente, anteriori, ritenute così estinte.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. In via preliminarmente va osservato che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito con la quale è stato riconosciuto il diritto degli appellanti al computo dell'anzianità di servizio maturata sulla base dei rispettivi contratti di apprendistato ai fini del computo degli scatti di anzianità maturati nel periodo successivo alle rispettive transazioni, ad esclusione del che non ha sottoscritto accordi e che Parte_9 pertanto li ha rivendicati dall'atto di assunzione.
3. Passando all'esame dell'unico motivo di gravame, questo è fondato e deve essere accolto.
3.1. Condivisibilmente gli appellanti censurano la gravata sentenza per non avere dato corretta applicazione alla giurisprudenza di legittimità, ritenendo di potervi derogare in ragione della natura di partecipata dal CP_1 CP_4
e delle previsioni dell'art. 53, All. A, R.D. 1458/1931 in materia di
[...] procedura disciplinare.
3.2. La tesi del Tribunale non può essere affatto condivisa.
3.3. Nell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6880/2024, Cass. n. 26246/2022, cui ha dato continuità Cass. n. 17520/2023, Cass. n. 20629/2023, Cass. n. 18008/2024) è stato chiarito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro;
5. il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post;
6. invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso>.
4.3. Le ampie e articolate ragioni esposte dai giudici di legittimità, alle quali per brevità si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che sono fatte proprie da questo Collegio, sono sufficienti a ritenere fondato il gravame e a così disattendere le contrarie argomentazioni della società appellata, che insistendo nella propria tesi, condivisa dal Tribunale, finisce per non confrontarsi adeguatamente con l'ampio percorso interpretativo delle citate pronunce.
4.4. Il rapporto dei dipendenti è un ordinario rapporto di lavoro privato CP_1
(e non un rapporto di lavoro pubblico), al quale l'art. 53, All. A, R.D. 1458/1931 non garantisce, in caso di licenziamento, alcuna diversa e maggiore tutela rispetto a quanto previsto dalle leggi n. 92/2012 e d.lgs n. 23/2015 (non può essere confuso il più articolato e garantista procedimento disciplinare con le sanzioni apprestate per i casi di licenziamento viziato e/o illegittimo). Da tempo la giurisprudenza ha escluso che le peculiari previsioni del citato Regio Decreto possano derogare alla disciplina dell'art. 18 stat. lav (cfr ad es Cass. 11547/2012).
4.5. Da quanto esposto consegue il diritto degli appellanti a vedersi riconoscere gli aumenti periodici di anzianità da ciascuno maturati sulla base del rispettivo contratto di apprendistato e limitatamente a , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Parte_8 Parte_10 Parte_11 [...]
per il periodo successivo alle rispettive transazioni. Parte_12
contestato che i crediti in discussione siano riferiti esclusivamente a quelli maturati successivamente alle date di sottoscrizione degli accordi transattivi (in particolare quanto a , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e il 4 marzo 2010, il 14 gennaio
[...] Parte_6 Parte_4
e 2010, embre 2010, Parte_5 Parte_7
il 16 giugno 2011, il 25 agosto 2010, Parte_8 Parte_10 [...] ottobre 2012, 9 aprile 2010), esclu Pt_11 Parte_12 differenze retributive maturate prima della sottoscrizione dei predetti verbali di conciliazione, in disparte che, si ribadisce, non ha sottoscritto Parte_9 alcun verbale transattivo. Detti crediti si collocano in periodi ricompresi nel quinquennio precedente il 18.7.2012, sicché in applicazione del richiamato principio di diritto non possono ritenersi prescritti, tantomeno al mese di dicembre 2022 (data della messa in mora).
4.6. In conclusione, in riforma della gravata sentenza, la società appellata deve essere condannata a corrispondere agli appellanti i maggiori importi da questi rivendicati con i conteggi rielaborati e non specificamente contestati e in specie: a la somma di € 3.531,75, a la somma di € Parte_1 Parte_2
3. la somma di € 3. la Parte_3 Parte_4 somma di € 3.522,07, a la somma di € 3.543,71, a Parte_5 Parte_6 la somma di € 3 la somma d
[...] Parte_7
a la somma di € 3.550,05, a la somma di € Parte_8 Parte_9
3. la somma di € la Parte_10 Parte_11 somma di € 3 la somma di € 3 Parte_12
4.7. Sulle somme dovute ti gli interessi legali e rivalutazione monetaria> come già riconosciuti nella gravata sentenza, che sul punto resta ferma senza necessità di ultronee ripetizioni.
5. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione.
6. Si dà atto che mero errore materiale nel dispositivo emesso all'esito dell'udienza il cognome “ è stato indicato come “ , si Parte_12 Parte_13 provvede quindi alla relativ e
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna a corrispondere i seguenti CP_1 maggiori importi:
- € 3.531,75 in favore di;
Parte_1
- € 3.550,05 in favore di Parte_2
- € 3.543,71 in favore di;
Parte_3
- € 3.522,07 in favore di Parte_4
- € 3.543,71 in favore di;
Parte_5
- € 3.543,71 in favore di Parte_6
- € 3.543,71 in favore di Parte_7
- € 3.550,05 in favore di;
Parte_8
- € 3.493,85 in favore di Parte_9
- € 3.712,98 in favore di;
Parte_10
- € 3.282,07 in favore di;
Parte_11
- € 3.574,68 in favore di Parte_12 anziché quanto agli stessi liq sentenza;
condanna a rifondere agli appellanti le spese di lite di entrambi i CP_1 gradi, liqu al primo grado nell'importo intero già quantificato nella gravata sentenza e quanto al presente grado in € 7500,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a, da distrarsi. Roma 25.9.2025 LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario