TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/12/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 2359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.f. , nato Genova (GE) il 17.05.1971 elett. dom. in Parte_1 C.F._1
Genova Via Granello 3/12, nello studio dell'Avv. Massimiliano Bertazzo (C.f.
), che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso C.F._2 introduttivo
PARTE RICORRENTE
nei confronti di nata a [...] il [...] elett. dom. in Genova, CP_1 C.F._3
Via alla Porta degli Archi 10/13C, presso lo studio dell'Avv. Liliana Audino (C.f.
), che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/7/97 tra i IGg.ri Pt_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di
[...] Parte_2 procedere alle annotazioni dell'emananda sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio ed alle ulteriori incombenze;
- eliminare, per le ragioni di cui alla parte espositiva del presente ricorso, l'assegno di mantenimento mensile a favore della convenuta, stabilendo che nulla è dovuto dall'attore alla convenuta a titolo di assegno divorzile. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/07/1997 tra i IGg.ri Pt_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle
[...] CP_1 annotazioni dell'emananda sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio ed alle ulteriori incombenze;
2) respingere le domande formulate dal IG. in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 diritto;
3) e per l'effetto in via principale porre a carico del IG. l'obbligo di versare alla Parte_1
IG.ra l'assegno divorzile nella misura di Euro 600,00 (seicento/00) mensili, CP_1 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
4) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della somma indicata al punto precedente, confermare quanto già previsto in sede di separazione consensuale di cui al verbale omologato da Codesto Ill.mo Tribunale in data 03/06/2008, riconoscendo alla IG.ra CP_1 la somma mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00), aggiornata in base alla variazione degli indici
ISTAT ed oggi pari ad Euro 520,92 (cinquecentoventi/92) seppur nella mutata natura di assegno divorzile, a carico del IG. ; Parte_1
5) Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge, del presente procedimento.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
CHIEDE che il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 06.03.2024 il signor allegava di aver contratto Parte_1 matrimonio, con rito civile, con la signora il 10.07.1997 in Genova;
che Parte_2 dalla loro unione non erano nati figli;
che successivamente i coniugi si erano consensualmente separati alle condizioni di cui al verbale del 27.05.2008 omologato da questo Tribunale il 03.06.2008; che in virtù del suddetto accordo la casa coniugale condotta in locazione dalla moglie rimaneva assegnata a lei con tutti i beni e gli arredi in essa contenuti in proprietà esclusiva;
che il marito si obbligava a trasferire presso altro immobile la propria residente entro i successivi 30 giorni dalla pronuncia di separazione, portando con se i propri effetti personali a seguito della redazione di un elenco;
che il marito si onerava del pagamento a favore della moglie di un assegno di mantenimento;
che l'autoveicolo di proprietà del marito rimaneva nella sua disponibilità; che i coniugi si concedevano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Sulla base di quanto sopra, trascorsi i tempi previsti dalla legge, il signor Parte_1 chiedeva lo scioglimento del matrimonio e la revoca dell'assegno di mantenimento mensile in favore della signora Parte_2
Nel ricorso egli pone l'attenzione che, al momento della separazione era Agente di Polizia
Penitenziaria, successivamente aveva ottenuto il passaggio di grado da agente a Assistente
Capo. Purtroppo, a seguito dei vari gravi problemi di salute che ne determinavano un lungo periodo di assenza dal lavoro per malattia e alla visita medico legale la quale lo certificava
“non idoneo permanentemente al servizio di istituto”, il D.A.P. con decreto del 05.11.2021 lo dichiarava dispensato dal servizio per infermità a decorrere dal 05.10.2021. Pertanto, il ricorrente chiedeva la pensione che gli veniva riconosciuta dall' con atto del 17.02.2022 CP_2 con decorrenza dal 05.10.2021. Oltre a ciò, contemporaneamente a tale riduzione di reddito egli doveva far fronte alle crescenti spese per farmaci e terapie. Inoltre, egli evidenziava che, la moglie pur limitata dalla propria invalidità svolgeva una propria attività lavorativa ed aveva altri cespiti patrimoniali. Infine, sottolineava di sostenere le spese di alloggio in quanto convive con la nuova compagnia prima in un immobile condotto in locazione e successivamente in quanto convivente nell'immobile di proprietà esclusiva di quest'ultima, lasciando, quindi, sostanzialmente invariata la spesa abitativa.
Con comparsa di risposta del 24.05.2024 si costituiva la convenuta, la signora Parte_2
la quale si associava alla domanda di divorzio, tuttavia, si opponeva all'eliminazione della
[...] corresponsione dell'assegno divorzile in proprio favore, anzi, in via principale ne chiedeva l'aumento ed in via subordinata la conferma del quantum rivalutato in sede di separazione.
Nella comparsa la resistente evidenziava che in costanza di matrimonio (nonostante il parere contrario del marito) anche successivamente aveva svolto attività lavorativa e anzi che vorrebbe poter lavorare di più, ciò non le viene consentito a causa delle proprie limitazioni fisiche e il progressivo peggioramento delle proprie patologie degenerative. Infatti, successivamente alla separazione aveva subito la riduzione di orario e conseguentemente a ciò di stipendio, precisa che, tra pochi anni, quando andrà in pensione subirà ad un ulteriore riduzione del proprio reddito. Inoltre, è dichiarata invalida al 100%. Oltre a ciò, ella vive da sola in un immobile condotto in locazione. Invece, in merito alla parte ricorrente la IGnora sottolineava che vive in un appartamento di proprietà della compagna, quindi, Pt_2 non aveva oneri alloggiativi e può sempre contare sull'ausilio materiale ed economico di quest'ultima, in quanto insegnante. Inoltre, egli percepisce una pensione mensile ed aveva percepito il TFRL che aveva destinato esclusivamente alle proprie esigenze
In merito al pensionamento del ricorrente la parte resistente sottolineava che, dall'esame della documentazione ex adverso prodotta emergeva chiaramente che controparte, pur essendo stato dichiarato, in data 29/09/2021, non idoneo al servizio fino a quel momento prestato, veniva dichiarato idoneo al transito in altre amministrazioni dello stato. Nonostante tale acclarata possibilità, il IG. aveva autonomamente scelto e deciso di non essere Pt_1 ricollocato in altri ruoli ed aveva preferito cessare ogni attività lavorativa con erogazione di pensione.
Inoltre, evidenziava la notevole differenza sussistente fra la condizione dei coniugi, visto che la IG.ra si è trovata affetta, senza sua colpa, da molteplici patologie invalidanti Pt_2 comparse all'età di 12 anni ed in continua evoluzione, che non aveva scelto e non aveva potuto evitare, mentre il IG. non presentava alcuna patologia e sarebbe bastato Pt_1 assumere un'alimentazione più regolare finalizzata ad evitare l'obesità ed il progredire delle relative conseguenze, evitando così di trovarsi nelle attuali condizioni di salute. Nel rispetto dei termini di legge le parti depositavano le proprie memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.. In particolare, la parte ricorrente nella memoria ex art. 473 bis.17 cpc del 06.06.2024 modificava in parte le proprie conclusioni, specificatamente, in via principale domandava la conferma delle proprie conclusioni già formulate nel ricorso ed in via subordinata chiedeva che l'assegno divorzile fosse determinato nel minimo possibile.
memoria ex art 473 bis.17 cpc parte ricorrente:
la parte ricorrente non contestava sia le patologie della signora così come risultanti Pt_2 dai referti medici prodotti e il riconoscimento dell'invalidità civile così come dimostrato dalla documentazione prodotta, sia che la signora percepisca la pensione IO ma ciò che contestava l'importo che era stato dichiarato in atti.
L'attività lavorativa della signora : Pt_2
il ricorrente precisava che le perplessità da lui espresse durante il matrimonio, in merito all'attività lavorativa della moglie, non erano manifestazioni di sfiducia nella sua possibilità quanto sue preoccupazioni per la salute di quest'ultima.
Invece, in merito al calo reddituale, egli affermava che non era dimostrato che l'impossibilità di svolgere più di 15 ore lavorative settimanali fosse a causa della sua salute poiché i documenti prodotti da controparte a sostegno di tale tesi dimostravano soltanto che aveva cambiato la sede di lavoro e il numero di ore settimanali e che all'esito della visita medica era stata ritenuta idonea con l'ovvia prescrizione, che è fatta a tutti i videoterminalisti, di fare pause di recupero di 10 minuti ogni ora. Pertanto, la parte ricorrente contestava l'affermazione di controparte:” vorrebbe lavorare di più, ma non le viene consentito per motivi di salute”, quindi, affermava che non avrebbe alternative se non beneficiare dell'assegno divorzile.
Le somme ereditate e le polizze vita:
la parte ricorrente contestava che la controparte non aveva prodotto la documentazione in punto di somme ereditate e polizze vita, specificatamente non aveva prodotto gli estratti conto e/o le dichiarazioni di successione.
Il ricorrente affermava che era necessaria l'acquisizione degli estratti conto completi, onde ricostruire l'effettiva consistenza patrimoniale della IG.ra , perché certamente le Pt_2 somme contenute nelle due polizze non erano le "uniche risorse su cui la sig.ra Pt_2 può contare per il proprio futuro". Infatti, egli affermava che basta un rapido esame dei pochi estratti conto prodotti per constatare l'esistenza di: • un'altra polizza vita, n. [...], nella quale versa € 50 mensili, totalmente sottaciuta, benché di importo poco consistente;
• tre carte postepay e il libretto postale n. 000036666829, dai quali percepisce fondi e nei quali versa fondi, e di cui non ha prodotto i movimenti;
• buoni postali dematerializzati, di cui si rinviene traccia il 25/8/21 (rimborsati per € 500; il 13/12/21, rimborsati per € 5.000, con contestuale pagamento di € 4.832,99 mediante pos); • prodotti finanziari: nella lista movimenti 2024 (avversa prod. 41) in data 18/1/24 risulta l'addebito della relativa imposta di bollo.
Oltre a ciò, il ricorrente affermava che è rilevante esaminare le circostanze dei due sinistri di cui era stata vittima la moglie. La frattura del 2010 era ascrivibile ad un incidente mentre era trasportata su un autobus, pertanto, era stata risarcita dall'assicurazione della azienda comunale di trasporto pubblico di Cagliari, nell'importo di circa € 25.000. La frattura del 2016 era stata ridotta chirurgicamente dai sanitari dell'Ospedale Villa Scassi di Genova: poiché tale intervento aveva provocato danni ascrivibili a responsabilità medica, anche in tal caso la IG.ra aveva ricevuto un risarcimento di circa € 25.000. Pt_2
La locazione:
il ricorrente contestava la quantificazione delle bollette medie mensili luce-gas. Inoltre, affermava che la moglie avrebbe avuto tutti i requisiti per ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone calmierato, proporzionale al suo reddito dato che è invalida al 100% ed aveva ed ha un reddito molto basso.
Il congedo del ricorrente:
il ricorrente affermava che non vi era dubbio che in passato l'obesità e le patologie ad essa correlate erano contrastabili mediante la dieta, ma è altresì vero che non erano tali da precludergli lo svolgimento del servizio operativo (scorte, traduzioni di detenuti ecc., come risulta dai cedolini 2014 che, a titolo esemplificativo, allegava con il n. 30). La situazione era, invece, mutata nel 2018, quando era insorto il problema di insulinoresistenza - iperinsulinemia, che non era e non è contrastabile mediante il regime alimentare né mediante altre cure (quindi non ascrivibile a sua "colpa"). In ogni caso, contestava quanto affermato da controparte, ossia che"non presentava alcuna patologia": già precedentemente all'obesità egli soffriva - come soffre tuttora - di una grave forma di psoriasi (malattia autoimmune, di cui auspica la controparte non voglia attribuire alcuna "colpa" al marito, come ha tentato di fare con l'obesità). Quanto al trasferimento alle amministrazioni civili dello Stato, osservava che: in primo luogo, il transito ad altra amministrazione non avrebbe permesso la conservazione del medesimo stipendio percepito nell'Amministrazione Penitenziaria: avrebbe perso molte indennità (turno, festivi, ecc.), con conseguente riduzione dello stipendio. In secondo luogo, anche la qualifica ove sarebbe approdato - e quindi lo stipendio base - sarebbe stata inferiore (rammenta che anche nella Polizia Penitenziaria non era un graduato, ma solo agente, benché abbia raggiunto la qualifica di Assistente Capo). In terzo luogo, anche l'età pensionabile sarebbe diventata diversa, prolungandosi di diversi anni (i requisiti di anzianità ed età, per le forze dell'ordine, sono minori). In quarto luogo, avrebbe dovuto accettare il trasferimento non solo ad altra amministrazione, ma ovunque nel territorio dello Stato, quindi anche fuori regione, con conseguente necessità di affrontare spese per fare il pendolare, se non molto lontano;
oppure di trasferimento, se più lontano. Quindi, in definitiva, egli afferma che accettare il trasferimento ad altra amministrazione non gli avrebbe garantito una situazione economica migliore della pensione. Infine, sottolinea che non va tralasciato che proprio la sua patologia gli ha consentito il congedo anticipato di 2 anni, ottobre 2021, pertanto ad oggi egli sarebbe comunque in pensione da ottobre 2023, quindi, tutte le considerazioni sul pensionamento anticipato non aveva alcuna rilevanza rispetto al suo reddito attuale.
Rottura del femore:
la parte ripercorre le vicende, sostenendo che non vede che rilevanza possano avere i fatti narrati - e non dimostrati - da controparte, se non, ancora una volta, di gettare un'ombra sul comportamento del marito, peraltro per fatti risalenti a 14 anni fa. In ogni caso, affermava che quando aveva ricevuto la notizia dalla IG.ra aveva dovuto chiedere un permesso Pt_2 urgente (non ne aveva nemmeno diritto, essendo separati, ma gli è ugualmente stato concesso) per recarsi dalla IG.ra ; poiché lavorava, ovviamente dopo 3 giorni era dovuto Pt_2 tornare al lavoro, ove aveva presentato richiesta di ferie per nuovamente recarsi a Cagliari 5 giorni dopo, ivi rimanendo per i 9 giorni di ferie, durante i quali assisteva la IG.ra , Pt_2 ricoverata in ospedale, seguito, finite le ferie, doveva tornare a Genova, e dopo 4 giorni tornava a Cagliari il giorno dell'intervento, ivi fermandosi un paio di giorni per organizzare il rientro a Genova in ambulanza della moglie. Come ammesso da controparte, fu sempre il IG. ad occuparsi del rientro a Genova della IG.ra e del suo ricovero Pt_1 Pt_2 nell'Ospedale San Martino, il quale notoriamente non effettua "ricoveri di sollievo" ma solo terapeutici.
L'acquisto dell'auto: La sostituzione dell'auto, per il IG. non era stata una spesa voluttuaria, la sua Pt_1 vecchia auto doveva essere sostituita, egli afferma che non avrebbe mai acquistato un'auto nuova, ritenendo di non poterselo permettere, nonostante nel 2019 ancora lavorasse, ma viste le insistenze della moglie e soprattutto perché quest'ultima spontaneamente si era offerta di finanziare l'acquisto in modo da evitargli i gravosi interessi addebitati dalle società finanziarie per quel tipo di acquisti. Purtroppo, al momento della consegna, la moglie, revocava la propria disponibilità al prestito, talché egli ormai vincolato all'acquisto, si vedeva costretto a fare una nuova cessione del quinto dello stipendio (di cui al documento già prodotto con il n. 5), con la quale in parte estingueva il precedente finanziamento del 2013 ed in parte pagava il prezzo della vettura.
Precisa, inoltre, che fino al momento egli accompagnava la moglie alle visite.
Il tenore di vita del ricorrente:
in merito al proprio tenore di vita egli affermava che controparte faceva leva su alcune voci di spesa, reperite negli estratti conto, per acquisti presso negozi di elettrodomestici
(Mediaworld) e di elettronica (Computer Union), ma non considerava che tali beni erano acquisti una tantum (computer e relative periferiche, lavatrice, televisore), non indicativi del tenore di vita, ma al contrario indicativi di come il marito, trasferitosi nell'abitazione della compagna, IG.ra stia partecipando alle spese di casa. Pt_3
In merito alle somme percepite a titolo di TFRL, il ricorrente precisava che tali somme, percepite una tantum, non sono certo indicative della sua capacità reddituale, sulla scorta della quale poter stabilire un assegno mensile.
Sul fatto che il ricorrente dopo il recesso dalla locazione dell'appartamento da lui condotto e il trasferimento nell'alloggio di proprietà della compagna, IG.ra non abbia più Pt_3 oneri alloggiativi per utenze, partecipazione al mutuo, spese di amministrazione, e soprattutto che tali addebiti non risultino dagli estratti conto da lui prodotti, tale affermazione non era e non è corretta in quanto l'assetto economico è rimasto sostanzialmente invariato, e pone a sostegno di tale affermazione le varie spese sostenute, quindi, affermava che egli non è aduso a vivere scroccando, ma correttamente partecipava e partecipa alle spese insieme alla propria compagna.
Precisava, inoltre, che i versamenti dal lui effettuati a favore della compagna, avevano evidente natura innanzitutto di rimborso, poiché quest'ultima, in tutto il periodo in cui, dopo il congedo nel mentre che egli attendeva la pensione, si era fatta interamente carico del mantenimento suo e della IG.ra . Pt_2
le variazioni reddituali dei due coniugi:
la parte ricorrente affermava che rispetto al 2008, anno della separazione: aveva avuto un peggioramento reddituale che aveva determinato una modifica dell'incidenza dell'assegno a favore della IG.ra dal 22% a quasi il 50% del proprio reddito. Invece, la IG.ra Pt_2
aveva avuto un miglioramento dato dalla percezione della pensione di invalidità Pt_2 di circa € 7.000 annui (563 mensili x 12,5 mensilità), che va a sommarsi ad un reddito da lavoro sostanzialmente costante rispetto a quello percepito nell'anno della separazione (che era € 7.626, come da modello 730 del 2008 già prodotto con il n. 27): poco più di € 7.000 annui, come risultanti dai tre modelli 730 (del 2021, 2022 e 2023) prodotti da controparte con i nn. 42, 43, 44. Conseguentemente a ciò egli affermava che la IG.ra aveva un Pt_2 reddito al netto dell'assegno corrispostole dal marito, è attualmente il doppio di quello che percepiva all'epoca della separazione.
Patrocinio a spese dello stato:
Egli evidenziava che dalla documentazione in atto il reddito della controparte superava il limite di reddito imponibile per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Memoria ex art. 473 bis. 17 II c
Le somme a titolo di risarcimento:
la parte resistente affermava che controparte era ben consapevole anche già solo per il fatto che aveva beneficiato di tali risarcimenti, che, nonostante fossero di esclusiva spettanza della moglie lesionata, erano stati dalla stessa messe a disposizione di entrambi;
tali somme erano state infatti spese ed usufruite anche dal IG. che, dapprima nel 2010, viveva ancora Pt_1 presso l'abitazione della IG.ra e, successivamente, nel 2016, aveva ricevuto dalla Pt_2 stessa diversi aiuti economici.
la IG.ra non aveva mai inteso gravare su chicchessia e, di fatto, non aveva mai Pt_2 gravato su nessuno, tantomeno sul marito, che, invece, aveva addirittura aiutato, anche se l'unica, fra i due, che avrebbe avuto motivo di essere aiutata era già lei stessa.
La situazione economico- patrimoniale: la parte resistente evidenziava che il proprio è un esiguo reddito ed è costituito dal reddito da lavoro dipendente che dignitosamente e con fatica continua a svolgere e dalla pensione IO, ciò non era e non è sufficiente per il proprio sostentamento a fronte degli ingenti oneri alloggiativi e delle spese mediche e di trasporto che deve affrontare mensilmente. I risparmi investiti nelle polizze vita istituite presso Poste Italiane erano le uniche risorse di cui dispone
(frutto dell'unica eredità ricevuta dalla madre, che, in vita, l'ha sempre respinta, esclusa e danneggiata) e che erano residuate, dopo avervi attinto, nel corso degli anni, per esigenze a cui la IG.ra aveva dovuto, di volta in volta, far fronte, anche a beneficio del marito: Pt_2 si trattava, altresì, delle uniche fonti di sostentamento per il proprio difficile futuro, quando, fra circa un paio d'anni, dovrà cessare la propria attività lavorativa e percepirà soltanto la pensione IO che verrà limitatamente aggiornata e dovrà, per contro, affrontare spese per la propria cura ed assistenza in condizione – purtroppo già anticipata – di perdita dell'autonomia personale e aggravamento della malattia neurodegenerativa.
La IG.ra ribadiva che, vorrebbe trovarsi in condizione economica tale da non dover Pt_2 necessitare dell'assegno divorzile da parte del marito, ma, purtroppo, ciò non dipende dalla sua volontà, anche se, da parte sua, aveva sempre fatto e continua a fare di tutto per rendersi autonoma, continuando a lavorare ed attivandosi per ottenere l'assistenza materiale e finanziaria che le spetta da parte della Pubblica Amministrazione. Purtroppo, ciò che otteneva e ottiene – date le sue condizioni - non era e non è affatto sufficiente per garantirle un'esistenza autonoma e dignitosa, al punto che, in mancanza dell'assegno divorzile, non sarebbe in grado di far fronte al proprio sostentamento.
Precisa, inoltre, in merito le somme che la IG.ra percepisce dal IG. a titolo Pt_2 Pt_1 di contributo al mantenimento concorrono fiscalmente alla formazione del reddito imponibile
IRPEF e sono pertanto sottoposte a tassazione;
ciò implica, per contro, la deducibilità di tali somme per il IG. con una corrispondente riduzione del suo carico fiscale e quindi Pt_1 dell'imponibile, in proporzione al proprio reddito.
L'attività lavorativa:
la IG.ra precisava che ha presentato per la prima volta il mod. 730 nell'anno 2009 Pt_2 per i redditi del 2008, anno in cui era stata omologata la separazione dei coniugi ed aveva iniziato a percepire il contributo al mantenimento da parte del marito: precedentemente, infatti, la IG.ra non era tenuta a presentare mod. 730 in quanto non raggiungeva il Pt_2 limite minimo di reddito sufficiente per tale incombente. Già esaminando tali mod. 730, ella affermava che si trova conferma di quanto affermato circa la riduzione del proprio reddito da lavoro dipendente rispetto all'epoca della separazione, quando già ammontava ad Euro
7.977,00 nell'anno 2008, successivamente, si trova sempre un incremento del reddito da lavoro dipendente (anno 2009: Euro 10.527; anno 2010 Euro 10.840; anno 2011 Euro 10.996 ecc ecc) fino all'anno 2018 quando, in corrispondenza del cambio di contratto e riduzione di orario lavorativo da 24 a 15 settimanali, precisava inoltre, che in caso di assenza dal lavoro per malattia e ricovero ospedaliero, la IG.ra subisce una corrispondente riduzione Pt_2 dello stipendio, stante il mancato rimborso al datore di lavoro, in considerazione del CP_2 presunto vitto ed alloggio somministrati dall'ospedale alla IG.ra Pt_2
Somme a titolo di eredità:
La IG.ra asseriva che era sempre rimasta esclusa dalla propria famiglia d'origine ed Pt_2 aveva ricevuto, in eredità, unicamente la somma di Euro 34.444.44, del padre Pt_4 pari alla quota alla stessa spettante dell'immobile di cui i genitori erano
[...] comproprietari, questo perchè la madre in occasione della vendita di tale immobile, si era trovata costretta a coinvolgere anche la figlia per ottenere la sua firma per il rogito e, pertanto, era stata costretta a farle pervenire anche la sua quota corrispondente, del prezzo di vendita ricavato.
Oltre suddetto importo, al momento del decesso della propria madre, nel 2020, aveva ricevuto da la somma di Euro 4.388,06 a titolo di rimborso di ratei di pensione non riscossi. CP_2
Inoltre, evidenziava che non era mai stata contemplata e non era mai stata neppure in possesso delle dichiarazioni di successione dei propri genitori. Purtroppo, non si era mai trovata nelle condizioni necessarie per poter agire giudizialmente a tutela dei propri diritti, a fronte delle gravi lesioni subite (la madre ha acquistato un appartamento riservandosi l'usufrutto invece la nuda proprietà è spettata alla nipote).
La situazione economica della controparte:
la parte resistente evidenziava che l'affermazione di controparte di partecipare alle spese del mutuo, delle utenze e della gestione al 50% con la compagna, era solo affermazioni in quanto non erano state fornite le prove di ciò. Ed in particolare, le presunzioni non costituivano dimostrazioni dell'esborso, dell'ammontare e della finalità, ciò che di fatto, risultava che egli risieda con la compagna, che è dipendente pubblica a tempo indeterminato, mentre nessun'altra circostanza era stata provata. Inoltre, il fatto dell'intervenuta cessione del quinto dello stipendio da parte del IG. Pt_1 per affrontare, dapprima, tali pretesi costi di trasferimento e nuovo arredamento e, successivamente, i costi per l'acquisto dell'autovettura nuova, era una circostanza volontaria, che può benissimo essere stata motivata da esigenze di qualsivoglia natura, dettate dal tenore di vita della nuova coppia, connotato dall'uso di strumenti elettronici e tecnologia ricorrente, dall'acquisto e mantenimento di un cane e non si sa cosa d'altro.
L'alloggio popolare:
la resistente dichiarava che si era rivolta all'assistente sociale addetta al centro di , Pt_5 affinché venisse inoltrata l'istanza di assegnazione di un alloggio del comune, ma l'assistente sociale le aveva comunicato la risposta negativa motivata dal fatto che la IG.ra al Pt_2 momento, pur avendo un reddito molto basso ed essendo invalida al 100%, non era in possesso dei necessari requisiti, in quanto, comunque, presta attività lavorativa, non ha figli, non è straniera e non può, al momento, essere neppure inserita in una graduatoria di attesa.
Patrocinio a spese dello stato:
la parte resistente affermava che alla luce delle dettagliate e più che trasparenti dichiarazioni da lei rese, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova ha deliberato, in data
20/03/2024, l'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello stato con provvedimento n.
1080/2024.
Memoria ex art. 473 bis III c cpc:
i risarcimenti dei danni:
il ricorrente confermava di essere era a conoscenza del risarcimento dei due danni (del 2010
e del 2016), ma, evidenziava che dagli estratti conto di cui era stato chiesto l'esibizione, avevano l'utilità di rendere manifesta l'entità dei risarcimenti e dove siano stati trasferiti i relativi importi, visto che nella documentazione ex adverso prodotta non ve ne rinviene traccia inoltre, contestava che i risarcimenti ottenuti dalla IG.ra erano stati a lui destinati. Pt_2
riduzione dell'orario di lavoro e conseguentemente dei redditi:
la parte ricorrente dichiarava che controparte affermava la riduzione del proprio reddito da lavoro rispetto all'epoca della separazione, ma ciò era, sostanzialmente, smentita dai documenti: nel 2017 percepiva € 7.626 (mod. 730/08 prod. attorea n. 27), nel 2022 percepiva
€ 7.194 (mod. 730/23 prod. convenuta n. 44). Inoltre, evidenziava che, la controparte vorrebbe fare apparire, senza dimostrarla, una drastica riduzione del reddito in corrispondenza degli infortuni che avevano determinato prolungate assenze dal lavoro, tesi completamente smentita dai documenti da prodotti: infatti nel suo mod. 730/11 (avversa prod. n. 51), in cui erano riportati i redditi 2010, anno in cui era avvenuta la frattura del femore in Sardegna con conseguenti lunghi ricoveri ospedalieri, il suo reddito da lavoro ammontava ad € 10.840; allo stesso modo il suo mod. 730/17 (avversa prod. n. 51), in cui erano riportati i redditi 2016, anno in cui è avvenuta la frattura dell'altro femore con conseguenti lunghi ricoveri ospedalieri, il suo reddito da lavoro ammontava ad € 10.249.
inoltre, in merito alla riduzione dell'orario lavorativo da 24 a 15 ore settimanali, dalla documentazione prodotta non risultava il motivo.
Spese mediche e di trasporto:
egli affermava che le spese mediche erano assolutamente nella norma.]
All'udienza del 28.06.2024 il Presidente interrogava liberamente le parti e l'avvocato della parte ricorrente evidenziava che non erano state versate tutte le polizze mentre vi sarebbero stati dei soldi che erano pervenuti alla sig.ra in periodi antecedenti al triennio. L'avvocato della parte Pt_2 resistente, invece, rilevava che tali somme da risarcimento erano del 2010, quando il signor iveva ancora con la moglie, ed erano state usate per la famiglia, e del 2016 che erano Pt_1 state spese ed i residui erano solo quelli dichiarati nelle attuali polizze, quindi, chiedeva di essere autorizzato a depositare l'ultimo estratto delle poste ed il giudice ne autorizzava il deposito.
Con successiva Ordinanza ex art.471 bis. 21 cpc, a scioglimento della riserva assunta in udienza il
Presidente osservava che l'unica domanda che doveva essere decisa da questo Tribunale, oltre alla pronuncia del divorzio, fosse la corresponsione o meno di un assegno divorzile alla sig.ra , Pt_2 quindi, appariva rilevante la situazione economica odierna delle parti, la capacità lavorativa delle stesse e quindi i redditi che sono in grado di produrre. Pertanto, rigettava le prove orali;
disponeva indagini patrimoniali tramite la banca dati dell'anagrafe tributaria come da separato provvedimento, emesso in pari data, nel quale riteneva necessario verificare se le parti fossero titolari di conti correnti bancari, depositi titoli o altre forme di investimenti mobiliari, con riserva di verificarne successivamente la consistenza mediante ordine di esibizione della documentazione ad essi relativa, quindi, ritenuto che, tale informazione può essere ottenuta previa interrogazione della sezione dell'anagrafe tributaria nella quale, ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29/9/1973 n. 605 e successive modificazioni, ritenuto che a tale fine si rendeva necessario disporre le opportune indagini di polizia tributaria con le modalità previste dall'art. 11 bis della legge 22/12/2011 n. 214, quindi, incaricava il Nucleo di Polizia Tributaria della G.diF. territorialmente competente di effettuare le indagini.
Inoltre, nella predetta Ordinanza invitava la parte convenuta a depositare una simulazione della pensione IO che percepirà al momento in cui andrà in pensione, simulazione da far predisporre dall' , quindi, fissava l'udienza per la prosecuzione della causa davanti a se per il 19.12. 2024 al CP_2 fine di esaminare i documenti acquisiti e l'udienza di discussione orale.
All'udienza del 19.12.2024 venivano esaminati i documenti prodotti dalle parti ed acquisiti a seguito dell'indagine effettuata dalla GdF. Il difensore della parte resistente precisava che dalla simulazione della pensione risultava che prenderà sempre la stessa pensione. Inoltre, chiedeva che venisse prodotto il reddito della convivente, la signora , perché dipendente pubblica ed Parte_6 intestataria del mutuo della casa in cui vivono lei e il ricorrente. Oltre a ciò, affermava che la propria assistita superava il limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio e che avrebbe presentato una specifica istanza. L'avvocato della parte resistente precisava che la convivente è professoressa alle medie, quindi, lo stipendio era quello dichiarato all'udienza.
Con successiva Ordinanza del 08.01.2025 il GD riteneva la causa istruita documentalmente, pertanto, fissava per il 06.02.2025 l'udienza per la discussione orale, al cui esito si riservava di riferite al collegio per la decisione.
*****************
Osserva preliminarmente questo collegio che le condizioni economiche del ricorrente sono indubbiamente mutate dal momento della separazione: ed invero da un reddito netto di circa 1800,00
Euro mensili (come dallo stesso evidenziato nel ricorso) è sceso ad un reddito netto (da pensione) di circa 1500,00 Euro mensili (come dallo stesso ugualmente evidenziato nel ricorso).
Non è ovviamente sindacabile in questa sede la scelta di optare per la pensione, anziché per un collocamento presso altra amministrazione in quanto si tratta di una libera scelta determinata, tra l'altro, da una situazione medica difficile e che, in ogni caso, non avrebbe determinato l'acquisizione di un reddito diverso da quello della pensione.
A fronte di tale peggioramento economico, pari ad 1/6 del reddito di cui le parti avevano tenuto conto al momento della separazione, il ricorrente ha però avuto un miglioramento determinato dal fatto di avere iniziato una nuova convivenza con una professoressa di scuola media che guadagna circa
1500,00 Euro al mese (circostanza dichiarata dal ricorrente all'ultima udienza e non contestata da controparte). La situazione economica della convenuta è restata sostanzialmente uguale a quella di cui la stessa godeva al momento della separazione quando aveva iniziato a lavorare.
Peraltro la situazione medica della sig.ra è peggiorata negli anni come testimoniano il Pt_2 riconoscimento, in data 21/06/2013 della qualità di portatrice di Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 4 della Legge 05/02/1992 n. 104 nonché il riconoscimento, in data 29/03/2017, della invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% ex artt. 2 e 12 L. 118/71 e conferma, in data 31/03/2017, da parte dell della condizione di invalidità al 100% definitiva non più CP_2 soggetta a revisione.
La convenuta ha quindi dovuto anche ridurre il suo impegno lavorativo percependo non più 700 Euro al mese ma circa 350,00 Euro al mese.
Quanto percepito per gli infortuni che ha subito non può essere considerato al fine di valutare le capacità economiche e i redditi della convenuta in quanto trattasi, come noto, di somme risarcitorie che servono a ristorare di un danno subito monetizzando la relativa e conseguente menomazione.
E' poi rilevante che, dall'accertamento svolto presso l' , è emerso che al momento del CP_2 pensionamento la stessa percepirà un aumento dell'attuale pensione di invalidità che sarà sostanzialmente assorbita dalla pensione sociale e quindi non sarà superiore a 600,00 Euro circa mensili.
In tali condizioni è di tutta evidenza la fondatezza di una domanda di assegno divorzile di natura assistenziale in modo da integrare la pensione sociale e portare il reddito a circa 1000,00 Euro al mese.
La parte resistente gode infatti di un reddito esiguo reddito costituito dal reddito da lavoro dipendente e dalla pensione IO, reddito non sufficiente per il proprio sostentamento a fronte degli ingenti oneri alloggiativi e delle spese mediche e di trasporto che deve affrontare mensilmente. Al momento della cessazione della propria attività lavorativa percepirà soltanto la pensione IO che verrà limitatamente aggiornata e dovrà, per contro, affrontare spese per la propria cura ed assistenza in condizione – purtroppo già anticipata – di perdita dell'autonomia personale e aggravamento della malattia neurodegenerativa.
Tenuto conto della attuale situazione economica del ricorrente, di fatto non peggiore di quella goduta al momento della separazione (alla luce della intrapresa nuova convivenza) e della situazione della ricorrente si ritiene di confermare l'entità dell'assegno di separazione con una riduzione (conseguente alla parziale riduzione del reddito dell'ex marito) rideterminandolo in Euro 400,00 a decorrere dal novembre 2025 ossia depurato della rivalutazione dovuta quale assegno di separazione che andrà invece corrisposta fino all'ottobre 2025.
Spese del giudizio compensate stante il parziale accoglimento delle domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova il 10.07.1997 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 nata a [...] il [...]; Parte_2
- Dichiara tenuto il sig. nato a [...] il Parte_1
17.05.1971 al versamento di un assegno divorzile per il mantenimento della sig.ra nata a [...] il [...] Parte_2 che determina in € 400,00 mensili a decorrere da novembre 2025 per 12 mensilità annue da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal novembre 2026 e per l'effetto condanna il sig. nato a [...] il [...] al versamento Parte_1 di un assegno divorzile di Euro 400,00 a favore della sig.ra
[...]
nata a [...] il [...] da versarsi entro il giorno Parte_2
10 di ogni mese per dodici mensilità annue a partire da novembre 2025 con rivalutazione istat da novembre 2026.
- .
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 24 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Pellegrini Domenico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.f. , nato Genova (GE) il 17.05.1971 elett. dom. in Parte_1 C.F._1
Genova Via Granello 3/12, nello studio dell'Avv. Massimiliano Bertazzo (C.f.
), che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso C.F._2 introduttivo
PARTE RICORRENTE
nei confronti di nata a [...] il [...] elett. dom. in Genova, CP_1 C.F._3
Via alla Porta degli Archi 10/13C, presso lo studio dell'Avv. Liliana Audino (C.f.
), che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/7/97 tra i IGg.ri Pt_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di
[...] Parte_2 procedere alle annotazioni dell'emananda sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio ed alle ulteriori incombenze;
- eliminare, per le ragioni di cui alla parte espositiva del presente ricorso, l'assegno di mantenimento mensile a favore della convenuta, stabilendo che nulla è dovuto dall'attore alla convenuta a titolo di assegno divorzile. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/07/1997 tra i IGg.ri Pt_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle
[...] CP_1 annotazioni dell'emananda sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio ed alle ulteriori incombenze;
2) respingere le domande formulate dal IG. in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 diritto;
3) e per l'effetto in via principale porre a carico del IG. l'obbligo di versare alla Parte_1
IG.ra l'assegno divorzile nella misura di Euro 600,00 (seicento/00) mensili, CP_1 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
4) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della somma indicata al punto precedente, confermare quanto già previsto in sede di separazione consensuale di cui al verbale omologato da Codesto Ill.mo Tribunale in data 03/06/2008, riconoscendo alla IG.ra CP_1 la somma mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00), aggiornata in base alla variazione degli indici
ISTAT ed oggi pari ad Euro 520,92 (cinquecentoventi/92) seppur nella mutata natura di assegno divorzile, a carico del IG. ; Parte_1
5) Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge, del presente procedimento.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
CHIEDE che il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 06.03.2024 il signor allegava di aver contratto Parte_1 matrimonio, con rito civile, con la signora il 10.07.1997 in Genova;
che Parte_2 dalla loro unione non erano nati figli;
che successivamente i coniugi si erano consensualmente separati alle condizioni di cui al verbale del 27.05.2008 omologato da questo Tribunale il 03.06.2008; che in virtù del suddetto accordo la casa coniugale condotta in locazione dalla moglie rimaneva assegnata a lei con tutti i beni e gli arredi in essa contenuti in proprietà esclusiva;
che il marito si obbligava a trasferire presso altro immobile la propria residente entro i successivi 30 giorni dalla pronuncia di separazione, portando con se i propri effetti personali a seguito della redazione di un elenco;
che il marito si onerava del pagamento a favore della moglie di un assegno di mantenimento;
che l'autoveicolo di proprietà del marito rimaneva nella sua disponibilità; che i coniugi si concedevano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Sulla base di quanto sopra, trascorsi i tempi previsti dalla legge, il signor Parte_1 chiedeva lo scioglimento del matrimonio e la revoca dell'assegno di mantenimento mensile in favore della signora Parte_2
Nel ricorso egli pone l'attenzione che, al momento della separazione era Agente di Polizia
Penitenziaria, successivamente aveva ottenuto il passaggio di grado da agente a Assistente
Capo. Purtroppo, a seguito dei vari gravi problemi di salute che ne determinavano un lungo periodo di assenza dal lavoro per malattia e alla visita medico legale la quale lo certificava
“non idoneo permanentemente al servizio di istituto”, il D.A.P. con decreto del 05.11.2021 lo dichiarava dispensato dal servizio per infermità a decorrere dal 05.10.2021. Pertanto, il ricorrente chiedeva la pensione che gli veniva riconosciuta dall' con atto del 17.02.2022 CP_2 con decorrenza dal 05.10.2021. Oltre a ciò, contemporaneamente a tale riduzione di reddito egli doveva far fronte alle crescenti spese per farmaci e terapie. Inoltre, egli evidenziava che, la moglie pur limitata dalla propria invalidità svolgeva una propria attività lavorativa ed aveva altri cespiti patrimoniali. Infine, sottolineava di sostenere le spese di alloggio in quanto convive con la nuova compagnia prima in un immobile condotto in locazione e successivamente in quanto convivente nell'immobile di proprietà esclusiva di quest'ultima, lasciando, quindi, sostanzialmente invariata la spesa abitativa.
Con comparsa di risposta del 24.05.2024 si costituiva la convenuta, la signora Parte_2
la quale si associava alla domanda di divorzio, tuttavia, si opponeva all'eliminazione della
[...] corresponsione dell'assegno divorzile in proprio favore, anzi, in via principale ne chiedeva l'aumento ed in via subordinata la conferma del quantum rivalutato in sede di separazione.
Nella comparsa la resistente evidenziava che in costanza di matrimonio (nonostante il parere contrario del marito) anche successivamente aveva svolto attività lavorativa e anzi che vorrebbe poter lavorare di più, ciò non le viene consentito a causa delle proprie limitazioni fisiche e il progressivo peggioramento delle proprie patologie degenerative. Infatti, successivamente alla separazione aveva subito la riduzione di orario e conseguentemente a ciò di stipendio, precisa che, tra pochi anni, quando andrà in pensione subirà ad un ulteriore riduzione del proprio reddito. Inoltre, è dichiarata invalida al 100%. Oltre a ciò, ella vive da sola in un immobile condotto in locazione. Invece, in merito alla parte ricorrente la IGnora sottolineava che vive in un appartamento di proprietà della compagna, quindi, Pt_2 non aveva oneri alloggiativi e può sempre contare sull'ausilio materiale ed economico di quest'ultima, in quanto insegnante. Inoltre, egli percepisce una pensione mensile ed aveva percepito il TFRL che aveva destinato esclusivamente alle proprie esigenze
In merito al pensionamento del ricorrente la parte resistente sottolineava che, dall'esame della documentazione ex adverso prodotta emergeva chiaramente che controparte, pur essendo stato dichiarato, in data 29/09/2021, non idoneo al servizio fino a quel momento prestato, veniva dichiarato idoneo al transito in altre amministrazioni dello stato. Nonostante tale acclarata possibilità, il IG. aveva autonomamente scelto e deciso di non essere Pt_1 ricollocato in altri ruoli ed aveva preferito cessare ogni attività lavorativa con erogazione di pensione.
Inoltre, evidenziava la notevole differenza sussistente fra la condizione dei coniugi, visto che la IG.ra si è trovata affetta, senza sua colpa, da molteplici patologie invalidanti Pt_2 comparse all'età di 12 anni ed in continua evoluzione, che non aveva scelto e non aveva potuto evitare, mentre il IG. non presentava alcuna patologia e sarebbe bastato Pt_1 assumere un'alimentazione più regolare finalizzata ad evitare l'obesità ed il progredire delle relative conseguenze, evitando così di trovarsi nelle attuali condizioni di salute. Nel rispetto dei termini di legge le parti depositavano le proprie memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.. In particolare, la parte ricorrente nella memoria ex art. 473 bis.17 cpc del 06.06.2024 modificava in parte le proprie conclusioni, specificatamente, in via principale domandava la conferma delle proprie conclusioni già formulate nel ricorso ed in via subordinata chiedeva che l'assegno divorzile fosse determinato nel minimo possibile.
memoria ex art 473 bis.17 cpc parte ricorrente:
la parte ricorrente non contestava sia le patologie della signora così come risultanti Pt_2 dai referti medici prodotti e il riconoscimento dell'invalidità civile così come dimostrato dalla documentazione prodotta, sia che la signora percepisca la pensione IO ma ciò che contestava l'importo che era stato dichiarato in atti.
L'attività lavorativa della signora : Pt_2
il ricorrente precisava che le perplessità da lui espresse durante il matrimonio, in merito all'attività lavorativa della moglie, non erano manifestazioni di sfiducia nella sua possibilità quanto sue preoccupazioni per la salute di quest'ultima.
Invece, in merito al calo reddituale, egli affermava che non era dimostrato che l'impossibilità di svolgere più di 15 ore lavorative settimanali fosse a causa della sua salute poiché i documenti prodotti da controparte a sostegno di tale tesi dimostravano soltanto che aveva cambiato la sede di lavoro e il numero di ore settimanali e che all'esito della visita medica era stata ritenuta idonea con l'ovvia prescrizione, che è fatta a tutti i videoterminalisti, di fare pause di recupero di 10 minuti ogni ora. Pertanto, la parte ricorrente contestava l'affermazione di controparte:” vorrebbe lavorare di più, ma non le viene consentito per motivi di salute”, quindi, affermava che non avrebbe alternative se non beneficiare dell'assegno divorzile.
Le somme ereditate e le polizze vita:
la parte ricorrente contestava che la controparte non aveva prodotto la documentazione in punto di somme ereditate e polizze vita, specificatamente non aveva prodotto gli estratti conto e/o le dichiarazioni di successione.
Il ricorrente affermava che era necessaria l'acquisizione degli estratti conto completi, onde ricostruire l'effettiva consistenza patrimoniale della IG.ra , perché certamente le Pt_2 somme contenute nelle due polizze non erano le "uniche risorse su cui la sig.ra Pt_2 può contare per il proprio futuro". Infatti, egli affermava che basta un rapido esame dei pochi estratti conto prodotti per constatare l'esistenza di: • un'altra polizza vita, n. [...], nella quale versa € 50 mensili, totalmente sottaciuta, benché di importo poco consistente;
• tre carte postepay e il libretto postale n. 000036666829, dai quali percepisce fondi e nei quali versa fondi, e di cui non ha prodotto i movimenti;
• buoni postali dematerializzati, di cui si rinviene traccia il 25/8/21 (rimborsati per € 500; il 13/12/21, rimborsati per € 5.000, con contestuale pagamento di € 4.832,99 mediante pos); • prodotti finanziari: nella lista movimenti 2024 (avversa prod. 41) in data 18/1/24 risulta l'addebito della relativa imposta di bollo.
Oltre a ciò, il ricorrente affermava che è rilevante esaminare le circostanze dei due sinistri di cui era stata vittima la moglie. La frattura del 2010 era ascrivibile ad un incidente mentre era trasportata su un autobus, pertanto, era stata risarcita dall'assicurazione della azienda comunale di trasporto pubblico di Cagliari, nell'importo di circa € 25.000. La frattura del 2016 era stata ridotta chirurgicamente dai sanitari dell'Ospedale Villa Scassi di Genova: poiché tale intervento aveva provocato danni ascrivibili a responsabilità medica, anche in tal caso la IG.ra aveva ricevuto un risarcimento di circa € 25.000. Pt_2
La locazione:
il ricorrente contestava la quantificazione delle bollette medie mensili luce-gas. Inoltre, affermava che la moglie avrebbe avuto tutti i requisiti per ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone calmierato, proporzionale al suo reddito dato che è invalida al 100% ed aveva ed ha un reddito molto basso.
Il congedo del ricorrente:
il ricorrente affermava che non vi era dubbio che in passato l'obesità e le patologie ad essa correlate erano contrastabili mediante la dieta, ma è altresì vero che non erano tali da precludergli lo svolgimento del servizio operativo (scorte, traduzioni di detenuti ecc., come risulta dai cedolini 2014 che, a titolo esemplificativo, allegava con il n. 30). La situazione era, invece, mutata nel 2018, quando era insorto il problema di insulinoresistenza - iperinsulinemia, che non era e non è contrastabile mediante il regime alimentare né mediante altre cure (quindi non ascrivibile a sua "colpa"). In ogni caso, contestava quanto affermato da controparte, ossia che"non presentava alcuna patologia": già precedentemente all'obesità egli soffriva - come soffre tuttora - di una grave forma di psoriasi (malattia autoimmune, di cui auspica la controparte non voglia attribuire alcuna "colpa" al marito, come ha tentato di fare con l'obesità). Quanto al trasferimento alle amministrazioni civili dello Stato, osservava che: in primo luogo, il transito ad altra amministrazione non avrebbe permesso la conservazione del medesimo stipendio percepito nell'Amministrazione Penitenziaria: avrebbe perso molte indennità (turno, festivi, ecc.), con conseguente riduzione dello stipendio. In secondo luogo, anche la qualifica ove sarebbe approdato - e quindi lo stipendio base - sarebbe stata inferiore (rammenta che anche nella Polizia Penitenziaria non era un graduato, ma solo agente, benché abbia raggiunto la qualifica di Assistente Capo). In terzo luogo, anche l'età pensionabile sarebbe diventata diversa, prolungandosi di diversi anni (i requisiti di anzianità ed età, per le forze dell'ordine, sono minori). In quarto luogo, avrebbe dovuto accettare il trasferimento non solo ad altra amministrazione, ma ovunque nel territorio dello Stato, quindi anche fuori regione, con conseguente necessità di affrontare spese per fare il pendolare, se non molto lontano;
oppure di trasferimento, se più lontano. Quindi, in definitiva, egli afferma che accettare il trasferimento ad altra amministrazione non gli avrebbe garantito una situazione economica migliore della pensione. Infine, sottolinea che non va tralasciato che proprio la sua patologia gli ha consentito il congedo anticipato di 2 anni, ottobre 2021, pertanto ad oggi egli sarebbe comunque in pensione da ottobre 2023, quindi, tutte le considerazioni sul pensionamento anticipato non aveva alcuna rilevanza rispetto al suo reddito attuale.
Rottura del femore:
la parte ripercorre le vicende, sostenendo che non vede che rilevanza possano avere i fatti narrati - e non dimostrati - da controparte, se non, ancora una volta, di gettare un'ombra sul comportamento del marito, peraltro per fatti risalenti a 14 anni fa. In ogni caso, affermava che quando aveva ricevuto la notizia dalla IG.ra aveva dovuto chiedere un permesso Pt_2 urgente (non ne aveva nemmeno diritto, essendo separati, ma gli è ugualmente stato concesso) per recarsi dalla IG.ra ; poiché lavorava, ovviamente dopo 3 giorni era dovuto Pt_2 tornare al lavoro, ove aveva presentato richiesta di ferie per nuovamente recarsi a Cagliari 5 giorni dopo, ivi rimanendo per i 9 giorni di ferie, durante i quali assisteva la IG.ra , Pt_2 ricoverata in ospedale, seguito, finite le ferie, doveva tornare a Genova, e dopo 4 giorni tornava a Cagliari il giorno dell'intervento, ivi fermandosi un paio di giorni per organizzare il rientro a Genova in ambulanza della moglie. Come ammesso da controparte, fu sempre il IG. ad occuparsi del rientro a Genova della IG.ra e del suo ricovero Pt_1 Pt_2 nell'Ospedale San Martino, il quale notoriamente non effettua "ricoveri di sollievo" ma solo terapeutici.
L'acquisto dell'auto: La sostituzione dell'auto, per il IG. non era stata una spesa voluttuaria, la sua Pt_1 vecchia auto doveva essere sostituita, egli afferma che non avrebbe mai acquistato un'auto nuova, ritenendo di non poterselo permettere, nonostante nel 2019 ancora lavorasse, ma viste le insistenze della moglie e soprattutto perché quest'ultima spontaneamente si era offerta di finanziare l'acquisto in modo da evitargli i gravosi interessi addebitati dalle società finanziarie per quel tipo di acquisti. Purtroppo, al momento della consegna, la moglie, revocava la propria disponibilità al prestito, talché egli ormai vincolato all'acquisto, si vedeva costretto a fare una nuova cessione del quinto dello stipendio (di cui al documento già prodotto con il n. 5), con la quale in parte estingueva il precedente finanziamento del 2013 ed in parte pagava il prezzo della vettura.
Precisa, inoltre, che fino al momento egli accompagnava la moglie alle visite.
Il tenore di vita del ricorrente:
in merito al proprio tenore di vita egli affermava che controparte faceva leva su alcune voci di spesa, reperite negli estratti conto, per acquisti presso negozi di elettrodomestici
(Mediaworld) e di elettronica (Computer Union), ma non considerava che tali beni erano acquisti una tantum (computer e relative periferiche, lavatrice, televisore), non indicativi del tenore di vita, ma al contrario indicativi di come il marito, trasferitosi nell'abitazione della compagna, IG.ra stia partecipando alle spese di casa. Pt_3
In merito alle somme percepite a titolo di TFRL, il ricorrente precisava che tali somme, percepite una tantum, non sono certo indicative della sua capacità reddituale, sulla scorta della quale poter stabilire un assegno mensile.
Sul fatto che il ricorrente dopo il recesso dalla locazione dell'appartamento da lui condotto e il trasferimento nell'alloggio di proprietà della compagna, IG.ra non abbia più Pt_3 oneri alloggiativi per utenze, partecipazione al mutuo, spese di amministrazione, e soprattutto che tali addebiti non risultino dagli estratti conto da lui prodotti, tale affermazione non era e non è corretta in quanto l'assetto economico è rimasto sostanzialmente invariato, e pone a sostegno di tale affermazione le varie spese sostenute, quindi, affermava che egli non è aduso a vivere scroccando, ma correttamente partecipava e partecipa alle spese insieme alla propria compagna.
Precisava, inoltre, che i versamenti dal lui effettuati a favore della compagna, avevano evidente natura innanzitutto di rimborso, poiché quest'ultima, in tutto il periodo in cui, dopo il congedo nel mentre che egli attendeva la pensione, si era fatta interamente carico del mantenimento suo e della IG.ra . Pt_2
le variazioni reddituali dei due coniugi:
la parte ricorrente affermava che rispetto al 2008, anno della separazione: aveva avuto un peggioramento reddituale che aveva determinato una modifica dell'incidenza dell'assegno a favore della IG.ra dal 22% a quasi il 50% del proprio reddito. Invece, la IG.ra Pt_2
aveva avuto un miglioramento dato dalla percezione della pensione di invalidità Pt_2 di circa € 7.000 annui (563 mensili x 12,5 mensilità), che va a sommarsi ad un reddito da lavoro sostanzialmente costante rispetto a quello percepito nell'anno della separazione (che era € 7.626, come da modello 730 del 2008 già prodotto con il n. 27): poco più di € 7.000 annui, come risultanti dai tre modelli 730 (del 2021, 2022 e 2023) prodotti da controparte con i nn. 42, 43, 44. Conseguentemente a ciò egli affermava che la IG.ra aveva un Pt_2 reddito al netto dell'assegno corrispostole dal marito, è attualmente il doppio di quello che percepiva all'epoca della separazione.
Patrocinio a spese dello stato:
Egli evidenziava che dalla documentazione in atto il reddito della controparte superava il limite di reddito imponibile per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Memoria ex art. 473 bis. 17 II c
Le somme a titolo di risarcimento:
la parte resistente affermava che controparte era ben consapevole anche già solo per il fatto che aveva beneficiato di tali risarcimenti, che, nonostante fossero di esclusiva spettanza della moglie lesionata, erano stati dalla stessa messe a disposizione di entrambi;
tali somme erano state infatti spese ed usufruite anche dal IG. che, dapprima nel 2010, viveva ancora Pt_1 presso l'abitazione della IG.ra e, successivamente, nel 2016, aveva ricevuto dalla Pt_2 stessa diversi aiuti economici.
la IG.ra non aveva mai inteso gravare su chicchessia e, di fatto, non aveva mai Pt_2 gravato su nessuno, tantomeno sul marito, che, invece, aveva addirittura aiutato, anche se l'unica, fra i due, che avrebbe avuto motivo di essere aiutata era già lei stessa.
La situazione economico- patrimoniale: la parte resistente evidenziava che il proprio è un esiguo reddito ed è costituito dal reddito da lavoro dipendente che dignitosamente e con fatica continua a svolgere e dalla pensione IO, ciò non era e non è sufficiente per il proprio sostentamento a fronte degli ingenti oneri alloggiativi e delle spese mediche e di trasporto che deve affrontare mensilmente. I risparmi investiti nelle polizze vita istituite presso Poste Italiane erano le uniche risorse di cui dispone
(frutto dell'unica eredità ricevuta dalla madre, che, in vita, l'ha sempre respinta, esclusa e danneggiata) e che erano residuate, dopo avervi attinto, nel corso degli anni, per esigenze a cui la IG.ra aveva dovuto, di volta in volta, far fronte, anche a beneficio del marito: Pt_2 si trattava, altresì, delle uniche fonti di sostentamento per il proprio difficile futuro, quando, fra circa un paio d'anni, dovrà cessare la propria attività lavorativa e percepirà soltanto la pensione IO che verrà limitatamente aggiornata e dovrà, per contro, affrontare spese per la propria cura ed assistenza in condizione – purtroppo già anticipata – di perdita dell'autonomia personale e aggravamento della malattia neurodegenerativa.
La IG.ra ribadiva che, vorrebbe trovarsi in condizione economica tale da non dover Pt_2 necessitare dell'assegno divorzile da parte del marito, ma, purtroppo, ciò non dipende dalla sua volontà, anche se, da parte sua, aveva sempre fatto e continua a fare di tutto per rendersi autonoma, continuando a lavorare ed attivandosi per ottenere l'assistenza materiale e finanziaria che le spetta da parte della Pubblica Amministrazione. Purtroppo, ciò che otteneva e ottiene – date le sue condizioni - non era e non è affatto sufficiente per garantirle un'esistenza autonoma e dignitosa, al punto che, in mancanza dell'assegno divorzile, non sarebbe in grado di far fronte al proprio sostentamento.
Precisa, inoltre, in merito le somme che la IG.ra percepisce dal IG. a titolo Pt_2 Pt_1 di contributo al mantenimento concorrono fiscalmente alla formazione del reddito imponibile
IRPEF e sono pertanto sottoposte a tassazione;
ciò implica, per contro, la deducibilità di tali somme per il IG. con una corrispondente riduzione del suo carico fiscale e quindi Pt_1 dell'imponibile, in proporzione al proprio reddito.
L'attività lavorativa:
la IG.ra precisava che ha presentato per la prima volta il mod. 730 nell'anno 2009 Pt_2 per i redditi del 2008, anno in cui era stata omologata la separazione dei coniugi ed aveva iniziato a percepire il contributo al mantenimento da parte del marito: precedentemente, infatti, la IG.ra non era tenuta a presentare mod. 730 in quanto non raggiungeva il Pt_2 limite minimo di reddito sufficiente per tale incombente. Già esaminando tali mod. 730, ella affermava che si trova conferma di quanto affermato circa la riduzione del proprio reddito da lavoro dipendente rispetto all'epoca della separazione, quando già ammontava ad Euro
7.977,00 nell'anno 2008, successivamente, si trova sempre un incremento del reddito da lavoro dipendente (anno 2009: Euro 10.527; anno 2010 Euro 10.840; anno 2011 Euro 10.996 ecc ecc) fino all'anno 2018 quando, in corrispondenza del cambio di contratto e riduzione di orario lavorativo da 24 a 15 settimanali, precisava inoltre, che in caso di assenza dal lavoro per malattia e ricovero ospedaliero, la IG.ra subisce una corrispondente riduzione Pt_2 dello stipendio, stante il mancato rimborso al datore di lavoro, in considerazione del CP_2 presunto vitto ed alloggio somministrati dall'ospedale alla IG.ra Pt_2
Somme a titolo di eredità:
La IG.ra asseriva che era sempre rimasta esclusa dalla propria famiglia d'origine ed Pt_2 aveva ricevuto, in eredità, unicamente la somma di Euro 34.444.44, del padre Pt_4 pari alla quota alla stessa spettante dell'immobile di cui i genitori erano
[...] comproprietari, questo perchè la madre in occasione della vendita di tale immobile, si era trovata costretta a coinvolgere anche la figlia per ottenere la sua firma per il rogito e, pertanto, era stata costretta a farle pervenire anche la sua quota corrispondente, del prezzo di vendita ricavato.
Oltre suddetto importo, al momento del decesso della propria madre, nel 2020, aveva ricevuto da la somma di Euro 4.388,06 a titolo di rimborso di ratei di pensione non riscossi. CP_2
Inoltre, evidenziava che non era mai stata contemplata e non era mai stata neppure in possesso delle dichiarazioni di successione dei propri genitori. Purtroppo, non si era mai trovata nelle condizioni necessarie per poter agire giudizialmente a tutela dei propri diritti, a fronte delle gravi lesioni subite (la madre ha acquistato un appartamento riservandosi l'usufrutto invece la nuda proprietà è spettata alla nipote).
La situazione economica della controparte:
la parte resistente evidenziava che l'affermazione di controparte di partecipare alle spese del mutuo, delle utenze e della gestione al 50% con la compagna, era solo affermazioni in quanto non erano state fornite le prove di ciò. Ed in particolare, le presunzioni non costituivano dimostrazioni dell'esborso, dell'ammontare e della finalità, ciò che di fatto, risultava che egli risieda con la compagna, che è dipendente pubblica a tempo indeterminato, mentre nessun'altra circostanza era stata provata. Inoltre, il fatto dell'intervenuta cessione del quinto dello stipendio da parte del IG. Pt_1 per affrontare, dapprima, tali pretesi costi di trasferimento e nuovo arredamento e, successivamente, i costi per l'acquisto dell'autovettura nuova, era una circostanza volontaria, che può benissimo essere stata motivata da esigenze di qualsivoglia natura, dettate dal tenore di vita della nuova coppia, connotato dall'uso di strumenti elettronici e tecnologia ricorrente, dall'acquisto e mantenimento di un cane e non si sa cosa d'altro.
L'alloggio popolare:
la resistente dichiarava che si era rivolta all'assistente sociale addetta al centro di , Pt_5 affinché venisse inoltrata l'istanza di assegnazione di un alloggio del comune, ma l'assistente sociale le aveva comunicato la risposta negativa motivata dal fatto che la IG.ra al Pt_2 momento, pur avendo un reddito molto basso ed essendo invalida al 100%, non era in possesso dei necessari requisiti, in quanto, comunque, presta attività lavorativa, non ha figli, non è straniera e non può, al momento, essere neppure inserita in una graduatoria di attesa.
Patrocinio a spese dello stato:
la parte resistente affermava che alla luce delle dettagliate e più che trasparenti dichiarazioni da lei rese, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova ha deliberato, in data
20/03/2024, l'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello stato con provvedimento n.
1080/2024.
Memoria ex art. 473 bis III c cpc:
i risarcimenti dei danni:
il ricorrente confermava di essere era a conoscenza del risarcimento dei due danni (del 2010
e del 2016), ma, evidenziava che dagli estratti conto di cui era stato chiesto l'esibizione, avevano l'utilità di rendere manifesta l'entità dei risarcimenti e dove siano stati trasferiti i relativi importi, visto che nella documentazione ex adverso prodotta non ve ne rinviene traccia inoltre, contestava che i risarcimenti ottenuti dalla IG.ra erano stati a lui destinati. Pt_2
riduzione dell'orario di lavoro e conseguentemente dei redditi:
la parte ricorrente dichiarava che controparte affermava la riduzione del proprio reddito da lavoro rispetto all'epoca della separazione, ma ciò era, sostanzialmente, smentita dai documenti: nel 2017 percepiva € 7.626 (mod. 730/08 prod. attorea n. 27), nel 2022 percepiva
€ 7.194 (mod. 730/23 prod. convenuta n. 44). Inoltre, evidenziava che, la controparte vorrebbe fare apparire, senza dimostrarla, una drastica riduzione del reddito in corrispondenza degli infortuni che avevano determinato prolungate assenze dal lavoro, tesi completamente smentita dai documenti da prodotti: infatti nel suo mod. 730/11 (avversa prod. n. 51), in cui erano riportati i redditi 2010, anno in cui era avvenuta la frattura del femore in Sardegna con conseguenti lunghi ricoveri ospedalieri, il suo reddito da lavoro ammontava ad € 10.840; allo stesso modo il suo mod. 730/17 (avversa prod. n. 51), in cui erano riportati i redditi 2016, anno in cui è avvenuta la frattura dell'altro femore con conseguenti lunghi ricoveri ospedalieri, il suo reddito da lavoro ammontava ad € 10.249.
inoltre, in merito alla riduzione dell'orario lavorativo da 24 a 15 ore settimanali, dalla documentazione prodotta non risultava il motivo.
Spese mediche e di trasporto:
egli affermava che le spese mediche erano assolutamente nella norma.]
All'udienza del 28.06.2024 il Presidente interrogava liberamente le parti e l'avvocato della parte ricorrente evidenziava che non erano state versate tutte le polizze mentre vi sarebbero stati dei soldi che erano pervenuti alla sig.ra in periodi antecedenti al triennio. L'avvocato della parte Pt_2 resistente, invece, rilevava che tali somme da risarcimento erano del 2010, quando il signor iveva ancora con la moglie, ed erano state usate per la famiglia, e del 2016 che erano Pt_1 state spese ed i residui erano solo quelli dichiarati nelle attuali polizze, quindi, chiedeva di essere autorizzato a depositare l'ultimo estratto delle poste ed il giudice ne autorizzava il deposito.
Con successiva Ordinanza ex art.471 bis. 21 cpc, a scioglimento della riserva assunta in udienza il
Presidente osservava che l'unica domanda che doveva essere decisa da questo Tribunale, oltre alla pronuncia del divorzio, fosse la corresponsione o meno di un assegno divorzile alla sig.ra , Pt_2 quindi, appariva rilevante la situazione economica odierna delle parti, la capacità lavorativa delle stesse e quindi i redditi che sono in grado di produrre. Pertanto, rigettava le prove orali;
disponeva indagini patrimoniali tramite la banca dati dell'anagrafe tributaria come da separato provvedimento, emesso in pari data, nel quale riteneva necessario verificare se le parti fossero titolari di conti correnti bancari, depositi titoli o altre forme di investimenti mobiliari, con riserva di verificarne successivamente la consistenza mediante ordine di esibizione della documentazione ad essi relativa, quindi, ritenuto che, tale informazione può essere ottenuta previa interrogazione della sezione dell'anagrafe tributaria nella quale, ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29/9/1973 n. 605 e successive modificazioni, ritenuto che a tale fine si rendeva necessario disporre le opportune indagini di polizia tributaria con le modalità previste dall'art. 11 bis della legge 22/12/2011 n. 214, quindi, incaricava il Nucleo di Polizia Tributaria della G.diF. territorialmente competente di effettuare le indagini.
Inoltre, nella predetta Ordinanza invitava la parte convenuta a depositare una simulazione della pensione IO che percepirà al momento in cui andrà in pensione, simulazione da far predisporre dall' , quindi, fissava l'udienza per la prosecuzione della causa davanti a se per il 19.12. 2024 al CP_2 fine di esaminare i documenti acquisiti e l'udienza di discussione orale.
All'udienza del 19.12.2024 venivano esaminati i documenti prodotti dalle parti ed acquisiti a seguito dell'indagine effettuata dalla GdF. Il difensore della parte resistente precisava che dalla simulazione della pensione risultava che prenderà sempre la stessa pensione. Inoltre, chiedeva che venisse prodotto il reddito della convivente, la signora , perché dipendente pubblica ed Parte_6 intestataria del mutuo della casa in cui vivono lei e il ricorrente. Oltre a ciò, affermava che la propria assistita superava il limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio e che avrebbe presentato una specifica istanza. L'avvocato della parte resistente precisava che la convivente è professoressa alle medie, quindi, lo stipendio era quello dichiarato all'udienza.
Con successiva Ordinanza del 08.01.2025 il GD riteneva la causa istruita documentalmente, pertanto, fissava per il 06.02.2025 l'udienza per la discussione orale, al cui esito si riservava di riferite al collegio per la decisione.
*****************
Osserva preliminarmente questo collegio che le condizioni economiche del ricorrente sono indubbiamente mutate dal momento della separazione: ed invero da un reddito netto di circa 1800,00
Euro mensili (come dallo stesso evidenziato nel ricorso) è sceso ad un reddito netto (da pensione) di circa 1500,00 Euro mensili (come dallo stesso ugualmente evidenziato nel ricorso).
Non è ovviamente sindacabile in questa sede la scelta di optare per la pensione, anziché per un collocamento presso altra amministrazione in quanto si tratta di una libera scelta determinata, tra l'altro, da una situazione medica difficile e che, in ogni caso, non avrebbe determinato l'acquisizione di un reddito diverso da quello della pensione.
A fronte di tale peggioramento economico, pari ad 1/6 del reddito di cui le parti avevano tenuto conto al momento della separazione, il ricorrente ha però avuto un miglioramento determinato dal fatto di avere iniziato una nuova convivenza con una professoressa di scuola media che guadagna circa
1500,00 Euro al mese (circostanza dichiarata dal ricorrente all'ultima udienza e non contestata da controparte). La situazione economica della convenuta è restata sostanzialmente uguale a quella di cui la stessa godeva al momento della separazione quando aveva iniziato a lavorare.
Peraltro la situazione medica della sig.ra è peggiorata negli anni come testimoniano il Pt_2 riconoscimento, in data 21/06/2013 della qualità di portatrice di Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 4 della Legge 05/02/1992 n. 104 nonché il riconoscimento, in data 29/03/2017, della invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% ex artt. 2 e 12 L. 118/71 e conferma, in data 31/03/2017, da parte dell della condizione di invalidità al 100% definitiva non più CP_2 soggetta a revisione.
La convenuta ha quindi dovuto anche ridurre il suo impegno lavorativo percependo non più 700 Euro al mese ma circa 350,00 Euro al mese.
Quanto percepito per gli infortuni che ha subito non può essere considerato al fine di valutare le capacità economiche e i redditi della convenuta in quanto trattasi, come noto, di somme risarcitorie che servono a ristorare di un danno subito monetizzando la relativa e conseguente menomazione.
E' poi rilevante che, dall'accertamento svolto presso l' , è emerso che al momento del CP_2 pensionamento la stessa percepirà un aumento dell'attuale pensione di invalidità che sarà sostanzialmente assorbita dalla pensione sociale e quindi non sarà superiore a 600,00 Euro circa mensili.
In tali condizioni è di tutta evidenza la fondatezza di una domanda di assegno divorzile di natura assistenziale in modo da integrare la pensione sociale e portare il reddito a circa 1000,00 Euro al mese.
La parte resistente gode infatti di un reddito esiguo reddito costituito dal reddito da lavoro dipendente e dalla pensione IO, reddito non sufficiente per il proprio sostentamento a fronte degli ingenti oneri alloggiativi e delle spese mediche e di trasporto che deve affrontare mensilmente. Al momento della cessazione della propria attività lavorativa percepirà soltanto la pensione IO che verrà limitatamente aggiornata e dovrà, per contro, affrontare spese per la propria cura ed assistenza in condizione – purtroppo già anticipata – di perdita dell'autonomia personale e aggravamento della malattia neurodegenerativa.
Tenuto conto della attuale situazione economica del ricorrente, di fatto non peggiore di quella goduta al momento della separazione (alla luce della intrapresa nuova convivenza) e della situazione della ricorrente si ritiene di confermare l'entità dell'assegno di separazione con una riduzione (conseguente alla parziale riduzione del reddito dell'ex marito) rideterminandolo in Euro 400,00 a decorrere dal novembre 2025 ossia depurato della rivalutazione dovuta quale assegno di separazione che andrà invece corrisposta fino all'ottobre 2025.
Spese del giudizio compensate stante il parziale accoglimento delle domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova il 10.07.1997 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 nata a [...] il [...]; Parte_2
- Dichiara tenuto il sig. nato a [...] il Parte_1
17.05.1971 al versamento di un assegno divorzile per il mantenimento della sig.ra nata a [...] il [...] Parte_2 che determina in € 400,00 mensili a decorrere da novembre 2025 per 12 mensilità annue da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal novembre 2026 e per l'effetto condanna il sig. nato a [...] il [...] al versamento Parte_1 di un assegno divorzile di Euro 400,00 a favore della sig.ra
[...]
nata a [...] il [...] da versarsi entro il giorno Parte_2
10 di ogni mese per dodici mensilità annue a partire da novembre 2025 con rivalutazione istat da novembre 2026.
- .
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 24 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Pellegrini Domenico