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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1645/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1645/2022 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale esercente la Parte_1 C.F._1
potestà genitoriale su (C.F. ) e Persona_1 C.F._2
(C.F. ); Parte_2 C.F._3
(C.F. ), quale esercente la potestà Parte_3 C.F._4
genitoriale su (C.F. ) e Persona_1 C.F._2 [...]
(C.F. ); Pt_2 C.F._3
(C.F. ) tutti con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._5
MAIOLINO SALVATORE ) e dell'avv. MAUCERI Salvatore;
C.F._6
elettivamente domiciliato nello studio di questi ultimi in Siracusa, viale Santa Panagia,
n. 136/A
APPELLANTI contro pagina 1 di 20 (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. FIUME VITTORIA, elettivamente domiciliata in VIA
SEBASTIANO OLIVIERI 33 SIRACUSA, presso il difensore avv. FIUME VITTORIA
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._7 Controparte_3
(C.F. ), quali eredi i con il patrocinio C.F._8 Persona_2
dell'avv. GUGLIOTTA LIVIA LU, elettivamente domiciliati in VIA VINCENZO
GIUFFRIDA N 45 CATANIA, presso il difensore avv. GUGLIOTTA LIVIA LU
LA
(C.F. ); Controparte_4 P.IVA_2
(C.F. ) Parte_5 C.F._9
(C.F. ), nella qualità di curatore dell'eredità giacente di Parte_6 [...]
, giusta nomina del Tribunale di Siracusa in data 14.7.2021; Per_3
(C.F. ; Parte_7 C.F._10
(C.F. ; Parte_8 C.F._11
LA CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.2.2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia ad essi manifestata dalle parti.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1875/2022, pubblicata in data 30.4.2022, il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, in parziale accoglimento dell'azione di pagina 2 di 20 responsabilità esercitata, ai sensi dell'art. 146 L. Fall., dalla curatela del
[...]
nei confronti degli amministratori e sindaci della detta società condannava: CP_1
l'eredità giacente di (componente del C.d.A. dal 2008 al 2014 e poi a.u. Persona_3
fino al fallimento) al pagamento della somma di € 1.500.149;
(anch'essi componenti del C.d.A. dal 2008 al 2014) e Parte_4 Parte_1
l'eredità giacente di , in solido, al pagamento di € 151.629; Persona_3
(sindaco della società), al pagamento della somma di € 101.086,00, in Parte_7
solido con l'eredità giacente di , e . Persona_3 Parte_4 Parte_1
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza e poneva le spese di CTU, in via definitiva, sempre a carico dei soccombenti.
Avverso la detta sentenza proponevano appello e quali Parte_1 Parte_3
esercenti la potestà genitoriale sui figli minorenni e , Persona_1 Parte_2
in proprio unitamente alla sorella notificandolo a tutte le Parte_1 Parte_4
parti del processo di primo grado, inclusa la curatela dell'eredità giacente di
[...]
e le parti che avevano definito transattivamente la loro posizione. Per_3
Si costituivano in giudizio la chiedendo di Controparte_1
dichiarare inammissibile ovvero infondato l'appello.
Si costituivano in giudizio anche e , quali eredi del Controparte_2 Controparte_3
sindaco che aveva definitivo transattivamente la sua posizione con Persona_2
la curatela attrice, chiedendo il rigetto dell'appello.
Tutti i restanti appellati rimanevano contumaci.
Rigettata con ordinanza in data 12.5.2023 l'istanza volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 12.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia ad essi manifestata dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da e quali esercenti la potestà Parte_1 Parte_3
pagina 3 di 20 genitoriale sui figli minorenni e , e da Persona_1 Parte_2 Parte_1
in proprio unitamente alla sorella si articola su due motivi in rito, ed Parte_4
omette del tutto di criticare, nel merito, le conclusioni a cui è pervenuto il primo giudice in ordine alle responsabilità dei predetti.
In particolare gli appellanti hanno denunciato la violazione degli artt. 153, 294 (rectius
291) e 163 bis, c.p.c., criticando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di estinzione del processo sollevata con il preverbale per l'udienza cartolare del 29.11.2021, ed hanno altresì denunciato la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., essendo stati i minori e Persona_1 [...]
, asseritamente litisconsorti necessari, ingiustamente pretermessi. Pt_2
L'esame dei motivi di gravame richiede preliminarmente di dare analiticamente atto di quanto accaduto nel giudizio di primo grado.
Va premesso che l'atto di citazione, datato 24.10.2017, è stato spiccato dalla curatela, tra gli altri, nei confronti di e dei suoi due figli e Persona_3 Parte_1 Pt_4
[...]
Tutti e tre i convenuti si sono costituiti in giudizio con il patrocinio degli avvocati
Michele Mauceri e Salvatore Maiolino.
All'udienza del 20.1.2020, il procuratore di dichiarava il decesso del Persona_3
suo assistito, avvenuto in data 2.5.2019, ed il giudice istruttore dichiarava l'interruzione del processo.
In data 22.6.2020 la curatela depositava ricorso ex art. 303 c.p.c. con cui chiedeva al
Tribunale di fissare l'udienza di prosecuzione del giudizio, evidenziando che prima dell'interruzione era stata già calendarizzata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il giudice istruttore, con decreto del 25.6.2020, fissava l'udienza del 22.9.2020.
La curatela provvedeva a notificare il ricorso ex art. 303 c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, tramite ufficiale giudiziario, in data 6.7.2020 (ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con restituzione delle relative cartoline per compiuta giacenza;
v. documentazione prodotta in data 20.9.2020) sia ex art. 303, comma 2, c.p.c.,
pagina 4 di 20 impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto nell'ultimo Persona_3
domicilio nell'anno dal decesso, che, direttamente nei confronti di e di Parte_1
(già peraltro in causa in proprio) n.q. di eredi di (peraltro Parte_4 Persona_3
notificando ulteriormente la riassunzione, telematicamente, presso il loro procuratore costituito).
All'udienza del 22.9.2020 e non comparivano. Nessuno si Parte_1 Parte_4
costituiva in giudizio quale erede di . Persona_3
Il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In data 20.11.2020 il procuratore di e depositava comparsa Parte_1 Parte_4
conclusionale il cui contenuto di seguito si trascrive:
“Con il presente atto il sottoscritto difensore, comunica a tutte le parti costituite ed al
Tribunale l'avvenuto decesso di , giusta certificato di morte rilasciato Persona_3
dall' Ufficiale dello stato civile di Siracusa il 06/05/2019, e chiede che venga dichiarata
l'interruzione del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c.
A tal proposito si rileva come, alla luce della modifica legislativa sullo svolgimento del processo civile, essendo venuta meno l'udienza di discussione davanti al collegio, che costituisce ai sensi dell'art. 300 c.p.c., il termine ultimo per la dichiarazione dell'evento causa dell'interruzione, non può esservi dubbio che tale termine ultimo vada riportato alla scadenza del deposito della conclusionale e delle memorie di replica.
In tal senso, dopo orientamenti oscillanti il Supremo Collegio con ordinanza della sesta sezione n. 14472 del 09/06/2017 che si produce, conforme all'arresto n. 1845 della sez.
I°, del 26/01/2011, in via incidentale, ha confermato la tesi su esposta, pronunciando il seguente principio:” In tema d'interruzione del processo, la morte o la perdita della capacità della parte costituita in giudizio, qualora sia dichiarata o notificata successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali
e delle memorie di replica, non produce alcun effetto interruttivo, atteso che, nella
pagina 5 di 20 disciplina introdotta dalla legge n. 353 del 1990, tale ipotesi è equiparabile a quella in cui l'evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio.” Alla luce di quanto sopra chiede, pertanto, che il Tribunale voglia dichiarare l'interruzione del procedimento, si produce, altresì, atto di rinuncia all'eredità di , da parte degli eredi, anch'essi convenuti nel presente Persona_3
giudizio, giusta atto in notar del 02/07/2019 rep. 72024” (grassetto e Per_4
sottolineato aggiunti).
Con la memoria di replica la curatela evidenziava preliminarmente che, il decesso di era già stato dichiarato dal suo procuratore all'udienza del 20.1.2020 e Persona_3
che il processo, per questa ragione, era già stato interrotto e ritualmente riassunto tramite la notifica del decreto ex art. 303 c.p.c. sia impersonalmente e collettivamente ai suoi eredi che, direttamente, ai chiamati all'eredità, già in causa, e Parte_1 Pt_4
di talché la richiesta di nuova interruzione del processo doveva essere rigettata.
[...]
Chiedeva in via subordinata, nel caso in cui il Tribunale lo avesse ritenuto necessario, di essere rimessa in termini per integrare il contraddittorio nei confronti dei figli minorenni di . Parte_1
In data 21.1.2021 il Tribunale adottava il provvedimento che di seguito si trascrive:
“rilevata la rinuncia all'eredità depositata con la comparsa conclusionale da e Pt_4
(nei cui confronti era stato già riassunto il giudizio a seguito di Parte_1
interruzione e che, comunque, erano stati citati anche in proprio) nella qualità di chiamati all'eredità di;
Persona_3
rilevato che parte attrice ha chiesto di essere rimessa in termini per la citazione in giudizio dei figli di , che sono divenuti, quindi, chiamati all'eredità per Parte_1
rappresentazione; ritenuta fondata la richiesta perché necessario, a questo punto, integrare il contraddittorio nei confronti di questi ultimi;
per questi motivi
, rimette la causa sul ruolo onerando parte attrice di notificare la citazione ed i verbali di
pagina 6 di 20 causa ai chiamati all'eredità nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
fissa per la comparizione l'udienza del 24.5.2021 ore 9.00 innanzi al giudice relatore”.
In data 10.2.2021 (ultimo giorno dei quindici assegnati dal Tribunale), la curatela tentava la notifica ai minori e , in persona di entrambi Persona_1 Parte_2
i genitori e , tramite ufficiale giudiziario, cercando di Parte_1 Parte_3
reperirli presso l'abitazione sita in Siracusa, via Noto 36, int. 7 (ove la precedente notifica della riassunzione, nel mese di luglio dell'anno precedente, era avvenuta con successo), senza riuscirvi atteso che, presso l'abitazione in questione, l'ufficiale giudiziario rinveniva la nuova proprietaria (v. documentazione prodotta Parte_9
dalla curatela in data 23.5.2021).
Un giorno prima del 10.2.2021, ossia in data 9.2.2021, il procuratore di Parte_1
depositava nel fascicolo telematico la nota che di seguito si trascrive: “Il sottoscritto avv.
Michele Mauceri, nella qualità di procuratore e difensore del Sig. , Parte_1
dichiara di depositare nella procedura in epigrafe rinuncia all'eredità di
[...]
da parte dei figli minori di autorizzata dal Giudice Tutelare Per_3 Parte_1
depositata al Tribunale di Siracusa in data 8/2/2021” (grassetto e sottolineato aggiunti).
L'allegato semplice alla nota, prodotto telematicamente, pur risultando denominato:
“ALLEGATO – RINUNCIA.pdf”, conteneva invece la sola ultima pagina della istanza in data 28.1.2021, proposta da e con cui i predetti, quali Parte_1 Parte_3
esercenti la potestà genitoriale sui figli minori e , Persona_1 Parte_2
chiedevano al Giudice Tutelare di Siracusa di essere autorizzati a rinunciare puramente e semplicemente all'eredità relitta di , nonno dei minori, con in calce il Persona_3
provvedimento di autorizzazione in data 5.2.2021 e depositato l'8.2.2021.
All'udienza del 24.5.2021, nell'assenza del procuratore di e Parte_1 Pt_4
il procuratore della curatela esponeva: “che i chiamati all'eredità di
[...] Per_3
e, quindi, per rappresentazione attesa la rinuncia di , i figli minori
[...] Parte_1
di quest'ultimo e , hanno rinunciato anch'essi alla eredità del Per_1 Pt_2
pagina 7 di 20 nonno come da dichiarazione resa ed autorizzata dal giudice tutelare” e chiedeva “un rinvio dell'udienza per potere provvedere alla notifica della citazione e degli atti di causa al curatore dell'eredità giacente che è in corso di nomina in quanto l'istanza relativa è già stata depositata”.
Il giudice istruttore concedeva il chiesto rinvio al 29.11.2021, onerando la curatela di procedere alla notifica nei confronti del curatore dell'eredità giacente.
Con provvedimento in data 14.7.2021, in accoglimento del ricorso presentato dalla curatela e ritenendo che ne sussistessero i presupposti di legge, il Tribunale di Siracusa nominava curatore dell'eredità giacente di , l'avv. Persona_3 Parte_6
“apparendo necessaria l'amministrazione dei beni relitti, anche al fine di integrare il contraddittorio nelle cause che coinvolgono l'eredità, tra le quali rientra la controversia n. R.G. 18075/2017 pendente davanti alla Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Catania ed instaurata dalla curatela ricorrente” (v. provvedimento in atti).
Ottenuta la nomina del curatore dell'eredità giacente, la curatela provvedeva ad effettuare la notifica nei suoi confronti di cui produceva prova in allegato alle note di trattazione scritta, depositate in data 22.11.2021, per l'udienza del 29.11.2021.
In data 24.11.2021, e quindi dopo che era scaduto il termine fino alle ore 12.00 del sesto giorno prima dell'udienza fissato con il decreto del 6.9.2021, il procuratore di
[...]
e depositava le note di trattazione scritta per l'udienza del Pt_1 Parte_4
29.11.2021, che si seguito si trascrivono:
“Nell'interesse dei propri rappresentati e , l'Avv. Michele Parte_1 Parte_4
Mauceri, rileva come il processo debba essere dichiarato estinto non essendo stata eseguita alcuna regolare notifica in ossequio all'udienza collegiale del 21/1/2021.
Ed invero, è agli atti di causa la notifica solo tentata da parte attrice nei confronti dei
Sigg.ri e , presso un indirizzo ove gli stessi non erano Parte_1 Parte_3
più residenti da oltre un mese, come documentato dal certificato di residenza storico di
, e del certificato di residenza e stato di famiglia rilasciato per i coniugi Parte_1
pagina 8 di 20 – e della richiesta di variazione di indirizzo. Pt_1 Pt_3
A tal proposito va eccepito come era preciso onere di parte riassumente il processo richiedere la fissazione di un nuovo termine o almeno rinotificare l'atto presso la nuova residenza dei coniugi – ciò alla luce della dichiarazione resa dalla Sig.ra Pt_1 Pt_3
all'Ufficiale Giudiziario in data 10/2/2021, in sede di tentata notifica Parte_9
dell'atto.
Su tale omessa notifica parte attrice ha sorvolato allorquando, all'udienza del
24/5/2021, allorquando ha richiesto un rinvio onde provvedere alla notifica della citazione e degli atti di causa al curatore dell'eredità giacente, affermando una circostanza inesistente, ovvero che fosse stata eseguita dai genitori – la Pt_1 Pt_3
rinuncia all'eredità per conto dei figli minori e . Per_1 Pt_2
Ed infatti di tale rinuncia non v'è traccia, agli atti, e ciò perché tale rinuncia ad oggi non è stata effettuata (grassetto e sottolineato aggiunti).
Permaneva, e permane pertanto, la legittimazione processuale dei genitori dei minori autorizzati alla rinuncia all'eredità, essendosi proceduto alla rinuncia stessa, e conseguentemente era onere processuale di parte attrice procedere alla rinnovazione della notifica non andata a buon fine, a causa del mancato controllo della reale residenza dei destinatari.
Viceversa parte attrice, nella consapevolezza delle conseguenze di tale omessa notifica
(l'estinzione del giudizio) ha ritenuto di superare tutto ciò, con la nomina del curatore dell'eredità giacente, che appare, fra l'altro, viziata per le considerazioni sopra esposte, ovvero la mancata rinuncia da parte dei genitori dei minori ed Parte_2
. Per_1
Questa difesa ben conosce la giurisprudenza costante che si è venuta a formare sulle conseguenze della mancata notifica del ricorso per riassunzione, con particolare riferimento alla mancata trasmissione del vizio di notifica del ricorso per riassunzione alla riassunzione medesima, ma la fattispecie in esame è ben diversa.
Ed invero, la mancata notifica del ricorso per riassunzione nei confronti degli eredi di
pagina 9 di 20 , a seguito della rinuncia dei primi chiamati e Persona_3 Parte_1 Pt_4
non è stata mai sanata né è stata avanzata la richiesta di procedere alla nuova
[...]
necessaria notifica, a nulla valendo la successiva ad un curatore di eredità giacente, fra
l'altro nominato sulla base di una rinuncia all'eredità, che è del tutto inesistente, e che ne costituisce un presupposto necessario.
La conseguenza è che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, 3° comma e 307
3° e 4° comma c.p.c., il Giudice deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, e la estinzione che espressamente con la presente nota d'udienza si richiedono”.
Disposto un breve rinvio dal giudice istruttore per consentire la celebrazione di udienza in presenza, vista anche la questione pregiudiziale sollevata con la nota cartolare depositata in ritardo da e all'udienza del 20.12.2021 la Parte_1 Parte_4
causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190
c.p.c.
Con la sentenza appellata il Tribunale, in ordine alla eccezione di estinzione sollevata dal procuratore di e dopo avere evidenziato che era stata la Parte_1 Parte_4
stessa difesa a dichiarare, con le note depositate il 9.2.2021, di avere depositato la rinuncia all'eredità da parte dei minori e , riteneva che Persona_1 Parte_2
“L'eccezione pertanto è all'evidenza infondata, in quanto parte attrice si è resa diligente ed ha correttamente assolto i propri oneri in funzione del principio della ragionevole durata del processo, laddove l'eccezione sollevata dai convenuti è strutturalmente contraddittoria, in quanto si fonda su allegazione provenienti dalla stessa parte di fatti opposti tra di loro”.
Il Tribunale quindi pronunciava condanna, oltre che in danno di e Parte_1 Pt_4
in danno anche della curatela dell'eredità giacente di , non
[...] Persona_3
costituitasi in giudizio.
Tanto premesso, con l'appello per cui è causa, (in proprio) e Parte_1 Pt_4
e e , nella qualità di esercenti la potestà
[...] Parte_1 Parte_3
genitoriale sui minori e in relazione ai quali viene Persona_1 Parte_2
pagina 10 di 20 reiteratamente predicata la condizione attuale di chiamati all'eredità di , Persona_5
non rinuncianti e nemmeno accettanti con il beneficio di inventario, bensì soltanto in attesa di decidere cosa fare della delazione ereditaria del nonno, hanno criticato la sentenza impugnata, sostanzialmente, perché resa nel merito anziché arrestarsi, in rito, alla declaratoria di estinzione del processo, e perché sarebbe nulla per avere pretermesso i litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c., e . Persona_1 Parte_2
Ritiene la Corte che entrambi i motivi di gravame siano del tutto destituiti di fondamento.
Il compiuto esame degli stessi presuppone il richiamo di alcune nozioni di diritto civile e di procedura civile di cui si deve fare applicazione nel caso a mani.
Innanzitutto, Cass., sez. II, 12 gennaio 2024, n. 1330, in parte motiva, ha chiarito che:
“Occorre allora distinguere i principi e le regole che presiedono alla valida riattivazione del processo interrotto a causa del decesso della parte originaria da quelli che riguardano l'accertamento e l'acquisto, sul piano sostanziale, della qualità di erede
e la titolarità del rapporto di debito per le passività ereditarie.
Sotto il primo profilo, in caso di successione a titolo universale in seguito al decesso di una parte processuale, è prioritaria l'esigenza di garantire la celere e regolare e rituale riattivazione del processo interrotto nei confronti dei successori a titolo universale, destinati subentrare nella posizione processuale del de cuius.
Diverso è invece il problema dell'accertamento dell'effettivo possesso della qualità di erede, che investe il rapporto sostanziale di debito e che è disciplinato dalle regole generali in tema di riparto dell'onere della prova e dalle norme sostanziali che contemplano le forme di accettazione dell'eredità.
Si è giustamente affermato che “i due profili non possono essere confusi, nel senso che le esigenze di verifica del fatto successorio, desunte dalle norme della disciplina processuale come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, sono funzionali esclusivamente a consentire la ripresa del processo interrotto e non possono essere trasposte sul diverso piano dell'accertamento del rapporto giuridico controverso, non
pagina 11 di 20 potendo istituirsi alcuna corrispondenza tra la verifica dell'osservanza della regola processuale e l'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa” (cfr. Cass.
25885/2020).
Quanto alla prova richiesta per la riassunzione della causa, le norme sull'interruzione delineano un regime di favore per la parte che intenda coltivare il processo, potendo notificare l'atto di riassunzione impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto, senza dimostrare che i destinatari siano gli eredi effettivi della parte deceduta anche dal punto di vista sostanziale. Lo stesso criterio di prova vale in caso di notifica diretta ai soggetti che, in virtù del rapporto di parentela con il defunto, appaiano legittimati a subentrare nel processo come eredi”.
Cass., sez. II, 18 maggio 2022, n. 15995, ha poi chiarito che: “In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del “de cuius” senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante
e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti”.
La nomina del curatore dell'eredità giacente vede quale suoi presupposti, secondo quanto stabilito dall'art. 528 c.c., la mancata accettazione dell'eredità da parte del chiamato che non sia nel possesso dei beni ereditari e non già la previa rinuncia all'eredità da parte del predetto, secondo quanto sembrerebbero intendere gli appellanti
(art. 528 c.c.: “Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso dei beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità”) e la pagina 12 di 20 “cessazione della curatela”, secondo quanto stabilito dall'art. 532 c.c., è determinata dall'accettazione dell'eredità da parte del chiamato (“Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata”), mentre l'art. 460 c.c. (rubricato: “Poteri del chiamato prima dell'accettazione”), al terzo comma, dispone che “Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528 c.c.”.
In punto di fatto va poi ricordato che e , all'epoca in Persona_1 Parte_2
cui è stata tentata la notifica dell'atto di riassunzione nei loro confronti così come ancora oggi, versavano nella condizione di chiamati all'eredità del nonno non Persona_3
avendola né accettata, con beneficio di inventario trattandosi di minorenni come imposto dall'art. 471 c.c., né avendovi rinunciato, sebbene i loro esercenti la potestà genitoriale siano stati a tal uopo da lungo tempo autorizzati dal Giudice Tutelare.
Ancora, dopo l'interruzione del processo pronunciata dal giudice istruttore all'udienza del 20.1.2020 a seguito della dichiarazione del decesso di resa dal suo Persona_3
procuratore, la curatela ha riassunto il giudizio notificando il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, in data 6.7.2020, sia ex art. 303, comma 2, c.p.c. impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto, che, direttamente, a quelli che risultavano essere allora i chiamati all'eredità, ossia ai suoi figli e Parte_1 Pt_4
già peraltro evocati in giudizio in proprio.
[...]
A questo punto è possibile prendere analiticamente in esame i motivi di gravame, articolati dagli appellanti alle pp. da 11 a 15 dell'atto di appello nei termini appresso trascritti.
Sostengono gli appellanti, dopo avere trascritto la parte della sentenza impugnata con cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di estinzione del processo sollevata con le note cartolari del 24.11.2021: “Al fine di comprendere appieno il grave errore in procedendo posto in essere dal Giudice di prime cure, va svolta una breve premessa all'istituto della rimessione in termini ed, in particolare, sul rapporto intercorrente tra lo stesso e la vocatio in ius della parte convenuta, istituti che nel caso specifico sono
pagina 13 di 20 stati, totalmente, disattesi da parte del Giudice di primo grado.
Ed invero, va ricordato che, con particolare riferimento al rinnovo della citazione nei giudizi di primo grado, esiste un'unica norma regolatrice rappresentata dall'art. 294 1° comma c.p.c. che stabilisce che ove il convenuto non si costituisca in giudizio ed il G.I. rilevi un vizio che importi la nullità della notifica della citazione, deve essere fissato all'attore un termine perentorio per rinnovarla.
Ed è proprio sulla base di tali previsioni di legge, che il Collegio, rilevata la nullità della notifica della prima riassunzione poiché svolta nei confronti degli eredi rinunciatari e , ordinava al attore il termine Parte_1 Parte_4 CP_1
perentorio di giorni 15 per il rinnovo della notifica dei chiamati all'eredità succeduti per rappresentazione, rinviando all'udienza del 24.05.2021.
A seguito di tale provvedimento, pertanto, è incontestabile che in capo a CP_1
attore fosse sorto uno specifico onere da assolvere entro il termine perentorio assegnatogli di 15 giorni, e che, pertanto, la notifica in questione dovesse avvenire entro la data del 10.02.2021.
Di contro, invece, come già rilevato nella parte descritta dallo svolgimento del precedente di primo grado, la difesa del ebbe ad operare il mancato CP_1
assolvimento dell'onere suddetto sotto un duplice profilo:
a) Ebbe a notificare la riassunzione all'ultimo giorno in data 10.02.2021 nei confronti di e , nella qualità di genitori esercenti la patria Parte_1 Parte_3
potestà sui minori chiamati all'eredità senza effettuare le preventive ricerche circa
l'attuale residenza degli stessi, correndo così in una notifica inesistente o quantomeno nulla;
b) Pur dinnanzi ad una notifica nulla causata da un errore imputabile alla difesa del
, la stessa non si adoperava, in alcun modo, di eseguire una nuova notifica, CP_1
restando, invece, del tutto inerte sino all'udienza del 24.05.2021 (quindi per ben 3 mesi).”.
Questa parte del motivo di appello è errata innanzitutto laddove assume che, nel pagina 14 di 20 provvedimento di rimessione sul ruolo del 21.1.2021 “il Collegio, rilevata la nullità della notifica della prima riassunzione poiché svolta nei confronti degli eredi rinunciatari e , ordinava al Fallimento attore il termine Parte_1 Parte_4
perentorio di giorni 15 per il rinnovo della notifica dei chiamati all'eredità succeduti per rappresentazione, rinviando all'udienza del 24.05.2021.” (sottolineato aggiunto).
Invero in nessuna parte del provvedimento in questione viene rilevata la detta nullità della notifica della riassunzione – che peraltro sarebbe del tutto inesistente atteso che non una, ma due notifiche perfettamente valide del ricorso in riassunzione sono state eseguite dalla curatela –, mentre piuttosto l'integrazione del contraddittorio disposta dal
Tribunale nei confronti dei nipoti di era, all'evidenza – ferma la Persona_3
regolare riattivazione del processo a seguito della sua interruzione dichiarata in data
20.1.2020 e dovendosi escludere il ricorrere di qualsivoglia causa di estinzione per omessa tempestiva riassunzione –, finalizzata a consentire la partecipazione al giudizio di quelli che, in ragione della rinuncia all'eredità manifestata dai figli del deceduto, quali chiamati all'eredità avrebbero potuto rispondere, salvo il caso di rinuncia, del debito ereditario del nonno per il caso di accoglimento della domanda giudiziale spiegata nei suoi confronti dalla curatela.
Il motivo di gravame procede nel sostenere che il termine di gg. 15 fissato dal Tribunale per notificare ai nipoti di “la citazione ed i verbali di causa” (e non, Persona_5
sintomaticamente, il ricorso in riassunzione), perentorio ai sensi dell'art. 291, comma 1,
c.p.c. (sebbene mai i destinatari della notifica fossero mai stati prima citati), non sarebbe stato colpevolmente rispettato dalla curatela determinando l'estinzione del processo.
In particolare, la colpa della curatela avrebbe dovuto essere ravvisata nell'avere prima tentato la notifica presso l'abitazione da cui il nucleo familiare di si era Parte_1
trasferito, e poi richiesto ed ottenuto dal giudice istruttore, all'udienza del 24.5.2021, un nuovo termine per la notifica al curatore dell'eredità giacente, basandosi sul falso presupposto secondo cui i nipoti di avevano rinunciato all'eredità del Persona_3
nonno, atteso nessuna rinuncia era stata da loro, in persona dei genitori esercenti la pagina 15 di 20 potestà, formalizzata.
Anche in questa parte il motivo di appello si appalesa infondato.
Invero, tralasciando l'erroneità del riferimento all'art. 291, comma 1, c.p.c., sembra chiaro alla Corte che in nessuna decadenza la curatela sia incorsa in primo luogo perché ha tentato la notifica ai nipoti di entro il termine di gg. 15 assegnatole Persona_3
dal Tribunale (presso l'abitazione ove la notifica del ricorso in riassunzione nei confronti del loro padre, eseguita appena sei mesi prima, era andata a buon fine), e poi perché la mancata, immediata, rinnovazione della notifica sempre nei confronti dei nipoti di
[...]
e la concessione, da parte del giudice istruttore, all'udienza del 24.5.2021, di Per_3
un nuovo termine per eseguire la notifica nei confronti dell'eredità giacente, sono il risultato dell'errore perfettamente scusabile, in cui è incorsa prima l'attrice e poi il
Tribunale, in forza della condotta processuale tenuta dal procuratore di e Parte_1
Parte_4
Si è sopra evidenziato infatti che, il giorno prima della scadenza del termine assegnato dal Tribunale con il provvedimento del 21.1.2021 per integrare il contraddittorio nei confronti di e , il procuratore di , Persona_1 Parte_2 Parte_1
esercente la potestà genitoriale sui detti minori, depositava nel fascicolo processuale la nota il cui contenuto si trascrive nuovamente: “Il sottoscritto avv. Michele Mauceri, nella qualità di procuratore e difensore del Sig. , dichiara di depositare Parte_1
nella procedura in epigrafe rinuncia all'eredità di da parte dei figli Persona_3
minori di autorizzata dal Giudice Tutelare depositata al Tribunale di Parte_1
Siracusa in data 8/2/2021” (grassetto e sottolineato aggiunti).
L'allegato semplice alla nota, prodotto telematicamente, era denominato: “ALLEGATO
– RINUNCIA.pdf” (mentre invece conteneva soltanto la richiesta al Giudice Tutelare di essere autorizzati alla rinuncia all'eredità di ). Persona_3
Orbene, ricordato che l'art. 50 del codice deontologico forense impone all'avvocato il dovere di verità, sembra chiara alla Corte la scusabilità dell'errore in cui è incorsa la curatela atteso che l'attrice, confidando in quanto rappresentato dal procuratore di Pt_1
pagina 16 di 20 con la nota del 9.2.2021, del tutto giustificatamente ha omesso di ripetere la Pt_1
notifica ai suoi figli (presso la nuova residenza familiare), visto che gli stessi avevano asseritamente rinunciato all'eredità, ed ha, anche in questo caso del tutto ragionevolmente, atteso l'udienza immediatamente successiva in cui, sempre sulla base della rinuncia all'eredità da parte dei minori in precedenza dichiarata e documentata da parte avversa, chiesto ed ottenuto dal giudice istruttore un nuovo termine per notificare la citazione, stante la inutilità di evocare in giudizio chiamati all'eredità che ad essa avevano già rinunciato, al curatore dell'eredità giacente previa sua nomina da parte dell'A.G. competente.
Alla luce di quanto esposto sembra evidente alla Corte che nessuna causa di estinzione per omessa integrazione del contraddittorio nel termine assegnato dal Tribunale sia dato ravvisare.
Proseguendo nell'esame dei motivi di gravame gli appellanti si sono poi doluti della violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. per essere stata la sentenza impugnata resa senza la partecipazione di e al giudizio, atteso che, Persona_1 Parte_2
contrariamente a quanto dichiarato dal loro difensore con la nota del 9.2.2021, mai essi avevano rinunciato all'eredità del nonno ed essendo ancora in tempo per accettarla anche con il beneficio di inventario.
Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile, laddove sia stato proposto da
[...]
e , e che comunque sia infondato. Per_1 Parte_2
Va premesso che, come sopra già ricordato, e contrariamente a quanto sembrano sostenere gli appellanti, nel caso a mani sussistevano, così come ancora oggi sussistono,
i presupposti per addivenire alla nomina del curatore dell'eredità giacente atteso che, come gli appellanti e hanno reiteratamente ribadito, Persona_1 Parte_2
gli stessi versavano, e versano, nella condizione di chiamati all'eredità che non hanno né rinunciato né accettato l'eredità del nonno.
Del tutto correttamente, quindi, è stata chiesta ed ottenuta dalla curatela fallimentare, interessata a spiegare le sue domande contro chi avrebbe potuto essere rispondere del pagina 17 di 20 debito risarcitorio del de cuius per cui è causa, la nomina del curatore Persona_3
dell'eredità giacente.
Conseguentemente è da escludere che la sentenza appellata sia stata resa in mancanza di un contraddittore necessario o nei confronti di un soggetto privo di legittimazione (v.
Cass., sez. I, 5 luglio 1990, n. 7076, secondo cui: “Il curatore dell'eredità giacente è legittimato a subentrare nei rapporti processuali pendenti, a tutela dell'eredità, fino al momento in cui il chiamato all'eredità, che non è nel possesso dei beni ereditari, dichiari di accettarla, e senza che l'efficacia retroattiva di detta accettazione incida sulla legittimazione ad causam esercitata medio tempore dal curatore”).
Sotto altro profilo, poi, posto che la curatela dell'eredità giacente, in mancanza di accettazione da parte dei chiamati all'eredità odierni appellanti, non è ad oggi venuta meno per legge, in forza del disposto dell'art. 460, comma 3, c.p.c. sopra richiamato, ai predetti nipoti di , anche qualora si volesse ritenere che la proposizione Persona_3
dell'appello costituisca atto conservativo dell'eredità, la detta attività processuale risulta preclusa (cfr. Cass., sez. II, 29 agosto 1991, n. 9228, la quale ha chiarito che vi è alternatività tra i poteri del chiamato all'eredità ex art. 460 c.c., prima dell'accettazione,
e quelli del curatore dell'eredità giacente nominato ai sensi dell'art. 528 c.c.).
Né potrebbe sostenersi che la proposizione dell'appello configuri un caso di accettazione tacita dell'eredità in primo luogo perché, testualmente, nell'atto di appello gli appellanti espressamente sostengono che non hanno ancora deciso se accettare o rinunciare all'eredità di e poi perché, in ogni caso, trattandosi di minori, i predetti Persona_3
dovrebbero accettare con il beneficio di inventario previa autorizzazione del giudice tutelare, nel caso a mani inesistente, e tutto ciò fermo restando che, se anche l'appello dei nipoti di fosse ritenuto ammissibile, considerato che lo stesso non Persona_3
contiene nessuna censura nel merito della decisione impugnata, per le ragioni sopra esposte lo stesso andrebbe comunque respinto, non essendo stata sottoposta a questa pagina 18 di 20 Corte alcuna critica di merito su cui il giudice di appello potrebbe esprimersi rivisitando la decisione assunta dal Tribunale.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo all'importo per cui la domanda è stata accolta in primo grado, tra gli appellanti e la curatela del fallimento, come in dispositivo, con condanna in favore dell'erario attesa l'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato.
L'autoevidente abuso del processo realizzato dagli appellanti dando essi stessi causa alle ragioni poste a fondamento dell'appello, impongono di condannarli tutti in solido, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento dell'ulteriore somma fissata in misura pari quella liquidate per le spese di lite (v. Cass., sez. un., 13 settembre 2018, n. 22405 e, sulla quantificazione della somma, Cass., sez. II, 10 aprile 2024, n. 9679).
Non va invece statuito sulle spese avuto riguardo alla costituzione in giudizio di
[...]
e , quali eredi di , nei cui confronti CP_2 Controparte_3 Persona_2
nessuno ha spiegato domande.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1645/22 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e quali esercenti la Parte_1 Parte_3
potestà sui minori e in proprio Persona_1 Parte_2 Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Catania, sezione specializzata in Parte_4
materia di impresa, n. 1875/2022, pubblicata in data 30.4.2022: dichiara la contumacia di quale curatore dell'eredità giacente di Parte_6
, , , ed Persona_3 Parte_5 Parte_7 Parte_8 [...]
e rigetta l'appello; Controparte_4
condanna gli appellanti in solido, in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR
115/2002, al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in €
40.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.; condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore della curatela del fallimento ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., della somma equitativamente CP_1
pagina 19 di 20 determinata in € 40.000,00.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 19 febbraio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1645/2022 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale esercente la Parte_1 C.F._1
potestà genitoriale su (C.F. ) e Persona_1 C.F._2
(C.F. ); Parte_2 C.F._3
(C.F. ), quale esercente la potestà Parte_3 C.F._4
genitoriale su (C.F. ) e Persona_1 C.F._2 [...]
(C.F. ); Pt_2 C.F._3
(C.F. ) tutti con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._5
MAIOLINO SALVATORE ) e dell'avv. MAUCERI Salvatore;
C.F._6
elettivamente domiciliato nello studio di questi ultimi in Siracusa, viale Santa Panagia,
n. 136/A
APPELLANTI contro pagina 1 di 20 (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. FIUME VITTORIA, elettivamente domiciliata in VIA
SEBASTIANO OLIVIERI 33 SIRACUSA, presso il difensore avv. FIUME VITTORIA
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._7 Controparte_3
(C.F. ), quali eredi i con il patrocinio C.F._8 Persona_2
dell'avv. GUGLIOTTA LIVIA LU, elettivamente domiciliati in VIA VINCENZO
GIUFFRIDA N 45 CATANIA, presso il difensore avv. GUGLIOTTA LIVIA LU
LA
(C.F. ); Controparte_4 P.IVA_2
(C.F. ) Parte_5 C.F._9
(C.F. ), nella qualità di curatore dell'eredità giacente di Parte_6 [...]
, giusta nomina del Tribunale di Siracusa in data 14.7.2021; Per_3
(C.F. ; Parte_7 C.F._10
(C.F. ; Parte_8 C.F._11
LA CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.2.2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia ad essi manifestata dalle parti.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1875/2022, pubblicata in data 30.4.2022, il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, in parziale accoglimento dell'azione di pagina 2 di 20 responsabilità esercitata, ai sensi dell'art. 146 L. Fall., dalla curatela del
[...]
nei confronti degli amministratori e sindaci della detta società condannava: CP_1
l'eredità giacente di (componente del C.d.A. dal 2008 al 2014 e poi a.u. Persona_3
fino al fallimento) al pagamento della somma di € 1.500.149;
(anch'essi componenti del C.d.A. dal 2008 al 2014) e Parte_4 Parte_1
l'eredità giacente di , in solido, al pagamento di € 151.629; Persona_3
(sindaco della società), al pagamento della somma di € 101.086,00, in Parte_7
solido con l'eredità giacente di , e . Persona_3 Parte_4 Parte_1
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza e poneva le spese di CTU, in via definitiva, sempre a carico dei soccombenti.
Avverso la detta sentenza proponevano appello e quali Parte_1 Parte_3
esercenti la potestà genitoriale sui figli minorenni e , Persona_1 Parte_2
in proprio unitamente alla sorella notificandolo a tutte le Parte_1 Parte_4
parti del processo di primo grado, inclusa la curatela dell'eredità giacente di
[...]
e le parti che avevano definito transattivamente la loro posizione. Per_3
Si costituivano in giudizio la chiedendo di Controparte_1
dichiarare inammissibile ovvero infondato l'appello.
Si costituivano in giudizio anche e , quali eredi del Controparte_2 Controparte_3
sindaco che aveva definitivo transattivamente la sua posizione con Persona_2
la curatela attrice, chiedendo il rigetto dell'appello.
Tutti i restanti appellati rimanevano contumaci.
Rigettata con ordinanza in data 12.5.2023 l'istanza volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 12.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia ad essi manifestata dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da e quali esercenti la potestà Parte_1 Parte_3
pagina 3 di 20 genitoriale sui figli minorenni e , e da Persona_1 Parte_2 Parte_1
in proprio unitamente alla sorella si articola su due motivi in rito, ed Parte_4
omette del tutto di criticare, nel merito, le conclusioni a cui è pervenuto il primo giudice in ordine alle responsabilità dei predetti.
In particolare gli appellanti hanno denunciato la violazione degli artt. 153, 294 (rectius
291) e 163 bis, c.p.c., criticando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di estinzione del processo sollevata con il preverbale per l'udienza cartolare del 29.11.2021, ed hanno altresì denunciato la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., essendo stati i minori e Persona_1 [...]
, asseritamente litisconsorti necessari, ingiustamente pretermessi. Pt_2
L'esame dei motivi di gravame richiede preliminarmente di dare analiticamente atto di quanto accaduto nel giudizio di primo grado.
Va premesso che l'atto di citazione, datato 24.10.2017, è stato spiccato dalla curatela, tra gli altri, nei confronti di e dei suoi due figli e Persona_3 Parte_1 Pt_4
[...]
Tutti e tre i convenuti si sono costituiti in giudizio con il patrocinio degli avvocati
Michele Mauceri e Salvatore Maiolino.
All'udienza del 20.1.2020, il procuratore di dichiarava il decesso del Persona_3
suo assistito, avvenuto in data 2.5.2019, ed il giudice istruttore dichiarava l'interruzione del processo.
In data 22.6.2020 la curatela depositava ricorso ex art. 303 c.p.c. con cui chiedeva al
Tribunale di fissare l'udienza di prosecuzione del giudizio, evidenziando che prima dell'interruzione era stata già calendarizzata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il giudice istruttore, con decreto del 25.6.2020, fissava l'udienza del 22.9.2020.
La curatela provvedeva a notificare il ricorso ex art. 303 c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, tramite ufficiale giudiziario, in data 6.7.2020 (ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con restituzione delle relative cartoline per compiuta giacenza;
v. documentazione prodotta in data 20.9.2020) sia ex art. 303, comma 2, c.p.c.,
pagina 4 di 20 impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto nell'ultimo Persona_3
domicilio nell'anno dal decesso, che, direttamente nei confronti di e di Parte_1
(già peraltro in causa in proprio) n.q. di eredi di (peraltro Parte_4 Persona_3
notificando ulteriormente la riassunzione, telematicamente, presso il loro procuratore costituito).
All'udienza del 22.9.2020 e non comparivano. Nessuno si Parte_1 Parte_4
costituiva in giudizio quale erede di . Persona_3
Il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In data 20.11.2020 il procuratore di e depositava comparsa Parte_1 Parte_4
conclusionale il cui contenuto di seguito si trascrive:
“Con il presente atto il sottoscritto difensore, comunica a tutte le parti costituite ed al
Tribunale l'avvenuto decesso di , giusta certificato di morte rilasciato Persona_3
dall' Ufficiale dello stato civile di Siracusa il 06/05/2019, e chiede che venga dichiarata
l'interruzione del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c.
A tal proposito si rileva come, alla luce della modifica legislativa sullo svolgimento del processo civile, essendo venuta meno l'udienza di discussione davanti al collegio, che costituisce ai sensi dell'art. 300 c.p.c., il termine ultimo per la dichiarazione dell'evento causa dell'interruzione, non può esservi dubbio che tale termine ultimo vada riportato alla scadenza del deposito della conclusionale e delle memorie di replica.
In tal senso, dopo orientamenti oscillanti il Supremo Collegio con ordinanza della sesta sezione n. 14472 del 09/06/2017 che si produce, conforme all'arresto n. 1845 della sez.
I°, del 26/01/2011, in via incidentale, ha confermato la tesi su esposta, pronunciando il seguente principio:” In tema d'interruzione del processo, la morte o la perdita della capacità della parte costituita in giudizio, qualora sia dichiarata o notificata successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali
e delle memorie di replica, non produce alcun effetto interruttivo, atteso che, nella
pagina 5 di 20 disciplina introdotta dalla legge n. 353 del 1990, tale ipotesi è equiparabile a quella in cui l'evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio.” Alla luce di quanto sopra chiede, pertanto, che il Tribunale voglia dichiarare l'interruzione del procedimento, si produce, altresì, atto di rinuncia all'eredità di , da parte degli eredi, anch'essi convenuti nel presente Persona_3
giudizio, giusta atto in notar del 02/07/2019 rep. 72024” (grassetto e Per_4
sottolineato aggiunti).
Con la memoria di replica la curatela evidenziava preliminarmente che, il decesso di era già stato dichiarato dal suo procuratore all'udienza del 20.1.2020 e Persona_3
che il processo, per questa ragione, era già stato interrotto e ritualmente riassunto tramite la notifica del decreto ex art. 303 c.p.c. sia impersonalmente e collettivamente ai suoi eredi che, direttamente, ai chiamati all'eredità, già in causa, e Parte_1 Pt_4
di talché la richiesta di nuova interruzione del processo doveva essere rigettata.
[...]
Chiedeva in via subordinata, nel caso in cui il Tribunale lo avesse ritenuto necessario, di essere rimessa in termini per integrare il contraddittorio nei confronti dei figli minorenni di . Parte_1
In data 21.1.2021 il Tribunale adottava il provvedimento che di seguito si trascrive:
“rilevata la rinuncia all'eredità depositata con la comparsa conclusionale da e Pt_4
(nei cui confronti era stato già riassunto il giudizio a seguito di Parte_1
interruzione e che, comunque, erano stati citati anche in proprio) nella qualità di chiamati all'eredità di;
Persona_3
rilevato che parte attrice ha chiesto di essere rimessa in termini per la citazione in giudizio dei figli di , che sono divenuti, quindi, chiamati all'eredità per Parte_1
rappresentazione; ritenuta fondata la richiesta perché necessario, a questo punto, integrare il contraddittorio nei confronti di questi ultimi;
per questi motivi
, rimette la causa sul ruolo onerando parte attrice di notificare la citazione ed i verbali di
pagina 6 di 20 causa ai chiamati all'eredità nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
fissa per la comparizione l'udienza del 24.5.2021 ore 9.00 innanzi al giudice relatore”.
In data 10.2.2021 (ultimo giorno dei quindici assegnati dal Tribunale), la curatela tentava la notifica ai minori e , in persona di entrambi Persona_1 Parte_2
i genitori e , tramite ufficiale giudiziario, cercando di Parte_1 Parte_3
reperirli presso l'abitazione sita in Siracusa, via Noto 36, int. 7 (ove la precedente notifica della riassunzione, nel mese di luglio dell'anno precedente, era avvenuta con successo), senza riuscirvi atteso che, presso l'abitazione in questione, l'ufficiale giudiziario rinveniva la nuova proprietaria (v. documentazione prodotta Parte_9
dalla curatela in data 23.5.2021).
Un giorno prima del 10.2.2021, ossia in data 9.2.2021, il procuratore di Parte_1
depositava nel fascicolo telematico la nota che di seguito si trascrive: “Il sottoscritto avv.
Michele Mauceri, nella qualità di procuratore e difensore del Sig. , Parte_1
dichiara di depositare nella procedura in epigrafe rinuncia all'eredità di
[...]
da parte dei figli minori di autorizzata dal Giudice Tutelare Per_3 Parte_1
depositata al Tribunale di Siracusa in data 8/2/2021” (grassetto e sottolineato aggiunti).
L'allegato semplice alla nota, prodotto telematicamente, pur risultando denominato:
“ALLEGATO – RINUNCIA.pdf”, conteneva invece la sola ultima pagina della istanza in data 28.1.2021, proposta da e con cui i predetti, quali Parte_1 Parte_3
esercenti la potestà genitoriale sui figli minori e , Persona_1 Parte_2
chiedevano al Giudice Tutelare di Siracusa di essere autorizzati a rinunciare puramente e semplicemente all'eredità relitta di , nonno dei minori, con in calce il Persona_3
provvedimento di autorizzazione in data 5.2.2021 e depositato l'8.2.2021.
All'udienza del 24.5.2021, nell'assenza del procuratore di e Parte_1 Pt_4
il procuratore della curatela esponeva: “che i chiamati all'eredità di
[...] Per_3
e, quindi, per rappresentazione attesa la rinuncia di , i figli minori
[...] Parte_1
di quest'ultimo e , hanno rinunciato anch'essi alla eredità del Per_1 Pt_2
pagina 7 di 20 nonno come da dichiarazione resa ed autorizzata dal giudice tutelare” e chiedeva “un rinvio dell'udienza per potere provvedere alla notifica della citazione e degli atti di causa al curatore dell'eredità giacente che è in corso di nomina in quanto l'istanza relativa è già stata depositata”.
Il giudice istruttore concedeva il chiesto rinvio al 29.11.2021, onerando la curatela di procedere alla notifica nei confronti del curatore dell'eredità giacente.
Con provvedimento in data 14.7.2021, in accoglimento del ricorso presentato dalla curatela e ritenendo che ne sussistessero i presupposti di legge, il Tribunale di Siracusa nominava curatore dell'eredità giacente di , l'avv. Persona_3 Parte_6
“apparendo necessaria l'amministrazione dei beni relitti, anche al fine di integrare il contraddittorio nelle cause che coinvolgono l'eredità, tra le quali rientra la controversia n. R.G. 18075/2017 pendente davanti alla Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Catania ed instaurata dalla curatela ricorrente” (v. provvedimento in atti).
Ottenuta la nomina del curatore dell'eredità giacente, la curatela provvedeva ad effettuare la notifica nei suoi confronti di cui produceva prova in allegato alle note di trattazione scritta, depositate in data 22.11.2021, per l'udienza del 29.11.2021.
In data 24.11.2021, e quindi dopo che era scaduto il termine fino alle ore 12.00 del sesto giorno prima dell'udienza fissato con il decreto del 6.9.2021, il procuratore di
[...]
e depositava le note di trattazione scritta per l'udienza del Pt_1 Parte_4
29.11.2021, che si seguito si trascrivono:
“Nell'interesse dei propri rappresentati e , l'Avv. Michele Parte_1 Parte_4
Mauceri, rileva come il processo debba essere dichiarato estinto non essendo stata eseguita alcuna regolare notifica in ossequio all'udienza collegiale del 21/1/2021.
Ed invero, è agli atti di causa la notifica solo tentata da parte attrice nei confronti dei
Sigg.ri e , presso un indirizzo ove gli stessi non erano Parte_1 Parte_3
più residenti da oltre un mese, come documentato dal certificato di residenza storico di
, e del certificato di residenza e stato di famiglia rilasciato per i coniugi Parte_1
pagina 8 di 20 – e della richiesta di variazione di indirizzo. Pt_1 Pt_3
A tal proposito va eccepito come era preciso onere di parte riassumente il processo richiedere la fissazione di un nuovo termine o almeno rinotificare l'atto presso la nuova residenza dei coniugi – ciò alla luce della dichiarazione resa dalla Sig.ra Pt_1 Pt_3
all'Ufficiale Giudiziario in data 10/2/2021, in sede di tentata notifica Parte_9
dell'atto.
Su tale omessa notifica parte attrice ha sorvolato allorquando, all'udienza del
24/5/2021, allorquando ha richiesto un rinvio onde provvedere alla notifica della citazione e degli atti di causa al curatore dell'eredità giacente, affermando una circostanza inesistente, ovvero che fosse stata eseguita dai genitori – la Pt_1 Pt_3
rinuncia all'eredità per conto dei figli minori e . Per_1 Pt_2
Ed infatti di tale rinuncia non v'è traccia, agli atti, e ciò perché tale rinuncia ad oggi non è stata effettuata (grassetto e sottolineato aggiunti).
Permaneva, e permane pertanto, la legittimazione processuale dei genitori dei minori autorizzati alla rinuncia all'eredità, essendosi proceduto alla rinuncia stessa, e conseguentemente era onere processuale di parte attrice procedere alla rinnovazione della notifica non andata a buon fine, a causa del mancato controllo della reale residenza dei destinatari.
Viceversa parte attrice, nella consapevolezza delle conseguenze di tale omessa notifica
(l'estinzione del giudizio) ha ritenuto di superare tutto ciò, con la nomina del curatore dell'eredità giacente, che appare, fra l'altro, viziata per le considerazioni sopra esposte, ovvero la mancata rinuncia da parte dei genitori dei minori ed Parte_2
. Per_1
Questa difesa ben conosce la giurisprudenza costante che si è venuta a formare sulle conseguenze della mancata notifica del ricorso per riassunzione, con particolare riferimento alla mancata trasmissione del vizio di notifica del ricorso per riassunzione alla riassunzione medesima, ma la fattispecie in esame è ben diversa.
Ed invero, la mancata notifica del ricorso per riassunzione nei confronti degli eredi di
pagina 9 di 20 , a seguito della rinuncia dei primi chiamati e Persona_3 Parte_1 Pt_4
non è stata mai sanata né è stata avanzata la richiesta di procedere alla nuova
[...]
necessaria notifica, a nulla valendo la successiva ad un curatore di eredità giacente, fra
l'altro nominato sulla base di una rinuncia all'eredità, che è del tutto inesistente, e che ne costituisce un presupposto necessario.
La conseguenza è che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, 3° comma e 307
3° e 4° comma c.p.c., il Giudice deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, e la estinzione che espressamente con la presente nota d'udienza si richiedono”.
Disposto un breve rinvio dal giudice istruttore per consentire la celebrazione di udienza in presenza, vista anche la questione pregiudiziale sollevata con la nota cartolare depositata in ritardo da e all'udienza del 20.12.2021 la Parte_1 Parte_4
causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190
c.p.c.
Con la sentenza appellata il Tribunale, in ordine alla eccezione di estinzione sollevata dal procuratore di e dopo avere evidenziato che era stata la Parte_1 Parte_4
stessa difesa a dichiarare, con le note depositate il 9.2.2021, di avere depositato la rinuncia all'eredità da parte dei minori e , riteneva che Persona_1 Parte_2
“L'eccezione pertanto è all'evidenza infondata, in quanto parte attrice si è resa diligente ed ha correttamente assolto i propri oneri in funzione del principio della ragionevole durata del processo, laddove l'eccezione sollevata dai convenuti è strutturalmente contraddittoria, in quanto si fonda su allegazione provenienti dalla stessa parte di fatti opposti tra di loro”.
Il Tribunale quindi pronunciava condanna, oltre che in danno di e Parte_1 Pt_4
in danno anche della curatela dell'eredità giacente di , non
[...] Persona_3
costituitasi in giudizio.
Tanto premesso, con l'appello per cui è causa, (in proprio) e Parte_1 Pt_4
e e , nella qualità di esercenti la potestà
[...] Parte_1 Parte_3
genitoriale sui minori e in relazione ai quali viene Persona_1 Parte_2
pagina 10 di 20 reiteratamente predicata la condizione attuale di chiamati all'eredità di , Persona_5
non rinuncianti e nemmeno accettanti con il beneficio di inventario, bensì soltanto in attesa di decidere cosa fare della delazione ereditaria del nonno, hanno criticato la sentenza impugnata, sostanzialmente, perché resa nel merito anziché arrestarsi, in rito, alla declaratoria di estinzione del processo, e perché sarebbe nulla per avere pretermesso i litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c., e . Persona_1 Parte_2
Ritiene la Corte che entrambi i motivi di gravame siano del tutto destituiti di fondamento.
Il compiuto esame degli stessi presuppone il richiamo di alcune nozioni di diritto civile e di procedura civile di cui si deve fare applicazione nel caso a mani.
Innanzitutto, Cass., sez. II, 12 gennaio 2024, n. 1330, in parte motiva, ha chiarito che:
“Occorre allora distinguere i principi e le regole che presiedono alla valida riattivazione del processo interrotto a causa del decesso della parte originaria da quelli che riguardano l'accertamento e l'acquisto, sul piano sostanziale, della qualità di erede
e la titolarità del rapporto di debito per le passività ereditarie.
Sotto il primo profilo, in caso di successione a titolo universale in seguito al decesso di una parte processuale, è prioritaria l'esigenza di garantire la celere e regolare e rituale riattivazione del processo interrotto nei confronti dei successori a titolo universale, destinati subentrare nella posizione processuale del de cuius.
Diverso è invece il problema dell'accertamento dell'effettivo possesso della qualità di erede, che investe il rapporto sostanziale di debito e che è disciplinato dalle regole generali in tema di riparto dell'onere della prova e dalle norme sostanziali che contemplano le forme di accettazione dell'eredità.
Si è giustamente affermato che “i due profili non possono essere confusi, nel senso che le esigenze di verifica del fatto successorio, desunte dalle norme della disciplina processuale come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, sono funzionali esclusivamente a consentire la ripresa del processo interrotto e non possono essere trasposte sul diverso piano dell'accertamento del rapporto giuridico controverso, non
pagina 11 di 20 potendo istituirsi alcuna corrispondenza tra la verifica dell'osservanza della regola processuale e l'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa” (cfr. Cass.
25885/2020).
Quanto alla prova richiesta per la riassunzione della causa, le norme sull'interruzione delineano un regime di favore per la parte che intenda coltivare il processo, potendo notificare l'atto di riassunzione impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto, senza dimostrare che i destinatari siano gli eredi effettivi della parte deceduta anche dal punto di vista sostanziale. Lo stesso criterio di prova vale in caso di notifica diretta ai soggetti che, in virtù del rapporto di parentela con il defunto, appaiano legittimati a subentrare nel processo come eredi”.
Cass., sez. II, 18 maggio 2022, n. 15995, ha poi chiarito che: “In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del “de cuius” senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante
e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti”.
La nomina del curatore dell'eredità giacente vede quale suoi presupposti, secondo quanto stabilito dall'art. 528 c.c., la mancata accettazione dell'eredità da parte del chiamato che non sia nel possesso dei beni ereditari e non già la previa rinuncia all'eredità da parte del predetto, secondo quanto sembrerebbero intendere gli appellanti
(art. 528 c.c.: “Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso dei beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità”) e la pagina 12 di 20 “cessazione della curatela”, secondo quanto stabilito dall'art. 532 c.c., è determinata dall'accettazione dell'eredità da parte del chiamato (“Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata”), mentre l'art. 460 c.c. (rubricato: “Poteri del chiamato prima dell'accettazione”), al terzo comma, dispone che “Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528 c.c.”.
In punto di fatto va poi ricordato che e , all'epoca in Persona_1 Parte_2
cui è stata tentata la notifica dell'atto di riassunzione nei loro confronti così come ancora oggi, versavano nella condizione di chiamati all'eredità del nonno non Persona_3
avendola né accettata, con beneficio di inventario trattandosi di minorenni come imposto dall'art. 471 c.c., né avendovi rinunciato, sebbene i loro esercenti la potestà genitoriale siano stati a tal uopo da lungo tempo autorizzati dal Giudice Tutelare.
Ancora, dopo l'interruzione del processo pronunciata dal giudice istruttore all'udienza del 20.1.2020 a seguito della dichiarazione del decesso di resa dal suo Persona_3
procuratore, la curatela ha riassunto il giudizio notificando il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, in data 6.7.2020, sia ex art. 303, comma 2, c.p.c. impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto, che, direttamente, a quelli che risultavano essere allora i chiamati all'eredità, ossia ai suoi figli e Parte_1 Pt_4
già peraltro evocati in giudizio in proprio.
[...]
A questo punto è possibile prendere analiticamente in esame i motivi di gravame, articolati dagli appellanti alle pp. da 11 a 15 dell'atto di appello nei termini appresso trascritti.
Sostengono gli appellanti, dopo avere trascritto la parte della sentenza impugnata con cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di estinzione del processo sollevata con le note cartolari del 24.11.2021: “Al fine di comprendere appieno il grave errore in procedendo posto in essere dal Giudice di prime cure, va svolta una breve premessa all'istituto della rimessione in termini ed, in particolare, sul rapporto intercorrente tra lo stesso e la vocatio in ius della parte convenuta, istituti che nel caso specifico sono
pagina 13 di 20 stati, totalmente, disattesi da parte del Giudice di primo grado.
Ed invero, va ricordato che, con particolare riferimento al rinnovo della citazione nei giudizi di primo grado, esiste un'unica norma regolatrice rappresentata dall'art. 294 1° comma c.p.c. che stabilisce che ove il convenuto non si costituisca in giudizio ed il G.I. rilevi un vizio che importi la nullità della notifica della citazione, deve essere fissato all'attore un termine perentorio per rinnovarla.
Ed è proprio sulla base di tali previsioni di legge, che il Collegio, rilevata la nullità della notifica della prima riassunzione poiché svolta nei confronti degli eredi rinunciatari e , ordinava al attore il termine Parte_1 Parte_4 CP_1
perentorio di giorni 15 per il rinnovo della notifica dei chiamati all'eredità succeduti per rappresentazione, rinviando all'udienza del 24.05.2021.
A seguito di tale provvedimento, pertanto, è incontestabile che in capo a CP_1
attore fosse sorto uno specifico onere da assolvere entro il termine perentorio assegnatogli di 15 giorni, e che, pertanto, la notifica in questione dovesse avvenire entro la data del 10.02.2021.
Di contro, invece, come già rilevato nella parte descritta dallo svolgimento del precedente di primo grado, la difesa del ebbe ad operare il mancato CP_1
assolvimento dell'onere suddetto sotto un duplice profilo:
a) Ebbe a notificare la riassunzione all'ultimo giorno in data 10.02.2021 nei confronti di e , nella qualità di genitori esercenti la patria Parte_1 Parte_3
potestà sui minori chiamati all'eredità senza effettuare le preventive ricerche circa
l'attuale residenza degli stessi, correndo così in una notifica inesistente o quantomeno nulla;
b) Pur dinnanzi ad una notifica nulla causata da un errore imputabile alla difesa del
, la stessa non si adoperava, in alcun modo, di eseguire una nuova notifica, CP_1
restando, invece, del tutto inerte sino all'udienza del 24.05.2021 (quindi per ben 3 mesi).”.
Questa parte del motivo di appello è errata innanzitutto laddove assume che, nel pagina 14 di 20 provvedimento di rimessione sul ruolo del 21.1.2021 “il Collegio, rilevata la nullità della notifica della prima riassunzione poiché svolta nei confronti degli eredi rinunciatari e , ordinava al Fallimento attore il termine Parte_1 Parte_4
perentorio di giorni 15 per il rinnovo della notifica dei chiamati all'eredità succeduti per rappresentazione, rinviando all'udienza del 24.05.2021.” (sottolineato aggiunto).
Invero in nessuna parte del provvedimento in questione viene rilevata la detta nullità della notifica della riassunzione – che peraltro sarebbe del tutto inesistente atteso che non una, ma due notifiche perfettamente valide del ricorso in riassunzione sono state eseguite dalla curatela –, mentre piuttosto l'integrazione del contraddittorio disposta dal
Tribunale nei confronti dei nipoti di era, all'evidenza – ferma la Persona_3
regolare riattivazione del processo a seguito della sua interruzione dichiarata in data
20.1.2020 e dovendosi escludere il ricorrere di qualsivoglia causa di estinzione per omessa tempestiva riassunzione –, finalizzata a consentire la partecipazione al giudizio di quelli che, in ragione della rinuncia all'eredità manifestata dai figli del deceduto, quali chiamati all'eredità avrebbero potuto rispondere, salvo il caso di rinuncia, del debito ereditario del nonno per il caso di accoglimento della domanda giudiziale spiegata nei suoi confronti dalla curatela.
Il motivo di gravame procede nel sostenere che il termine di gg. 15 fissato dal Tribunale per notificare ai nipoti di “la citazione ed i verbali di causa” (e non, Persona_5
sintomaticamente, il ricorso in riassunzione), perentorio ai sensi dell'art. 291, comma 1,
c.p.c. (sebbene mai i destinatari della notifica fossero mai stati prima citati), non sarebbe stato colpevolmente rispettato dalla curatela determinando l'estinzione del processo.
In particolare, la colpa della curatela avrebbe dovuto essere ravvisata nell'avere prima tentato la notifica presso l'abitazione da cui il nucleo familiare di si era Parte_1
trasferito, e poi richiesto ed ottenuto dal giudice istruttore, all'udienza del 24.5.2021, un nuovo termine per la notifica al curatore dell'eredità giacente, basandosi sul falso presupposto secondo cui i nipoti di avevano rinunciato all'eredità del Persona_3
nonno, atteso nessuna rinuncia era stata da loro, in persona dei genitori esercenti la pagina 15 di 20 potestà, formalizzata.
Anche in questa parte il motivo di appello si appalesa infondato.
Invero, tralasciando l'erroneità del riferimento all'art. 291, comma 1, c.p.c., sembra chiaro alla Corte che in nessuna decadenza la curatela sia incorsa in primo luogo perché ha tentato la notifica ai nipoti di entro il termine di gg. 15 assegnatole Persona_3
dal Tribunale (presso l'abitazione ove la notifica del ricorso in riassunzione nei confronti del loro padre, eseguita appena sei mesi prima, era andata a buon fine), e poi perché la mancata, immediata, rinnovazione della notifica sempre nei confronti dei nipoti di
[...]
e la concessione, da parte del giudice istruttore, all'udienza del 24.5.2021, di Per_3
un nuovo termine per eseguire la notifica nei confronti dell'eredità giacente, sono il risultato dell'errore perfettamente scusabile, in cui è incorsa prima l'attrice e poi il
Tribunale, in forza della condotta processuale tenuta dal procuratore di e Parte_1
Parte_4
Si è sopra evidenziato infatti che, il giorno prima della scadenza del termine assegnato dal Tribunale con il provvedimento del 21.1.2021 per integrare il contraddittorio nei confronti di e , il procuratore di , Persona_1 Parte_2 Parte_1
esercente la potestà genitoriale sui detti minori, depositava nel fascicolo processuale la nota il cui contenuto si trascrive nuovamente: “Il sottoscritto avv. Michele Mauceri, nella qualità di procuratore e difensore del Sig. , dichiara di depositare Parte_1
nella procedura in epigrafe rinuncia all'eredità di da parte dei figli Persona_3
minori di autorizzata dal Giudice Tutelare depositata al Tribunale di Parte_1
Siracusa in data 8/2/2021” (grassetto e sottolineato aggiunti).
L'allegato semplice alla nota, prodotto telematicamente, era denominato: “ALLEGATO
– RINUNCIA.pdf” (mentre invece conteneva soltanto la richiesta al Giudice Tutelare di essere autorizzati alla rinuncia all'eredità di ). Persona_3
Orbene, ricordato che l'art. 50 del codice deontologico forense impone all'avvocato il dovere di verità, sembra chiara alla Corte la scusabilità dell'errore in cui è incorsa la curatela atteso che l'attrice, confidando in quanto rappresentato dal procuratore di Pt_1
pagina 16 di 20 con la nota del 9.2.2021, del tutto giustificatamente ha omesso di ripetere la Pt_1
notifica ai suoi figli (presso la nuova residenza familiare), visto che gli stessi avevano asseritamente rinunciato all'eredità, ed ha, anche in questo caso del tutto ragionevolmente, atteso l'udienza immediatamente successiva in cui, sempre sulla base della rinuncia all'eredità da parte dei minori in precedenza dichiarata e documentata da parte avversa, chiesto ed ottenuto dal giudice istruttore un nuovo termine per notificare la citazione, stante la inutilità di evocare in giudizio chiamati all'eredità che ad essa avevano già rinunciato, al curatore dell'eredità giacente previa sua nomina da parte dell'A.G. competente.
Alla luce di quanto esposto sembra evidente alla Corte che nessuna causa di estinzione per omessa integrazione del contraddittorio nel termine assegnato dal Tribunale sia dato ravvisare.
Proseguendo nell'esame dei motivi di gravame gli appellanti si sono poi doluti della violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. per essere stata la sentenza impugnata resa senza la partecipazione di e al giudizio, atteso che, Persona_1 Parte_2
contrariamente a quanto dichiarato dal loro difensore con la nota del 9.2.2021, mai essi avevano rinunciato all'eredità del nonno ed essendo ancora in tempo per accettarla anche con il beneficio di inventario.
Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile, laddove sia stato proposto da
[...]
e , e che comunque sia infondato. Per_1 Parte_2
Va premesso che, come sopra già ricordato, e contrariamente a quanto sembrano sostenere gli appellanti, nel caso a mani sussistevano, così come ancora oggi sussistono,
i presupposti per addivenire alla nomina del curatore dell'eredità giacente atteso che, come gli appellanti e hanno reiteratamente ribadito, Persona_1 Parte_2
gli stessi versavano, e versano, nella condizione di chiamati all'eredità che non hanno né rinunciato né accettato l'eredità del nonno.
Del tutto correttamente, quindi, è stata chiesta ed ottenuta dalla curatela fallimentare, interessata a spiegare le sue domande contro chi avrebbe potuto essere rispondere del pagina 17 di 20 debito risarcitorio del de cuius per cui è causa, la nomina del curatore Persona_3
dell'eredità giacente.
Conseguentemente è da escludere che la sentenza appellata sia stata resa in mancanza di un contraddittore necessario o nei confronti di un soggetto privo di legittimazione (v.
Cass., sez. I, 5 luglio 1990, n. 7076, secondo cui: “Il curatore dell'eredità giacente è legittimato a subentrare nei rapporti processuali pendenti, a tutela dell'eredità, fino al momento in cui il chiamato all'eredità, che non è nel possesso dei beni ereditari, dichiari di accettarla, e senza che l'efficacia retroattiva di detta accettazione incida sulla legittimazione ad causam esercitata medio tempore dal curatore”).
Sotto altro profilo, poi, posto che la curatela dell'eredità giacente, in mancanza di accettazione da parte dei chiamati all'eredità odierni appellanti, non è ad oggi venuta meno per legge, in forza del disposto dell'art. 460, comma 3, c.p.c. sopra richiamato, ai predetti nipoti di , anche qualora si volesse ritenere che la proposizione Persona_3
dell'appello costituisca atto conservativo dell'eredità, la detta attività processuale risulta preclusa (cfr. Cass., sez. II, 29 agosto 1991, n. 9228, la quale ha chiarito che vi è alternatività tra i poteri del chiamato all'eredità ex art. 460 c.c., prima dell'accettazione,
e quelli del curatore dell'eredità giacente nominato ai sensi dell'art. 528 c.c.).
Né potrebbe sostenersi che la proposizione dell'appello configuri un caso di accettazione tacita dell'eredità in primo luogo perché, testualmente, nell'atto di appello gli appellanti espressamente sostengono che non hanno ancora deciso se accettare o rinunciare all'eredità di e poi perché, in ogni caso, trattandosi di minori, i predetti Persona_3
dovrebbero accettare con il beneficio di inventario previa autorizzazione del giudice tutelare, nel caso a mani inesistente, e tutto ciò fermo restando che, se anche l'appello dei nipoti di fosse ritenuto ammissibile, considerato che lo stesso non Persona_3
contiene nessuna censura nel merito della decisione impugnata, per le ragioni sopra esposte lo stesso andrebbe comunque respinto, non essendo stata sottoposta a questa pagina 18 di 20 Corte alcuna critica di merito su cui il giudice di appello potrebbe esprimersi rivisitando la decisione assunta dal Tribunale.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo all'importo per cui la domanda è stata accolta in primo grado, tra gli appellanti e la curatela del fallimento, come in dispositivo, con condanna in favore dell'erario attesa l'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato.
L'autoevidente abuso del processo realizzato dagli appellanti dando essi stessi causa alle ragioni poste a fondamento dell'appello, impongono di condannarli tutti in solido, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento dell'ulteriore somma fissata in misura pari quella liquidate per le spese di lite (v. Cass., sez. un., 13 settembre 2018, n. 22405 e, sulla quantificazione della somma, Cass., sez. II, 10 aprile 2024, n. 9679).
Non va invece statuito sulle spese avuto riguardo alla costituzione in giudizio di
[...]
e , quali eredi di , nei cui confronti CP_2 Controparte_3 Persona_2
nessuno ha spiegato domande.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1645/22 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e quali esercenti la Parte_1 Parte_3
potestà sui minori e in proprio Persona_1 Parte_2 Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Catania, sezione specializzata in Parte_4
materia di impresa, n. 1875/2022, pubblicata in data 30.4.2022: dichiara la contumacia di quale curatore dell'eredità giacente di Parte_6
, , , ed Persona_3 Parte_5 Parte_7 Parte_8 [...]
e rigetta l'appello; Controparte_4
condanna gli appellanti in solido, in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR
115/2002, al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in €
40.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.; condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore della curatela del fallimento ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., della somma equitativamente CP_1
pagina 19 di 20 determinata in € 40.000,00.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 19 febbraio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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