Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/07/2025, n. 14776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14776 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14776/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03438/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3438 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Quargnento, Comune di Castelletto Monferrato, Comune di Fubine Monferrato, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Oneglia e Andrea Di Leo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Di Leo in Roma, Ernesto Monaci, 13;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - in persona del Ministro pro tempore , I.S.I.N. - Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, Direzione Generale per l'Approvvigionamento e l'Efficienza Competitiva Energetica del Ministero dello Sviluppo Economico, - Direzione Generale per l'Economia Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituiti in giudizio;
Sogin S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Elisa Lenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni, 44;
nei confronti
Comune di Montalto di Castro in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- della c.d. Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee all'insediamento e realizzazione del Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi C.N.A.P.I. realizzata da SO.G.I.N. SP pubblicata il giorno 5 gennaio 2021 nella parte in cui comprende, anziché escluderle del tutto, le Aree AL-8, site in territorio dei Comuni di Alessandria, Quargnento e Castelletto Monferrato e AL-14, sita in territorio dei Comuni di Quargnento e Fubine Monferrato;
- della c.d. Proposta di Ordine di Idoneità contenuta nella cd. Proposta nella parte in cui, tra le Aree ritenute potenzialmente idonee, inserisce le Aree AL-8 ed AL-14 con valutazioni “favorevoli”, anziché escluderle del tutto da essa;
- di tutti i pareri di conformità della cd. Proposta di SO.G.I.N. SP alla Guida Tecnica 29 dell'ISPRA e SSG-29 della IAEA, pareri espressi da I.S.I.N., da ultimo, con nota del 5.3.2020 diretta al Ministero dello Sviluppo Economico, ove essi si possano configurare come atti impugnabili e non meramente interni;
- del D.P.C.M. 30 ottobre 2019, con il quale veniva approvato il Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nella parte in cui si potesse configurare come recettivo e confermativo della validità della cd. Proposta di C.N.A.P.I.;
- del Decreto Interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per l'Approvvigionamento e l'Efficienza competitiva energetica - e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per l'Economia Circolare - in data 30 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 5 gennaio 2021, nella parte in cui dà atto che la C.N.A.P.I. e la c.d. Proposta di Ordine di Idoneità delle Aree in esse inserite, quanto alle Aree AL-8 ed AL-14, sono realizzate in conformità ai parametri di legge;
- delle c.d. Risposte formulate da SO.G.I.N. SP alle Osservazioni proposte dal Comune di Quargnento, in particolare quanto contenuto nei punti 17 e seguenti delle Risposte fornite da SO.G.I.N., ove si ritenesse che tali Risposte costituiscano provvedimento reiterativo e confermativo della c.d. Proposta di Ordine di Idoneità delle aree AL-8 ed AL-14;
- della Guida tecnica n. 29 di ISPRA, ora I.S.I.N., nella parte in cui attribuisce solamente alle aree costiere - vedasi parametro CE 8 - sulla loro presunta caratteristica turistica, e non a tutte le località e territori effettivamente tali, l'esclusione dalla collocazione potenziale del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico della C.N.A.P.I.;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e per ogni conseguente statuizione;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Quargnento il 19/02/2024:
per l'annullamento
- del c.d. Elenco delle 51 aree idonee alla localizzazione del Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi ovvero della Carta Nazionale delle Aree Idonee o C.N.A.I. – aree idonee all'insediamento e realizzazione del Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi e Parco Tecnologico (D-N-P-T), realizzata da SO.G.I.N. SP, pubblicata il giorno 13 dicembre 2024 e comunicata e resa nota dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il 13 dicembre 2024, nella parte in cui comprende, anziché escluderle del tutto, definendole idonee, le Aree AL-8, site in territorio dei Comuni di Alessandria, Quargnento e Castelletto Monferrato e AL-14, site in territorio dei Comuni di Quargnento e Fubine Monferrato;
- nonché di ogni altro atto antecedente e presupposto, conseguente e per ogni conseguente decisione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della società Sogin S.p.A. e del Ministero della Transizione Ecologica;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 luglio 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato i Comuni di QUARGNENTO, di CASTELLETTO MONFERRATO e di FUBINE MONFERRATO hanno adito l’intestato Tribunale per l’annullamento, principaliter , della cd. Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee all’insediamento e realizzazione del Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi C.N.A.P.I. realizzata dalla società SO.G.I.N. SP pubblicata il giorno 5 gennaio 2021, nella parte in cui comprende, anziché escluderle del tutto, le Aree AL-8, site nel territorio dei Comuni di Alessandria, Quargnento e Castelletto Monferrato e AL-14, site nel territorio dei Comuni di Quargnento e Fubine Monferrato, e degli ulteriori atti specificati in epigrafe.
Gli enti civici ricorrenti lamentano l’illegittimità della Proposta del C.N.A.P.I. formulata dalla società SO.G.I.N. SP ritenendola non adeguata al rispetto dei criteri di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni, e di carattere immediatamente lesivo in quanto atto non endoprocedimentale.
Secondo la tesi dei ricorrenti la proposta costituirebbe un atto immediatamente lesivo, perché consente la prosecuzione di attività procedurali nell’ambito di un iter amministrativo dal quale invece dovevano esser escluse ab initio le due aree nel territorio de quo .
2. Il gravame è affidato alla denuncia di sei articolate doglianze con cui si deducono vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
3. Si sono costituite in resistenza al ricorso il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della transizione Ecologica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, versando nel fascicolo processuale documenti ed una relazione difensiva con la quale hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in quanto il gravame si appunterebbe su un atto endoprocedimentale privo di attitudine lesiva.
Nel merito la difesa erariale ha poi contestato sia l'esposizione di fatto che i profili di diritto dedotti ed ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto privo di merito di fondatezza.
4. Successivamente parte ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti con cui è stato impugnato il cd. Elenco delle 51 aree idonee alla localizzazione del Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi ovvero della Carta Nazionale delle Aree Idonee o C.N.A.I. – aree idonee all’insediamento e realizzazione del Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi e Parco Tecnologico (D-N-P-T) , realizzata dalla società SO.G.I.N. SP, pubblicata il giorno 13 dicembre 2024 e comunicata e resa nota dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il 13 dicembre 2024, nella parte in cui comprende, anziché escluderle del tutto, definendole idonee, le Aree AL-8, site nel territorio dei Comuni di Alessandria, Quargnento e Castelletto Monferrato e AL-14, site nel territorio dei Comuni di Quargnento e Fubine Monferrato.
5. In prossimità dell’udienza di trattazione di merito, le Amministrazioni resistenti e la società IN SP hanno versato agli atti del giudizio ulteriore documentazione e memorie ex art. 73 c.p.a., con le quali hanno ribadito l’inammissibilità del ricorso introduttivo per le ragioni già esposte, nonché dell’atto per motivi aggiunti perché il procedimento di approvazione della CNAI allo stato non si è ancora concluso essendo in fase istruttoria.
Secondo i Ministeri intimati la proposta di CNAI deve ancora essere approvata con decreto ministeriale concertato, previo espletamento della Valutazione Ambientale Strategica (introdotto con il comma 5 quinquies del D.lgs n. 31/2010) nel corso della quale saranno effettuate ulteriori valutazioni tecniche che potrebbero anche comportare una sostanziale modifica dell’elenco delle aree della proposta di CNAI.
Anche la società IN SP insiste affinché il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti siano dichiarati inammissibili attesa la natura endoprocedimentale degli atti impugnati.
6. All’udienza pubblica di smaltimento arretrato del 4 luglio 2025, tenutasi in collegamento da remoto, al termine della discussione, la causa è stata chiamata ed introitata per la decisione.
7. In via preliminare, seguendo la tassonomia propria delle questioni secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015, in ordine logico è prioritario l’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità formulata dalle parti intimate che deducono come l’impugnativa si appunti su atti privi di valenza provvedimentale non immediatamente lesivi.
L’eccezione è meritevole di positivo apprezzamento.
7.1. A norma dell’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per effetto del rinvio esterno operato dall’art. 39, comma 1, c.p.a., per poter agire nel processo amministrativo occorre essere non solo titolari di una posizione giuridica soggettiva qualificata, ma anche di una posizione di interesse a ricorrere, nel senso che non basta l’idoneità astratta a conseguire un risultato utile, ma occorre il conseguimento di un vantaggio concreto ed attuale conseguibile attraverso la pronunzia del giudice amministrativo.
Risulta, pertanto, insufficiente a radicare l’interesse al ricorso il riferimento ad una utilità meramente ipotetica o eventuale, che richiede, per la sua compiuta realizzazione, come avviene nella vicenda in esame, il passaggio attraverso una pluralità di fasi e di atti ricadenti nella sfera della più ampia disponibilità dell’Amministrazione (cfr. Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 4).
Per regola consolidata della giurisprudenza del Giudice amministrativo, “ nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non può essere impugnato in via autonoma, atteso che la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile alla statuizione che conclude il procedimento, con la conseguenza che quello va gravato insieme a questa ” ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2020, n. 46; Cons. Stato, Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7476; Sez. IV, 11 ottobre 2018, n. 5846; Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 5331; Sez. IV, 12 giugno 2017, n. 2858; sez. VI, 28 giugno 2016, n. 2862; Sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1913). Ed infatti è soltanto l'atto conclusivo del procedimento ad incidere sulla sfera giuridica dei destinatari (Cfr. ex multis T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 05/03/2020, n. 439).
7.2. Richiamate le predette coordinate ermeneutiche di carattere generale, appare opportuno, ai fini dell’esame della questione oggetto dell’odierno giudizio, illustrare il complesso procedimento relativo all’approvazione della Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico, delineato dall’art. 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, i cui passaggi possono essere sinteticamente riepilogati nei termini seguenti:
- “ la So.G.I.N. s.p.a. definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico proponendone contestualmente un ordine di idoneità … nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso ” (comma 1);
- “ la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l’ordine della idoneità …, il progetto preliminare e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito internet della SoGIN SpA la quale dà contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale … Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza … La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ” (comma 3);
- “ la SoGIN S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l’Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonché l’UPI, l’ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico … ” (comma 4);
- “ la SoGIN SpA, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi precedenti, entro i sessanta giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico ” (comma 5);
- “ il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell’Agenzia, che si esprime entro il termine di sessanta giorni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico. La Carta è pubblicata sui siti della SoGIN SpA, dei suddetti Ministeri e dell’Agenzia ” (comma 6).
Come già rilevato da questo Tribunale (ordinanza T.A.R. Lazio n. 12893/2022, i cui principi sono stati ribaditi nella ordinanza T.A.R. Lazio n. 8554/2024), sia la proposta di CNAPI sia la proposta di CNAI devono essere considerate come semplici proposte, aventi carattere meramente preparatorio, prive di rilevanza esterna e relative ad un segmento procedimentale in corso di completamento, non essendo ancora intervenuta da parte dei Ministeri competenti l’adozione della CNAI mediante apposito decreto.
Ne consegue, pertanto, che le impugnazioni di cui si discute sono inammissibili per carenza di attuale interesse, non essendovi alcuna effettiva utilità che potrebbe derivare ai Comuni ricorrenti dall’annullamento degli atti impugnati.
8. In definitiva, deve rilevarsi che il gravame introduttivo e l’atto per motivi aggiunti appaiono i ctu oculi inammissibili per carenza di interesse in quanto proposti per l'annullamento di atti endoprocedimentali privi di natura provvedimentale e non dotati di autonoma lesività.
9. L’accoglimento della predetta assorbente eccezione assorbe il vaglio di ogni altra censura di merito e ne rende superflua la disamina.
10. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
Oscar Marongiu, Presidente FF
Daria Valletta, Primo Referendario
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Oscar Marongiu |
IL SEGRETARIO