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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1333/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA AL, Presidente
FORTUNATO LE, Relatore
PATSCOT ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4454/2025 depositato il 08/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di OL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - OL
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 172417 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 172417 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 172417 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 2024/000172417 (cod. 07180202400044968000), notificata in data 7 dicembre 2024 dall'Agenzia delle
Entrate – NE, limitatamente ai carichi derivanti dalle seguenti cartelle di pagamento:
• n. 07120180080518002000, relativa all'IRPEF 2015, per euro 2.130,00;
• n. 07120190064929359000, relativa all'IRPEF 2014, per euro 1.857,70;
• n. 07120200039315223000, relativa all'IRPEF 2016, per euro 1.185,60;
• n. 07120210071595506000, relativa all'IRPEF 2017, per euro 140,47; per un valore complessivo della controversia pari a euro 4.706,88.
Il contribuente ha dedotto, la mancata conoscenza e nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte, affermando di non aver mai ricevuto alcuna notifica valida degli atti impositivi e di essere venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo con la notifica del preavviso di fermo del 7 dicembre 2024; il ricorrente ha contestato, in particolare, la legittimità delle notifiche eseguite, sostenendo di non essere titolare di PEC e di svolgere attività di lavoro dipendente, con conseguente necessità di notifica esclusivamente a mezzo posta ordinaria. Eccepisce inoltre larenza di motivazione del preavviso di fermo amministrativo, per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, assumendo che l'atto non consentirebbe di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione per la determinazione delle somme richieste, né il calcolo di imposta, sanzioni e interessi. Afferma la intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, deducendo che, in assenza di atti validamente notificati, i crediti IRPEF per le annualità
2014-2017 sarebbero prescritti, ritenendo applicabile il termine quinquennale. Infine invoca l'illegittimità del fermo per violazione delle sospensioni dei termini disposte in occasione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19, riservandosi di produrre ulteriore documentazione a sostegno.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di OL, depositando controdeduzioni con le quali ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio del ricorrente, avendo quest'ultimo depositato il fascicolo telematico oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 22 d.lgs. 546/1992; quindi l'inammissibilità ex artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, rilevando che le cartelle di pagamento presupposte risultano tutte regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge, con conseguente definitività delle stesse e sindacabilità del preavviso di fermo esclusivamente per vizi propri.
Nel merito, l'Ufficio ha prodotto le relate di notifica delle quattro cartelle di pagamento, nonché di due intimazioni di pagamento (nn. 07120219019390249000 e 07120249027491912000), evidenziando che una delle intimazioni è stata oggetto di precedente contenzioso definito con sentenze passate in giudicato, dalle quali emerge la piena conoscenza dei debiti da parte del contribuente. Ha inoltre sostenuto l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione, richiamando l'applicazione del termine decennale ex art. 2946 c.c. per i crediti erariali e le interruzioni della prescrizione dovute alle notifiche e alle sospensioni normative. Ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – NE, pur indicata come parte resistente, non risulta essersi costituita con difese autonome.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla resistente.
Dagli atti risulta che il ricorso è stato notificato all'Ufficio in data 5 febbraio 2025, mentre il deposito telematico del fascicolo di parte ricorrente è avvenuto in data 8 marzo 2025, ossia oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 22 d.lgs. 546/1992.
Tale circostanza, puntualmente eccepita dall'Ufficio resistente e documentalmente provata, comporta di per sé la inammissibilità del ricorso, trattandosi di termine stabilito a pena di decadenza.
In ogni caso infondato avendo l'Ufficio prodotto in giudizio le relate di notifica delle cartelle di pagamento per gli anni 2014-2017, dalle quali risulta che le notifiche sono state eseguite secondo le modalità previste dagli artt. 139 e 140 c.p.c. e dall'art. 60 d.P.R. 600/1973 e il ricorrente ha ricevuto successivamente intimazioni di pagamento, una delle quali è stata anche oggetto di precedente giudizio definito con sentenze passate in giudicato. Inoltre anche l'eccezione di prescrizione è infondata. I crediti IRPEF sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e risulta interrotta dalla notifica delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni, nonché dalle sospensioni dei termini disposte in periodo emergenziale Covid-19.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispotivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di OL così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della DPII OL che liquida in euro 400,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA AL, Presidente
FORTUNATO LE, Relatore
PATSCOT ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4454/2025 depositato il 08/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di OL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - OL
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 172417 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 172417 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 172417 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 2024/000172417 (cod. 07180202400044968000), notificata in data 7 dicembre 2024 dall'Agenzia delle
Entrate – NE, limitatamente ai carichi derivanti dalle seguenti cartelle di pagamento:
• n. 07120180080518002000, relativa all'IRPEF 2015, per euro 2.130,00;
• n. 07120190064929359000, relativa all'IRPEF 2014, per euro 1.857,70;
• n. 07120200039315223000, relativa all'IRPEF 2016, per euro 1.185,60;
• n. 07120210071595506000, relativa all'IRPEF 2017, per euro 140,47; per un valore complessivo della controversia pari a euro 4.706,88.
Il contribuente ha dedotto, la mancata conoscenza e nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte, affermando di non aver mai ricevuto alcuna notifica valida degli atti impositivi e di essere venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo con la notifica del preavviso di fermo del 7 dicembre 2024; il ricorrente ha contestato, in particolare, la legittimità delle notifiche eseguite, sostenendo di non essere titolare di PEC e di svolgere attività di lavoro dipendente, con conseguente necessità di notifica esclusivamente a mezzo posta ordinaria. Eccepisce inoltre larenza di motivazione del preavviso di fermo amministrativo, per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, assumendo che l'atto non consentirebbe di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione per la determinazione delle somme richieste, né il calcolo di imposta, sanzioni e interessi. Afferma la intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, deducendo che, in assenza di atti validamente notificati, i crediti IRPEF per le annualità
2014-2017 sarebbero prescritti, ritenendo applicabile il termine quinquennale. Infine invoca l'illegittimità del fermo per violazione delle sospensioni dei termini disposte in occasione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19, riservandosi di produrre ulteriore documentazione a sostegno.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di OL, depositando controdeduzioni con le quali ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio del ricorrente, avendo quest'ultimo depositato il fascicolo telematico oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 22 d.lgs. 546/1992; quindi l'inammissibilità ex artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, rilevando che le cartelle di pagamento presupposte risultano tutte regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge, con conseguente definitività delle stesse e sindacabilità del preavviso di fermo esclusivamente per vizi propri.
Nel merito, l'Ufficio ha prodotto le relate di notifica delle quattro cartelle di pagamento, nonché di due intimazioni di pagamento (nn. 07120219019390249000 e 07120249027491912000), evidenziando che una delle intimazioni è stata oggetto di precedente contenzioso definito con sentenze passate in giudicato, dalle quali emerge la piena conoscenza dei debiti da parte del contribuente. Ha inoltre sostenuto l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione, richiamando l'applicazione del termine decennale ex art. 2946 c.c. per i crediti erariali e le interruzioni della prescrizione dovute alle notifiche e alle sospensioni normative. Ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – NE, pur indicata come parte resistente, non risulta essersi costituita con difese autonome.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla resistente.
Dagli atti risulta che il ricorso è stato notificato all'Ufficio in data 5 febbraio 2025, mentre il deposito telematico del fascicolo di parte ricorrente è avvenuto in data 8 marzo 2025, ossia oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 22 d.lgs. 546/1992.
Tale circostanza, puntualmente eccepita dall'Ufficio resistente e documentalmente provata, comporta di per sé la inammissibilità del ricorso, trattandosi di termine stabilito a pena di decadenza.
In ogni caso infondato avendo l'Ufficio prodotto in giudizio le relate di notifica delle cartelle di pagamento per gli anni 2014-2017, dalle quali risulta che le notifiche sono state eseguite secondo le modalità previste dagli artt. 139 e 140 c.p.c. e dall'art. 60 d.P.R. 600/1973 e il ricorrente ha ricevuto successivamente intimazioni di pagamento, una delle quali è stata anche oggetto di precedente giudizio definito con sentenze passate in giudicato. Inoltre anche l'eccezione di prescrizione è infondata. I crediti IRPEF sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e risulta interrotta dalla notifica delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni, nonché dalle sospensioni dei termini disposte in periodo emergenziale Covid-19.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispotivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di OL così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della DPII OL che liquida in euro 400,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.