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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/12/2025, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7530/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7530/2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 23 ottobre 2025, con assegnazione di giorni 20 per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori 20 giorni per quelle di replica, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 2 dicembre 2025, vertente
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura generale alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv. Micaela Ottomano, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Ottaviano n. 215;
- APPELLANTE -
CONTRO
c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce CP_1 C.F._1 dell'atto di citazione in primo grado – sottoscritta da quale procuratore generali Controparte_2 alle liti giusta procura notarile depositata in primo grado - dal P. Avv. Margherita Manzi, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Nola (NA), alla via XX Settembre n. 38;
- APPELLATO–
NONCHE'
A.F. (C.F. ) con sede in Salerno alla Via del Tonnazzo;
CP_3 P.IVA_2
- APPELLATA CONTUMACE–
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3591/2018.
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Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 23 ottobre 2025.
Svolgimento del processo
1.1 In data 30/03/2017, alle ore 21.00 circa, in Nola (NA) alla Via Cinquevie di Selve, all'interno del deposito GI. , il veicolo Audi Q5, targato EC012HR - di proprietà di Controparte_4 CP_1
e assicurato con – mentre era fermo in sosta venne urtato dall'autocarro VE targato Parte_1
ED935GZ.
1.2 Con atto di citazione ritualmente notificato evocò in giudizio, innanzi al Giudice CP_1 di Pace di Nola, la propria compagnia assicuratrice, , al fine di sentirla condannare al Parte_1 risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà per effetto del sinistro.
1.3 A sostegno della domanda espose che l'evento si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente del furgone VE che, nel fare manovra in retromarcia, aveva urtato violentemente con il lato posteriore il lato anteriore del veicolo Audi Q5 regolarmente fermo in sosta. Co
nel costituirsi in primo grado chiese di estendersi il contraddittorio al responsabile Parte_1 civile e preliminarmente eccepì l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, e il difetto di legittimazione;
nel merito contestò la fondatezza della domanda ed il quantum debeatur.
1.5 Integrato il contraddittorio nei confronti della , che rimase contumace, ed espletata CP_6 la prova testimoniale, il Giudice di Pace di Nola con sentenza n. 3591/2018, rigettate le eccezioni preliminari sollevate e riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'indennizzo diretto, condannò
al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno della somma di euro Parte_1
2.500, oltre interessi;
condannò altresì al pagamento delle spese di lite. Parte_1
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello , censurando la pronuncia di Parte_1 prime cure: per aver applicato al sinistro in oggetto la disciplina sulla circolazione stradale, anziché quella della responsabilità extracontrattuale ex art.2043 c.c., pur essendo il sinistro verificatosi in un'area privata chiusa;
per aver omesso di valutare la prova legale costituita dal report del dispositivo satellitare dell'auto del danneggiato, per aver erroneamente determinato le spese di lite di primo grado liquidandole in eccesso rispetto a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e senza applicare la riduzione alla metà prevista per i praticanti avvocati abilitati al patrocinio.
3. Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del gravame, contestandone CP_1 la fondatezza e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
4. Non si è costituita in giudizio la che è stata dichiarata contumace all'udienza Controparte_7 del 7.11.2019.
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.06.2021, poi
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rinviata per esigenze di ruolo in prosieguo precisazione conclusioni dapprima al 22.3.2022, successivamente al 1.12.2022 e poi d'ufficio al 11.7.2023. Indi, è pervenuta allo scrivente magistrato e – per esigenze di ruolo– è stata rinviata in prosieguo precisazione conclusioni dapprima al
15.10.2024 e successivamente all'udienza del 23.10.2025, all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, è stata posta in decisione con l'assegnazione del doppio termine ridotto di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, va dato atto che devono ritenersi coperte da giudicato le affermazioni contenute nella sentenza appellata relative alla proponibilità e procedibilità della domanda risarcitoria in quanto non oggetto di specifica censura.
2. Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché
l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I,
08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evincono in maniera accettabilmente chiara le censure mosse alla sentenza di primo grado.
Pertanto, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato costituito.
3.1. Con il primo motivo di gravame la sentenza del giudice di pace è censurata per aver applicato al sinistro in oggetto, pur essendosi verificato in un'area privata chiusa, la disciplina sulla circolazione stradale, anziché quella della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.; ne conseguirebbe secondo parte appellante il difetto di legittimazione della compagnia assicuratrice.
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Il motivo è infondato.
Ed infatti, la circostanza che il sinistro sia avvenuto in area privata non esclude, di per sé, per un verso, che si versi in ipotesi di danno prodotto in costanza di circolazione, né, per altro verso,
l'operatività della assicurazione obbligatoria per la r.c.
Sul punto, si è espressa la Suprema Corte anche con la recente sentenza del 30/08/2023, n. 25466 con la quale ha ribadito che “Ai fini della riconducibilità di un sinistro alla circolazione stradale, funzionale all'applicabilità della normativa in materia di r.c. auto obbligatoria, non rileva la questione astratta della circolazione su strada pubblica o area ad essa equiparata, in quanto per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, rilevando l'interesse dei terzi ad essere reintegrati per equivalente dei danni eventualmente provocati da un incidente stradale”.
Nella fattispecie pervenuta all'esame del Supremo Collegio si verteva in ipotesi di comminazione di sanzione per violazione dell'obbligo assicurativo previsto dall'art. 193 cod. str. e conseguente sequestro (ex art. 193, comma 4, cod. str.) del veicolo coinvolto in sinistro stradale verificatosi su una strada privata posta all'interno di un comprensorio e destinata all'uso dei proprietari di immobili situati nel comprensorio medesimo. La Cassazione, nel decidere si è allineata alle precedenti decisioni sul punto (Sez. Un., ord. 17 dicembre 2021, n. 40607; Cass. civ., ord. 20 aprile 2022, n. 12554,) con le quali la giurisprudenza di legittimità - anche a seguito della precedente sentenza del 2021, resa a
Sezioni Unite (Sez. Un. civ., 30 luglio 2021, n. 21983) - aveva chiarito come per quanto attiene alla nozione di circolazione in termini di riferimento spaziale previsto per l'applicabilità della connessa assicurazione obbligatoria per la r.c., il criterio discretivo al quale assegnare rilievo dovesse rinvenirsi nell'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale.
In tal modo, anche sulla scorta dell'adesione alla giurisprudenza eurounitaria la quale, già a partire dall'art. 3, par. 1, della Direttiva 72/166/UE, ha ritenuto uniformemente che nella circolazione dei veicoli rientrasse, ai fini dell'assicurazione della r.c., appunto qualunque uso di un veicolo che fosse conforme alla « funzione abituale dello stesso », la giurisprudenza di legittimità ha sostituito tale ultimo concetto a quello, utilizzato in precedenza – e richiamato nell'atto di gravame - del riferimento alla «possibilità di circolazione, in un determinato luogo, di un numero indeterminato di persone», facendolo a tutti gli effetti divenire il criterio informatore dell'equiparazione alla strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto un sinistro.
Non assume dunque rilevanza – diversamente da quanto prospettato dall'appellante – se l'area privata nella quale si è verificato il sinistro fosse, o meno, chiusa e/o recintata e se l'accesso fosse consentito ad un numero indistinto di persone, atteso che – come visto - il criterio al quale assegnare rilievo ai fini della copertura assicurativa deve rinvenirsi unicamente nell'utilizzazione del veicolo in modo
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conforme alla sua funzione abituale, dato questo nel caso di specie indiscutibile.
Ne consegue che l'inapplicabilità della normativa in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c. auto riguarda, in via esclusiva, i casi in cui il veicolo sia stato utilizzato in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all'art. 2054 c.c. quali, esemplificativamente, gli usi del veicolo non come mezzo di trasporto e gli usi anomali, cioè non conformi alle caratteristiche del veicolo ed alla sua funzione abituale.
Sul punto, in riferimento all'ipotesi in cui l'investimento sia avvenuto in un'area chiusa e recintata, si richiama anche la sentenza della Cassazione Civile sez. VI, 17/12/2021, n. 40607, la quale, relativamente ad una ipotesi simile a quella odierna (fattispecie relativa ad un investimento in retromarcia avvenuto in un'area retrostante alla casa di famiglia e di pertinenza della stessa, recintata da un muro di confine e chiusa sulla estremità opposta da un alto cancello metallico, destinata alle manovre in entrata ed in uscita dell'automezzo privato e non destinata all'accesso di persone diverse dai proprietari della detta area) ha evidenziato come debba ritenersi equiparabile, ai fini dell'esperibilità dell'azione diretta verso l'assicuratore da parte dei danneggiati, l'area di cantiere alla strada aperta al pubblico transito, in quanto “la natura privata del cantiere, luogo dell'incidente, non
è (…) di per sè incompatibile con la qualificazione dello stesso come area di uso pubblico, ai fini ed agli effetti dell'esperibilità dell'azione diretta, già contemplata dalla L. n. 990 del 1969. Difatti, come evidenziano esattamente i ricorrenti, è costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui, ai "sensi della L. n. 990 del 1969, artt. 1 e 18 (applicabili "ratione temporis"), l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta a un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti a una o più categorie specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni"; principio, tra l'altro, affermato proprio con riferimento ad una fattispecie - come la presente "relativa ad un cantiere, cui potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con l'impresa" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2012, n.
9441, Rv. 622675-01, ma in senso conforme già Cass. Sez. 3, sent. 27 ottobre 2005, n. 20911, Rv.
584551-01; Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2000, n. 4603, Rv. 535578-01)”.
3.2 Infondato è anche il secondo motivo di gravame con il quale la compagnia assicuratrice censura la sentenza di prime cure per aver omesso di valutare la prova legale costituita dal report del dispositivo satellitare installato sull'auto attorea.
Al riguardo l'appellante evidenzia che dal detto report non risulterebbe alcun evento crash nella giornata del 30.3.2017 e risulterebbe una posizione diversa da quella indicata per il sinistro.
Sul punto si richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione (16 maggio 2024 n. 13725), che
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ha escluso che il valore di prova legale attribuito dall'art. 145 bis c.p.c. d.lgs. 209/2005, in vigore dal
29 agosto 2017, alle risultanze della scatola nera sia predicabile rispetto a dispositivi, come nella specie, già installati prima dell'entrata in vigore della legge. Ad ogni buon conto, i giudici di legittimità hanno evidenziato che poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri.
Ne discende, che le risultanze della scatola nera hanno un valore meramente indiziario che in quanto isolato non può essere qualificato in termini di certezza con riferimento alla circostanza che al momento del sinistro il veicolo si trovasse in luogo diverso da quello teatro del sinistro e che non abbia subito un crasch a bassa velocità, di fronte alla rilettura del materiale probatorio raccolto in primo grado, dal quale - come da qui a un attimo si dirà – emerge l'effettivo verificarsi del sinistro con le modalità indicate in citazione e l'ascrivibilità della responsabilità del medesimo esclusivamente al conducente dell'autocarro VE.
Infatti, come correttamente e compiutamente osservato dal primo Giudice, all'esito dell'esame delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, è da ritenersi provata la prospettazione fattuale indicata dall'istante nel primo grado di giudizio che è stata confermata dalla prova testimoniale espletata.
I testi escussi hanno, infatti, dichiarato di aver assistito al sinistro confermandone le circostanze di tempo e di luogo come descritte dall'attore. In merito alla dinamica del sinistro, nel riferirla in maniera lineare, hanno confermato che il veicolo dell'attore, mentre era fermo in sosta, venne urtato dall'autocarro VE che stava effettuando una manovra in retromarcia;
hanno descritto i danni subiti dall'autovettura Audi Q5 riconoscendoli in quelli risultanti dalle fotografie versate in atti.
Ebbene, a fronte di tale compendio istruttorio, è da ritenersi provato che la responsabilità del sinistro per cui è causa sia da attribuirsi in via esclusiva al conducente dell'autocarro VE che ha effettuato la manovra in retromarcia senza osservare le norme di comune prudenza e diligenza.
Ai sensi dell'art. 154 del Codice della strada, infatti, il conducente che effettui una manovra in retromarcia, deve prestare una particolare attenzione, assicurandosi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni condivisibilmente affermato che la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante. Pertanto, il conducente, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (in tale senso, ex plurimus, Cassazione penale sez.
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IV, 07/11/2017, n.8591, Cass. Pen., sez. 04, del 27/06/2013, n. 35824, Cass., Sez. 4, n. 8600 del
2/4/1993; in termini non dissimili, Cass. Sez. 4, n. 14434 del 25/9/1990, Cass., Sez. 4, n. 12117 del
26/4/1989).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che, nella esecuzione della manovra di retromarcia, il conducente dell'autocarro VE abbia violato le specifiche regole di condotta dettate dal Codice della Strada, non avendo posto la dovuta attenzione nell'accertarsi che l'area retrostante fosse libera, giacché, se si fosse attenuto alla regola di prudenza imposta dal citato art. 154, cit., si sarebbe avveduto della presenza della auto parcheggiata in sosta, e l'evento si sarebbe scongiurato.
In applicazione di tali consolidati e condivisibili principi, va ritenuta la sussistenza di una responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro VE nella causazione del sinistro.
Infatti, in tema di circolazione stradale, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti, di cui all'art. 2054, 2° comma c.c., impone una ripartizione delle responsabilità in egual misura nel caso in cui non risulti, in concreto, accertata l'entità della responsabilità esclusiva di ciascuno, mentre tale presunzione non opera allorquando l'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stato positivamente determinato (Cass. Civ., Sez. III, 27 giugno 2007, n. 14834), accertamento che, nel caso di specie, sussiste, come diffusamente illustrato.
Ed invero, secondo il costante insegnamento del supremo organo di nomofilachia “In tema di circolazione stradale, la presunzione del concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria” (Cassazione civile sez. VI, sentenza n. 6483 del 14.03.2013).
Così, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 22/04/2009, n. 9550; Cass. 27/04/2011, n. 9425; Cass.
07/06/2011, n. 12277).
In definitiva deve essere rigettato anche il secondo motivo di appello con conferma sul punto della sentenza di primo grado anche in ordine al quantum risarcitorio che non è oggetto di gravame.
3.3. Fondato è invece il terzo motivo di gravame con il quale la sentenza di primo grado è censurata in relazione alla statuizione sulle spese.
Infatti, la liquidazione delle spese operata dal primo giudice – come denunciato dall'appellante - non
è conforme ai parametri di cui al D.M. n 55/2014, come integrato dal D.M. n. 37/2018.
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Come è noto detto D.M. n. 55/2014 - recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247" - prevede all'art. 4 comma 1 che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; ulteriormente, la norma de qua specifica che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”.
Nel caso di specie il primo Giudice afferma in sentenza di liquidare le spese di lite secondo il principio della soccombenza senza specificare i valori (minimi, medi o massimi) applicati ed in assenza di detta specificazione è da ritenersi che si sia inteso fare applicazione dei valori medi che in ogni caso avrebbero dovuto trovare applicazione giusta il disposto dell'art. 4 c. 1 del d.m. n. 55/2014.
Tuttavia, l'importo di euro 1.556,5 liquidato dal primo giudice a titolo di spese di lite - tenuto conto dello scaglione tra euro 1.101,00 e 5.200,00 (così individuato in base all'importo in concreto riconosciuto) e dei valori medi - non è conforme, ed in particolare è superiore, a quanto risultante applicando le tabelle di cui al citato d.m. n. 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile, ossia all'importo di euro 1.205,00.
Fondata è poi anche l'ulteriore censura di parte appellante che invoca la riduzione alla metà, in applicazione dell'art. 9 del D.M. 55/2014, dei compensi liquidati in favore del difensore di parte attrice in quanto praticante avvocato abilitato.
Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, l'appello in relazione alla statuizione sulle spese di lite come operata dal giudice di pace è da ritenersi fondato e, dunque, si impone, in riforma della sentenza gravata, una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio che vanno, quindi, quantificate - in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, per le cause di valore compreso tra euro1.101,00 e 5.200,00 e con applicazione della riduzione alla metà dei compensi ex art. 9 del DM 55/2014 - in complessivi euro 602,50, con attribuzione. Resta confermato l'importo, di euro 150,00, liquidato in primo grado a titolo di spese non oggetto di gravame.
4.1. In relazione alle spese di lite del presente grado di giudizio, l'accoglimento del solo motivo di appello relativo alle spese di lite di primo grado, giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado nella misura di 1/3. Mentre i residui 2/3 devono essere posti a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate secondo i parametri minimi (in ragione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività in concreto svolta) previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal
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successivo D.M. 147/2022, per i giudizi innanzi al tribunale tenuto conto dello scaglione tra euro
1.101,00 e 5.200,00, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n.
37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
Va disposta la distrazione in favore dell'Avv.to Margherita Manzi dichiaratasi antistataria.
4.2 Nulla per le spese nei confronti di rimasto contumace. Controparte_7
4.3 L'accoglimento sia pur parziale dell'appello esclude la sussistenza delle condizioni per dare atto
– ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello proposto, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata per il resto, condanna al pagamento in favore di a titolo di spese del Parte_1 CP_1 giudizio di primo grado del, minor, importo di euro 150,00 per esborsi ed euro 602,50, per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA con attribuzione.
2. Condanna l'appellante , a rifondere in favore del difensore antistatario di Parte_1 CP_8
Avv. Margherita Manzi, le spese del presente grado del giudizio, liquidate in euro 1.278,00
[...] per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge;
3. Nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace.
Così deciso in Nola, il 4.12.2025
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
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