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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/06/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2308/2016 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico dott. Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi il 05/07/2016 al n. 2308/2016 R.G. avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 53/2016 del Giudice di Pace di Melfi, depositata il 05/04/2016
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Torlontano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Foggia, alla Via Callisto Azzariti, 15;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Antonio Macellaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Balvano (PZ) al C.so
Garibaldi n. 1;
APPELLATO
NONCHÉ
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Grazia Rapone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Melfi (PZ) al Vico
Gelsomino n. 34;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Proc. n. 2308/2016 R.G.
All'udienza del 12/03/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, da intendersi in questa sede richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
interponeva gravame avverso alla sentenza n. 53/2016 del
[...]
Giudice di Pace di Melfi, depositata il 05/04/2016, con la quale il primo giudice aveva dichiarato improcedibile la domanda da egli proposta avverso la volta a conseguire il risarcimento dei danni occorsi CP_3
in ragione del sinistro avvenuto in data 27/02/2014.
1.1. A fondamento dell'appello l'istante eccepiva la “violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c.. Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie”.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di giudizio l'appellata eccependo a vario titolo l'inammissibilità e CP_3
l'infondatezza del gravame.
3. Stante la natura documentale della controversia, ne veniva disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 12/03/2025 la causa veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, il Tribunale ritiene che lo scrutinio nel merito dell'odierno gravame sia precluso, risultando l'appello inammissibile per le ragioni che seguitano.
5. Anzitutto, è d'uopo rimarcare come la questio iuris si attagli ad una controversia di valore non superiore ad € 1.100,00 in quanto il tema del contendere è relativo alla richiesta di risarcimento per l'importo di €
635,91.
6. Posto, dunque, che il valore della causa è inferiore alla soglia di €
1.100, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 113 secondo comma c.p.c. (il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro…) e nell'articolo
339 terzo comma c.p.c., che - nella formulazione introdotta dall'articolo 1 del Decreto legislativo n. 40 del 2006 applicabile ratione temporis al
2 Proc. n. 2308/2016 R.G.
presente giudizio in virtù della norma transitoria dettata dall'articolo 27 del suddetto Decreto legislativo, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data successiva al 3 Marzo 2006 - stabilisce che le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113 secondo comma sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme del procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia: quindi, le sentenze emesse dal Giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria sono impugnabili soltanto con l'appello a motivi limitati di cui al terzo comma dell'articolo 339 c.p.c., con la precisazione che la formula "violazione delle norme sul procedimento" comprende i motivi attinenti alla giurisdizione, la nullità della sentenza o del procedimento e la violazione delle norme sulla competenza (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 6410 del 2013).
6.1. Altrimenti a dirsi, allorquando il valore della causa rientri nel limite di cui al comma secondo dell'art. 113 c.p.c., la giurisdizione del giudice di pace sarà ad equità necessaria, e le relative pronunce saranno contestabili soltanto con l'appello a motivi limitati di cui al comma 3 dell'art. 339 c.p.c.
(Cass. n. 6410/2013; Cass. n. 19050/2017).
6.2. Peraltro, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata o meno secondo equità (e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 339 c.p.c.) occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma soltanto al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c. (si vedano, ex multis, Cass,
n, 4890/2007; Cass. n. 9432/2012; Cass. n. 3290/2018).
7. Orbene, chiarito che la controversia rientra nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace, e pertanto la relativa decisione risulta avversabile soltanto mediante l'appello a critica vincolata di cui al terzo comma dell'articolo 339 c.p.c., è agevole rilevare come, nel caso di specie, non sia stato articolato alcuno dei vizi (violazione delle norme sul procedimento, costituzionali o comunitarie ovvero violazione dei principi regolatori della materia) legittimanti l'odierna impugnazione.
Pacifica la non ricorrenza di una ipotesi di violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero ancora di norme sul procedimento
3 Proc. n. 2308/2016 R.G.
(posto che la contestazione afferisce ad un profilo di merito, concernente l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, delle prove in atti), non si rinviene, nel corpo dell'impugnazione, una chiara enucleazione di quali siano gli eventuali principi regolatori violati [i quali, peraltro, non corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa (si veda Cassazione civile sez. III,
23/11/2022, n.34432)], né di come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso (Cass. n. 284/2007; Cass. n.
8466/2010).
8. È evidente, allora, che difettando nell'appello il richiamo ai motivi di cui all'art. 339 c.p.c. (unici proponibili avverso le sentenze ad equità necessaria del G.d.P.), lo stesso non potrà che essere dichiarato inammissibile.
8.1. A tale conclusione, peraltro, non osta la circostanza che tale inammissibilità non sia stata eccepita dalla parte appellata, in quanto è pacifico il principio per cui l'inammissibilità dell'appello (delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità), attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21110 del 31/10/2005; Cass. Sez.
1, Sentenza n. 22256 del 25/09/2017).
8.2. A ciò si aggiunga che, vertendo tale circostanza sui presupposti dell'impugnazione e, dunque, costituendo questione di puro diritto, non è soggetta al divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti di cui all'art. 101 co. 2 c.p.c. (Cass. n.
15019/2016, secondo cui è consentito che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito;
analogamente si vedano anche Cass. n. 16049/2018, n. 22778/2019, n. 11724/2021, n.
1617/2022).
9. Alla luce di tutti i motivi sin qui esposti, deve concludersi per la dichiarazione in inammissibilità dell'appello, e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
4 Proc. n. 2308/2016 R.G.
10. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico dell'appellante soccombente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum
(scaglione fino a € 1.100) con esclusione della fase di istruzione/trattazione in quanto non svolta.
11. Stante l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 2308/2016 R.G., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata che si liquidano in € 462,00 per compenso CP_3
professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Potenza in data 16/06/2025.
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
5
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico dott. Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi il 05/07/2016 al n. 2308/2016 R.G. avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 53/2016 del Giudice di Pace di Melfi, depositata il 05/04/2016
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Torlontano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Foggia, alla Via Callisto Azzariti, 15;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Antonio Macellaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Balvano (PZ) al C.so
Garibaldi n. 1;
APPELLATO
NONCHÉ
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Grazia Rapone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Melfi (PZ) al Vico
Gelsomino n. 34;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Proc. n. 2308/2016 R.G.
All'udienza del 12/03/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, da intendersi in questa sede richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
interponeva gravame avverso alla sentenza n. 53/2016 del
[...]
Giudice di Pace di Melfi, depositata il 05/04/2016, con la quale il primo giudice aveva dichiarato improcedibile la domanda da egli proposta avverso la volta a conseguire il risarcimento dei danni occorsi CP_3
in ragione del sinistro avvenuto in data 27/02/2014.
1.1. A fondamento dell'appello l'istante eccepiva la “violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c.. Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie”.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di giudizio l'appellata eccependo a vario titolo l'inammissibilità e CP_3
l'infondatezza del gravame.
3. Stante la natura documentale della controversia, ne veniva disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 12/03/2025 la causa veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, il Tribunale ritiene che lo scrutinio nel merito dell'odierno gravame sia precluso, risultando l'appello inammissibile per le ragioni che seguitano.
5. Anzitutto, è d'uopo rimarcare come la questio iuris si attagli ad una controversia di valore non superiore ad € 1.100,00 in quanto il tema del contendere è relativo alla richiesta di risarcimento per l'importo di €
635,91.
6. Posto, dunque, che il valore della causa è inferiore alla soglia di €
1.100, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 113 secondo comma c.p.c. (il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro…) e nell'articolo
339 terzo comma c.p.c., che - nella formulazione introdotta dall'articolo 1 del Decreto legislativo n. 40 del 2006 applicabile ratione temporis al
2 Proc. n. 2308/2016 R.G.
presente giudizio in virtù della norma transitoria dettata dall'articolo 27 del suddetto Decreto legislativo, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data successiva al 3 Marzo 2006 - stabilisce che le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113 secondo comma sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme del procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia: quindi, le sentenze emesse dal Giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria sono impugnabili soltanto con l'appello a motivi limitati di cui al terzo comma dell'articolo 339 c.p.c., con la precisazione che la formula "violazione delle norme sul procedimento" comprende i motivi attinenti alla giurisdizione, la nullità della sentenza o del procedimento e la violazione delle norme sulla competenza (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 6410 del 2013).
6.1. Altrimenti a dirsi, allorquando il valore della causa rientri nel limite di cui al comma secondo dell'art. 113 c.p.c., la giurisdizione del giudice di pace sarà ad equità necessaria, e le relative pronunce saranno contestabili soltanto con l'appello a motivi limitati di cui al comma 3 dell'art. 339 c.p.c.
(Cass. n. 6410/2013; Cass. n. 19050/2017).
6.2. Peraltro, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata o meno secondo equità (e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 339 c.p.c.) occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma soltanto al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c. (si vedano, ex multis, Cass,
n, 4890/2007; Cass. n. 9432/2012; Cass. n. 3290/2018).
7. Orbene, chiarito che la controversia rientra nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace, e pertanto la relativa decisione risulta avversabile soltanto mediante l'appello a critica vincolata di cui al terzo comma dell'articolo 339 c.p.c., è agevole rilevare come, nel caso di specie, non sia stato articolato alcuno dei vizi (violazione delle norme sul procedimento, costituzionali o comunitarie ovvero violazione dei principi regolatori della materia) legittimanti l'odierna impugnazione.
Pacifica la non ricorrenza di una ipotesi di violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero ancora di norme sul procedimento
3 Proc. n. 2308/2016 R.G.
(posto che la contestazione afferisce ad un profilo di merito, concernente l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, delle prove in atti), non si rinviene, nel corpo dell'impugnazione, una chiara enucleazione di quali siano gli eventuali principi regolatori violati [i quali, peraltro, non corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa (si veda Cassazione civile sez. III,
23/11/2022, n.34432)], né di come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso (Cass. n. 284/2007; Cass. n.
8466/2010).
8. È evidente, allora, che difettando nell'appello il richiamo ai motivi di cui all'art. 339 c.p.c. (unici proponibili avverso le sentenze ad equità necessaria del G.d.P.), lo stesso non potrà che essere dichiarato inammissibile.
8.1. A tale conclusione, peraltro, non osta la circostanza che tale inammissibilità non sia stata eccepita dalla parte appellata, in quanto è pacifico il principio per cui l'inammissibilità dell'appello (delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità), attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21110 del 31/10/2005; Cass. Sez.
1, Sentenza n. 22256 del 25/09/2017).
8.2. A ciò si aggiunga che, vertendo tale circostanza sui presupposti dell'impugnazione e, dunque, costituendo questione di puro diritto, non è soggetta al divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti di cui all'art. 101 co. 2 c.p.c. (Cass. n.
15019/2016, secondo cui è consentito che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito;
analogamente si vedano anche Cass. n. 16049/2018, n. 22778/2019, n. 11724/2021, n.
1617/2022).
9. Alla luce di tutti i motivi sin qui esposti, deve concludersi per la dichiarazione in inammissibilità dell'appello, e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
4 Proc. n. 2308/2016 R.G.
10. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico dell'appellante soccombente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum
(scaglione fino a € 1.100) con esclusione della fase di istruzione/trattazione in quanto non svolta.
11. Stante l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 2308/2016 R.G., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata che si liquidano in € 462,00 per compenso CP_3
professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Potenza in data 16/06/2025.
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
5