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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/10/2024, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1358/2015 R.G., Oggetto: Altri istituti di diritto societario proposta da
), difesa dall'avv. Gaetano De Salvo, Parte_1 P.IVA_1
– attrice opponente contro
( ), difeso dall'avv. E_ P.IVA_2
Simonetta Sabato,
– convenuto opposto e nei confronti di
), difeso dall'avv. Giuseppe Controparte_2 P.IVA_3
Santilano,
– terzo chiamato
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso del consorzio il Tribunale di E_
Messina, con il decreto ingiuntivo n. 1942/2014, depositato il 24 dicembre 2014, ha intimato alla e alla di pagare, in solido, al Controparte_3 Parte_1
ricorrente la somma di euro 46.265,90, oltre interessi.
Questo il titolo del credito fatto valere: il consorzio E_
, a rilevanza esterna, costituito con l'atto pubblico stipulato in data
[...]
16.5.2005, esercitava la “gestione” del centro commerciale, curando ed erogando servizi
1 di tipo condominiale;
asserendo di agire come longa manus del condominio e nell'espletamento delle sua prestazioni il emetteva nei confronti della CP_1 [...]
«una serie di fatture»; la società consorziata, esercitava attività Controparte_3 CP_3
di ristorazione in una porzione di area (box n. 41), di circa 504 metri quadrati, la cui disponibilità aveva acquisito con un contratto di sublocazione stipulato con la Pt_1
conduttrice di un più ampio locale, per contratto di locazione stipulato con Parte_1
il proprietario, il tanto nel contratto di Controparte_2
sublocazione quanto nel contratto di locazione era previsto che la parte conduttrice o subconduttrice accettassero il regolamento condominiale;
la e la Parte_1 CP_3
avevano formalmente aderito al , obbligandosi al pagamento dei contributi pro CP_1
quota; le società erano debitrici per la somma di euro 37.438,85, a titolo di servizi erogati dal , e per la somma di euro 8.827,05, a titolo di contributi consortili per i mesi CP_1
di ottobre, novembre e dicembre del 2014, riportati nel bilancio preventivo approvato dall'assemblea in data 22.3.2014.
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_1
esponendo quanto segue: il con il contratto Controparte_2
stipulato in data 5.9.2012, aveva concesso in locazione alla un locale di Parte_1
circa 1.178 metri quadrati, ubicato al secondo piano dell'edificio, per il canone mensile di euro 5.500,00 (oltre imposta sul valore aggiunto); il locale doveva essere destinato ad attività di ristorazione;
la conduttrice si obbligava, per effetto della clausola n. 5 del contratto, ad aderire al . CP_1
A sostegno dell'opposizione la ha eccepito la mancata fornitura di Parte_1
energia elettrica da parte del e l'omessa Controparte_2
informazione circa l'appartenenza di «parte degli arredi e delle attrezzatura» ad un terzo soggetto, la curatela del fallimento della esponendo le seguenti vicende: il Parte_2
locale non era dotato di fornitura di energia elettrica autonoma, in quanto l'utenza era intestata al , circostanze apprese dopo la stipula del contratto di locazione;
la CP_1
aveva chiesto al consorzio di attivare l'erogazione dell'energia elettrica, Parte_1
nelle more dell'adesione; la fornitura di energia elettrica, dopo essere stata attivata, veniva sospesa;
il comunicava il rigetto della domanda di adesione, in quanto una delle CP_1
attività previste nel contratto di locazione (rivendita di tabacchi) era inconciliabile con l'esercizio di identica attività già concessa ad altro operatore commerciale;
la Pt_1
apprendeva che il era moroso nel
[...] Controparte_2
2 pagamento dei contributi dovuti al , tra cui quelli riconducibili ai costi della CP_1
fornitura dell'energia elettrica, sicché il consorzio, avvalendosi della clausola n. 17 del regolamento condominiale, aveva sospeso l'erogazione; soltanto a seguito di un accordo stipulato con il la dal 1°.12.2013, era messa in condizione di CP_1 Parte_1
avviare l'attività commerciale;
inoltre, a luglio del 2014 la veniva a sapere Parte_1
che parte degli arredi e delle attrezzature (impianti elettrici, serbatoi per acqua, luci) del locale erano della curatela del fallimento della precedente conduttrice del Parte_2
locale stesso;
la si vedeva costretta, quindi, a interrompere l'attività Parte_1
commerciale e a chiudere il locale.
Esposti tali fatti, la ha chiesto che il Parte_1 Controparte_2
– chiamato in causa –, previo accertamento della sua responsabilità per
[...]
inadempienza contrattuale, sia condannato al pagamento dei contributi dovuti al consorzio . E_
Il consorzio , costituitosi, ha resistito, chiedendo E_
il rigetto dell'opposizione.
Il si è costituito, asserendo che la Controparte_2 Pt_1
non aveva mai pagato alcun canone locativo e aveva concesso in sublocazione
[...]
una parte del locale e di essere stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, per effetto del decreto emesso il 17 agosto 2015.
Il Centro Commerciale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_2
passiva, rispetto alle pretese del , sull'assunto che queste si fondavano su un CP_1
titolo a cui era estraneo, nonché l'inesistenza dell'atto di chiamata in causa, in quanto tale atto esulava dalla procura ad litem, e sostenendo che a rispondere delle obbligazioni nei confronti del erano la conduttrice e la subconduttrice. CP_1
L'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa, per «inesistenza» dell'atto di chiamata in causa dovuta alla mancata previsione nella procura, non può essere accolta.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «la procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi è idonea, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo in garanzia cd. impropria» (Cass. n. 20898/18).
3 La procura ad litem rilasciata dall'attrice opponente ha attribuito all'avvocato la
«più ampia facoltà di legge», senza escludere particolari atti o iniziative e non contenendo locuzioni da cui possa desumersi una limitazione a talune attività specifiche di difesa.
L'opposizione è infondata.
Dalla documentazione prodotta risultano i fatti seguenti: – il Controparte_2
con il contratto stipulato in data 5.9.2012 (e regolarmente registrato),
[...]
aveva concesso in locazione alla un locale di circa 1.178 metri Parte_1
quadrati, ubicato nell'edificio condominiale, al secondo piano, da adibire ad esercizio di attività di ristorazione (e simili), con facoltà di sublocazione;
– nel contratto la Pt_1
dichiarava di conoscere il regolamento condominiale dell'edificio, approvato con
[...]
atto notarile in data 16.5.2005, e lo statuto del costituito, con atto stipulato in CP_1
data 16.5.2005, tra gli operatori del Centro Commerciale, documenti allegati al contratto
(«per farne parte integrante»); – alla clausola n. 9 le parti pattuivano che «oneri accessori»
e contributi consortili di gestione («spese… ordinarie») avrebbero dovuto essere pagate direttamente dalla conduttrice al , con la previsione che la locatrice avrebbe CP_1
avuto il diritto al rimborso se li avesse anticipati;
– lo statuto del , con attività CP_1
esterna, denominato prevede: le attività E_
oggetto del erano (e sono), tra le altre, «la conservazione, il mantenimento e CP_1
l'amministrazione delle parti ed impianti comuni condominiali» (per la sola
«manutenzione ordinaria») e «la gestione dei servizi comuni necessari per un corretto funzionamento del Centro commerciale», anche rendendosi intestatario di utenze;
gli operatori esercenti attività nel Centro Commerciale avevano (e hanno), siano proprietari o conduttori, il «diritto/dovere» di partecipare al consorzio, per il tempo di esercizio delle attività.
Il regolamento condominiale ha previsto, in particolare, alla clausola n. 12, che
«oneri» e «spese» correlate alla «gestione» del Centro Commerciale, da ripartirsi in proporzioni millesimali tra gli operatori, erano (e sono) tutte quelle che attengono alla funzionalità del Centro stesso e all'utilizzo di impianti e servizi comuni (quali illuminazione delle parti comuni interne ed esterne, condizionamento, pulizia, manutenzione ordinaria, consumi di acqua ed elettricità), con la precisazione che nessun
“condomino” od “operatore commerciale” avrebbe potuto sottrarsi all'obbligo di contribuire, nemmeno se non avesse tratto beneficio o non fosse stato interessato ai servizi resi.
4 Essendo stato pattuito, nel contratto di locazione tra il Controparte_2
e la che questa, quale conduttrice, si obbligava, anche
[...] Parte_1
per i terzi subconduttori, ad attenersi alle «prescrizioni» del regolamento condominiale, la detta previsione era diventata efficace e vincolante nei confronti della conduttrice.
E ciò, a prescindere dalle vicende dell'adesione al consorzio, vicende che avrebbero di regola una rilevanza specifica, ma che nel caso in esame sono destinate a restare sullo sfondo, perché l'obbligo per la conduttrice di attenersi alle prescrizioni del regolamento di condominio era stato pattuito e inserito direttamente nel contratto di locazione.
A questo punto è necessario un approfondimento sui principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
In linea generale, e di prima approssimazione, è da ricordare che «le disposizioni in materia di condominio possono ritenersi applicabili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, pur appartenendo il consorzio alla categoria delle associazioni, in quanto non esistono schemi obbligati per la costituzione di tale ente, assumendo, per l'effetto, rilievo decisivo la volontà manifestata dagli stessi consorziati con la regolamentazione statutaria, e potendo, peraltro, l'intenzione di aderire al rivelarsi anche tacitamente, a meno che la CP_1
legge o – come nella specie – lo statuto richiedano la forma espressa», con la conseguenza, «che solo l'adesione al può far sorgere l'obbligazione di versare CP_1
la quota stabilita dagli organi statutariamente competenti, legittimando la pretesa di pagamento dell'ente» (Cass. n. 22641/13).
Più recentemente, la Suprema Corte ha affermato, in materia di consorzi, che «la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà, ovvero da una obligatio propter rem atipica, ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato, che è tenuto al pagamento degli oneri consortili non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il
è stato costituito» (Cass. n. 9533/23). CP_1
Da questi principi deriva che la fonte dell'obbligo di contribuzione va ricondotta non, sic et simpliciter, al mero fatto dell'avere il consorzio reso servizi comuni o effettuato interventi su parti comuni dell'edificio, né alla previsione di detto obbligo nello statuto del o, di per sé soltanto, cioè a prescindere dalle formalità rilevanti ai CP_1
5 fini dell'opponibilità, nel regolamento del condominio.
La fonte dell'obbligo di contribuzione, in assenza di una adesione (manifestata nelle forme ammesse o eventualmente previste), è (può essere) un atto contrattuale, in cui le parti pattuiscano che le prescrizioni dello statuto o del regolamento consortile siano obbligatorie o vincolanti o, semplicemente, efficaci nei confronti del soggetto che, stipulando l'atto, acquista la proprietà o acquisisce il godimento dell'immobile.
Non c'è ragione, infatti, per non estendere il principio appena ricordato, elaborato per gli atti di compravendita, anche agli atti con cui si costituiscono diritti personali di godimento e di utilizzo.
Nel caso in esame – lo si è visto – la conduttrice, pattuendo con il locatore una clausola apposita e dichiarando di conoscere l'atto (allegato al contratto di locazione «per farne parte integrante»), aveva accettato il regolamento condominiale, obbligandosi a rispettarne le «prescrizioni» e le «norme», anche per i terzi a cui avesse, eventualmente, sublocato l'immobile.
Tra le prescrizioni figura quella, alla clausola n. 12, per cui le spese derivanti dalla gestione del Centro Commerciale da ripartirsi tra tutti gli operatori erano quelle inerenti alla funzionalità del Centro, all'utilizzo di impianti e servizi comuni, quali le spese per l'illuminazione delle parti comuni interne ed esterne, il condizionamento, la pulizia, la manutenzione ordinaria dell'edificio, la manutenzione di impianti e installazioni, la custodia, i consumi di acqua ed elettricità.
La stessa clausola ha previsto che nessun operatore commerciale, oltre che i proprietari, avrebbe potuto sottrarsi al contributo per le dette spese, nemmeno se non avesse tratto beneficio diretto o non fosse interessato ai servizi comuni.
Inoltre, il regolamento, alla clausola n. 17, ha individuato l'operatore commerciale come «obbligato principale» (evidentemente, per il caso di scissione tra proprietà del locale ed esercizio di un'attività commerciale nello stesso), prevedendo una obbligazione solidale a carico del proprietario, ma con la precisazione che il secondo avrebbe risposto delle spese di gestione «a fronte dell'inadempimento» del primo.
Nello stesso regolamento condominiale sono previste la costituzione del CP_1
e le attività e le prestazioni che lo stesso avrebbe dovuto effettuare, come anche la distinzione tra la gestione del condominio e la gestione del centro commerciale, attribuite ad un amministratore e al . CP_1
È evidente che, per effetto del richiamo nel contratto di locazione al regolamento
6 condominiale, in cui erano e sono attribuite al le attività di gestione del centro CP_1
commerciale e previsti gli obblighi di contribuzione (diretta), oltre che a carico dei proprietari dei locali, anche degli operatori commerciali (proprietari o meno), la conduttrice, accettando il detto regolamento, si era obbligata a pagare al i CP_1
contributi dovuti per le spese sostenute in relazione alla gestione ordinaria.
Il motivo per cui la era obbligata al pagamento dei contributi Parte_1
consortili non coincide interamente con quello dedotto nel ricorso per ingiunzione, in cui
è asserito che la e la avevano «formalmente aderito» al , Parte_1 CP_3 CP_1
mentre non è prodotta la delibera con cui l'organo avesse, eventualmente, accettato la domanda, delibera che poteva essere favorevole come sfavorevole, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 6 dello statuto, e anzi al contrario è stata prodotta, dalla la comunicazione di non ammissione al . Parte_1 CP_1
La fonte dell'obbligo, allora, è da individuare nella clausola di accettazione del regolamento condominiale contenuta nel contratto di locazione, in quanto il regolamento stesso ha previsto obblighi di pagamento diretto a favore del da parte degli CP_1
operatori commerciali.
La pretesa è fondata sugli obblighi di pagamento di contributi consortili inerenti ai mesi da ottobre a dicembre del 2014 e di pagamento di spese correlate alla gestione (fondo consortile, costi comuni, consumi di energia elettrica), i primi dovuti per effetto della delibera (agli atti) di approvazione del bilancio preventivo con la annessa ripartizione e le seconde riportate nelle fatture (agli atti).
Obbligata al pagamento di tali contributi è – in base a quanto osservato – anche la conduttrice di un locale nel Centro Commerciale. Parte_1
Il fatto della mancata erogazione dell'energia elettrica è irrilevante ai fini della sussistenza degli obblighi di contribuzione.
Dalle fatture prodotte agli atti, che corrispondono a quelle indicate nel ricorso per ingiunzione, emerge che i consumi di energia elettrica da pagare erano relativi ai mesi da gennaio a luglio del 2014, successivi all'inizio dell'attività commerciale che, per ammissione della stessa opponente (pag. 6 dell'atto di citazione e della prima memoria ex art. 183 c.p.c.), era avvenuto dal 1°.12.2013.
Sul quantum delle pretese non si registrano contestazioni, né specifiche né generiche, nemmeno circa (eventuali) erroneità nella ripartizione o nei conteggi di consumi o costi o nei criteri di imputazione alla conduttrice.
7 Il principio di non contestazione è acquisito nell'ordinamento, recentemente a livello normativo, ma prima anche a livello giurisprudenziale.
In linea generale, «il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica» (Cass. n. 26908/20: è appena il caso di osservare che il principio si applica anche all'attore in opposizione, convenuto in senso sostanziale).
In termini netti, il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negazioni generiche (per tali dovendo intendersi anche quelle che non consistono in allegazioni contrarie ugualmente specifiche).
Gli importi dei contributi consortili e l'ammontare dei costi per consumi di elettricità non sono contestati specificamente, tramite l'allegazione di fatti o elementi da cui possa desumersi, eventualmente, che gli stessi fossero inferiori.
La prova del credito è data dalla documentazione prodotta, costituita dalle fatture e dal verbale con la delibera di approvazione del bilancio preventivo, integrata dalla non contestazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento «deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Cass. n. 9351/07).
A fronte della prova dei fatti costitutivi del credito, la opponente non ha dimostrato,
e prima ancora nemmeno allegato, di averlo estinto, con l'adempimento.
Pertanto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo, previa conferma, deve essere dichiarato esecutivo (artt. 653 e 654 c.p.c.).
8 Non è ravvisabile, a carico del una Controparte_2
inadempienza tale da avere inciso sui fatti costitutivi del credito fatto valere nei confronti dell'attrice opponente, anche solamente modificandone la titolarità passiva.
La ha sostenuto che la mancata erogazione dell'energia elettrica Parte_1
sarebbe stata imputabile al che non aveva pagato Controparte_2
i contributi consortili e i corrispettivi per la fornitura dell'energia elettrica dal 2009 al
2012, inadempienza che aveva indotto il a sospendere l'erogazione dei servizi CP_1
avvalendosi della clausola n. 17 del regolamento condominiale.
Tale fatto, vero o meno che sia e provato o meno che sia, è irrilevante.
La clausola n. 17 del regolamento condominiale ha individuato – lo si è visto –
l'operatore commerciale come «obbligato principale», dopo avere stabilito un «vincolo di solidarietà» tra l'operatore commerciale e il proprietario dell'immobile, ma avendone precisato la portata nel senso che «a fronte dell'inadempimento del primo», appunto
«obbligato principale», nel pagamento dei «contributi per le spese di gestione» del centro commerciale, il secondo sarebbe stato tenuto al pagamento.
Avendo accettato le «prescrizioni» del regolamento condominiale, «parte integrante» del contratto di locazione, la era direttamente obbligata a Parte_1
pagare i contributi per la gestione del centro commerciale al consorzio.
Il fatto che il con la propria inadempienza Controparte_2
pregressa, avesse causato la sospensione della fornitura di energia elettrica è ininfluente, quindi: intanto, perché i costi oggetto delle fatture sono relativi a consumi elettrici per i mesi da febbraio a luglio del 2014, successivi all'erogazione dell'elettricità, avvenuta dal
1°.12.2013; e comunque, perché la contribuzione per le spese di gestione del centro commerciale era, a far data dalla stipula del contratto di locazione, a carico della conduttrice, obbligata “principale”.
La asserita inadempienza del che avrebbe Controparte_2
sottaciuto alla la circostanza che parte degli arredi e delle attrezzature Pt_1 Parte_1
appartenevano alla curatela del fallimento di un'altra società, è assolutamente irrilevante ai fini della sussistenza dei crediti fatti valere con il ricorso per ingiunzione e, integrata o meno che sia una inadempienza, non potrebbe assolutamente traslare l'obbligo di pagare i contributi consortili dalla seconda, tenuta al pagamento in via principale tanto nei rapporti esterni con il quanto nei rapporti interni, al primo. CP_1
Oggetto della locazione stipulata dal e dalla Controparte_2
[... era soltanto ed esclusivamente «una porzione» di un immobile, esteso Controparte_4
circa 1.178 metri quadrati, ubicato al secondo piano dell'edificio, individuato come tale e con l'indicazione degli identificativi catastali nel contratto (clausola n. 1), con inclusione del diritto ad utilizzare impianti e spazi comuni e senza accenno ad arredi ed attrezzature.
Perciò, la circostanza che taluni arredi appartenessero ad un terzo soggetto è ininfluente, sia nel senso che non costituirebbe, l'omessa informazione dell'appartenenza di detti beni a terzi, inadempienza contrattuale, sia nel senso che, comunque, sussistesse o meno una inadempienza, l'obbligo di pagare i contributi consortili sarebbe stato comunque a carico della conduttrice, non essendo traslabile, quell'obbligo, sul locatore.
Non possono essere accolte, pertanto, le domande volte a sentire condannare il a pagare i contributi al o ad ottenere che Controparte_2 CP_1
il tenga indenne la di quanto dovuto Controparte_2 Parte_1
per contributi consortili.
Identiche ragioni comportano l'irrilevanza del fatto che la non avesse Parte_1
potuto esercitare attività di rivendita di «tabacchi», in quanto l'esercizio della stessa attività era stata già concesso ad un altro operatore.
È da osservare, inoltre, che nel contratto era prevista la destinazione del locale
«esclusivamente» ad attività di ristorazione, con la previsione per la conduttrice di una mera possibilità («può») di destinarlo «in parte» a «rivendita di tabacchi», però nel
«rispetto delle esclusive già attribuite agli altri operatori».
Non avendo il dichiarato nel contratto che Controparte_2
non esistevano, alla stipula, altre rivendite già assentite, né assicurato l'inesistenza di tali rivendite, nell'assenza di particolari obblighi informativi, una responsabilità da impossibilità di esercizio di quell'attività non potrebbe essere nemmeno ipotizzata.
Pertanto, le domande nei confronti del terzo chiamato vanno rigettate.
La domanda di condanna al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in seguito specificata come domanda ex comma 3 dell'art. 96 c.p.c., avanzata dalla convenuta opposta, non può essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità afferma che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede «il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente» (Cass. n. 3830/21).
10 Non sono ravvisabili aspetti di pretestuosità o abusività nell'opposizione, considerando anche la questione relativa agli elementi costitutivi dell'obbligo dei conduttori di locali ed esercenti attività commerciali di pagare i contributi consortili direttamente al . CP_1
Le spese, nei diversi rapporti, seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro
52.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione del 25% degli importi medi previsti per ciascuna fase (è esclusa la fase istruttoria, del tutto assente).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1942/2014, emesso dal
Tribunale di Messina il 24 dicembre 2014, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attrice opponente a rimborsare al convenuto opposto e al terzo chiamato le spese di lite che liquida, per ciascuno, in euro 5.712,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina il 9 ottobre 2024.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
11
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1358/2015 R.G., Oggetto: Altri istituti di diritto societario proposta da
), difesa dall'avv. Gaetano De Salvo, Parte_1 P.IVA_1
– attrice opponente contro
( ), difeso dall'avv. E_ P.IVA_2
Simonetta Sabato,
– convenuto opposto e nei confronti di
), difeso dall'avv. Giuseppe Controparte_2 P.IVA_3
Santilano,
– terzo chiamato
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso del consorzio il Tribunale di E_
Messina, con il decreto ingiuntivo n. 1942/2014, depositato il 24 dicembre 2014, ha intimato alla e alla di pagare, in solido, al Controparte_3 Parte_1
ricorrente la somma di euro 46.265,90, oltre interessi.
Questo il titolo del credito fatto valere: il consorzio E_
, a rilevanza esterna, costituito con l'atto pubblico stipulato in data
[...]
16.5.2005, esercitava la “gestione” del centro commerciale, curando ed erogando servizi
1 di tipo condominiale;
asserendo di agire come longa manus del condominio e nell'espletamento delle sua prestazioni il emetteva nei confronti della CP_1 [...]
«una serie di fatture»; la società consorziata, esercitava attività Controparte_3 CP_3
di ristorazione in una porzione di area (box n. 41), di circa 504 metri quadrati, la cui disponibilità aveva acquisito con un contratto di sublocazione stipulato con la Pt_1
conduttrice di un più ampio locale, per contratto di locazione stipulato con Parte_1
il proprietario, il tanto nel contratto di Controparte_2
sublocazione quanto nel contratto di locazione era previsto che la parte conduttrice o subconduttrice accettassero il regolamento condominiale;
la e la Parte_1 CP_3
avevano formalmente aderito al , obbligandosi al pagamento dei contributi pro CP_1
quota; le società erano debitrici per la somma di euro 37.438,85, a titolo di servizi erogati dal , e per la somma di euro 8.827,05, a titolo di contributi consortili per i mesi CP_1
di ottobre, novembre e dicembre del 2014, riportati nel bilancio preventivo approvato dall'assemblea in data 22.3.2014.
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_1
esponendo quanto segue: il con il contratto Controparte_2
stipulato in data 5.9.2012, aveva concesso in locazione alla un locale di Parte_1
circa 1.178 metri quadrati, ubicato al secondo piano dell'edificio, per il canone mensile di euro 5.500,00 (oltre imposta sul valore aggiunto); il locale doveva essere destinato ad attività di ristorazione;
la conduttrice si obbligava, per effetto della clausola n. 5 del contratto, ad aderire al . CP_1
A sostegno dell'opposizione la ha eccepito la mancata fornitura di Parte_1
energia elettrica da parte del e l'omessa Controparte_2
informazione circa l'appartenenza di «parte degli arredi e delle attrezzatura» ad un terzo soggetto, la curatela del fallimento della esponendo le seguenti vicende: il Parte_2
locale non era dotato di fornitura di energia elettrica autonoma, in quanto l'utenza era intestata al , circostanze apprese dopo la stipula del contratto di locazione;
la CP_1
aveva chiesto al consorzio di attivare l'erogazione dell'energia elettrica, Parte_1
nelle more dell'adesione; la fornitura di energia elettrica, dopo essere stata attivata, veniva sospesa;
il comunicava il rigetto della domanda di adesione, in quanto una delle CP_1
attività previste nel contratto di locazione (rivendita di tabacchi) era inconciliabile con l'esercizio di identica attività già concessa ad altro operatore commerciale;
la Pt_1
apprendeva che il era moroso nel
[...] Controparte_2
2 pagamento dei contributi dovuti al , tra cui quelli riconducibili ai costi della CP_1
fornitura dell'energia elettrica, sicché il consorzio, avvalendosi della clausola n. 17 del regolamento condominiale, aveva sospeso l'erogazione; soltanto a seguito di un accordo stipulato con il la dal 1°.12.2013, era messa in condizione di CP_1 Parte_1
avviare l'attività commerciale;
inoltre, a luglio del 2014 la veniva a sapere Parte_1
che parte degli arredi e delle attrezzature (impianti elettrici, serbatoi per acqua, luci) del locale erano della curatela del fallimento della precedente conduttrice del Parte_2
locale stesso;
la si vedeva costretta, quindi, a interrompere l'attività Parte_1
commerciale e a chiudere il locale.
Esposti tali fatti, la ha chiesto che il Parte_1 Controparte_2
– chiamato in causa –, previo accertamento della sua responsabilità per
[...]
inadempienza contrattuale, sia condannato al pagamento dei contributi dovuti al consorzio . E_
Il consorzio , costituitosi, ha resistito, chiedendo E_
il rigetto dell'opposizione.
Il si è costituito, asserendo che la Controparte_2 Pt_1
non aveva mai pagato alcun canone locativo e aveva concesso in sublocazione
[...]
una parte del locale e di essere stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, per effetto del decreto emesso il 17 agosto 2015.
Il Centro Commerciale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_2
passiva, rispetto alle pretese del , sull'assunto che queste si fondavano su un CP_1
titolo a cui era estraneo, nonché l'inesistenza dell'atto di chiamata in causa, in quanto tale atto esulava dalla procura ad litem, e sostenendo che a rispondere delle obbligazioni nei confronti del erano la conduttrice e la subconduttrice. CP_1
L'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa, per «inesistenza» dell'atto di chiamata in causa dovuta alla mancata previsione nella procura, non può essere accolta.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «la procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi è idonea, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo in garanzia cd. impropria» (Cass. n. 20898/18).
3 La procura ad litem rilasciata dall'attrice opponente ha attribuito all'avvocato la
«più ampia facoltà di legge», senza escludere particolari atti o iniziative e non contenendo locuzioni da cui possa desumersi una limitazione a talune attività specifiche di difesa.
L'opposizione è infondata.
Dalla documentazione prodotta risultano i fatti seguenti: – il Controparte_2
con il contratto stipulato in data 5.9.2012 (e regolarmente registrato),
[...]
aveva concesso in locazione alla un locale di circa 1.178 metri Parte_1
quadrati, ubicato nell'edificio condominiale, al secondo piano, da adibire ad esercizio di attività di ristorazione (e simili), con facoltà di sublocazione;
– nel contratto la Pt_1
dichiarava di conoscere il regolamento condominiale dell'edificio, approvato con
[...]
atto notarile in data 16.5.2005, e lo statuto del costituito, con atto stipulato in CP_1
data 16.5.2005, tra gli operatori del Centro Commerciale, documenti allegati al contratto
(«per farne parte integrante»); – alla clausola n. 9 le parti pattuivano che «oneri accessori»
e contributi consortili di gestione («spese… ordinarie») avrebbero dovuto essere pagate direttamente dalla conduttrice al , con la previsione che la locatrice avrebbe CP_1
avuto il diritto al rimborso se li avesse anticipati;
– lo statuto del , con attività CP_1
esterna, denominato prevede: le attività E_
oggetto del erano (e sono), tra le altre, «la conservazione, il mantenimento e CP_1
l'amministrazione delle parti ed impianti comuni condominiali» (per la sola
«manutenzione ordinaria») e «la gestione dei servizi comuni necessari per un corretto funzionamento del Centro commerciale», anche rendendosi intestatario di utenze;
gli operatori esercenti attività nel Centro Commerciale avevano (e hanno), siano proprietari o conduttori, il «diritto/dovere» di partecipare al consorzio, per il tempo di esercizio delle attività.
Il regolamento condominiale ha previsto, in particolare, alla clausola n. 12, che
«oneri» e «spese» correlate alla «gestione» del Centro Commerciale, da ripartirsi in proporzioni millesimali tra gli operatori, erano (e sono) tutte quelle che attengono alla funzionalità del Centro stesso e all'utilizzo di impianti e servizi comuni (quali illuminazione delle parti comuni interne ed esterne, condizionamento, pulizia, manutenzione ordinaria, consumi di acqua ed elettricità), con la precisazione che nessun
“condomino” od “operatore commerciale” avrebbe potuto sottrarsi all'obbligo di contribuire, nemmeno se non avesse tratto beneficio o non fosse stato interessato ai servizi resi.
4 Essendo stato pattuito, nel contratto di locazione tra il Controparte_2
e la che questa, quale conduttrice, si obbligava, anche
[...] Parte_1
per i terzi subconduttori, ad attenersi alle «prescrizioni» del regolamento condominiale, la detta previsione era diventata efficace e vincolante nei confronti della conduttrice.
E ciò, a prescindere dalle vicende dell'adesione al consorzio, vicende che avrebbero di regola una rilevanza specifica, ma che nel caso in esame sono destinate a restare sullo sfondo, perché l'obbligo per la conduttrice di attenersi alle prescrizioni del regolamento di condominio era stato pattuito e inserito direttamente nel contratto di locazione.
A questo punto è necessario un approfondimento sui principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
In linea generale, e di prima approssimazione, è da ricordare che «le disposizioni in materia di condominio possono ritenersi applicabili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, pur appartenendo il consorzio alla categoria delle associazioni, in quanto non esistono schemi obbligati per la costituzione di tale ente, assumendo, per l'effetto, rilievo decisivo la volontà manifestata dagli stessi consorziati con la regolamentazione statutaria, e potendo, peraltro, l'intenzione di aderire al rivelarsi anche tacitamente, a meno che la CP_1
legge o – come nella specie – lo statuto richiedano la forma espressa», con la conseguenza, «che solo l'adesione al può far sorgere l'obbligazione di versare CP_1
la quota stabilita dagli organi statutariamente competenti, legittimando la pretesa di pagamento dell'ente» (Cass. n. 22641/13).
Più recentemente, la Suprema Corte ha affermato, in materia di consorzi, che «la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà, ovvero da una obligatio propter rem atipica, ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato, che è tenuto al pagamento degli oneri consortili non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il
è stato costituito» (Cass. n. 9533/23). CP_1
Da questi principi deriva che la fonte dell'obbligo di contribuzione va ricondotta non, sic et simpliciter, al mero fatto dell'avere il consorzio reso servizi comuni o effettuato interventi su parti comuni dell'edificio, né alla previsione di detto obbligo nello statuto del o, di per sé soltanto, cioè a prescindere dalle formalità rilevanti ai CP_1
5 fini dell'opponibilità, nel regolamento del condominio.
La fonte dell'obbligo di contribuzione, in assenza di una adesione (manifestata nelle forme ammesse o eventualmente previste), è (può essere) un atto contrattuale, in cui le parti pattuiscano che le prescrizioni dello statuto o del regolamento consortile siano obbligatorie o vincolanti o, semplicemente, efficaci nei confronti del soggetto che, stipulando l'atto, acquista la proprietà o acquisisce il godimento dell'immobile.
Non c'è ragione, infatti, per non estendere il principio appena ricordato, elaborato per gli atti di compravendita, anche agli atti con cui si costituiscono diritti personali di godimento e di utilizzo.
Nel caso in esame – lo si è visto – la conduttrice, pattuendo con il locatore una clausola apposita e dichiarando di conoscere l'atto (allegato al contratto di locazione «per farne parte integrante»), aveva accettato il regolamento condominiale, obbligandosi a rispettarne le «prescrizioni» e le «norme», anche per i terzi a cui avesse, eventualmente, sublocato l'immobile.
Tra le prescrizioni figura quella, alla clausola n. 12, per cui le spese derivanti dalla gestione del Centro Commerciale da ripartirsi tra tutti gli operatori erano quelle inerenti alla funzionalità del Centro, all'utilizzo di impianti e servizi comuni, quali le spese per l'illuminazione delle parti comuni interne ed esterne, il condizionamento, la pulizia, la manutenzione ordinaria dell'edificio, la manutenzione di impianti e installazioni, la custodia, i consumi di acqua ed elettricità.
La stessa clausola ha previsto che nessun operatore commerciale, oltre che i proprietari, avrebbe potuto sottrarsi al contributo per le dette spese, nemmeno se non avesse tratto beneficio diretto o non fosse interessato ai servizi comuni.
Inoltre, il regolamento, alla clausola n. 17, ha individuato l'operatore commerciale come «obbligato principale» (evidentemente, per il caso di scissione tra proprietà del locale ed esercizio di un'attività commerciale nello stesso), prevedendo una obbligazione solidale a carico del proprietario, ma con la precisazione che il secondo avrebbe risposto delle spese di gestione «a fronte dell'inadempimento» del primo.
Nello stesso regolamento condominiale sono previste la costituzione del CP_1
e le attività e le prestazioni che lo stesso avrebbe dovuto effettuare, come anche la distinzione tra la gestione del condominio e la gestione del centro commerciale, attribuite ad un amministratore e al . CP_1
È evidente che, per effetto del richiamo nel contratto di locazione al regolamento
6 condominiale, in cui erano e sono attribuite al le attività di gestione del centro CP_1
commerciale e previsti gli obblighi di contribuzione (diretta), oltre che a carico dei proprietari dei locali, anche degli operatori commerciali (proprietari o meno), la conduttrice, accettando il detto regolamento, si era obbligata a pagare al i CP_1
contributi dovuti per le spese sostenute in relazione alla gestione ordinaria.
Il motivo per cui la era obbligata al pagamento dei contributi Parte_1
consortili non coincide interamente con quello dedotto nel ricorso per ingiunzione, in cui
è asserito che la e la avevano «formalmente aderito» al , Parte_1 CP_3 CP_1
mentre non è prodotta la delibera con cui l'organo avesse, eventualmente, accettato la domanda, delibera che poteva essere favorevole come sfavorevole, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 6 dello statuto, e anzi al contrario è stata prodotta, dalla la comunicazione di non ammissione al . Parte_1 CP_1
La fonte dell'obbligo, allora, è da individuare nella clausola di accettazione del regolamento condominiale contenuta nel contratto di locazione, in quanto il regolamento stesso ha previsto obblighi di pagamento diretto a favore del da parte degli CP_1
operatori commerciali.
La pretesa è fondata sugli obblighi di pagamento di contributi consortili inerenti ai mesi da ottobre a dicembre del 2014 e di pagamento di spese correlate alla gestione (fondo consortile, costi comuni, consumi di energia elettrica), i primi dovuti per effetto della delibera (agli atti) di approvazione del bilancio preventivo con la annessa ripartizione e le seconde riportate nelle fatture (agli atti).
Obbligata al pagamento di tali contributi è – in base a quanto osservato – anche la conduttrice di un locale nel Centro Commerciale. Parte_1
Il fatto della mancata erogazione dell'energia elettrica è irrilevante ai fini della sussistenza degli obblighi di contribuzione.
Dalle fatture prodotte agli atti, che corrispondono a quelle indicate nel ricorso per ingiunzione, emerge che i consumi di energia elettrica da pagare erano relativi ai mesi da gennaio a luglio del 2014, successivi all'inizio dell'attività commerciale che, per ammissione della stessa opponente (pag. 6 dell'atto di citazione e della prima memoria ex art. 183 c.p.c.), era avvenuto dal 1°.12.2013.
Sul quantum delle pretese non si registrano contestazioni, né specifiche né generiche, nemmeno circa (eventuali) erroneità nella ripartizione o nei conteggi di consumi o costi o nei criteri di imputazione alla conduttrice.
7 Il principio di non contestazione è acquisito nell'ordinamento, recentemente a livello normativo, ma prima anche a livello giurisprudenziale.
In linea generale, «il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica» (Cass. n. 26908/20: è appena il caso di osservare che il principio si applica anche all'attore in opposizione, convenuto in senso sostanziale).
In termini netti, il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negazioni generiche (per tali dovendo intendersi anche quelle che non consistono in allegazioni contrarie ugualmente specifiche).
Gli importi dei contributi consortili e l'ammontare dei costi per consumi di elettricità non sono contestati specificamente, tramite l'allegazione di fatti o elementi da cui possa desumersi, eventualmente, che gli stessi fossero inferiori.
La prova del credito è data dalla documentazione prodotta, costituita dalle fatture e dal verbale con la delibera di approvazione del bilancio preventivo, integrata dalla non contestazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento «deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Cass. n. 9351/07).
A fronte della prova dei fatti costitutivi del credito, la opponente non ha dimostrato,
e prima ancora nemmeno allegato, di averlo estinto, con l'adempimento.
Pertanto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo, previa conferma, deve essere dichiarato esecutivo (artt. 653 e 654 c.p.c.).
8 Non è ravvisabile, a carico del una Controparte_2
inadempienza tale da avere inciso sui fatti costitutivi del credito fatto valere nei confronti dell'attrice opponente, anche solamente modificandone la titolarità passiva.
La ha sostenuto che la mancata erogazione dell'energia elettrica Parte_1
sarebbe stata imputabile al che non aveva pagato Controparte_2
i contributi consortili e i corrispettivi per la fornitura dell'energia elettrica dal 2009 al
2012, inadempienza che aveva indotto il a sospendere l'erogazione dei servizi CP_1
avvalendosi della clausola n. 17 del regolamento condominiale.
Tale fatto, vero o meno che sia e provato o meno che sia, è irrilevante.
La clausola n. 17 del regolamento condominiale ha individuato – lo si è visto –
l'operatore commerciale come «obbligato principale», dopo avere stabilito un «vincolo di solidarietà» tra l'operatore commerciale e il proprietario dell'immobile, ma avendone precisato la portata nel senso che «a fronte dell'inadempimento del primo», appunto
«obbligato principale», nel pagamento dei «contributi per le spese di gestione» del centro commerciale, il secondo sarebbe stato tenuto al pagamento.
Avendo accettato le «prescrizioni» del regolamento condominiale, «parte integrante» del contratto di locazione, la era direttamente obbligata a Parte_1
pagare i contributi per la gestione del centro commerciale al consorzio.
Il fatto che il con la propria inadempienza Controparte_2
pregressa, avesse causato la sospensione della fornitura di energia elettrica è ininfluente, quindi: intanto, perché i costi oggetto delle fatture sono relativi a consumi elettrici per i mesi da febbraio a luglio del 2014, successivi all'erogazione dell'elettricità, avvenuta dal
1°.12.2013; e comunque, perché la contribuzione per le spese di gestione del centro commerciale era, a far data dalla stipula del contratto di locazione, a carico della conduttrice, obbligata “principale”.
La asserita inadempienza del che avrebbe Controparte_2
sottaciuto alla la circostanza che parte degli arredi e delle attrezzature Pt_1 Parte_1
appartenevano alla curatela del fallimento di un'altra società, è assolutamente irrilevante ai fini della sussistenza dei crediti fatti valere con il ricorso per ingiunzione e, integrata o meno che sia una inadempienza, non potrebbe assolutamente traslare l'obbligo di pagare i contributi consortili dalla seconda, tenuta al pagamento in via principale tanto nei rapporti esterni con il quanto nei rapporti interni, al primo. CP_1
Oggetto della locazione stipulata dal e dalla Controparte_2
[... era soltanto ed esclusivamente «una porzione» di un immobile, esteso Controparte_4
circa 1.178 metri quadrati, ubicato al secondo piano dell'edificio, individuato come tale e con l'indicazione degli identificativi catastali nel contratto (clausola n. 1), con inclusione del diritto ad utilizzare impianti e spazi comuni e senza accenno ad arredi ed attrezzature.
Perciò, la circostanza che taluni arredi appartenessero ad un terzo soggetto è ininfluente, sia nel senso che non costituirebbe, l'omessa informazione dell'appartenenza di detti beni a terzi, inadempienza contrattuale, sia nel senso che, comunque, sussistesse o meno una inadempienza, l'obbligo di pagare i contributi consortili sarebbe stato comunque a carico della conduttrice, non essendo traslabile, quell'obbligo, sul locatore.
Non possono essere accolte, pertanto, le domande volte a sentire condannare il a pagare i contributi al o ad ottenere che Controparte_2 CP_1
il tenga indenne la di quanto dovuto Controparte_2 Parte_1
per contributi consortili.
Identiche ragioni comportano l'irrilevanza del fatto che la non avesse Parte_1
potuto esercitare attività di rivendita di «tabacchi», in quanto l'esercizio della stessa attività era stata già concesso ad un altro operatore.
È da osservare, inoltre, che nel contratto era prevista la destinazione del locale
«esclusivamente» ad attività di ristorazione, con la previsione per la conduttrice di una mera possibilità («può») di destinarlo «in parte» a «rivendita di tabacchi», però nel
«rispetto delle esclusive già attribuite agli altri operatori».
Non avendo il dichiarato nel contratto che Controparte_2
non esistevano, alla stipula, altre rivendite già assentite, né assicurato l'inesistenza di tali rivendite, nell'assenza di particolari obblighi informativi, una responsabilità da impossibilità di esercizio di quell'attività non potrebbe essere nemmeno ipotizzata.
Pertanto, le domande nei confronti del terzo chiamato vanno rigettate.
La domanda di condanna al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in seguito specificata come domanda ex comma 3 dell'art. 96 c.p.c., avanzata dalla convenuta opposta, non può essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità afferma che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede «il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente» (Cass. n. 3830/21).
10 Non sono ravvisabili aspetti di pretestuosità o abusività nell'opposizione, considerando anche la questione relativa agli elementi costitutivi dell'obbligo dei conduttori di locali ed esercenti attività commerciali di pagare i contributi consortili direttamente al . CP_1
Le spese, nei diversi rapporti, seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro
52.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione del 25% degli importi medi previsti per ciascuna fase (è esclusa la fase istruttoria, del tutto assente).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1942/2014, emesso dal
Tribunale di Messina il 24 dicembre 2014, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attrice opponente a rimborsare al convenuto opposto e al terzo chiamato le spese di lite che liquida, per ciascuno, in euro 5.712,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina il 9 ottobre 2024.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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