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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/104
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES CPC
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 104/2024
Promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. , residente in CP_1 C.F._1
Vinci (Fi), Via Martello, 1
nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Controparte_2 C.F._2
(Fi), Via Martello, 28 che agiscono quali figli entrambi di nato a [...] il [...] Persona_1
deceduto a Vinci il 10.9.2003 e di nata a [...] Persona_2 in data 11.7.1927, deceduta in Vinci il 10.12.2005 coniugata col suddetto Persona_1 rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Diego Cremona (c.f.
), del Foro di Firenze, con domicilio eletto presso il suo Studio in C.F._3 Firenze, Via de' Tornabuoni, n. 10, e domicilio digitale PEC
Email_1 come da procura alle liti in calce al presente atto,
RICORRENTI Contro
Repubblica Federale di Germania, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, presso l'Ambasciata tedesca in Italia, 00185 Roma, Via San Martino della Battaglia, n. 4, c.f. ; CONVENUTO P.IVA_1
CONTUMACE
Repubblica Italiana, rappresentata dalla nella persona Controparte_3 del Presidente p.t., e dal , in persona del Ministro p.t., Controparte_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato (con sede in 00186 Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, p.e.c. c.f. ) Email_2 Email_3 P.IVA_2 e, in forza dell'art. 11, parte II, R.D. 286 del 30.10.1933, presso la sede Distrettuale, in 50129 Firenze, Via degli Arazzieri, n. 4, p.e.c. Email_4
Pagina 1 CONVENUTI
OGGETTO: fondo indennizzi terzo reich - art. 43 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (conv. in legge n. 79/2022), Fondo per il ristoro dei danni in questione “compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani” dalle forze del Terzo Reich nel periodo che va dal 1° settembre 1939 all'8 maggio 1945.
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: accertare e dichiarare le responsabilità dei Convenuti in ordine agli illeciti di cui in narrativa e ai connessi danni;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per le causali, secondo i dettagli e i parametri di cui in narrativa, a ricevere integrale risarcimento dei danni per euro 85.000,00, ciascuno, in relazione alla prigionia, oltre alle altre componenti di danno iure hereditatis e iure proprio evocate in narrativa, componenti tutte rimesse a pura liquidazione equitativa;
- per l'effetto condannare la Repubblica Federale di Germania e, in solido con essa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e successive sue modificazioni, la Repubblica Italiana, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al pagamento (anche mediante accesso all'istituito Fondo) dell'importo di cui sopra e liquidandi, oltre interessi di legge sulle somme devalutate al 1° gennaio 1947 e rivalutate;
- con integrale vittoria di spese del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
I ricorrenti hanno esposto che il loro congiunto, in forza alla caserma di Bologna Carlo Palatresi di anni 21, era stato catturato e deportato in Germania l'8 settembre 1943, giorno della resa dell'Italia agli alleati e della firma dell'armistizio di . I tedeschi per reazione alla resa italiana, che fu Per_3 avvertita come un tradimento, catturarono nelle ore immediatamente successive alla pubblicità dell'armistizio, sia i soldati italiani (la truppa) che gli ufficiali, dopo che furono collocati nelle piazze o davanti alle stazioni, sorvegliati da poche decine di soldati tedeschi. Da lì seguì l'interminabile viaggio verso la Germania su treni merci e di bestiame senza acqua e cibo e servizi igienici e poi lo sfruttamento come internati militari italiani, status nel quale furono inclusi per evitare i benefici della croce rossa internazionale e l'applicazione del trattato di Ginevra che vietava di impiegare gli Imi nella industria bellica.
Il ritorno di alla sua famiglia avvenne solo in data Persona_1
3 settembre del 1945 come emerge dal Foglio matricolare prodotto come doc. 9, nel quale è annotata anch la sua cattura e deportazione:
Foglio Matricolare di , Matricola n. 1208 – Distretto Persona_1
Militare di Siena -12
“catturato prigioniero dalle truppe Tedesche” l'8 settembre 1943;
- essere stato “rimpatriato dalla prigionia” il 3 settembre 1945”. I ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni morali patiti dal loro padre per la deportazione Per_1 subita in Germania e le durissime condizioni di lavoro cui fu sottoposto per oltre un anno.
A supporto del fatto che la deportazione e il successivo lavoro forzato sia un crimine contro l'umanità che poi dà diritto all'ammissione al Fondo, hanno citato la sent. Cassazione Ss. Uu. Civili, 29 maggio 2008, n. 14202, nonché 13 gennaio 2017, n. 762, che affermano appunto come la deportazione e l'assoggettamento al lavoro forzato è un crimine contro l'umanità, venendo così considerata dallo Statuto delle Nazioni Unite firmato a Londra l'8 agosto 1945,
Pagina 2 sub art. 6, lett. b); dalla Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle
N.U., dai Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., sub 6, dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex
IA (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il AN (art. 3); sia, infine, dalla medesima citata Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1° luglio 2002 (artt. 7-8). La Repubblica Federale di Germania va dunque dichiarata responsabile dell'illecito subìto da
[...]
illecito che ha prodotto un grave pregiudizio non patrimoniale conseguente alle orrende Per_1 sofferenze fisiche e psichiche inflitte: sofferenze che si sono concretizzate nel totale, ancorché temporaneo, annientamento della sua dignità di persona. L'immunità della Germania dalla giurisdizione dello stato italiano è stata affermata dalla sent. Corte cost. 238/2014. D'altra parte, l'accordo di Parigi anno 1947 non è di ostacolo all'accoglimento della presente domanda perché quell'accordo riguarda soltanto la definizione di questioni economiche che erano già pendenti a quella data e non certo i risarcimenti per crimini contro l''umanità. Idem il trattato di Bonn.
E il Giudice adito può (anche ex art. 115, comma 2, c.p.c.) porre a fondamento della sua decisione il “notorio” come Trib. Brescia, sez. I, 3.8.2019 è “cosa notoria che il trattamento ricevuto [in quel caso proprio da militari internati] sia stato contrario alle norme convenzionali e Cont consuetudinarie” e che fosse invece onere della provare il contrario. Lo Statuto del Tribunale Militare Internazionale (istituito l'8 agosto 1945) che, all'art. 6, secondo comma, lett. b), annovera tra i crimini di guerra "l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare".
A seguire, alla lettera c), si indicano quali crimini contro l'umanità, "l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni - abbiano esse costituito o meno una violazione del giudizio interno del Paese dove sono state perpetrate - siano state commesse a seguito di qualunque delitto che rientri nella competenza del Tribunale, o in collegamento con tale delitto".
Non rileva del resto che l'illecita condotta si sia protratta nel territorio di un diverso Stato, anche perché il "fatto che ha causato il danno" ai sensi della seconda parte del citato art. 62, comma 1, consiste indubbiamente nella cattura e deportazione che è avvenuta in Italia per
(solo) proseguire in territorio tedesco (si veda anche, di recente, Trib. Sciacca 30.3.2023 n. 104,
r.g. 876/2018).
I ricorrenti risultano quindi legittimati a conseguire:
- iure hereditatis, il risarcimento del danno subìto dal padre, per la Persona_1 violenta e ingiusta privazione della libertà personale, assoggettamento a lavori forzati senza limiti di tempo né periodi di riposo, trattamenti contrari alla dignità umana, privazioni, circostanze tutte che, concretandosi in crimini di guerra e contro l'umanità, incidono su diritti fondamentali dell'uomo;
- iure proprio, il risarcimento per aver avuto un padre segnato dalle violenze subite. Quanto al danno iure hereditatis il tribunale di Treviso ha utilizzato l'importo previsto per il danno da ingiusta detenzione dunque euro 235,82 al giorno, oltre accessori di legge per l'attualizzazione del valore della moneta. Applicandosi tale criterio alla vicenda di cui è causa, il danno subìto da per l'ingiusta detenzione Persona_1
Pagina 3 presso il campo di concentramento può essere così determinato: periodo di detenzione 8.9.1943 – 3.9.1945, complessivi 726 giorni, moltiplicati per 235,82 euro al giorno Dà euro 171.205,32. L'importo suddetto va quindi diviso fra gli eredi del signor Persona_1
Essendo la coniuge deceduta lasciando unici eredi i ricorrenti a ciascuno di essi spetta, in base a questo criterio, almeno l'importo di euro 85.605,66, Ma, oltre al danno per l'ingiusta detenzione è configurabile nella fattispecie anche il danno biologico e il danno morale catastrofale trasmissibile iure hereditatis rimessi qui alla liquidazione del Giudice.
Anche per i profili del danno iure proprio i ricorrenti si rimettono alla valutazione d'equità del Tribunale.
Tutti gli importi sono da devalutare al 1° gennaio 1947 e poi integrare con gli interessi al saggio legale sulla somma rivalutata.
***
i convenuti ritualmente citati non si sono costituiti.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2025 ai sensi della nuova formulazione dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. applicabile al rito semplificato.
MOTIVAZIONE
Sulla giurisdizione del Giudice italiano per crimini del terzo Reich si cita la sent. corte cost. n. 238/2014 pronunciata a seguito di rimessione del Trib. di firenze, con ord. 21 gennaio 2014,
N.R.G. 1300/2012, ha investito la Corte costituzionale di tre questioni di legittimità costituzionale concernenti la violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, tutelato dagli articoli 2
e 24 della Costituzione, da parte, con riguardo all'art. 1 (recte art. 3) della legge n. 5 del 14 gennaio
2013 che aveva imposto al giudice italiano di negare la propria giurisdizione in futuri casi concernenti i crimini internazionali di cui sopra e di ammettere la revocazione delle sentenze già Per passate in giudicato (dopo la posizione della Cassazione sul caso e la sent. Della del Per_4
2012).
Sulla legittimazione attiva va osservato che gli attori hanno provato di essere i figli ed eredi di nato il [...] che risulta nel foglio matricolare al doc. 9, effettivamente Persona_1 deportato dopo la cattura dei soldati tedeschi in data 8 settembre 1945, e rimpatriato in data 4 settembre 1945. Gli attori hanno prodotto una serie di certificati dell'ufficio anagrafe, di nascita e famiglia da cui emerge tale loro qualità e legittimazione attiva.
Dal doc. 9 foglio matricolare emerge che il loro padre subì la cattura il giorno che fu resa pubblica la notizia dell'armistizio di l'8 sett. 1943, scatenando la reazione del terzo Reich contro Per_3 quelli che reputava dei traditori (truppe e ufficiali italiani prima alleati).
È perfino notoria e fa parte della storia la condizione degli IMI internati militari italiani ai quali era riservato un trattamento perfino deteriore rispetto ai prigionieri di guerra.
È noto che venivano sfruttati nei campi di lavoro con turni disumani, privati di adeguiate razioni di cibo e acqua e di ogni dignità.
Si stima equo un risarcimento come quello proposto parificato al controvalore di un giorno di CP ingiusta prigionia in carcere, come già impiegato da di Treviso richiamato, ma sarebbe più equo incrementarlo alla somma ad euro 400,00 al giorno a valori attuali perché comunque il trattamento di un internato italiano non aveva le stesse garanzie dei carcerati italiani e gli stessi standard di alimentazione e cura, tantomeno in termini di modalità di utilizzazione della prestazione lavorativa.
Va poi considerato il fortissimo danno morale (simil catastrofale) sofferto dal dopo Per_1 l'inaspettata cattura a Bologna, e quello dei giorni in cui durò l'interminabile viaggio di deportazione in Germania, la totale assenza di certezza sulla sorte che gli sarebbe pertoccata nei
Pagina 4 giorni e mesi seguenti, l'esposizione sistematica alla violenza e annichilimento della dignità umana.
Questo incremento si giustificherebbe anche in termini di forte danno morale collegato all'incertezza del futuro e al terrore di essere annientati anche fisicamente in qualunque momento dato che non si applicava agli IMI la convenzione di Ginevra. Non a caso tali IMI a migliaia morirono nei campi di lavoro senza mai fare rientro in famiglia e in patria.
Ciò giustificherebbe il riconoscimento di una somma giornaliera ad euro 400,00, ma senza il danno da ritardo richiesto dai ricorrenti per 85 anni come si dirà in seguito. Tuttavia, alla luce dell'art. 112 cpc, poiché i ricorrenti chiedono la minor somma di euro 85 mila per la prigionia, questo Giudice non può andare al di là della domanda (cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 07/05/2021, n. 12159 Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art.
112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto, all'esito delle risultanze peritali, come mera "emendatio" l'ampliamento dell'originaria domanda attrice, così trascurando di considerare la limitazione posta dalla stessa danneggiata alla propria domanda risarcitoria manifestata attraverso la quantificazione analitica di ogni singola voce di danno e il relativo ammontare espresso in una somma complessiva certa e determinata, tale da escludere un'ulteriore richiesta di liquidazione del danno secondo giustizia ed equità).
Per questi motivi
anche se non si aderisce alla richiesta di liquidazione del danno da ritardato risarcimento per 85 anni, richiesto sempre in pecunia dai ricorrenti, al giudice non è consentito attribuire un maggior risarcimento in pecunia “da prigionia”, compensando il minor risarcimento liquidato sul danno da ritardo, essendovi il limite specifico della domanda di tale voce di danno da prigionia in euro 85.000,00 per ciascun ricorrente;
la domanda si compone sia di petitum (qui pecunia) ma anche di causa petendi e dunque non si potrebbe liquidare un maggior danno in pecunia da prigionia ed escludere la maggior parte di danno da ritardo sempre in pecunia rendendo intercambiabili le due poste in quanto comunque la pecunia verrebbe liquidata entro il tetto massimo richiesto;
tale ragionamento non appare praticabile come da sent. richiamata..
Per questi motivi
si riconosce un danno iure hereditatis per la deportazione dal 8.9.1943 –
3.9.1945, complessivi 726 giorni, in base all'importo richiesto di euro per 235,82 euro al giorno = 171.205,32 complessivi.
Come già detto non si riconosce un danno per ritardata liquidazione per 85 anni; infatti, al fine di evitare l'iniusta locupletatio dei ricorrenti per un danno nemmeno diretto loro, la decorrenza del danno da ritardo sarà calcolata non dal 1943 (85 anni) ma dalla data della presente domanda giudiziale, avendo il , deceduto nel 2003, comunque trascurato Persona_1 di richiedere in proprio il danno, pur non prescritto;
nel complessivo giudizio va però anche considerato che soltanto nell'anno 2014 la Corte Cost. con sent. 238 /2014 aveva dato la stura ai risarcimenti diretti della Germania, quantomeno in termini di legittimata passiva, salvo poi ora riaffermare l'immunità della Germania nelle azioni esecutive promosse davanti al GE italiano. Dunque la possibilità per il di agire mentre era in vita non era effettiva essendo Per_1 deceduto nel 2003. Cionondimeno attribuire agli eredi un danno per un ritardato risarcimento di
85 anni è una strada che crea una iniusta locupletatio dei suoi eredi in un giudizio complessivo equitativo e in previsione dell'ammissione all'attuale Fondo con capienza limitata per tutte le vittime del terzo Reich. Da considerare poi che i suoi eredi poi dal 2014 almeno potevano agire in base alla sent. 238/2014 e dunque questo ritardo potrebbe essere in parte anche ad essi ascritto ex art. 1227 c.c..
Inoltre si riconosce agli attori la seconda voce richiesta ossia il danno iure proprio da lesione del rapporto parentale, identificata in una somma di euro 50 mila per ciascuno, liquidata equitativamente sulla base del raffronto con i danni tabellati, quali i danni da lesione del
Pagina 5 rapporto parentale in caso di macrolesione, o altri danni tabellati;
si tratta del danno iure proprio, per lesione del rapporto parentale dei ricorrenti medesimi, essendo presumibile che il rapporto parentale col padre sia stato per tutta la vita un rapporto fortemente perturbato dal vissuto del padre, ossia dal vissuto di quei due lunghi anni in cui la sua dignità fu completamente annullata. Ciò ha presumibilmente inciso anche su un normale rapporto parentale, nel quale il padre ha inevitabilmente portato con sè quell'esperienza incancellabile, determinando un peggioramento del rapporto genitore-figli.
Non è necessario dare la prova positiva di tale danno, essendo possibile ricorrere alle presunzioni. D'altra parte per lesione del rapporto parentale non si intende semplicemente la sua anticipata privazione come nel caso di morte del genitore ante tempus, ma si intende anche la forte perturbazione di un rapporto parentale con alterazione dello stesso e ciò si è visto ad esempio nel caso delle macro-lesioni del congiunto che vada a colpire psicologicamente e a stravolgere le abitudini di vita dei parenti, per cui sono state forgiate le tabelle Romane del 2019, e si può applicare anche nel caso dei figli di un militare italiano catturato e deportato per due anni in
Germania, sottoposto ad ogni possibile vessazione e alla privazione della sua dignità, rientrato in famiglia con ferite morali.
Si tratta di ferite che non si rimarginano e che cambiano profondamente un essere umano, che non sarà mai più come prima, acquisendo una sorta di ferita invisibile e inguaribile, come una macro-lesione dell'anima, che ridonda inevitabilmente anche nella sua dimensione “sociale” e
“parentale”, producendo anch'essa presumibilmente una forte perturbazione del rapporto padre
- figli.
Per questi motivi
si liquida ad ognuno dei due figli di la somma di euro Persona_1
85.000,00 quale danno iure hereditatis (nel quale è già inserito anche il danno morale- catastrofale) ed euro 50 mila quale danno iure proprio, entrambe le voci con accessori dalla data della domanda giudiziale e da quella data con rivalutazione e interessi fino al soddisfo.
È evidente che la quantificazione del secondo importo non può essere fatta seguendo pedissequamente le tabelle romane sulla lesione del danno parentale, che si riferisce alla tabella di menomazioni fisiche della vittima primaria, e che aumenta in base alla maggiore percentuale di postumi, portando con sè un danno morale e dinamico relazionale per le esigenze anche assistenziali della vittima primaria.
Le spese legali seguono la soccombenza come in dispositivo tenendo conto che la fase di trattazione è stata solo documentale e che la fase decisoria è stata semplificata. Pertanto dette fasi vengono liquidate con dimidiazione al 50% sul valore medio.
P.Q.M.
Il tribunale
Con sentenza che definisce il giudizio
1. Accerta che nato a [...] il [...] e deceduto il 10.9.2003 a Vinci, Persona_1 era il padre dei ricorrenti e fu catturato in Italia dai soldati tedeschi in data 8.9.1943 per essere poi deportato in Germania fino al 3 settembre 1945;
2. accerta che subì un crimine contro l'umanità per mano del Terzo Reich e che dunque il responsabile dei danni è l'attuale stato della Repubblica Federale Tedesca per il principio di continuità degli stati;
3. accerta che sussistono le condizioni per l'accesso dei ricorrenti al Fondo istituito dall'art. 43 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 e successive modifiche;
4. condanna per l'effetto i convenuti in solido al risarcimento dei seguenti danni ai ricorrenti:
Pagina 6 5. euro 85.000,00 (come richiesto) quale danno iure hereditatis ed euro 50 mila quale danno iure proprio, con rivalutazione e interessi fino al soddisfo dalla data della domanda giudiziale.
6. Dichiara che sussistono le condizioni di ammissione dei ricorrenti al Fondo anche sulle spese di questo giudizio, che si liquidano in euro 9.113,00 oltre accessori di legge ed euro
759,00 per spese di contributo unificato.
Firenze il 21 maggio 2025. Il Giudice dott.ssa Susanna Zanda
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES CPC
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 104/2024
Promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. , residente in CP_1 C.F._1
Vinci (Fi), Via Martello, 1
nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Controparte_2 C.F._2
(Fi), Via Martello, 28 che agiscono quali figli entrambi di nato a [...] il [...] Persona_1
deceduto a Vinci il 10.9.2003 e di nata a [...] Persona_2 in data 11.7.1927, deceduta in Vinci il 10.12.2005 coniugata col suddetto Persona_1 rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Diego Cremona (c.f.
), del Foro di Firenze, con domicilio eletto presso il suo Studio in C.F._3 Firenze, Via de' Tornabuoni, n. 10, e domicilio digitale PEC
Email_1 come da procura alle liti in calce al presente atto,
RICORRENTI Contro
Repubblica Federale di Germania, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, presso l'Ambasciata tedesca in Italia, 00185 Roma, Via San Martino della Battaglia, n. 4, c.f. ; CONVENUTO P.IVA_1
CONTUMACE
Repubblica Italiana, rappresentata dalla nella persona Controparte_3 del Presidente p.t., e dal , in persona del Ministro p.t., Controparte_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato (con sede in 00186 Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, p.e.c. c.f. ) Email_2 Email_3 P.IVA_2 e, in forza dell'art. 11, parte II, R.D. 286 del 30.10.1933, presso la sede Distrettuale, in 50129 Firenze, Via degli Arazzieri, n. 4, p.e.c. Email_4
Pagina 1 CONVENUTI
OGGETTO: fondo indennizzi terzo reich - art. 43 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (conv. in legge n. 79/2022), Fondo per il ristoro dei danni in questione “compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani” dalle forze del Terzo Reich nel periodo che va dal 1° settembre 1939 all'8 maggio 1945.
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: accertare e dichiarare le responsabilità dei Convenuti in ordine agli illeciti di cui in narrativa e ai connessi danni;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per le causali, secondo i dettagli e i parametri di cui in narrativa, a ricevere integrale risarcimento dei danni per euro 85.000,00, ciascuno, in relazione alla prigionia, oltre alle altre componenti di danno iure hereditatis e iure proprio evocate in narrativa, componenti tutte rimesse a pura liquidazione equitativa;
- per l'effetto condannare la Repubblica Federale di Germania e, in solido con essa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e successive sue modificazioni, la Repubblica Italiana, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al pagamento (anche mediante accesso all'istituito Fondo) dell'importo di cui sopra e liquidandi, oltre interessi di legge sulle somme devalutate al 1° gennaio 1947 e rivalutate;
- con integrale vittoria di spese del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
I ricorrenti hanno esposto che il loro congiunto, in forza alla caserma di Bologna Carlo Palatresi di anni 21, era stato catturato e deportato in Germania l'8 settembre 1943, giorno della resa dell'Italia agli alleati e della firma dell'armistizio di . I tedeschi per reazione alla resa italiana, che fu Per_3 avvertita come un tradimento, catturarono nelle ore immediatamente successive alla pubblicità dell'armistizio, sia i soldati italiani (la truppa) che gli ufficiali, dopo che furono collocati nelle piazze o davanti alle stazioni, sorvegliati da poche decine di soldati tedeschi. Da lì seguì l'interminabile viaggio verso la Germania su treni merci e di bestiame senza acqua e cibo e servizi igienici e poi lo sfruttamento come internati militari italiani, status nel quale furono inclusi per evitare i benefici della croce rossa internazionale e l'applicazione del trattato di Ginevra che vietava di impiegare gli Imi nella industria bellica.
Il ritorno di alla sua famiglia avvenne solo in data Persona_1
3 settembre del 1945 come emerge dal Foglio matricolare prodotto come doc. 9, nel quale è annotata anch la sua cattura e deportazione:
Foglio Matricolare di , Matricola n. 1208 – Distretto Persona_1
Militare di Siena -12
“catturato prigioniero dalle truppe Tedesche” l'8 settembre 1943;
- essere stato “rimpatriato dalla prigionia” il 3 settembre 1945”. I ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni morali patiti dal loro padre per la deportazione Per_1 subita in Germania e le durissime condizioni di lavoro cui fu sottoposto per oltre un anno.
A supporto del fatto che la deportazione e il successivo lavoro forzato sia un crimine contro l'umanità che poi dà diritto all'ammissione al Fondo, hanno citato la sent. Cassazione Ss. Uu. Civili, 29 maggio 2008, n. 14202, nonché 13 gennaio 2017, n. 762, che affermano appunto come la deportazione e l'assoggettamento al lavoro forzato è un crimine contro l'umanità, venendo così considerata dallo Statuto delle Nazioni Unite firmato a Londra l'8 agosto 1945,
Pagina 2 sub art. 6, lett. b); dalla Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle
N.U., dai Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., sub 6, dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex
IA (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il AN (art. 3); sia, infine, dalla medesima citata Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1° luglio 2002 (artt. 7-8). La Repubblica Federale di Germania va dunque dichiarata responsabile dell'illecito subìto da
[...]
illecito che ha prodotto un grave pregiudizio non patrimoniale conseguente alle orrende Per_1 sofferenze fisiche e psichiche inflitte: sofferenze che si sono concretizzate nel totale, ancorché temporaneo, annientamento della sua dignità di persona. L'immunità della Germania dalla giurisdizione dello stato italiano è stata affermata dalla sent. Corte cost. 238/2014. D'altra parte, l'accordo di Parigi anno 1947 non è di ostacolo all'accoglimento della presente domanda perché quell'accordo riguarda soltanto la definizione di questioni economiche che erano già pendenti a quella data e non certo i risarcimenti per crimini contro l''umanità. Idem il trattato di Bonn.
E il Giudice adito può (anche ex art. 115, comma 2, c.p.c.) porre a fondamento della sua decisione il “notorio” come Trib. Brescia, sez. I, 3.8.2019 è “cosa notoria che il trattamento ricevuto [in quel caso proprio da militari internati] sia stato contrario alle norme convenzionali e Cont consuetudinarie” e che fosse invece onere della provare il contrario. Lo Statuto del Tribunale Militare Internazionale (istituito l'8 agosto 1945) che, all'art. 6, secondo comma, lett. b), annovera tra i crimini di guerra "l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare".
A seguire, alla lettera c), si indicano quali crimini contro l'umanità, "l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni - abbiano esse costituito o meno una violazione del giudizio interno del Paese dove sono state perpetrate - siano state commesse a seguito di qualunque delitto che rientri nella competenza del Tribunale, o in collegamento con tale delitto".
Non rileva del resto che l'illecita condotta si sia protratta nel territorio di un diverso Stato, anche perché il "fatto che ha causato il danno" ai sensi della seconda parte del citato art. 62, comma 1, consiste indubbiamente nella cattura e deportazione che è avvenuta in Italia per
(solo) proseguire in territorio tedesco (si veda anche, di recente, Trib. Sciacca 30.3.2023 n. 104,
r.g. 876/2018).
I ricorrenti risultano quindi legittimati a conseguire:
- iure hereditatis, il risarcimento del danno subìto dal padre, per la Persona_1 violenta e ingiusta privazione della libertà personale, assoggettamento a lavori forzati senza limiti di tempo né periodi di riposo, trattamenti contrari alla dignità umana, privazioni, circostanze tutte che, concretandosi in crimini di guerra e contro l'umanità, incidono su diritti fondamentali dell'uomo;
- iure proprio, il risarcimento per aver avuto un padre segnato dalle violenze subite. Quanto al danno iure hereditatis il tribunale di Treviso ha utilizzato l'importo previsto per il danno da ingiusta detenzione dunque euro 235,82 al giorno, oltre accessori di legge per l'attualizzazione del valore della moneta. Applicandosi tale criterio alla vicenda di cui è causa, il danno subìto da per l'ingiusta detenzione Persona_1
Pagina 3 presso il campo di concentramento può essere così determinato: periodo di detenzione 8.9.1943 – 3.9.1945, complessivi 726 giorni, moltiplicati per 235,82 euro al giorno Dà euro 171.205,32. L'importo suddetto va quindi diviso fra gli eredi del signor Persona_1
Essendo la coniuge deceduta lasciando unici eredi i ricorrenti a ciascuno di essi spetta, in base a questo criterio, almeno l'importo di euro 85.605,66, Ma, oltre al danno per l'ingiusta detenzione è configurabile nella fattispecie anche il danno biologico e il danno morale catastrofale trasmissibile iure hereditatis rimessi qui alla liquidazione del Giudice.
Anche per i profili del danno iure proprio i ricorrenti si rimettono alla valutazione d'equità del Tribunale.
Tutti gli importi sono da devalutare al 1° gennaio 1947 e poi integrare con gli interessi al saggio legale sulla somma rivalutata.
***
i convenuti ritualmente citati non si sono costituiti.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2025 ai sensi della nuova formulazione dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. applicabile al rito semplificato.
MOTIVAZIONE
Sulla giurisdizione del Giudice italiano per crimini del terzo Reich si cita la sent. corte cost. n. 238/2014 pronunciata a seguito di rimessione del Trib. di firenze, con ord. 21 gennaio 2014,
N.R.G. 1300/2012, ha investito la Corte costituzionale di tre questioni di legittimità costituzionale concernenti la violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, tutelato dagli articoli 2
e 24 della Costituzione, da parte, con riguardo all'art. 1 (recte art. 3) della legge n. 5 del 14 gennaio
2013 che aveva imposto al giudice italiano di negare la propria giurisdizione in futuri casi concernenti i crimini internazionali di cui sopra e di ammettere la revocazione delle sentenze già Per passate in giudicato (dopo la posizione della Cassazione sul caso e la sent. Della del Per_4
2012).
Sulla legittimazione attiva va osservato che gli attori hanno provato di essere i figli ed eredi di nato il [...] che risulta nel foglio matricolare al doc. 9, effettivamente Persona_1 deportato dopo la cattura dei soldati tedeschi in data 8 settembre 1945, e rimpatriato in data 4 settembre 1945. Gli attori hanno prodotto una serie di certificati dell'ufficio anagrafe, di nascita e famiglia da cui emerge tale loro qualità e legittimazione attiva.
Dal doc. 9 foglio matricolare emerge che il loro padre subì la cattura il giorno che fu resa pubblica la notizia dell'armistizio di l'8 sett. 1943, scatenando la reazione del terzo Reich contro Per_3 quelli che reputava dei traditori (truppe e ufficiali italiani prima alleati).
È perfino notoria e fa parte della storia la condizione degli IMI internati militari italiani ai quali era riservato un trattamento perfino deteriore rispetto ai prigionieri di guerra.
È noto che venivano sfruttati nei campi di lavoro con turni disumani, privati di adeguiate razioni di cibo e acqua e di ogni dignità.
Si stima equo un risarcimento come quello proposto parificato al controvalore di un giorno di CP ingiusta prigionia in carcere, come già impiegato da di Treviso richiamato, ma sarebbe più equo incrementarlo alla somma ad euro 400,00 al giorno a valori attuali perché comunque il trattamento di un internato italiano non aveva le stesse garanzie dei carcerati italiani e gli stessi standard di alimentazione e cura, tantomeno in termini di modalità di utilizzazione della prestazione lavorativa.
Va poi considerato il fortissimo danno morale (simil catastrofale) sofferto dal dopo Per_1 l'inaspettata cattura a Bologna, e quello dei giorni in cui durò l'interminabile viaggio di deportazione in Germania, la totale assenza di certezza sulla sorte che gli sarebbe pertoccata nei
Pagina 4 giorni e mesi seguenti, l'esposizione sistematica alla violenza e annichilimento della dignità umana.
Questo incremento si giustificherebbe anche in termini di forte danno morale collegato all'incertezza del futuro e al terrore di essere annientati anche fisicamente in qualunque momento dato che non si applicava agli IMI la convenzione di Ginevra. Non a caso tali IMI a migliaia morirono nei campi di lavoro senza mai fare rientro in famiglia e in patria.
Ciò giustificherebbe il riconoscimento di una somma giornaliera ad euro 400,00, ma senza il danno da ritardo richiesto dai ricorrenti per 85 anni come si dirà in seguito. Tuttavia, alla luce dell'art. 112 cpc, poiché i ricorrenti chiedono la minor somma di euro 85 mila per la prigionia, questo Giudice non può andare al di là della domanda (cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 07/05/2021, n. 12159 Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art.
112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto, all'esito delle risultanze peritali, come mera "emendatio" l'ampliamento dell'originaria domanda attrice, così trascurando di considerare la limitazione posta dalla stessa danneggiata alla propria domanda risarcitoria manifestata attraverso la quantificazione analitica di ogni singola voce di danno e il relativo ammontare espresso in una somma complessiva certa e determinata, tale da escludere un'ulteriore richiesta di liquidazione del danno secondo giustizia ed equità).
Per questi motivi
anche se non si aderisce alla richiesta di liquidazione del danno da ritardato risarcimento per 85 anni, richiesto sempre in pecunia dai ricorrenti, al giudice non è consentito attribuire un maggior risarcimento in pecunia “da prigionia”, compensando il minor risarcimento liquidato sul danno da ritardo, essendovi il limite specifico della domanda di tale voce di danno da prigionia in euro 85.000,00 per ciascun ricorrente;
la domanda si compone sia di petitum (qui pecunia) ma anche di causa petendi e dunque non si potrebbe liquidare un maggior danno in pecunia da prigionia ed escludere la maggior parte di danno da ritardo sempre in pecunia rendendo intercambiabili le due poste in quanto comunque la pecunia verrebbe liquidata entro il tetto massimo richiesto;
tale ragionamento non appare praticabile come da sent. richiamata..
Per questi motivi
si riconosce un danno iure hereditatis per la deportazione dal 8.9.1943 –
3.9.1945, complessivi 726 giorni, in base all'importo richiesto di euro per 235,82 euro al giorno = 171.205,32 complessivi.
Come già detto non si riconosce un danno per ritardata liquidazione per 85 anni; infatti, al fine di evitare l'iniusta locupletatio dei ricorrenti per un danno nemmeno diretto loro, la decorrenza del danno da ritardo sarà calcolata non dal 1943 (85 anni) ma dalla data della presente domanda giudiziale, avendo il , deceduto nel 2003, comunque trascurato Persona_1 di richiedere in proprio il danno, pur non prescritto;
nel complessivo giudizio va però anche considerato che soltanto nell'anno 2014 la Corte Cost. con sent. 238 /2014 aveva dato la stura ai risarcimenti diretti della Germania, quantomeno in termini di legittimata passiva, salvo poi ora riaffermare l'immunità della Germania nelle azioni esecutive promosse davanti al GE italiano. Dunque la possibilità per il di agire mentre era in vita non era effettiva essendo Per_1 deceduto nel 2003. Cionondimeno attribuire agli eredi un danno per un ritardato risarcimento di
85 anni è una strada che crea una iniusta locupletatio dei suoi eredi in un giudizio complessivo equitativo e in previsione dell'ammissione all'attuale Fondo con capienza limitata per tutte le vittime del terzo Reich. Da considerare poi che i suoi eredi poi dal 2014 almeno potevano agire in base alla sent. 238/2014 e dunque questo ritardo potrebbe essere in parte anche ad essi ascritto ex art. 1227 c.c..
Inoltre si riconosce agli attori la seconda voce richiesta ossia il danno iure proprio da lesione del rapporto parentale, identificata in una somma di euro 50 mila per ciascuno, liquidata equitativamente sulla base del raffronto con i danni tabellati, quali i danni da lesione del
Pagina 5 rapporto parentale in caso di macrolesione, o altri danni tabellati;
si tratta del danno iure proprio, per lesione del rapporto parentale dei ricorrenti medesimi, essendo presumibile che il rapporto parentale col padre sia stato per tutta la vita un rapporto fortemente perturbato dal vissuto del padre, ossia dal vissuto di quei due lunghi anni in cui la sua dignità fu completamente annullata. Ciò ha presumibilmente inciso anche su un normale rapporto parentale, nel quale il padre ha inevitabilmente portato con sè quell'esperienza incancellabile, determinando un peggioramento del rapporto genitore-figli.
Non è necessario dare la prova positiva di tale danno, essendo possibile ricorrere alle presunzioni. D'altra parte per lesione del rapporto parentale non si intende semplicemente la sua anticipata privazione come nel caso di morte del genitore ante tempus, ma si intende anche la forte perturbazione di un rapporto parentale con alterazione dello stesso e ciò si è visto ad esempio nel caso delle macro-lesioni del congiunto che vada a colpire psicologicamente e a stravolgere le abitudini di vita dei parenti, per cui sono state forgiate le tabelle Romane del 2019, e si può applicare anche nel caso dei figli di un militare italiano catturato e deportato per due anni in
Germania, sottoposto ad ogni possibile vessazione e alla privazione della sua dignità, rientrato in famiglia con ferite morali.
Si tratta di ferite che non si rimarginano e che cambiano profondamente un essere umano, che non sarà mai più come prima, acquisendo una sorta di ferita invisibile e inguaribile, come una macro-lesione dell'anima, che ridonda inevitabilmente anche nella sua dimensione “sociale” e
“parentale”, producendo anch'essa presumibilmente una forte perturbazione del rapporto padre
- figli.
Per questi motivi
si liquida ad ognuno dei due figli di la somma di euro Persona_1
85.000,00 quale danno iure hereditatis (nel quale è già inserito anche il danno morale- catastrofale) ed euro 50 mila quale danno iure proprio, entrambe le voci con accessori dalla data della domanda giudiziale e da quella data con rivalutazione e interessi fino al soddisfo.
È evidente che la quantificazione del secondo importo non può essere fatta seguendo pedissequamente le tabelle romane sulla lesione del danno parentale, che si riferisce alla tabella di menomazioni fisiche della vittima primaria, e che aumenta in base alla maggiore percentuale di postumi, portando con sè un danno morale e dinamico relazionale per le esigenze anche assistenziali della vittima primaria.
Le spese legali seguono la soccombenza come in dispositivo tenendo conto che la fase di trattazione è stata solo documentale e che la fase decisoria è stata semplificata. Pertanto dette fasi vengono liquidate con dimidiazione al 50% sul valore medio.
P.Q.M.
Il tribunale
Con sentenza che definisce il giudizio
1. Accerta che nato a [...] il [...] e deceduto il 10.9.2003 a Vinci, Persona_1 era il padre dei ricorrenti e fu catturato in Italia dai soldati tedeschi in data 8.9.1943 per essere poi deportato in Germania fino al 3 settembre 1945;
2. accerta che subì un crimine contro l'umanità per mano del Terzo Reich e che dunque il responsabile dei danni è l'attuale stato della Repubblica Federale Tedesca per il principio di continuità degli stati;
3. accerta che sussistono le condizioni per l'accesso dei ricorrenti al Fondo istituito dall'art. 43 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 e successive modifiche;
4. condanna per l'effetto i convenuti in solido al risarcimento dei seguenti danni ai ricorrenti:
Pagina 6 5. euro 85.000,00 (come richiesto) quale danno iure hereditatis ed euro 50 mila quale danno iure proprio, con rivalutazione e interessi fino al soddisfo dalla data della domanda giudiziale.
6. Dichiara che sussistono le condizioni di ammissione dei ricorrenti al Fondo anche sulle spese di questo giudizio, che si liquidano in euro 9.113,00 oltre accessori di legge ed euro
759,00 per spese di contributo unificato.
Firenze il 21 maggio 2025. Il Giudice dott.ssa Susanna Zanda
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