TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/01/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7996/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione settima civile
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Mariarosa Pipponzi presidente Christian Colombo giudice Andrea Giovanni Melani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 7996/2024 promossa da
(c.f. ), difeso dall'avvocata Benedetta Pala Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
(c.f. ), nella persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia convenuto
Conclusioni
ha precisato le conclusioni come da nota scritta del 9 gennaio 2025. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, depositato in data 27 giugno 2024, ha dedotto di Parte_1 vantare il diritto alla protezione speciale ex art. 19, commi 1 ss., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il ricorrente ha sostanzialmente chiesto l'accertamento del diritto alla protezione speciale.
2. Il si è costituito in giudizio, contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto della domanda.
3. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
***
1 1. La domanda è fondata. In diritto, si osserva che l'istanza di protezione speciale è stata formulata dopo l'11 marzo 2023 e pertanto la domanda va esaminata sulla base del regime vigente di cui all'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, novellato nel 2023. Il radicamento in Italia, quindi il diritto al rispetto della vita privata e familiare, può continuare a costituire ragione di riconoscimento del diritto alla protezione speciale (artt. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/1998, 117, co. 1, Cost., 8 Cedu). Nel caso di specie, ricorrono gli estremi della protezione richiesta. Il ricorrente ha dimostrato di essere stato assunto plurime volte, il 1° settembre 2017 (a tempo indeterminato), dal 1° agosto 2019 al 31 ottobre 2019, dal 3 agosto 2020 al 30 settembre 2020, il 20 agosto 2021 (a tempo indeterminato), dal 2 agosto 2021 al 30 settembre 2021, dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023 (doc. n. 5 fasc. ric.). L'ultimo rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2024 (ibidem). Considerato che il ricorrente è giunto in Italia nel luglio 2015, giusta sua allegazione non specificamente contestata dal convenuto pur inerendo ad una circostanza da esso controllabile (art. 115, co. 1, c.p.c.), e tenuto conto delle, di regola, oggettive difficoltà di orientamento sociale e quindi lavorativo in un nuovo contesto comunitario, si ritiene che il ricorrente abbia dimostrato in tempi ragionevoli di essere in grado di collocarsi nel “mercato del lavoro” e quindi di assumere un giusto ruolo sociale. La pluralità dei rapporti lavorativi e l'assunzione a tempo indeterminato sono indici della capacità del ricorrente di consolidare la propria posizione sociale. I rapporti lavorativi sono quelli che più significativamente denotano la serietà della volontà di integrarsi e l'effettività dell'inserimento sociale e, al contempo, sono di regola espressione di un'esistenza libera e dignitosa. Questa merita di essere conservata attraverso la forma di protezione speciale (artt. 3, co. 2, 4, 35 Cost., 8 Cedu), a fronte anche del progressivo sradicamento del ricorrente dal Paese d'origine e dell'assenza di condotte di segno contrario alla volontà di integrazione;
a quest'ultimo proposito, va anche rimarcato che dal nel 2016 e nel 2017, il ricorrente ha compiuto studi di lingua italiana (doc. n. 5 fasc. ric.). La domanda è accolta.
2. Al momento della formulazione del parere della commissione territoriale (31 maggio 2024), il ricorrente aveva già dimostrato una adeguata integrazione. Pertanto, la determinazione del convenuto si deve ritenere causa di questo processo, a maggior ragione che anche al momento della costituzione in giudizio (27 novembre 2024), ha continuato a contestare la posizione del ricorrente. Il convenuto è soccombente materiale e totale. Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147. Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, di cui ne è indice la semplicità dell'attività assertiva e probatoria, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale (valore indeterminabile-complessità bassa), limitatamente alle prime tre fasi, attesa la sovrapposizione tra la fase istruttoria e quella decisionale.
2 Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 2.356,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: riconosce a il diritto alla protezione speciale;
Parte_1 dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale;
condanna il al rimborso a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 2.356,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025.
Il giudice estensore
Andrea Giovanni Melani
La presidente Mariarosa Pipponzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione settima civile
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Mariarosa Pipponzi presidente Christian Colombo giudice Andrea Giovanni Melani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 7996/2024 promossa da
(c.f. ), difeso dall'avvocata Benedetta Pala Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
(c.f. ), nella persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia convenuto
Conclusioni
ha precisato le conclusioni come da nota scritta del 9 gennaio 2025. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, depositato in data 27 giugno 2024, ha dedotto di Parte_1 vantare il diritto alla protezione speciale ex art. 19, commi 1 ss., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il ricorrente ha sostanzialmente chiesto l'accertamento del diritto alla protezione speciale.
2. Il si è costituito in giudizio, contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto della domanda.
3. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
***
1 1. La domanda è fondata. In diritto, si osserva che l'istanza di protezione speciale è stata formulata dopo l'11 marzo 2023 e pertanto la domanda va esaminata sulla base del regime vigente di cui all'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, novellato nel 2023. Il radicamento in Italia, quindi il diritto al rispetto della vita privata e familiare, può continuare a costituire ragione di riconoscimento del diritto alla protezione speciale (artt. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/1998, 117, co. 1, Cost., 8 Cedu). Nel caso di specie, ricorrono gli estremi della protezione richiesta. Il ricorrente ha dimostrato di essere stato assunto plurime volte, il 1° settembre 2017 (a tempo indeterminato), dal 1° agosto 2019 al 31 ottobre 2019, dal 3 agosto 2020 al 30 settembre 2020, il 20 agosto 2021 (a tempo indeterminato), dal 2 agosto 2021 al 30 settembre 2021, dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023 (doc. n. 5 fasc. ric.). L'ultimo rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2024 (ibidem). Considerato che il ricorrente è giunto in Italia nel luglio 2015, giusta sua allegazione non specificamente contestata dal convenuto pur inerendo ad una circostanza da esso controllabile (art. 115, co. 1, c.p.c.), e tenuto conto delle, di regola, oggettive difficoltà di orientamento sociale e quindi lavorativo in un nuovo contesto comunitario, si ritiene che il ricorrente abbia dimostrato in tempi ragionevoli di essere in grado di collocarsi nel “mercato del lavoro” e quindi di assumere un giusto ruolo sociale. La pluralità dei rapporti lavorativi e l'assunzione a tempo indeterminato sono indici della capacità del ricorrente di consolidare la propria posizione sociale. I rapporti lavorativi sono quelli che più significativamente denotano la serietà della volontà di integrarsi e l'effettività dell'inserimento sociale e, al contempo, sono di regola espressione di un'esistenza libera e dignitosa. Questa merita di essere conservata attraverso la forma di protezione speciale (artt. 3, co. 2, 4, 35 Cost., 8 Cedu), a fronte anche del progressivo sradicamento del ricorrente dal Paese d'origine e dell'assenza di condotte di segno contrario alla volontà di integrazione;
a quest'ultimo proposito, va anche rimarcato che dal nel 2016 e nel 2017, il ricorrente ha compiuto studi di lingua italiana (doc. n. 5 fasc. ric.). La domanda è accolta.
2. Al momento della formulazione del parere della commissione territoriale (31 maggio 2024), il ricorrente aveva già dimostrato una adeguata integrazione. Pertanto, la determinazione del convenuto si deve ritenere causa di questo processo, a maggior ragione che anche al momento della costituzione in giudizio (27 novembre 2024), ha continuato a contestare la posizione del ricorrente. Il convenuto è soccombente materiale e totale. Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147. Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, di cui ne è indice la semplicità dell'attività assertiva e probatoria, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale (valore indeterminabile-complessità bassa), limitatamente alle prime tre fasi, attesa la sovrapposizione tra la fase istruttoria e quella decisionale.
2 Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 2.356,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: riconosce a il diritto alla protezione speciale;
Parte_1 dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale;
condanna il al rimborso a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 2.356,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025.
Il giudice estensore
Andrea Giovanni Melani
La presidente Mariarosa Pipponzi
3