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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10417 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 19129/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Letizia Tricoli, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 19121 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 4.2.2025 e vertente
T R A
(cf ), nata a [...] il [...], residente in Roma ed Parte_1 C.F._1 ivi elettivamente domiciliata in Piazza dei Prati degli Strozzi n. 33, presso lo studio dell'avv. Loredana Menicucci che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- ATTRICE
E
(c.f. , in persona dell'Amministratrice p.t. Sig. ra Controparte_1 P.IVA_1 (c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Giuseppe Controparte_2 C.F._2 Pisanelli, 2, presso lo Studio legale degli Avv.ti Francesco Giuseppe Gallo ed Elisabetta Piccioli, da cui è rappresentato congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO
NONCHÈ
(P.I. ), con sede legale in Bologna, Via Controparte_3 P.IVA_2 Stalingrado, n. 45, in persona del suo procuratore Dr. munito dei poteri di Controparte_4 rappresentanza legale in forza di procura speciale del 25.06.2021 in autentica Notaio dott. procura speciale del 25.06.2021 in autentica Notaio dott. di Bologna, ai nn. 95249/11286 di Persona_1 rep./racc., elettivamente domiciliata in via di Santa Costanza, n. 27, Roma, presso lo studio dell'Avv. Lucia Marini che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio;
- ER AM
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 4 febbraio 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, esponendo di essere conduttrice, in base a regolare contratto di locazione Controparte_5 commerciale, del locale sito in Via Leonina 42, presso il quale svolge la propria attività commerciale nel settore del commercio dei capi di abbigliamento;
che tale unità immobiliare fa parte del ed è composta da un negozio su piano strada con annesso bagno e tre Controparte_5 ambienti al piano interrato;
che, a partire dalla quarta settimana di maggio 2018 il piano interrato adibito a magazzino veniva interessato da importanti infiltrazioni di acqua che si estendevano all'intero reparto donna;
che tale situazione veniva prontamente segnalata al il quale interveniva CP_5 con un tecnico solo il 12 giugno 2018; che, nel corso del sopralluogo, veniva ipotizzata la rottura di un tubo di scarico delle acqua reflue provenienti dai piani superiori;
che il 17 giugno 2018, in seguito all'inerzia del si verificava un allagamento del magazzino e del reparto donna “con CP_5 percolazione dell'acqua dalle mura, danneggiamento dell'intonaco e della parete di cartongesso, delle mensole, degli stand di acciaio, dei quattro cubi da esposizione, del vaporizzatore, del ferro da stiro e della cassa altoparlante ivi presenti” nonché danni ai capi di abbigliamento lì conservati;
che, in seguito a tale evento, ella si trovava costretta a sospendere la propria attività commerciale per diversi giorni al fine di sgomberare il reparto donna ed il magazzino, nonché a ridurre l'orario di apertura del negozio, a causa delle operazioni di asciugatura e lavaggio che dovevano essere effettuate ogni ora in ragione del continuo gocciolamento dell'acqua; che, in data 18.6.2018, richiedeva l'intervento immediato del con comunicazione inviata anche alla proprietaria dell'immobile locato;
CP_5 che per il periodo di giugno -luglio 2018 a causa delle infiltrazioni continuavano a verificarsi periodici allagamenti del reparto donna e magazzino obbligando l'sponente a rinunciare all'utilizzo di tale porzione di immobile che rimaneva coperta con un tendone per impedirne l'accesso; che il 13.7.2018 il replicava attribuendo il ritardo delle riparazioni alla ditta incaricata dei lavori;
che CP_5 solamente il 16.7.2018 veniva individuata la causa delle infiltrazioni da parte degli operai, tramite apertura di un foro dalla parete, che veniva richiuso il 27-28 agosto 2018 in concomitanza con le operazioni di ripristino del locale danneggiato;
che da luglio ad agosto 2018 ella si trovava quindi costretta ad una prolungata chiusura dell'attività per consentire gli interventi di ripristino;
che, con raccomandata del 2.11.2018, domandava pertanto il risarcimento dei danni subiti al Condominio e all' chiamata a coprire i danni per la responsabilità civile dei Controparte_3 condomini, e che il 7.11.2018 le veniva inviata da quest'ultima comunicazione di apertura del sinistro;
che, in data 22.2.2019 l'Assicurazione offriva € 1.500,00 a ristoro dei danni patiti dall'esponente, offerta non accettata in quanto ritenuta incongrua, con conseguente avvio della negoziazione assistita nei confronti del Condominio, anch'essa fallita.
Pertanto, ha concluso chiedendo di dichiarare responsabile il convenuto, ai sensi dell'art. CP_5 2051 c.c., dell'evento dannoso denunciato nell'atto di citazione e che, per l'effetto, esso venga condannato al pagamento in favore di essa esponente, a titolo di risarcimento del danno per il danneggiamento degli arredi e dei capi di abbigliamento nonché in ragione dell'interruzione forzata dell'attività, della complessiva somma di euro 15.000,00 oltre rivalutazione e interessi legali dal sinistro al saldo, con vittoria delle spese di lite, anche per la fase di negoziazione assistita.
pagina 2 di 10 Si è costituito in giudizio il , in persona dell'amministratrice pro tempore, ammettendo il CP_5 fenomeno infiltrativo come descritto da controparte, ma contestando il quantum della richiesta risarcitoria, ritenuta eccessiva. In particolare, ha eccepito che gli interventi di ripristino delle mura e tutti gli interventi di natura edile necessari ad eliminare i danni riconducibili alle infiltrazioni erano già stati eseguiti tramite la gestione della compagnia assicurativa e, quindi, dovevano ritenersi già risarciti;
con riferimento ai capi di abbigliamento e agli arredi, ha dedotto l'irrilevanza sia della documentazione fotografica prodotta dall'attrice, in quanto essa riprodurrebbe i medesimi articoli da più angolazioni, sia delle fatture di acquisto delle merce prodotte sub doc. 5; ha evidenziato, peraltro, come il perito dell'assicurazione avesse già provveduto a quantificare tali danni in €. 1.500,00, formulando all'attrice, in data 22 febbraio 2019, l'offerta del corrispondente importo dalla stessa rifiutata in quanto ritenuta incongrua;
ha lamentato l'assenza di prova del danno da lucro cessante conseguente all'interruzione dell'attività commerciale, che comunque era rimasta sospesa per soli quattro giorni, non essendo stato prodotto il registro cronologico e in generale nessuna documentazione di natura amministrativa o contabile atta a dimostrate i corrispettivi degli anni precedenti per poterli raffrontare con quelli dei mesi estivi del 2018. Ha rilevato, inoltre, una corresponsabilità dell'attrice nell'aggravamento del danno ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c., non essendosi la stessa attivata per spostare i capi di abbigliamento dal magazzino al piano superiore, così impedendo che gli stessi subissero ulteriori danni. Infine, ha addebitato il ritardo nella gestione del sinistro alla con la quale aveva Controparte_3 sottoscritto una polizza assicurativa (doc. 2) per i danni causati ai terzi dal Condominio, dal momento che gli interventi venivano eseguiti solo a partire da metà luglio, e cioè oltre un mese dopo la denuncia del sinistro da parte dell'attrice, di cui l'Assicurazione era stata messa prontamente a conoscenza.
Ha chiesto, dunque, in via preliminare, fissarsi nuova udienza per consentire la chiamata dell'Assicurazione in causa ex art. 269 c.p.c. e, nel merito, il rigetto della pretesa attorea;
in via subordinata, nell'eventualità dell'accoglimento della domanda di parte attrice, ha domandato che la quantificazione del danno tenga conto anche della condotta colposa della danneggiata;
in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, ha chiesto di essere manlevata dalla Compagnia assicurativa, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione Controparte_3 del diritto all'indennizzo vantato dal Condominio ai sensi dell'art. 2952 c.c., essendosi verificato il sinistro nel maggio 2018 e risalendo l'ultimo atto interruttivo al febbraio 2019, nonché l'assenza di prova circa l'avvenuta corresponsione del premio all'epoca di verificazione del sinistro. Nel merito, ha dedotto l'assenza di accertamenti circa la natura condominiale della tubatura responsabile delle infiltrazioni, nonché, relativamente alla causa specifica della rottura del tubo, eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa nell'ipotesi di rottura addebitabile all'incuria del Inoltre, ha CP_5 contestato la richiesta risarcitoria di parte attrice, in quanto non provata, precisando che i danni da interruzione o sospensione dell'attività commerciale, comunque non potrebbero formare oggetto di copertura assicurativa, perché afferenti alla garanzia prevista dall'art. 2.3, punto 2, CGA, non acquistata dal Condominio. Da ultimo, ha escluso un ritardo nella gestione del sinistro, affermando come la ricerca del guasto si fosse rivelata complicata sin dall'inizio (come confermato anche nella missiva del 13.7.2018 del Condominio) che ne aveva ritardato la riparazione e come, in ogni caso, la richiesta risarcitoria fosse pervenuta solo il 2 novembre 2018, con immediata apertura della pratica da parte della Compagnia assicurativa.
Ha concluso, pertanto, insistendo nelle eccezioni preliminari nonché, nel merito, per il rigetto sia della domanda attorea che della domanda di manleva spiegata dalla convenuta, con vittoria di spese.
pagina 3 di 10 La causa è stata istruita tramite le prove orali richieste dall'attrice nonché attraverso CTU volta alla quantificazione dei danni, all'esito della quale la causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel merito
Tanto premesso, e passando al merito della causa, deve trovare accoglimento la domanda proposta da parte attrice nei termini di seguito precisati.
L'attrice ha spiegato nei confronti del convenuto una domanda per risarcimento danni da CP_5 cose in custodia ex art. 2051 c.c.
L'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle situazioni immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della res in custodia. In particolare, tale disposizione normativa, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra la cosa danneggiata e l'evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, quale unico elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale.
Ne consegue che fa capo al danneggiato l'onere della prova dell'esistenza di un danno e del nesso di causalità intercorrente tra l'evento dannoso e la res in custodia, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia o comunque dal fatto del terzo.
Tali principi si applicano anche per il che risponde, pertanto, quale custode dei beni CP_5 comuni, per le infiltrazioni propagatesi nell'appartamento sottostante e provenienti dalle parti comuni dell'edificio, potendosi liberare soltanto ove dia prova della ricorrenza del fortuito, della forza maggiore o del fatto del terzo (Cass. civ., n. 1188/2019).
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che parte attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, fornendo la prova dell'evento di danno e la derivazione dello stesso dalla res, la cui efficienza causale non risulta deprivata per effetto del caso fortuito.
Invero, costituisce circostanza non controversa tra le parti la presenza di infiltrazioni nell'immobile locato all'attrice, proveniente dalla rottura di una tubatura condominiale di adduzione dell'acqua, sicché risulta pacifica la derivazione del danno-evento dalla res.
Tale circostanza, contrariamente a quanto affermato nelle proprie difese dalla risulta CP_3 accertata anche dal perito dell'assicurazione che, nella perizia, documenta la presenza di infiltrazioni nel piano interrato del locale in conduzione alla sig.ra attestando la loro provenienza da un Parte_1 tubo di proprietà (cfr. documentazione prodotta, in ottemperanza all'ordine di esibizione CP_6 ex art. 210 c.p.c. in cui si legge: “rottura accidentale di tubazione di adduzione condominiale passante in traccia all'altezza del piano terra nel locale condominiale (androne), la fuoriuscita dei liquidi dalla propria sede naturale, ha determinato infiltrazioni a pareti e soffitto del locale commerciale confinante identificato con il civ. 42 di proprietà , subendo infiltrazioni al locale posto al piano Parte_2 interrato”).
Né si ritiene che sia stata integrata, e, invero nemmeno dedotta, la prova del fortuito da parte dell'odierna convenuta, idonea ad escludere una sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. pagina 4 di 10 Quanto alla prova del danno-evento, occorre rilevare in sede di sopralluogo da parte dei tecnici incaricati emergeva la rilevante entità del fenomeno infiltrativo tanto da rendersi necessario intervenire sin da subito al fine di ripristinare l'immobile e rimuovere le cause delle infiltrazioni. Anche il Condominio, nella sua comunicazione del 13.7.2018, peraltro, dava atto, peraltro, di una situazione di
“disagio” che l'odierna attrice avrebbe subito a partire dal 28 maggio 2018.
Del resto, tali circostanze trovano conferma anche nelle prove orali assunte all'udienza del 28.10.2022. Quanto alla prova del danno conseguenza, la stessa può dirsi raggiunta nell'an, con riferimento ai danni subiti agli arredi e ai capi di abbigliamento conservati nel magazzino, trattandosi di circostanza ammessa anche dal convenuto e segnalata anche nella perizia della Compagnia CP_5 assicurativa, nonché emersa dall'istruttoria orale.
Deve, invece, essere analizzata l'entità di danni lamentata da pare attrice, oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto e del terzo chiamato.
Nello specifico, il esclude che i danni materiali ai capi di abbigliamento e agli arredi sia CP_5 avvenuta nella misura richiesta dalla sig.ra sostenendo come la documentazione fotografica Parte_1 non consenta l'esatta individuazione dei capi rovinati, e, soprattutto della loro quantità, e deducendo l'irrilevanza in proposito delle fatture di acquisto delle merci (doc. 5), perché non riferibili con certezza alla merce rovinata. Sul punto, ritiene che ci si debba rifare alla perizia dell'assicurazione che ha stimato il danno ai beni nella misura complessiva di euro 1.500,00.
Ebbene sul punto, oltre ad essere stata assunta prova testimoniale, è stata disposta anche una CTU, la quale, tuttavia, si è potuta basare unicamente sulla documentazione fotografica fornita dall'attrice, da cui, per stessa dichiarazione del CTU, non era desumibile la quantità dei capi rovinati, che veniva quindi ricavata dal doc. 4 di parte attrice. Secondo il CTU, i danni sarebbero da quantificare nella misura di euro 2192,00 esclusa IVA.
Si ritiene di aderire solo in parte alle conclusioni del CTU. Invero, la consulenza sconta dei limiti derivante dall'impossibilità per il perito di accertare direttamente i danni agli oggetti, e il quantitativo dei medesimi, che viene desunto da un riepilogo di parte attrice che, tuttavia, è privo di qualsivoglia valore probatorio. Dalla documentazione fotografica, infatti, non si evince il codice articolo degli oggetti che consentirebbe, unitamente alle fatture e ad un inventario, di giungere alla corretta individuazione e quantificazione dei beni danneggiati.
Pertanto, si ritiene che i danni possano essere riconosciuti esclusivamente nella misura per cui sia stata raggiunta la prova anche con riguardo alle conclusioni della perizia dell'assicurazione, che, pur non avendo valore confessorio o ricognitivo, costituisce comunque un elemento di prova, in quanto redatta in seguito ad un sopralluogo di agosto 2018 e anche in considerazione del fatto che le sue conclusioni sono state fatte proprie dallo stesso;
quanto al valore dei singoli beni, si ritiene corretto il CP_5 valore per pezzo indicato dal ctu, che, per determinarlo, si è basato su prezzi di prodotti analoghi.
Pertanto:
- per quanto riguarda le mensole, si osserva che nella perizia, in modo corrispondente a quanto accertato dal perito dell'assicurazione, sono indicate sei mensole danneggiate, per un valore di
€. 180,00, come accertato dal c.t.u.;
- rispetto ai cubi da esposizione, non vi sono difformità tra perizia assicurativa e ctu sulla quantità (quattro) ma unicamente sul valore, che deve essere individuato in quello indicato dal ctu ed è perciò pari a 380,00 euro;
pagina 5 di 10 - la stirella – vaporizzatore, lo stand in acciaio e la cassa altoparlanti non vengono computati dalla ctu, e in atti non risulta documentazione fotografica a supporto;
tuttavia, gli stessi sono inclusi nella perizia assicurativa e i danni agli stessi sono stati altresì oggetto di conferma testimoniale (cap. 9 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) da parte di Parte_3
- ex compagno dell'odierna attrice e titolare di un negozio posto rispettivamente 45 della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare – il quale ha dichiarato di aver fornito direttamente lui parte di tali arredi;
essi possono essere quantificati nella misura indicata dalla perizia assicurativa non essendo stata data prova dall'attrice di una quantificazione alternativa, nemmeno tramite fatture di acquisto, e pertanto devono essere valutati rispettivamente in euro 45,00 per la stirella - vaporizzatore, euro 50,00 per lo stand in acciaio ed euro 40,00 per le casse altoparlanti;
- per quanto concerne i capi di abbigliamento e le calzature, si può tener conto della quantificazione effettuata dal perito dell'assicurazione, pari ad €. 1.154,00, cui si può attribuire valenza probatoria provenendo dalla parte obbligata, seppur in via mediata, al risarcimento;
a tale somma si deve, inoltre, aggiungere l'importo di €. 200,00 determinato dal ctu in riferimento ad un paio di stivali rossi in raso, non inclusi nella perizia della Compagnia assicurativa, ma risultanti dalla documentazione fotografica in atti e riconosciuti tra gli oggetti danneggiati dai testi in sede di istruttoria orale, per un importo complessivo di €. 1.354,00;
Devono, infine, essere esclusi dal computo del danno i danni derivanti dalla mancata riparazione del pavimento, trattandosi di circostanza allegata tardivamente, e cioè solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., e peraltro in modo del tutto generico, nonché in contrasto con quanto asserito in citazione nella quale non venivano effettuate contestazioni in merito agli interventi di ripristino;
sul punto, risultano, dunque, irrilevanti le dichiarazioni testimoniali. Analogamente, per il pannello divisorio, pur quantificato dalla ctu e risultante dal doc. 3, non è mai stato allegato che lo stesso non fosse stato oggetto di riparazione negli interventi del 27-28 agosto 2018, tanto che tale circostanza non ha formato neppure oggetto di prova testimoniale, con la conseguenza che tali danni non possono ritenersi correttamente allegati, ancor prima che provati.
Parimenti non possono essere riconosciuti i danni derivanti dalla sospensione e dall'asserita interruzione dell'attività commerciale, atteso che essi vengono allegati in modo del tutto generico e senza il minimo supporto probatorio. Invero, parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione di natura fiscale o contabile, da cui fosse possibile desumere gli incassi degli anni precedenti, se non (doc. 8) un'elencazione redatta di proprio pugno, non accompagnata, tuttavia, da nessun riscontro documentale (ad es. fatture e scontrini dell'anno precedente). La genericità dell'allegazione e l'assenza di elementi di prova impediscono, pertanto, a questo giudice di tentare la liquidazione di tali danni in via equitativa, Sul punto, si rammenta infatti che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. ord. n. 31251/21) “alla liquidazione del danno il giudice può procedere anche in via equitativa, in forza del potere conferitogli dagli articoli 1226 e 2056 c.c., restando, peraltro, la cosiddetta equità giudiziale correttiva ed integrativa subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare e, a un tempo, non comprendendo tale potere giudiziale anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo la liquidazione equitativa già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno subito. D'altro canto, l'esercizio concreto, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale, conferito al giudice dall'articolo 1226 c.c., di liquidare il danno in via equitativa e l'accertamento dell'esistenza del presupposto costituito dall'impossibilità o rilevante difficoltà della prova non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se la relativa decisione sia sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto. Ora, i danni derivanti dalla perdita del guadagno di un'attività commerciale per loro stessa pagina 6 di 10 natura evidenziano la pratica impossibilità di una precisa dimostrazione (cfr. Cass. Sez. 3, 24/04/1997, n. 3596; Cass. Sez. 1, 13/01/1987 n. 132). Cionondimeno, spetta all'attore l'onere di fornire elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti, all'incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione. Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass. Sez. 3, 17/10/2016, n. 20889).”.
Peraltro, non soccorrono nemmeno le prove orali assunte nel corso del processo, atteso entrambi i testi si sono limitati a confermare il verificarsi di una perdita economica, peraltro solo in quanto riferita dall'attrice, senza essere in grado minimamente di indicarne il quantum. Al di là quindi dell'impossibilità di porre alla base della decisione le dichiarazioni de relato ex parte actoris, di contenuto conforme alla domanda attorea, le stesse comunque non forniscono alcun elemento utile alla quantificazione del danno.
Pertanto, il danno riconoscibile all'attrice consiste unicamente nei danni materiali da essa subita ai capi di abbigliamento e agi arredi, come sopra meglio specificati, quantificati nell'importo complessivo di euro 2.049,00 che il è dunque richiamato a rifondere alla sig.ra in qualità di CP_5 Parte_1 custode ex art. 2051 c.c.
Né può assumere rilievo la condotta di parte attrice, la quale, secondo la ricostruzione del convenuto non avrebbe impedito il verificarsi di ulteriori danni non spostando la merce al piano superiore, rendendosi pertanto corresponsabile dell'aggravamento del danno ai sensi dell'art 1227 comma 2 c.c. Invero, tale circostanza è del tutto destituita di supporto probatorio, e contrasta con le risultanze istruttorie, da cui è invece emerso che la sig.ra si attivava immediatamente per la risoluzione Parte_1 del problema, coinvolgendo il e la proprietaria del locale, nonché predisponendo delle CP_5 coperture con un tendone nella parte interessata dalle infiltrazioni e dall'allagamento. Peraltro, il ritardo nell'esecuzione dei lavori di ripristino, per stessa ammissione di parte convenuta nella missiva del 13.7.2018, era attribuibile unicamente all'inerzia della ditta incaricata dei lavori nell' individuare il guasto, nonché all'impossibilità di un'interruzione totale dei servizi idrici per i condomini.
La somma risarcitoria deve essere oggetto di rivalutazione all'attualità, e su tale somma, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi, da lucro cessante (calcolati sulla somma devalutata al momento dell'evento lesivo e poi rivalutata anno per anno sino alla data della presente sentenza).
Dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo devono essere corrisposti altresì, sulla somma all'attualità, gli ulteriori interessi legali.
Sulla domanda di manleva
Deve trovare accoglimento anche la domanda di manleva esperita dal nei confronti di CP_5
Controparte_3
Devono essere innanzitutto respinte le eccezioni formulate in via pregiudiziale dalla terza chiamata.
pagina 7 di 10 Circa l'eccepita prescrizione, deve rilevarsi come l'art. 2952 c.c., comma 3, individui quale dies a quo del termine di prescrizione la richiesta di risarcimento proveniente dal danneggiato e rivolta all'assicurato, quale responsabile civile per i danni che ne formano oggetto. L'obbligo dell'assicuratore, di tenere indenne l'assicurato di quanto dovrà risarcire al terzo, diviene concreto ed attuale soltanto quando il danneggiato manifesta la sua intenzione di essere risarcito per il danno subito;
soltanto da questo momento è minacciato il patrimonio dell'assicurato e da questo momento l'assicurato deve dare comunicazione all'assicuratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 c.c., comma 3, nonché comma 4.
La Corte di legittimità ha precisato che la richiesta del danneggiato può essere formulata anche in via stragiudiziale (v. Cass. n. 25897/2013; n. 8600/2001; n. 6426/ 2001). La comunicazione di tale richiesta all'Assicurazione, peraltro, non necessita di alcuna formalità poiché non rappresenta un atto di costituzione in mora ma è diretta a far conoscere all'assicuratore che il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno, in via stragiudiziale o giudiziale (Cass. civ. 22 febbraio 1960 n. 295) ed è valida anche se effettuata dallo stesso danneggiato.
Ebbene, nel caso di specie, la richiesta risarcitoria è stata formulata dalla danneggiata il 2 novembre 2018 (doc. 10 parte attrice) ed essa è stata comunicata anche alla Compagnia Assicurativa, che, difatti, provvedeva ad aprire la pratica con comunicazione del successivo 7 novembre (doc. 11).
Pertanto, alla terza chiamata, in data 2.11.2018, è stata comunicata l'inequivoca volontà della di ottenere il ristoro dei danni asseritamente patiti a seguito del sinistro del maggio 2018. Ai Parte_1 sensi del comma 4 dell'art. 2952 c.c. detta richiesta risarcitoria costituisce valido atto idoneo a bloccare il corso della prescrizione, senza che sia necessaria una seconda comunicazione relativa alla proposizione della successiva domanda giudiziale (Cfr Cass. civ. n. 15149/2000; n. 8600/2001; n. 50/2004), restando il corso della prescrizione sospeso fino a quando il credito non sia divenuto liquido ed esigibile a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato o si sia prescritto.
La sorte della sospensione resta, cioè, legata, esclusivamente all'esito del procedimento diretto alla liquidazione del credito risarcitorio del terzo danneggiato (Cass. ordinanza 4 luglio 2018, n. 17543). Ne consegue, l'assoluta irrilevanza sia dell'offerta stragiudiziale dell'Assicurazione, la quale, non essendo stata accettata, non poteva rendere il credito liquido ed esigibile, sia di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, dovendosi peraltro segnalare come il 28 ottobre del 2020 il Condominio contattava il perito dell'Assicurazione chiedendo notizie circa l'esito della pratica assicurativa, che risultava ancora in essere, e che in tale sede veniva fatta, altresì, presente la sussistenza di una richiesta risarcitoria azionata in via giudiziale dalla odierna attrice.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla scopertura della polizza, per mancato pagamento del premio da parte del il quale ha depositato in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 CP_5 c.p.c. il relativo atto di quietanza rilasciato il 2.8.2017 da (doc. 3). CP_3
Alla luce del rigetto delle eccezioni preliminari, infatti, appare pienamente operante la polizza assicurativa stipulata tra la Compagnia e il . Parte_4
Peraltro, non essendo stato il convenuto condannato a pagare danni derivanti dalla sospensione e dall'interruzione dell'attività commerciale, risulta assorbita la questione circa l'operatività della polizza rispetto a tali danni.
pagina 8 di 10 Quindi, conclusivamente, la in accoglimento della domanda formulata Controparte_3 sul punto dal convenuto, deve essere dichiarata tenuta a manlevare quest'ultimo da quanto CP_5 lo stesso tenuto a pagare, a qualsiasi titolo, in favore della parte attrice, in dipendenza del presente provvedimento, ivi comprese le spese del giudizio e le spese di c.t.u., con conseguente condanna della Compagnia di assicurazioni a rifondere in favore del il relativo importo. CP_5
Sulle spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, nei limiti dell'accolto, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, in ossequio al medesimo principio, devono essere definitivamente poste a carico del soccombente. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta da condanna il Parte_1
, in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento in favore Controparte_5 dell'attrice della somma di € 2.049,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi come specificato in parte motiva ed interessi legali dalla data della decisione sino all'effettivo saldo;
2) in accoglimento della domanda di manleva esperita dal , dichiara Controparte_5
, tenuta a manlevare il convenuto da quanto lo stesso tenuto a Controparte_3 pagare, a qualsiasi titolo, in favore della parte attrice, in dipendenza del presente provvedimento, ivi comprese le spese del giudizio e le spese di c.t.u., con conseguente condanna della Compagnia di assicurazioni a rifondere in favore del il relativo CP_5 importo;
3) condanna il , in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento Controparte_5 in favore di delle spese processuali, in ragione dell'accolto, che liquida in €. Parte_1 300,58 per spese vive ed in € 2.552,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge;
4) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 pagamento in favore del , in persona dell'amministratore p.t., Controparte_5 delle spese processuali, che liquida in €. 250,00 per spese vive ed in €. 2.552,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
5) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del convenuto. CP_5
Roma, 6 luglio 2025
Il giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Giulia Vespucci
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Letizia Tricoli, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 19121 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 4.2.2025 e vertente
T R A
(cf ), nata a [...] il [...], residente in Roma ed Parte_1 C.F._1 ivi elettivamente domiciliata in Piazza dei Prati degli Strozzi n. 33, presso lo studio dell'avv. Loredana Menicucci che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- ATTRICE
E
(c.f. , in persona dell'Amministratrice p.t. Sig. ra Controparte_1 P.IVA_1 (c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Giuseppe Controparte_2 C.F._2 Pisanelli, 2, presso lo Studio legale degli Avv.ti Francesco Giuseppe Gallo ed Elisabetta Piccioli, da cui è rappresentato congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO
NONCHÈ
(P.I. ), con sede legale in Bologna, Via Controparte_3 P.IVA_2 Stalingrado, n. 45, in persona del suo procuratore Dr. munito dei poteri di Controparte_4 rappresentanza legale in forza di procura speciale del 25.06.2021 in autentica Notaio dott. procura speciale del 25.06.2021 in autentica Notaio dott. di Bologna, ai nn. 95249/11286 di Persona_1 rep./racc., elettivamente domiciliata in via di Santa Costanza, n. 27, Roma, presso lo studio dell'Avv. Lucia Marini che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio;
- ER AM
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 4 febbraio 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, esponendo di essere conduttrice, in base a regolare contratto di locazione Controparte_5 commerciale, del locale sito in Via Leonina 42, presso il quale svolge la propria attività commerciale nel settore del commercio dei capi di abbigliamento;
che tale unità immobiliare fa parte del ed è composta da un negozio su piano strada con annesso bagno e tre Controparte_5 ambienti al piano interrato;
che, a partire dalla quarta settimana di maggio 2018 il piano interrato adibito a magazzino veniva interessato da importanti infiltrazioni di acqua che si estendevano all'intero reparto donna;
che tale situazione veniva prontamente segnalata al il quale interveniva CP_5 con un tecnico solo il 12 giugno 2018; che, nel corso del sopralluogo, veniva ipotizzata la rottura di un tubo di scarico delle acqua reflue provenienti dai piani superiori;
che il 17 giugno 2018, in seguito all'inerzia del si verificava un allagamento del magazzino e del reparto donna “con CP_5 percolazione dell'acqua dalle mura, danneggiamento dell'intonaco e della parete di cartongesso, delle mensole, degli stand di acciaio, dei quattro cubi da esposizione, del vaporizzatore, del ferro da stiro e della cassa altoparlante ivi presenti” nonché danni ai capi di abbigliamento lì conservati;
che, in seguito a tale evento, ella si trovava costretta a sospendere la propria attività commerciale per diversi giorni al fine di sgomberare il reparto donna ed il magazzino, nonché a ridurre l'orario di apertura del negozio, a causa delle operazioni di asciugatura e lavaggio che dovevano essere effettuate ogni ora in ragione del continuo gocciolamento dell'acqua; che, in data 18.6.2018, richiedeva l'intervento immediato del con comunicazione inviata anche alla proprietaria dell'immobile locato;
CP_5 che per il periodo di giugno -luglio 2018 a causa delle infiltrazioni continuavano a verificarsi periodici allagamenti del reparto donna e magazzino obbligando l'sponente a rinunciare all'utilizzo di tale porzione di immobile che rimaneva coperta con un tendone per impedirne l'accesso; che il 13.7.2018 il replicava attribuendo il ritardo delle riparazioni alla ditta incaricata dei lavori;
che CP_5 solamente il 16.7.2018 veniva individuata la causa delle infiltrazioni da parte degli operai, tramite apertura di un foro dalla parete, che veniva richiuso il 27-28 agosto 2018 in concomitanza con le operazioni di ripristino del locale danneggiato;
che da luglio ad agosto 2018 ella si trovava quindi costretta ad una prolungata chiusura dell'attività per consentire gli interventi di ripristino;
che, con raccomandata del 2.11.2018, domandava pertanto il risarcimento dei danni subiti al Condominio e all' chiamata a coprire i danni per la responsabilità civile dei Controparte_3 condomini, e che il 7.11.2018 le veniva inviata da quest'ultima comunicazione di apertura del sinistro;
che, in data 22.2.2019 l'Assicurazione offriva € 1.500,00 a ristoro dei danni patiti dall'esponente, offerta non accettata in quanto ritenuta incongrua, con conseguente avvio della negoziazione assistita nei confronti del Condominio, anch'essa fallita.
Pertanto, ha concluso chiedendo di dichiarare responsabile il convenuto, ai sensi dell'art. CP_5 2051 c.c., dell'evento dannoso denunciato nell'atto di citazione e che, per l'effetto, esso venga condannato al pagamento in favore di essa esponente, a titolo di risarcimento del danno per il danneggiamento degli arredi e dei capi di abbigliamento nonché in ragione dell'interruzione forzata dell'attività, della complessiva somma di euro 15.000,00 oltre rivalutazione e interessi legali dal sinistro al saldo, con vittoria delle spese di lite, anche per la fase di negoziazione assistita.
pagina 2 di 10 Si è costituito in giudizio il , in persona dell'amministratrice pro tempore, ammettendo il CP_5 fenomeno infiltrativo come descritto da controparte, ma contestando il quantum della richiesta risarcitoria, ritenuta eccessiva. In particolare, ha eccepito che gli interventi di ripristino delle mura e tutti gli interventi di natura edile necessari ad eliminare i danni riconducibili alle infiltrazioni erano già stati eseguiti tramite la gestione della compagnia assicurativa e, quindi, dovevano ritenersi già risarciti;
con riferimento ai capi di abbigliamento e agli arredi, ha dedotto l'irrilevanza sia della documentazione fotografica prodotta dall'attrice, in quanto essa riprodurrebbe i medesimi articoli da più angolazioni, sia delle fatture di acquisto delle merce prodotte sub doc. 5; ha evidenziato, peraltro, come il perito dell'assicurazione avesse già provveduto a quantificare tali danni in €. 1.500,00, formulando all'attrice, in data 22 febbraio 2019, l'offerta del corrispondente importo dalla stessa rifiutata in quanto ritenuta incongrua;
ha lamentato l'assenza di prova del danno da lucro cessante conseguente all'interruzione dell'attività commerciale, che comunque era rimasta sospesa per soli quattro giorni, non essendo stato prodotto il registro cronologico e in generale nessuna documentazione di natura amministrativa o contabile atta a dimostrate i corrispettivi degli anni precedenti per poterli raffrontare con quelli dei mesi estivi del 2018. Ha rilevato, inoltre, una corresponsabilità dell'attrice nell'aggravamento del danno ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c., non essendosi la stessa attivata per spostare i capi di abbigliamento dal magazzino al piano superiore, così impedendo che gli stessi subissero ulteriori danni. Infine, ha addebitato il ritardo nella gestione del sinistro alla con la quale aveva Controparte_3 sottoscritto una polizza assicurativa (doc. 2) per i danni causati ai terzi dal Condominio, dal momento che gli interventi venivano eseguiti solo a partire da metà luglio, e cioè oltre un mese dopo la denuncia del sinistro da parte dell'attrice, di cui l'Assicurazione era stata messa prontamente a conoscenza.
Ha chiesto, dunque, in via preliminare, fissarsi nuova udienza per consentire la chiamata dell'Assicurazione in causa ex art. 269 c.p.c. e, nel merito, il rigetto della pretesa attorea;
in via subordinata, nell'eventualità dell'accoglimento della domanda di parte attrice, ha domandato che la quantificazione del danno tenga conto anche della condotta colposa della danneggiata;
in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, ha chiesto di essere manlevata dalla Compagnia assicurativa, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione Controparte_3 del diritto all'indennizzo vantato dal Condominio ai sensi dell'art. 2952 c.c., essendosi verificato il sinistro nel maggio 2018 e risalendo l'ultimo atto interruttivo al febbraio 2019, nonché l'assenza di prova circa l'avvenuta corresponsione del premio all'epoca di verificazione del sinistro. Nel merito, ha dedotto l'assenza di accertamenti circa la natura condominiale della tubatura responsabile delle infiltrazioni, nonché, relativamente alla causa specifica della rottura del tubo, eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa nell'ipotesi di rottura addebitabile all'incuria del Inoltre, ha CP_5 contestato la richiesta risarcitoria di parte attrice, in quanto non provata, precisando che i danni da interruzione o sospensione dell'attività commerciale, comunque non potrebbero formare oggetto di copertura assicurativa, perché afferenti alla garanzia prevista dall'art. 2.3, punto 2, CGA, non acquistata dal Condominio. Da ultimo, ha escluso un ritardo nella gestione del sinistro, affermando come la ricerca del guasto si fosse rivelata complicata sin dall'inizio (come confermato anche nella missiva del 13.7.2018 del Condominio) che ne aveva ritardato la riparazione e come, in ogni caso, la richiesta risarcitoria fosse pervenuta solo il 2 novembre 2018, con immediata apertura della pratica da parte della Compagnia assicurativa.
Ha concluso, pertanto, insistendo nelle eccezioni preliminari nonché, nel merito, per il rigetto sia della domanda attorea che della domanda di manleva spiegata dalla convenuta, con vittoria di spese.
pagina 3 di 10 La causa è stata istruita tramite le prove orali richieste dall'attrice nonché attraverso CTU volta alla quantificazione dei danni, all'esito della quale la causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel merito
Tanto premesso, e passando al merito della causa, deve trovare accoglimento la domanda proposta da parte attrice nei termini di seguito precisati.
L'attrice ha spiegato nei confronti del convenuto una domanda per risarcimento danni da CP_5 cose in custodia ex art. 2051 c.c.
L'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle situazioni immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della res in custodia. In particolare, tale disposizione normativa, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra la cosa danneggiata e l'evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, quale unico elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale.
Ne consegue che fa capo al danneggiato l'onere della prova dell'esistenza di un danno e del nesso di causalità intercorrente tra l'evento dannoso e la res in custodia, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia o comunque dal fatto del terzo.
Tali principi si applicano anche per il che risponde, pertanto, quale custode dei beni CP_5 comuni, per le infiltrazioni propagatesi nell'appartamento sottostante e provenienti dalle parti comuni dell'edificio, potendosi liberare soltanto ove dia prova della ricorrenza del fortuito, della forza maggiore o del fatto del terzo (Cass. civ., n. 1188/2019).
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che parte attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, fornendo la prova dell'evento di danno e la derivazione dello stesso dalla res, la cui efficienza causale non risulta deprivata per effetto del caso fortuito.
Invero, costituisce circostanza non controversa tra le parti la presenza di infiltrazioni nell'immobile locato all'attrice, proveniente dalla rottura di una tubatura condominiale di adduzione dell'acqua, sicché risulta pacifica la derivazione del danno-evento dalla res.
Tale circostanza, contrariamente a quanto affermato nelle proprie difese dalla risulta CP_3 accertata anche dal perito dell'assicurazione che, nella perizia, documenta la presenza di infiltrazioni nel piano interrato del locale in conduzione alla sig.ra attestando la loro provenienza da un Parte_1 tubo di proprietà (cfr. documentazione prodotta, in ottemperanza all'ordine di esibizione CP_6 ex art. 210 c.p.c. in cui si legge: “rottura accidentale di tubazione di adduzione condominiale passante in traccia all'altezza del piano terra nel locale condominiale (androne), la fuoriuscita dei liquidi dalla propria sede naturale, ha determinato infiltrazioni a pareti e soffitto del locale commerciale confinante identificato con il civ. 42 di proprietà , subendo infiltrazioni al locale posto al piano Parte_2 interrato”).
Né si ritiene che sia stata integrata, e, invero nemmeno dedotta, la prova del fortuito da parte dell'odierna convenuta, idonea ad escludere una sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. pagina 4 di 10 Quanto alla prova del danno-evento, occorre rilevare in sede di sopralluogo da parte dei tecnici incaricati emergeva la rilevante entità del fenomeno infiltrativo tanto da rendersi necessario intervenire sin da subito al fine di ripristinare l'immobile e rimuovere le cause delle infiltrazioni. Anche il Condominio, nella sua comunicazione del 13.7.2018, peraltro, dava atto, peraltro, di una situazione di
“disagio” che l'odierna attrice avrebbe subito a partire dal 28 maggio 2018.
Del resto, tali circostanze trovano conferma anche nelle prove orali assunte all'udienza del 28.10.2022. Quanto alla prova del danno conseguenza, la stessa può dirsi raggiunta nell'an, con riferimento ai danni subiti agli arredi e ai capi di abbigliamento conservati nel magazzino, trattandosi di circostanza ammessa anche dal convenuto e segnalata anche nella perizia della Compagnia CP_5 assicurativa, nonché emersa dall'istruttoria orale.
Deve, invece, essere analizzata l'entità di danni lamentata da pare attrice, oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto e del terzo chiamato.
Nello specifico, il esclude che i danni materiali ai capi di abbigliamento e agli arredi sia CP_5 avvenuta nella misura richiesta dalla sig.ra sostenendo come la documentazione fotografica Parte_1 non consenta l'esatta individuazione dei capi rovinati, e, soprattutto della loro quantità, e deducendo l'irrilevanza in proposito delle fatture di acquisto delle merci (doc. 5), perché non riferibili con certezza alla merce rovinata. Sul punto, ritiene che ci si debba rifare alla perizia dell'assicurazione che ha stimato il danno ai beni nella misura complessiva di euro 1.500,00.
Ebbene sul punto, oltre ad essere stata assunta prova testimoniale, è stata disposta anche una CTU, la quale, tuttavia, si è potuta basare unicamente sulla documentazione fotografica fornita dall'attrice, da cui, per stessa dichiarazione del CTU, non era desumibile la quantità dei capi rovinati, che veniva quindi ricavata dal doc. 4 di parte attrice. Secondo il CTU, i danni sarebbero da quantificare nella misura di euro 2192,00 esclusa IVA.
Si ritiene di aderire solo in parte alle conclusioni del CTU. Invero, la consulenza sconta dei limiti derivante dall'impossibilità per il perito di accertare direttamente i danni agli oggetti, e il quantitativo dei medesimi, che viene desunto da un riepilogo di parte attrice che, tuttavia, è privo di qualsivoglia valore probatorio. Dalla documentazione fotografica, infatti, non si evince il codice articolo degli oggetti che consentirebbe, unitamente alle fatture e ad un inventario, di giungere alla corretta individuazione e quantificazione dei beni danneggiati.
Pertanto, si ritiene che i danni possano essere riconosciuti esclusivamente nella misura per cui sia stata raggiunta la prova anche con riguardo alle conclusioni della perizia dell'assicurazione, che, pur non avendo valore confessorio o ricognitivo, costituisce comunque un elemento di prova, in quanto redatta in seguito ad un sopralluogo di agosto 2018 e anche in considerazione del fatto che le sue conclusioni sono state fatte proprie dallo stesso;
quanto al valore dei singoli beni, si ritiene corretto il CP_5 valore per pezzo indicato dal ctu, che, per determinarlo, si è basato su prezzi di prodotti analoghi.
Pertanto:
- per quanto riguarda le mensole, si osserva che nella perizia, in modo corrispondente a quanto accertato dal perito dell'assicurazione, sono indicate sei mensole danneggiate, per un valore di
€. 180,00, come accertato dal c.t.u.;
- rispetto ai cubi da esposizione, non vi sono difformità tra perizia assicurativa e ctu sulla quantità (quattro) ma unicamente sul valore, che deve essere individuato in quello indicato dal ctu ed è perciò pari a 380,00 euro;
pagina 5 di 10 - la stirella – vaporizzatore, lo stand in acciaio e la cassa altoparlanti non vengono computati dalla ctu, e in atti non risulta documentazione fotografica a supporto;
tuttavia, gli stessi sono inclusi nella perizia assicurativa e i danni agli stessi sono stati altresì oggetto di conferma testimoniale (cap. 9 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) da parte di Parte_3
- ex compagno dell'odierna attrice e titolare di un negozio posto rispettivamente 45 della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare – il quale ha dichiarato di aver fornito direttamente lui parte di tali arredi;
essi possono essere quantificati nella misura indicata dalla perizia assicurativa non essendo stata data prova dall'attrice di una quantificazione alternativa, nemmeno tramite fatture di acquisto, e pertanto devono essere valutati rispettivamente in euro 45,00 per la stirella - vaporizzatore, euro 50,00 per lo stand in acciaio ed euro 40,00 per le casse altoparlanti;
- per quanto concerne i capi di abbigliamento e le calzature, si può tener conto della quantificazione effettuata dal perito dell'assicurazione, pari ad €. 1.154,00, cui si può attribuire valenza probatoria provenendo dalla parte obbligata, seppur in via mediata, al risarcimento;
a tale somma si deve, inoltre, aggiungere l'importo di €. 200,00 determinato dal ctu in riferimento ad un paio di stivali rossi in raso, non inclusi nella perizia della Compagnia assicurativa, ma risultanti dalla documentazione fotografica in atti e riconosciuti tra gli oggetti danneggiati dai testi in sede di istruttoria orale, per un importo complessivo di €. 1.354,00;
Devono, infine, essere esclusi dal computo del danno i danni derivanti dalla mancata riparazione del pavimento, trattandosi di circostanza allegata tardivamente, e cioè solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., e peraltro in modo del tutto generico, nonché in contrasto con quanto asserito in citazione nella quale non venivano effettuate contestazioni in merito agli interventi di ripristino;
sul punto, risultano, dunque, irrilevanti le dichiarazioni testimoniali. Analogamente, per il pannello divisorio, pur quantificato dalla ctu e risultante dal doc. 3, non è mai stato allegato che lo stesso non fosse stato oggetto di riparazione negli interventi del 27-28 agosto 2018, tanto che tale circostanza non ha formato neppure oggetto di prova testimoniale, con la conseguenza che tali danni non possono ritenersi correttamente allegati, ancor prima che provati.
Parimenti non possono essere riconosciuti i danni derivanti dalla sospensione e dall'asserita interruzione dell'attività commerciale, atteso che essi vengono allegati in modo del tutto generico e senza il minimo supporto probatorio. Invero, parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione di natura fiscale o contabile, da cui fosse possibile desumere gli incassi degli anni precedenti, se non (doc. 8) un'elencazione redatta di proprio pugno, non accompagnata, tuttavia, da nessun riscontro documentale (ad es. fatture e scontrini dell'anno precedente). La genericità dell'allegazione e l'assenza di elementi di prova impediscono, pertanto, a questo giudice di tentare la liquidazione di tali danni in via equitativa, Sul punto, si rammenta infatti che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. ord. n. 31251/21) “alla liquidazione del danno il giudice può procedere anche in via equitativa, in forza del potere conferitogli dagli articoli 1226 e 2056 c.c., restando, peraltro, la cosiddetta equità giudiziale correttiva ed integrativa subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare e, a un tempo, non comprendendo tale potere giudiziale anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo la liquidazione equitativa già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno subito. D'altro canto, l'esercizio concreto, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale, conferito al giudice dall'articolo 1226 c.c., di liquidare il danno in via equitativa e l'accertamento dell'esistenza del presupposto costituito dall'impossibilità o rilevante difficoltà della prova non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se la relativa decisione sia sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto. Ora, i danni derivanti dalla perdita del guadagno di un'attività commerciale per loro stessa pagina 6 di 10 natura evidenziano la pratica impossibilità di una precisa dimostrazione (cfr. Cass. Sez. 3, 24/04/1997, n. 3596; Cass. Sez. 1, 13/01/1987 n. 132). Cionondimeno, spetta all'attore l'onere di fornire elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti, all'incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione. Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass. Sez. 3, 17/10/2016, n. 20889).”.
Peraltro, non soccorrono nemmeno le prove orali assunte nel corso del processo, atteso entrambi i testi si sono limitati a confermare il verificarsi di una perdita economica, peraltro solo in quanto riferita dall'attrice, senza essere in grado minimamente di indicarne il quantum. Al di là quindi dell'impossibilità di porre alla base della decisione le dichiarazioni de relato ex parte actoris, di contenuto conforme alla domanda attorea, le stesse comunque non forniscono alcun elemento utile alla quantificazione del danno.
Pertanto, il danno riconoscibile all'attrice consiste unicamente nei danni materiali da essa subita ai capi di abbigliamento e agi arredi, come sopra meglio specificati, quantificati nell'importo complessivo di euro 2.049,00 che il è dunque richiamato a rifondere alla sig.ra in qualità di CP_5 Parte_1 custode ex art. 2051 c.c.
Né può assumere rilievo la condotta di parte attrice, la quale, secondo la ricostruzione del convenuto non avrebbe impedito il verificarsi di ulteriori danni non spostando la merce al piano superiore, rendendosi pertanto corresponsabile dell'aggravamento del danno ai sensi dell'art 1227 comma 2 c.c. Invero, tale circostanza è del tutto destituita di supporto probatorio, e contrasta con le risultanze istruttorie, da cui è invece emerso che la sig.ra si attivava immediatamente per la risoluzione Parte_1 del problema, coinvolgendo il e la proprietaria del locale, nonché predisponendo delle CP_5 coperture con un tendone nella parte interessata dalle infiltrazioni e dall'allagamento. Peraltro, il ritardo nell'esecuzione dei lavori di ripristino, per stessa ammissione di parte convenuta nella missiva del 13.7.2018, era attribuibile unicamente all'inerzia della ditta incaricata dei lavori nell' individuare il guasto, nonché all'impossibilità di un'interruzione totale dei servizi idrici per i condomini.
La somma risarcitoria deve essere oggetto di rivalutazione all'attualità, e su tale somma, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi, da lucro cessante (calcolati sulla somma devalutata al momento dell'evento lesivo e poi rivalutata anno per anno sino alla data della presente sentenza).
Dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo devono essere corrisposti altresì, sulla somma all'attualità, gli ulteriori interessi legali.
Sulla domanda di manleva
Deve trovare accoglimento anche la domanda di manleva esperita dal nei confronti di CP_5
Controparte_3
Devono essere innanzitutto respinte le eccezioni formulate in via pregiudiziale dalla terza chiamata.
pagina 7 di 10 Circa l'eccepita prescrizione, deve rilevarsi come l'art. 2952 c.c., comma 3, individui quale dies a quo del termine di prescrizione la richiesta di risarcimento proveniente dal danneggiato e rivolta all'assicurato, quale responsabile civile per i danni che ne formano oggetto. L'obbligo dell'assicuratore, di tenere indenne l'assicurato di quanto dovrà risarcire al terzo, diviene concreto ed attuale soltanto quando il danneggiato manifesta la sua intenzione di essere risarcito per il danno subito;
soltanto da questo momento è minacciato il patrimonio dell'assicurato e da questo momento l'assicurato deve dare comunicazione all'assicuratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 c.c., comma 3, nonché comma 4.
La Corte di legittimità ha precisato che la richiesta del danneggiato può essere formulata anche in via stragiudiziale (v. Cass. n. 25897/2013; n. 8600/2001; n. 6426/ 2001). La comunicazione di tale richiesta all'Assicurazione, peraltro, non necessita di alcuna formalità poiché non rappresenta un atto di costituzione in mora ma è diretta a far conoscere all'assicuratore che il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno, in via stragiudiziale o giudiziale (Cass. civ. 22 febbraio 1960 n. 295) ed è valida anche se effettuata dallo stesso danneggiato.
Ebbene, nel caso di specie, la richiesta risarcitoria è stata formulata dalla danneggiata il 2 novembre 2018 (doc. 10 parte attrice) ed essa è stata comunicata anche alla Compagnia Assicurativa, che, difatti, provvedeva ad aprire la pratica con comunicazione del successivo 7 novembre (doc. 11).
Pertanto, alla terza chiamata, in data 2.11.2018, è stata comunicata l'inequivoca volontà della di ottenere il ristoro dei danni asseritamente patiti a seguito del sinistro del maggio 2018. Ai Parte_1 sensi del comma 4 dell'art. 2952 c.c. detta richiesta risarcitoria costituisce valido atto idoneo a bloccare il corso della prescrizione, senza che sia necessaria una seconda comunicazione relativa alla proposizione della successiva domanda giudiziale (Cfr Cass. civ. n. 15149/2000; n. 8600/2001; n. 50/2004), restando il corso della prescrizione sospeso fino a quando il credito non sia divenuto liquido ed esigibile a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato o si sia prescritto.
La sorte della sospensione resta, cioè, legata, esclusivamente all'esito del procedimento diretto alla liquidazione del credito risarcitorio del terzo danneggiato (Cass. ordinanza 4 luglio 2018, n. 17543). Ne consegue, l'assoluta irrilevanza sia dell'offerta stragiudiziale dell'Assicurazione, la quale, non essendo stata accettata, non poteva rendere il credito liquido ed esigibile, sia di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, dovendosi peraltro segnalare come il 28 ottobre del 2020 il Condominio contattava il perito dell'Assicurazione chiedendo notizie circa l'esito della pratica assicurativa, che risultava ancora in essere, e che in tale sede veniva fatta, altresì, presente la sussistenza di una richiesta risarcitoria azionata in via giudiziale dalla odierna attrice.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla scopertura della polizza, per mancato pagamento del premio da parte del il quale ha depositato in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 CP_5 c.p.c. il relativo atto di quietanza rilasciato il 2.8.2017 da (doc. 3). CP_3
Alla luce del rigetto delle eccezioni preliminari, infatti, appare pienamente operante la polizza assicurativa stipulata tra la Compagnia e il . Parte_4
Peraltro, non essendo stato il convenuto condannato a pagare danni derivanti dalla sospensione e dall'interruzione dell'attività commerciale, risulta assorbita la questione circa l'operatività della polizza rispetto a tali danni.
pagina 8 di 10 Quindi, conclusivamente, la in accoglimento della domanda formulata Controparte_3 sul punto dal convenuto, deve essere dichiarata tenuta a manlevare quest'ultimo da quanto CP_5 lo stesso tenuto a pagare, a qualsiasi titolo, in favore della parte attrice, in dipendenza del presente provvedimento, ivi comprese le spese del giudizio e le spese di c.t.u., con conseguente condanna della Compagnia di assicurazioni a rifondere in favore del il relativo importo. CP_5
Sulle spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, nei limiti dell'accolto, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, in ossequio al medesimo principio, devono essere definitivamente poste a carico del soccombente. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta da condanna il Parte_1
, in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento in favore Controparte_5 dell'attrice della somma di € 2.049,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi come specificato in parte motiva ed interessi legali dalla data della decisione sino all'effettivo saldo;
2) in accoglimento della domanda di manleva esperita dal , dichiara Controparte_5
, tenuta a manlevare il convenuto da quanto lo stesso tenuto a Controparte_3 pagare, a qualsiasi titolo, in favore della parte attrice, in dipendenza del presente provvedimento, ivi comprese le spese del giudizio e le spese di c.t.u., con conseguente condanna della Compagnia di assicurazioni a rifondere in favore del il relativo CP_5 importo;
3) condanna il , in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento Controparte_5 in favore di delle spese processuali, in ragione dell'accolto, che liquida in €. Parte_1 300,58 per spese vive ed in € 2.552,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge;
4) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 pagamento in favore del , in persona dell'amministratore p.t., Controparte_5 delle spese processuali, che liquida in €. 250,00 per spese vive ed in €. 2.552,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
5) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del convenuto. CP_5
Roma, 6 luglio 2025
Il giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Giulia Vespucci
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