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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
-----
Il Presidente della Sezione Lavoro ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento n. 480/2024 V.G., promosso
DA
1. (C.F. ); Parte_1 C.F._1
2. (P.IVA Controparte_1
); P.IVA_1
3. (P.IVA Controparte_2
); P.IVA_2
4. P.IVA ; Controparte_3 P.IVA_3
5. P.IVA ; Controparte_4 P.IVA_4
6. (C.F. ); Parte_2 C.F._2
7. (C.F. ; Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea V.A. Speciale (C.F. C.F._4
e dall'Avv. Alessandro Pantanetti (C.F. ); C.F._5
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5
-intimato-
OGGETTO: equa riparazione ex lege n. 89/2001.
Letto il ricorso depositato in data 11.11.2024 dai ricorrenti sopraindicati, relativo al giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 riferito alla procedura di fallimento n. 70/2010 del Tribunale di Pescara, aperta con sentenza n. 70/2010
(depositata il 21.12.2010) dichiarativa del fallimento della “ - Parte_4
corrente in Pescara, via Trento n. 122 (P.IVA - nella quale i ricorrenti P.IVA_5 venivano ammessi al passivo fallimentare in data 26.05.2011 per gli importi di seguito indicati:
Creditore N. Importo
1. 57 24.200,00 € Parte_1
2. Controparte_1 56 165.000,00 € MAURO
3. 48 20.002,51 € Controparte_2
4. 63 16.952,87 € Controparte_3
5. 22 6.305,32 € Controparte_4
6. 75 10.099,23 € Parte_2
7. 27 4.281,75 € Parte_3
rilevato che:
il ricorso è ammissibile in quanto è stato depositato entro il termine di cui all'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89 (come modificato dall'art. 55 del D.
L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134 e come modificato dall'articolo 1 comma 777 lettera A della legge 28.12.2015 n. 208): infatti, il ricorso è stato depositato in data 11.11.2024, mentre il decreto di chiusura della procedura concorsuale è stato depositato in data 15.04.2024;
l'adita Corte d'Appello di L'Aquila è competente territorialmente ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 24 marzo 2001 n. 89, in quanto il fallimento della era pendente avanti il Tribunale di Pescara;
Parte_4
gli istanti hanno domandato il ristoro del danno non patrimoniale cagionato dall'eccessiva durata del processo, individuando in oltre 12 anni la durata dello stesso considerando il periodo intercorso tra la data di esecutività dello stato passivo e la data di deposito del decreto di chiusura della procedura fallimentare;
la durata rilevante del giudizio presupposto dev'essere verificata considerando quale termine iniziale il 26.05.2011, data di ammissione del credito dei ricorrenti al passivo fallimentare (in tal senso, cfr. Cass. n. 7864/2018, secondo la quale “In tema di equa riparazione, nei procedimenti fallimentari rileva come dies a quo l'effettiva ammissione al passivo e non la semplice domanda.
pag. 2 di 6 Dunque, per i creditori che lamentano la lunghezza del procedimento fallimentare la data dalla quale calcolare la ragionevole durata, ai fini dell'indennizzo previsto dalla legge Pinto, è quella dell'ammissione al passivo
e non della domanda”) e quale termine finale il 15.04.2024 (data di chiusura della procedura concorsuale), con detrazione del periodo di sospensione legale dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (per giorni 64) disposto dalla normativa emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 di cui all'art. 83 comma 10
D.L. 18/20 e successive modifiche ed integrazioni;
la durata rilevante della procedura fallimentare deve perciò individuarsi in anni 12, mesi 8 e giorni 25;
da tale durata deve essere detratto il periodo di 6 anni che il comma 2 ter dell'art. 2 della legge n. 89/2001 considera in ogni caso come ragionevole in relazione alla definizione in modo irrevocabile del giudizio presupposto de quo; la durata del giudizio presupposto risulta pertanto eccedere di anni 6, mesi
8 e giorni 25 il limite di ragionevolezza fissato dal legislatore, con arrotondamento per eccesso, essendo la frazione di anno superiore ai sei mesi, ad anni 7;
il danno non patrimoniale lamentato dai ricorrenti deve essere oggetto di valutazione equitativa;
detto danno, pur non essendo configurabile in re ipsa, tuttavia, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve essere ritenuto normalmente esistente, sulla base dell'id quod plerumque accidit, a meno che non emerga la presenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che lo facciano positivamente escludere (in tal senso, cfr. Cass. n. 2246/2007 ed in senso conforme Cass. n. 26497/2019); nella specie, dalla documentazione in atti non emergono circostanze rilevanti in tal senso;
tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 2 bis della legge n. 89/2001, ed in particolare della natura (persona giuridica) del creditore e dell'assenza di prova di contegni processuali volti a sollecitare la celere definizione del giudizio presupposto, può assumersi come base della liquidazione del danno (che ai sensi dell'art.
2-bis comma 3 legge n. 89/2001 non può in ogni caso superare l'ammontare del credito ammesso al passivo) l'importo annuo di € 400,00 per i primi tre anni di irragionevole durata e di € 480,00 per le successive annualità fino pag. 3 di 6 alla settima (in applicazione dei correttivi in aumento di cui all'art. 2 bis comma
1 legge n. 89 del 2001) sicché la somma da liquidarsi in favore di ciascuno dei ricorrenti ammonta complessivamente ad € 3.120,00;
sull'indennizzo così individuato non trova applicazione la previsione di cui all'art. 2 bis comma 1 bis legge n. 89/2001. Al riguardo, si condivide in questa sede l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 25181/2021 successivamente confermato da Cass. n. 13536/2022, 18576/2022 e da ultimo da
Cass. n. 734/2023) secondo cui: “In tema di equa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell'art.
2-bis e del comma-2 bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione” (Cass. n. 25181/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. 18150/2011, secondo la quale: “La riduzione di cui alla l.
n. 89/2001, comma 1 bis dell'art. 2 bis, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della medesima legge”);
pag. 4 di 6 sulla somma liquidata competono, in quanto richiesti, gli interessi legali, mentre non compete la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (Cass. 18150/2011);
le spese della presente fase processuale vanno liquidate in € 734,70, da distrarsi in favore dei difensori antistatari, importo così determinato in applicazione della tariffa ordinaria per i procedimenti di ingiunzione, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (importo minimo previsto per lo scaglione di riferimento, individuato in base all'importo liquidato a titolo di indennizzo, applicabile considerata la serialità del contenzioso e la scarsa complessità delle questioni trattate), previa applicazione della maggiorazione del 30% di cui all'art. 4 comma 1 bis del predetto decreto (stante la presenza, nel ricorso, di collegamenti ipertestuali), nonché della maggiorazione del 180% di cui all'art. 4 comma 2 del medesimo decreto di cui sopra, per presenza di più parti (7 parti complessivamente) aventi la medesima posizione processuale, oltre ad €
111,55 per le spese documentate;
P. Q. M.
ingiunge al : Controparte_5
1. di pagare, senza dilazione, a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo di cui in motivazione, ai ricorrenti indicati in epigrafe, la somma di € 3.120,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla data del 11.11.2024 al saldo;
2. di pagare in favore degli Avv.ti Andrea V.A. Speciale e Alessandro
Pantanetti, in qualità di difensori antistatari, le spese processuali, che liquida in € 734,70 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA, CAP di legge ed € 111,55 per rimborso delle spese documentate.
pag. 5 di 6 L'Aquila, 13 marzo 2025
pag. 6 di 6
Il Presidente Sez. Lav. dott. Fabrizio Riga
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
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Il Presidente della Sezione Lavoro ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento n. 480/2024 V.G., promosso
DA
1. (C.F. ); Parte_1 C.F._1
2. (P.IVA Controparte_1
); P.IVA_1
3. (P.IVA Controparte_2
); P.IVA_2
4. P.IVA ; Controparte_3 P.IVA_3
5. P.IVA ; Controparte_4 P.IVA_4
6. (C.F. ); Parte_2 C.F._2
7. (C.F. ; Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea V.A. Speciale (C.F. C.F._4
e dall'Avv. Alessandro Pantanetti (C.F. ); C.F._5
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5
-intimato-
OGGETTO: equa riparazione ex lege n. 89/2001.
Letto il ricorso depositato in data 11.11.2024 dai ricorrenti sopraindicati, relativo al giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 riferito alla procedura di fallimento n. 70/2010 del Tribunale di Pescara, aperta con sentenza n. 70/2010
(depositata il 21.12.2010) dichiarativa del fallimento della “ - Parte_4
corrente in Pescara, via Trento n. 122 (P.IVA - nella quale i ricorrenti P.IVA_5 venivano ammessi al passivo fallimentare in data 26.05.2011 per gli importi di seguito indicati:
Creditore N. Importo
1. 57 24.200,00 € Parte_1
2. Controparte_1 56 165.000,00 € MAURO
3. 48 20.002,51 € Controparte_2
4. 63 16.952,87 € Controparte_3
5. 22 6.305,32 € Controparte_4
6. 75 10.099,23 € Parte_2
7. 27 4.281,75 € Parte_3
rilevato che:
il ricorso è ammissibile in quanto è stato depositato entro il termine di cui all'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89 (come modificato dall'art. 55 del D.
L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134 e come modificato dall'articolo 1 comma 777 lettera A della legge 28.12.2015 n. 208): infatti, il ricorso è stato depositato in data 11.11.2024, mentre il decreto di chiusura della procedura concorsuale è stato depositato in data 15.04.2024;
l'adita Corte d'Appello di L'Aquila è competente territorialmente ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 24 marzo 2001 n. 89, in quanto il fallimento della era pendente avanti il Tribunale di Pescara;
Parte_4
gli istanti hanno domandato il ristoro del danno non patrimoniale cagionato dall'eccessiva durata del processo, individuando in oltre 12 anni la durata dello stesso considerando il periodo intercorso tra la data di esecutività dello stato passivo e la data di deposito del decreto di chiusura della procedura fallimentare;
la durata rilevante del giudizio presupposto dev'essere verificata considerando quale termine iniziale il 26.05.2011, data di ammissione del credito dei ricorrenti al passivo fallimentare (in tal senso, cfr. Cass. n. 7864/2018, secondo la quale “In tema di equa riparazione, nei procedimenti fallimentari rileva come dies a quo l'effettiva ammissione al passivo e non la semplice domanda.
pag. 2 di 6 Dunque, per i creditori che lamentano la lunghezza del procedimento fallimentare la data dalla quale calcolare la ragionevole durata, ai fini dell'indennizzo previsto dalla legge Pinto, è quella dell'ammissione al passivo
e non della domanda”) e quale termine finale il 15.04.2024 (data di chiusura della procedura concorsuale), con detrazione del periodo di sospensione legale dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (per giorni 64) disposto dalla normativa emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 di cui all'art. 83 comma 10
D.L. 18/20 e successive modifiche ed integrazioni;
la durata rilevante della procedura fallimentare deve perciò individuarsi in anni 12, mesi 8 e giorni 25;
da tale durata deve essere detratto il periodo di 6 anni che il comma 2 ter dell'art. 2 della legge n. 89/2001 considera in ogni caso come ragionevole in relazione alla definizione in modo irrevocabile del giudizio presupposto de quo; la durata del giudizio presupposto risulta pertanto eccedere di anni 6, mesi
8 e giorni 25 il limite di ragionevolezza fissato dal legislatore, con arrotondamento per eccesso, essendo la frazione di anno superiore ai sei mesi, ad anni 7;
il danno non patrimoniale lamentato dai ricorrenti deve essere oggetto di valutazione equitativa;
detto danno, pur non essendo configurabile in re ipsa, tuttavia, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve essere ritenuto normalmente esistente, sulla base dell'id quod plerumque accidit, a meno che non emerga la presenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che lo facciano positivamente escludere (in tal senso, cfr. Cass. n. 2246/2007 ed in senso conforme Cass. n. 26497/2019); nella specie, dalla documentazione in atti non emergono circostanze rilevanti in tal senso;
tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 2 bis della legge n. 89/2001, ed in particolare della natura (persona giuridica) del creditore e dell'assenza di prova di contegni processuali volti a sollecitare la celere definizione del giudizio presupposto, può assumersi come base della liquidazione del danno (che ai sensi dell'art.
2-bis comma 3 legge n. 89/2001 non può in ogni caso superare l'ammontare del credito ammesso al passivo) l'importo annuo di € 400,00 per i primi tre anni di irragionevole durata e di € 480,00 per le successive annualità fino pag. 3 di 6 alla settima (in applicazione dei correttivi in aumento di cui all'art. 2 bis comma
1 legge n. 89 del 2001) sicché la somma da liquidarsi in favore di ciascuno dei ricorrenti ammonta complessivamente ad € 3.120,00;
sull'indennizzo così individuato non trova applicazione la previsione di cui all'art. 2 bis comma 1 bis legge n. 89/2001. Al riguardo, si condivide in questa sede l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 25181/2021 successivamente confermato da Cass. n. 13536/2022, 18576/2022 e da ultimo da
Cass. n. 734/2023) secondo cui: “In tema di equa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell'art.
2-bis e del comma-2 bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione” (Cass. n. 25181/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. 18150/2011, secondo la quale: “La riduzione di cui alla l.
n. 89/2001, comma 1 bis dell'art. 2 bis, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della medesima legge”);
pag. 4 di 6 sulla somma liquidata competono, in quanto richiesti, gli interessi legali, mentre non compete la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (Cass. 18150/2011);
le spese della presente fase processuale vanno liquidate in € 734,70, da distrarsi in favore dei difensori antistatari, importo così determinato in applicazione della tariffa ordinaria per i procedimenti di ingiunzione, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (importo minimo previsto per lo scaglione di riferimento, individuato in base all'importo liquidato a titolo di indennizzo, applicabile considerata la serialità del contenzioso e la scarsa complessità delle questioni trattate), previa applicazione della maggiorazione del 30% di cui all'art. 4 comma 1 bis del predetto decreto (stante la presenza, nel ricorso, di collegamenti ipertestuali), nonché della maggiorazione del 180% di cui all'art. 4 comma 2 del medesimo decreto di cui sopra, per presenza di più parti (7 parti complessivamente) aventi la medesima posizione processuale, oltre ad €
111,55 per le spese documentate;
P. Q. M.
ingiunge al : Controparte_5
1. di pagare, senza dilazione, a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo di cui in motivazione, ai ricorrenti indicati in epigrafe, la somma di € 3.120,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla data del 11.11.2024 al saldo;
2. di pagare in favore degli Avv.ti Andrea V.A. Speciale e Alessandro
Pantanetti, in qualità di difensori antistatari, le spese processuali, che liquida in € 734,70 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA, CAP di legge ed € 111,55 per rimborso delle spese documentate.
pag. 5 di 6 L'Aquila, 13 marzo 2025
pag. 6 di 6
Il Presidente Sez. Lav. dott. Fabrizio Riga