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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno
2019, vertente tra
p. I.V.A. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura in atti, dall'Avv. Stefania D'Ignazio (c.f. ) e dall'Avv. Luigi C.F._1
Ranalletta (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._2
Avezzano, alla Piazza G. Matteotti n.28;
- ATTRICE -
e p. I.V.A. ) ON P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Felicita Donati (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._3
Rocca di Mezzo Loc. Colle Belvedere snc;
- CONVENUTA-
Conclusioni: per la società attrice, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
9.1.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 13.3.2025; per la società convenuta, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 10.1.2025.
1 FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 9.1.2019 e ritualmente notificato alla società resistente unitamente al decreto di fissazione d'udienza in data 28.1.2019 la società
[...]
premesso di aver eseguito i lavori edili meglio descritti alla pagina n. 3 del ricorso e Parte_1
che quota parte del corrispettivo dovuto non le è stato corrisposto dalla committente
[...]
(nella misura di € 9.240,67), ha chiesto la condanna di tale ultima società ON al pagamento dell'importo ancora dovuto, oltre interessi.
A sostegno di tale domanda la società ricorrente ha dedotto: di aver eseguito una prima parte di lavori per conto della quale subappaltatrice della ON ON
(la quale aveva a sua volta concluso in data 4.5.2017 un contratto di appalto per la realizzazione
[...]
di edifici in bioedilizia con la suindicata s.a.s.); che tali lavori, per la parte subappaltata ed eseguita fino al 14.5.2018, sono stati regolarmente pagati;
che invece i lavori eseguiti oltre tale data sono stati effettuati in esecuzione di un contratto intervenuto direttamente con la committente ovvero in CP_1
forza della cessione dell'originario contratto di appalto concluso tra tale s.a.s. e la ON
che infatti dopo tale data i rapporti tra le parti originarie del contratto d'appalto si
[...]
interrompevano e la comunicava in data 14.5.2018 alla s.a.s. committente che i ON
lavori sarebbero stati ultimati dalla comunicazione seguita dal consenso Parte_1
tacitamente espresso da parte della medesima s.a.s. appaltante (come evincibile dalla realizzazione dei lavori da parte dell'odierna ricorrente, dalla partecipazione al sopralluogo per la verifica dei lavori eseguiti del 31.5.2018 e dal pagamento parziale di quanto dovuto).
2. Si è tempestivamente costituita la società chiedendo il ON
rigetto della domanda e deducendo in sintesi: che i lavori subappaltati erano stati integralmente ultimati al 31.5.2018; di non aver firmato il verbale di sopralluogo del 31.5.2018 proprio perché facente riferimento ad una lettera ed un allegato del 14.5.2018 mai ricevuti;
che nello stesso pomeriggio del giorno del sopralluogo aveva luogo presso la sede della un ON
incontro tra i rappresentanti delle tre società nel corso del quale veniva convenuto sia l'importo ancora dovuto sia il pagamento dello stesso direttamente in favore della società odierna ricorrente, come poi avvenuto.
La società resistente ha altresì chiesto autorizzarsi la chiamata della società CP_2 CP_2
nelle more fallita, per essere tenuta indenne da quanto eventualmente chiamata a corrispondere alla ricorrente.
2 3. Autorizzata la chiamata ma non eseguita la citazione del terzo, disposto il mutamento del rito, espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta ed escussi i testi ammessi, con ordinanza del 14.3.2025, reso all'esito dell'udienza del 13.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
5. La domanda proposta non è fondata e non può dunque trovare accoglimento, non avendo la società attrice pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Nella specie è sostanzialmente pacifico ed emerge comunque dalla documentazione in atti l'oggetto del subappalto intervenuto tra la e l'odierna attrice. ON
Può altresì ritenersi non controverso che tutti i lavori subappaltati siano stati eseguiti e che i vizi e le difformità prospettate dalla società convenuta con riferimento alle opere appaltate alla
[...]
non concernano comunque i lavori oggetto del subappalto. CP_2
E' di contro contestata tra le parti l'esistenza di un titolo in forza del quale la società attrice possa richiedere il pagamento diretto dell'importo che assume ancora dovuto per l'esecuzione delle opere direttamente alla società convenuta e non alla società subappaltante.
Al riguardo la società attrice ha dedotto che, in sostanziale concomitanza con l'interruzione dei rapporti tra le originarie parti dell'appalto, quota parte dei lavori sarebbe stata effettuata dopo la conclusione di un autonomo contratto di appalto tra le odierne parti in causa ovvero dopo la cessione in suo favore dell'originario contratto di appalto, con suo subentro nella posizione della
[...]
CP_2
Sul punto non assume invero rilievo dirimente la possibilità di collocare l'effettuazione di lavori anche dopo il verbale di sopralluogo del 31.5.2018.
E' ben vero che la possibilità di ritenere eseguiti dei lavori anche oltre tale data confligge: con le risultanze del verbale di ultimazione dei lavori del 31.5.2018 in atti con cui il Geom. , Parte_2 direttore tecnico di cantiere per conto della ha verificato l'ultimazione delle ON
opere; con la testimonianza resa dallo stesso , che ha confermato che tale attestazione è Pt_2 relativa all'ultimazione dei lavori e non all'individuazione del soggetto che vi ha provveduto;
con l'assenza di documentazione di cantiere che attesti la presenza di operai della società attrice nel cantiere anche dopo il 31.5.2018; con il brevissimo periodo intercorso tra il verbale del 31.5.2018 e l'emissione in data 13.6.2018 della fattura per la quota parte dei lavori per cui è causa (elementi, questi, che singolarmente ed unitariamente considerati non possono essere inficiati da quanto
Testi dichiarato dal teste econdo cui al 31.5.2018 vi sarebbero stati lavori da ultimare).
3 Tuttavia, come detto, tale profilo non assume rilievo dirimente ove si consideri che nell'atto introduttivo del giudizio la società attrice ha dedotto che la stipula dell'autonomo contratto di appalto e/o la cessione dell'originario contratto sarebbero intervenute il 14.5.2018, sicché deve in ogni caso valutarsi, ai fini della richiesta del corrispettivo, la “quota parte” di lavori pacificamente eseguita tra il 14 ed il 31 maggio 2018 (allorquando, secondo la stessa convenuta, le opere sarebbero state interamente ultimate).
Ebbene per quanto concerne tale “quota parte” è evidentemente l'attrice ad essere onerata della prova del distinto titolo fonte di un suo credito direttamente azionabile nei confronti della convenuta e non, invece, nei confronti della subappaltante ON
Tale prova non può tuttavia dirsi pienamente raggiunta ove si consideri che, pur essendo il contratto di appalto tra privati non soggetto particolari requisiti di forma, risulta invero arduo ritenere che degli operatori commerciali qualificati, dopo aver concluso i precedenti accordi in forma scritta e dopo che si era registrato un disallineamento tra le originarie parti del contratto di appalto in ordine al regolare andamento del rapporto, si siano risolti a stipulare un autonomo contratto di appalto ovvero ad addivenire ad una cessione del contratto originario senza espressa formalizzazione dell'operazione negoziale e senza poi operare puntuali riferimenti a tale articolata operazione nella corrispondenza pure intercorsa tra le originarie parti del contratto di appalto dopo la dedotta cessione del contratto e/o la dedotta stipula dell'autonomo contratto (corrispondenza prodotta in atti, intervenuta a mezzo e
– mail ed anche a mezzo pec, anche con il coinvolgimento del legale poi costituitosi per la società convenuta).
Né invero i testi escussi hanno con univocità riferito degli esatti termini dell'accordo intervenuto tra le parti, non potendo risultare dirimente il riferire di generici impegni a versare all'attrice il dovuto per i lavori effettuati in un contesto in cui si discute dell'esistenza di più distinti titoli ed in cui, come di seguito esposto, è stato comunque documentato che sia stata l'originaria appaltatrice ad autorizzare il pagamento diretto, da parte della società convenuta, di determinati importi in favore della società attrice.
Né, ancora, a diverse conclusioni può pervenirsi sulla scorta dell'effettuazione di lavori da parte dell'attrice dopo il 14.5.2018 e dal pagamento dell'importo di € 14.305,00 da parte dell'attrice, trattandosi di circostanze chiaramente non univoche nella misura in cui possono essere altresì ricondotte all'esecuzione del contratto di subappalto e, quanto al pagamento, all'accordo raggiunto tra la committente e la sul residuo importo ancora dovuto e sulle modalità del ON
4 relativo pagamento (in disparte, quindi, il diverso e distinto rapporto di subappalto intervenuto tra la società attrice e la . ON
Né, ancora, la cessione dell'originario contratto di appalto può emergere dal fatto che il preteso tacito assenso della convenuta sia stato preceduto dalla missiva della del 14.5.2018 in ON
atti con cui, a ben vedere, la società convenuta sarebbe stata solo autorizzata al pagamento diretto alla società attrice di quanto ad essa spettante per l'esecuzione le lavorazioni ivi indicate.
Ed infatti, anche a voler ricavare da tale missiva una vera e propria cessione del contratto, non vi è prova che la missiva in questione, peraltro priva di data certa, sia stata ricevuta o conosciuta dalla convenuta prima del verbale di sopralluogo del 31.5.2018, in cui viene fatto riferimento a tale missiva sempre in termini di autorizzazione della convenuta al pagamento diretto all'attrice di quanto ad essa dovuto per l'esecuzione dei lavori di cui all'elenco contenuto nella missiva stessa.
Testi I testi e hanno infatti confermato di essere a conoscenza della lettera, ma non hanno Pt_2 puntualmente riferito delle modalità di trasmissione e dell'effettiva conoscenza di tale missiva da parte della società convenuta.
Giova anzi sottolineare il teste ha riferito di poter solo presumere che la società convenuta Pt_2
conoscesse tale lettera (peraltro, come detto, di contenuto affatto univoco), ma non ha neanche saputo riferire quale iter seguisse la per tali comunicazioni (iter che avrebbe dovuto ON
essere invero coerente con le qualità soggettive dei soggetti coinvolti e con le criticità emerse nel rapporto, come documentato dalla corrispondenza intercorsa a mezzo e-mail tra tali società e prodotta in atti).
Alcun significativo elemento può poi ricavarsi dal documento prodotto dall'attrice come allegato A, trattandosi di un elenco di opere con i relativi prezzi, di formazione unilaterale, non sottoscritto, privo di data certa ed in cui peraltro viene dato atto del ricevimento – a titolo di acconto – dell'importo di
€ 14.305,00 (il che consente di collocare tale documento in epoca comunque successiva alla documentata effettuazione del relativo bonifico in data 7.6.2018 e, dunque, ben dopo il dedotto perfezionamento del distinto contratto di appalto ovvero della cessione dell'originario contratto).
Né da ultimo può assumere rilievo quanto dedotto dalla società attrice in ordine all'azionabilità del credito per cui è causa essendole stato appunto ceduto dalla il credito vantato ON
nei confronti della società convenuta.
Ed infatti, anche a voler prescindere dalla mancata formulazione di una puntuale allegazione in tal senso entro i termini di maturazione delle preclusioni assertive, è in atti la quietanza rilasciata in data
5 4.6.2018 da all'odierna convenuta con cui dichiara di non aver più nulla a ON
pretendere in relazione al contratto concluso.
Da quanto precede consegue dunque il rigetto della domanda.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte attrice;
tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00) tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 26 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 ON
[...]
2.CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 ON delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali,
[...]
I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 13.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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