Sentenza 21 giugno 2007
Massime • 1
Spetta alle commissioni tributarie la giurisdizione in ordine all'impugnazione del silenzio rifiuto serbato dal Comune sull'istanza di rimborso dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente, pur avendo dedotto l'illegittimità delle delibere comunali di fissazione delle relative aliquote, non ne abbia chiesto l'annullamento, ma soltanto la disapplicazione, ai fini dell'accertamento della debenza o meno dell'imposta ed al limitato scopo di ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate, rispetto alla quale la verifica della legittimità delle predette delibere non integra una questione di giurisdizione, ma al più di poteri del giudice adìto, in ogni caso legittimato a darvi corso ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/06/2007, n. 14386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14386 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA EN, elettivamente domiciliata in Roma, via PierLuigi da Palestrina 63, presso l'avv. VACCARO Giovanni, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrente -
contro
Comune di Siracusa, elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Massimo 88, presso lo studio dell'avv. Giovanni D'Amico, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. BIANCA Salvatore;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 144, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Siracusa, il 12/11/2003;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/6/2007 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Udita la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 19/10/2004, NA EN proponeva ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione.
Il Comune di Siracusa resisteva con controricorso e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 12/6/2007. MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso emerge in fatto che assumendo la illegittimità delle delibere comunali di fissazione delle aliquote, NA EN presentava istanza di rimborso dell'ICI corrisposta per gli anni dal 1997 al 1999.
Il Comune di Siracusa non riscontrava la richiesta e la contribuente impugnava il silenzio così formatosi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale che, però, dichiarava l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice adito. La NA interponeva appello dinanzi alla Commissione Regionale che, tuttavia, confermava la statuizione di prime cure perché con il suo ricorso, la contribuente aveva mirato a provocare un controllo sulla legittimità delle delibere comunali che il Giudice tributario non poteva svolgere.
La contribuente ha censurato l'anzidetta statuizioni ne, deducendo con l'unico motivo che da parte sua non aveva chiesto l'annullamento delle delibere, ma soltanto la loro disapplicazione come mezzo al fine dell'accoglimento del ricorso contro il rifiuto di rimborso dell'imposta, che a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, costituiva un atto pacificamente impugnabile davanti alle Commissioni Tributarie.
Così riassunte le doglianze della ricorrente e premesso, altresì, che le controversie sul pagamento o il rimborso dell'ICI rientrano indubbiamente nel novero di quelle riservate al magistero tributario, osserva il Collegio che dall'esame diretto del ricorso introduttivo, consentito a questa Corte dalla natura del vizio denunciato, risulta che la NA aveva realmente dichiarato di voler impugnare il rifiuto serbato dal Comune sulla sua istanza di rimborso dell'ICI. Così concludendo, la NA aveva instaurato una controversia di natura squisitamente tributaria in quanto volta in via immediata e diretta all'accertamento della debenza o meno dell'ICI da lei pagata e non all'annullamento degli atti generali a monte, dei quali non aveva chiesto la eliminazione dal mondo giuridico, ma soltanto la disapplicazione al limitato scopo di ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate.
La contribuente non aveva, cioè, richiesto un intervento di tipo demolitorio, ma si era limitata a presentare un'ordinaria domanda di rimborso, all'interno della quale l'ammissibilità o meno della verifica sulla legittimità delle delibere di fissazione delle aliquote, invocata dalla contribuente in via incidentale, non poteva integrare una questione di giurisdizione, ma tutt'al più di poteri del Giudice adito che, in ogni caso, era legittimato a darvi corso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, u.c., secondo il quale "le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.." (v., fra le altre, in tal senso C. Cass. 2004/ 15073, in tema di decreto di proroga dei termini per irregolare funzionamento degli uffici finanziari, 2005/12176, in tema di atti generali sul classamento degli immobili, 2006/ 6224, in tema di decreto interministeriale ricognitivo della misura delle tasse portuali e 2006/6265, in tema di delibere comunali di approvazione delle tariffe TARSU).
Va pertanto dichiarata la giurisdizione delle Commissioni Tributarie. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata, che ha rigettato il gravame anziché accoglierlo e rimettere le parti al primo Giudice, va di conseguenza cassata con rinvio degli atti, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2007