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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/09/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 199/2021 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Massimo Gullino Presidente Dott. Augusto Sabatini Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 199/2021 R.G. vertente:
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/09/1964 elettivamente domiciliata in Messina, Via Del Vespro n. 57, presso lo studio dell'Avv. Antonio Gemelli, recapito professionale dell'Avv. Mariella Sciammetta (C.F:
, PEC: della quale è rappresentata e C.F._2 Email_1 difesa giusta procura rilasciata in atti;
parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Messina emessa in data 24.03.2021, su istanza depositata il 17.03.2021;
-Appellante- CONTRO
, (P.IVA: in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale F.F. e legale rappresentante pro tempore, Dott. con Controparte_2
Sede in Messina- Via La Farina 263, difesa dall'Avv. Antonino Ravì (C.F.: C.F._3
), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata, in Messina Via Ugo Bassi n. 77, isol.
[...]
n.157 presso lo studio dell'Avv. Antonino Brancatelli (PEC: ; -Appellata- Email_2
Oggetto: APPELLO avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., pubblicata in data 28/02/2021 emessa dal Tribunale di Patti, a definizione del Giudizio portante n. R.G. 979/2018;
Conclusioni delle parti
Per l'appellante - “1)Preliminarmente accogliere per forma il presente Parte_1 appello;
2) Nel mer accogliere la domanda dell'odierna appellante, ritenendo
1 e dichiarando che la stessa ha diritto a percepire l'indennità di cui alla L.R. 12/89, per l'ammontare di lire 2.000.000,00 ( oggi € 1033,00) per ogni capo di bestiame abbattuto e, conseguentemente condannare l'Asp di Messina al pagamento delle somme dovute per l'ammontare complessivo di € 21.693,00 o di quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) Condannare l'appellata al pagamento di spese e compensi dei due gradi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi”.
Per l'appellata : - “1. In via preliminare − ritenere e dichiarare, Controparte_1 con Ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., inammissibile l'atto di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c., per l'assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, l'Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c resa, in data 28.02.2021, dal Tribunale di Patti Sezione Civile nell'ambito del Procedimento N. 979/2018 R.G., e condannare parte appellante alle spese del giudizio Nel merito e senza recesso alcuno dalla precedente dirimente eccezione a) ritenere e dichiarare l'infondatezza dell'appello promosso dalla IG.ra per tutte le ragioni evidenziate nella presente comparsa;
b) e, per Parte_1
l'effetto, confermare in ogni sua parte l'Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c resa, in data 28.02.2021, dal Tribunale di Patti Sezione Civile nell'ambito del Procedimento N. 979/2018 R.G.; c) condannare parte appellante alla rifusione, in favore dell' , delle spese del presente grado di giudizio secondo Controparte_1
i valori medi di cui al DM n. 55/2014”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e, premettendo di essere titolare di un'azienda di allevamento di animali, sita in Floresta, Via Passo n. 8, deduceva che:
-nel corso degli anni 2010,2011,2012 e 2013 erano stati trovati n. 12 capi bovini affetti da brucellosi e n. 9 capi bovini affetti da Tubercolosi:
-aveva abbattuto 21 capi bovini risultati positivi alle predette malattie infettive, ottemperando a quanto disposto dalle leggi n.317 del 1996, n.615 del 1964 e dal D.M. n. 59211995. Evidenziava, inoltre, di aver ottenuto l'indennità prevista dall'art. 2 della legge n.33 del 23.01.1989 per l'abbattimento dei n. 21 capi e che non gli era stata, invece, liquidata l'indennità integrativa introdotta dalla L.R. n. 12 del 05.06.1989.
Tenuto conto che l'art. 1 della legge n. 12 del 1989 prevedeva il riconoscimento di tale indennità in aggiunta a quella percepita per effetto delle norme nazionali e che l'ottenimento della stessa era subordinato solo al fatto che fosse accertato il diritto degli istanti di percepire l'indennità di cui all'art. 2 della legge n. 12/1989, chiedeva di:
“1) Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire l'indennità aggiuntiva di cui alla legge regionale n. 12 del 05.06.1989 per l'ammontare di lire 2000 (oggi € 1033,00) per ciascun capo abbattuto;
2) Conseguentemente condannare resistente al pagamento delle somme dovute a tale titolo per Controparte_3
l'ammontare complessivo di € 21.693,00 o di quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
3) Condannare parte resistente al pagamento di spese e compensi del giudizio”. Si costituiva l' eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso per insussistenza dei requisiti costitutivi di un'azione ex art. 702 bis c.p.c. Nel merito, invece, chiariva che la decisione della Commissione Europea n. 4786 del 2002 considerava l'art. 11 della L.R. N. 40/97, che prevedeva il finanziamento per l'erogazione 2 dell'indennità, compatibile con il trattato CE solo per i contributi previsti per gli animali abbattuti fino al 1997. La convenuta, posto che relativamente ai periodi indicati dalla ricorrente (2010-2013) non era stato previsto alcun finanziamento, né era stata adottata la dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione Europea, chiedeva che venisse disattesa la domanda attorea, ritenendo, altresì, insussistente il credito vantato da Il tutto con vittoria di spese e Parte_1 compensi.
Con l'impugnata ordinanza, pubblicata in data 28/01/2021, il Tribunale di Patti, a definizione del Giudizio portante n. R.G. 979/2018 così statuiva:
“Rigetta la domanda;
condanna il ricorrente al pagamento, a liquidate in euro 1.618,00 per compensi, legge”.
Secondo il decidente:
“Preliminarmente va rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale non può trovare accoglimento. L'Asp di Messina ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito ai sensi dell'art. l9 c.p.c. per essere competente il tribunale di Messina quale giudice del luogo dove ha sede la persona giuridica convenuta, senza null'altro rilevare in relazione con l'ulteriore criterio di collegamento esplicitato nell'ultimo inciso del predetto articolo. Giova sul punto richiamare quanto sostenuto dalla Giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha sostenuto che "In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta - alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma l, ultima parte, c.p.c. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo ln cui è territorialmente competente il giudice adito. di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere. pertanto. come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito (Cass. n.572512013). Sempre in via preliminare si rileva la non necessità di dispone il mutamento di rito, potendo tale controversia essere decisa con le forme del rito sommario disciplinato dagli artt. 702bis ss. c.p.c. non dovendo svolgersi alcuna istruttoria”.
Relativamente al merito della controversia, il primo Giudice evidenziava che:
“la domanda sia infondata, uniformandosi alla giurisprudenza formatasi presso il Tribunale di Messina, in casi analoghi a quello per cui si procede, rispetto alla quale non vi è ragione alcuna di discostarsi. Come rilevato dalla giurisprudenza di merito "L'art.87 del Trattato CE dispone che, salvo deroghe contemplate dallo stesso trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza;
1l successivo art. 88 prevede poi un controllo della Commissione in ordine alla compatibilità con il mercato comune degli aiuti previsti dai singoli Stati membri”.
Con riferimento, invece, alla decisione della Commissione Europea n. 4786 del 6 dicembre 2002 e all'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, chiariva che:
“Tale decisione riguardava le indennità corrisposte per animali abbattuti fino all'anno 1997; non risulta che in relazione al periodo indicato dal ricorrente (2010 - 2013) sia stata prevista una copertura finanziaria e sia stata data rituale comunicazione alla Commissione europea al fine di consentirle il vaglio di compatibilità previsto dall'art. 88 trattato CE. La S.C. ha chiarito che l'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, prevista dall'art. 93 8ora 88) del Trattato CEE, si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, disponga la sospensione di
3 una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata, nonché il divieto, espressamente previsto dall'art. 93 cit., di dare esecuzione alla misura fino a quando la procedura di verifica non abbia condotto ad una decisione finale della Commissione. Tale vincolo, avendo come destinatario non solo lo Stato membro, ma anche i soggetti dell'ordinamento interno, ivi comprese le autorità nazionali, amministrative e giurisdizionali, e traducendosi nell'obbligo di dare affezione al diritto comunitario, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso, rende viziata da errore di diritto la sentenza del giudice interno che abbia ritenuto irrilevante la decisione con cui la Commissione abbia disposto la sospensione di una misura di aiuto fino all'esito della procedura di verifica (Cass. Civ. Sez. 5, 3 novembre 2010 n. 22315) ovvero, come nel caso di specie, laddove la Commissione non si sia pronunciata”.
§
Con atto di appello depositato telematicamente il 18.03.2021, notificato in data 17.03.2021, proponeva appello avverso la suddetta ordinanza per le Parte_1 motivazioni di cui si dirà.
Instaurato il contradittorio con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 08.06.2021 si costituiva l' contestando, in via Controparte_1 preliminare, l'ammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'atto di appello, la conferma dell'ordinanza ex art. 702 bis e la condanna di parte appellante alla rifusione, in favore dell' CP_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio di cui al DM n. 55/2014.
[...]
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del 7.10.2022 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 13.11.2023 e successivamente all'udienza del 13.03.2025, in seguito alla sostituzione del giudice relatore, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149).
La causa veniva poi assegnata in decisione in esito alla citata udienza, svoltasi a trattazione scritta, del 13.03.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita parziale accoglimento, nei limiti e nei termini di cui si dirà.
§ 1. Con il primo motivo di appello, contesta il provvedimento Parte_1 di primo grado nella parte in cui il primo decidente ha disapplicato la L.R. 12/1989. Contrariamente a quanto affermato in sentenza – osserva l'appellante – non deve applicarsi l'art. 93 TCEE -non più in vigore dal 2009 -bensì l'art. 108 TFUE, che prevede il controllo successivo e permanente dell'UE sulla compatibilità degli aiuti di Stato preesistenti con le logiche del mercato interno e l'obbligo per gli Stati di darne provvisoria e immediata esecuzione, sino ad un eventuale pronuncia delle istituzioni europee, che ne disponga la modifica o la soppressione.
4 Non condivisibile, secondo l'appellante, è l'ulteriore motivazione utilizzata dal giudice, che ha ritenuto che la decisione della Commissione Europea del 2002 si è riferita esclusivamente all'indennità per gli animali abbattuti fino al 1997, posto che in applicazione esegetica delle disposizioni di cui agli artt. 107 e 108 TFUE la suddetta disposizione garantisce la compatibilità della provvidenza con il mercato comune e la sua immediata e provvisoria esecuzione, sino ad un eventuale pronuncia di revoca o modifica. A sostegno delle proprie ragioni, l'appellante richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 6449/2016 che, a suo dire, ha previsto il riconoscimento dell'indennità ex L.R. 12/89 nei confronti di tutti i soggetti, già beneficiari della provvidenza prevista dalla legge nazionale.
§ 1.1. Il motivo non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La contestata interpretazione della ratio della normativa di rilievo in subiecta materia richiede un preliminare inquadramento sistematico della stessa. L'art. 2 della legge (statale) n. 615/1964 (legge poi modificata dalla L. 1968 n. 33), regola la corresponsione, ai proprietari degli animali risultati infetti da tubercolosi bovina o da brucellosi, di un'indennità calcolata in base al numero di capi abbattuti;
più segnatamente prevede che: “il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, ovina e caprina è attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti...Ai proprietari dei bovini abbattuti sarà corrisposta una indennità nella misura e secondo i criteri e le modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma”. Anche la Regione Siciliana, con Legge n. 12 del 05/06/1989, disciplina gli interventi per il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti da tubercolosi, brucellosi ed altre malattie infettive, introducendo contributi alle associazioni degli allevatori. Nello specifico, l'art. 1 introduce un'indennità regionale, in aggiunta a quella statale, sostenendo che:
“Al fine di perseguire l'obiettivo del risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi, dalla brucellosi e della leucosi e degli allevamenti ovini – caprini dalla brucellosi, ai sensi delle leggi 9 giugno 1964 n. 615, 23 gennaio 1968 n. 33 e 23 gennaio 1968 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, è concessa ai proprietari di capi bovini abbattuti e/o distrutti perché riscontrati infetti da tubercolosi, in aggiunta all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni nazionali, un'indennità nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge”. La stessa legge, nel regolamentare i presupposti e le modalità di riconoscimento dell'indennità integrativa regionale, così prosegue:
“2. L'Assessore regionale per la sanità è tenuto ad adeguare annualmente, con proprio decreto, la misura dell'indennità integrativa prevista dalla L.R. 5 giugno 1989, n. 12, nella stessa misura percentuale di incremento annuo apportata dai provvedimenti statali in materia, nei limiti dello stanziamento della presente legge.
3.La corresponsione della predetta indennità aggiuntiva è subordinata all'accertamento, da parte dei competenti servizi delle unità sanitarie locali, del diritto a percepire le indennità di cui alla L. 23 gennaio1968, n. 33, e successive modificazioni.
4. Per il perseguimento delle medesime finalità di cui ai precedenti commi e per favorire l'effettuazione degli interventi di risanamento negli allevamenti, ai veterinari liberi professionisti, autorizzati ad effettuare le operazioni di cui al D.M. 1° giugno 1968 e al D.M. 3 giugno 1968, per ogni capo bovino sottoposto a controllo è corrisposto, in aggiunta a quello previsto dalle disposizioni nazionali in vigore, un compenso di L.
2.000. In ogni caso il compenso non può superare complessivamente L. 3.000.
5 5. “Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991”1 non ché nell'art. 7 della stessa in cui si legge” La spesa autorizzata per le finalità della presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione”.
Secondo, poi, l'art. 2 della citata L.R. 12/89: “Allo scopo di ottenere l'indennità di cui all'articolo 1, i proprietari devono produrre istanza all'unità sanitaria locale competente per territorio. Rimane valida, anche per l'ottenimento della predetta indennità aggiuntiva, la documentazione prodotta ai sensi del decreto ministeriale 14 giugno 1968, e successive modificazioni, per l'ottenimento dell'indennità di abbattimento prevista dalla normativa nazionale”.
L'indennità regionale ex art. L.R. 12/89 è stata inquadrata dalla Commissione europea, con decisione n. 4786 dell'11 dicembre 2002, nella categoria giuridica degli “aiuti di stato”, ai sensi dell'art. 87 Trattato CE, ora art. 107 TFUE, secondo cui: “sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
Dalla natura di “aiuti di stato” dell'indennità deriva che la stessa può essere accordata solo previa instaurazione del procedimento di controllo, previsto dall'art. 88, par. 3 del Trattato CE (oggi art. 108, par. 3 TFUE), che consta nell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione, previo obbligo di comunicazione in capo al soggetto erogatore dell'aiuto di Stato.
In altri termini, il riconoscimento dell'indennità, prevista della legge regionale n. 12/1989, è subordinata al ricorrere di due condizioni:
1) dichiarazione di compatibilità con il mercato comune da parte della Commissione Europea;
2) copertura finanziaria alla spesa introdotta da leggi regionali.
In merito al primo punto, la Commissione europea con la decisione precedentemente indicata (n.4786 dell'11 dicembre 2002), ha autorizzato l'erogazione dell'indennità per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, richiamando le deroghe previste al paragrafo 2 lettera B dell'art. 87 del Trattato CE secondo cui: “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali sono compatibili con il mercato comune”.
Circa il secondo punto, gli interventi in questione sono stati finanziati fino al 1992 attraverso le leggi regionali nn. 4/93, 15/93 e 28/95 e un ulteriore finanziamento è stato previsto con la L.R. n. 21/03, a copertura di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 7 novembre 1997 n. 40, che ha autorizzato una spesa di lire 16.000 a favore dei proprietari di animali abbattuti affetti da tubercolosi, brucellosi, leucosi e altre malattie infettive e diffusive negli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997.
Ciò detto, giova puntualizzare che nel quadro normativo di riferimento assume rilievo l'art. 25, comma 16, L.reg. Sicilia 19/2005 che prevede che: “per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della Legge regionale n. 12/89 ma anche ai sensi ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 134 della Legge regionale n. 32/2000, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel Parte_2 periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10. 3.1. 3.2. capitolo 417702). Per gli
6 esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i) della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10 e successive modifiche e integrazioni”.
La norma garantisce alle aziende sanitarie provinciali la copertura finanziaria necessaria per sostenere le spese previste al fine di risarcire gli allevatori proprietari di animali infetti.
Dal momento che la legge del 1989 e le successive leggi finanziarie sono state oggetto di autorizzazione dalla Commissione con la decisione del 2002, la Suprema Corte di cassazione si è posta la questione se la legge della Regione Sicilia n. 19 del 2005 potesse rientrare nel quadro delle autorizzazioni già concesse della Commissione in riferimento alle precedenti leggi finanziarie. Ed invero, la Suprema Corte, pronunciandosi nell'ambito del ricorso proposto dall'
[...]
innanzitutto, con ordinanza interlocutoria n. 3523/2019, ha Parte_3 disposto la sospensione del giudizio e ha investito la Corte di Giustizia di una questione pregiudiziale, proponendo i seguenti quesiti: 1) “se alla stregua degli artt. 87 e 88 Trattato CE - ed ora degli artt. 107 e 108 TFUE- nonché degli
“orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo” di cui della Comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione Europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 1.2.2000, la disposizione recata dalla L.R. Sicilia 22 dicembre 2005, n. 19, art. 25, comma 16, laddove "per il perseguimento delle finalità di cui alla L.R. 5 giugno 1989, n. 12, art. 1 ai sensi e in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 23 dicembre 2000, n. 32, art. 134 è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di Euro per il pagamento delle somme dovute dalle ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti Parte_4 da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di Euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi della L.R. 27 aprile 1999 n. 10, art. 3, comma 2, lett. i) e successive, modifiche e integrazioni" costituisca aiuto concesso dallo Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza”; 2) "se, benché la disposizione recata dalla L.R. Sicilia 22 dicembre 2005, n. 19, art. 25, comma 16, laddove "per il perseguimento delle finalità di cui alla L.R. 5 giugno 1989 n. 12, art. 1 ai sensi e in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 23 dicembre 2000 n. 32, art. 134 è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle ai proprietari degli animali abbattuti Parte_4 perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi della L.R. 27 aprile 1999, n. 10, art. 3, comma 2, lett. i), e successive modifiche e integrazioni", possa costituire in linea di principio un aiuto concesso dallo Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, possa, tuttavia ravvisarsene la compatibilità con gli artt. 87 ed 88 Trattato CE - ed ora con gli artt. 107 e 108 TFUE - in considerazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione Europea con decisione C(2002)4786 del 6.12.2002, a ritenere, in presenza delle condizioni previste dagli "orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" di cui della Comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione Europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 1.2.2000, le disposizioni di analogo tenore recate dalla L.R. Sicilia n. 40 del 1997, art. 11 e dalla L.R. n. 22 del 1999, art. 7 compatibili con gli artt. 87 e 88 CE".
In risposta ai suddetti quesiti la Corte di Giustizia dell'UE, ha cosi osservato: «l'art. 108, paragrafo 3, TFUE dev'essere interpretato nel senso che una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni un'indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere
7 animali affetti da malattie infettive dev'essere assoggettata alla procedura di controllo preventivo prevista da tale disposizione, qualora tale misura non sia coperta da una decisione di autorizzazione della Commissione Europea, salvo che essa soddisfi le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 (TFUE), alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 o le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 (TFUE) agli aiuti “ de minimis” nel settore agricolo”» (sentenza del 20/05/2021, Causa C-128-2019).
In seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia, la Suprema Corte esprimendosi in ordine alla natura giuridica della misura, ha avuto modo di sostenere che: «… La legge regione Sicilia n. 19 del 2005 - destinata a finanziare per un periodo di più anni e per un importo di euro 20 milioni, il pagamento di un'indennità a favore degli allevatori per l'abbattimento di animali infetti ed il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti, che hanno partecipato alle misure di risanamento - avendo introdotto modifiche sostanziali, non di carattere meramente formale o amministrativo, con l'aumento ad euro 20 milioni della dotazione destinata agli aiuti già autorizzati dalla commissione e di proroga del rifinanziamento, deve ritenersi, ai sensi della pronuncia della Corte di Giustizia del 20.05.2021 (causa C-128/2019), "nuovo aiuto", per il quale è necessaria la previa notifica alla Commissione secondo il modulo di notificazione semplificato, dovendo lo Stato membro astenersi dal darvi esecuzione prima di una decisione definitiva della Commissione, salvo che gli aiuti in questione possano ritenersi rientranti nell'esenzione dall'obbligo di notifica previsto dagli artt. 3 e 26 del Regolamento n. 702/2014; ; ne consegue che, ove non si ravvisino i presupposti di tali speciali esenzioni, la legge deve essere disapplicata, rientrando nel potere-dovere del giudice nazionale conformarsi al diritto comunitario
…» (Cassazione civile sez. I, 25/05/2022, n.16843).
Inoltre, con la medesima sentenza, la Corte ha richiamato i propri precedenti (Cass. 6671/2012; Cass. 7704/2020) in materia di esenzioni previste per i c.d. aiuti de minimis, deducendo con specifico riferimento all'onere della prova, che:
«in materia di divieti a tutela della concorrenza nell'ordinamento comunitario, l'esenzione degli aiuti di Stato d'importanza minore ("de minimis")" il cui importo complessivo per impresa non può superare la soglia di centomila Euro su un periodo di tre anni ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) N. 69/2001, soglia raddoppiata dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, costituisce un 'eccezione al divieto generale degli aiuti di Stato, sicché la sussistenza delle relative condizioni è elemento costitutivo del diritto alla deroga e deve essere provata dal beneficiario;
in particolare, il beneficiario deve provare il rispetto del limite della categoria "de minimis" con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis", atteso che la regola sugli aiuti d'importanza minore risponde, secondo la giurisprudenza comunitaria, ad esigenze di semplificazione amministrativa, che resterebbero insoddisfatte ove lo Stato membro dovesse notificare ogni singolo progetto di aiuto e la Commissione dovesse verificarne la compatibilità».
Dunque, per quanto riguarda gli aiuti esistenti, l'art. 108, par.1 TFUE stabilisce che possono essere erogati fino a quando la Commissione non ne accerti l'incompatibilità con il mercato comune, diversamente, per gli aiuti di stato considerati “nuovi” l'art. 108, par. 3 TFUE prevede l'obbligo di preventiva notifica alla Commissione, secondo il modulo di notificazione semplificato.
Dal momento che la proroga del periodo di applicazione di aiuti, prevista dalla legge n. 19 del 2005, configura un “nuovo aiuto”, lo Stato ha l'obbligo di seguire le procedure previste, ossia la notifica preventiva alla Commissione tramite il modulo di notificazione semplificato, salvo che 8 ricorrano le condizioni prescritte per le eccezionali esenzioni dai Regolamenti nn. 702/2014 o 1183/2013.
Orbene, tenuto conto delle considerazioni suesposte, andando al caso di specie, va rilevato che:
1) i contributi richiesti dall'appellante rientrano tra le misure di aiuto previste dall'art. 108 TFUE (prima art. 88 del Trattato CE), per le quali è necessario il giudizio di compatibilità con la libera concorrenza nel mercato comune, riservato esclusivamente alla competenza della Commissione e precluso al giudice nazionale, il quale, prima della conclusione del procedimento di esame o durante il suo svolgimento, non può applicare la norma interna che preveda l'erogazione dell'aiuto;
2) la valutazione di compatibilità dell'aiuto di Stato con il mercato comune non è stata richiesta dalla Regione Siciliana per gli anni successivi al 1997;
3) la L.R. Sicilia n. 19 del 2005 non risulta preventivamente notificata alla Commissione per il vaglio;
4) non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle esenzioni per i cosiddetti aiuti “de minimis”, neanche invocati dall'appellante, il quale, peraltro, non ha, quindi, dato prova del rispetto del limite complessivo previso per tale categoria "de minimis", da valutarsi non in relazione al singolo aiuto, ma all'arco temporale di tre anni, a partire dalla concessione del primo aiuto, includendo tutti gli altri eventuali aiuti pubblici ricevuti a titolo “de minimis” nello stesso periodo.
Sul punto, anche recentemente, la S.C. ha avuto modo di ribadire che: «[…] il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del "de minimis", che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento» (Così: Cassazione civile, sez. 5, Ordinanza n. 3490 dell'11.02.2025; in precedenza, cfr. Cass. sez. L., Ordinanza n. 7704 del 06.04.2020 secondo cui «In materia di divieti a tutela della concorrenza nell'ordinamento comunitario, la sussistenza delle condizioni per l'esenzione degli aiuti di Stato d'importanza minore ("de minimis") deve essere provata dal beneficiario con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis"»;
5) per il periodo in cui l'appellante invoca la prestazione (2007-2013) non risulta alcun finanziamento da parte della Regione Sicilia da destinare all'indennità ex art. L.R. 12/89.
In applicazione dei suindicati criteri di diritto, quindi, deve ritenersi infondata la pretesa avanzata dalla (che ha invocato un credito nella misura di €. 21.693,00 nei Parte_1 confronti dall'azienda appellata), con conseguente necessario rigetto dell'appello proposto sul punto.
§ 2. Con il secondo motivo di gravame, l'odierna appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato alla rifusione delle spese di lite Parte_1 nei confronti dell' . Controparte_1
A suo dire, le spese del giudizio di primo grado devono essere compensate, nonostante la soccombenza della ricorrente, in quanto il primo Giudice si è pronunciato in contrasto con la decisione delle Sezioni Unite n. 6449/2016, determinando un mutamento giurisprudenziale.
9 § 2.1. Ritiene la Corte che la complessiva valutazione delle argomentazioni delle parti, unitamente alla novità della questione che ha visto anche il necessario vaglio pregiudiziale della Corte di Giustizia (sentenza del 20/05/2021, Causa C-128-2019), cui ha fatto seguito la recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass n.16843 del 2022), e alle difficoltà interpretative degli allevatori che hanno confidato nell'erogazione dell'indennità oggetto del presente giudizio, costituiscano effettivamente gravi e fondati motivi per la compensazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
È noto, infatti, che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) «nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cfr. Cass. civ., sez. 6-2, Ordinanza n. 4696 del 18.02.2019).
Ne deriva che l'appello va parzialmente accolto, limitatamente a tale secondo motivo, con conseguente riforma dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna dell'attrice alle spese del giudizio di primo grado, anziché la compensazione integrale di esse tra le parti.
§
Analoga statuizione, in ordine alla regolamentazione delle spese di causa, deve essere ribadita, per le medesime ragioni, per l'odierno giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702 bis, pubblicata dal Tribunale di Patti in data 28.02.2021, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto, riforma l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, che dichiara integralmente compensate tra le parti, con conferma nel resto della pronuncia impugnata;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 09 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Massimo Gullino
10
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Massimo Gullino Presidente Dott. Augusto Sabatini Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 199/2021 R.G. vertente:
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/09/1964 elettivamente domiciliata in Messina, Via Del Vespro n. 57, presso lo studio dell'Avv. Antonio Gemelli, recapito professionale dell'Avv. Mariella Sciammetta (C.F:
, PEC: della quale è rappresentata e C.F._2 Email_1 difesa giusta procura rilasciata in atti;
parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Messina emessa in data 24.03.2021, su istanza depositata il 17.03.2021;
-Appellante- CONTRO
, (P.IVA: in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale F.F. e legale rappresentante pro tempore, Dott. con Controparte_2
Sede in Messina- Via La Farina 263, difesa dall'Avv. Antonino Ravì (C.F.: C.F._3
), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata, in Messina Via Ugo Bassi n. 77, isol.
[...]
n.157 presso lo studio dell'Avv. Antonino Brancatelli (PEC: ; -Appellata- Email_2
Oggetto: APPELLO avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., pubblicata in data 28/02/2021 emessa dal Tribunale di Patti, a definizione del Giudizio portante n. R.G. 979/2018;
Conclusioni delle parti
Per l'appellante - “1)Preliminarmente accogliere per forma il presente Parte_1 appello;
2) Nel mer accogliere la domanda dell'odierna appellante, ritenendo
1 e dichiarando che la stessa ha diritto a percepire l'indennità di cui alla L.R. 12/89, per l'ammontare di lire 2.000.000,00 ( oggi € 1033,00) per ogni capo di bestiame abbattuto e, conseguentemente condannare l'Asp di Messina al pagamento delle somme dovute per l'ammontare complessivo di € 21.693,00 o di quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) Condannare l'appellata al pagamento di spese e compensi dei due gradi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi”.
Per l'appellata : - “1. In via preliminare − ritenere e dichiarare, Controparte_1 con Ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., inammissibile l'atto di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c., per l'assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, l'Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c resa, in data 28.02.2021, dal Tribunale di Patti Sezione Civile nell'ambito del Procedimento N. 979/2018 R.G., e condannare parte appellante alle spese del giudizio Nel merito e senza recesso alcuno dalla precedente dirimente eccezione a) ritenere e dichiarare l'infondatezza dell'appello promosso dalla IG.ra per tutte le ragioni evidenziate nella presente comparsa;
b) e, per Parte_1
l'effetto, confermare in ogni sua parte l'Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c resa, in data 28.02.2021, dal Tribunale di Patti Sezione Civile nell'ambito del Procedimento N. 979/2018 R.G.; c) condannare parte appellante alla rifusione, in favore dell' , delle spese del presente grado di giudizio secondo Controparte_1
i valori medi di cui al DM n. 55/2014”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e, premettendo di essere titolare di un'azienda di allevamento di animali, sita in Floresta, Via Passo n. 8, deduceva che:
-nel corso degli anni 2010,2011,2012 e 2013 erano stati trovati n. 12 capi bovini affetti da brucellosi e n. 9 capi bovini affetti da Tubercolosi:
-aveva abbattuto 21 capi bovini risultati positivi alle predette malattie infettive, ottemperando a quanto disposto dalle leggi n.317 del 1996, n.615 del 1964 e dal D.M. n. 59211995. Evidenziava, inoltre, di aver ottenuto l'indennità prevista dall'art. 2 della legge n.33 del 23.01.1989 per l'abbattimento dei n. 21 capi e che non gli era stata, invece, liquidata l'indennità integrativa introdotta dalla L.R. n. 12 del 05.06.1989.
Tenuto conto che l'art. 1 della legge n. 12 del 1989 prevedeva il riconoscimento di tale indennità in aggiunta a quella percepita per effetto delle norme nazionali e che l'ottenimento della stessa era subordinato solo al fatto che fosse accertato il diritto degli istanti di percepire l'indennità di cui all'art. 2 della legge n. 12/1989, chiedeva di:
“1) Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire l'indennità aggiuntiva di cui alla legge regionale n. 12 del 05.06.1989 per l'ammontare di lire 2000 (oggi € 1033,00) per ciascun capo abbattuto;
2) Conseguentemente condannare resistente al pagamento delle somme dovute a tale titolo per Controparte_3
l'ammontare complessivo di € 21.693,00 o di quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
3) Condannare parte resistente al pagamento di spese e compensi del giudizio”. Si costituiva l' eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso per insussistenza dei requisiti costitutivi di un'azione ex art. 702 bis c.p.c. Nel merito, invece, chiariva che la decisione della Commissione Europea n. 4786 del 2002 considerava l'art. 11 della L.R. N. 40/97, che prevedeva il finanziamento per l'erogazione 2 dell'indennità, compatibile con il trattato CE solo per i contributi previsti per gli animali abbattuti fino al 1997. La convenuta, posto che relativamente ai periodi indicati dalla ricorrente (2010-2013) non era stato previsto alcun finanziamento, né era stata adottata la dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione Europea, chiedeva che venisse disattesa la domanda attorea, ritenendo, altresì, insussistente il credito vantato da Il tutto con vittoria di spese e Parte_1 compensi.
Con l'impugnata ordinanza, pubblicata in data 28/01/2021, il Tribunale di Patti, a definizione del Giudizio portante n. R.G. 979/2018 così statuiva:
“Rigetta la domanda;
condanna il ricorrente al pagamento, a liquidate in euro 1.618,00 per compensi, legge”.
Secondo il decidente:
“Preliminarmente va rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale non può trovare accoglimento. L'Asp di Messina ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito ai sensi dell'art. l9 c.p.c. per essere competente il tribunale di Messina quale giudice del luogo dove ha sede la persona giuridica convenuta, senza null'altro rilevare in relazione con l'ulteriore criterio di collegamento esplicitato nell'ultimo inciso del predetto articolo. Giova sul punto richiamare quanto sostenuto dalla Giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha sostenuto che "In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta - alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma l, ultima parte, c.p.c. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo ln cui è territorialmente competente il giudice adito. di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere. pertanto. come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito (Cass. n.572512013). Sempre in via preliminare si rileva la non necessità di dispone il mutamento di rito, potendo tale controversia essere decisa con le forme del rito sommario disciplinato dagli artt. 702bis ss. c.p.c. non dovendo svolgersi alcuna istruttoria”.
Relativamente al merito della controversia, il primo Giudice evidenziava che:
“la domanda sia infondata, uniformandosi alla giurisprudenza formatasi presso il Tribunale di Messina, in casi analoghi a quello per cui si procede, rispetto alla quale non vi è ragione alcuna di discostarsi. Come rilevato dalla giurisprudenza di merito "L'art.87 del Trattato CE dispone che, salvo deroghe contemplate dallo stesso trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza;
1l successivo art. 88 prevede poi un controllo della Commissione in ordine alla compatibilità con il mercato comune degli aiuti previsti dai singoli Stati membri”.
Con riferimento, invece, alla decisione della Commissione Europea n. 4786 del 6 dicembre 2002 e all'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, chiariva che:
“Tale decisione riguardava le indennità corrisposte per animali abbattuti fino all'anno 1997; non risulta che in relazione al periodo indicato dal ricorrente (2010 - 2013) sia stata prevista una copertura finanziaria e sia stata data rituale comunicazione alla Commissione europea al fine di consentirle il vaglio di compatibilità previsto dall'art. 88 trattato CE. La S.C. ha chiarito che l'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, prevista dall'art. 93 8ora 88) del Trattato CEE, si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, disponga la sospensione di
3 una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata, nonché il divieto, espressamente previsto dall'art. 93 cit., di dare esecuzione alla misura fino a quando la procedura di verifica non abbia condotto ad una decisione finale della Commissione. Tale vincolo, avendo come destinatario non solo lo Stato membro, ma anche i soggetti dell'ordinamento interno, ivi comprese le autorità nazionali, amministrative e giurisdizionali, e traducendosi nell'obbligo di dare affezione al diritto comunitario, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso, rende viziata da errore di diritto la sentenza del giudice interno che abbia ritenuto irrilevante la decisione con cui la Commissione abbia disposto la sospensione di una misura di aiuto fino all'esito della procedura di verifica (Cass. Civ. Sez. 5, 3 novembre 2010 n. 22315) ovvero, come nel caso di specie, laddove la Commissione non si sia pronunciata”.
§
Con atto di appello depositato telematicamente il 18.03.2021, notificato in data 17.03.2021, proponeva appello avverso la suddetta ordinanza per le Parte_1 motivazioni di cui si dirà.
Instaurato il contradittorio con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 08.06.2021 si costituiva l' contestando, in via Controparte_1 preliminare, l'ammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'atto di appello, la conferma dell'ordinanza ex art. 702 bis e la condanna di parte appellante alla rifusione, in favore dell' CP_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio di cui al DM n. 55/2014.
[...]
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del 7.10.2022 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 13.11.2023 e successivamente all'udienza del 13.03.2025, in seguito alla sostituzione del giudice relatore, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149).
La causa veniva poi assegnata in decisione in esito alla citata udienza, svoltasi a trattazione scritta, del 13.03.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita parziale accoglimento, nei limiti e nei termini di cui si dirà.
§ 1. Con il primo motivo di appello, contesta il provvedimento Parte_1 di primo grado nella parte in cui il primo decidente ha disapplicato la L.R. 12/1989. Contrariamente a quanto affermato in sentenza – osserva l'appellante – non deve applicarsi l'art. 93 TCEE -non più in vigore dal 2009 -bensì l'art. 108 TFUE, che prevede il controllo successivo e permanente dell'UE sulla compatibilità degli aiuti di Stato preesistenti con le logiche del mercato interno e l'obbligo per gli Stati di darne provvisoria e immediata esecuzione, sino ad un eventuale pronuncia delle istituzioni europee, che ne disponga la modifica o la soppressione.
4 Non condivisibile, secondo l'appellante, è l'ulteriore motivazione utilizzata dal giudice, che ha ritenuto che la decisione della Commissione Europea del 2002 si è riferita esclusivamente all'indennità per gli animali abbattuti fino al 1997, posto che in applicazione esegetica delle disposizioni di cui agli artt. 107 e 108 TFUE la suddetta disposizione garantisce la compatibilità della provvidenza con il mercato comune e la sua immediata e provvisoria esecuzione, sino ad un eventuale pronuncia di revoca o modifica. A sostegno delle proprie ragioni, l'appellante richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 6449/2016 che, a suo dire, ha previsto il riconoscimento dell'indennità ex L.R. 12/89 nei confronti di tutti i soggetti, già beneficiari della provvidenza prevista dalla legge nazionale.
§ 1.1. Il motivo non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La contestata interpretazione della ratio della normativa di rilievo in subiecta materia richiede un preliminare inquadramento sistematico della stessa. L'art. 2 della legge (statale) n. 615/1964 (legge poi modificata dalla L. 1968 n. 33), regola la corresponsione, ai proprietari degli animali risultati infetti da tubercolosi bovina o da brucellosi, di un'indennità calcolata in base al numero di capi abbattuti;
più segnatamente prevede che: “il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, ovina e caprina è attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti...Ai proprietari dei bovini abbattuti sarà corrisposta una indennità nella misura e secondo i criteri e le modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma”. Anche la Regione Siciliana, con Legge n. 12 del 05/06/1989, disciplina gli interventi per il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti da tubercolosi, brucellosi ed altre malattie infettive, introducendo contributi alle associazioni degli allevatori. Nello specifico, l'art. 1 introduce un'indennità regionale, in aggiunta a quella statale, sostenendo che:
“Al fine di perseguire l'obiettivo del risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi, dalla brucellosi e della leucosi e degli allevamenti ovini – caprini dalla brucellosi, ai sensi delle leggi 9 giugno 1964 n. 615, 23 gennaio 1968 n. 33 e 23 gennaio 1968 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, è concessa ai proprietari di capi bovini abbattuti e/o distrutti perché riscontrati infetti da tubercolosi, in aggiunta all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni nazionali, un'indennità nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge”. La stessa legge, nel regolamentare i presupposti e le modalità di riconoscimento dell'indennità integrativa regionale, così prosegue:
“2. L'Assessore regionale per la sanità è tenuto ad adeguare annualmente, con proprio decreto, la misura dell'indennità integrativa prevista dalla L.R. 5 giugno 1989, n. 12, nella stessa misura percentuale di incremento annuo apportata dai provvedimenti statali in materia, nei limiti dello stanziamento della presente legge.
3.La corresponsione della predetta indennità aggiuntiva è subordinata all'accertamento, da parte dei competenti servizi delle unità sanitarie locali, del diritto a percepire le indennità di cui alla L. 23 gennaio1968, n. 33, e successive modificazioni.
4. Per il perseguimento delle medesime finalità di cui ai precedenti commi e per favorire l'effettuazione degli interventi di risanamento negli allevamenti, ai veterinari liberi professionisti, autorizzati ad effettuare le operazioni di cui al D.M. 1° giugno 1968 e al D.M. 3 giugno 1968, per ogni capo bovino sottoposto a controllo è corrisposto, in aggiunta a quello previsto dalle disposizioni nazionali in vigore, un compenso di L.
2.000. In ogni caso il compenso non può superare complessivamente L. 3.000.
5 5. “Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991”1 non ché nell'art. 7 della stessa in cui si legge” La spesa autorizzata per le finalità della presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione”.
Secondo, poi, l'art. 2 della citata L.R. 12/89: “Allo scopo di ottenere l'indennità di cui all'articolo 1, i proprietari devono produrre istanza all'unità sanitaria locale competente per territorio. Rimane valida, anche per l'ottenimento della predetta indennità aggiuntiva, la documentazione prodotta ai sensi del decreto ministeriale 14 giugno 1968, e successive modificazioni, per l'ottenimento dell'indennità di abbattimento prevista dalla normativa nazionale”.
L'indennità regionale ex art. L.R. 12/89 è stata inquadrata dalla Commissione europea, con decisione n. 4786 dell'11 dicembre 2002, nella categoria giuridica degli “aiuti di stato”, ai sensi dell'art. 87 Trattato CE, ora art. 107 TFUE, secondo cui: “sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
Dalla natura di “aiuti di stato” dell'indennità deriva che la stessa può essere accordata solo previa instaurazione del procedimento di controllo, previsto dall'art. 88, par. 3 del Trattato CE (oggi art. 108, par. 3 TFUE), che consta nell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione, previo obbligo di comunicazione in capo al soggetto erogatore dell'aiuto di Stato.
In altri termini, il riconoscimento dell'indennità, prevista della legge regionale n. 12/1989, è subordinata al ricorrere di due condizioni:
1) dichiarazione di compatibilità con il mercato comune da parte della Commissione Europea;
2) copertura finanziaria alla spesa introdotta da leggi regionali.
In merito al primo punto, la Commissione europea con la decisione precedentemente indicata (n.4786 dell'11 dicembre 2002), ha autorizzato l'erogazione dell'indennità per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, richiamando le deroghe previste al paragrafo 2 lettera B dell'art. 87 del Trattato CE secondo cui: “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali sono compatibili con il mercato comune”.
Circa il secondo punto, gli interventi in questione sono stati finanziati fino al 1992 attraverso le leggi regionali nn. 4/93, 15/93 e 28/95 e un ulteriore finanziamento è stato previsto con la L.R. n. 21/03, a copertura di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 7 novembre 1997 n. 40, che ha autorizzato una spesa di lire 16.000 a favore dei proprietari di animali abbattuti affetti da tubercolosi, brucellosi, leucosi e altre malattie infettive e diffusive negli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997.
Ciò detto, giova puntualizzare che nel quadro normativo di riferimento assume rilievo l'art. 25, comma 16, L.reg. Sicilia 19/2005 che prevede che: “per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della Legge regionale n. 12/89 ma anche ai sensi ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 134 della Legge regionale n. 32/2000, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel Parte_2 periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10. 3.1. 3.2. capitolo 417702). Per gli
6 esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i) della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10 e successive modifiche e integrazioni”.
La norma garantisce alle aziende sanitarie provinciali la copertura finanziaria necessaria per sostenere le spese previste al fine di risarcire gli allevatori proprietari di animali infetti.
Dal momento che la legge del 1989 e le successive leggi finanziarie sono state oggetto di autorizzazione dalla Commissione con la decisione del 2002, la Suprema Corte di cassazione si è posta la questione se la legge della Regione Sicilia n. 19 del 2005 potesse rientrare nel quadro delle autorizzazioni già concesse della Commissione in riferimento alle precedenti leggi finanziarie. Ed invero, la Suprema Corte, pronunciandosi nell'ambito del ricorso proposto dall'
[...]
innanzitutto, con ordinanza interlocutoria n. 3523/2019, ha Parte_3 disposto la sospensione del giudizio e ha investito la Corte di Giustizia di una questione pregiudiziale, proponendo i seguenti quesiti: 1) “se alla stregua degli artt. 87 e 88 Trattato CE - ed ora degli artt. 107 e 108 TFUE- nonché degli
“orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo” di cui della Comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione Europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 1.2.2000, la disposizione recata dalla L.R. Sicilia 22 dicembre 2005, n. 19, art. 25, comma 16, laddove "per il perseguimento delle finalità di cui alla L.R. 5 giugno 1989, n. 12, art. 1 ai sensi e in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 23 dicembre 2000, n. 32, art. 134 è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di Euro per il pagamento delle somme dovute dalle ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti Parte_4 da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di Euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi della L.R. 27 aprile 1999 n. 10, art. 3, comma 2, lett. i) e successive, modifiche e integrazioni" costituisca aiuto concesso dallo Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza”; 2) "se, benché la disposizione recata dalla L.R. Sicilia 22 dicembre 2005, n. 19, art. 25, comma 16, laddove "per il perseguimento delle finalità di cui alla L.R. 5 giugno 1989 n. 12, art. 1 ai sensi e in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 23 dicembre 2000 n. 32, art. 134 è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle ai proprietari degli animali abbattuti Parte_4 perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi della L.R. 27 aprile 1999, n. 10, art. 3, comma 2, lett. i), e successive modifiche e integrazioni", possa costituire in linea di principio un aiuto concesso dallo Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, possa, tuttavia ravvisarsene la compatibilità con gli artt. 87 ed 88 Trattato CE - ed ora con gli artt. 107 e 108 TFUE - in considerazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione Europea con decisione C(2002)4786 del 6.12.2002, a ritenere, in presenza delle condizioni previste dagli "orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" di cui della Comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione Europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 1.2.2000, le disposizioni di analogo tenore recate dalla L.R. Sicilia n. 40 del 1997, art. 11 e dalla L.R. n. 22 del 1999, art. 7 compatibili con gli artt. 87 e 88 CE".
In risposta ai suddetti quesiti la Corte di Giustizia dell'UE, ha cosi osservato: «l'art. 108, paragrafo 3, TFUE dev'essere interpretato nel senso che una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni un'indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere
7 animali affetti da malattie infettive dev'essere assoggettata alla procedura di controllo preventivo prevista da tale disposizione, qualora tale misura non sia coperta da una decisione di autorizzazione della Commissione Europea, salvo che essa soddisfi le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 (TFUE), alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 o le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 (TFUE) agli aiuti “ de minimis” nel settore agricolo”» (sentenza del 20/05/2021, Causa C-128-2019).
In seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia, la Suprema Corte esprimendosi in ordine alla natura giuridica della misura, ha avuto modo di sostenere che: «… La legge regione Sicilia n. 19 del 2005 - destinata a finanziare per un periodo di più anni e per un importo di euro 20 milioni, il pagamento di un'indennità a favore degli allevatori per l'abbattimento di animali infetti ed il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti, che hanno partecipato alle misure di risanamento - avendo introdotto modifiche sostanziali, non di carattere meramente formale o amministrativo, con l'aumento ad euro 20 milioni della dotazione destinata agli aiuti già autorizzati dalla commissione e di proroga del rifinanziamento, deve ritenersi, ai sensi della pronuncia della Corte di Giustizia del 20.05.2021 (causa C-128/2019), "nuovo aiuto", per il quale è necessaria la previa notifica alla Commissione secondo il modulo di notificazione semplificato, dovendo lo Stato membro astenersi dal darvi esecuzione prima di una decisione definitiva della Commissione, salvo che gli aiuti in questione possano ritenersi rientranti nell'esenzione dall'obbligo di notifica previsto dagli artt. 3 e 26 del Regolamento n. 702/2014; ; ne consegue che, ove non si ravvisino i presupposti di tali speciali esenzioni, la legge deve essere disapplicata, rientrando nel potere-dovere del giudice nazionale conformarsi al diritto comunitario
…» (Cassazione civile sez. I, 25/05/2022, n.16843).
Inoltre, con la medesima sentenza, la Corte ha richiamato i propri precedenti (Cass. 6671/2012; Cass. 7704/2020) in materia di esenzioni previste per i c.d. aiuti de minimis, deducendo con specifico riferimento all'onere della prova, che:
«in materia di divieti a tutela della concorrenza nell'ordinamento comunitario, l'esenzione degli aiuti di Stato d'importanza minore ("de minimis")" il cui importo complessivo per impresa non può superare la soglia di centomila Euro su un periodo di tre anni ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) N. 69/2001, soglia raddoppiata dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, costituisce un 'eccezione al divieto generale degli aiuti di Stato, sicché la sussistenza delle relative condizioni è elemento costitutivo del diritto alla deroga e deve essere provata dal beneficiario;
in particolare, il beneficiario deve provare il rispetto del limite della categoria "de minimis" con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis", atteso che la regola sugli aiuti d'importanza minore risponde, secondo la giurisprudenza comunitaria, ad esigenze di semplificazione amministrativa, che resterebbero insoddisfatte ove lo Stato membro dovesse notificare ogni singolo progetto di aiuto e la Commissione dovesse verificarne la compatibilità».
Dunque, per quanto riguarda gli aiuti esistenti, l'art. 108, par.1 TFUE stabilisce che possono essere erogati fino a quando la Commissione non ne accerti l'incompatibilità con il mercato comune, diversamente, per gli aiuti di stato considerati “nuovi” l'art. 108, par. 3 TFUE prevede l'obbligo di preventiva notifica alla Commissione, secondo il modulo di notificazione semplificato.
Dal momento che la proroga del periodo di applicazione di aiuti, prevista dalla legge n. 19 del 2005, configura un “nuovo aiuto”, lo Stato ha l'obbligo di seguire le procedure previste, ossia la notifica preventiva alla Commissione tramite il modulo di notificazione semplificato, salvo che 8 ricorrano le condizioni prescritte per le eccezionali esenzioni dai Regolamenti nn. 702/2014 o 1183/2013.
Orbene, tenuto conto delle considerazioni suesposte, andando al caso di specie, va rilevato che:
1) i contributi richiesti dall'appellante rientrano tra le misure di aiuto previste dall'art. 108 TFUE (prima art. 88 del Trattato CE), per le quali è necessario il giudizio di compatibilità con la libera concorrenza nel mercato comune, riservato esclusivamente alla competenza della Commissione e precluso al giudice nazionale, il quale, prima della conclusione del procedimento di esame o durante il suo svolgimento, non può applicare la norma interna che preveda l'erogazione dell'aiuto;
2) la valutazione di compatibilità dell'aiuto di Stato con il mercato comune non è stata richiesta dalla Regione Siciliana per gli anni successivi al 1997;
3) la L.R. Sicilia n. 19 del 2005 non risulta preventivamente notificata alla Commissione per il vaglio;
4) non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle esenzioni per i cosiddetti aiuti “de minimis”, neanche invocati dall'appellante, il quale, peraltro, non ha, quindi, dato prova del rispetto del limite complessivo previso per tale categoria "de minimis", da valutarsi non in relazione al singolo aiuto, ma all'arco temporale di tre anni, a partire dalla concessione del primo aiuto, includendo tutti gli altri eventuali aiuti pubblici ricevuti a titolo “de minimis” nello stesso periodo.
Sul punto, anche recentemente, la S.C. ha avuto modo di ribadire che: «[…] il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del "de minimis", che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento» (Così: Cassazione civile, sez. 5, Ordinanza n. 3490 dell'11.02.2025; in precedenza, cfr. Cass. sez. L., Ordinanza n. 7704 del 06.04.2020 secondo cui «In materia di divieti a tutela della concorrenza nell'ordinamento comunitario, la sussistenza delle condizioni per l'esenzione degli aiuti di Stato d'importanza minore ("de minimis") deve essere provata dal beneficiario con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis"»;
5) per il periodo in cui l'appellante invoca la prestazione (2007-2013) non risulta alcun finanziamento da parte della Regione Sicilia da destinare all'indennità ex art. L.R. 12/89.
In applicazione dei suindicati criteri di diritto, quindi, deve ritenersi infondata la pretesa avanzata dalla (che ha invocato un credito nella misura di €. 21.693,00 nei Parte_1 confronti dall'azienda appellata), con conseguente necessario rigetto dell'appello proposto sul punto.
§ 2. Con il secondo motivo di gravame, l'odierna appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato alla rifusione delle spese di lite Parte_1 nei confronti dell' . Controparte_1
A suo dire, le spese del giudizio di primo grado devono essere compensate, nonostante la soccombenza della ricorrente, in quanto il primo Giudice si è pronunciato in contrasto con la decisione delle Sezioni Unite n. 6449/2016, determinando un mutamento giurisprudenziale.
9 § 2.1. Ritiene la Corte che la complessiva valutazione delle argomentazioni delle parti, unitamente alla novità della questione che ha visto anche il necessario vaglio pregiudiziale della Corte di Giustizia (sentenza del 20/05/2021, Causa C-128-2019), cui ha fatto seguito la recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass n.16843 del 2022), e alle difficoltà interpretative degli allevatori che hanno confidato nell'erogazione dell'indennità oggetto del presente giudizio, costituiscano effettivamente gravi e fondati motivi per la compensazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
È noto, infatti, che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) «nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cfr. Cass. civ., sez. 6-2, Ordinanza n. 4696 del 18.02.2019).
Ne deriva che l'appello va parzialmente accolto, limitatamente a tale secondo motivo, con conseguente riforma dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna dell'attrice alle spese del giudizio di primo grado, anziché la compensazione integrale di esse tra le parti.
§
Analoga statuizione, in ordine alla regolamentazione delle spese di causa, deve essere ribadita, per le medesime ragioni, per l'odierno giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702 bis, pubblicata dal Tribunale di Patti in data 28.02.2021, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto, riforma l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, che dichiara integralmente compensate tra le parti, con conferma nel resto della pronuncia impugnata;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 09 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Massimo Gullino
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