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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 30/05/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1572/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1572/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , in persona del Presidente Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. PERAZZI ANDREA ed elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio del difensore in Verbania, Corso Europa n. 17
PARTE OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2 persona del proprio Curatore, Avv. rappresentato e difeso dall'avv. D'AMICO Controparte_2
FRANCESCA FEDERICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Villadossola, via R. Fabbri n.7
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte opponente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto
IN VIA PRELIMINARE
Rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 1 di 10 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Dichiarare nullo e di nessuno effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 397/2023 del
23/11/2023 del Tribunale di Verbania per i motivi esposti in atti e, conseguentemente, dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di euro 3.233,77 al lordo di IVA, rigettando nel resto la domanda svolta dal . Parte_3
Con vittoria di spese ed onorari.
IN VIA SUBORDINATA E ISTRUTTORIA
Ammettere - occorrendo - prova per interpello e per testi sui capitoli di prova dedotti con la seconda memoria integrativa depositata in data 19/07/2024 (capitoli da n. 1 a n. 27, alle pagine da 2 a 6), con i testi ivi indicati. Rigettare in quanto inammissibili ed irrilevanti tutti i mezzi di prova articolati da parte convenuta, per le ragioni meglio illustrate con la terza memoria integrativa depositata in data 29/07/2024”
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto, concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 397/2023 D.I. del Tribunale di Verbania, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né essendo di pronta soluzione, in via principale: accolte le difese ed eccezioni del convenuto opposto, confermare il decreto ingiuntivo n.
397/2023 D.I. emesso il 23/11/2023 dal Tribunale di Verbania, con ogni conseguente statuizione e respingere integralmente le domande formulate dall'attore opponente poiché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accolte le difese ed eccezioni dell'opposto, dichiarare tenuto e condannare l'attore opponente al pagamento di quella somma, maggiore o minore, risultante in corso di causa, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo. Con favore di spese, competenze ed onorari sia della fase monitoria sia della fase di opposizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 397/2023 emesso dal Tribunale di Verbania, chiedendo che fosse dichiarato nullo e comunque revocato. In particolare ha esposto:
- che la scheda di verifica rapporti di debito e credito intercorrenti con le società partecipate, su cui si fondava la richiesta monitoria, era un documento di natura esclusivamente contabile, che l'Ente
Pubblico era tenuto a redigere in forza dell'art. 11, comma 6, lett. j) del D.LGS. n. 118/2011;
- che tale documento non poteva rappresentare un riconoscimento di debito in favore della società partecipata, non avendo alcun contenuto negoziale, difettando qualsivoglia intenzione ricognitiva e non essendo stato sottoscritto da soggetto munito di poteri rappresentativi della Provincia del VCO;
pagina 2 di 10 - che la situazione contabile non rispecchiava i rapporti di debito credito dal punto di vista sostanziale;
- che la aveva reiteratamente rammentato alla società sua partecipata il contenuto della Parte_1 seconda parte dell'art. 3 della convenzione, con cui le parti avevano pattuito che il pagamento delle somme da parte della sarebbe avvenuto soltanto a seguito di incasso di coincidente somma Parte_1
versata alla da parte di Parte_1 CP_3
- che, dopo la sottoscrizione della convenzione in data 25/05/2016, la aveva periodicamente CP_1
inviato le proprie fatture alla Provincia, la quale, in conformità alla seconda parte dell'art. 3 della convenzione, le aveva di volta in volta inoltrate a CP_3
- che con nota prot. 007 del 15/01/2018, trasmessa alla Provincia con PEC 17/01/2018, CP_3 aveva comunicato alla Provincia che, per quanto concerneva le spese relative all'attività svolta dalla
, a fronte della complessiva somma di euro 111.061,48 richiesta (euro 24.400,00 per il CP_1
periodo maggio - agosto 2016; euro 19.520,00 per il periodo settembre - ottobre 2016 ed euro
67.141,48 per il periodo novembre 2016 - ottobre 2017), era stata riconosciuta la minor somma di euro
89.895,25, in quanto non potevano essere riconosciute la somme esposte per “spese generali, attrezzature ed automezzi” (pari ad euro 16.387,04), che non erano state documentate ed era stata esclusa l'eccedenza rispetto al limite massimo riconoscibile pari ad euro 10.000,00 mensili (per complessivi euro 6.041,89);
- che con nota prot. 2847 del 07/02/2018, trasmessa con PEC in pari data, la Provincia aveva comunicato pertanto alla che, rispetto all'importo richiesto per il periodo da maggio 2016 a CP_1
ottobre 2017, aveva riconosciuto il minor importo di euro 89.895,25 e che, pertanto, la CP_3
Provincia avrebbe provveduto al pagamento di tale minor importo, in forza della clausola contrattuale contenuta nell'art. 3 della convenzione;
- che l'esponente aveva, quindi, rappresentato di aver ricevuto da la somma di euro 89.895,25, CP_3
e di aver già provveduto al pagamento in favore della del complessivo importo di euro CP_1
79.800,20 (mediante due bonifici rispettivamente di euro 22.118,60 ed euro 57.681,60);
- che per le attività espletate nel periodo maggio 2016 - ottobre 2017 residuava, dunque, la somma di euro 10.095,05 (rappresentata dalla differenza tra l'importo di euro 89.895,25 pagato da alla CP_3
, e l'importo di euro 79.800,20 pagato dalla Provincia alla ), a fronte dell'importo Parte_1 CP_1
pagina 3 di 10 di euro 31.261,28 risultante dalla situazione contabile, la quale non era più allineata alla situazione sostanziale;
- che la , al fine di erogare la differenza di euro 10.095,05, aveva, quindi, chiesto di prendere Parte_1
contatti al fine di concordare le opportune modifiche alla documentazione contabile;
- che, successivamente, era stato eseguito un ulteriore pagamento di euro 6.861,28, residuando così, per il periodo maggio 2016 - ottobre 2017, la sola somma di euro 3.233,77;
- che il rapporto era poi proseguito sino al mese di maggio 2018, e le successive fatture emesse dalla erano state inoltrate a e, una volta ricevuto l'importo da pagate dalla CP_1 CP_3 CP_3
Provincia;
- che, ricevuto il pagamento da parte di era stata pagata la somma di euro 29.458,12 a CP_3
saldo di quanto dovuto per le attività espletate nel periodo da gennaio a maggio 2018;
- che, tuttavia, la non aveva mai provveduto alla correzione della documentazione contabile CP_1
relativa al periodo da maggio 2016 a ottobre 2017;
- che, quindi, in merito alla richiesta della somma di euro 20.000,00 relativa al saldo delle prestazioni per il periodo da maggio 2016 a ottobre 2017, l'esponente riteneva di essere debitrice della sola somma di euro 3.233,77, di cui in numerose occasioni era stato offerto il pagamento;
- che per quanto riguardava la somma di euro 16.387,04 esposta dalla a titolo di “spese CP_1 generali, attrezzature ed automezzi”, la Provincia aveva immediatamente informato la sua controparte contrattuale che il motivo del mancato riconoscimento era rappresentato dalla mancata documentazione di tali voci di spesa;
- che, tuttavia, la si era astenuta dal fornire alcuna documentazione o prova di aver CP_1
effettivamente sostenuto le spese esposte;
- che, con riferimento all'importo di euro 340,90 (euro 415,90 al lordo di IVA), di cui alla fattura n.
210 del 19/07/2019, la Provincia aveva effettuato l'integrale pagamento di tale fattura in data
26/08/2020.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il Controparte_4
chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria
[...]
esecuzione e, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo n. 397/2023 emesso dal Tribunale di
Verbania. In particolare ha dedotto:
pagina 4 di 10 - che nel decreto ingiuntivo era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 20.340,90 di cui €
20.000,00 per i servizi effettuati dalla convenuta opposta a favore della e connessi Parte_4 all'attività di bonifica del sito di interesse nazionale di Pieve Vergonte, portati da un documento Cont ufficiale sottoscritto dalla ed afferente i rapporti di debito e credito tra la stessa e il ed € Parte_1
340,90 per l'effettuazione di prelievi e prove su calcestruzzo svolti per la posa di barriere stradali in
Valle Bognanco a favore dell'odierna opponente di cui alla fattura elettronica n. 210/2019;
- che il credito emergeva dalla scheda di verifica proveniente dalla Provincia del la quale aveva CP_1
natura di riconoscimento di debito;
- che tale documento era stato redatto direttamente dalla Provincia del sottoscritto dalla stessa, CP_1
nella persona della dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali dott.ssa , e Persona_1 inoltrato al per l'approvazione dei revisori dei conti;
Controparte_1
- che il documento era stato sottoscritto dalla dott.ssa la quale ricopriva un incarico di Per_1 dirigenza all'interno della attinente alla gestione contabile finanziaria dell'Ente ai sensi e per Parte_1 gli effetti dell'art 107 del TUEL;
- che sulla base di tale disposizione spettavano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnavano l'amministrazione verso l'esterno, tra cui gli atti di gestione finanziaria e l'assunzione di impegni di spesa;
- che i lavori commissionati al dalla Provincia del aventi ad oggetto CP_1 Controparte_1 CP_1
indagini, sopralluoghi, studi e valutazioni degli elaborati tecnici relativi alla bonifica di Pieve Vergonte, per lo svolgimento dei quali il convenuto opposto aveva emesso fattura n. 9/2016, risultavano essere stati eseguiti a regola d'arte e mai contestati dalla Provincia del CP_1
- che dalla convenzione sottoscritta i costi ammissibili potevano essere costituiti, oltre che dalle ore di lavoro e dalle spese direttamente connesse allo svolgimento delle attività, anche dalle spese generali e per le attrezzature e gli automezzi;
- che tali importi venivano versati a seguito di rendicontazione e d'incasso coincidente corrisposto da alla;
CP_3 Parte_1
- che l'erogazione a titolo di rimborso era prevista fino all'ammontare massimo messo a disposizione, pari ad e 60.000,00 all'anno e non per un massimo di € 10.000,00 al mese come scritto da a CP_3
controparte;
pagina 5 di 10 - che tale limite di € 10.000,00 mensili era stato probabilmente un pretesto di per negare il CP_3
pagamento di quanto richiesto, non essendo previsto da alcuna convenzione o normativa interna;
- che dopo la sottoscrizione della convenzione, avvenuta i primi mesi del 2016, una delle prime attività compiute dalla Provincia era stata quella di creare un server denominato FTP sul quale si potessero far confluire tutti i documenti ed i file relativi alla bonifica di Pieve Vergonte;
- che su tale server erano stati depositati dalla Provincia del V.C.O. tutti i documenti con cui il Settore
Ambiente provinciale informava e dava disposizioni ufficiali relative alla programmazione dei lavori ed ai progetti di bonifica che dovevano essere compiuti dal CP_1
-che anche il , dal canto suo, aveva depositato sul portale ogni documento Controparte_1
tecnico dallo stesso elaborato ed inerente la bonifica di pieve Vergonte;
- che numerosi erano stati, nel periodo successivo alla firma della convenzione e antecedente l'emissione della fattura, gli incontri tra le parti, alle quali aveva partecipato in varie occasioni anche la stessa CP_3
- che dalle e-mail scambiate tra l'ufficio provinciale preposto ed il trasmesse dal responsabile CP_1
del servizio rifiuti e bonifiche della , sia prima che immediatamente dopo l'emissione della Parte_1
fattura e aventi ad oggetto la fissazione di specifici incontri per la valutazione del lavoro svolto e per l'aggiornamento sulle tempistiche delle procedure, nonché dalle bozze di fattura inoltrate dal CSL alla
Provincia emergeva che il lavoro non solo si stava svolgendo, ma che era anche stato portato avanti regolarmente dal su indicazioni della stessa;
CP_1 Parte_1
- che la fattura n. 9/2016 non era mai stata contestata ed era stata inserita nel documento attestante i rapporti di debito e credito tra e protocollato in data 27/04/2018, mentre Parte_4 CP_1
tutte le fatture successivamente emesse dal per i lavori di cui alla bonifica di Pieve Vergonte CP_1
erano state regolarmente saldate;
- che solo con nota del 17/01/2018, quindi circa un anno e mezzo dall'emissione, aveva CP_3
comunicato alla Provincia che avrebbe corrisposto un importo minore che non copriva tutta la fattura
9/2016;
- che la controparte, dopo aver semplicemente preso atto della comunicazione inviata da aveva CP_3
richiesto genericamente al C.S.L. di stornare la fattura, senza dare una motivazione o chiedere eventuale integrazione documentale;
pagina 6 di 10 - che la si era limitata a dichiarare di dover corrispondere unicamente la minor somma di Parte_1
euro 3.233,77, di fatto mai corrisposta nonostante le richieste formali avanzate anche dal Curatore sino al febbraio 2024;
- che il documento predetto di riconoscimento di debito era stato protocollato il 27/04/2018 e quindi era successivo alla comunicazione di alla Provincia di corresponsione di un importo minore e della CP_3
quale la Provincia aveva semplicemente preso atto senza attivarsi, come avrebbe dovuto, al fine di ottenere le somme che erano dovute al per il lavoro commissionato e svolto;
CP_1
- che, in merito al credito di € 340,90 di cui alla fattura n. 210/2019, la controparte affermava di aver già provveduto al pagamento in data 26 agosto 2020, producendo il solo mandato di pagamento inidoneo a dimostrare l'effettivo adempimento.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti dell'11.9.2024 non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 30.4.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c., celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere, in termini generali, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, quanto e piuttosto, la verifica della debenza del credito azionato in via monitoria alla data della sentenza (ex multis Cass. 23.07.2014 n. 16767). Ciò in quanto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio si svolge, nel contraddittorio delle parti, secondo le norme del procedimento ordinario;
ne consegue, che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass.
n. 1184/2007).
Nella specie, il credito vantato dal trae origine dalla convenzione Controparte_4
sottoscritta tra le parti avente ad oggetto i lavori commissionati al dalla Controparte_1
Provincia per le indagini, i sopralluoghi, gli studi e le valutazioni degli elaborati tecnici Parte_4
pagina 7 di 10 relativi alla bonifica del sito d'interesse nazionale di Pieve Vergonte. Nel testo contrattuale, alla clausola n. 3, le parti avevano, inoltre, previsto che “Gli importi riconosciuti dalla Provincia per le prestazioni di cui alla presente convenzione saranno versati a seguito di rendicontazione ed a seguito di incasso di coincidente somma versata alla Provincia da parte di (doc. 1 parte CP_3
opponente).
L'opponente ha, quindi, contestato la debenza della somma ingiunta deducendo che, a fronte della complessiva somma di euro 111.061,48 richiesta per il periodo da maggio 2016 a ottobre 2017, CP_3
aveva riconosciuto la minor somma di euro 89.895,25. Al riguardo, ha documentato che con nota
[...]
prot. 007 del 15/01/2018, trasmessa alla Provincia con PEC 17/01/2018, aveva CP_3 comunicato che, con riferimento alle somme esposte per “spese generali, attrezzature ed automezzi” pari ad euro 16.387,04, doveva essere esclusa l'eccedenza rispetto al limite massimo riconoscibile pari ad euro 10.000,00 mensili (per complessivi euro 6.041,89), in quanto si trattava di spese non documentate (doc. 6). Con nota prot. 2847 del 07/02/2018 (doc. 7), trasmessa con PEC in pari data, la
Provincia aveva, quindi, comunicato di aver ricevuto da la somma di euro 89.895,25, e di aver CP_3
già provveduto al pagamento in favore della del complessivo importo di euro 79.800,20, CP_1
mediante due bonifici rispettivamente di euro 22.118,60 ed euro 57.681,60 euro. In merito al restante importo di euro 10.095,05, l'opponente ha prodotto la documentazione relativa al successivo pagamento di euro 6.861,28 e nel corso del giudizio ha corrisposto la residua somma di euro 3.233,77.
La Provincia ha, quindi, dimostrato che il pagamento di una somma minore (89.895,25) Parte_4
rispetto a quella esposta nelle fatture emesse non rappresenta un inadempimento, bensì è conforme alla previsione contenuta nella Convenzione conclusa tra le parti, in cui era stato espressamente previsto che gli importi richiesti sarebbero stati corrisposti soltanto a seguito del versamento di somme coincidenti da parte di CP_3
È stato, infatti, documentato che quest'ultima ha specificamente escluso la corresponsione delle somme esposte per “spese generali, attrezzature ed automezzi” eccedenti rispetto al massimale di 10.000 euro, in quanto non debitamente dimostrate. Dalla documentazione prodotta emerge, inoltre, che la Parte_4
ha informato tempestivamente della circostanza parte opposta, la quale, per contro, non ha
[...] provato l'avveramento della condizione contrattuale cui il pagamento in proprio favore era subordinato.
Al riguardo, il , pur domandando l'adempimento della prestazione Parte_5
pagina 8 di 10 contrattuale, non ha dimostrato il diritto di credito vantato, non avendo depositato documentazione relativa alle spese sostenute e non riconosciute da e non ha formulato capitoli di prova CP_3
idonei a provare tali circostanze.
Contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, non può ritenersi che la corresponsione di €
3.233,77 sia un pagamento parziale qualificabile come implicito riconoscimento del lavoro svolto, in quanto trattasi di un versamento effettuato a seguito della specifica contestazione circa l'esatto ammontare sul credito residuo, in ragione del mancato versamento di di una parte del CP_3
corrispettivo richiesto.
Un riconoscimento di debito non può essere ravvisato neanche nella documentazione relativa alle verifiche dei rapporti debito e credito intercorrenti tra le parti, sebbene sia stata sottoscritta dalla in persona della dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali. Trattasi, Parte_4
infatti, di un documento che non è espressione di una volontà negoziale e che ha una natura meramente contabile da cui non può essere quindi desunto il rapporto sostanziale intercorrente tra le parti in causa.
Inoltre, parte opponente, anche in sede stragiudiziale, a seguito dell'emissione della fattura n. 9/2016 e della comunicazione inviata da ha contestato la non coincidenza della situazione CP_3
contabile a quella sostanziale chiedendo una rettifica dei dati contabili.
Non può, infine, essere ravvisata una violazione del canone di buona fede da parte dell'opponente, in quanto, a seguito della comunicazione di spettava a quest'ultima fornire la CP_3
documentazione idonea a dimostrare di aver sostenute le spese che non erano state riconosciute.
Parimenti non è fondata la richiesta di pagamento dell'importo di euro 340,90 (euro 415,90 al lordo di
IVA) di cui alla fattura n. 210 del 19/07/2019, in quanto la ha dimostrato il suo Parte_4
adempimento mediante la produzione del relativo mandato di pagamento (doc. 23).
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere accolta e, conseguentemente, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 397/2023 emesso dal Tribunale di Verbania.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, il deve essere Controparte_4
condannato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla , Parte_1
liquidate sulla base dei parametri ministeriali medi per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia,
pagina 9 di 10 complessivamente in euro 145,50 per anticipazioni non imponibili e in euro 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 397/2023 emesso dal Tribunale di Verbania;
- condanna Parte_6
a rifondere a favore di
[...] Parte_1
le spese di lite liquidate in euro 145,50 per anticipazioni non imponibili e in euro 3.387,00
[...]
per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 30.5.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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