Ordinanza cautelare 17 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01228/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00662/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 662 del 2024, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Mandalà e Francesco Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Palermo, Questura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l'annullamento
- del decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS-di diniego del rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’arma a tassa ridotta;
- della nota del 13 febbraio 2024 della Questura di Palermo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di formale costituzione in giudizio, i documenti e la memoria difensiva depositati dal Ministero dell'Interno – U.T.G. - Prefettura di Palermo, Questura di Palermo;
Vista l’ordinanza collegiale cautelare n. -OMISSIS-
Viste le memorie difensive e di replica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;
Udito, nella pubblica udienza del giorno 12 marzo 2025, l’Avvocato dello Stato presente così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
A) Con atto notificato il 13 maggio 2024 e depositato il giorno 15 seguente, il ricorrente, in qualità di lavoratore subordinato a tempo determinato con mansioni di operatore fiduciario non armato presso la Sicuritalia IVRI S.p.a., ha impugnato, al fine dell’annullamento, il decreto del Prefetto di Palermo, prot. n.-OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata in data 27 ottobre 2023 avente a oggetto il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’arma a tassa ridotta, al fine della trasformazione del rapporto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato con l’assegnazione delle mansioni di addetto alla sicurezza presso l’aeroporto di Palermo-Punta Raisi.
Il diniego si fonda sulla ritenuta mancanza del requisito della buona condotta ex artt. 11, 43 e 138 del T.U.L.P.S. poiché a seguito di due controlli di polizia effettuati il 10 giugno 2023 e il 14 ottobre 2023, il ricorrente è stato trovato “ a bordo di un veicolo unitamente ad un altro soggetto, segnalato per uso di sostanze stupefacenti ex art. 75 DPR 309/90 ”.
È dedotta l’illegittimità per i motivi di: 1.“ Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 43 e 138 del t.u.l.p.s. – rd. 18.6.1931 n. 773 e relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 6.5.1940 n. 635. Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 dpr 309/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione e d'istruttoria, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza della motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e sviamento dell'azione amministrativa” .
I due contatti accertati a diversi mesi di distanza e con due persone diverse non integrerebbero una frequentazione; inoltre sarebbe stata omessa la valutazione dell’incidenza di tali contatti sul giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso delle armi e la dimostrazione della correlazione tra l’antigiuridicità del comportamento del soggetto segnalato e l’asserita carenza della “buona condotta”.
In ogni caso, si tratta di soggetti solo “segnalati” per un illecito amministrativo senza alcun esito sanzionatorio diverso dal solo “invito” del Prefetto a non fare più uso delle sostanze stesse.
Infine, sarebbero stati omessi sia la valutazione dell’incensuratezza, del contesto familiare di appartenenza e di convivenza (padre poliziotto e madre insegnante) illustrato nella memoria partecipativa del 22 febbraio 2024, sia il bilanciamento tra l’interesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico da un lato e il diritto al lavoro, dall’altro;
2. “V iolazione e falsa applicazione degli artt. 11, 43 e 138 del t.u.l.p.s. – rd. 18.6.1931 n. 773 e relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 6.5.1940 n. 635. Eccesso di potere per erroneità per contraddittorietà con altre determinazioni”.
In nessuna considerazione è stato tenuto l’avvenuto superamento dei controlli da parte di enti, quali l’Autorità Portuale, in merito a servizi fiduciari svolti all'interno del porto di Palermo e l’Enac, per la partecipazione al corso di formazione per addetti alla vigilanza aeroportuale, alla stregua del parere favorevole della stessa Polizia di Stato.
In via istruttoria, è chiesto che sia ordinata l’esibizione da parte dell’Amministrazione intimata dei verbali (completi dei dati identificativi) di controllo effettuati in date 10 giugno e 14 ottobre 2023.
L’amministrazione si è costituita in giudizio; con memoria del 7 giugno 2024, ha controdedotto l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto insistendo sul carattere di non occasionalità e sporadicità delle frequentazioni contestate che farebbero parte integrante della vita di relazione dell’interessato al punto tale da non escludere la “capacità di abuso” agli effetti applicativi degli artt. 11, 43 e 138 del T.U.L.P.S.) nonostante lo status di incensurato e il contesto familiare, in vista del delicato ruolo svolto dalla guardia giurata.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, la domanda cautelare è stata respinta per carenza del periculum in mora ; con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- il C.G.A. ha invece accolto la domanda cautelare.
Il ricorrente, con memoria del 5 febbraio 2025, ha ribadito il proprio interesse alla decisione nel merito, stante che l’Amministrazione ha rilasciato il provvedimento di cui all’istanza per effetto dell’accoglimento della domanda cautelare in sede di appello ma “ salva ed impregiudicata una diversa valutazione di questo Ufficio a seguito del contenzioso giurisdizionale amministrativo sopracitato ”.
Con memoria del 6 febbraio 2025, l’Amministrazione resistente ha insistito per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente, con memoria del 21 febbraio 2025, ha replicato al fine dell’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 12 marzo 2025, il ricorso è stato introitato per la decisione.
B) Il ricorso è fondato.
Secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, per ottenere la licenza di guardia giurata, nonché la licenza di porto di pistola, sono necessari requisiti specifici che si aggiungono alle regole di carattere generale sulle autorizzazioni di polizia contenute negli artt. 8-13 T. U. 18 giugno 1931 n. 773, indicati nell’art. 138 seguente.
Ciò posto, la valutazione dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni di guardia giurata particolare deve essere esercitata da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente eventualmente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi nell'uso delle armi o nell'esercizio delle funzioni (Cons. Stato, IV, 5 luglio 2000, n. 3709).
In materia di autorizzazioni di polizia, quindi, l'Amministrazione, pur esprimendo una valutazione discrezionale circa il requisito della non affidabilità del privato, non può prescindere, nei provvedimenti di diniego, da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi con la conseguenza che "qualora si tratti di denunce penali ovvero di segnalazioni della Autorità di P.S., l'Amministrazione non può limitarsi a richiamarle acriticamente, od a trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo, ma deve operare un'autonoma valutazione dei fatti che ne sono alla base" (T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 14 novembre 2023, n.3426).
La valutazione di segno negativo in ordine all’esistenza del requisito della buona condotta di cui al predetto art. 138 comma 1, n. 5, del TULPS, alla stregua della sentenza 25 luglio 1996, n. 311 della Corte costituzionale, deve collegarsi a fatti e circostanze che, per gravità, reiterazione nel tempo, idoneità a coinvolgere l'intera vita familiare, sociale e di relazione dell'interessato, siano idonee ad incidere effettivamente sul grado di moralità e sull'assenza di mende esigibili per lo svolgimento di un’attività la quale, avuto riguardo alla sfera giuridica di quest’ultimo, implica la realizzazione di un diritto costituzionalmente rilevante, qual è il diritto al lavoro (cfr. Cons. Stato, III, 9 giugno 2014, n. 2907).
Nell'esercizio dell’ampia discrezionalità di cui gode, l'Autorità amministrativa è, dunque, tenuta a valutare anche la circostanza che l’eventuale diniego, o revoca dei titoli già rilasciati, sia idoneo ad incidere sulla capacità lavorativa del richiedente e, quindi, sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della famiglia (cfr. TAR Sicilia, Palermo, IV, 17 giugno 2024, n. 1989).
Da qui il rafforzamento dell’onere istruttorio e l’esigenza che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente sostenere analoghi provvedimenti nei confronti di soggetti che chiedono di essere abilitati all’uso delle armi per scopi ludici ovvero per “difesa personale” (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, I, 10 maggio 2023, n. 413; T.A.R. Piemonte, I, 11 luglio 2014, n. 1220).
In tal senso è stato affermato che “ L'autorità di P.S. deve specificamente motivare in relazione agli elementi concreti che, nel caso di specie, abbiano indotto a sospettare delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell'uso delle armi da parte di una guardia particolare giurata. Dal provvedimento cioè dovranno emergere chiaramente le ragioni per le quali, in base all'istruttoria, la valutazione della personalità complessiva del soggetto, della sua storia di vita pregressa e delle presumibili evoluzioni del suo percorso di vita abbia condotto l'autorità a determinarsi nel senso di vietargli la detenzione e/o il porto delle armi, avendolo ritenuto allo stato pericoloso o comunque capace di abusarne. Va poi considerato come vada contemperato il danno da perdita di ogni fonte di sostentamento, derivante dalla privazione della possibilità di svolgere servizio presso altro datore di lavoro. Infatti, il titolo abilitativo di P.S. del porto di pistola incide sulla capacità lavorativa dell'interessato, in quanto guardia particolare giurata, e quindi sulla capacità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento personale e della propria famiglia" (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, I, 20 luglio 2023, n. 1056; T.A.R. Puglia, Bari, II, 11 novembre 2020, n.1391).
L’applicazione dei suddetti principi al caso in esame evidenzia il deficit istruttorio e motivazionale in cui è incorsa la Prefettura di Palermo con il diniego di approvazione della nomina del ricorrente a guardia giurata, che ne evidenzia l’irragionevolezza a causa del travisamento dei fatti.
Emerge infatti ictu oculi che, contrariamente a quanto testualmente affermato nella motivazione del provvedimento impugnato, la Questura di Palermo con la nota prot. n. -OMISSIS- non ha espresso alcun “ parere negativo al rilascio dei titoli di g.p.g.” bensì, dopo avere comunicato che “il nominato in oggetto risulta immune da precedenti e pendenze penali presso i locali Uffici Giudiziari così come nulla risulta agli atti di quest’ufficio”(…) “sull’analisi della composizione familiare convivente …in questi atti d’archivio non emergono elementi pregiudizievoli” (…) ma che “sotto l’aspetto delle frequentazioni…sono emersi due controlli di polizia eseguiti su strada con la compiuta identificazione delle persone e dei veicoli” effettuati il 10 giugno 2023 e il 14 ottobre 2023, con i quali viaggiava il ricorrente, soggetti entrambi segnalati “ per uso di sostanze stupefacenti art. 75 DPR 309/90 ”, ha rimesso alla Prefettura di Palermo di valutare “se le frequentazioni sopra evidenziate, per lo più avvenute di recente, sia di tipo ostativo alla formulazione di un giudizio favorevole in ordine al possesso dei requisiti soggettivi della buona condotta”.
Tale necessaria autonoma e omnicomprensiva valutazione delle informazioni rese dalla Questura di Palermo, unitamente alle altre introdotte dallo stesso ricorrente in fase endoprocedimentale con le osservazioni difensive del 22 febbraio 2024, con specifico riferimento all’esito dei controlli da parte di altre autorità (Autorità portuale in merito ai servizi fiduciari svolti all'interno del porto di Palermo che presuppone il favorevole parere della Polizia di Frontiera ) è stata invece omessa, sulla base dell’errato presupposto del “parere negativo” della Questura di Palermo.
Ne consegue che, fermo restando l’ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, la decisione assunta nel caso di specie, appare viziata per difetto di istruttoria e di motivazione sotto il profilo dell’errata ritenuta sussistenza di un presupposto parere negativo della Questura di Palermo, nei sensi sopra chiariti.
Il ricorso pertanto va accolto e, per l’effetto, annullato il decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS-di diniego del rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’arma a tassa ridotta.
Resta ovviamente fermo il dovere dell’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza del ricorrente alla luce di una aggiornata istruttoria e autonoma valutazione di tutte le informazioni acquisite, con l’adozione di un nuovo provvedimento conclusivo espresso.
C) Le spese possono essere compensate tenuto conto del concreto andamento della vicenda processuale e della necessità di riedizione del potere.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS-di diniego del rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’arma a tassa ridotta, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Annalisa Stefanelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.