TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/07/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2853/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2853/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIULIANO GUGLIELMO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALOMONE CP_1 P.IVA_1
ELISA e dell'avv. VENTUROLI CRISTINA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.7.2024 conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, la società CP_1 Il ricorrente esponeva di essere dipendente della convenuta, con la mansione di operatore d'esercizio par. 175 (autista).
Allegava che il rapporto di lavoro è regolato, da ultimo, dal CCNL
Autoferrotranvieri TPL Mobilità 28.11.2015 (doc. 17 ric.), e in precedenza dai CCNL 23.7.1973 e 27.11.2000 (doc. 18 ric.).
Precisava che detto ultimo, in ordine di tempo, CCNL nulla aveva innovato sul concetto di “retribuzione normale” – cioè quella che viene corrisposta a ogni lavoratore autoferrotranviere al momento della sua assunzione al netto dei vari compensi aziendali, che rimane disciplinato dall'art. 3 Accordo Nazionale del 27.11.2000.
Precisava che tali elementi retributivi costituiscono la retribuzione "normale" e sono corrisposti per 14 mensilità. Si doleva del fatto che non costituiva, retribuzione normale (e quindi non sono corrisposti durante le ferie), la retribuzione aziendale articolata secondo il medesimo art. 3, n. 4, come segue:
“- compensi e indennità legati a effettive e/o particolari prestazioni;
- premio di risultato di cui all'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997;
- altri eventuali valori a qualsiasi titolo definiti a tale livello, fermo restando quanto previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997.”
Affermava come le indennità sopra indicate, rappresentassero voci retributive continuative, percepite regolarmente come retribuzione ordinaria nel corso degli anni, secondo le imputazioni contrattualmente previste per ogni giorno di lavoro, nella misura spettante, derivante dal reparto di appartenenza;
che, stante il carattere continuativo e regolare della percezione delle suddette indennità, e sulla base della nozione Euro-Unitaria di ferie annuali retribuite, tali indennità dovevano considerarsi tutte funzionalmente collegate alle mansioni effettivamente svolte e, quindi, utili ai fini della determinazione della retribuzione da corrispondere al lavoratore durante la fruizione delle ferie.
Svolte tali premesse, formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare la nullità
e/o l'inopponibilità al ricorrente e/o, comunque, la disapplicazione delle clausole contenute nel CCNL Autoferrotranvieri 27.11.2015 e di tutti i precedenti accordi applicabili laddove prevedono che i giorni di ferie degli operatori di esercizio dipendenti di sono retribuiti CP_1 con la retribuzione base di cui all'art. 3 Accordo Nazionale
27.11.2000 e le eventuali ulteriori norme contrattuali che escludono dal computo della retribuzione utile a determinare quella spettante nel periodo di fruizione delle ferie, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie del ricorrente deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata dallo stesso ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica e professionalità del lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti dagli artt. del CCNL e del contratto integrativo aziendale specificamente indicati in ricorso;
condannare a corrispondere in favore del ricorrente CP_1
l'importo pari alle differenze retributive dallo stesso vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti al lavoratore a tale titolo in forza dei criteri indicati dal giudice in accoglimento della precedente domanda, con riferimento al periodo compreso tra il 2007 e il mese di giugno
2022, quantificate nell'importo di euro 4.679,69 o nel diverso importo ritenuto dovuto, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza CP_1 delle domande di parte ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.
Eccepiva l'inapplicabilità al caso in oggetto dei principi di matrice comunitaria, tenuto conto che le indennità elencate in ricorso erano legate alla effettiva presenza in servizio del lavoratore o alla sua collocazione temporale e non erano volte a compensare lo svolgimento delle sue specifiche mansioni.
Contestava che le norme della contrattazione collettiva potessero avere un effetto dissuasivo rispetto al godimento delle ferie, considerando l'incidenza che gli importi avevano, prendendo in esame periodi di tempo omogenei.
Eccepiva poi la prescrizione delle domande e l'erroneità dei calcoli effettuati nel ricorso, avuto riguardo al fatto che la valutazione doveva essere svolta solo sulle quattro settimane di ferie previste dalla normativa comunitaria.
La causa, istruita con l'esame dei documenti prodotti dalle parti e acquisiti al processo, veniva decisa all'udienza del 19.6.2025 come da dispositivo, riservato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, stante la complessità della controversia.
***
Si osserva, preliminarmente, che il nostro ordinamento non contiene un generale principio di onnicomprensività della retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie, con la conseguenza che non vi sono dubbi sul fatto che alcuni elementi della retribuzione goduta dal dipendente possano in concreto non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti, a meno che il loro computo non sia specificamente previsto dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva di settore. Sul punto è costante la giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione “in tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di onnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la Legge N°260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla Legge N°90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio”(Cassazione Civ. 23 ottobre 2020 N°23366). Tale impostazione deriva dal fatto che l'autonomia delle parti collettive nel disciplinare la fattispecie, non è limitata o vincolata a far corrispondere automaticamente gli importi percepiti dal lavoratore in forza delle diverse indennità applicabili al rapporto, a quelli presi in considerazione per formare la base della retribuzione feriale, anche nel caso in cui le suddette indennità rivestano un carattere di continuità, all'interno di quanto percepito dal dipendente.
Non esiste, poi, all'interno dell'ordinamento nazionale, un principio generale in forza del quale il lavoratore, durante le ferie, abbia diritto alla stessa identica retribuzione che avrebbe percepito durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, poiché, per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, tale situazione non andrebbe ad intaccare i principi disciplinati dall'art. 36 della Carta Costituzionale, dal momento che in astratto, la determinazione dell'aspetto economico del rapporto di lavoro è rimessa alta contrattazione collettiva al fine di tutelare la garanzia di un trattamento sufficiente, rispetto al quale permane il potere di verifica in capo al Giudice
(Cass. 20216 /2022, 1823/2004, 16510/2002).
Svolte le premesse di cui sopra, vanno esaminate le norme europee in materia di diritto di ferie, e le pronunce della Corte di
Giustizia Europea, che da ultimo si sono susseguite, in merito al concetto di ferie retribuite, al fine di comprendere se attraverso tali norme e l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia, sia stato introdotto nell'Ordinamento Europeo e quindi anche nell'Ordinamento Italiano, un nuovo e generale principio di onnicomprensività della retribuzione o la Corte di Giustizia abbia più semplicemente precisato dei limiti minimi inderogabili, circa gli elementi retributivi della prestazione c.d. ordinaria, che debbono necessariamente fare parte della retribuzione dei lavoratori durante il periodo di ferie.
Sul punto, si osserva che l'art. 7 della direttiva N°2003/88 dispone che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. Sotto tale profilo, l'art. 10 del D.Lgs. N°66/2003 ha dato fino ad oggi, espressa attuazione alla direttiva sopra citata, disponendo che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2 comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3 comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione”.
Relativamente alla portata della legislazione comunitaria e delle pronunce della Corte di Giustizia applicative della stessa, la Suprema Corte ha precisato che “sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri, Persona_1
l'espressione ferie annuali retribuite di cui all'art. 7 N°1 della direttiva N°88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione”. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo, come previsto nella sentenza
CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e Persona_2 altri.
Ulteriori precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C155/10, Williams e altri, dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha statuito che “sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”, con la conseguenza che “vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del lavoratore”.
Si ritiene che proprio tale ultimo inciso consenta di affermare che le sentenze della Corte di Giustizia UE non abbiano introdotto un nuovo e generale concetto di onnicomprensività della retribuzione, ma abbiano solo affermato che quelli che solo gli elementi retributivi connessi intrinsecamente ed inscindibilmente allo Status Personale e Professionale del Lavoratore, non possano essere esclusi dalla retribuzione dovuta per le ferie. Infatti, nel caso della sentenza Williams, l'indennità di volo è elemento retributivo connaturato allo status personale e professionale del lavoratore . Pt_2
Nelle precedenti e successive sentenze della Corte di Giustizia Ue sul punto inerente, il concetto di retribuzione dovuta durante le ferie annuali, sono poi stati delineati una serie di concetti integrativi dell'interpretazione della Direttiva, ed in particolare si è precisato che il periodo minimo è di quattro settimane e che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, ma gli stessi stati devono però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva;
si è precisato inoltre che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88, si è precisato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo
7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione;
si è precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, sentenza del 13-1-2022, nella causa C-514/20 DS c/ , sentenza del 29 novembre 2017 C- Per_3
214/16 king, sentenza del 6 novembre 2018, Kreuziger C-619/16, sentenza del 25 giugno 2020, Controparte_2
e sentenza C-762/18 e C-37/19, sentenza
[...] Controparte_3 del 6 novembre 2018, , C619/16). Per_4
Dunque, avendo a riferimento tale ricostruzione, in primo luogo è necessario effettuare la valutazione relativa al rapporto di funzionalità che deve intercorrere tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate, in base al suo contratto di lavoro ed al suo Status personale e professionale, e soltanto qualora risulti che le indennità intrinsecamente connesse al predetto status personale e professionale non sono comprese nella retribuzione per i periodi di ferie, deve verificarsi quella che potrebbe essere l'incidenza di tali elementi sulla retribuzione mensile, al fine di accertare la potenziale efficacia dissuasiva del loro mancato riconoscimento, sulla fruizione delle ferie da parte dei suddetti lavoratori.
Nel caso in esame, il ricorrente rivendica il suo diritto all'inserimento tra la retribuzione da riconoscere durante il periodo feriale delle seguenti indennità:
Le indennità escluse dalla base di calcolo relativa alla retribuzione nel periodo di ferie con riferimento al ricorrente sono le seguenti:
- Indennità di diaria ridotta
- Indennità di presenza, turno, domenicale
- Lavoro straordinario feriale-festivo-notturno, lavoro festivo, lavoro notturno, maggiorazione festività lavorata, festività coincidente con il riposo, spostato riposo, lavoro supplementare
- Indennità supero nastro
- Indennità di bigliettazione vettura
- 1° maggio lavorato
- Guida filobus/autosnodato sino al 31.12.17 e indennità incentivante guida post 1.1.08
- Indennità 3° R 10,00 €, 2,07 € e 6,20 €
- Turno disagiato
- Turno sostituzione
- Indennità verificatore,
- VTV,
- indennità ammende,
- indennità maneggio denaro
Dall'esame della documentazione in atti, emerge che le uniche indennità percepite in maniera continuativa dal ricorrente sono quelle relative al personale turnista, l'indennità di guida e, poi quella di guida filobus/autosnodato.
Le altre indennità sono relative allo svolgimento di lavoro in giornate particolari (1° maggio, festività lavorata, riposo lavorato) che, proprio per tale motivo, non andrebbero in ogni caso riconosciute, considerato, per altro che il ricorrente non ha provato di avere lavorato ogni anno in detti giorni di festa o di riposo;
dunque si tratta di indennità corrisposte estemporaneamente legate non alla prestazione, ma alla sua collocazione particolare.
Per quanto riguarda l'indennità di diaria ridotta, la stessa viene corrisposta al personale viaggiante quando deve prestar servizio di turno fuori dalla propria residenza oltre un certo numero di ore continuative o non continuative (cui corrispondono le diverse percentuali di diaria ridotta del 9%, 13% e del 24%); si tratta di indennità sostanzialmente assimilabile alla diaria per trasferta riconosciuta dal precedente art. 20 dello stesso CCNL del 1976 che viene corrisposta in misura ridotta in considerazione del numero inferiore di ore trascorse fuori residenza, e che è esente da trattenute fiscali e previdenziali. Sul punto, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 13932/2024, seppur con riferimento al trasporto ferroviario, ha evidenziato diversi aspetti che possono essere tenuti in considerazione anche con riferimento al caso in oggetto. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il c.d. nesso intrinseco tra indennità collegate al luogo di prestazione del servizio e le mansioni svolte dai macchinisti sulla base delle seguenti argomentazioni:
«L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società EN (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803,
33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile». Nel caso di specie, la diaria è stata corrisposta in poche occasioni, con ciò determinando un contesto in cui non è possibile ritenere intrinseco alla prestazione del ricorrente il disagio di permanere fuori dalla residenza e, dunque, non può essere riconosciuta.
Peraltro, il ricorso è del tutto carente in allegazioni e prove circa le modalità specifiche di svolgimento della prestazione da parte del ricorrente, carenza che, considerando la ripartizione dell'onere della prova, si ripercuote negativamente sulla possibilità di riconoscere il necessario collegamento dell'indennità richiesta con l'esecuzione della prestazione.
L'indennità turnisti è stata goduta con continuità dal ricorrente e come tale deve ritenersi connaturata alla prestazione, mentre tale non è quella relativa al lavoro domenicale, essendo carente, nel caso in oggetto, della continuità.
Con riferimento alle indennità per il lavoro straordinario- supplementare-festivo-notturno, si tratta, all'evidenza, di voci non risultano intrinsecamente connesse alle peculiari mansioni svolte, ma sono collegate ad una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione (così Trib. Milano 15.4.2019 n. 5681 e 31.8.2018 n.
1703).; inoltre, dall'esame delle buste paga non emerge una continuità tale da mutarne la natura, stante l'assenza di allegazione specifica e prova delle modalità specifiche di svolgimento della prestazione da parte del ricorrente. Sul punto, si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le pertinenti e condivisibili considerazioni espresse dal Tribunale di Bari nella sentenza del 21.6.2022, ove si legge: “va evidenziato che il requisito che colpisce di più nella
Giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche perché scandito dall'avverbio “intrinsecamente”, che è utilizzato più volte nella motivazione, è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere, appunto intrinsecamente, collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato. Questo carattere “intrinseco” non si può che leggere in un senso contrapposto a “estrinseco”, e dunque nel senso che una voce soddisfa tale requisito quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato, al punto tale da diventare un tutt'uno con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa. Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana è chiamata a lavorare su questi concetti. Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (v. Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003,
n. 16106; in termini, Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n. 11106). Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103 c.c., che al 6° comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. Si tratta di concetti che possono essere rapportati con precisione al caso che ci occupa. Ne segue che la prima indagine che incombe sul giudice è quella se la voce retributiva de qua sia diretta a compensare la professionalità che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore, o invece modalità meramente estrinseche – si ripete, logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione. Orbene, ad avviso del Giudicante, l'indennità per lavoro straordinario diurno e notturno (festivo o domenicale) non può essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detti emolumenti non risultano “intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente. Il lavoro straordinario notturno o diurno
(festivo o domenicale) citato nella premessa del ricorso, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione. In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa”.
L'indennità di bigliettazione vettura è prevista per riconoscere all'autista una percentuale del prezzo riscosso per i biglietti venduti in vettura a passeggeri che accedano al mezzo sprovvisti di titolo di viaggio. Si tratta, dall'esame della busta paga, di un incentivo di tipo eventuale e variabile, che però è idoneo a compensare uno specifico disagio legato alla mansione di autista, dal momento che si pone come mansione accessoria, come tale da ritenere integrabile nella retribuzione feriale.
L'indennità di guida filobus/autosnodato, prevista sino a 31/12/17
e la successiva indennità incentivante guida sono corrisposte per ogni giorno di presenza effettiva che comporti la guida con mansioni di conducente di linee. Si ritiene, pertanto, che tali indennità siano intrinsecamente connessa alla mansione di autista e in nesso di funzionalità con le mansioni affidate al ricorrente in base al contratto di lavoro, di tal che la loro esclusione dalla base di calcolo della retribuzione dovuta nei periodi di ferie non appare conforme ai principi della giurisprudenza comunitaria.
Allo stesso modo, può ritenersi per l'indennità di turno corto/sostituzione, che per ripetizione e dinamica di attribuzione, rientra tra gli emolumenti legati in maniera intrinseca al ruolo di autista. Per tutte le altre indennità richieste, il ricorso non presenta allegazioni sufficienti a valutarne la riconoscibilità in termini di intrinseco collegamento con l'esecuzione della prestazione e, come tali, non possono essere riconosciute.
Una volta individuate le indennità che devono rientrare nel concetto di retribuzione feriale, occorre verificare se il mancato riconoscimento, durante il periodo feriale, delle suddette indennità appaia potenzialmente idoneo, sulla base di una valutazione ex ante, a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie. Sotto tale aspetto, è intervenuta di recente la Suprema Corte chiarendo come «non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita» (così, Cassazione n. 14089/2024). Tale valutazione, contrariamente a quanto allegato in ricorso, non vale ad escludere il concetto di dissuasività, come la Suprema Corte ha avuto modo di puntualizzare in altra, ancora più recente, sentenza, nella quale ha indicato i principi sui quali ancorare la valutazione circa la potenzialità lesiva, criteri che, dunque, devono essere vagliati nel singolo caso concreto: «7.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con Persona_5
l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n.
1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria
(nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C - 350/06 e C - 520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è Persona_6 una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa Per_7
To.He. del 13/12/2018, C - 385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C - 514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
[…]. Con riguardo, infine, e specificatamente, alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito che ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali l'ha ravvisata» (così,
Cassazione civile sez. lav., 31/01/2025, n. 2347).
Va, quindi, confermato che, al fine di procedere al calcolo di quanto astrattamente al dipendente a titolo di differenze retribuite sulla retribuzione dei giorni di ferie, il divisore deve essere dato dai giorni di servizio effettivo. Dunque, occorre individuare il numero di tutte le presenze effettive al lavoro, risultanti dalle buste paga, come divisore degli elementi retributivi variabili computati, al fine di ricavarne il valore medio per ogni giornata lavorativa. Il valore medio così ottenuto deve essere moltiplicato non per tutti i giorni di ferie effettivamente goduti, come prospettato dai ricorrenti, ma per i giorni di ferie goduti nei limiti della tutela comunitaria, che riguarda esclusivamente il periodo minimo di quattro settimane (
v. Cass Sez. L -, Sentenza n. 20216 del 23/06/2022 cit.). Il suddetto periodo, come eccepito da parte resistente, non può che essere di calendario proprio perché, essendovi articolazioni orarie diverse, in caso contrario si verrebbero a determinare differenze di trattamento. In merito all'incidenza di queste somme, va poi individuata la percentuale dovuta sul montante retributivo annuo, e, poi, moltiplicare l'importo che risulta per il coefficiente di incidenza delle ferie durante l'anno, in quanto, in caso contrario, verrebbero parametrati rapporti numerici diversi. In sostanza, l'incidenza percentuale delle indennità sulla retribuzione annua (espressamente e correttamente indicata come non idonea dalla Suprema Corte ad esprimere una valutazione in termini di dissuasività) deve essere moltiplicata per il rapporto tra giornate di ferie e giornate di servizio effettivo, unico accorgimento per evitare risultati falsati in eccesso (calcolo sulla mensilità, che darebbe sempre una percentuale di incidenza altissima) e in difetto (calcolo sulla retribuzione annua, che darebbe sempre un risultato irrisorio).
Il raffronto va fatto valutando l'incidenza di ogni singola indennità e non quella del complesso delle indennità (v. sentenze
Tribunale Bologna, nn. 575 e 577/2023). Nel caso di specie risulta dai conteggi elaborati dalla resistente (cfr., doc. n. 34 Tper), che l'incidenza non è tale da determinare un effetto dissuasivo, raggiungendo una percentuale complessiva di incidenza effettiva (incidenza annua, moltiplicata con il coefficiente percentuale delle ferie godute in rapporto ai giorni di presenza effettiva) inferiore al 4% che non è idonea a rappresentare un ostacolo alla fruizione delle ferie da parte del singolo dipendente. Dunque, il caso esaminato non è assimilabile ai casi esaminati dalla Corte di
Giustizia e dalla Corte di Cassazione.
Da tali premesse in fatto e in diritto discende l'infondatezza delle domande proposte da con il ricorso depositato Parte_1 il 4.7.2024 che non possono essere accolte. Il rigetto della domanda principale del ricorrente assorbe e rende superfluo l'esame della domanda riconvenzionale proposta solo in via subordinata da . Le spese della presente fase processuale CP_1 vengono compensate tra le parti, avuto riguardo all'assoluta novità e complessità della questione esaminata e alla presenza di pronunce di merito non univoche.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge il ricorso;
• Compensa le spese di lite.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.
Bologna, il 19/6/2025
Il Giudice
Dott. Maria Luisa Pugliese