Ordinanza cautelare 3 agosto 2018
Sentenza 22 maggio 2024
Ordinanza cautelare 6 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 21 maggio 2025
Parere interlocutorio 22 ottobre 2025
Parere sospensivo 21 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/05/2025, n. 4366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4366 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 04366/2025REG.PROV.COLL.
N. 00356/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 356 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Juan Carlos Gentile e Luana Capriotti, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Marino, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Lanzillotta, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda- quater ) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marino;
Vista l’ordinanza cautelare del 6 febbraio 2025, n. -OMISSIS-;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Juan Carlos Gentile e Paolo Lanzillotta;
sull’istanza di passaggio in decisione del Comune di Marino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicato in intestazione agisce nel presente giudizio per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione emessa nei suoi confronti dal Comune di Marino in data 16 marzo 2018 (-OMISSIS-), per un ampliamento realizzato senza titolo edilizio al piano terra del villino residenziale di sua proprietà, sito in località Frattocchie, via -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, mediante tamponatura su tre lati di preesistente tettoia e creazione di un locale in muratura delle dimensioni di 5 x 4 metri circa coperto ad una falda con travi in legno, oltre ad un vano bagno delle dimensioni di 1,50 x 3,00 metri circa.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma l’ordine di demolizione veniva censurato per plurimi profili di illegittimità, tutti giudicati infondati con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione, che pertanto respingeva l’impugnazione.
3. Innanzitutto era escluso che l’ingiunzione a demolire dovesse essere preceduta dall’ordine di sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale del Lazio 11 agosto 2008, n. 15 ( Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia ). Ciò sul rilievo che l’ipotesi prevista dalla citata disposizione normativa regionale si applica « al solo caso di opere non ultimate », mentre nel caso di specie lo stesso ricorrente aveva dedotto « che i lavori erano stati ultimati in data 20.02.2003 (…) in epoca precedente rispetto al sopralluogo della polizia municipale avvenuto in data 17.09.2008 ».
4. In secondo luogo erano ritenute non pertinenti le contestazioni di violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte dell’amministrazione, per avere esposto la necessità che l’ampliamento fosse preceduto sul piano edilizio dal rilascio dei nulla osta sismico e paesaggistico solo in sede di diniego di condono (provvedimento comunale in data 27 aprile 2016, prot. n. -OMISSIS-). Ciò avuto riguardo al fatto che le contestazioni avrebbero dovuto essere rivolte a questo diverso provvedimento, peraltro impugnato dal medesimo ricorrente in un altro giudizio, definito dallo stesso Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma con pronuncia di perenzione (decreto del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-). Del pari era escluso che ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione impugnato avesse rilievo la mancata richiesta dell’autorizzazione paesaggistica a cura dell’amministrazione comunale resistente e la violazione dei termini per la definizione dell’istanza di condono edilizio.
5. Richiamata poi la giurisprudenza amministrativa in materia erano di seguito respinte le censure di difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione all’interesse pubblico a fondamento dell’intervento repressivo e alla prospettata sanabilità degli abusi secondo il sopravvenuto regime urbanistico e paesaggistico dell’area (disciplina di legge regionale sul “piano casa” di cui alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 - Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale ; e piani territoriale paesaggistico regionale e urbanistico comunale sopravvenuti).
6. Al medesimo riguardo erano invece ritenute generiche le censure di violazione dei principi di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa ulteriormente dedotte, secondo cui per effetto delle menzionate sopravvenienze sarebbe consentita una sia pur limitata attività di edificazione, entro la quale si collocherebbe in tesi quella oggetto del contestato intervento repressivo.
7. Infine, in mancanza di prova dell’impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi nei termini previsti dall’art. 33, comma 2, del testo unico dell’edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, erano respinte le censure di violazione dell’ora citata disposizione, in combinato con l’art. 31, comma 2, del medesimo testo unico.
8. Contro la pronuncia di primo grado i cui contenuti sono così sintetizzabili l’originario ricorrente ha proposto appello, al quale resiste l’amministrazione comunale autrice dell’ordine di demolizione impugnato.
DIRITTO
1. Con il primo motivo d’appello vengono riproposte le censure di violazione degli artt. 14 e 15 e della legge regionale del Lazio 11 agosto 2008, n. 15, a causa del fatto che la demolizione non è stata preceduta dal alcun previo ordine di sospensione dei lavori, ai sensi della prima delle disposizioni ora richiamate. Al rilievo posto dalla sentenza a fondamento del rigetto della censura e consistente nel fatto che è stato lo stesso ricorrente a dichiarare che essi erano stati ultimati nel febbraio del 2003 si oppone il giudicato penale che ha invece accertato che le opere erano in corso di realizzazione il giorno 17 settembre 2008, data del sopralluogo della polizia municipale da cui trae origine il provvedimento impugnato. L’ordinanza di sospensione che l’amministrazione comunale afferma di avere emesso - si aggiunge - risulta invece irritualmente allegata al verbale di accertamento di inadempienza ad un precedente ordine di demolizione (in data 17 ottobre 2008, n. -OMISSIS-), notificato al ricorrente il 26 gennaio 2016, prima che l’istanza di condono dallo stesso presentata fosse stata definita.
2. Con il secondo motivo d’appello sono riproposte le censure di violazione dei principi di trasparenza e correttezza, in ragione del fatto che solo con l’ordine di demolizione impugnato è stato significato che le opere abusive avrebbero richiesto il previo ottenimento dei nulla osta sismico e paesaggistico. Sul punto si assume che la sentenza sarebbe inficiata da un travisamento delle censure dedotte con la presente impugnazione, per avere erroneamente supposto che la mancanza degli assensi di carattere sismico e paesaggistico era stata opposta in sede di definizione della domanda di condono per i medesimi abusi, con provvedimento comunale del 27 aprile 2016, prot. n. -OMISSIS-; e per avere conseguentemente statuito che avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di impugnazione contro quest’ultima determinazione. In contrario si sottolinea che essa non reca alcun riferimento al riguardo e che per contro il provvedimento di demolizione si riferisce testualmente alla necessità dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), la quale nondimeno avrebbe imposto all’amministrazione comunale di chiedere l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
3. Con il terzo motivo d’appello vengono riproposte le censure di carenza di motivazione sulle ragioni di interesse pubblico a sostegno dell’intervento repressivo, respinte dalla sentenza di primo grado sulla base del suo carattere vincolato, senza tuttavia tenere conto del ragionevole affidamento maturato dal ricorrente nell’accoglimento della domanda di condono, presentata nel 2004 ed oggetto di richieste di integrazione documentale da parte dell’amministrazione resistente, ed inoltre della « limitata entità delle opere effettuate ». Del pari l’insufficienza motivazionale sarebbe ricavabile dalla mancata considerazione dei « mutamenti fisici e giuridici » che hanno riguardato la zona in cui sono stati realizzati gli abusi per effetto degli aggiornamenti del piano territoriale paesaggistico regionale, in base ai quali essa ricade oggi nella tavola « Paesaggio degli Insediamenti Urbani », con riconoscimento di una limitata edificabilità, ulteriormente ampliata dalla legislazione sul c.d. piano casa.
4. Con il quarto motivo d’appello sono riproposte le censure di violazione dei principi costituzionali di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa, in tesi vulnerati dall’esigenza di eseguire un provvedimento demolitorio di opere di modesta entità che oggi sarebbe legittime ed assentibili sul piano urbanistico-edilizio e paesaggistico.
5. Con il quinto motivo d’appello sono riproposte le censure di carenza dei presupposti della demolizione, riguardante opere qualificabili come pertinenziali rispetto al fabbricato principale, la stabilità del quale sarebbe inoltre compromessa dalla relativa rimozione. Gli interventi sarebbero quindi rimasti nei limiti di una ristrutturazione, per cui l’intervento repressivo dell’autorità comunale troverebbe fondamento normativo nell’art. 33 del testo unico dell’edilizia e non già nell’art. 31, invece richiamato dal provvedimento impugnato, con la conseguente alternativa data dalla possibilità di applicare la sanzione pecuniaria, ai sensi del comma 2 della prima delle citate disposizioni di legge.
6. Le censure così sintetizzabili sono infondate.
7. Deve innanzitutto premettersi che l’ingiunzione a demolire impugnata è stata dichiaratamente emessa in conseguenza del rigetto della domanda di condono edilizio a suo tempo domandato dal ricorrente per gli abusi in contestazione, e dunque una volta rimosso ogni ostacolo di ordine giuridico a dare corso al procedimento sanzionatorio (invece soggetto a sospensione fino alla definizione della domanda di sanatoria straordinaria, secondo il paradigma risalente alla legislazione sul primo condono edilizio di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47). Il rilievo si ricava dalla motivazione del provvedimento, in cui si dà atto del diniego di condono di cui al richiamato « Atto prot. -OMISSIS- del 27.04.2016 » e delle ragioni ivi esposte in funzione ostativa alla sanabilità dell’ampliamento del villino di proprietà del ricorrente « per una superficie pari a 36,15 mq. », consistenti nella mancanza dei necessari assensi richiesti per opere edilizie realizzate « in zona a rischio sismico » e « sottoposta a vincolo paesistico - ambientale ».
8. A quest’ultimo riguardo, contrariamente a quanto si suppone con l’appello, il fatto che siano richiamate le ragioni a suo tempo opposte in sede di diniego non comporta che queste ultime possano essere elevate a presupposti necessariamente fondanti l’ordine di demolizione. Al contrario, il suo carattere meramente conseguenziale del provvedimento rispetto alla valutazione precedentemente svolta ai fini della sanabilità dei medesimi interventi abusivi comporta, sul piano procedimentale, innanzitutto, che non era necessario alcun previo ordine di sospensione dei lavori, ai sensi del più volte richiamato art. 14 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15. Ne deriva in via di ulteriore conseguenza che è irrilevante l’epoca di ultimazione dei lavori e dunque il contrasto di versioni sul punto tra il verbale di sopralluogo in data 17 settembre 2008, da cui trae origine l’attività repressiva comunale, che sul punto ha dato atto dell’esistenza di un cantiere edile in atto; e l’avvenuta ultimazione a suo tempo attestata dallo stesso ricorrente in sede di domanda di condono, risalente al 2004. Il primo motivo d’appello deve quindi essere respinto per la dirimente ragione poc’anzi esposta.
9. Il sopra enunciato carattere meramente consequenziale dell’ingiunzione a demolire rispetto al rigetto della domanda di condono preclude inoltre al ricorrente di fare valere ragioni a sostegno della sanabilità dei medesimi abusi. Come infatti statuito dalla sentenza di primo grado, queste avrebbero dovuto essere coltivate nel separato giudizio proposto dallo stesso contro il diniego di condono, invece definito con dichiarazione di perenzione di cui al sopra citato decreto in data -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma. Per effetto di quest’ultimo provvedimento la situazione di abusività dell’ampliamente realizzato dal ricorrente si è dunque consolidata e non può essere rimessa in discussione nel presente contenzioso riguardante il consequenziale ordine di demolizione.
10. Ne deriva che vanno respinti: innanzitutto il secondo motivo d’appello, che si fonda sull’erronea supposizione che le ragioni di diniego opposte alla sanatoria dell’abuso in sede di domanda di condono siano state ex novo riprodotte con l’ingiunzione a demolire oggetto della presente controversia; e inoltre il quarto motivo d’appello, che prospetta una lesione dei principi di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa sulla base dell’assunto, formulato in chiave prospettica, che gli abusi in contestazione sarebbero ad oggi assentibili sul piano urbanistico-edilizio e paesaggistico. A quest’ultimo riguardo va invece ribadito che l’ordine di demolizione costituisce la necessaria conseguenza del fatto che in base al regime urbanistico e di tutela paesaggistica vigente all’epoca della domanda di condono non era possibile la sanatoria dell’ampliamento realizzato in assenza di titolo dal ricorrente, per ragioni che quest’ultimo ha trascurato di contestare nell’appropriata sede giurisdizionale, ovvero in sede di giudizio di impugnazione contro il diniego di condono a suo tempo emesso sulla sua istanza.
11. Per ragioni analoghe a quelle finora esposte deve inoltre essere respinto il terzo motivo d’appello, con il quale si assume che l’ordine di demolizione sarebbe insufficientemente motivato con specifico riguardo alle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario l’intervento repressivo, rispetto ad abusi in tesi sanabili ai sensi dei vigenti strumenti di governo del territorio. L’assunto è sostanzialmente riproduttivo di quello a base del quarto motivo d’appello, per il quale valgono quindi i rilievi poc’anzi formulati.
12. Infine, la pretesa alla fiscalizzazione dell’abuso, nel presupposto che la sua rimozione arrecherebbe pregiudizio alla stabilità della parte dell’immobile legittimamente edificata, non afferisce alla legittimità del provvedimento repressivo impugnato, ma costituisce ragione che può essere fatta valere nella fase esecutiva di questo, secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata in materia (da ultimo in questo senso: Cons. Stato, II, 7 aprile 2025, n. 2972; 10 febbraio 2025, n. 1036; IV, 24 marzo 2025, n. 2422; VI, 5 novembre 2024, n. 8802; 24 luglio 2024, n. 6703; 23 aprile 2024, n. 3711; 30 ottobre 2023, n. 9345; VII, 10 dicembre 2024, n. 9966; 24 gennaio 2024, n. 760). Peraltro, l’assunto si basa su un’apodittica prospettazione del carattere pertinenziale dell’abuso di cui è stata ingiunta la demolizione.
13. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Marino le spese di causa, liquidate in € 4.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.