TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2429/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la tratta- zione dell'udienza del 15.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 15.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo ap- plicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di no- tifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo com- ma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2429/2025, avente ad oggetto: appello – ri- sarcimento del danno per lesione personale, vertente tra
(P. I. ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., rapp.ta e difesa, dall'Avv. Antonio Petrarolo, (C.F. C.F._1
) ed elett.te domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Santa Ma-
[...] ria Capua Vetere (CE) alla Via dei Sanniti n. 4, in virtù di procura in atti;
- Appellante –
e
Controparte_1
- Appellata contumace–
e
; Controparte_2
-Appellato Contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo note relative all'udienza del
15.12.25 trattata con modalità cartolare;
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'attrice, in primo grado, ha dedotto che, in data 4 giugno 2020 verso le ore
18:45\19:00 circa, si trovava su via Venezia a Mondragone, a bordo di un vei- colo Piaggio Free, in qualità di terza trasportata, allorquando veniva coinvolta in un sinistro stradale causato da un veicolo Fiat Punto di colore scuro che, a causa di un'improvvisa manovra d' immissione nella detta via, non si arrestava ed investiva il veicolo su cui viaggiava l'attrice. L'attrice ha precisato che, a se- guito del sinistro riportava lesioni personali.
In virtù di tali deduzioni ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, in proprio favore, per dette lesioni.
2
Il Giudice di Pace, con la sentenza conclusiva del giudizio, così provvedeva :
“a) In accoglimento della domanda, dichiara la responsabilità nella causazione del sinistro, del conducente del veicolo Fiat Punto tg.BT46K di proprietà di
e, per l'effetto condanna i convenuti in solido al pagamento Controparte_2 in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 7.375,40, oltre interessi nella misura legale a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
b) condanna inoltre, i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 150,00 per spese ed euro1.550,00 per compensi, oltre I.v.a., C.p.a. e spese gen. con attri- buzione in favore dell'avv. Emilia Pagano quale procuratore anticipatario;
c)
Pone le spese della ctu medico-legale interamente a carico della convenuta in persona del l.r.p.t..” Controparte_3
L'appellante compagnia assicurativa ha impugnato la predetta pro- Parte_2 nuncia, deducendo l'erronea valutazione da parte del Giudice degli elementi di prova acquisiti.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via del tutto pregiudi- ziale e preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza oggi appella- ta recante n. 170/2025 (R.G. n. 1719/2023) ed emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Carinola, per i motivi ampiamente dedotti nel presente atto di appel- lo nonchè per quanto eccepito e rilevato nel giudizio di primo grado dalla scri- vente difesa;
B) Accertare e dichiarare, l'improcedibilità, l'inammissibilità e
l'improponibilità della domanda formulata dall'odierna appellata, IG.ra
[...]
stante l'assenza di una valida ed idonea missiva di costituzione in Parte_3 mora così come prevista dal C.d.A. e/o ex artt. 145 comma 2, 149 e 150, o così come enunciato dal Codice delle Assicurazioni, con ogni conseguenza di legge
e/o l'inammissibilità della prova per testi per violazione del dettato normativo ivo ex art. 124/2017 con la consequenziale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese;
C) Accertare e dichiarare, l'improcedibilità, l'inammissibilità e
l'improponibilità della domanda stante la violazione del combinato disposto degli artt. 145 c.2, 149, 150 del C.d.A. e carenza di legittimazione passiva della convenuta per quanto esposto nel presente atto di appello, anche al CP_3 capo relativo all'improcedibilità per omessa visita medica, che qui si abbia per integralmente ripetuto e trascritto;
D) Rigettare in toto, la domanda formulata dalla IG.ra , sia per quanto eccepito, rilevato, eccepito e do- Controparte_1 cumentato dalla scrivente difesa in sede di primo grado, anche a mezzo di risul-
3
tanze OCTO Telematics ritualmente depositate sin dal momento della costitu- zione in giudizio, sia per quanto ampiamente esposto nel presente atto di appel- lo in quanto, oltre ad essere le domande formulate del tutto inammissibili, im- procedibili ed improponibili, esse sono da ritenersi del tutto infondate sia in fatto che in diritto anche alla luce delle dichirazioni rese dall'unico teste escus- so, in comparazione con la documentazione offerta nonchè per le risultanze del- la C.T.U. Tecnica espletata;
E) Per l'effetto, nell'auspicato accoglimento del presente atto di appello, la scrivente difesa, chiede che qualora dovessero esse- re state elargite delle somme dalla Società Unipol (già Controparte_4 in favore delle parti richiedenti o di chi ne palesa titolo e/o diritto, si chiede di ordinare e/o disporre la restituzione degli importi eventualmente elargiti, oltre interessi, con ogni conseguenza di legge”.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va rilevata la contumacia di e Controparte_1 CP_5
.
[...]
Deve poi darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del grava- me di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile.
Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la viola- zione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice primo grado.
Ciò posto, sempre in via preliminare, è opportuno evidenziare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di im- pugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusiva- mente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, men- tre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio
4
d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coin- volgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire for- za di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
I motivi di appello
Ciò premesso, va detto che l'appello è fondato e pertanto deve essere accolto, non potendo affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova della verifi- cazione del sinistro e, più in particolare, della dinamica con cui lo stesso si sa- rebbe verificato.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In particolare, si osserva come alcun valore dirimente può assumere la costata- zione amichevole allegata al fascicolo di primo grado;
ciò si desume dal fatto che la stessa non è controfirmata da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
La stessa, infatti, al punto 15 “Firma dei conducenti” riporta Controparte_2
e non anche e rispettivamente conducen- Controparte_1 Persona_1 te e trasportati del motociclo. Sul piano normativo, la questione è disciplinata dall'art. 143 co. 2 Codice Assicurazioni Private, il quale prevede che: “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel si- nistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conse- guenze risultanti dal modulo stesso”. Dunque, ne deriva che le firme dei condu- centi sul modulo confermano la loro partecipazione alla compilazione e sono indispensabili per la validità del documento.
In secondo luogo, va chiarito come la presenza del testimone, avrebbe dovuto essere indicata già in sede di compilazione del modulo di costatazione amiche- vole, al fine di consentire alla dichiarazione un maggior valore probatorio. In- fatti, va evidenziato che il modulo di costatazione amichevole di incidente è privo dell'indicazione dei testimoni, pur essendo stata escussa una teste nel cor- so del giudizio. Infatti, nel CAI individuato in atti, non è indicata la presenza di un testimone, né sono indicate le generalità dello stesso. A conferma di quanto evidenziato, nel riquadro destinato alla indicazione dei testimoni non è riportato l'indicazione del nome dello stesso né le sue generalità. Infatti, al punto 5 del
5
modulo “Testimoni” è indicato genericamente “Si”. Secondo la giurisprudenza e la prassi assicurativa, il modulo di constatazione amichevole di incidente
(CAI) ha valore di mero elemento di prova e può concorrere, insieme ad altri elementi alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Lo stesso, prevede una sezione specifica in cui è possibile indicare la presenza dei testimoni con l'invi- to a riportarne le generalità. In merito, la Cassazione ha più volte chiarito che la mancata indicazione del testimone nel modulo CAI non esclude la possibilità di assumere la testimonianza nel corso del giudizio ma può incidere sull'apprez- zamento della sua attendibilità. La Corte ha sottolineato che la dichiarazione re- sa nel modulo di constatazione amichevole di incidente può essere ritenuta in- compatibile con la dinamica del sinistro sulla base di elementi come l'entità dei danni riportati dai veicoli, la situazione dei luoghi e la mancanza di danni al conducente antagonista. E dunque pacifico, che secondo la giurisprudenza il fat- to che il testimone viene indicato solo successivamente al CAI può incidere sul- la sua attendibilità ma non ne preclude automaticamente la utilizzabilità. Va poi, evidenziato che il CAI non è controfirmato da entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro. Tale modulo, infatti, riporta alla sezione dedicata alla--“15 Firma dei conducenti” -- esclusivamente la firma di , con esclusione Controparte_2 dell'indicazione non solo della firma ma anche delle generalità degli altri con- traenti. Non si può dunque attribuire alcuna efficacia al documento, né sotto il profilo confessorio né a quale elemento di conforto di altri elementi probatori.
Tra l'altro, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legit- timità, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione ami- chevole del sinistro e resa dal (presunto) responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nem- meno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice in applicazione dell'articolo 2733, comma 3 c.c. (secondo la quale norma in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice) (Cass. n. 12257/07 e
Cass., S.U., n. 10311/06).
Per completezza, va segnalato che la vettura Fiat Punto tg. BT 246 WK al mo- mento del sinistro risultava dotata del dispositivo satellitare della tipologia Su- per – COD. IMEI 869769033517970 il quale non rilevava alcun evento Pt_4 crash.
A ciò va aggiunto, che anche la testimonianza resa nel corso del giudizio di
6
primo grado, non è idonea alla ricostruzione fattuale della dinamica del sinistro e si presenta altresì scarna e generica. L'inattendibilità della teste emerge già a Pers priori, dal momento della compilazione del laddove, non viene indicata co- me presente, con rilevanti dubbi circa l'effettiva presenza della stessa al mo- mento. Tra l'altro, da un'attenta disamina della deposizione testimoniale emer- ge che la teste non ha ricordato neppure il senso di marcia della strada, soste- nendo a tal fine “…Non so specificare il senso di marcia del ciclomotore poiché non conosco bene la città di Mondragone…” (sebbene ricordasse la via Vene- zia e Via Mazzini);”
Secondo la consolidata giurisprudenza, la valutazione della prova testimoniale deve tener conto non solo del contenuto dichiarativo, ma anche del vero somi- glianza e della coerenza del contesto narrativo (Cass. Civ.,sezIII, 15 Marzo
2016,n.5065).
Tali circostanze impediscono, da un lato, di ritenere attendibile il teste e impe- discono, sotto altro profilo, di ricostruire la specifica dinamica del sinistro. A ta- li considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano essere in- tervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che non sia stato richiesto l'intervento del 118, nonostante il sinistro abbia provocato lesioni. Tali elementi inducono a ritenere non adeguatamente provata l'effettiva verificazione del si- nistro.
In definitiva, la genericità della dichiarazione resa dall'unico teste escusso e le contraddittorietà emerse, valutate unitamente all'assenza dell'intervento dei vigi- li o carabinieri o ambulanza, inducono a ritenere non adeguatamente provata in giudizio la verificazione del fatto storico e, in ogni caso, non possono dirsi ade- guatamente provate le specifiche modalità di verificazione dello stesso, nonché
i profili di responsabilità delle parti che sarebbero state coinvolte. Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente decisione.
L'appello, pertanto, deve ritenersi fondato e conseguentemente deve essere ac- colto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto delle domande di risarci- mento proposte nel primo grado del giudizio.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese pro- cessuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessi-
7
vo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si li- quidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata. In particolare va considerato che nel presente grado di giudizio non è stata svolta attività istruttoria.
Le spese occorse per la CTU vanno poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 Controparte_2
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento proposta nel primo grado del giudizio da Parte_3
[...]
• condanna a restituire, in favore della compagnia di assicura- Controparte_1 zione, gli importi percepiti in virtù di quanto disposto nella sentenza impugnata;
• pone le spese occorse per la CTU a carico di;
Controparte_1
• condanna al pagamento delle spese relative ad entrambi i gra- Controparte_1 di di giudizio, in favore della compagnia di assicurazione appellante, che liqui- da, per il primo grado, in € 1.046,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge e, per il secondo grado, in € 1.700,00 per compensi e in €
360,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capa Vetere, 16.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria del Prete
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la tratta- zione dell'udienza del 15.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 15.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo ap- plicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di no- tifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo com- ma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2429/2025, avente ad oggetto: appello – ri- sarcimento del danno per lesione personale, vertente tra
(P. I. ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., rapp.ta e difesa, dall'Avv. Antonio Petrarolo, (C.F. C.F._1
) ed elett.te domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Santa Ma-
[...] ria Capua Vetere (CE) alla Via dei Sanniti n. 4, in virtù di procura in atti;
- Appellante –
e
Controparte_1
- Appellata contumace–
e
; Controparte_2
-Appellato Contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo note relative all'udienza del
15.12.25 trattata con modalità cartolare;
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'attrice, in primo grado, ha dedotto che, in data 4 giugno 2020 verso le ore
18:45\19:00 circa, si trovava su via Venezia a Mondragone, a bordo di un vei- colo Piaggio Free, in qualità di terza trasportata, allorquando veniva coinvolta in un sinistro stradale causato da un veicolo Fiat Punto di colore scuro che, a causa di un'improvvisa manovra d' immissione nella detta via, non si arrestava ed investiva il veicolo su cui viaggiava l'attrice. L'attrice ha precisato che, a se- guito del sinistro riportava lesioni personali.
In virtù di tali deduzioni ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, in proprio favore, per dette lesioni.
2
Il Giudice di Pace, con la sentenza conclusiva del giudizio, così provvedeva :
“a) In accoglimento della domanda, dichiara la responsabilità nella causazione del sinistro, del conducente del veicolo Fiat Punto tg.BT46K di proprietà di
e, per l'effetto condanna i convenuti in solido al pagamento Controparte_2 in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 7.375,40, oltre interessi nella misura legale a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
b) condanna inoltre, i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 150,00 per spese ed euro1.550,00 per compensi, oltre I.v.a., C.p.a. e spese gen. con attri- buzione in favore dell'avv. Emilia Pagano quale procuratore anticipatario;
c)
Pone le spese della ctu medico-legale interamente a carico della convenuta in persona del l.r.p.t..” Controparte_3
L'appellante compagnia assicurativa ha impugnato la predetta pro- Parte_2 nuncia, deducendo l'erronea valutazione da parte del Giudice degli elementi di prova acquisiti.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via del tutto pregiudi- ziale e preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza oggi appella- ta recante n. 170/2025 (R.G. n. 1719/2023) ed emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Carinola, per i motivi ampiamente dedotti nel presente atto di appel- lo nonchè per quanto eccepito e rilevato nel giudizio di primo grado dalla scri- vente difesa;
B) Accertare e dichiarare, l'improcedibilità, l'inammissibilità e
l'improponibilità della domanda formulata dall'odierna appellata, IG.ra
[...]
stante l'assenza di una valida ed idonea missiva di costituzione in Parte_3 mora così come prevista dal C.d.A. e/o ex artt. 145 comma 2, 149 e 150, o così come enunciato dal Codice delle Assicurazioni, con ogni conseguenza di legge
e/o l'inammissibilità della prova per testi per violazione del dettato normativo ivo ex art. 124/2017 con la consequenziale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese;
C) Accertare e dichiarare, l'improcedibilità, l'inammissibilità e
l'improponibilità della domanda stante la violazione del combinato disposto degli artt. 145 c.2, 149, 150 del C.d.A. e carenza di legittimazione passiva della convenuta per quanto esposto nel presente atto di appello, anche al CP_3 capo relativo all'improcedibilità per omessa visita medica, che qui si abbia per integralmente ripetuto e trascritto;
D) Rigettare in toto, la domanda formulata dalla IG.ra , sia per quanto eccepito, rilevato, eccepito e do- Controparte_1 cumentato dalla scrivente difesa in sede di primo grado, anche a mezzo di risul-
3
tanze OCTO Telematics ritualmente depositate sin dal momento della costitu- zione in giudizio, sia per quanto ampiamente esposto nel presente atto di appel- lo in quanto, oltre ad essere le domande formulate del tutto inammissibili, im- procedibili ed improponibili, esse sono da ritenersi del tutto infondate sia in fatto che in diritto anche alla luce delle dichirazioni rese dall'unico teste escus- so, in comparazione con la documentazione offerta nonchè per le risultanze del- la C.T.U. Tecnica espletata;
E) Per l'effetto, nell'auspicato accoglimento del presente atto di appello, la scrivente difesa, chiede che qualora dovessero esse- re state elargite delle somme dalla Società Unipol (già Controparte_4 in favore delle parti richiedenti o di chi ne palesa titolo e/o diritto, si chiede di ordinare e/o disporre la restituzione degli importi eventualmente elargiti, oltre interessi, con ogni conseguenza di legge”.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va rilevata la contumacia di e Controparte_1 CP_5
.
[...]
Deve poi darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del grava- me di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile.
Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la viola- zione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice primo grado.
Ciò posto, sempre in via preliminare, è opportuno evidenziare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di im- pugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusiva- mente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, men- tre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio
4
d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coin- volgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire for- za di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
I motivi di appello
Ciò premesso, va detto che l'appello è fondato e pertanto deve essere accolto, non potendo affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova della verifi- cazione del sinistro e, più in particolare, della dinamica con cui lo stesso si sa- rebbe verificato.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In particolare, si osserva come alcun valore dirimente può assumere la costata- zione amichevole allegata al fascicolo di primo grado;
ciò si desume dal fatto che la stessa non è controfirmata da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
La stessa, infatti, al punto 15 “Firma dei conducenti” riporta Controparte_2
e non anche e rispettivamente conducen- Controparte_1 Persona_1 te e trasportati del motociclo. Sul piano normativo, la questione è disciplinata dall'art. 143 co. 2 Codice Assicurazioni Private, il quale prevede che: “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel si- nistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conse- guenze risultanti dal modulo stesso”. Dunque, ne deriva che le firme dei condu- centi sul modulo confermano la loro partecipazione alla compilazione e sono indispensabili per la validità del documento.
In secondo luogo, va chiarito come la presenza del testimone, avrebbe dovuto essere indicata già in sede di compilazione del modulo di costatazione amiche- vole, al fine di consentire alla dichiarazione un maggior valore probatorio. In- fatti, va evidenziato che il modulo di costatazione amichevole di incidente è privo dell'indicazione dei testimoni, pur essendo stata escussa una teste nel cor- so del giudizio. Infatti, nel CAI individuato in atti, non è indicata la presenza di un testimone, né sono indicate le generalità dello stesso. A conferma di quanto evidenziato, nel riquadro destinato alla indicazione dei testimoni non è riportato l'indicazione del nome dello stesso né le sue generalità. Infatti, al punto 5 del
5
modulo “Testimoni” è indicato genericamente “Si”. Secondo la giurisprudenza e la prassi assicurativa, il modulo di constatazione amichevole di incidente
(CAI) ha valore di mero elemento di prova e può concorrere, insieme ad altri elementi alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Lo stesso, prevede una sezione specifica in cui è possibile indicare la presenza dei testimoni con l'invi- to a riportarne le generalità. In merito, la Cassazione ha più volte chiarito che la mancata indicazione del testimone nel modulo CAI non esclude la possibilità di assumere la testimonianza nel corso del giudizio ma può incidere sull'apprez- zamento della sua attendibilità. La Corte ha sottolineato che la dichiarazione re- sa nel modulo di constatazione amichevole di incidente può essere ritenuta in- compatibile con la dinamica del sinistro sulla base di elementi come l'entità dei danni riportati dai veicoli, la situazione dei luoghi e la mancanza di danni al conducente antagonista. E dunque pacifico, che secondo la giurisprudenza il fat- to che il testimone viene indicato solo successivamente al CAI può incidere sul- la sua attendibilità ma non ne preclude automaticamente la utilizzabilità. Va poi, evidenziato che il CAI non è controfirmato da entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro. Tale modulo, infatti, riporta alla sezione dedicata alla--“15 Firma dei conducenti” -- esclusivamente la firma di , con esclusione Controparte_2 dell'indicazione non solo della firma ma anche delle generalità degli altri con- traenti. Non si può dunque attribuire alcuna efficacia al documento, né sotto il profilo confessorio né a quale elemento di conforto di altri elementi probatori.
Tra l'altro, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legit- timità, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione ami- chevole del sinistro e resa dal (presunto) responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nem- meno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice in applicazione dell'articolo 2733, comma 3 c.c. (secondo la quale norma in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice) (Cass. n. 12257/07 e
Cass., S.U., n. 10311/06).
Per completezza, va segnalato che la vettura Fiat Punto tg. BT 246 WK al mo- mento del sinistro risultava dotata del dispositivo satellitare della tipologia Su- per – COD. IMEI 869769033517970 il quale non rilevava alcun evento Pt_4 crash.
A ciò va aggiunto, che anche la testimonianza resa nel corso del giudizio di
6
primo grado, non è idonea alla ricostruzione fattuale della dinamica del sinistro e si presenta altresì scarna e generica. L'inattendibilità della teste emerge già a Pers priori, dal momento della compilazione del laddove, non viene indicata co- me presente, con rilevanti dubbi circa l'effettiva presenza della stessa al mo- mento. Tra l'altro, da un'attenta disamina della deposizione testimoniale emer- ge che la teste non ha ricordato neppure il senso di marcia della strada, soste- nendo a tal fine “…Non so specificare il senso di marcia del ciclomotore poiché non conosco bene la città di Mondragone…” (sebbene ricordasse la via Vene- zia e Via Mazzini);”
Secondo la consolidata giurisprudenza, la valutazione della prova testimoniale deve tener conto non solo del contenuto dichiarativo, ma anche del vero somi- glianza e della coerenza del contesto narrativo (Cass. Civ.,sezIII, 15 Marzo
2016,n.5065).
Tali circostanze impediscono, da un lato, di ritenere attendibile il teste e impe- discono, sotto altro profilo, di ricostruire la specifica dinamica del sinistro. A ta- li considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano essere in- tervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che non sia stato richiesto l'intervento del 118, nonostante il sinistro abbia provocato lesioni. Tali elementi inducono a ritenere non adeguatamente provata l'effettiva verificazione del si- nistro.
In definitiva, la genericità della dichiarazione resa dall'unico teste escusso e le contraddittorietà emerse, valutate unitamente all'assenza dell'intervento dei vigi- li o carabinieri o ambulanza, inducono a ritenere non adeguatamente provata in giudizio la verificazione del fatto storico e, in ogni caso, non possono dirsi ade- guatamente provate le specifiche modalità di verificazione dello stesso, nonché
i profili di responsabilità delle parti che sarebbero state coinvolte. Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente decisione.
L'appello, pertanto, deve ritenersi fondato e conseguentemente deve essere ac- colto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto delle domande di risarci- mento proposte nel primo grado del giudizio.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese pro- cessuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessi-
7
vo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si li- quidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata. In particolare va considerato che nel presente grado di giudizio non è stata svolta attività istruttoria.
Le spese occorse per la CTU vanno poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 Controparte_2
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento proposta nel primo grado del giudizio da Parte_3
[...]
• condanna a restituire, in favore della compagnia di assicura- Controparte_1 zione, gli importi percepiti in virtù di quanto disposto nella sentenza impugnata;
• pone le spese occorse per la CTU a carico di;
Controparte_1
• condanna al pagamento delle spese relative ad entrambi i gra- Controparte_1 di di giudizio, in favore della compagnia di assicurazione appellante, che liqui- da, per il primo grado, in € 1.046,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge e, per il secondo grado, in € 1.700,00 per compensi e in €
360,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capa Vetere, 16.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria del Prete
8