Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 497/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 497/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA F. CAMPANA 36 10125 TORINO presso lo studio dell'avv.
ROSBOCH AMEDEO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CROSETTI MATTEO ( ) C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in VIA DEL SANTO, 30 35123 PADOVA presso lo studio dell'avv. SCIMEMI ETTORE, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. AMHOF DANIELA ( ) e all'avv. C.F._2
GRIGNATI PAOLO ( ) C.F._3
pagina 1 di 17
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma integrale anche in punto spese della sentenza n. 149/2023 del Tribunale di
Milano, Sez. V civile, G.U. dott.ssa Scirpo depositata in data 10 gennaio 2023 e notificata in data 12 gennaio 2023; in via preliminare: sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio sin visto l'esito del procedimento amministrativo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dalla del 20-22 novembre 2019; Controparte_1
nel merito: respingere come infondate tutte le domande formulate dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti di Controparte_1
con atto di citazione del 20 marzo 2020, per Parte_1
le ragioni esposte in atti, mandando assolta l'esponente da ogni pretesa avversaria;
in via istruttoria: senza che ciò importi alcuna inversione dell'onere della prova, ove ritenuto necessario, ammettere alla prova per testi sui seguenti Parte_1
capitoli:
1. Vero che in data 21 maggio 2019 Lei ebbe un colloquio telefonico con il Dott.
all'epoca responsabile monitoraggio crediti di FININT, durante il Persona_1
quale suggerì le possibili linee guida per l'approntamento delle controdeduzioni da inoltrare a a seguito dell'avvio della procedura di Controparte_2
inefficacia della Garanzia del Fondo?
pagina 2 di 17 2. Vero che in data 25 giugno 2019 Lei ebbe un colloquio telefonico con il Dott. Per_2
di Fagagna di FININT, durante il quale cercò di spiegare che l'unica strategia
[...]
possibile per cercare di evitare la delibera di inefficacia della Garanzia, sarebbe stata quella di insistere sul fatto che i dati della richiesta di accesso alla Garanzia con procedura c.d. semplificata, erano stati correttamente calcolati sulla base dell'ultimo bilancio approvato e messo a disposizione da NEWTON, alla data del caricamento della domanda sul Portale?
3. Vero che durante il colloquio telefonico con il Dott. di Fagagna ebbe modo di Per_2
manifestare le Sue perplessità sull'efficacia e la congruità delle diverse argomentazioni Contro utilizzate da FININT nell'ambito delle controdeduzioni già inviate a per tentare di evitare la delibera di inefficacia della Garanzia diretta, come riferito nel Suo report inviato al Dott. responsabile della Sua azienda, con mail dell'8 Persona_3
novembre 2019, che Le si rammostra (doc. 11)?
4. Vero che il c.d. Credit Passport attiene all'attività di elaborazione delle probabilità di default di una società richiedente finanziamenti bancari e che tale attività di assunzione di informazioni nulla ha a che vedere con il calcolo dello scoring per l'accesso al credito agevolato e garantito dal Fondo le cui regole sono, invece, normativamente previste e, in particolare, dalle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le
PMI ex Legge 662/96 vigenti all'epoca dei fatti?
5. Vero che per effettuare il calcolo del c.d. Credit Passport sono utilizzabili informazioni societarie di ogni genere, comprese le bozze dei bilanci, mentre la determinazione dello scoring per l'accesso alla Garanzia del Fondo si deve elaborare necessariamente ed esclusivamente su dati societari certi, veritieri e completi?
Si indica quale teste sui predetti capi:
Sig.ra – domiciliata presso Testimone_1 Parte_1
con sede in Torino, Corso Giulio Cesare, 268; in ogni caso: pagina 3 di 17 con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre C.P.A.,
IVA e rimborso forfettario delle spese al 15%.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, in via preliminare rigettare per le ragioni di cui in atti l'istanza di sospensione del presente giudizio proposta da ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; Parte_1
nel merito in via principale rigettare integralmente per le ragioni di cui in atti tutti i motivi d'appello (primo, secondo, terzo e quarto) formulati da con Parte_1
conseguente integrale conferma, anche in punto spese, della sentenza del Tribunale di
Milano n. 149/2023 pubblicata in data 10 gennaio 2023; in via istruttoria in via principale rigettare integralmente per le ragioni di cui in atti le istanze istruttorie formulate da
Parte_1
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze di prova testimoniale formulate da controparte, ammettere l'esponente a prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che intorno alla metà del mese di ottobre 2019, mentre mi trovavo presso lo studio del Prof. Avv. Ettore Scimemi, assistevo ad una conversazione telefonica tra Contro quest'ultimo e l'allora avvocato di Avv. Marco Baglioni?”
pagina 4 di 17 2) “Vero che nel corso della telefonata di cui al capitolo che precede sentivo che il Prof.
Avv. Ettore Scimemi e l'Avv. Marco Baglioni discutevano in merito alla garanzia concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI al finanziamento di Euro 100.000,00 richiesto da della quale era stata deliberata l'inefficacia dal Parte_2
Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia?”
3) “Vero che nel corso della conversazione telefonica di cui al capitolo 1 che precede sentivo che il Prof. Avv. Ettore Scimemi diceva all'Avv. Marco Baglioni che avrebbe Contro riferito a Banca FI la disponibilità che rappresentava per il tramite dello stesso Avv. Marco Baglioni a supportare Banca FI nelle azioni volte a difendere la validità della garanzia di cui al capitolo 2 che precede?”
4) “Vero che, al termine della telefonata di cui al capitolo 1 che precede, il Prof. Avv.
Ettore Scimemi mi informava che nel corso della medesima telefonata il legale di CDR aveva espresso la disponibilità della propria assistita a coadiuvare e supportare Banca
FI nel difendere la validità della garanzia di cui al capitolo 2 che precede?”
5) “Vero che, sempre intorno alla metà del mese di ottobre 2019, il Prof. Avv. Ettore
Contro
Scimemi mi informava che l'Avv. Marco Baglioni gli aveva comunicato che non intendeva più supportare Banca FI nella difesa della garanzia di cui al capitolo 2 che precede?”
Si indica quale testimone l'Avv. domiciliata in Conegliano Testimone_2
(TV), Via V. Alfieri 1, presso Controparte_1
in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali ed accessori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 5 di 17 Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 149/23, ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria proposta da (da qui anche la Banca) Controparte_1
Contro contro (da qui anche , condannando quest'ultima al Parte_1
pagamento di euro 80.000,00 oltre interessi.
Contro
Il Tribunale, in sintesi, ha ritenuto che la convenuta si fosse resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti sulla base di una Convenzione stipulata con la Banca attrice, avente ad oggetto la gestione di pratiche di finanziamenti concessi ad imprese clienti della Banca e garantite da un Fondo di Garanzia pubblico;
l'inadempimento è stato ravvisato nella non corretta gestione della pratica concernente il finanziamento a tale finanziamento per il quale il Fondo di Garanzia pubblico, Parte_2
dopo l'ammissione con procedura semplificata, aveva deliberato l'inefficacia della garanzia per l'accertata mancanza dei presupposti.
Il Tribunale, ai fini della decisione, ha così ricostruito i fatti:
Contro
Contro
“…emerge che in data 21.06.2017 la presentava a in nome e per conto della
Banca attrice, una richiesta di ammissione alla garanzia diretta prevista dall'art. 2 c.
100 lett. a. della L. 662/1996. È altresì pacifico tra le parti che l'odierna convenuta, in data 3.07.2017, riceveva via mail dalla società una copia del Parte_2
bilancio 2016 della stessa società (doc. 6 attrice) e, in data 4.07.2017, inviava tale copia a parte attrice (cfr doc.7 attrice). Risultano, infatti, agli atti sia la mail inviata in data 30.06.2017 (sempre sub doc.7) dalla Banca (in particolare, dal sig. Persona_2
Contro di Fagagna) a con cui veniva dichiarato che “la posizione in oggetto potrà essere valutata con acquisito il bilancio 2016 definitivo depositato e un Credit Report che lo Contro fattorizzi”, sia la successiva mail in data 4.07.2017, con cui iniziava a trasmettere il bilancio 2016, nonché la risposta in pari data con cui veniva richiesto dall'attrice, per ogni opportuna valutazione, il “bilancio analitico per la riclassifica” (doc. 7 attrice). In data 14.07.2017 il Comitato di Gestione del Fondo deliberava, sulla base della pagina 6 di 17 documentazione trasmessa, la concessione della garanzia per euro 80.000,00, pari all'80% dell'importo del finanziamento (doc. 8 attrice)”.
Il Tribunale ha poi individuato, sulla base dell'interpretazione della Convenzione stipulata fra le parti, qualificata “mandato con procura”, le obbligazioni assunte da CD nei confronti della Banca attrice, rilevando che “All'art. 2 della convenzione in atti, relativamente alle procedure per la richiesta di garanzia, veniva precisato che ON
(successivamente avrebbe assistito la Banca “nella Parte_1
valutazione circa la possibilità di accedere alla Garanzia dell'Ente Garante da parte delle imprese oggetto di possibile finanziamento da parte della Banca stessa;
nell'individuare tutti i documenti necessari o opportuni che devono essere raccolti o prodotti per procedere con la richiesta di accesso alla Garanzia Diretta ovvero il mantenimento della stessa nel tempo in conformità con i requisiti di tempo in tempo
Contro previsti”. Inoltre, si impegnava ad assistere la Banca “nell'individuare e verificare il rispetto di tutti i requisiti necessari per procedere con la richiesta di accesso alla Garanzia Diretta”.
Sulla base di tale ricostruzione il Tribunale ha, quindi, ritenuto che “CDR, in adempimento di tali obbligazioni specificamente assunte con la citata convenzione, una volta ricevuto il “bilancio 2016”, avrebbe dovuto richiedere alla Parte_2
se il bilancio trasmesso fosse stato approvato e, in questo caso, farsi trasmettere
[...]
copia del relativo verbale. Se è infatti vero che la convenuta, per operare correttamente, avrebbe dovuto valutare esclusivamente i bilanci regolarmente depositati, è altrettanto vero che, nella fattispecie in esame, la stessa avrebbe dovuto indagare se il bilancio
2016 trasmessole in data 4.07.2017 fosse stato approvato o se, al contrario, fosse una mera bozza, derivando dalle due diverse ipotesi conseguenze rilevanti al fine dell'ottenimento della concessione della garanzia e, soprattutto, della sua ipotetica pagina 7 di 17 escussione nell'ipotesi di inadempimento della È infatti Parte_2
Contro pacifico in causa che ha lavorato sui bilanci 2014 e 2015, giungendo così alla conclusione che l'importo massimo garantibile non avrebbe superato il 40% del fatturato dedotto dai suddetti bilanci, mentre se avesse lavorato anche sui dati del bilancio 2016 sarebbe pervenuta a diversa conclusione. Si ritiene che non possa valere quale giustificazione dell'operato della convenuta l'affermazione secondo la quale la mancanza del verbale di approvazione del bilancio nella mail con cui le fu allegato, fosse equiparabile all'invio di una mera “bozza” e che, conseguentemente, non se ne dovesse tener conto ai fini dell'istruzione della pratica. CDR prova, infatti, ad attribuire alla la responsabilità dell'omessa comunicazione Parte_2
dell'avvenuta approvazione del bilancio 2016, ritenendo così di andare indenne da ogni responsabilità; in realtà vero è, per contro, che il già menzionato art. 2 della succitata convenzione precisava, come si è visto sopra, il preciso obbligo in capo alla
[...]
di “valutare la possibilità di accedere alla Garanzia dell'Ente Parte_1
Garante da parte delle imprese oggetto di possibile finanziamento da parte della Banca stessa” e, dunque, di “individuare tutti i documenti necessari o opportuni che devono essere raccolti o prodotti per procedere con la richiesta di accesso alla Garanzia
Diretta ovvero il mantenimento della stessa nel tempo in conformità con i requisiti di tempo in tempo previsti” e infine di “individuare e verificare il rispetto di tutti i requisiti necessari per procedere con la richiesta di accesso alla Garanzia Diretta”. In altre parole, era compito della società convenuta accertare l'esistenza di tutti i requisiti Contro necessari per attivare la procedura, cosa che non ha provato, né offerto di provare. Tale attività istruttoria, certamente rientrante tra le obbligazioni di cui alla convenzione, non può essere qualificata, come vorrebbe parte convenuta, “attività di monitoraggio continuo dell'andamento dell'azienda” proprio perché la verifica dello stato del bilancio 2016 non implica un continuo monitoraggio trattandosi di uno specifico accertamento sull'intervenuto deposito. La diligenza adempitiva richiesta al pagina 8 di 17 mandatario, tenuto conto del contratto del 27.4.2016 (art 2 del doc.2) implica la necessità di porre in essere ogni attività che possa assicurare il raggiungimento dello scopo e cioè ottenere l'ammissione alla garanzia diretta come descritta dalle parti. La condotta adempitiva a cui ci si riferisce è esigibile anche tenuto conto dei doc. 6 e 7 nei quali si fa riferimento al bilancio 2016; la necessità di “indagare” sul bilancio 2016 sorge dalla fine di giugno 2017 evidenziando che al mandatario è consentito procedere alla rettifica dei dati e/o delle informazioni erroneamente comunicate (cfr doc.4 attore
Contro art F.6 parte II). Pertanto, è risultata inadempiente alle obbligazioni assunte nella gestione della pratica con conseguente responsabilità della Parte_2
convenuta nei confronti della Banca attrice”.
Il Tribunale ha poi escluso il valore confessorio delle dichiarazioni contenute in un ricorso al Capo dello Stato presentato dalla Banca per ottenere l'annullamento della
Delibera di inefficacia della garanzia “poiché non solo tecnicamente la confessione ha altri presupposti;
si veda in questo senso l'art 2730 c.c. poiché non solo il ricorso è stato redatto da un rappresentante della parte solo in termini procedurali, ma soprattutto poiché il contenuto dello stesso ricorso non esclude la responsabilità contrattuale dedotta”.
Il Tribunale ha infine escluso che ricorressero i presupposti della sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. in relazione al suddetto procedimento amministrativo di ricorso al Capo dello Stato, promosso per ottenere l'annullamento della Delibera di inefficacia della garanzia.
Contro
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di quattro motivi.
La Banca appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione avversaria.
Respinta l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di appello, formulata dalla parte appellante, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi. pagina 9 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi di appello
Contro
Il primo motivo di gravame: sull'asserito inadempimento di
L'appellante censura la sentenza ritenendo che nessun inadempimento possa esserle imputato, avendo essa correttamente effettuato le valutazioni necessarie sulla base dell'ultimo bilancio approvato che, al tempo della richiesta (21.6.2017), risultava essere quello relativo all'esercizio 2015.
La circostanza che sia successivamente emerso che il 5.4.2017, prima della presentazione della domanda di garanzia in data 21.6.2017, la società finanziata avesse approvato il bilancio 2016 (da cui emergevano i dati che avrebbero poi inciso negativamente sulle percentuali previste per la concessione della garanzia), non sarebbe idonea a far ritenere l'appellante responsabile di non aver effettuato le valutazioni dovute, poiché l'approvazione del bilancio 2016, emersa ex post e comunicata al
Registro delle Imprese nel luglio 2017, dopo la concessione della garanzia, era stata Contro implicitamente esclusa dalla società finanziata, che aveva inviato a mere bozze del bilancio 2016 e non un bilancio approvato.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
La ratio della disciplina che prevede la concessione della garanzia con procedura c.d. semplificata a determinate condizioni [l'importo dell'operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) non superi il 40% del fatturato dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato] è quella di consentire l'accesso alla garanzia quando l'esposizione complessiva dell'impresa non supera il limite indicato, desunto dal bilancio quanto più prossimo alla data della richiesta.
Nella premessa della Convenzione stipulata fra le parti del presente giudizio (v. doc. 2 appellata) è stato precisato che, senza svolgere valutazione del merito creditizio né pagina 10 di 17 monitoraggio creditizio, “l'attività (di CDR) si limiterà alla valutazione dei parametri per l'ammissione della domanda di Garanzia Diretta dell'Ente Garante”; nell'art. 5 Contro sono poi elencati gli obblighi assunti da tra i quali vengono indicati la valutazione di ammissibilità e l'istruttoria per la presentazione della richiesta di garanzia.
La valutazione dei parametri per l'ammissione alla garanzia costituiva, quindi, l'oggetto principale dell'accordo.
In punto di fatto, si può rilevare che:
-la stessa appellante riferisce che la società che chiedeva il finanziamento le aveva inviato in data 20.6.2017 (il giorno precedente l'invio della richiesta al Fondo di ammissione alla garanzia con procedura semplificata) “bozza del bilancio 2016 per Contro verificare se rimaniamo o meno in Fascia 1 semplificata su
-dal doc. 6 appellata emerge che la medesima società beneficiaria aveva inviato all'odierna appellante il “bilancio 2016” (e non una bozza come nella precedente mail) in data 3.7.2017
-dal doc. 7 appellata emerge che la Banca aveva richiesto, il 30.6.2017, il bilancio 2016
“definitivo depositato” e CDR, in data 4.7.2017, aveva inviato alla Banca il “bilancio
2016” e il “bilancio in forma estesa”, comunicando che il cp (Credit Report) doveva essere rifatto ex novo.
Contro
Si può, quindi, affermare che vi fosse da parte di la consapevolezza che i dati di bilancio relativi all'ultimo esercizio (2016) erano rilevanti e che la richiesta di accesso alla garanzia dovesse essere formulata sulla base di tali dati, anche, se del caso, comunicando successivamente al Fondo, come era previsto dalla Disposizioni Operative
e come il Tribunale ha correttamente osservato (v. doc. 4 appellata, parte II, F6), i dati rilevanti di cui era venuta a conoscenza dopo la presentazione della richiesta.
CDR, che, in base alla disciplina contrattuale, doveva compiere la verifica della sussistenza dei presupposti per ottenere la garanzia mediante procedura semplificata nell'interesse della Banca qui appellata, avrebbe dovuto, quindi, verificare quale fosse pagina 11 di 17 l'ultimo bilancio approvato e, venuta a conoscenza del bilancio 2016 in data 4.7.2017, avrebbe dovuto verificare se i dati ivi risultanti consentivano l'accesso alla garanzia mediante procedura semplificata, dandone comunicazione al Fondo nel caso di esito negativo della verifica ed evitando così che il successivo 14.7.2017 venisse Deliberata la concessione della garanzia, che poi è stata dichiarata inefficace.
Non essendo stato comunicato al Fondo il dato del superamento del limite dei finanziamenti non ancora rimborsati (risultante dal bilancio 2016), il Fondo ha deliberato, infatti, di concedere la garanzia in data 14.7.2017 (doc. 8 appellata), salvo poi, a seguito dell'escussione e verificato il bilancio 2016, dichiararne l'inefficacia in data 10.7.2019 (doc. 20 appellata), respingendo le osservazioni della Banca [v. doc. 20 cit. “qualora sulla richiesta di ammissione presentata secondo la procedura
"semplificata" il 21/6/2017 il soggetto richiedente avesse riportato, invece del dato relativo al fatturato al 31/12/2015, il dato relativo al fatturato al 31/12/2016
(considerato che il bilancio 2016 risultava approvato il 5/4/2017), il Gestore avrebbe respinto d'ufficio la richiesta rilevando che l'importo complessivo garantito dal Fondo era pari al 42,2% del fatturato 2016. Il suddetto rapporto risultava invece pari al
39,84% del fatturato 2015”].
Il danno della Banca si desume dalle seguenti circostanze.
La Banca ha concesso il finanziamento all'impresa beneficiaria con contratto concluso il
3.8.2017, erogando la somma in data 7.8.2017 (doc. 9 appellata), ed ha risolto il contratto in data 15.11.2018 per il mancato pagamento delle rate da parte dell'impresa finanziata (doc. 10 appellata).
A seguito della dichiarazione di fallimento dell'impresa finanziata, nonostante l'ammissione al passivo, la Banca non ha ottenuto il rimborso della somma finanziata, per incapienza dell'attivo.
pagina 12 di 17 Il secondo motivo di gravame: sul concorso colposo della banca nell'aggravamento del danno subito
L'appellante censura la sentenza per non essersi pronunciata sul concorso colposo della
Banca che dovrebbe ritenersi sussistente per non aver approntato una difesa idonea ad impedire la Delibera di inefficacia della garanzia da parte del Fondo e per non aver tempestivamente impugnato tale Delibera davanti al giudice amministrativo, proponendo soltanto, dopo la scadenza dei termini per impugnare davanti al Tar, un ricorso al Capo dello Stato.
L'appellata replica che, in base alla Convenzione, ricadeva sull'appellante, la quale si sarebbe sottratta anche sotto questo profilo, l'obbligo di adoperarsi per fornire l'assistenza necessaria a tutelare la validità della garanzia e che, in ogni caso, la Banca ha cercato di interloquire con il Fondo per evitare la Delibera di inefficacia, così come si
è attivata con il ricorso al Capo dello Stato, che la stessa appellante considera così rilevante da chiedere la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
In primo luogo, va rilevato che la Banca ha apprestato una propria, posto che, prima della dichiarazione di inefficacia della garanzia, ha proposto le sue controdeduzioni in diritto, che il Fondo non ha accolto.
Si deve, poi, comunque osservare che l'odierna appellante non ha neppure indicato i motivi in diritto che avrebbero ragionevolmente condotto ad un accoglimento del ricorso da parte del giudice amministrativo, e non ha, quindi, dimostrato la rilevanza della mancata proposizione del ricorso al Tar, in luogo del proposto ricorso al Capo dello
Stato.
Il terzo motivo di gravame: le dichiarazioni confessorie della Banca
pagina 13 di 17 L'appellante ritiene che le argomentazioni difensive spese dalla Banca nel ricorso al
Capo dello Stato abbiano contenuto confessorio posto che in tale ricorso la Banca ha sostenuto che:
“i. l'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda di ammissione alla garanzia del Fondo era quello chiuso al 31.12.2015;
ii. alla data di presentazione della domanda di ammissione alla garanzia del fondo (21 giugno 2017) il bilancio relativo all'esercizio 2016 in realtà non era stato effettivamente approvato, in quanto era stato trasmesso a CDR solo “in bozza”;
iii. v'era rispondenza tra i dati di bilancio di e la Parte_2
documentazione relativa agli altri dati con le informazioni fornite dal soggetto richiedente;
iv. CDR (e la Banca) avevano fornito in modo corretto le informazioni a loro disposizione al momento della presentazione della domanda di ammissione (i.e. 21 giugno 2017), non potendo certo pretendersi che venisse trasmesso “come approvato” un bilancio depositato presso il registro delle imprese solo in data 27 luglio 2017, della cui approvazione in data antecedente è pacifico che la Banca non era a conoscenza”.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Le pretese ammissioni sono contenute in un atto non rivolto all'odierna appellante (che non è parte del procedimento davanti al Capo dello Stato) e che non è sottoscritto dalla parte: tali pretese ammissioni non avrebbero, quindi, valore confessorio, ma al più di mero indizio liberamente valutabile (v. Cass. 23809/23; id. 23634/18).
In ogni caso le argomentazioni difensive contenute nel ricorso al Capo dello Stato non possono considerarsi ammissioni di fatti, trattandosi appunto di argomentazioni che, seppure in contraddizione con quelle spese nel presente giudizio, non possono costituire prova di circostanze sfavorevoli all'appellata in contrasto con le risultanze emerse dalle prove acquisite nel presente giudizio. pagina 14 di 17 Il quarto motivo di gravame: sospensione 295 c.p.c.
L'appellante censura la decisione per essersi pronunciata nel merito senza attendere la decisione sul ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dalla Banca qui appellata e avente ad oggetto l'annullamento della Delibera di inefficacia della garanzia, sulla quale si fonda la domanda risarcitoria azionata nel presente giudizio.
L'appellante insiste anche in comparsa conclusionale in tale motivo, chiedendo altresì in via preliminare la sospensione del presente giudizio di appello sino all'esito del procedimento amministrativo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dalla (sebbene questa Corte, alla Controparte_1
prima udienza del 28.6.23 abbia respinto l'istanza ex art. 295 c.p.c. del giudizio di appello, ritenendo insussistenti i presupposti della sospensione per la diversità di parti, anche alla luce della giurisprudenza richiamata dalla stessa parte appellante).
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Sull'istanza preliminare di sospensione del presente giudizio di appello, si può richiamare, la motivazione dell'ordinanza di rigetto già assunta a verbale alla prima udienza.
Sulla censura rivolta sul punto alla sentenza appellata, si può osservare quanto segue.
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, può essere considerato processo pregiudicante ai fini di cui all'art. 295 c.p.c. [v. Cass.
6998/22 “La sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. può essere disposta anche quando il processo pregiudicante venga individuato nella proposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, al quale va riconosciuta, alla luce dell'evoluzione del sistema normativo - di cui sono indici significativi, da un lato, l'art. 69 della l. n. 69 del
2009 (laddove prevede la possibilità, per il Consiglio di Stato chiamato ad esprimere il parere sul ricorso straordinario, di sollevare incidente di costituzionalità ed abolisce la pagina 15 di 17 facoltà del Ministro di discostarsi dal parere dello stesso Consiglio di Stato) e, dall'altro lato, l'art. 112, lett. b), del codice del processo amministrativo (che configura la tutela mediante ottemperanza in relazione alla decisione resa dal giudice amministrativo sul ricorso straordinario) - natura di procedimento giurisdizionale con una marcata connotazione di specialità, in quanto semplificato, in unico grado ed imperniato sul sostanziale assenso delle parti”].
Purtuttavia, la sospensione ex art. 295 c.p.c. non può in nessun caso essere disposta quando tra i due giudizi sussista – come nel caso di specie, v. doc. 26 fascicolo appellata– diversità di parti, secondo quanto precisato dalla stessa pronuncia della S. C. richiamata dalla parte appellante (Cass.30148/22 che, in motivazione, puntualizza che
“il rapporto di pregiudizialità richiesto dalla norma in esame non può configurarsi nelle ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo fare stato nei confronti delle diverse parti dell'altro, non può perciò stesso costituire il necessario antecedente logico giuridico della relativa decisione”).
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, come da nota spese della parte appellata, correttamente redatta sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa: pagina 16 di 17 - dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 3.10.2024
Il Presidente est.
Rossella Milone
pagina 17 di 17