Sentenza 27 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/05/2002, n. 7704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7704 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POR07 704/02 LA CORTE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE simulagion Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 22697/99 Cron. 21393 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. 1581 Rel. Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud.05/02/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. per diritti € 3 0 sul ricorso proposto da: AIM 2002 PALOMBINI ORESTE, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCO DELL'ERBA, che lo difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
PO AN, PO DI, PO LL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BELLUNO 1, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TIRABOSCHI, che li difende, giusta delega inMARIA 2002 atti;
. 170 controricorrenti - -1- avverso la sentenza n. 3518/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 01/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito 1'Avvocato DELL'ERBA Franco, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato FIGLIUZZI Corrado, per delega depositata in udienza, difensore dell'Avv. TIRABOSCHI, dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso, assorbito il 3°. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 19.12.1985 OM RE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma CO EI, PO GI, PO EL e PO LA minore, in persona del curatore speciale- per sentir dichiarare la simulazione assoluta e, quindi, la nullità del contratto di compravendita in data 20.9.1985, con il quale il PO GI ed il coniuge EI CO avevano alienato ai figli EL e LA la nuda proprietà dell'appartamento sito in Roma alla Via Ascari n. 160. L'attore dichiarava di essere creditore di PO GI della complessiva somma di L. 28.460.000, credito da costui non onorato. Si costituivano la TE ed i due figli mentre il PO GI rimaneva contumace. Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 28.2.1990, accoglieva parzialmente la domanda dichiarando che il contratto era simulato, e quindi inefficace nei confronti del OMani, in relazione alla sola quota di proprietà ceduta dal PO. Era proposto appello da PO EL e LA che instavano per il rigetto della domanda, ed altrettanto stato integrato il contraddittorio, siccome Un chiedeva il PO GI nei cui confronti era litisconsorte necessario. Il OM instava per il rigetto. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 4.11- 1.12.1998, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda del OM RE, con la statuizioni di giustizia in ordine alle spese. La Corte di merito, premesso che il OM NI aveva proposto unicamente la domanda intesa a far dichiarare la simulazione assoluta della vendita, ha ritenuto che fossero irrilevanti sia la circostanza dell'effettivo pagamento del prezzo sia l'indagine sulla possibilità degli acquirenti di procurarsi le somme relative. На osservato, inoltre, che la effettiva intenzione dei -coniugi tra i quali erano intervenuti dei dissapori, per cui si era proceduto alla separazione dei beni era stata quella di alienare non fittiziamente la nuda proprietà del bene ai figli;
che era elemento del tutto estraneo alla simulazione l'adempimento da parte degli acquirenti della obbligazione di pagare il prezzo o, in ipotesi, l'eventuale accordo che escludesse del tutto il pagamento in quanto, vertendosi in materia di simulazione assoluta, contava accertare, anche attraverso la presunzione, la mancanza della volontà delle parti di escludere l'effettivo trasferimento del diritto e che tale prova non veniva adeguatamente fornita dagli elementi emersi. Il OM ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria. PO GI, PO LA e PO EL resistono con controricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo motivo il ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione ( art. 360 n. 5 c.p.c. ), violazione e falsa applicazione degli artt. 1470 e segg. c.c., 113, 115 1 116 c.p.c.. Era stata accertato il mancato pagamento del prezzo - nonostante la prova elemento essenziale della vendita contraddittoria e malriuscita dei convenuti di dimostrare il contrario e non vi era la prova dell'incontro dei consensi e, quindi, dagli atti emergevano elementi decisivi per escludere la volontà dell'intento della vendita e ritenere la sussistenza simulatorio sin dall'origine. Nel secondo motivo si deduce insufficienza e contraddittorietà della motivazione ( art. 360 n. 5 c.p.c. ) nella parte in cui la Corte di Appello avrebbe attribuito efficacia ad un negozio giuridico in carenza dei suoi requisiti essenziali;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1470 e segg. 1414 e segg. C.C. e 113, 115 e 116 c.p.c.. Il ricorrente sostiene di aver assolto all'onere della prova in relazione alla dedotta simulazione assoluta vendo dimostrato che il prezzo era rimasto assolutamente estraneo alla pattuizione e che non vi era stato tra le parti passaggio alcuno di danaro. L'affermazione della Corte di Appello circa l'effettiva volontà delle parti in ordine all'effetto traslativo era apodittica, illogica e priva di fondamento. La Corte aveva fatto richiamo a circostanze generiche ed in dimostrate tralasciando quelle effettivamente significative inducenti a ritenere che nessun effetto traslativo, attraverso negozi di nessuna genere, era stato mai voluto. Nel terzo motivo si censura la motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza nella parte in cui la Corte di Appello avrebbe ritenuto sussistente un negozio dissimulato nonostante ne fossero carenti i requisiti di forma e di sostanza e violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e segg. 1325 n. 4, 1350 n. 2, 1418 C.C., 47 e 48 L. n. 49/1913 ( legge notarile ) ' artt. 113, 115 e 116 c.p.c.. Il ricorrente chiarisce che, al di fuori di quello contenente la vendita simulata, non era stato acquisito altro atto idoneo a determinare, per diverso titolo, il trasferimento della proprietà. La Corte di Appello, nell'escludere la rilevanza della determinazione del prezzo e del suo pagamento, aveva sotteso l'esistenza di un atto traslativo a titolo gratuito ed, in particolare, di una donazione, per la tuttavia, mancavano i necessari requisiti di quale, forma ( testimoni ) il che costituiva indice ulteriore della volontà delle parti di escludere ogni trasferimento del bene. L'aver sotteso l'esistenza di un negozio a titolo gratuito comportava che il giudice era incorso nel vizio di ultrapetizione e la violazione dell'art. 1414 c.c. per aver presupposto, in luogo del negozio simulato, un differente efficace negozio radicalmente nullo per difetto di forma. I motivi, essendo intimamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi non sono fondati. Come si ricava agevolmente dalla sua lettura, il fulcro centrale della ratio decidendi della sentenza impugnata si basa si tre considerazioni. La prima è che, trattandosi di domanda di simulazione assoluta, l'attore intendeva escludere ogni effetto traslativo del negozio simulato ( vendita). La seconda è che l'effetto traslativo totalmente negato potesse, tuttavia, verificarsi anche con altro strumento negoziale ("una diversa ricostruzione della volontà negoziale avente, comunque, ad oggetto l'effettivo trasferimento del diritto W secondo le testuali espressioni delle sentenza impugnata). La terza considerazione della Corte di Appello è che, nella prospettiva delle diversa regolamentazione negoziale, non assumono rilievo né la pattuizione né l'effettivo pagamento del prezzo. Ed, in proposito, non può negarsi e la Corte di che,Appello non lo ha neppure implicitamente negato se il prezzo è elemento essenziale della vendita, tale non è qualora il trasferimento sia attuato attraverso uno strumento negoziale diverso dalla vendita. Ineccepibilmente, quindi, la Corte di merito ha escluso non (come erroneamente si ritiene dal ricorrente) la essenzialità dell'elemento prezzo ma ha smentito il Tribunale perché aveva ritenuto che gli elementi emersi, anche e soprattutto in ordine al prezzo 11 costituiscono una adeguata prova della volontà delle parti di procedere solo fittiziamente ad un trasferimento delle nuda proprietà del bene "1 E non vi è dubbio che, trattandosi di simulazione assoluta, la Corte di Appello che non poteva extrapetizione ha incorrere nel vizio di circoscritto il themacorrettamente individuato e probandum nella esclusione assoluta della volontà di trasferire il bene, rispetto alla quale, coerentemente e per rigorosa consequenzialità, si doveva riconoscere la non decisività del prezzo ( pattuizione e/o pagamento). In buona sostanza, bene ha fatto la Corte di Appello a riformare la decisione di primo grado sul rilievo che non basta che l'attore in simulazione assoluta provi, in ipotesi, la inesistenza del prezzo per escludere del tutto l'effetto traslativo. Per quanto concerne il terzo motivo deve osservarsi, in primo luogo, che nella specie non si trattava di accertare la operatività dell'art. 1414 capov c.c. ( tale accertamento era, anzi, escluso proprio dalla prospettazione della simulazione assoluta), per cui vengono in rilievo i requisiti di sostanza e di forma del negozio dissimulato, e che la censura del ricorrente parte dalla premessa che l'assunto della Corte di Appello sottenda necessariamente un negozio dissimulato di donazione. Si tratta di premesse già errate poiché, da un lato, e,tale assunto non è presente nella sentenza censurata dall'altro, esso postula che, una volta simulata (relativamente) la vendita, l'effetto traslativo della proprietà di un bene possa essere voluto (e raggiunto) solo attraverso 10 strumento della donazione e non attraverso altri strumenti negoziali diversi che raggiungano diversamente ed indirettamente tale effetto e per i quali non sono richiesti specifici ed essenziali requisiti di forma diversi da quelli adottati ( basti pensare, per tacer d'altro, alla simulazione solo parziale del prezzo che può realizzare un negotium mixtum cum donatione o ad una donazione del prezzo stesso agli acquirenti da parte di terzi). Quindi, nel caso di specie, la Corte di Appello ben ha ritenuto che l'oggetto della prova non poteva esaurirsi sul prezzo ( pattuito e/o pagato ) ma doveva riguardare l'oggetto proprio delle pretesa attorea e, cioè, la esclusione di qualsiasi effetto traslativo. Inutilmente, perciò sulla base di questi rilievi e dell'ottica decisoria della sentenza impugnata il ricorrente si dilunga in una critica della stessa peraltro totalmente di merito e, quindi, inammissibile in questa sede - volta a dimostrare che il prezzo non - fu voluto dalle parti contraenti né ( poteva essere stato ) pagato dalle parti acquirenti. In definitiva la Corte di Appello ha reso una statuizione logicamente giustificata poiché, combinando la premessa (domanda di simulazione assoluta) e la possibilità che l'effetto traslativo possa verificarsi anche con altri strumenti negoziali, è giunta alla decisiva conclusione della irrilevanza dell'elemento del prezzo. Ma, ad ogni buon conto e per completezza di motivazione, torna utile una ulteriore riflessione. Il terzo motivo è soprattutto fondato sull'assunto che della nullità della donazione ( asseritamente supposta dalla Corte di Appello ) per difetto di forma. Si tratta di una circostanza che non solo è estranea alla materia di causa ma che è assolutamente incontrollabile in base agli atti di causa, il che pone nel nulla la premessa logica della censura e ne vanifica la portata. E', infine, del tutto ovvio che non sussiste il pur T 2 0 0 denunciato vizio di ultrapetizione atteso che la Corte • di Appello non ha accertato neppure implicitamente la 100T037/29/11 sussistenza di una donazione tra le parti contraenti. задр450T 3091 Sussistono, a parere del Collegio, giusti motivi per TOT 160,10 compensazione delle spese tra le disporre la totale parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese tra le parti. Così deciso in Roma addi 5 febbraio 2002 nella camera di Consiglio delle seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE Il Consigliere estensore Ариновки IL CANCELLIERE CT Francesco Catania