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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/10/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 656 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv.ti Umberto Ferrato e Franceso Muscari Tomaioli) Pt_1 appellante
E
(avv. Nicola Venier) Controparte_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Opposizione a verbale di accertamento e all'iscrizione alla gestione assicurativa dei coltivatori diretti.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 9.2.2022 al tribunale di Paola, ha Controparte_1 contestato le risultanze dell'accertamento ispettivo dell'11.1.2021 in base al quale l' lo aveva iscritto alla gestione assicurativa dei coltivatori diretti, disconoscendo Pt_1 con effetto retroattivo, sin dal 1.10.2015, la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Pag. 1 di 3 2. Il tribunale ha accolto l'azione di accertamento negativo proposta e ha annullato il provvedimento impugnato, perché ha ritenuto che l' non abbia dato Pt_1 prova di tutti i requisiti necessari per attribuire al ricorrente, a fini contributivi, la qualifica di coltivatore diretto.
3. L' appella la sentenza per due ordini di motivi. Col primo, censura la Pt_1 valutazione del tribunale perché invece sostiene di aver dato prova di quei requisiti. Con il secondo motivo, addebita al tribunale di aver trascurato che il credito contributivo scaturente dall'impugnato accertamento ispettivo era stato azionato con un avviso di addebito, notificato il 5.12.2022, che il ricorrente non aveva però opposto e ciò aveva determinato il venir meno dell'interesse all'impugnazione dell'accertamento sotteso a quello stesso avviso di addebito.
4. Nella resistenza dell'appellato, che ha chiesto il rigetto dell''impugnazione assumendola infondata, il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note depositate dalle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello va accolto.
6. Si rileva fondato ed assorbente il secondo motivo di impugnazione, siccome dianzi sintetizzato, perché, d'accordo con l' appellante, deve in effetti Pt_2 riconoscersi, in base all'insegnamento invalso nella giurisprudenza di legittimità, che la mancata opposizione, nel termine perentorio previsto dall'art. 24, c. 5, del d.lgs. n.
46/1999, dell'avviso di addebito (parificato alla cartella esattoriale dall'art. 30, c. 14, del d.l. n. 78/2010) con cui sono stati azionati i crediti contributivi scaturenti dal verbale di accertamento previamente impugnato (a) rende definitivi quegli stessi crediti e (b) determina il venir meno dell'interesse alla definizione dell'azione di accertamento negativo proposta in precedenza1.
Pag. 2 di 3 7. Alle motivazioni di quell'insegnamento giurisprudenziale è dunque sufficiente fare rimando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per pervenire alla conclusione che, nel caso di specie, l'incontestata mancata opposizione all'avviso di addebito notificato al ricorrente in corso di causa: a) ha consolidato la pretesa contributiva che l' ha azionato dopo averlo iscritto a fini contributivi alla gestione Pt_1 assicurativa dei coltivatori diretti;
b) e ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse all'azione che egli aveva proposto per contestare quell'iscrizione.
8. Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al valore indeterminato della controversia e ai vigenti parametri dettati dal DM Giustizia
n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1 depositato il 12.6.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro,
n. 307/24, pubblicata in data 9.5.2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
Controparte_1
2. Condanna l'appellata a rifondere all' le spese di lite che liquida in € 2.700 Pt_1 euro per il primo grado e in € 3.000 per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 22/09/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
agire nel precedente giudizio di accertamento negativo del credito - nella specie opposizione avverso la nota di variazione della posizione assicurativa territoriale (cd. p.a.t.) - perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in precedenza””.
Pag. 3 di 3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 6753/2020: “La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo, perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo”. Cass. 6199/2024: “La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 656 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv.ti Umberto Ferrato e Franceso Muscari Tomaioli) Pt_1 appellante
E
(avv. Nicola Venier) Controparte_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Opposizione a verbale di accertamento e all'iscrizione alla gestione assicurativa dei coltivatori diretti.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 9.2.2022 al tribunale di Paola, ha Controparte_1 contestato le risultanze dell'accertamento ispettivo dell'11.1.2021 in base al quale l' lo aveva iscritto alla gestione assicurativa dei coltivatori diretti, disconoscendo Pt_1 con effetto retroattivo, sin dal 1.10.2015, la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Pag. 1 di 3 2. Il tribunale ha accolto l'azione di accertamento negativo proposta e ha annullato il provvedimento impugnato, perché ha ritenuto che l' non abbia dato Pt_1 prova di tutti i requisiti necessari per attribuire al ricorrente, a fini contributivi, la qualifica di coltivatore diretto.
3. L' appella la sentenza per due ordini di motivi. Col primo, censura la Pt_1 valutazione del tribunale perché invece sostiene di aver dato prova di quei requisiti. Con il secondo motivo, addebita al tribunale di aver trascurato che il credito contributivo scaturente dall'impugnato accertamento ispettivo era stato azionato con un avviso di addebito, notificato il 5.12.2022, che il ricorrente non aveva però opposto e ciò aveva determinato il venir meno dell'interesse all'impugnazione dell'accertamento sotteso a quello stesso avviso di addebito.
4. Nella resistenza dell'appellato, che ha chiesto il rigetto dell''impugnazione assumendola infondata, il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note depositate dalle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello va accolto.
6. Si rileva fondato ed assorbente il secondo motivo di impugnazione, siccome dianzi sintetizzato, perché, d'accordo con l' appellante, deve in effetti Pt_2 riconoscersi, in base all'insegnamento invalso nella giurisprudenza di legittimità, che la mancata opposizione, nel termine perentorio previsto dall'art. 24, c. 5, del d.lgs. n.
46/1999, dell'avviso di addebito (parificato alla cartella esattoriale dall'art. 30, c. 14, del d.l. n. 78/2010) con cui sono stati azionati i crediti contributivi scaturenti dal verbale di accertamento previamente impugnato (a) rende definitivi quegli stessi crediti e (b) determina il venir meno dell'interesse alla definizione dell'azione di accertamento negativo proposta in precedenza1.
Pag. 2 di 3 7. Alle motivazioni di quell'insegnamento giurisprudenziale è dunque sufficiente fare rimando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per pervenire alla conclusione che, nel caso di specie, l'incontestata mancata opposizione all'avviso di addebito notificato al ricorrente in corso di causa: a) ha consolidato la pretesa contributiva che l' ha azionato dopo averlo iscritto a fini contributivi alla gestione Pt_1 assicurativa dei coltivatori diretti;
b) e ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse all'azione che egli aveva proposto per contestare quell'iscrizione.
8. Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al valore indeterminato della controversia e ai vigenti parametri dettati dal DM Giustizia
n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1 depositato il 12.6.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro,
n. 307/24, pubblicata in data 9.5.2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
Controparte_1
2. Condanna l'appellata a rifondere all' le spese di lite che liquida in € 2.700 Pt_1 euro per il primo grado e in € 3.000 per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 22/09/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
agire nel precedente giudizio di accertamento negativo del credito - nella specie opposizione avverso la nota di variazione della posizione assicurativa territoriale (cd. p.a.t.) - perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in precedenza””.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 6753/2020: “La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo, perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo”. Cass. 6199/2024: “La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad