Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 06/11/2024, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9602/2022 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. MONETTI Parte_1
FRANCESCO come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/05/2022 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato quale cuoco responsabile della cucina del pub
“ ”, sito in Napoli alla via San Giovanni Maggiore Pignatelli 1/d, CP_1 alle dipendenze delle due società della famiglia (entrambe con sede CP_2
a Napoli in via Giuseppe Orsi, 13), che, senza soluzione di continuità, si sono succedute nella titolarità dell'azienda; in particolare, dal 1° aprile 2009 all'8 giugno 2015 ha prestato servizio alle dipendenze di
[...]
(oggi ), dal 9 giugno Controparte_3 Controparte_4
2015 al 30 settembre 2019 alle dipendenze della convenuta società, osservando i seguenti orari di lavoro: dal Martedì al Giovedì e la Domenica dalle 18:00 alle 2:30; il Venerdì e Sabato dalle 18: 00 alle 3:30; Sabato dalle
18:00 alle 3:30. Il ricorrente deduceva di essere stato correttamente inquadrato al Livello 5 del CCNL di settore, ma di aver ricevuto una retribuzione non parametrata all'effettiva quantità di lavoro prestato in ragione dell'orario di lavoro immutatamente osservato nel corso del rapporto di lavoro;
lamentava, inoltre, di non aver ricevuto la retribuzione per gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro, da giugno 2019 fino alla cessazione intervenuta il 30.9.2019, quando l'istante, insieme agli altri
non aveva, infine, mai percepito il corrispettivo né dei ratei 13ma e 14ma per l'anno 2019, né del T.F.R. dovutogli oltre che per la fase del rapporto alle dipendenze della convenuta, anche per quella alle dipendenze di (oggi CP_3 [...]
), nulla avendo a tale titolo percepito al passaggio Controparte_4 dell'azienda (comprensiva del personale addettovi) da alla CP_3 convenuta. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per le causali esposte, a percepire le mensilità retributive di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019, nonché la 14 mensilità maturata a giugno 2019, ed inoltre i ratei 13ma e 14ma mensilità maturati nell'anno 2019, oltre al trattamento di fine rapporto dalla data di assunzione alle dipendenze della a quella di Controparte_5 cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di 2) Per CP_1
l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 29.431,77, di cui €17.888,18 per TFR - ovvero della diversa somma meglio vista dall'adito Giudicante, e determinata in corso di causa, anche a mezzo CTU, ex artt. 1223 e 1226 c.c. -, sempre oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato;
3) Condannare la convenuta al versamento dei conseguenti contributi previdenziali. 4)
Condannare la convenuta al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del difensore anticipatario, ex art. 93 c.p.c.”. Rilevata la ritualità della notifica, parte resistente non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Istruita la causa, all'udienza del 20/04/2023 veniva disposto il libero interrogatorio del ricorrente, il quale confermava integralmente il contenuto del ricorso. All'udienza del 12/10/2023 il teste riferiva: “sono la Testimone_1 nuora del ricorrente. Sono stata presso il sito in via CP_6
Giovanni Maggiore nei pressi dell'Università Orientale. Spesso andavo al Pub in quanto andavo a prendere mio suocero. Preciso che mi recavo con mio marito presso il pub a volte andavo a prendere mio suocero a volte a cenare presso il pub specie quando organizzavano le serate. Andavo la sera. Mio suocero ha lavorato per dieci anni presso il pub dall'anno 2009 all'anno 2019. Sin da subito ovvero già a partire dall'anno 2009 ho iniziato a frequentare il pub in questione anche perché all'epoca abitavo nei pressi del pub ovvero in via Sapienza. Frequentavo il pub tre-quattro volte a settimana solitamente andavo a prendere mio suocero con mio marito. Mio suocero finiva intorno alle 2,30 del mattino e nel fine settimana anche alle 3,00 del mattino, specie quando organizzavano le serate. Un paio di volte al mese in occasione delle serate andavo con mio marito a cenare presso il pub. Mio suocero era cuoco. Ed era l'unico cuoco, poi c'era un ragazzo che lo aiutava. Qualche volta sono entrata all'interno della cucina del pub e ho visto mio suocero e un aiutante. Non ricordo quanti camerieri avesse il pub che era abbastanza grande e aveva spazio solo all'interno. Era una sala abbastanza grande e in fondo c'era la cucina e a destra il bancone del bar. Era un'unica sala grande divisa da pannelli. Preciso che erano due sale. Mio suocero iniziava a lavorare alle 18,00, tanto mi è stato riferito da mio suocero a volte l'ho accompagnato con mio marito. Sono casalinga e non ho mai lavorato. A volte andava a passeggio con mio figlio piccolo in zona. Mio suocero lavorava sei giorni su sette con il giorno libero di lunedì. Giorno di chiusura del pub. Mio suocero ha lavorato fino al mese di settembre dell'anno 2019, allorquando si recò sul luogo di lavoro e trovò il locale chiuso e la serratura cambiata. Il locale non ha più riaperto. Era l'unico cuoco. Gli orari di apertura e chiusura del pub erano i seguenti: dal martedì al giovedì dalle ore 18,00 8 apertura) fino alle ore 2,30 del mattino. Nei fine settimana il pub chiudeva dopo, dipendeva dalla serata, intorno alle 3,00- 3,30 del mattino era pub molto frequentato. Ho visto il titolare del locale che, se non sbaglio, si chiama a fine serata alle Parte_2 ore 2,30 del mattino allorquando veniva a prelevare i soldi. Alla cassa c'era il sig. che era un dipendente della convenuta. Se ben ricordo i Pt_3 camerieri era 4/5. All'epoca spesso stavo a casa di mia suocera che abitava al Vico Limoncello che si trova nei pressi del pub. Preciso che la sua abitazione dista dal pub circa 20 minuti a piedi. Le direttive le dava il sig.
, poi i dipendenti si gestivano da soli. Vedevo il titolare dare CP_2 direttive a mio suocero quando veniva a prelevare i soldi intorno alle ore 2,30 del mattino”. All'udienza del 08/02/2024 veniva escusso il teste , il quale Testimone_2 dichiarava: “Conosco il ricorrente in quanto era cuoco del locale ed io ero assidua frequentatrice. Il Pub si trova in via san CP_1
Giovanni maggiore Pignatelli, nelle vicinanze della mia abitazione e ho iniziato a frequentare il pub nell'anno 2008. Ho frequentato il pub fino alla chiusura nel 2019. Frequentavo il pub nel fine settimana ovvero venerdì sabato e domenica. Avevo amiche che lavoravano presso il pub. Ha sempre mantenuto la stessa insegna il pub. Il ricorrente ha iniziato a lavorare nel
2008 e ha lavorato fino alla chiusura. Svolgeva mansioni di cuoco. Sono a conoscenza di ciò in quanto avendo delle amiche che lavoravano presso il pub capitava che a volte entravo in cucina per salutare la mia amica che svolgeva mansioni di aiuto cuoco e vedevo il ricorrente. In cucina c'era il ricorrente e la mia amica domenica con mansioni di aiuto cuoco. Andavo solitamente in serata intorno alle 9,00-9,30, andavo con amici e mediamente mi trattenevo nel fine settimana andavo verso le 11,00 mangiavo un panino e mi trattenevo fino alle 2,30-3,00 era aperto fino alle 3,00 del mattino il locale aveva due sale dislocate su due livelli la prima sala era formata dal bancone del bar poi c'era la seconda sala adibita a chi volesse consumare il panino e in fondo vi era la cucina. Grosso modo vi erano una 15 di tavoli. Il pub nell'anno 2019 ha chiuso ma non ricordo il periodo. Posso riferire di aver visto il ricorrente lavorare fino alla chiusura. Il gestore del locale era il sig. era lui che dava CP_7 CP_8 le direttive ai dipendenti e organizzava i tavoli. Durante la settimana c'era il ricorrente e nel fine settimana c'era un aumento del personale che si aggirava intorno alle sei unità. Il lunedì era giorno di chiusura;
durante la settimana il locale chiudeva intorno alle 24,00, ma io andavo via per cui non so riferire con precisione. Durante la settimana andavo per le 9.00 e uscivo intorno alle ore 11,00. Di solito il locale apriva intorno alle 17,00- 17,30 perché vedevo i fornitori che scaricavano la merce, li vedevo perché a quell'ora rientravo dall'università ed inoltre la mia abitazione da un balcone affaccia su via Pignatelli ove si trova il locale. All'interno del locale si ballava si organizzava il karaoke e feste di laurea e compleanni. Il proprietario era il sig. che spesso veniva al locale nel Parte_2 fine settimana eravamo una famiglia e ci conoscevamo tutti”. Alla stessa udienza il teste rilasciava le seguenti dichiarazioni: “ho Testimone_3 conosciuto il ricorrente nell'anno 2010, allorquando ho iniziato a frequentare il pub sito in via san Giovanni Maggiore a CP_1
Pignatelli; abito in zona a San Biagio dei librai adiacente piazzetta Nilo. Il gestore del pub era un amico, di Vedevo poco il titolare che CP_7 CP_8 solitamente veniva nel we quando c'era più affluenza o la sera a prelevare i soldi. Ho frequentato il pub tutti i giorni fino alla chiusura nel 2019, non ricordo di preciso il mese, credo dopo l'estate. Avevo delle amiche che lavoravano, oltre ad essere cliente sono diventato amico del personale e del gestore. Il gestore già lo conoscevo prima eravamo amici di quartiere perché abitava in zona. Il lunedì era il giorno di chiusura. Andavo la sera verso le 22,00 durante la settimana nel fine settimana andavo intorno alle 20,00. Il pub apriva alle 17,30 quando venivano i fornitori a scaricare e chiudeva durante la settimana intorno alle ore 1,30-2,00 il fine settimana anche alle 4,00 del mattino;
c'era anche la musica. La sala era grande c'era una sala esterna quella del pub e poi una sala interna dove si mangiava vedevamo anche le partite del Napoli. Durante la settimana non andavo a mangiare il panino ma per altri motivi era amico del gestore. Il fine settimana mangiavo il panino durante la settimana lavorava una sola ragazza nel fine settimana lavoravano anche 4/5 ragazzi. Il ricorrente era cuoco;
a volte aveva un aiuto era una ragazza, per lo più era solo. Preparava panini patatine quello che offre un pub. Il ricorrente era presente dall'apertura fino alla chiusura del pub lo vedevo sempre. L'insegna del locale è sta sempre qualche festa è stata CP_1 organizzata si organizzavano il mercoledì le feste Erasmus. Finivano tardi anche alle 5”. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Il ricorso è fondato e va accolto. Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico. Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Ed invero, le allegazioni attoree hanno trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali rese, risultate credibili per la loro natura dettagliata, coerente e priva di contraddizioni.
In relazione al periodo oggetto del presente giudizio, tutti i testi di parte ricorrente escussi hanno riferito, senza alcuna incertezza, che il rapporto di lavoro dell'istante con la resistente ha avuto inizio sin dal mese di aprile 2009 ed è terminato nel settembre del 2019. Pertanto, alla luce delle testimonianze rese, risulta confermata la circostanza, seppur già pacifica, poiché documentalmente provata (cfr. buste paga e CUD depositati da parte ricorrente), che il ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa con i caratteri della subordinazione (continuità delle mansioni, dipendenza dal potere gerarchico del datore di lavoro, sig.
, fissità della retribuzione, necessaria osservanza di un Parte_2 orario) presso la resistente senza soluzione di continuità, dapprima presso la
Opera srl e poi per la per i periodi sopra indicati. CP_1
In particolare, la teste riferiva:” Mio suocero ha lavorato Testimone_1 per dieci anni presso il pub dall'anno 2009 all'anno 2019… Mio suocero era cuoco. Ed era l'unico cuoco, poi c'era un ragazzo che lo aiutava… Le direttive le dava il sig. , poi i dipendenti si gestivano da soli. Vedevo CP_2 il titolare dare direttive a mio suocero quando veniva a prelevare i soldi intorno alle ore 2,30 del mattino”; il teste dichiarava che “Il Testimone_2 ricorrente ha iniziato a lavorare nel 2008 e ha lavorato fino alla chiusura. Svolgeva mansioni di cuoco… Il proprietario era il sig. ” Parte_2 ed infine, anche il sig. confermava che “Il ricorrente era Testimone_3 cuoco”. Risultano inoltre confermate anche gli orari indicati in ricorso. Ed invero, tutti i testimoni hanno confermato che il ricorrente lavorava sei giorni su sette alla settimana e l'orario di lavoro osservato andava dalle ore 17:30 circa sino alle 2 o, come avveniva nei fine settimana, sino alle 3 del mattino. Nello specifico, la teste riferiva che “Mio Testimone_1 suocero finiva intorno alle 2,30 del mattino e nel fine settimana anche alle 3,00 del mattino… Gli orari di apertura e chiusura del pub erano i seguenti: dal martedì al giovedì dalle ore 18,00 8 apertura) fino alle ore 2,30 del mattino. Nei fine settimana il pub chiudeva dopo, dipendeva dalla serata, intorno alle 3,00- 3,30 del mattino… Mio suocero lavorava sei giorni su sette con il giorno libero di lunedì”; anche la testimone Testimone_2 confermava che: “Di solito il locale apriva intorno alle 17,00-17,30 perché vedevo i fornitori che scaricavano la merce” ed infine, il Testimone_3 riferiva: Il pub apriva alle 17,30 quando venivano i fornitori a scaricare e chiudeva durante la settimana intorno alle ore 1,30-2,00 il fine settimana anche alle 4,00 del mattino… Il ricorrente era presente dall'apertura fino alla chiusura del pub lo vedevo sempre”. In conclusione, una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione. Tanto non è stato fatto, alla luce della contumacia della convenuta. Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente e quali differenze retributive dovute, della complessiva somma di euro 29.431,77, di cui euro 17.888,18 per TFR, dovendosi condividere i conteggi depositati a cura di parte ricorrente di cui sopra si è detto in quanto corretti e privi di errori contabili. Né del resto i detti conteggi sono stati specificatamente contestati dalla resistente, stante l'opzione in termini di contumacia. Circa gli accessori sui crediti riconosciuti, la resistente deve essere condannata al pagamento degli interessi legali e di quanto dovuto a titolo di svalutazione monetaria calcolata secondo indici ISTAT e dalla maturazione delle poste creditorie, così come indicate nel conteggio allegato al ricorso, al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il sig.
e la resistente per i periodi indicati in ricorso e, per Parte_1
l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 29.431,77, di cui euro 17.888,18 per TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
b) condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidando in complessivi euro 3.500,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge con distrazione. c) Si comunichi
Così deciso in data 06/11/2024. il Giudice Dott. Manuela Montuori