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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2024, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3310 del 2016 - Pag. 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3310 del 2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Appello avverso sentenze giudice di pace” e vertente TRA
C.F. parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
MARITTIMA in data 04.07.1968 e , C.F. parte Parte_2 C.F._2 nata a [...] in data [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LEONE
CARMELA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellante – E
, C.F. , parte nata a CASTROVILLARI (CS) in [...] CP_1 C.F._3
21.11.33 e , C.F. parte nata a COSENZA in [...] Controparte_2 C.F._4
5.6.67, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. D'ALBA VINCENZO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellata –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni nel giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 1.12.14,
e hanno convenuto in giudizio gli odierni Parte_1 Parte_2 appellati. La difesa dei primi ha allegato che:
- e sono proprietari dell'immobile sito in Controparte_3 Parte_1
Trebisacce alla via Alfredo Lutri n. 125 (contraddistinto al foglio mappale 20, part. 188 sub 25), in forza del rogito vergato dal notaio in data 16.02.1988 (rep.10593, Per_1 racc. 2437);
- L'appartamento di proprietà degli istanti, posto al piano quarto di un complesso edilizio di cinque piani, presenta al soffitto del locale bagno e della camera ad esso adiacente macchie di umidità, per le infiltrazioni di acque luride e maleodoranti;
- I vani interessati dalle infiltrazioni sono sottostanti l'unità immobiliare abitata e di proprietà dei convenuti, ubicata al quinto piano dello stesso stabile;
- Considerati i danni subiti ed il comportamento disinteressato dei convenuti, gli attori conferivano incarico all'ing. al fine di accertare la presenza di macchie di Pt_3 umidità, determinarne la natura, l'entità e le cause, con l'indicazione degli interventi necessari al ripristino delle opere e dei relativi costi;
- In data 09.11.13 il tecnico incaricato effettuava un sopralluogo presso l'immobile per prendere visione dello stato dei luoghi ed effettuare le ricognizioni del caso, al fine di redigere la relazione tecnica, comprensiva di produzione fotografica;
R.G. n. 3310 del 2016 - Pag. 2 di 10
- Di fatto il c.t.p. constatava in bagno e nella camera adiacente la presenza di macchie di umidità localizzate e concentrate nella porzione di soffitto soprastante il vaso sanitario in corrispondenza dell'incolonnamento alla colonna verticale di scarico;
- Tali perdite determinavano la progressiva formazione di incrostazioni, con conseguente rigonfiamento della pittura e conseguente progressivo distacco dell'intonaco;
- La natura delle macchie e la localizzazione concentrata portavano ad escludere che la causa fosse da attribuire ad umidità da condensa o da infiltrazioni esterne di acqua piovana e a concludere che la causa del danno fosse da rinvenire nella “perdita dalle tubazioni di raccordo che collegano i sifoni dei singoli apparecchi alla colonna verticale di scarico in uso ai convenuti”, con conseguente inutilizzabilità di entrambe le stanze, per il distacco parziale degli intonaci e delle tinte murarie, nonché pericoloso utilizzo dell'impianto elettrico;
- Ad oggi nessuna iniziativa è stata presa dai convenuti per ovviare alla situazione descritta e ciò nonostante le molteplici richieste in tal senso, tanto che il fenomeno si presentava nella sua forma più accentuata anche nel mese di marzo del 2014;
- Invero, il mancato intervento da parte dei convenuti e diretto al ripristino delle tubature, nonostante le molteplici richieste, ha fatto sì che le infiltrazioni di acqua si estendessero anche all'appartamento della defunta , sorella della odierna istante, Persona_2 unica erede e oggi proprietaria;
- Per ovviare ai pregiudizi e ai disagi subiti dagli istanti, si rende necessaria l'esecuzione di interventi diretti al ripristino sai del soffitto sia delle strutture murarie, degli intonaci, delle pitturazioni e dell'impianto elettrico dell'unità immobiliare. Per cui il costo dei lavori riparatori in € 1.258,30;
- Tale incresciosa situazione si protrae ormai da tempo ed il denunziato fenomeno si accentua ogni qual volta vi è un uso frequente dei sanitari posti nell'appartamento dei convenuti;
- I signori e sono stati costretti a stendere dei teli in plastica adiacenti al Pt_1 Pt_2 soffitto per contenere il gocciolamento;
- Il diritto di godimento dell'immobile risulta oltremodo compromesso a causa del descritto fenomeno, limitando il diritto di proprietà degli attori;
- La fattispecie rientra nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.. E anche lo stress e gli stati di ansia di cui soffre la risultano fonti di danno autonomamente Pt_1 tutelabili e conseguenti alle condizioni insalubri in cui parte attrice è costretta a vivere da tempo;
Tanto premesso, e hanno concluso Parte_1 Parte_2 chiedendo all'adito Tribunale di: a. Preliminarmente, accertare la responsabilità dei convenuti, in ordine ai fatti di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro
1.258,30, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, oltre interessi e rivalutazione;
b. Condannare, altresì, i convenuti al pagamento della somma di euro 3.000,00, per tutti i danni non patrimoniali patiti da parte attrice a causa del descritto fenomeno ovvero condannarli a quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa e sempre nei limiti della competenza del giudice adito;
c. Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c. ;
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.12.14, si sono costituiti
[...]
e . La loro difesa ha dedotto che: CP_1 Controparte_2
- Si contesta fermamente quanto dedotto e richiesto nell'atto introduttivo, eccependo e deducendo una diversa ricostruzione dei fatti.
- E, invero, con raccomandata del 23.12.2011 – a firma dell'avv. Capparelli – gli attori comunicavano ai convenuti che, da qualche mese, erano in atto infiltrazioni nel soffitto R.G. n. 3310 del 2016 - Pag. 3 di 10
del loro vano destinato a bagno e che il conseguente danno era stato quantificato in
€500,00 da apposita perizia. Con raccomandata del 19.01.2012 il comunicò che CP_2 aveva provveduto ad incaricare un idraulico di sua fiducia di effettuare i lavori necessari, pregandolo di comunicargli la spesa per rifare la pitturazione, esprimendo comunque meraviglia che venissero chiesti euro 500,00 per appena 6-8 mq di pitturazione dell'intero bagno;
- Il fece eseguire dalla ditta AM CO di Trebisacce i lavori di sostituzione CP_2 dei tubi del bagno, pur avendo rilevato che “solo uno dei tubi si era lesionato e dallo stesso fuoriusciva qualche goccia di acqua”. Terminati i lavori, il si preoccupò CP_2 di informare l'amministratore condominiale a suo tempo reso edotto dai Parte_4
FE TI delle dette infiltrazioni, ribadendo la sua disponibilità a provvedere al pagamento di quanto necessario per ritocchi all'intonaco del soffitto e per la relativa pitturazione;
- Poiché gli attori insistevano nella richiesta di pagamento di € 500,00, amministratore interpose i suoi buoni uffici, sicchè l'importo venne di comune accordo ridotto a
€300,00, senza tuttavia che il D'SO potesse prendere visione di tali macchie di umidità poiché gli attori gli negarono la possibilità di accesso al loro appartamento;
- Il versò al l'importo concordato di € 300,00 a mezzo bonifico bancario CP_2 Pt_2 del 13.8.12 sul conto acceso presso l'UBI Banca Carime di Trebisacce, con la causale
“reintegro definitivo vostri danni”. Il , poi, informò il di aver Pt_2 Pt_4 effettivamente ricevuto i 300,00 euro e che, per eseguire i lavori di pitturazione, avrebbe dato incarico a tal Sembrava fosse tutto finito, ma in realtà non fu così; Per_3
- nel marzo 2013 il nuovo amministratore condominiale – avv. -, Controparte_4 chiamato dai coniugi , effettuò nell'abitazione di questi ultimi due sopralluoghi. Pt_2
Durante il primo, verificò che non vi erano macchie o distacchi di intonaco al soffitto, ma solo “una microscopica macchia di vecchia umidità in un muro del loro bagno”. Durante il secondo accesso, invece, avvenuto a distanza di circa 2 settimane, aveva constatato che i “avevano attaccato al soffitto un telo opaco”, destando stupore Pt_2 nella che, pochi giorni prima, aveva notato che al soffitto né vi erano macchie di CP_4 umidità né distacchi di intonaco. La stessa consigliò i di far accedere il nel loro vano bagno, ma CP_4 Pt_2 CP_2 costoro risposero che il mai avrebbe messo piede nel loro appartamento;
CP_2
- da quanto accertato dall'avv. al non è stato arduo desumere che si CP_4 CP_2 trattava della vecchia infiltrazione umidità risalente al 2011 (non poteva essere diversamente, perché i tubi del bagno erano stati sostituiti) e che il non aveva Pt_2 provveduto a far effettuare quei lavori, pur essendogli stato pagato il relativo importo;
- conferma di tale sospetto si rinviene nella successiva missiva dell'avv. Calabrò (legale di parte attrice;
missiva spedita il 31.05.2013) dove si faceva riferimento a “fenomeni di umidità da vari anni esistenti”, nonché dal persistente diniego -rivolto al - di CP_2 accedere al locale asseritamente danneggiato, per valutare se i lavori pagati al Pt_2 fossero stati effettuati;
- Per quel che concerne i danni non patrimoniali -relativi alla persona della – mai Pt_1 prima prospettati, tali danni non hanno alcun nesso eziologico con un fenomeno di infiltrazioni di umidità irrisoria entità e prontamente all'epoca risolto;
Ciò posto, le parti convenute in primo grado hanno concluso chiedendo al Tribunale adito:
1. Il rigetto delle domande attoree perché infondate;
2. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo;
3. Oltre risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. Espletata l'istruttoria per mezzo di interrogatorio formale degli attori, escussione dei testi indicati dalle parti nonché ispezione dei luoghi di causa da parte dello stesso g.d.p., con sentenza n. R.G. n. 3310 del 2016 - Pag. 4 di 10
594 del 30.09.16 il giudice di prime cure ha rigettato la domanda degli attori, compensando le spese di lite.
2. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni nel giudizio di secondo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, spedito in data 26.11.16 e depositato in data
1.12.16, e hanno proposto appello avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza del giudice di prime cure, per i seguenti motivi:
- “errata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure”. Quanto al primo punto, relativo alla inidoneità della prova che sarebbe stata offerta da parte attrice in ordine alla attualità delle infiltrazioni d'acqua o di umidità nella unità immobiliare di proprietà degli istanti, proveniente dall'appartamento sovrastante, si osserva quanto segue.
Il petitum e la causa petendi dell'azione attengono ad un risarcimento del danno da infiltrazioni patite nell'anno 2013 e causate da una perdita proveniente dall'appartamento sovrastante. Ed è tale periodo che occorre prendere in considerazione: il giudizio attiene ad un evento specifico occorso all'incirca nella primavera del 2013. L'istruttoria di primo grado ha ampiamente confermato la domanda di parte attrice, in termini di an e di quantum. In primis, l'interrogatorio formale reso dai coniugi e ha pienamente Pt_1 Pt_2 confermato i fatti per come prospettati nell'atto di citazione. Determinante, poi, la testimonianza resa dal teste e dal teste Parte_4 Tes_1
il quale ha confermato il contenuto della sua perizia.
[...]
Il giudice di prime cure non ha tenuto nella giusta considerazione tali testimonianze, né nella sentenza ha fatto alcun cenno alla predetta perizia dell'ing. . Pt_3
- Con riferimento all'ispezione giudiziale dei luoghi di causa effettuata in data 5.2.16, si osserva quanto segue: l'ispezione giudiziale, condotta dopo tre anni dall'evento, aveva consentito di “rilevare le tracce, seppure ridotte dell'evento denunziato”. Nell'occasione, la prova dell'apertura dei rubinetti è del tutto irrilevante, attesi i brevi tempi di durata e il mancato interessamento del vaso sanitario (che secondo il c.t.p. sarebbe stato la probabile causa dell'infiltrazione). L'inutilità della suddetta prova deriva anche dalla considerazione che è stato chiesto un risarcimento del danno relativo al periodo marzo/maggio 2013 e non una pronuncia di condanna per una infiltrazione ancora in corso.
- Rilevante, poi, risulta la deposizione della teste che ha confermato l'evento del CP_4
2013, suffragato altresì dal tenore della lettera del 21.3.13, versata in atti. E, ancora, rileva la testimonianza di , da cui si evince la distinzione tra gli eventi Testimone_2
2011 e quelli del 2013, i primi composti con un accordo bonario tra le parti (300 euro).
Infatti, il colore del soffitto originario era azzurrino/celestino e, in seguito al primo evento, è stato pitturato di colore bianco.
- Il teste (mi venivano mostrate dalla stessa tracce di umidità”), Testimone_3 Pt_1 riferisce di un suo intervento di “2 o 3 anni fa” dalla sua escussione e, quindi, proprio l'episodio del 2013. Il teste ME riferisce di una sostituzione di una cannetta marcia;
ma ciò lascia desumere che tutto l'impianto idraulico dei locali dei convenuti fosse vetusto con necessità di essere sostituito integralmente (si chiede l'esibizione della fattura o ricevuta al teste per verificare l'anno di intervento).
- “insufficiente e priva di fondamento è la motivazione da parte del giudice di prime cure in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia”
Il g.d.p. di Trebisacce avrebbe errato nella decisione perché convinto che le infiltrazioni lamentate fossero risalenti ad un evento del 2011, come tale pregresso ed estraneo ai fatti di causa. Vicenda conclusa con il pagamento della somma pattuita ed utilizzati dal R.G. n. 3310 del 2016 - Pag. 5 di 10
per interventi all'intonaco del soffitto e per la relativa tinteggiatura. Ma Pt_2 evidentemente il problema non è stato risolto definitivamente o, più probabilmente, quella non costituiva la sola causa delle infiltrazioni.
Il fenomeno di infiltrazioni si verificava nuovamente nel 2013. A dimostrarlo è l'attuale presenza (dopo 3 anni) di tracce di umidità persistenti al soffitto del locale del bagno e della camera di esso adiacente all'appartamento degli appellanti. E gli scrostamenti rinvenuti nel bagno degli originari attori al momento della ispezione dei luoghi, non sono certo imputabili ad infiltrazioni verificatisi in epoca precedente, rapportabili a lavori di tinteggiatura non effettuati a regola d'arte.
Quanto patito dagli appellanti sarebbe limitativo del loro diritto di proprietà e la fattispecie sottoposta al giudizio del Tribunale rientrerebbe nella casistica dell'art. 2051
c.c., con la produzione di danni non patrimoniali, subiti dalla (ansia), Pt_1 correlabili all'ambiente insalubro, dove la stessa è stata costretta a vivere per responsabilità degli appellati.
Tanto premesso, le parti appellanti hanno concluso chiedendo all'adito Tribunale di:
1) in via principale, annullare o riformare la decisione relativamente ai capi impugnati perché insanabilmente nulli, se non inesistenti per le motivazioni evidenziate in narrativa;
emanare in procedendo e in iudicando avendo fondato il Giudice di primo grado la sentenza su errori di fatto e di diritto, che hanno viziato irrimediabilmente la serenità della motivazione;
2) in via subordinata riformare la sentenza di prime cure, relativamente alla pronuncia sulla compensazione delle spese processuali perché ugualmente infondata nel merito e viziata nel diritto per l'insanabile errore della motivazione.
3) Vinte le spese e le competenze del doppio grado del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.2.17 si sono costituite le parti appellate, le quali si sono difese ed hanno concluso come in atti.
Dopo una pluralità di rinvii, assegnato il fascicolo allo Scrivente giusta variazione tabellare, all'udienza del giorno 18.06.24 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
3. Ammissibilità dell'appello proposto. L'appello proposto rispetta le indicazioni contenute nell'art. 342 c.p.c., perché è motivato e reca l'analitica indicazione: a) delle parti del provvedimento che si intende appellare;
b) delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Del resto l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. S. U. n. 27199 del 2017).
4. L'appello e il giudicato interno. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. sent. R.G. n. 3310 del 2016 - Pag. 6 di 10
S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
5. Integrazione motivazione.
Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. Civ. n. 4889 del 2016).
6. Le coordinate ermeneutiche di riferimento.
Alla luce del petitum e della causa petendi evocate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la domanda va sussunta nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. 6.1. La fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., secondo il costante orientamento della Suprema
Corte, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva - e non di colpa presunta - (cfr. Cass. Civ.,
SS. UU. Ord. n. 20943 del 2022), essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore dell'evento dannoso, del rapporto custodiale e, inoltre, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
In particolare, sintetizzando più complessi percorsi dogmatici: a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe in capo al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato è connotata, invece, dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost..
Ciò comporta precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti, in quanto sarà sufficiente, per il danneggiato, dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il nesso eziologico tra la res e l'evento, salva la prova del fortuito incombente, invece, sul custode, ossia su colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa (cfr. Cass. Civ. n. 10860 del 2012). 6.2. La sequenza, quindi, è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito (così S.U. n. 20943 del 2022). Con l'ulteriore precisazione che il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la R.G. n. 3310 del 2016 - Pag. 7 di 10
condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa
(art. 1227 c.c., comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente, in una prospettiva di valorizzazione della condotta interattiva del soggetto che entri in contatto con un bene posto nella altrui custodia (v. Cass. civ. n.16034 del 2023). Ne consegue che il custode non può evitare la condanna semplicemente allegando l'ipotesi di una causa estranea o deducendo che è rimasta ignota la causa ulteriore dell'evento, poiché tale allegazione, inerendo all'individuazione della causa estranea assorbente il nesso causale, attiene alla dimostrazione del fortuito e, quindi, impone il relativo onere probatorio a carico del medesimo custode (cfr. Cass. Civ. n. 3651 del 2006; Cass. Civ. n. 20335 del 2004).
6.3.La responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., dunque, trova il suo fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trova in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante la effettiva disponibilità della stessa, da cui discende il potere-dovere di custodirla e di vigilare affinché essa non arrechi danno a terzi.
Ebbene, la qualità di proprietario della cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (o, comunque, di soggetto tenuto per legge a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria), in tema di danni da cose in custodia, integra quella normale condizione di potere sulla cosa “che - in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale - costituisce il presupposto della responsabilità ex art.2051 c.c.” (ex plurimis cfr. Cass. Civ. n. 38089 del 2021; Cass. Civ. n. 16422 del 2011). 6.4. Ne consegue, in applicazione dei generali principi in ordine alla ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., che l'attore è onerato della prova dell'evento dannoso subito, dei danni conseguenza derivati dall'evento lesivo e, soprattutto, del nesso causale esistente tra la res nella disponibilità del convenuto e l'evento dannoso patito.
7. Infondatezza dell'appello proposto. L'appello proposto è infondato e va rigettato. Di seguito vanno esaminate analiticamente le ragioni della relativa infondatezza.
Correttamente, infatti, il giudice di prime cure ha motivato in ordine alla mancata prova in ordine all'evento lesivo (“attualità delle infiltrazioni d'acqua”) nonché al nesso causale relativo alla riconducibilità delle infiltrazioni alla res di proprietà degli odierni appellati (“provenienti dall'appartamento sovrastante”). 7.1. Invero – a meri fini di completezza della decisione – come correttamente osservato dalle parti appellate, gli odierni appellanti non hanno mai specificato, nell'atto introduttivo dinanzi al giudice di prime cure, che l'evento lesivo si sarebbe verificato nell'anno 2013. Non vi è, infatti, alcuna esatta collocazione temporale dello stesso. Di contro, il riferimento ad infiltrazioni di acque luride e maleodoranti, il riferimento alle molteplici richieste e alla corrispondenza intercorsa, depongono in senso inverso.
7.2. Quanto alla errata interpretazione delle risultanze istruttorie, il motivo è infondato e non può essere accolto. In primo luogo, l'interrogatorio formale degli attori è del tutto irrilevante al fine della prova dei fatti costitutivi della domanda, attesa la rilevanza nel giudizio civile esclusivamente delle contra se declarationes.
In secondo luogo, quanto alla deposizione del teste gli appellanti riproducono Pt_4 nell'atto introduttivo del presente giudizio i passi della testimonianza a loro favorevoli, senza neppure contestare la motivazione resa dal giudice di prime cure, relativamente alla circostanza che il riferisce fatti appresi de relato, con rilievo probatorio sostanzialmente nullo (v. Cass. civ. Pt_4
n. 8358 del 2007). Peraltro, il teste dichiara di essere a conoscenza di fenomeni infiltrativi in maniera estremamente generica, senza alcuna specificazione in ordine alla reale consistenza dell'evento lesivo, in cosa esso sia consistito, dove fosse localizzato. R.G. n. 3310 del 2016 - Pag. 8 di 10
In terzo luogo, è opportuno rammentare che la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Quanto, poi, alla deposizione del teste ingegnere che ha redatto la perizia tecnica di parte, Testimone_1 è utile soggiungere che l' , accanto all'evidente rapporto lavorativo che lo lega agli odierni Pt_3 appellanti, ha espletato il proprio sopralluogo solo presso l'appartamento degli attori in primo grado, non anche presso quello dei convenuti.
Sotto il profilo oggettivo delle dichiarazioni rese, poi, lo stesso teste, chiamato a deporre in ordine alla data di verificazione dell'evento lesivo e del suo propagarsi periodicamente nel tempo, specifica di non averne contezza diretta, ma di aver appreso le circostanze de relato actoris.
E le medesime considerazioni valgono in relazione alle dichiarazioni rese relative alla eziologica riconducibilità dell'evento alla res nella disponibilità degli odierni appellati (v. deposizione del teste: “Per il capitolo 7) confermo. Preciso che le circostanze mi sono state riportate dai coniugi . Per il capitolo 8): Non ho contezza effettiva ma posso desumere che Pt_2 il gocciolamento sia causato dalla perdita dei tubi installati nell'appartamento sovrastante. Per il capitolo 9): confermo ma non ho una conoscenza diretta ma mi viene riferito dalla parte attrice”).
Del resto, come si evince dalla stessa perizia di parte, in ordine alla causale riconducibilità dell'evento vengono esposte astratte considerazioni, prive di qualsiasi riferimento alla concreta dimensione del fenomeno, tenuto conto che il c.t.p. neppure ha visionato l'immobile degli odierni appellati, elemento indispensabile per accertare il nesso causale tra cosa e evento lesivo. 7.3. Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, corretta è stata anche l'interpretazione delle ulteriori risultanze istruttorie operata dal giudice di prime cure. In sede di ispezione ex art. 258 c.p.c. dei luoghi, il giudice di prime cure ha dato atto dell'assenza di infiltrazioni di acqua o di umidità, con un lieve scrostamento della pitturazione nella parte dove sono ubicati water e lavandino. La circostanza, peraltro, è ampiamente confermata dalle stesse dichiarazioni della che, avendo avuto accesso ai luoghi non solo in occasione della CP_4 ispezione giudiziale, ma anche in sede di accesso del , ha confermato che non vi erano Pt_5 macchie visibili di umidità (aggiungendo anche che “…e proprio sulla scorta di questo, il signor
consigliava di accedere al bagno dei per aprire i rubinetti (lavandino vater bidè) Pt_5 CP_2 per capire se di conseguenza potevano esserci perdite. Tali rubinetti hanno scaricato acqua per più di mezz'ora, cioè almeno fino a quando io sono rimasta in detto bagno...Ancora successivamente ho avuto modo di sentire la signora e ho chiesto se in conseguenza della verifica effettuata Pt_2 nel tempo precedente si fossero verificate infiltrazioni e/o perdite di acqua nel soffitto della stessa. La signora mi comunicava che non si era verificata alcuna infiltrazione…”). Pt_2
Orbene, tenuto conto che gli odierni appellanti nell'atto introduttivo hanno fatto riferimento a “macchie di umidità per le infiltrazioni di acque luride e maleodoranti” (v. pag. 1 atto introduttivo giudizio prime cure), concentrate in corrispondenza “dell'incolonnamento della colonna verticale di scarico” e dovuti alla “perdita delle tubazioni di raccordo che collegano i sifoni dei singoli apparecchi alla colonna verticale di scarico in uso ai convenuti”, alludendo, quindi, alla fuoriuscita degli scarichi delle acque nere, è evidente che, alla luce della dedotta inerzia degli appellati, una perdita delle tubature relative allo scarico avrebbe comportato l'espandersi del fenomeno nel corso del tempo e non già l'assenza di qualsiasi macchia anche di umidità. Peraltro, il teste precisa che “tracce di umidità se non erro all'interno del bagno e Tes_3 sicuramente al di sotto di un climatizzatore posto in uno dei vani dell'abitazione…nei pressi del soffitto”, evocando, quindi, una diversa riconducibilità eziologica dei danni lamentati, riferibili al climatizzatore;
e il teste ME ha dichiarato di aver effettuato la riparazione solo nel punto della cannetta del bidet e di non aver riscontrato altri inconvenienti (v. deposizione teste, secondo cui
“Ho fatto la riparazione senza vedere dove intervenivo. Preciso che ho constatato che da quel punto poi non vi erano più perdite…… Ricordo che la tubazione era in piombo e la perdita era soltanto in quel punto e non sono stato più contattato da nessuno”). Per cui la deduzione secondo la quale l'intervento fosse inadeguato e l'intero impianto risultasse vetusto è priva di qualsiasi riscontro probatorio. R.G. n. 3310 del 2016 - Pag. 9 di 10
Ovviamente, come sottolineato dalla parte appellata, la richiesta di esibizione della fattura è articolazione istruttoria formulata per la prima volta in appello e, come tale, inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Né si comprende il richiamo alla testimonianza del , il quale ha riferito di Testimone_2 aver espletato lavori nell'appartamento degli appellanti nel 2012 e di aver ritinteggiato le pareti con il colore bianco. Non vi è prova, vieppiù in presenza della bianca ritinteggiatura, di un ulteriore evento lesivo riconducibile alla res in custodia delle parti odierne appellate. 7.4. Anche il secondo motivo di appello è infondato e non può essere accolto. Invero, correttamente, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea non già perché le infiltrazioni risalirebbero ad un evento pregresso ed estraneo ai fatti di causa e, cioè, a quello del 2011.
Ma perché – integrando in maniera più precisa la motivazione già resa – le parti attrici in primo grado non hanno provato né l'evento lesivo, quale evento dannoso ulteriore rispetto a quello già verificatosi nell'anno 2011. Né, soprattutto e in via assorbente, la causale riconducibilità dell'evento lesivo (per come tra l'altro descritto nell'originario atto introduttivo) alla res dei convenuti e, quindi, alla tubatura sanitaria relativa allo scarico dell'appartamento degli appellati. Contrariamente a quanto dedotto a pag. XII dell'atto di appello, infatti, la eziologia e, quindi, la causale riconducibilità dell'evento dannoso alla res nella custodia degli odierni appellati rientra nell'onere probatorio di colui che agisce ex art. 2051 c.c. Prova che, alla luce della analisi del complesso delle risultanze istruttorie, non risulta fornita nel caso di specie dalle parti appellanti e che giustifica, quindi, pienamente il rigetto della domanda disposto dal giudice di prime cure. 7.5. Ne consegue l'infondatezza dell'appello proposto, con integrale conferma della sentenza gravata.
8. Il regime delle spese
Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, dal momento che questa non è stata oggetto – nel caso di specie - di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ. n. 18837 del 2010). Le spese del presente grado di giudizio, invece, seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che in sede di appello la ripartizione delle spese deve avvenire tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
b) che va disposta la condanna in solido degli appellanti, in quanto la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia, come nel caso di specie, una comunanza di interessi (v. Cass. civ.
n. 17281 del 2011); c) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; d) del valore della presente controversia;
e) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
f) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
R.G. n. 3310 del 2016 - Pag. 10 di 10
g) della sostanziale assenza della fase istruttoria.
9. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013).
Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dalla parte appellante è stata integralmente respinta. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA l'appello proposto dalla parte appellante e, per l'effetto, CONFERMA la SENTENZA appellata n. 594 del 2016 del Giudice di Pace di Trebisacce, depositata in
Cancelleria in data 30.09.16; B. CONDANNA gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della parte appellata delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.350,00 per compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. DÀ ATTO che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato.
Così deciso in data 23 dicembre 2024.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3310 del 2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Appello avverso sentenze giudice di pace” e vertente TRA
C.F. parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
MARITTIMA in data 04.07.1968 e , C.F. parte Parte_2 C.F._2 nata a [...] in data [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LEONE
CARMELA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellante – E
, C.F. , parte nata a CASTROVILLARI (CS) in [...] CP_1 C.F._3
21.11.33 e , C.F. parte nata a COSENZA in [...] Controparte_2 C.F._4
5.6.67, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. D'ALBA VINCENZO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellata –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni nel giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 1.12.14,
e hanno convenuto in giudizio gli odierni Parte_1 Parte_2 appellati. La difesa dei primi ha allegato che:
- e sono proprietari dell'immobile sito in Controparte_3 Parte_1
Trebisacce alla via Alfredo Lutri n. 125 (contraddistinto al foglio mappale 20, part. 188 sub 25), in forza del rogito vergato dal notaio in data 16.02.1988 (rep.10593, Per_1 racc. 2437);
- L'appartamento di proprietà degli istanti, posto al piano quarto di un complesso edilizio di cinque piani, presenta al soffitto del locale bagno e della camera ad esso adiacente macchie di umidità, per le infiltrazioni di acque luride e maleodoranti;
- I vani interessati dalle infiltrazioni sono sottostanti l'unità immobiliare abitata e di proprietà dei convenuti, ubicata al quinto piano dello stesso stabile;
- Considerati i danni subiti ed il comportamento disinteressato dei convenuti, gli attori conferivano incarico all'ing. al fine di accertare la presenza di macchie di Pt_3 umidità, determinarne la natura, l'entità e le cause, con l'indicazione degli interventi necessari al ripristino delle opere e dei relativi costi;
- In data 09.11.13 il tecnico incaricato effettuava un sopralluogo presso l'immobile per prendere visione dello stato dei luoghi ed effettuare le ricognizioni del caso, al fine di redigere la relazione tecnica, comprensiva di produzione fotografica;
R.G. n. 3310 del 2016 - Pag. 2 di 10
- Di fatto il c.t.p. constatava in bagno e nella camera adiacente la presenza di macchie di umidità localizzate e concentrate nella porzione di soffitto soprastante il vaso sanitario in corrispondenza dell'incolonnamento alla colonna verticale di scarico;
- Tali perdite determinavano la progressiva formazione di incrostazioni, con conseguente rigonfiamento della pittura e conseguente progressivo distacco dell'intonaco;
- La natura delle macchie e la localizzazione concentrata portavano ad escludere che la causa fosse da attribuire ad umidità da condensa o da infiltrazioni esterne di acqua piovana e a concludere che la causa del danno fosse da rinvenire nella “perdita dalle tubazioni di raccordo che collegano i sifoni dei singoli apparecchi alla colonna verticale di scarico in uso ai convenuti”, con conseguente inutilizzabilità di entrambe le stanze, per il distacco parziale degli intonaci e delle tinte murarie, nonché pericoloso utilizzo dell'impianto elettrico;
- Ad oggi nessuna iniziativa è stata presa dai convenuti per ovviare alla situazione descritta e ciò nonostante le molteplici richieste in tal senso, tanto che il fenomeno si presentava nella sua forma più accentuata anche nel mese di marzo del 2014;
- Invero, il mancato intervento da parte dei convenuti e diretto al ripristino delle tubature, nonostante le molteplici richieste, ha fatto sì che le infiltrazioni di acqua si estendessero anche all'appartamento della defunta , sorella della odierna istante, Persona_2 unica erede e oggi proprietaria;
- Per ovviare ai pregiudizi e ai disagi subiti dagli istanti, si rende necessaria l'esecuzione di interventi diretti al ripristino sai del soffitto sia delle strutture murarie, degli intonaci, delle pitturazioni e dell'impianto elettrico dell'unità immobiliare. Per cui il costo dei lavori riparatori in € 1.258,30;
- Tale incresciosa situazione si protrae ormai da tempo ed il denunziato fenomeno si accentua ogni qual volta vi è un uso frequente dei sanitari posti nell'appartamento dei convenuti;
- I signori e sono stati costretti a stendere dei teli in plastica adiacenti al Pt_1 Pt_2 soffitto per contenere il gocciolamento;
- Il diritto di godimento dell'immobile risulta oltremodo compromesso a causa del descritto fenomeno, limitando il diritto di proprietà degli attori;
- La fattispecie rientra nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.. E anche lo stress e gli stati di ansia di cui soffre la risultano fonti di danno autonomamente Pt_1 tutelabili e conseguenti alle condizioni insalubri in cui parte attrice è costretta a vivere da tempo;
Tanto premesso, e hanno concluso Parte_1 Parte_2 chiedendo all'adito Tribunale di: a. Preliminarmente, accertare la responsabilità dei convenuti, in ordine ai fatti di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro
1.258,30, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, oltre interessi e rivalutazione;
b. Condannare, altresì, i convenuti al pagamento della somma di euro 3.000,00, per tutti i danni non patrimoniali patiti da parte attrice a causa del descritto fenomeno ovvero condannarli a quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa e sempre nei limiti della competenza del giudice adito;
c. Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c. ;
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.12.14, si sono costituiti
[...]
e . La loro difesa ha dedotto che: CP_1 Controparte_2
- Si contesta fermamente quanto dedotto e richiesto nell'atto introduttivo, eccependo e deducendo una diversa ricostruzione dei fatti.
- E, invero, con raccomandata del 23.12.2011 – a firma dell'avv. Capparelli – gli attori comunicavano ai convenuti che, da qualche mese, erano in atto infiltrazioni nel soffitto R.G. n. 3310 del 2016 - Pag. 3 di 10
del loro vano destinato a bagno e che il conseguente danno era stato quantificato in
€500,00 da apposita perizia. Con raccomandata del 19.01.2012 il comunicò che CP_2 aveva provveduto ad incaricare un idraulico di sua fiducia di effettuare i lavori necessari, pregandolo di comunicargli la spesa per rifare la pitturazione, esprimendo comunque meraviglia che venissero chiesti euro 500,00 per appena 6-8 mq di pitturazione dell'intero bagno;
- Il fece eseguire dalla ditta AM CO di Trebisacce i lavori di sostituzione CP_2 dei tubi del bagno, pur avendo rilevato che “solo uno dei tubi si era lesionato e dallo stesso fuoriusciva qualche goccia di acqua”. Terminati i lavori, il si preoccupò CP_2 di informare l'amministratore condominiale a suo tempo reso edotto dai Parte_4
FE TI delle dette infiltrazioni, ribadendo la sua disponibilità a provvedere al pagamento di quanto necessario per ritocchi all'intonaco del soffitto e per la relativa pitturazione;
- Poiché gli attori insistevano nella richiesta di pagamento di € 500,00, amministratore interpose i suoi buoni uffici, sicchè l'importo venne di comune accordo ridotto a
€300,00, senza tuttavia che il D'SO potesse prendere visione di tali macchie di umidità poiché gli attori gli negarono la possibilità di accesso al loro appartamento;
- Il versò al l'importo concordato di € 300,00 a mezzo bonifico bancario CP_2 Pt_2 del 13.8.12 sul conto acceso presso l'UBI Banca Carime di Trebisacce, con la causale
“reintegro definitivo vostri danni”. Il , poi, informò il di aver Pt_2 Pt_4 effettivamente ricevuto i 300,00 euro e che, per eseguire i lavori di pitturazione, avrebbe dato incarico a tal Sembrava fosse tutto finito, ma in realtà non fu così; Per_3
- nel marzo 2013 il nuovo amministratore condominiale – avv. -, Controparte_4 chiamato dai coniugi , effettuò nell'abitazione di questi ultimi due sopralluoghi. Pt_2
Durante il primo, verificò che non vi erano macchie o distacchi di intonaco al soffitto, ma solo “una microscopica macchia di vecchia umidità in un muro del loro bagno”. Durante il secondo accesso, invece, avvenuto a distanza di circa 2 settimane, aveva constatato che i “avevano attaccato al soffitto un telo opaco”, destando stupore Pt_2 nella che, pochi giorni prima, aveva notato che al soffitto né vi erano macchie di CP_4 umidità né distacchi di intonaco. La stessa consigliò i di far accedere il nel loro vano bagno, ma CP_4 Pt_2 CP_2 costoro risposero che il mai avrebbe messo piede nel loro appartamento;
CP_2
- da quanto accertato dall'avv. al non è stato arduo desumere che si CP_4 CP_2 trattava della vecchia infiltrazione umidità risalente al 2011 (non poteva essere diversamente, perché i tubi del bagno erano stati sostituiti) e che il non aveva Pt_2 provveduto a far effettuare quei lavori, pur essendogli stato pagato il relativo importo;
- conferma di tale sospetto si rinviene nella successiva missiva dell'avv. Calabrò (legale di parte attrice;
missiva spedita il 31.05.2013) dove si faceva riferimento a “fenomeni di umidità da vari anni esistenti”, nonché dal persistente diniego -rivolto al - di CP_2 accedere al locale asseritamente danneggiato, per valutare se i lavori pagati al Pt_2 fossero stati effettuati;
- Per quel che concerne i danni non patrimoniali -relativi alla persona della – mai Pt_1 prima prospettati, tali danni non hanno alcun nesso eziologico con un fenomeno di infiltrazioni di umidità irrisoria entità e prontamente all'epoca risolto;
Ciò posto, le parti convenute in primo grado hanno concluso chiedendo al Tribunale adito:
1. Il rigetto delle domande attoree perché infondate;
2. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo;
3. Oltre risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. Espletata l'istruttoria per mezzo di interrogatorio formale degli attori, escussione dei testi indicati dalle parti nonché ispezione dei luoghi di causa da parte dello stesso g.d.p., con sentenza n. R.G. n. 3310 del 2016 - Pag. 4 di 10
594 del 30.09.16 il giudice di prime cure ha rigettato la domanda degli attori, compensando le spese di lite.
2. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni nel giudizio di secondo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, spedito in data 26.11.16 e depositato in data
1.12.16, e hanno proposto appello avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza del giudice di prime cure, per i seguenti motivi:
- “errata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure”. Quanto al primo punto, relativo alla inidoneità della prova che sarebbe stata offerta da parte attrice in ordine alla attualità delle infiltrazioni d'acqua o di umidità nella unità immobiliare di proprietà degli istanti, proveniente dall'appartamento sovrastante, si osserva quanto segue.
Il petitum e la causa petendi dell'azione attengono ad un risarcimento del danno da infiltrazioni patite nell'anno 2013 e causate da una perdita proveniente dall'appartamento sovrastante. Ed è tale periodo che occorre prendere in considerazione: il giudizio attiene ad un evento specifico occorso all'incirca nella primavera del 2013. L'istruttoria di primo grado ha ampiamente confermato la domanda di parte attrice, in termini di an e di quantum. In primis, l'interrogatorio formale reso dai coniugi e ha pienamente Pt_1 Pt_2 confermato i fatti per come prospettati nell'atto di citazione. Determinante, poi, la testimonianza resa dal teste e dal teste Parte_4 Tes_1
il quale ha confermato il contenuto della sua perizia.
[...]
Il giudice di prime cure non ha tenuto nella giusta considerazione tali testimonianze, né nella sentenza ha fatto alcun cenno alla predetta perizia dell'ing. . Pt_3
- Con riferimento all'ispezione giudiziale dei luoghi di causa effettuata in data 5.2.16, si osserva quanto segue: l'ispezione giudiziale, condotta dopo tre anni dall'evento, aveva consentito di “rilevare le tracce, seppure ridotte dell'evento denunziato”. Nell'occasione, la prova dell'apertura dei rubinetti è del tutto irrilevante, attesi i brevi tempi di durata e il mancato interessamento del vaso sanitario (che secondo il c.t.p. sarebbe stato la probabile causa dell'infiltrazione). L'inutilità della suddetta prova deriva anche dalla considerazione che è stato chiesto un risarcimento del danno relativo al periodo marzo/maggio 2013 e non una pronuncia di condanna per una infiltrazione ancora in corso.
- Rilevante, poi, risulta la deposizione della teste che ha confermato l'evento del CP_4
2013, suffragato altresì dal tenore della lettera del 21.3.13, versata in atti. E, ancora, rileva la testimonianza di , da cui si evince la distinzione tra gli eventi Testimone_2
2011 e quelli del 2013, i primi composti con un accordo bonario tra le parti (300 euro).
Infatti, il colore del soffitto originario era azzurrino/celestino e, in seguito al primo evento, è stato pitturato di colore bianco.
- Il teste (mi venivano mostrate dalla stessa tracce di umidità”), Testimone_3 Pt_1 riferisce di un suo intervento di “2 o 3 anni fa” dalla sua escussione e, quindi, proprio l'episodio del 2013. Il teste ME riferisce di una sostituzione di una cannetta marcia;
ma ciò lascia desumere che tutto l'impianto idraulico dei locali dei convenuti fosse vetusto con necessità di essere sostituito integralmente (si chiede l'esibizione della fattura o ricevuta al teste per verificare l'anno di intervento).
- “insufficiente e priva di fondamento è la motivazione da parte del giudice di prime cure in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia”
Il g.d.p. di Trebisacce avrebbe errato nella decisione perché convinto che le infiltrazioni lamentate fossero risalenti ad un evento del 2011, come tale pregresso ed estraneo ai fatti di causa. Vicenda conclusa con il pagamento della somma pattuita ed utilizzati dal R.G. n. 3310 del 2016 - Pag. 5 di 10
per interventi all'intonaco del soffitto e per la relativa tinteggiatura. Ma Pt_2 evidentemente il problema non è stato risolto definitivamente o, più probabilmente, quella non costituiva la sola causa delle infiltrazioni.
Il fenomeno di infiltrazioni si verificava nuovamente nel 2013. A dimostrarlo è l'attuale presenza (dopo 3 anni) di tracce di umidità persistenti al soffitto del locale del bagno e della camera di esso adiacente all'appartamento degli appellanti. E gli scrostamenti rinvenuti nel bagno degli originari attori al momento della ispezione dei luoghi, non sono certo imputabili ad infiltrazioni verificatisi in epoca precedente, rapportabili a lavori di tinteggiatura non effettuati a regola d'arte.
Quanto patito dagli appellanti sarebbe limitativo del loro diritto di proprietà e la fattispecie sottoposta al giudizio del Tribunale rientrerebbe nella casistica dell'art. 2051
c.c., con la produzione di danni non patrimoniali, subiti dalla (ansia), Pt_1 correlabili all'ambiente insalubro, dove la stessa è stata costretta a vivere per responsabilità degli appellati.
Tanto premesso, le parti appellanti hanno concluso chiedendo all'adito Tribunale di:
1) in via principale, annullare o riformare la decisione relativamente ai capi impugnati perché insanabilmente nulli, se non inesistenti per le motivazioni evidenziate in narrativa;
emanare in procedendo e in iudicando avendo fondato il Giudice di primo grado la sentenza su errori di fatto e di diritto, che hanno viziato irrimediabilmente la serenità della motivazione;
2) in via subordinata riformare la sentenza di prime cure, relativamente alla pronuncia sulla compensazione delle spese processuali perché ugualmente infondata nel merito e viziata nel diritto per l'insanabile errore della motivazione.
3) Vinte le spese e le competenze del doppio grado del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.2.17 si sono costituite le parti appellate, le quali si sono difese ed hanno concluso come in atti.
Dopo una pluralità di rinvii, assegnato il fascicolo allo Scrivente giusta variazione tabellare, all'udienza del giorno 18.06.24 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
3. Ammissibilità dell'appello proposto. L'appello proposto rispetta le indicazioni contenute nell'art. 342 c.p.c., perché è motivato e reca l'analitica indicazione: a) delle parti del provvedimento che si intende appellare;
b) delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Del resto l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. S. U. n. 27199 del 2017).
4. L'appello e il giudicato interno. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. sent. R.G. n. 3310 del 2016 - Pag. 6 di 10
S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
5. Integrazione motivazione.
Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. Civ. n. 4889 del 2016).
6. Le coordinate ermeneutiche di riferimento.
Alla luce del petitum e della causa petendi evocate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la domanda va sussunta nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. 6.1. La fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., secondo il costante orientamento della Suprema
Corte, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva - e non di colpa presunta - (cfr. Cass. Civ.,
SS. UU. Ord. n. 20943 del 2022), essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore dell'evento dannoso, del rapporto custodiale e, inoltre, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
In particolare, sintetizzando più complessi percorsi dogmatici: a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe in capo al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato è connotata, invece, dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost..
Ciò comporta precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti, in quanto sarà sufficiente, per il danneggiato, dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il nesso eziologico tra la res e l'evento, salva la prova del fortuito incombente, invece, sul custode, ossia su colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa (cfr. Cass. Civ. n. 10860 del 2012). 6.2. La sequenza, quindi, è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito (così S.U. n. 20943 del 2022). Con l'ulteriore precisazione che il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la R.G. n. 3310 del 2016 - Pag. 7 di 10
condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa
(art. 1227 c.c., comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente, in una prospettiva di valorizzazione della condotta interattiva del soggetto che entri in contatto con un bene posto nella altrui custodia (v. Cass. civ. n.16034 del 2023). Ne consegue che il custode non può evitare la condanna semplicemente allegando l'ipotesi di una causa estranea o deducendo che è rimasta ignota la causa ulteriore dell'evento, poiché tale allegazione, inerendo all'individuazione della causa estranea assorbente il nesso causale, attiene alla dimostrazione del fortuito e, quindi, impone il relativo onere probatorio a carico del medesimo custode (cfr. Cass. Civ. n. 3651 del 2006; Cass. Civ. n. 20335 del 2004).
6.3.La responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., dunque, trova il suo fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trova in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante la effettiva disponibilità della stessa, da cui discende il potere-dovere di custodirla e di vigilare affinché essa non arrechi danno a terzi.
Ebbene, la qualità di proprietario della cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (o, comunque, di soggetto tenuto per legge a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria), in tema di danni da cose in custodia, integra quella normale condizione di potere sulla cosa “che - in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale - costituisce il presupposto della responsabilità ex art.2051 c.c.” (ex plurimis cfr. Cass. Civ. n. 38089 del 2021; Cass. Civ. n. 16422 del 2011). 6.4. Ne consegue, in applicazione dei generali principi in ordine alla ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., che l'attore è onerato della prova dell'evento dannoso subito, dei danni conseguenza derivati dall'evento lesivo e, soprattutto, del nesso causale esistente tra la res nella disponibilità del convenuto e l'evento dannoso patito.
7. Infondatezza dell'appello proposto. L'appello proposto è infondato e va rigettato. Di seguito vanno esaminate analiticamente le ragioni della relativa infondatezza.
Correttamente, infatti, il giudice di prime cure ha motivato in ordine alla mancata prova in ordine all'evento lesivo (“attualità delle infiltrazioni d'acqua”) nonché al nesso causale relativo alla riconducibilità delle infiltrazioni alla res di proprietà degli odierni appellati (“provenienti dall'appartamento sovrastante”). 7.1. Invero – a meri fini di completezza della decisione – come correttamente osservato dalle parti appellate, gli odierni appellanti non hanno mai specificato, nell'atto introduttivo dinanzi al giudice di prime cure, che l'evento lesivo si sarebbe verificato nell'anno 2013. Non vi è, infatti, alcuna esatta collocazione temporale dello stesso. Di contro, il riferimento ad infiltrazioni di acque luride e maleodoranti, il riferimento alle molteplici richieste e alla corrispondenza intercorsa, depongono in senso inverso.
7.2. Quanto alla errata interpretazione delle risultanze istruttorie, il motivo è infondato e non può essere accolto. In primo luogo, l'interrogatorio formale degli attori è del tutto irrilevante al fine della prova dei fatti costitutivi della domanda, attesa la rilevanza nel giudizio civile esclusivamente delle contra se declarationes.
In secondo luogo, quanto alla deposizione del teste gli appellanti riproducono Pt_4 nell'atto introduttivo del presente giudizio i passi della testimonianza a loro favorevoli, senza neppure contestare la motivazione resa dal giudice di prime cure, relativamente alla circostanza che il riferisce fatti appresi de relato, con rilievo probatorio sostanzialmente nullo (v. Cass. civ. Pt_4
n. 8358 del 2007). Peraltro, il teste dichiara di essere a conoscenza di fenomeni infiltrativi in maniera estremamente generica, senza alcuna specificazione in ordine alla reale consistenza dell'evento lesivo, in cosa esso sia consistito, dove fosse localizzato. R.G. n. 3310 del 2016 - Pag. 8 di 10
In terzo luogo, è opportuno rammentare che la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Quanto, poi, alla deposizione del teste ingegnere che ha redatto la perizia tecnica di parte, Testimone_1 è utile soggiungere che l' , accanto all'evidente rapporto lavorativo che lo lega agli odierni Pt_3 appellanti, ha espletato il proprio sopralluogo solo presso l'appartamento degli attori in primo grado, non anche presso quello dei convenuti.
Sotto il profilo oggettivo delle dichiarazioni rese, poi, lo stesso teste, chiamato a deporre in ordine alla data di verificazione dell'evento lesivo e del suo propagarsi periodicamente nel tempo, specifica di non averne contezza diretta, ma di aver appreso le circostanze de relato actoris.
E le medesime considerazioni valgono in relazione alle dichiarazioni rese relative alla eziologica riconducibilità dell'evento alla res nella disponibilità degli odierni appellati (v. deposizione del teste: “Per il capitolo 7) confermo. Preciso che le circostanze mi sono state riportate dai coniugi . Per il capitolo 8): Non ho contezza effettiva ma posso desumere che Pt_2 il gocciolamento sia causato dalla perdita dei tubi installati nell'appartamento sovrastante. Per il capitolo 9): confermo ma non ho una conoscenza diretta ma mi viene riferito dalla parte attrice”).
Del resto, come si evince dalla stessa perizia di parte, in ordine alla causale riconducibilità dell'evento vengono esposte astratte considerazioni, prive di qualsiasi riferimento alla concreta dimensione del fenomeno, tenuto conto che il c.t.p. neppure ha visionato l'immobile degli odierni appellati, elemento indispensabile per accertare il nesso causale tra cosa e evento lesivo. 7.3. Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, corretta è stata anche l'interpretazione delle ulteriori risultanze istruttorie operata dal giudice di prime cure. In sede di ispezione ex art. 258 c.p.c. dei luoghi, il giudice di prime cure ha dato atto dell'assenza di infiltrazioni di acqua o di umidità, con un lieve scrostamento della pitturazione nella parte dove sono ubicati water e lavandino. La circostanza, peraltro, è ampiamente confermata dalle stesse dichiarazioni della che, avendo avuto accesso ai luoghi non solo in occasione della CP_4 ispezione giudiziale, ma anche in sede di accesso del , ha confermato che non vi erano Pt_5 macchie visibili di umidità (aggiungendo anche che “…e proprio sulla scorta di questo, il signor
consigliava di accedere al bagno dei per aprire i rubinetti (lavandino vater bidè) Pt_5 CP_2 per capire se di conseguenza potevano esserci perdite. Tali rubinetti hanno scaricato acqua per più di mezz'ora, cioè almeno fino a quando io sono rimasta in detto bagno...Ancora successivamente ho avuto modo di sentire la signora e ho chiesto se in conseguenza della verifica effettuata Pt_2 nel tempo precedente si fossero verificate infiltrazioni e/o perdite di acqua nel soffitto della stessa. La signora mi comunicava che non si era verificata alcuna infiltrazione…”). Pt_2
Orbene, tenuto conto che gli odierni appellanti nell'atto introduttivo hanno fatto riferimento a “macchie di umidità per le infiltrazioni di acque luride e maleodoranti” (v. pag. 1 atto introduttivo giudizio prime cure), concentrate in corrispondenza “dell'incolonnamento della colonna verticale di scarico” e dovuti alla “perdita delle tubazioni di raccordo che collegano i sifoni dei singoli apparecchi alla colonna verticale di scarico in uso ai convenuti”, alludendo, quindi, alla fuoriuscita degli scarichi delle acque nere, è evidente che, alla luce della dedotta inerzia degli appellati, una perdita delle tubature relative allo scarico avrebbe comportato l'espandersi del fenomeno nel corso del tempo e non già l'assenza di qualsiasi macchia anche di umidità. Peraltro, il teste precisa che “tracce di umidità se non erro all'interno del bagno e Tes_3 sicuramente al di sotto di un climatizzatore posto in uno dei vani dell'abitazione…nei pressi del soffitto”, evocando, quindi, una diversa riconducibilità eziologica dei danni lamentati, riferibili al climatizzatore;
e il teste ME ha dichiarato di aver effettuato la riparazione solo nel punto della cannetta del bidet e di non aver riscontrato altri inconvenienti (v. deposizione teste, secondo cui
“Ho fatto la riparazione senza vedere dove intervenivo. Preciso che ho constatato che da quel punto poi non vi erano più perdite…… Ricordo che la tubazione era in piombo e la perdita era soltanto in quel punto e non sono stato più contattato da nessuno”). Per cui la deduzione secondo la quale l'intervento fosse inadeguato e l'intero impianto risultasse vetusto è priva di qualsiasi riscontro probatorio. R.G. n. 3310 del 2016 - Pag. 9 di 10
Ovviamente, come sottolineato dalla parte appellata, la richiesta di esibizione della fattura è articolazione istruttoria formulata per la prima volta in appello e, come tale, inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Né si comprende il richiamo alla testimonianza del , il quale ha riferito di Testimone_2 aver espletato lavori nell'appartamento degli appellanti nel 2012 e di aver ritinteggiato le pareti con il colore bianco. Non vi è prova, vieppiù in presenza della bianca ritinteggiatura, di un ulteriore evento lesivo riconducibile alla res in custodia delle parti odierne appellate. 7.4. Anche il secondo motivo di appello è infondato e non può essere accolto. Invero, correttamente, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea non già perché le infiltrazioni risalirebbero ad un evento pregresso ed estraneo ai fatti di causa e, cioè, a quello del 2011.
Ma perché – integrando in maniera più precisa la motivazione già resa – le parti attrici in primo grado non hanno provato né l'evento lesivo, quale evento dannoso ulteriore rispetto a quello già verificatosi nell'anno 2011. Né, soprattutto e in via assorbente, la causale riconducibilità dell'evento lesivo (per come tra l'altro descritto nell'originario atto introduttivo) alla res dei convenuti e, quindi, alla tubatura sanitaria relativa allo scarico dell'appartamento degli appellati. Contrariamente a quanto dedotto a pag. XII dell'atto di appello, infatti, la eziologia e, quindi, la causale riconducibilità dell'evento dannoso alla res nella custodia degli odierni appellati rientra nell'onere probatorio di colui che agisce ex art. 2051 c.c. Prova che, alla luce della analisi del complesso delle risultanze istruttorie, non risulta fornita nel caso di specie dalle parti appellanti e che giustifica, quindi, pienamente il rigetto della domanda disposto dal giudice di prime cure. 7.5. Ne consegue l'infondatezza dell'appello proposto, con integrale conferma della sentenza gravata.
8. Il regime delle spese
Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, dal momento che questa non è stata oggetto – nel caso di specie - di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ. n. 18837 del 2010). Le spese del presente grado di giudizio, invece, seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che in sede di appello la ripartizione delle spese deve avvenire tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
b) che va disposta la condanna in solido degli appellanti, in quanto la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia, come nel caso di specie, una comunanza di interessi (v. Cass. civ.
n. 17281 del 2011); c) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; d) del valore della presente controversia;
e) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
f) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
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g) della sostanziale assenza della fase istruttoria.
9. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013).
Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dalla parte appellante è stata integralmente respinta. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA l'appello proposto dalla parte appellante e, per l'effetto, CONFERMA la SENTENZA appellata n. 594 del 2016 del Giudice di Pace di Trebisacce, depositata in
Cancelleria in data 30.09.16; B. CONDANNA gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della parte appellata delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.350,00 per compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. DÀ ATTO che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato.
Così deciso in data 23 dicembre 2024.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia