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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 26/06/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1159/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 894/2024 promossa da:
, nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata in Rieti Parte_1 presso lo studio dell'avv. PETRESCA VALTER che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Rieti Parte_2 presso lo studio dell'avv. PETRESCA VALTER che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto a TO il 18.9.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune (atto n.2, Parte II, Serie A,
Anno 2004).
Con sentenza n. 154/2024 depositata il 31.7.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
1 All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla relativa annotazione;
Le parti in quanto titolari di autonomi redditi provvederanno al proprio personale mantenimento come sino ad oggi hanno fatto;
Riguardo alla casa coniugale essa rimarrà in disponibilità di entrambi i coniugi che avranno il diritto di abitarla. Il diritto di abitazione cesserà in caso di vendita alla firma del preliminare di vendita e/o al Rogito.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
154/2024 depositata il 31.7.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n.
898, per l'accoglimento della domanda alla conclusioni di cui al ricorso.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 18 settembre 2024 in TO (RI) alle condizioni di cui al ricorso;
Parte_2
2 dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TO
(RI) trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune (atto n.2, Parte II, Serie A, Anno
2004); dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 25 giugno 2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 894/2024 promossa da:
, nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata in Rieti Parte_1 presso lo studio dell'avv. PETRESCA VALTER che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Rieti Parte_2 presso lo studio dell'avv. PETRESCA VALTER che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto a TO il 18.9.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune (atto n.2, Parte II, Serie A,
Anno 2004).
Con sentenza n. 154/2024 depositata il 31.7.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
1 All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla relativa annotazione;
Le parti in quanto titolari di autonomi redditi provvederanno al proprio personale mantenimento come sino ad oggi hanno fatto;
Riguardo alla casa coniugale essa rimarrà in disponibilità di entrambi i coniugi che avranno il diritto di abitarla. Il diritto di abitazione cesserà in caso di vendita alla firma del preliminare di vendita e/o al Rogito.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
154/2024 depositata il 31.7.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n.
898, per l'accoglimento della domanda alla conclusioni di cui al ricorso.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 18 settembre 2024 in TO (RI) alle condizioni di cui al ricorso;
Parte_2
2 dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TO
(RI) trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune (atto n.2, Parte II, Serie A, Anno
2004); dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 25 giugno 2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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